Gazzetta n. 232 del 4 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 settembre 2022
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Colline di Romagna» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione del 25 agosto 2003.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del 25 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - Serie L 214 del 26 agosto 2003 - con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Colline di Romagna»;
Visto la richiesta presentata dall'associazione dei produttori ARPO in data 14 settembre 2022;
Visto la determinazione della Regione Emilia Romagna 0927248 del 22 settembre 2022, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2022 di poter effettuare la raccolta nell'intervallo temporale tra l'inizio dell'invaiatura e il 15 dicembre;
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4 comma 3 prevede l'inizio della raccolta delle olive dal 15 ottobre e che il mantenimento di questa data, nell'annata olivicola 2021, comprometterebbe la qualita' dell'olio alterando sia i parametri chimico fisici che organolettici, comportando un grave danno economico ai produttori;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Colline di Romagna» del regolamento (UE) n. 1151/2012;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Colline di Romagna» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Colline di Romagna» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione del 25 agosto 2003.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Colline di Romagna» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2022 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, 26 settembre 2022

Il dirigente: Cafiero
 
Allegato Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» ai sensi dell'art. 53 punto 4 del regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2003:
L'art. 4, punto 3 e' sostituito nel seguente modo: «L'epoca di raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di olive a denominazione di origine protetta "Colline di Romagna" e' compresa tra l'inizio dell'invaiatura e il 15 dicembre di ogni anno.».
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2022.