Gazzetta n. 232 del 4 ottobre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2022
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

E

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l'art. 23, del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo al Fondo per la crescita sostenibile;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera m) del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi (UE) 2019/631;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali e, in particolare, l'art. 22, che reca disposizioni in materia di riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive, istitutivo di un fondo (nel prosieguo «il Fondo») con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, finalizzato, tra le altre, al riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, del 6 aprile 2022, con il quale si e' proceduto al riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualita' 2023 e 2024;
Considerato che l'art. 22 del richiamato decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 demanda ad uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, il riparto delle risorse e la definizione dei relativi interventi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti;
Considerato di procedere con il presente decreto al riparto delle risorse del Fondo destinate al sostegno agli investimenti per l'insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive;
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministro della transizione ecologica;

Decreta:

Art. 1
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6
aprile 2022

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'art. 2, comma 1, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
«f-bis) Per l'anno 2022, per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, e' riconosciuto un contributo pari all'80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Il limite di spesa di cui al comma 1 e' innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.»
b) All'art. 2:
1) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per l'anno 2022, il contributo per l'acquisto di veicoli non inquinanti previsti dal comma 1, lettere a) e b), sono innalzati del 50 per cento nel caso in cui l'acquirente abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000. Il contributo aggiuntivo di cui al presente comma e' concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare.»
2) al comma 2, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 3, sono concessi altresi', nel limite del 50 per cento, alle persone giuridiche che impiegano i veicoli acquistati in attivita' di autonoleggio con finalita' commerciali, diverse da quelle previste dal primo periodo, e purche' tale impiego, nonche' la proprieta' in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano mantenuti per almeno dodici mesi.»
c) All'art. 3, comma 2, la lettera a), il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«a) per l'anno 2022, 200 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera a), 205 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b), 170 milioni ai contributi di cui alla lettera c), 10 milioni ai contributi di cui alla lettera d), 15 milioni ai contributi di cui alla lettera e), 10 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera f) e 40 milioni ai contributi di cui alla lettera f-bis) dell'art. 2, comma 1.;».
2. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere individuate le disposizioni procedurali per l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto.
 
Art. 2

Disposizioni finali e di invarianza finanziaria

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica in quanto interviene su stanziamenti gia' previsti a legislazione vigente, sara' sottoposto al visto degli organi competenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito istituzionale del Ministro dello sviluppo economico www.mise.gov.it
Roma, 4 agosto 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro dello sviluppo economico
Giorgetti

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Franco

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
Giovannini

Il Ministro della transizione ecologica
Cingolani

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 1030