Gazzetta n. 233 del 5 ottobre 2022 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 221 del 21 settembre 2022).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1
Rafforzamento dei bonus sociali
per energia elettrica e gas

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore soglia dell'ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono rideterminate dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera da adottare entro il 30 settembre 2022, con l'obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 complessivamente tra elettricita' e gas.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 1.280 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43; detto importo e' trasferito, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
b) quanto a 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). - 1. Al
fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei
cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre
2010, e' sospesa l'efficacia delle norme statali che
obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti
aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o
tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in
relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi
automatici, con esclusione della regolazione tariffaria dei
servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva,
nonche' dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a
regime di obbligo di servizio pubblico, nonche' delle
tariffe postali agevolate, fatta eccezione per i
provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri
effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al
servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del
gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione.
Per il settore autostradale e per i settori dell'energia
elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i
contributi e le tariffe di pertinenza degli enti
territoriali l'applicazione della disposizione di cui al
presente comma e' rimessa all'autonoma decisione dei
competenti organi di Governo.
2. Ferma restando la piena efficacia e validita' delle
previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali
vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli incrementi
tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009
e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28
febbraio 2009, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, sono approvate misure finalizzate a creare le
condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di
investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti
convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi'
sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo
sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1°
gennaio 2009, cosi' come stabilito dall'articolo 1, comma
1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge
8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole "alla data di
entrata in vigore del presente decreto" e' aggiunto il
seguente periodo:
"Le societa' concessionarie, ove ne facciano richiesta,
possono concordare con il concedente una formula
semplificata del sistema di adeguamento annuale delle
tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per
l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale,
anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre
che sulle componenti per la specifica copertura degli
investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonche' dei nuovi
investimenti come individuati dalla direttiva approvata con
deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di
quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X
della direttiva medesima.".
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono
soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
c).
6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Il
concessionario provvede a comunicare al concedente, entro
il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che
intende applicare nonche' la componente investimenti del
parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni,
previa verifica della correttezza delle variazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua
proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti
e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano o rigettano le variazioni proposte con
provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato
puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative alla
correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e
dei relativi conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi
inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione
e che siano state formalmente contestate dal concessionario
entro il 30 giugno precedente.";
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;".
8. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei
prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura
dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo
alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro
il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri
competenti le proposte necessarie per assicurare, in
particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi
derivanti dalla predetta diminuzione.
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone
che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere
dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
La compensazione della spesa tiene conto della necessita'
di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali
ed e' riconosciuta in forma differenziata per zone
climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei
componenti della famiglia, in modo tale da determinare una
riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente
tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
predetto beneficio i soggetti interessati presentano al
comune di residenza un'apposita istanza secondo le
modalita' stabilite per l'applicazione delle tariffe
agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto
ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta
eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al
citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26
del 2007. Nella eventualita' che gli oneri eccedano le
risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita
componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure
tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la
fornitura di energia elettrica e il diritto alla
compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al
comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con
almeno quattro figli a carico con indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000
euro.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica
internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei
prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori
oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo
dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, conforma la
disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi
di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla
lettera a), ai seguenti principi:
a) il prezzo dell'energia e' determinato, al termine
del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere da
b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul
mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e
accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza
per le forniture offerte ai prezzi piu' bassi fino al
completo soddisfacimento della domanda;
b) e' istituito, in sede di prima applicazione del
presente articolo, un mercato infragiornaliero
dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di
aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato
del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi
di dispacciamento di cui alla lettera d) con la
partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato
infragiornaliero il prezzo dell'energia sara' determinato
in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale
gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita
e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e
quantita';
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di
comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri
provvedimenti delle autorita', il Gestore del mercato
elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative
alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo
massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti
abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e
indisponibilita' sono pubblicate con cadenza mensile;
d) e' attuata la riforma del mercato dei servizi di
dispacciamento, la cui gestione e' affidata al
concessionario del servizio di trasmissione e
dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno
delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del
sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che
ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una
valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I
servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso
l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori
abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il
prezzo dell'energia sara' determinato in base ai diversi
prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente
abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di
dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi
piu' bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale,
del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il
mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera
d), favorendo una maggiore flessibilita' operativa ed
efficienza economica attraverso un meccanismo di
negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in
considerazione di proposte di intervento da essa segnalate
al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con
meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle
zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello
sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia,
che e' resa pubblica. La segnalazione puo' contenere,
altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per
migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso
interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per
promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie
del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il
mese di gennaio dell'anno successivo, puo' adottare uno o
piu' decreti sulla base delle predette proposte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. A tale
riguardo, potranno essere in particolare adottate misure
con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali
europei dell'energia elettrica, anche attraverso
l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione
dell'energia elettrica e l'allocazione della capacita' di
trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari
dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di
lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione
degli operatori, un'adeguata liquidita' e un corretto grado
di integrazione con i mercati sottostanti.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui
al comma 10, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le
proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento
di energia elettrica, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di
impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il
fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati
sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas in conformita' ai principi di cui alla
presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei
mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi
puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri
per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in
particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi
di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui
si verificano le condizioni di seguito descritte, gli
impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente
indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al
mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema
elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento
dell'efficienza del mercato dei servizi per il
dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo
di approvvigionamento dei predetti servizi, la
contrattualizzazione a termine delle risorse e la
stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti
finali.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sentito il
concessionario dei servizi di trasmissione e
dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante in non
piu' di tre macro-zone.
13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la
relativa disciplina e' adottata, in via transitoria, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
13-bis. Per agevolare il credito automobilistico,
l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel
pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo
prezzo o convenzionali sui veicoli e' stabilita in 50 euro.
La cancellazione di tali ipoteche e' esente dall'imposta
provinciale di trascrizione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante
misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina:
«Art. 6 (Bonus sociali per elettricita' e gas). - 1.
Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore
soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per
elettricita' e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre
2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come successivamente
aggiornato dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente in attuazione di quanto disposto dal medesimo
articolo 1, comma 3, e' pari a 12.000 euro.
1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022
l'incremento del valore soglia dell'ISEE si applica ai fini
dell'estensione dei benefici e con le modalita' previste
dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in
102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 38.».
 
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Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili
nel settore del gas naturale

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti:
«2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
b) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
e) di eta' superiore ai 75 anni.
2-bis.1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualita' del servizio, cosi' come definiti dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o piu' provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresi' le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 22, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 1) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 22 (Obblighi relativi al servizio pubblico e
tutela dei consumatori). - 1. Tutti i clienti sono idonei.
2. Sono considerati clienti protetti i clienti
domestici, le utenze relative ad attivita' di servizio
pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo,
carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che
svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche' i
clienti civili e non civili con consumo non superiore a
50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di
assicurare, col piu' alto livello di sicurezza possibile,
le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in
situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i
soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di
servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di
riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.
2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente
svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della
legge 4 agosto 2017, n. 124;
b) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non
interconnesse;
d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative
di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
e) di eta' superiore ai 75 anni.
2-bis.1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e
gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza
sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al
comma 2-bis la fornitura di gas naturale a un prezzo che
rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel
mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di
commercializzazione e le condizioni contrattuali e di
qualita' del servizio, cosi' come definiti dall'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno
o piu' provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA
definisce altresi' le specifiche misure perequative a
favore degli esercenti il ser-vizio di fornitura di ultima
istanza.
2-ter. Sono considerati "clienti protetti nel quadro
della solidarieta'" ai sensi del regolamento (UE)
2017/1938, i clienti civili che sono connessi ad una rete
di distribuzione del gas, inclusi i servizi sociali
essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica
amministrazione e gli impianti di teleriscaldamento che
servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi
dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione.
3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti
di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a
prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore e'
registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme
applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti
salvi i requisiti in materia di sicurezza degli
approvvigionamenti.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede affinche':
a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni
contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura
coincida con il primo giorno del mese;
b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di
consumo e a tal fine siano obbligate le societa' di
distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei
clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita' e
la tempestivita' dell'informazione fornita;
c) qualora un cliente finale connesso alla rete di
distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore
di ultima istanza, l'impresa di distribuzione
territorialmente competente garantisca il bilanciamento
della propria rete in relazione al prelievo presso tale
punto per il periodo in cui non sia possibile la sua
disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni
definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
che deve altresi' garantire all'impresa di distribuzione
una adeguata remunerazione dell'attivita' svolta e la
copertura dei costi sostenuti.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce
criteri in base ai quali le imprese di gas naturale
ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo
servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule
tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione
intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche
avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.
99, provvede affinche' siano istituiti sportelli unici al
fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le
informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la
normativa in vigore e le modalita' di risoluzione delle
controversie di cui dispongono.
7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e
8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e
aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas
naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a
condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore
sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non
civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi
all'anno nonche' per le utenze relative ad attivita' di
servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di
riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e
private che svolgono un'attivita' riconosciuta di
assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non
si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale
nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1,
comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.».
 
Art. 3
Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti
di fornitura di energia elettrica e gas naturale

1. Fino al 30 aprile 2023 e' sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorche' sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalita' prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano gia' perfezionate.
2-bis. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2-ter. Le attivita' di controllo conseguenti alla proroga di cui al comma 2-bis sono poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Disposizioni in tema di approvvigionamento di
materie prime critiche). - 1. Con decreto del Presidente
del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello
sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, sulla base della
rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che
deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla
necessita' di approvvigionamento di filiere produttive
strategiche, sono individuate le materie prime critiche,
per le quali le operazioni di esportazione al di fuori
dell'Unione europea sono soggette alla procedura di
notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non
originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche
e la loro esportazione e' soggetta all'obbligo di notifica
di cui al comma 2.
2. I soggetti che intendono esportare dal territorio
nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione
europea le materie prime critiche individuate ai sensi del
comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1
hanno l'obbligo di notificare, almeno venti giorni prima
dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale una informativa completa
dell'operazione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non
osservi l'obbligo di cui al comma 2 e' soggetto a una
sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del
valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro
30.000 per ogni singola operazione.
4. Le misure di cui al presente articolo si applicano
fino al 31 dicembre 2022.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attivita' di
controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.».
 
Art. 4
Azzeramento degli oneri generali di sistema
nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi 1.100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
 
Art. 5
Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore
del gas per il quarto trimestre 2022

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal presente comma, valutati in 807,37 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1.820 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022.

Riferimenti normativi

- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n.633 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
«Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas
naturale). - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC
2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e
per usi industriali, nonche' all'autotrazione, e'
sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di
cui all'allegato I, al momento della fornitura ai
consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas
naturale estratto per uso proprio.
2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei
locali delle imprese industriali, artigiane e agricole,
posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle
aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, nonche'
alla produzione di acquacalda, di altri vettori termici o
di calore, non utilizzati in impieghi produttivi
dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in
tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi
e nelle attivita' artigianali ed agricole, nonche' gli
impieghi nel settore alberghiero, nel settore della
distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione,
negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione
che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella
lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.
Si considerano, altresi', compresi negli usi industriali,
anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e
degli indigenti.
4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas
naturale impiegato per combustione per usi industriali i
consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di
produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e
depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche'
di societa' controllate o di societa' collegate con quella
titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, nonche' i consumi relativi ad operazioni
connesse con l'attivita' industriale.
5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si
considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano
ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70
per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed
altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per
cento in volume, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i
presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative
al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto
complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per
le miscele di gas naturale con aria o con altri gas
ottenuti nelle officine del gas di citta', l'imposta si
applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale
originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati
nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle
officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con
qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o
altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
di metano puro che risulta in esso contenuta.
6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di
cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi
propri del soggetto che le produce.
7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
comma 1 secondo le modalita' previste dal comma 13 e con
diritto di rivalsa sui consumatori finali:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas
naturale ai consumatori finali comprese le societa' aventi
sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la
competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane,
designate da soggetti comunitari non aventi sede nel
medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente
a consumatori finali nazionali;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas
naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi
delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il
vettoriamento del prodotto;
c) i soggetti che acquistano il gas naturale
confezionato in bombole o in altro recipiente da altri
Paesi comunitari o da Paesi terzi;
d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas
naturale nel territorio dello Stato.
8. Su richiesta possono essere riconosciuti come
soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti
nazionali per il solo gas naturale impiegato per il
vettoriamento del prodotto.
9. Si considerano consumatori finali anche gli
esercenti impianti di distribuzione stradale di gas
naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di
compressione per il riempimento di carri bombolai.
10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di
denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di
prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa. Tale
cauzione e' determinata dal medesimo Ufficio in misura pari
ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta
in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia
e a quelli eventualmente in possesso dell'Ufficio
competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di
competenza e verificata la completezza dei dati relativi
alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai
soggetti di cui ai commi 7 ed 8, un'autorizzazione, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I
medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un
apposito registro di carico e scarico, i quantitativi di
gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad integrare,
a richiesta dell'Ufficio competente, l'importo della
cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo
dell'imposta dovuta nell'anno precedente.
11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della
cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato
e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di
esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di
notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel
caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito
la concessione; in tal caso la cauzione deve essere
prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o
revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza
passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed
al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o
sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena
della reclusione.
13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato
sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli
elementi necessari per la determinazione del debito
d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro
il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la
dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa e'
effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la
fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi
dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e'
effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a
quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in
eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi
versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha
facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto
sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la
detenzione e la circolazione del gas naturale non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
14. Contestualmente all'avvio della propria attivita',
i soggetti che effettuano l'attivita' di vettoriamento del
gas naturale ne danno comunicazione al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione
annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas
naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. La
dichiarazione e' presentata al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno
successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli
stessi soggetti sono altresi' tenuti a rendere disponibili
agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai
soggetti cui il prodotto e' consegnato.
15. In occasione della scoperta di sottrazione
fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una
dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la
trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane
appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.»
- Si riporta il testo dell'articolo all'articolo 16,
del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 (Attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE):
«Art. 16 (Qualificazione dei fornitori e dei servizi
energetici). - 1.
2.
3.
4. Fra i contratti che possono essere proposti
nell'ambito della fornitura di un servizio energetico
rientra il contratto di servizio energia di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente
decreto.».
 
Art. 6
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta e' riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta e' determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, e' impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022, si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.
8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.373,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'allegato 1 e dell'articolo 3
del decreto del Ministro della transizione ecologica 21
dicembre 2021, n. 541 (Rideterminazione dei corrispettivi a
copertura degli oneri generali del sistema del gas
applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale):
«Allegato 1 - Elenco dei settori in cui operano le
imprese a forte consumo di gas naturale con un indice di
intensita' di scambi internazionali non inferiore al
4%(percento).

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
«Art. 3 (Imprese a forte consumo di gas naturale). - 1.
Sono considerate imprese a forte consumo di gas naturale,
ai fini del presente decreto, le imprese che hanno un
consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di
riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582
Sm³/anno, considerando un potere calorifico superiore per
il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm³), e che operano nei
settori di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. La CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite
dall'ARERA, costituisce, in riferimento a ciascun anno di
competenza, l'Elenco delle imprese a forte consumo di gas
naturale di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali):
«Art. 5 (Contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo
di gas naturale). - 1. Alle imprese a forte consumo di gas
naturale di cui al comma 2 e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto
del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma
di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa
sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel
secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici
diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media,
riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento
del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal
Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un
incremento superiore al 30 per cento del corrispondente
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo e' impresa a forte
consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori
di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della
transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui
adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio
2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno
2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici
non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale
indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al
netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi
termoelettrici.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura
agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 522,2
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua
il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di
cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.».
- Si riporta il testo degli articoli 17, 32 e 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3
resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da
491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35,
comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di
avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.»
«Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei
centri di assistenza fiscale). - 1. I centri di assistenza
fiscale, di seguito denominati "Centri", possono essere
costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da
quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla
camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b), previa delega della propria
associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
e pensionati od organizzazioni territoriali da esse
delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti;
e) sostituti di cui all'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, aventi complessivamente almeno
cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti
di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.».
«Art. 35 (Responsabili dei centri). - 1. Il
responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a),
b) e c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa
documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
nonche' di queste ultime alla relativa documentazione
contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed
extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
e da altra documentazione idonea.
2. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1,
lettere d), e) e f): a) rilascia, su richiesta del
contribuente, un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni unificate alla relativa documentazione; b)
rilascia, a seguito della attivita' di cui alla lettera c)
del comma 3 dell'articolo 34, un visto di conformita' dei
dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa
documentazione.
3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma
3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su
richiesta dei contribuenti, il visto di conformita' e
l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del
presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro
predisposte.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n.244, concernente Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008):
«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali). - 1.-52. (omissis).
53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga alle
disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i
crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione nella quale sono
esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte,
abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto,
maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e
comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.».
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa
che direttamente o indirettamente comporti la
partecipazione ai risultati economici della societa'
emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.».
- Si riporta il testo degli articoli 64 e 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 64 (Albo). - 1. Il gruppo bancario e' iscritto in
un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia
l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione
aggiornata.
3. La Banca d'Italia puo' procedere d'ufficio
all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e
alla sua iscrizione nell'albo e puo' determinare la
composizione del gruppo bancario anche in difformita' da
quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la
capogruppo sia una societa' di partecipazione finanziaria o
una societa' di partecipazione finanziaria mista,
l'iscrizione nell'albo e' subordinata all'autorizzazione
indicata all'articolo 60-bis.
4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli
atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti
connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.».
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.»
Il testo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 (Codice delle assicurazioni private) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 121 e 122-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali). - 1. I soggetti che
sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese
per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa'
appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore di
soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente
con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facolta' di ulteriore cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero
alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a
favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle
spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119,
comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il
rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e
delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base
dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e
agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o
sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle
opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono
formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla
prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate
effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A
tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali
successive cessioni, secondo le modalita' previste dal
provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
prima cessione o dello sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; (424)
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente
decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono
utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle
rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta
e' usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali
con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La
quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non
puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo'
essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di
cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche
parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione
d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero
dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante
nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di
cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi di
cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la
responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di
cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119.».
«Art. 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in
materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei
controlli preventivi). - 1. L'Agenzia delle entrate, entro
cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione
dell'avvenuta cessione del credito, puo' sospendere, per un
periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle
comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima,
e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli
articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai
fini del relativo controllo preventivo. I profili di
rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla
diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarita' dei dati indicati
nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente
comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o
comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e
ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti
crediti sono correlati, sulla base delle informazioni
presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell'Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai
soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di
cui al presente comma.
2. Se all'esito del controllo risultano confermati i
rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non
effettuata e l'esito del controllo e' comunicato al
soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i
rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo
di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al
comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti
dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo,
l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al
controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi
alle cessioni per le quali la comunicazione si considera
non avvenuta ai sensi del comma 2.
4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che
intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli
articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono
all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del
predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi
restando gli obblighi ivi previsti.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti criteri, modalita' e termini per
l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti
di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli
studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico
Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle
entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al
primo periodo obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un
numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per
la presentazione in via telematica del servizio telematico
Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi
2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale. Si considera grave irregolarita'
l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o
di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi
2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a
trasmettere di cui al comma 6-bis.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta
conferisce l'incarico per la predisposizione di piu'
dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi
2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto
d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a
trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.
L'impegno cumulativo puo' essere contenuto nell'incarico
professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi
indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali
il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a
trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i
dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per
la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato
professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello in cui e' stato rilasciato, salva
revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto
d'imposta.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
tale termine, entro quattro mesi dalla data di
presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali
non e' previsto un apposito termine entro un mese dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione alle
banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno
in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che
presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
conforme a quello approvato con il provvedimento di cui
all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le
conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello
svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si
intendono, rispettivamente, le convenzioni e i
provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto
alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti
finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e
12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri
che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla
normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
la congruita' della copertura e' valutata anche in
relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa
dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente
attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in
conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino
effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei
contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle
risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita'
finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di
natura obbligatoria.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento in formato
elettronico elaborabile.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle
Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.».
 
Art. 7
Credito di imposta per l'acquisto di carburanti
per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante
misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina:
«Art. 18 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta,
per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attivita'
agricola e della pesca). - 1. Alle imprese esercenti
attivita' agricola e della pesca e' riconosciuto, a
parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente
sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la
trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio
dell'attivita' agricola e della pesca, un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al
20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del
carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno
2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta
e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto
i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del
reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile,
solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del
predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva
alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del
credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il
visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo.
Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'
utilizzato dal cessionario con le stesse modalita' con le
quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e
comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla
cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis,
nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo
121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 38.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua
il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di
cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.».
 
Art. 8
Disposizioni in materia di accisa e di imposta
sul valore aggiunto su alcuni carburanti

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 7 ottobre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui al comma 6 del presente articolo, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20 settembre 2022. La predetta comunicazione non e' effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).
4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a) e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti e approvati i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui al comma 3, unitamente alle istruzioni per la loro corretta compilazione.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.042,61 milioni di euro per l'anno 2022 e in 46,82 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'allegato I del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):

Prodotti energetici

Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri;
Benzina: euro 564,00 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
625.620 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: euro 423,00 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
747.470 per mille litri;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 12,8 per mille litri;
Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la
produzione diretta o indiretta di energia elettrica:
esenzione;
Oli combustibili:
usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775
per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per
mille chilogrammi;
per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per
mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per
mille chilogrammi;
usati per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione
diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per
mille chilogrammi.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: euro 227,77 per mille kg;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
359.220 per mille kg.;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi;
Gas naturale:
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.;
c) per altri usi civili lire 332 al mc.;
per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e
b): lire 74 al mc.;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi;
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)
impiegati:
per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle
imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;
per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per
mille chilogrammi;
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi;

Alcole e bevande alcoliche

Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.

Tabacchi lavorati

a) sigari 23,00%;
b) sigaretti 23,5%;
c) sigarette 59,5%;
d) tabacco da fumo:
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 56,00%;
2) altri tabacchi da fumo 56,00%;
e) tabacco da fiuto 24,78%;
f) tabacco da masticare 24,78%;

Energia elettrica

Per ogni kWh di energia impiegata:
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire
4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni:
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa
pari a euro 4.820;
per la fornitura di energia elettrica erogata da
impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di
impianti elettrici con potenza installata nominale
superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per
ogni kWh.

Imposizioni diverse

Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.».
- Si riporta il testo degli articoli 19-bis, 25, 50 e
della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative):
«Art. 19-bis (Utilizzo della posta elettronica
certificata). - L'invio di tutti gli atti e le
comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano
i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi
gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 15, comma 1,
effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, di seguito denominata PEC, ha valore di
notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilita' di
notificare i predetti atti e comunicazioni mediante
raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai
sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura
civile, anche per il tramite di un messo speciale
autorizzato dall'ufficio competente.
Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al
pagamento dell'imposta nonche' quelli che intendono
iniziare un'attivita' subordinata al rilascio di una
licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata,
previste dal presente testo unico comunicano
preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC.».
«Art. 25 (Deposito e circolazione di prodotti
energetici assoggettati ad accisa). - 1. Gli esercenti
depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad
accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio,
qualunque sia la capacita' del deposito.
2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al
comma 1:
a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo
ed industriale di capacita' superiore a 10 metri cubi;
b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale
di carburanti;
c) gli esercenti apparecchi di distribuzione
automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed
industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale
supera i 5 metri cubi.
3. Sono esentate dall'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di
loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al
minuto, purche' la quantita' di prodotti energetici
detenuta in deposito non superi complessivamente i 500
chilogrammi.
4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti
all'obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento
autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in
materia di installazione ed esercizio di impianti di
stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono muniti
di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta
eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas
naturale impiegato come carburante, sono obbligati a
contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e
scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi
prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati
dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato
o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita'
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per
territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di
carico e scarico. Gli esercenti depositi di cui al comma 2,
lettera a), aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e
non superiore a 25 metri cubi nonche' gli esercenti
impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a
serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5
metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal
1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a
dare comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai
medesimi soggetti e' attribuito un codice identificativo.
Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con
modalita' semplificate da stabilire con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli
impianti di distribuzione stradale di gas naturale
impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al
comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e
scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti
ricevuti, distintamente per qualita', e il numero
risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle
singole colonnine di distribuzione installate, effettuata
alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante
erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta
giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi
esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi
alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con
evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e
delle loro differenze.
4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le
modalita' per la presentazione dei dati di cui al comma
4-bis nonche' dei dati relativi ai livelli e alle
temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in
forma telematica, in sostituzione del registro di carico e
scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma
2, lettera b), funzionanti in modalita' di self-service. I
medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti
appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per
l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2,
entro ventiquattro ore dalla comunicazione
dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso,
presso l'impianto sottoposto a verifica e' resa disponibile
la relativa documentazione contabile.
5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2,
lettera a), nei casi previsti dal secondo comma
dell'articolo 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303,
la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.
Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la
licenza e' intestata al titolare della gestione
dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del
registro di carico e scarico. ll titolare della concessione
ed il titolare della gestione dell'impianto di
distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali,
solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla
gestione dell'impianto stesso.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche ai depositi commerciali di prodotti
energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti
depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere
prestata cauzione nella misura prevista per i depositi
fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
regime dei cali previsto dall'articolo 4.
6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza
di cui al comma 4 e' negata e l'istruttoria per il relativo
rilascio e' sospesa allorche' ricorrano nei confronti
dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai
commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la
revoca della predetta licenza trovano applicazione,
rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23.
Nel caso di persone giuridiche e di societa', la licenza e'
negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il
rilascio della stessa e' sospeso, allorche' le situazioni
di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23
ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a
persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza,
di amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis,
limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6
che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la
licenza di cui al comma 4 e' altresi' negata ai soggetti
che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti
tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento
dell'attivita' del deposito rapportati alla capacita' dei
serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al
conto economico previsionale, in base alle specifiche
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali
i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono
benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a
darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle
situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo
23, la medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attivita' nel termine di
sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o,
qualora successiva al predetto termine, dalla data del
verificarsi delle condizioni impeditive previste dai
medesimi commi.
7. Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis, la
licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa,
anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice
di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia
sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse
nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in
materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore
nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha
effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di
assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca
della licenza.
8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa devono
circolare con il documento di accompagnamento previsto
dall'articolo 12. Sono esclusi da tale obbligo i prodotti
energetici trasferiti in quantita' non superiore a 1.000
chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del
presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso
combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al
minuto.
9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati
ad accisa tra depositi commerciali deve essere
preventivamente comunicato dal mittente e confermato
all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di
ricezione, unicamente attraverso modalita' telematiche,
agli Uffici dell'Agenzia delle dogane nella cui
circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi
interessati alla movimentazione.».
«Art. 50 (Inosservanza di prescrizioni e regolamenti).
- 1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene
previste per le violazioni che costituiscono reato, per le
infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal
presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione,
comprese la irregolare tenuta della contabilita' o dei
registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione
delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro da 500 euro a 3.000 euro.
2. La tenuta della contabilita' e dei registri si
considera irregolare quando viene accertata una differenza
tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore
ai cali e alle perdite di cui all'articolo 4. Per gli
impianti di distribuzione stradale di carburanti si
considera irregolare la tenuta del registro di carico e
scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo
del calo annuo consentito per i singoli carburanti,
riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a
base della verifica; per i depositi commerciali di gasolio
si considera irregolare la tenuta del registro di carico e
scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle
quantita' di gasolio assunte in carico nel periodo preso a
base della verifica.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a
chiunque esercita le attivita' senza la prescritta licenza
fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari
della Guardia di finanza ed ai funzionari
dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale
tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui
vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi
prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il
fatto costituisca reato.
4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo
la revoca della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, e'
considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di
sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo
estratto, ancorche' destinato ad usi esenti od agevolati.».
«Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che
comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di
un'aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme
prescritte

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina):
«Art. 1-bis (Disposizioni in materia di accisa e di IVA
sui carburanti). - 1. In considerazione del perdurare degli
effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei
prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio
2022 e fino all'8 luglio 2022:
a) le aliquote di accisa di cui all'allegato I al
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono
rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante:
367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come
carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro
per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota
di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per
il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022,
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile
2022, e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio
2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente
articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale
usato come carburante, di cui al numero 4-bis della tabella
A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n.
504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 aprile
2022 all'8 luglio 2022.
3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote
di accisa diminuite per effetto sia del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2,
che del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli
esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e
gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di
carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo
articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022,
all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo
19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica,
i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al
comma 1, lettera a), del presente articolo usati come
carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e
impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di
quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1)
e 2), del presente articolo, viene meno l'obbligo, gia'
previsto dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto, di
comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina
e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, con salvezza degli eventuali
comportamenti omissivi posti in essere.
4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 si
applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995;
la medesima sanzione e' applicata per l'invio delle
comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati
incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre
speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di
accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), del
presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei
prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli
enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto
operativo del Corpo della guardia di finanza, per
monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla
vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applica
la suddetta diminuzione, praticati nell'ambito dell'intera
filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della
guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso
attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul
valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi
dell'articolo 2, commi 2, lettera m), e 4, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalita' di cui
al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di
polizia economico-finanziaria, il Corpo della guardia di
finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati
comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti
energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa
di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 504 del 1995 e degli impianti di
distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2,
lettera b), del medesimo articolo 25, nonche' ai dati
contenuti nel documento amministrativo semplificato
telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il
medesimo Corpo segnala all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti
di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attivita'
di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di
condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche
commerciali scorrette ai sensi del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
6. Al fine di prevenire il rischio di manovre
speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA
di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per
autotrazione, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al comma 5 relativamente al
monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas
naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di
distribuzione commerciale.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui
al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale,
possono essere rideterminate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1,
comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme
restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291,
della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella
prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al
presente comma puo' contenere anche disposizioni necessarie
a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso
decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A
allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, nonche' prevedere l'obbligo,
stabilendone termini e modalita', da parte degli esercenti
i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di
distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di
trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso
i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici
per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1,
comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione
della relativa aliquota di accisa; per la mancata
comunicazione delle suddette giacenze nonche' per l'invio
della medesima comunicazione con dati incompleti o non
veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo
50, comma 1, del predetto testo unico. Non trova
applicazione l'articolo 1, comma 8, del presente decreto.
Il decreto di cui al presente comma puo' altresi' prevedere
l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1,
lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.
9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre
speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di
accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi
dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 si
applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente
articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno
2022 e in 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si
provvede ai sensi dell'articolo 38.».
 
Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di trasporto

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonche' le relative modalita' di rendicontazione.
3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Ai fini dell'accesso alle risorse del fondo, gli operatori economici trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, secondo le modalita' definite dal medesimo Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
4. I contributi erogati ai sensi del comma 1 e quelli erogati ai sensi del comma 3 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i commi 6-bis e 6-tersono abrogati.
6. Per fronteggiare le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto ferroviario delle merci derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che ne costituisce il limite di spesa, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo e' dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo e' determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7. Entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e all'Autorita' di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 6.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto ad euro 1 milione mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5 e quanto ad euro 69 milioni ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285
(Riordino dei servizi automobilistici interregionali di
competenza statale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 gennaio 2006, n. 6, S.O.
- Il regolamento (CE) n.1073/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 e' pubblicato
nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300.
Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
(Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n.
287.
- La legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina
dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2003, n. 190.
- Il regolamento (CE) n.595/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2009 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 18 luglio 2009, n. L 188.
- Si riporta il testo dell'articolo 47, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa):
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Per gli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico
delle imposte sui redditi) si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 6.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Credito d'imposta per gli autotrasportatori e
misure in favore delle imprese esercenti servizi di
trasporto di passeggeri con autobus). - 1. Al fine di
mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento
eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come
carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile
organizzazione in Italia esercenti le attivita' di
trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera
a), testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto un
contributo straordinario, sotto forma di credito di
imposta, nella misura del 28 per cento della spesa
sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto
del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di
categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio
delle predette attivita', al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, comprovato mediante le relative fatture
d'acquisto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in
euro 496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.
5. L'articolo 17 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
e' abrogato.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua
il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di
cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.
6-bis. (abrogato).
6-ter. (abrogato).
6-quater.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112, (Attuazione della
direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico):
«Art. 17 (Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e dei servizi). - 1. Fermo restando il generale
potere di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e
non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da
parte delle imprese ferroviarie, l'Autorita' di regolazione
dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, definisce, fatta salva
l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura e tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
dello stesso, i criteri per la determinazione del canone
per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte del
gestore dell'infrastruttura e dei corrispettivi dei servizi
di cui all'articolo 13.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla
base di quanto disposto al comma 1, determina il canone
dovuto dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo
dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello
stesso. Il canone di utilizzo dell'infrastruttura e'
pubblicato nel prospetto informativo della rete. Salvo nel
caso delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 18,
il gestore dell'infrastruttura provvede a che il sistema di
imposizione dei canoni in vigore si basi sugli stessi
principi per tutta la rete.
3. Il gestore dell'infrastruttura provvede affinche'
l'applicazione del sistema di imposizione comporti canoni
equivalenti e non discriminatori per le diverse imprese
ferroviarie che prestano servizi di natura equivalente su
una parte simile del mercato o di rete, e i canoni
effettivamente applicati siano conformi a quanto disposto
al comma 2. Del rispetto di tali garanzie deve essere data
dimostrazione nel prospetto informativo della rete, senza
rivelare informazioni commerciali riservate.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 del
presente articolo o all'articolo 18, i canoni per il
pacchetto minimo di accesso e per l'accesso
all'infrastruttura di collegamento agli impianti di
servizio sono stabiliti al costo direttamente legato alla
prestazione del servizio ferroviario sulla base di quanto
disposto al comma 1 e tenuto conto delle modalita' di
calcolo definite dall'atto di esecuzione di cui
all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il gestore
dell'infrastruttura puo' decidere di adeguarsi gradualmente
a tali modalita' durante un periodo non superiore a quattro
anni dall'entrata in vigore di detto atto di esecuzione.
5. I canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura possono
includere un costo che rispecchi la scarsita' di capacita'
della sezione identificabile dell'infrastruttura nei
periodi di congestione.
6. Il gestore dell'infrastruttura puo' modificare i
canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, per tener conto
del costo degli effetti ambientali causati dalla
circolazione del treno, sulla base delle modalita' di
calcolo definite dal regolamento di esecuzione (UE) n.
429/2015 della Commissione europea del 13 marzo 2015,
emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31,
paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio. Ogni modifica dei canoni per
l'utilizzo dell'infrastruttura, onde tenere in conto il
costo degli effetti acustici, favorisce l'ammodernamento
dei veicoli ferroviari con la tecnologia di sistema
frenante a bassa rumorosita' piu' vantaggioso
economicamente disponibile.
7. L'imputazione di costi ambientali che determini un
aumento del totale delle entrate per il gestore e' tuttavia
ammessa solo se essa e' applicata anche al trasporto
stradale di merci conformemente al diritto dell'Unione.
Qualora l'imputazione dei costi ambientali determini un
aumento delle entrate, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione dei
trasporti, decide in merito all'uso degli introiti
supplementari. Il gestore conserva le informazioni
necessarie in modo da poter risalire sia all'origine dei
proventi derivanti dall'imputazione dei costi ambientali
che all'applicazione degli stessi, e, su richiesta le
fornisce alla Commissione europea.
8. Per evitare fluttuazioni sproporzionate e
indesiderate, i canoni di cui ai commi 4, 5 e 6 possono
essere espressi in medie calcolate su un ragionevole numero
di servizi ferroviari e periodi. L'entita' relativa dei
canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e' comunque
correlata ai costi imputabili ai servizi.
9. Il gestore dell'infrastruttura puo' applicare un
canone adeguato per la capacita' assegnata ma non
utilizzata. Tale canone per mancato uso serve a incentivare
un utilizzo efficiente della capacita'. L'applicazione del
canone in parola ai richiedenti cui sia stata assegnata una
traccia ferroviaria e' obbligatoria in caso di regolare
mancato uso delle tracce assegnate o di parte di esse. Ai
fini dell'imposizione di questo canone, il gestore
dell'infrastruttura pubblica nel proprio prospetto
informativo della rete i criteri per determinare tale
mancato uso. L'organismo di regolazione controlla tali
criteri. I pagamenti di tale canone sono effettuati dal
richiedente o dall'impresa ferroviaria designata. Il
gestore dell'infrastruttura deve essere permanentemente in
grado di indicare a qualsiasi interessato la capacita'
d'infrastruttura gia' assegnata alle imprese ferroviarie
utilizzatrici.
10. Il canone richiesto per l'accesso agli impianti di
servizio di cui all'articolo 13, comma 2 e per la
prestazione dei servizi in tali impianti non puo' superare
il costo della loro fornitura, aumentato di un profitto
ragionevole.
11. Se i servizi complementari e ausiliari di cui
all'articolo 13, commi 9 e 11, sono offerti da un unico
fornitore, i pertinenti corrispettivi non superano il costo
totale di fornitura, aumentato di un profitto ragionevole.
Se gli stessi servizi sono offerti in regime di
concorrenza, possono essere forniti a prezzi di mercato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti).
- 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi
di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,
di seguito denominata "Autorita'", la quale opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
La sede dell'Autorita' e' individuata in un immobile di
proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo
e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In
sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012.
L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi
accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della
parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le
proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di
funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio
nomina un segretario generale, che sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al
presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti
e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione
alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di
servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che
gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le
relative controversie; sono fatte salve le ulteriori
garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i
gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire
nelle proprie carte dei servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore
autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonche'
per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli
aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore
aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni
di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove
ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate
dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta'
europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate
ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella
fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro
corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei
consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di
avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del servizio,
individuando criteri mirati ad ampliare la formazione
professionale degli operatori con particolare riferimento
alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue
straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in
materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore,
favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla
lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle
sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione
negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i
soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a
impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante
l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di
altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni
assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo
le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda
adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalita'
per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra
gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture
e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori
mediante procedure semplici e non onerose anche in forma
telematica. Per le predette controversie, individuate con i
provvedimenti dell'Autorita' di cui al primo periodo, non
e' possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino
a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di
conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla
proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i
termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino
alla scadenza del termine per la conclusione del
procedimento di conciliazione;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata nei casi di
inosservanza dei criteri per la formazione e
l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque
denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione
contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi
pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di
violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti
e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla
stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e
alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria
fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di
fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti
aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in
modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti
richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui
alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i
provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di
stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie
per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo
funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le
somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di
cui al primo periodo della presente lettera. Fino
all'attivazione del contributo di cui alla lettera b),
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita'
di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
il necessario supporto operativo-logistico, economico e
finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
di contratti di programma nonche' di atti convenzionali,
con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica.».
 
Art. 9 bis
Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalita' e per
l'approvvigionamento energetico delle isole minori
1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalita', relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o piu' assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresi' efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione gia' rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis»;
b) il comma 3 e' abrogato.
2. Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico delle isole minori, l'Autorita' marittima, in relazione ai viaggi nazionali di durata superiore alle due ore e non superiore alle tre ore, puo' autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, l'imbarco di veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi siano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli. L'Autorita' marittima, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al primo periodo, dispone le occorrenti prescrizioni aggiuntive finalizzate ad assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
e per esigenze indifferibili) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di
trasporti in condizioni di eccezionalita'). - 1. All'
articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti
fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra
naturale, di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di
prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con
veicoli eccezionali, che puo' essere effettuato integrando
il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e
comunque in numero non superiore a sei unita', fino al
completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano
superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto
dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con
generi della stessa natura merceologica, per occupare
l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o
del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164
e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione
per gli elementi prefabbricati compositi e le
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i
quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In
entrambi i casi la predetta massa complessiva non puo'
essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di
autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si
tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86
tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi,
a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a
otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante
complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui al
comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le
modalita' indispensabili per il rilascio della relativa
autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i
richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile";
b) al comma 10, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "All'autorizzazione non si applicano le
disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241";
c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, da adottare entro il 30 aprile 2022, previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita
l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate
apposite linee guida finalizzate ad assicurare
l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio,
nonche' della valutazione della compatibilita' dei
trasporti in condizioni di eccezionalita' con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione. In particolare, le linee guida di cui al
primo periodo definiscono:
a) le modalita' di verifica della compatibilita' del
trasporto in condizioni di eccezionalita' con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee
guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130;
b) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione per
il trasporto in condizioni di eccezionalita' per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante
complessi di veicoli a otto assi di cui al comma 2, lettera
b), nonche' per i trasporti in condizioni di eccezionalita'
di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa
previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
1) le specifiche attivita' di verifica preventiva
delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della
stabilita' dei manufatti, interessati dal trasporto in
condizioni di eccezionalita', che l'ente e le regioni di
cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in
considerazione del numero e della frequenza dei trasporti
in condizioni di eccezionalita', prima del rilascio
dell'autorizzazione;
2) le specifiche modalita' di verifica della
compatibilita' del trasporto in condizioni di
eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture
stradali e con la stabilita' dei manufatti;
3) le specifiche modalita' di monitoraggio e
controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti,
interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita',
differenziate in considerazione del numero e della
frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalita';
4) le specifiche modalita' di transito del
trasporto eccezionale".
2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia
delle disposizioni contenute nel decreto di cui
all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine
di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle
linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui
trasporti in condizioni di eccezionalita', relativa alle
verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86
tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi,
ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante
complessi di veicoli a otto o piu' assi, la disciplina di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre
2021. Conservano altresi' efficacia, fino alla loro
scadenza, le autorizza-zioni alla circolazione gia'
rilasciate prima della data di entrata in vigore del
decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis;
3. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134
(Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei
requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci
pericolose):
«Art. 10 (Unita' di trasporto del carico: costruzione e
collaudo dei contenitori, carri ferroviari, veicoli
stradali e cisterne). - 1. I contenitori devono essere
collaudati ed omologati in conformita' alle norme previste
dalla Convenzione CSC.
2. I carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari
devono essere omologati e collaudati in conformita' alle
norme del regolamento RID.
3. I veicoli stradali devono essere omologati e
collaudati secondo le norme dell'accordo ADR.
4. Le cisterne, ad esclusione dei carri cisterna
ferroviari, devono essere omologate e collaudate, in
conformita' alle disposizioni del codice IMDG,
dall'Amministrazione competente italiana o straniera o da
un organismo autorizzato dalla stessa o da una delle
societa' di classificazione appartenenti alla International
Association of Classification Societies (IACS).
5. Le cisterne, approvate secondo le norme vigenti
prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento, possono continuare ad essere impiegate nei
limiti consentiti del vigente codice IMDG.
6. Per i viaggi nazionali di durata inferiore alle due
ore sono ammessi veicoli cisterna stradali e carri cisterna
ferroviari non conformi ai requisiti di cui al presente
articolo, sempre che gli stessi risultino almeno conformi
alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su
strada o ferrovia e che i viaggi vengano effettuati in
condizioni meteomarine favorevoli.».
 
Art. 9 ter
Disposizioni urgenti in materia di sport

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e societa' sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, e' destinata alle societa' e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attivita' natatoria. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche a campione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1.-33. (omissis).
34. Al fine di garantire la sostenibilita' della
riforma del lavoro sportivo, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per finanziare
nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal
versamento dei contributi previdenziali a carico delle
federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva, associazioni e
societa' sportive dilettantistiche, con esclusione dei
premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con
atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici,
direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di
gara.
(omissis).».
 
Art. 10
Organizzazione dell'Unita' di missione di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51
1. Nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione previsti dalla legislazione vigente, l'Unita' di missione di livello dirigenziale generale istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e' collocata presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico e il dirigente di prima fascia che vi e' preposto ne coordina le attivita' e le relative funzioni, che sono esercitate in raccordo e collaborazione con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del medesimo Ministero. L'Unita' di missione:
a) coordina i rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, commi 198 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022;
b) provvede ad acquisire dati e informazioni utili per agevolare le attivita' del Garante per la sorveglianza dei prezzi anche in coerenza con le attivita' gia' espletate e gli strumenti gia' adottati dal Garante;
c) svolge attivita' di supporto diretto al Garante per la sorveglianza dei prezzi e ogni altra attivita' istruttoria, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in raccordo con le strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, il numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' innalzato di una unita' a valere sulle facolta' assunzionali.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante
Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Trasparenza dei prezzi - Garante per la
sorveglianza dei prezzi e Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente). - 1. All'articolo 2, comma 199,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole
"normale andamento del mercato" sono inserite le seguenti:
", nonche' richiedere alle imprese dati, notizie ed
elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato
le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci
giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del
fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non
superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel
caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non
veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si
osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre
1981, n. 689 in quanto compatibili.".
2. Per le attivita' istruttorie, di analisi,
valutazione e di elaborazione dei dati, nonche' di supporto
al Garante per la sorveglianza dei prezzi e' istituita,
presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita
Unita' di missione cui e' preposto un dirigente di livello
generale, ed e' assegnato un dirigente di livello non
generale, con corrispondente incremento della dotazione
organica dirigenziale del Ministero.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato
a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2,
anche in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Conseguentemente, il numero di incarichi
dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del
Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' innalzato di una unita' a valere sulle
facolta' assunzionali.
4. All'Unita' di missione di cui al comma 2 e'
assegnato un contingente di 8 unita' di personale non
dirigenziale. A tal fine, il Ministero dello sviluppo
economico e' autorizzato a bandire una procedura
concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il
predetto personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica,
da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3, del
Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello
svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto
personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga
posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, da altre
pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire
personale con professionalita' equivalente proveniente da
societa' e organismi in house, previa intesa con le
amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.
5. Per finalita' di monitoraggio, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i titolari dei
contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il
mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, al Ministero della transizione ecologica
e all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) i medesimi contratti ed i nuovi contratti che
verranno sottoscritti, nonche' le modifiche degli stessi
sempre entro il termine di quindici giorni. Le informazioni
tramesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di
riservatezza dei dati commercialmente sensibili. La mancata
trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi
nei termini indicati comporta l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del
fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non
superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative
pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", e l'articolo 7, comma 5,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21".
6. La pianta organica del personale di ruolo
dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 25
unita', da inquadrare nella carriera dei funzionari,
qualifica funzionario III, al fine di ottemperare ai
maggiori compiti assegnati dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei
mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro
560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023,
di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per
l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro
2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno
2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557
per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno
2031, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili sul bilancio dell'ARERA. Alla compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a euro 288.474 per l'anno 2022, a euro
1.153.894 per l'anno 2023, a euro 1.197.521 per l'anno
2024, a euro 1.241.147 per l'anno 2025, a euro 1.284.775
per l'anno 2026, a euro 1.328.402 per l'anno 2027, a euro
1.372.028 per l'anno 2028, a euro 1.415.656 per l'anno
2029, a euro 1.459.282 per l'anno 2030 e a euro 1.502.910 a
decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale
realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle
imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 31 marzo 2018, e al successivo decreto del Ministro
della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 2022, nonche' delle misure di anticipo degli
importi rateizzati ai clienti finali domestici di energia
elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli
esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale,
previste dall'articolo 1, commi 509, 510 e 511, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, nonche' per rafforzare ed
implementare ulteriormente l'attivita' di controlli e
ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle
suddette misure, la pianta organica della Cassa per i
servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo
2021, e' incrementata di venti unita' di cui due
appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle
disponibilita' di bilancio della CSEA medesima.
7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 e' autorizzata
la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025
annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali", della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico.».
- Si riportano i commi 198, 199, 200, 201, 202
dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
concernente Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
«198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che
svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed
elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli
"uffici prezzi" delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso
verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori
riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute
meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di
avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare
l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I
risultati dell'attivita' svolta sono messi a disposizione,
su richiesta, dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato.
199. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante
di cui al comma 198 si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT,
della collaborazione dei Ministeri competenti per materia,
dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nonche' del supporto
operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di
indagini conoscitive. Nell'ambito delle indagini
conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza
agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini
dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei
commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il Garante puo' convocare
le imprese e le associazioni di categoria interessate al
fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei
servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e
normale andamento del mercato, nonche' richiedere alle
imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle
motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.
Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque
non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro.
Analoga sanzione si applica nel caso in cui siano
comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le
sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le
disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689
in quanto compatibili. L'attivita' del Garante viene resa
nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei
prezzi del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito
sono altresi' tempestivamente pubblicati ed aggiornati
quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei
prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con
particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
200. Il Garante di cui al comma 198 e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i
dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo
economico, si avvale per il proprio funzionamento delle
strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui
ai commi da 196 a 203 senza compenso e mantenendo le
proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.
201. Il Garante di cui al comma 198 riferisce le
dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai
sensi delle disposizioni di cui ai commi da 196 a 203, al
Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove
necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e di proposte
normative.
202. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo,
anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla
disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati
personali.».
 
Art. 11
Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi
in materia di elettricita'

1. L'applicazione del meccanismo di compensazione previsto dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' prorogata al 30 giugno 2023.
2. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.
7-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia elettrica immessa in rete nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo concernenti le modalita' di utilizzo dei prezzi dedotti nei predetti contratti.».
3. All'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La stessa Autorita' puo' avvalersi del Gestore di cui al primo periodo e delle societa' da esso controllate per i compiti previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e da norme successive, anche relativamente al settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati.».
4. All'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ultimo periodo, dopo le parole «Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa» sono inserite le seguenti: «, delle societa' da esso controllate».
4-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le modalita' previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 15-bis (Ulteriori interventi sull'elettricita'
prodotta da impianti a fonti rinnovabili). - 1. A decorrere
dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, e'
applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul
prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica
immessa in rete da:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW
che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del
Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati
da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica
che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in
esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
2. I produttori interessati, previa richiesta da parte
del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE),
trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima
richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni
necessarie per le finalita' di cui al presente articolo,
come individuate dall'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma
6.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola
la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a)
e b):
a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato
dalla tabella di cui all'allegato I-bis al presente decreto
in riferimento a ciascuna zona di mercato;
b) un prezzo di mercato pari:
1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a),
nonche' per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da
fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua fluente,
al prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica,
ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27
gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al
comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi;
2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b),
diversi da quelli di cui al numero 1) della presente
lettera, alla media aritmetica mensile dei prezzi zonali
orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i
contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022
che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al
prezzo indicato nei contratti medesimi.
4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia
positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore.
Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il
GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore
l'importo corrispondente.
5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro
dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le
partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE
in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione
economica totale annua non inferiore a quella derivante dai
prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalita' con
le quali e' data attuazione alle disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonche' le modalita' con le quali i
proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso
la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a
riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma
11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6
non si applicano all'energia oggetto di contratti di
fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione
che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei
mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano
stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento
rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a),
limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.
7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo
societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies
del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica
immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo
societario, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5,
6 e 7 si interpretano nel senso che, ai fini della loro
applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati
tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre
persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.
7-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia elettrica
immessa in rete nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i
contratti stipulati prima del 5 agosto 2022, ferme restando
tutte le altre disposizioni del presente articolo
concernenti le modalita' di utilizzo dei prezzi dedotti nei
predetti contratti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, della legge 23
luglio 2009, n. 99 concernente Disposizioni per lo sviluppo
e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in
materia di energia, come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Misure per la sicurezza e il potenziamento
del settore energetico). - 1. Per lo svolgimento dei
servizi specialistici in campo energetico, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle
risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e
alle societa' da esso controllate. Il Gestore dei servizi
elettrici Spa e le societa' da esso controllate forniscono
tale supporto secondo modalita' stabilite con atto di
indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adeguano lo statuto societario.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si
avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e
dell'Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle
attivita' di tutela dei consumatori di energia, anche con
riferimento alle attivita' relative alle funzioni di cui
all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14
novembre 1995, n. 481, nonche' per l'espletamento di
attivita' tecniche sottese all'accertamento e alla verifica
dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e
ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia. La
stessa Autorita' puo' avvalersi del Gestore di cui al primo
periodo e delle societa' da esso controllate per i compiti
previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e da norme
successive, anche relativamente al settore idrico, del
telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati.
Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa,
delle societa' da esso controllate e dell'Acquirente unico
Spa da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Disposizioni in materia di procedure
autorizzative per gli impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili). - 1. Al decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 4:
1.1) dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio
del potere di cui al terzo periodo.";
1.2) al secondo periodo, le parole "di cui al
periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al primo periodo";
2) al comma 8:
2.1) alla lettera a), le parole: "3 MWh" sono
sostituite dalle seguenti: "8 MWh";
2.2) alla lettera c-ter), dopo le parole:
"esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con
moduli a terra," sono inserite le seguenti: "e per gli
impianti di produzione di biometano,";
2.3) dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la
seguente:
"c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere
a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne'
ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della
presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata
considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti
a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di
un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108.";
b) all'articolo 22, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica
anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture
elettriche di connessione degli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo
sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale,
qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia
producibile da fonti rinnovabili.".
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto la competente Direzione
generale del Ministero della cultura stabilisce, con
proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti
di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,
idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti,
assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni
negative dia adeguata evidenza della sussistenza di
stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli
interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della
specificita' delle caratteristiche dei diversi territori.
2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole: "derivazione
idroelettrica" sono inserite le seguenti: "e di
coltivazione di risorse geotermiche".
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero della transizione ecologica istituisce un tavolo
paritetico con le regioni e gli enti locali interessati al
fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche.
2-quater. I titolari di concessioni di impianti
alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge
23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a corrispondere
annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un contributo
pari a 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di
energia elettrica prodotta dal campo geotermico della
coltivazione; le risorse derivanti dal contributo sono
finalizzate alla realizzazione di progetti e interventi per
lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni nei
cui territori si trovano le aree oggetto di concessione.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro della transizione
ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni
interessate e sentiti i comuni coinvolti, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' di erogazione, ripartizione e utilizzo delle
risorse di cui al comma 2-quater.
2-sexies. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 4,
lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239, non si
applicano agli impianti alimentati da fonti energetiche
geotermiche.
2-septies. Al fine di semplificare le procedure
relative a interventi per mitigare l'emergenza energetica,
per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i
progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli
collocati a terra di potenza non superiore a 1.000
chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilita'
di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare
prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni
delle medesime strutture, purche' le aree siano situate
fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono
essere realizzati con le modalita' previste dal comma 1
dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28. Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei
centri storici o soggette a tutela ai sensi dell'articolo
136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, si applicano le modalita' previste dal
comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al
comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del
progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono
visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.».
 
Art. 12
Misure fiscali per il welfare aziendale

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 51, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo
unico delle imposte sui redditi):
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
b);
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni
sostitutive delle somministrazioni di vitto fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a
euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica; le indennita' sostitutive delle
somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai
cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove
manchino strutture o servizi di ristorazione fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalita'
o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese
da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o
in conformita' a disposizioni di contratto, di accordo o di
regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per
il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12
che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del
medesimo articolo 12;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
f) del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma
1 dell'articolo 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi
i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e
invernali e per borse di studio a favore dei medesimi
familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore
di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati
nell'articolo 12;
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore
di lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di
categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma
assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite
dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per
oggetto il rischio di gravi patologie;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis);
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo
10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme
ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il
rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile,
la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da
terzi, si applicano le disposizioni relative alla
determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in
natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e'
determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato
dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non
concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e
dei servizi prestati se complessivamente di importo non
superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il
predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito.
3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3,
l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di
legittimazione, in formato cartaceo o elettronico,
riportanti un valore nominale.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54,
comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i
motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con
valori di emissione di anidride carbonica non superiori a
grammi 60 per chilometro (g/km di CO²), concessi in uso
promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio
2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente
ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri
calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio
desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club
d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun
anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle
finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31
dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente. La predetta percentuale e' elevata al 30 per
cento per i veicoli con valori di emissione di anidride
carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i
valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori
a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale e'
elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a
decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di
emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la
predetta percentuale e' pari al 50 per cento per l'anno
2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio
1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di
lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
4-bis.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i
premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui
all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i
premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di
finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche'
le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare . Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo
12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite
fino alla concorrenza di ottantasette quarantesimi
dell'indennita' base o, limitatamente alle indennita' di
cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, due volte l'indennita' base. Qualora
l'indennita' per servizi prestati all'estero comprenda
emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita'
prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete
solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti.
L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
 
Art. 13
Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccita'

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccita' eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccita', possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, con le modalita' di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo possono chiedere un'anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attivita' produttiva. Il saldo dell'importo verra' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalita' di cui al comma 2.
4. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo capon. 102 del 2004 e' incrementata di 200 milioni di euro per il 2022, di cui fino a 40 milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2135 del codice
civile:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 15 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 concernente
Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
marzo 2003, n. 38:
«Art. 5 (Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva). - 1. Possono beneficiare degli
interventi del presente articolo, le imprese agricole di
cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le
cooperative che svolgono l'attivita' di produzione
agricola, iscritte nel registro delle imprese o
nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le
Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi
dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30
per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di
danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo
dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le
produzioni zootecniche.
2. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei
limiti dell'entita' del danno, accertato nei termini
previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere
concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a
scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e
dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse
finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le
modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato
fino al 90 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato
l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al
seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui
all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del
prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito
in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti
all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di
cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed
alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo
contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei
costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone
svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013.
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente
articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e'
possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo
della percentuale dei danni sono comprese le perdite
derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa
azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda
vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e'
comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni
concessi dall'Unione europea.
4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresi'
esclusi dagli aiuti:
a) le grandi imprese;
b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli aiuti
destinati a indennizzare le perdite causate da avversita'
atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, a
condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in
difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli
eventi in questione;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero
pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e
incompatibili con il mercato interno.
4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro
tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono
versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da
tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo
dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e
calcolati, a livello di singolo beneficiario,
dall'autorita' regionale competente. I danni includono le
perdite di reddito dovute alla distruzione completa o
parziale della produzione agricola e i danni materiali
subiti dalle strutture aziendali quali: immobili,
attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I
danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati
sulla base dei costi di riparazione o del valore economico
degli stessi prima del verificarsi dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale. Tale
calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione
del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia
la differenza tra il valore delle strutture immediatamente
prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento
eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non
sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori
costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversita'
atmosferica assimilabile alla calamita' naturale. La
perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e'
calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui
si e' verificata l'avversita' atmosferica assimilabile a
una calamita' naturale per il prezzo medio di vendita
ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto
moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti
nei tre anni precedenti l'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale o da una media
triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale,
escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato, per
il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua
puo' essere calcolata:
a) tenendo conto della somma delle componenti colture
e allevamenti qualora risultino danneggiate entrambe o i
danni abbiano interessato le strutture aziendali;
b) limitatamente alle singole componenti qualora
risultino danneggiate solo le colture o solo gli
allevamenti.
4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti
ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi
quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o
unionali sono limitati all'80 per cento dei costi
ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al
90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.
4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita'
naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo quando sono
accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza
assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della
loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla
produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di
gestione dei rischi in agricoltura.
4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare la
produzione agricola della singola impresa, purche' il
metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la
perdita effettiva dell'impresa agricola nell'anno in
questione.
5. Le domande di intervento debbono essere presentate
alle autorita' regionali competenti entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione
delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole, di cui al presente articolo, possono
essere adottate misure volte al ripristino delle
infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui
quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a
totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.».
«Art. 6 (Procedure di trasferimento alle regioni di
disponibilita' del FSN). - 1. Al fine di attivare gli
interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti,
attuata la procedura di delimitazione del territorio
colpito e di accertamento dei danni conseguenti,
deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di
declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso,
nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei
danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra
quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di
spesa. Il suddetto termine e' prorogato di trenta giorni in
presenza di eccezionali e motivate difficolta' accertate
dalla giunta regionale.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi
calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta
delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di
eccezionalita' delle calamita' naturali, individuando i
territori danneggiati e le provvidenze sulla base della
richiesta.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa,
dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di
riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire
alle regioni.».
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - 1.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, allo scopo denominato "Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi". Per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c),
e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, allo scopo denominato "Fondo di solidarieta'
nazionale-interventi indennizzatori".
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b)
e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di
protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, nel limite stabilito
annualmente dalla legge finanziari.».
 
Art. 14
Rafforzamento della governance della gestione
del servizio idrico integrato

1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni.
3. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.
5. Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente per il periodo di propria attivita'. Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e da altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della societa' affidataria del servizio idrico integrato, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla societa' affidataria. Gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della societa' uscente.
6. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per una durata pari al termine di affidamento iniziale.
7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 149-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concernente Norme
in materia ambientale:
«Art. 149-bis (Affidamento del servizio). - 1. L'ente
di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di
cui all'articolo 149 e del principio di unicita' della
gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera
la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento
europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del
servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia
di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica. L'affidamento diretto puo' avvenire a
favore di societa' interamente pubbliche, in possesso dei
requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la
gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali
ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito,
al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la
continuita' del servizio idrico integrato, l'ente di
governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico
di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza
dell'affidamento previgente.
Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico
integrato su tutto il territorio degli enti locali
ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
2-bis. Al fine di ottenere un'offerta piu' conveniente
e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti
interessati, le procedure di gara per l'affidamento del
servizio includono appositi capitolati con la puntuale
indicazione delle opere che il gestore incaricato deve
realizzare durante la gestione del servizio.
2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito
dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' soppresso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 12 (Poteri sostitutivi). - 1. In caso di mancato
rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle
province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati
all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti
attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti
e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano,
ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione
dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove
sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi
intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di
regia o del Ministro competente, assegna al soggetto
attuatore interessato un termine per provvedere non
superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il
Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente,
l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o
piu' commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via
sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti
necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti,
anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre
amministrazioni specificamente indicate.
2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di
cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie puo' promuovere le
opportune iniziative di impulso e coordinamento nei
riguardi di regioni, province autonome di Trento e di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, anche in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nonche' di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo,
l'inerzia o la difformita' di cui al comma 1 sia
ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle
citta' metropolitane, dalle province o dai comuni,
all'assegnazione del termine non superiore a trenta giorni
e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le
stesse modalita' previste dal secondo periodo del comma 1
provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso
Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta
di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque
ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi
compresi le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni.
4. Ove il Ministro competente non adotti i
provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui
situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei
progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti
superabili con celerita', su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il
Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le
modalita' previste dal comma 1.
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio
individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei
commi precedenti, ove strettamente indispensabile per
garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto,
provvedono all'adozione dei relativi atti mediante
ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unita'
per la razionalizzazione e il miglioramento della
regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in
cui la deroga riguardi la legislazione regionale,
l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi
la legislazione in materia di tutela della salute, della
sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa
autorizzazione della Cabina di regia. Tali ordinanze sono
immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e
obbligatorio discendente dall'adozione di atti,
provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti
individuati o nominati per l'esercizio dei poteri
sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le
obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le
risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i
soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari
di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei
relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita'
applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli
eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a
carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono
essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta
con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede
altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1".».
 
Art. 15
Stato di emergenza derivante da deficit idrico

1. All'articolo 16, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 puo' essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorita' di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile) come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Tipologia dei rischi di protezione civile). -
1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in
particolare, in relazione alle seguenti tipologie di
rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico,
idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da
deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le
competenze organizzative e di coordinamento previste dalla
legge 21 novembre 2000, n. 353. Allo scopo di assicurare
maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione
al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui
all'articolo 24 puo' essere adottata anche preventivamente,
qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche
climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle
Autorita' di bacino distrettuali e dai centri di competenza
di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo
scenario in atto possa evolvere in una condizione
emergenziale.
2. Ferme restando le competenze dei soggetti
ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa
di settore e le conseguenti attivita', l'azione del
Servizio nazionale e' suscettibile di esplicarsi, altresi',
per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare,
radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti,
ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato
di oggetti e detriti spaziali.
3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli
interventi e le opere per eventi programmati o
programmabili in tempo utile che possono determinare
criticita' organizzative, in occasione dei quali le
articolazioni territoriali delle componenti e strutture
operative del Servizio nazionale possono assicurare il
proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura
organizzativa e di assistenza alla popolazione, su
richiesta delle autorita' di protezione civile competenti,
anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni
in termini di tutela dei cittadini.».
 
Art. 16
Misure straordinarie in favore degli enti locali

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, gia' incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' incrementato per l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo. Il Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.».
4. Per il solo anno 2022, il raggiungimento dell'obiettivo di servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 30 settembre 2022.
5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il settimo periodo e' aggiunto il seguente: «Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».
6. I comuni sede di capoluogo di citta' metropolitana di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facolta' di rimodulazione del piano di riequilibrio di cui al medesimo articolo 243-bis, comma 5, in deroga al termine ordinariamente previsto possono presentare la preventiva delibera entro la data del 31 marzo 2023.
6-bis. I comuni di cui al comma 6, per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 del ripiano del disavanzo, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari.
6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidita' accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.
6-quater. Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-ter e' utilizzato secondo le modalita' previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
6-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6-ter, e' ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.
6-sexies. Il comma 6-quinquies si applica anche agli enti locali di cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidita' in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.
6-septies. Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad applicarsi, con le medesime modalita' ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022.
7. All'articolo 6-quater del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole «entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto»;
b) al comma 8-bis, le parole «fino a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 20.000 abitanti».
8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: «fino ad un massimo di 5.000 abitanti» sono inserite le seguenti: «, nonche' fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori».
9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnate alla data del 31 dicembre 2021, sono rispettivamente utilizzate per le finalita' del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. I contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo parere tecnico del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sul progetto.
9-bis. All'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Se il bilancio di previsione non e' deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio e' approvato indicando nelle voci riguardanti le "Previsioni definitive di competenza" gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce».
9-ter. Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.
9-quater. Al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021».
9-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9-sexies. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attivita' degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo IV, ed i conseguenti oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio sono posti a carico delle regioni medesime».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali):
«Art. 27 (Contributi straordinari agli enti locali). -
1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i
mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022, e'
incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla
ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.
2. Per garantire la continuita' dei servizi erogati e'
riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario.
A tal fine, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250
milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 200
milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di
euro in favore delle citta' metropolitane e delle province.
Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, in
relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas,
rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal
SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti
pubblici.
3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di
liquidita' ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che
sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies
del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza
della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un
maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco
temporale di restituzione delle predette anticipazioni, e'
destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro
per l'anno 2022. I comuni di cui al periodo precedente che
sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari di
contributi concessi ai sensi dell'articolo 53 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del
comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, del comma 1-septies dell'articolo 38 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma
8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal
contributo di cui al presente comma.
3-bis. Il contributo di cui al comma 3 e' erogato in
proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo
periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 3 nonche' quelli esclusi dal
contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire
le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al
netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in
quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
tenendo conto del maggior onere finanziario annuale
derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione
delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con
riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti
ai comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano
sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al
successivo riparto in favore dei comuni compresi nel
proprio territorio.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 40, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 40 (Misure straordinarie in favore delle regioni
e degli enti locali). - 1. Per l'anno 2022 il livello del
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a
cui concorre lo Stato e' incrementato di 200 milioni di
euro allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli
Enti del Servizio sanitario nazionale determinati
dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1
accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente.
3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27,
comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e' incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di
euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei
comuni e per 20 milioni di euro in favore delle citta'
metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo
tra gli enti interessati si provvede con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze
di energia elettrica e gas.
3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:
"spesa per energia elettrica" sono inserite le seguenti: "e
gas";
b) il comma 6.1 e' sostituito dal seguente:
"6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6, la
verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, rispetto a quanto gia' stanziato per le finalita'
di cui al medesimo articolo".
4. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in
considerazione degli effetti economici della crisi ucraina
e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti
locali possono approvare il bilancio di previsione con
l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato
con l'approvazione del rendiconto 2021.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 370
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.
5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi
all'anno 2021, anche se approvati in data successiva al
termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni
connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione
dei rendiconti previste in materia di assunzioni
dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al
primo periodo possono altresi' dare applicazione alle
disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte
del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e
della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature
e all'incentivazione del personale delle strutture preposte
alla gestione delle entrate.
5-ter. Al fine di contenere la crescita dei costi dei
servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di
gestione derivanti dalle attuali criticita' dei mercati
dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni
possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della
tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti
minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti
dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel
biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le
deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono
essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla
normativa vigente, entro il 31 luglio 2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53-ter,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure quantitative per la realizzazione degli
obiettivi programmatici). - 1.-53-bis (omissis).
53-ter. Per i contributi relativi all'anno 2022 il
termine di cui al comma 52 e' fissato al 15 marzo 2022 e il
termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022. Le risorse
assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del
comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della
graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a
cura del Ministero dell'interno, nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli enti
beneficiari del contributo sono individuati con comunicato
del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15
settembre 2022. Gli enti locali beneficiari confermano
l'interesse al contributo con comunicazione da inviare al
Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo. Il
Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni
con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022.
Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi
di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione
del citato decreto di assegnazione.
(omissis).».
- Si riporta il comma 792 dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023):
«792. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-quater) sono
aggiunte le seguenti:
"d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro
per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.
923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000
euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per
l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali
svolti in forma singola o associata dai comuni delle
regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato
per la funzione 'Servizi sociali' e approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli
obiettivi di servizio e le modalita' di monitoraggio, per
definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle
risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei
servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e
successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il
supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della
proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
il decreto di cui al periodo precedente puo' essere
comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio
di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad
assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli
obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo,
sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale
attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza
dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e
129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 100
milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per
l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno 2024, a 250
milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026, quale quota di risorse
finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse
disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite
dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l'ammontare
dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in
termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in
proporzione alla popolazione di eta' compresa tra 0 e 2
anni nei comuni nei quali il predetto rapporto e' inferiore
ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli
stessi, il livello di riferimento del rapporto e' dato
dalla media relativa alla fascia demografica del comune
individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni
standard per la funzione 'Asili nido'. Il contributo di cui
al primo periodo e' ripartito su proposta della Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove
disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione 'Asili
nido' approvati dalla stessa Commissione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare
entro il 31 marzo 2022, sono altresi' disciplinate le
modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse
assegnate. Le somme che a seguito del monitoraggio di cui
al precedente periodo non risultano destinate al
potenziamento dei posti di asilo nido sono recuperate a
valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai
medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso,
secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a
decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato
recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla
regione Veneto e aggregato alla regione Friuli-Venezia
Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi
della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10
aprile 2018".».
- Si riporta il comma 449 dell'articolo 1, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019) come modificato dalla presente
legge:
«449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino
all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno
2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito
effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione
dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e'
ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70,
eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera
b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale
propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione
dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45
per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i
predetti comuni sulla base della differenza tra le
capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La
quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5
per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il
valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai
fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, propone la metodologia per la neutralizzazione della
componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della
predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita'
fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la
predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino
a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e',
invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo
pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente,
eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente
alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo
i criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni
dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni
delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare
algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
misura corrispondente alla variazione del Fondo di
solidarieta' comunale complessivo;
d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di
euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente
all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una
variazione negativa della dotazione del Fondo di
solidarieta' comunale per effetto dell'applicazione dei
criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura
proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro
5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino
a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei
criteri di cui alle lettere da a) a d-bis), presentino un
valore negativo del fondo di solidarieta' comunale. Il
contributo di cui al periodo precedente e' attribuito sino
a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo
stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per
ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il
riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo
del fondo di solidarieta' comunale considerando come valore
massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro
100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel
2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel
2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro
annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di
correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale,
da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni
beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto
delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari
nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse
di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per
l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.
923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno
2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000
euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a
559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per
l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali
svolti in forma singola o associata dai comuni delle
regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo
precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato
per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in
osservanza del livello essenziale delle prestazioni
definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente
raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria
condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di
servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati
nei servizi sociali territoriali e popolazione residente
pari a 1 a 6.500. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il Fondo di solidarieta' comunale e' destinato,
per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52
milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per
l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77
milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per
l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107
milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni
della Regione siciliana e della regione Sardegna,
ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno
di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di
un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica
per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i
rappresentanti della Regione siciliana e della regione
Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza
oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Agli esperti
di cui al precedente periodo non spettano gettoni di
presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati. Con il medesimo decreto sono
disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalita' di
monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi
assegnati. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione
dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali"
dei comuni della regione Sardegna da parte della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo
integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai
fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna,
non si tiene conto dei fabbisogni standard. Gli obiettivi
di servizio e le modalita' di monitoraggio, per definire il
livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da
destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi
sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e
successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il
supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza
pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della
proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
il decreto di cui al periodo precedente puo' essere
comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio
di cui al quinto e settimo periodo, risultassero non
destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti
sulla base degli obiettivi di servizio di cui al quinto e
settimo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di
solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in
caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di
cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna
quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni
di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno
2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni
di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse
finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle
risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti
nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo
che ciascun comune o bacino territoriale e' tenuto a
garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo
precedente e' definito quale numero dei posti dei predetti
servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di
costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in
proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di
eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base locale nel 33
per cento, inclusivo del servizio privato. In
considerazione delle risorse di cui al primo periodo i
comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo
una progressione differenziata per fascia demografica
tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino
territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello
essenziale della prestazione attraverso obiettivi di
servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio,
per fascia demografica del comune o del bacino territoriale
di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al sesto
periodo, dando priorita' ai bacini territoriali piu'
svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del
28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni
svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di
prestazioni. L'obiettivo di servizio e' progressivamente
incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno
2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base
locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo
di cui al primo periodo e' ripartito entro il 28 febbraio
2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento per gli anni successivi
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale e il Ministro per le pari opportunita' e la
famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica
per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili,
dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati
dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto
periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di
potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per
ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di
appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalita' di
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme
che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo periodo,
risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento
del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo
di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o,
in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita'
di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228. I comuni possono procedere
all'assunzione del personale necessario alla diretta
gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando
le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle
stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a
decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato
recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla
regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia
Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi
della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10
aprile 2018;
d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50
milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per
l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a
incrementare, nel limite delle risorse disponibili per
ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni
(LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la
scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene
fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il
contributo di cui al primo periodo e' ripartito, entro il
28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni
successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, il Ministro per le disabilita' e il
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, su proposta della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei
costi standard relativi alla componente trasporto disabili
della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa
Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto
decreto sono altresi' disciplinati gli obiettivi di
incremento della percentuale di studenti disabili
trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le
modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse
stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al
periodo precedente, risultassero non destinate ad
assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli
studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate
a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai
medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso,
secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».
- Si riportano i commi 565 e 567 dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«565. In attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 115 del 23 giugno 2020, e' istituito,
presso il Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50
milioni di euro in favore dei soli comuni della Regione
siciliana e della regione Sardegna, e di 150 milioni di
euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale e che alla data del 28 febbraio 2022 hanno
trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
alla competente sezione regionale di controllo della Corte
dei conti e alla Commissione per la stabilita' finanziaria
degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai
sensi dell'articolo 243-quater, comma 1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo
di cui al primo periodo e' ripartito entro il 31 marzo 2022
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, tra i
comuni di cui al primo periodo:
a) in proporzione al disavanzo di amministrazione al
31 dicembre 2020 risultante dal rendiconto 2020 inviato
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)
anche sulla base dei dati di preconsuntivo, al netto dei
contributi assegnati per gli esercizi 2021 e 2022 ai sensi
dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 52 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106;
b) con l'ultimo IVSM, calcolato dall'ISTAT con
riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile,
superiore al valore medio nazionale;
c) con capacita' fiscale pro capite inferiore a 510
euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater,
primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, per i comuni delle regioni a statuto
ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i
comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna,
sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi
dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.».
«567. Ai comuni sede di capoluogo di citta'
metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700
e' riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo
complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 150 milioni di
euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 100
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al
2042, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al
ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento
dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della
quota capitale delle anticipazioni di liquidita' e di
cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di
ciascun ente beneficiario, a firma del legale
rappresentante dell'ente.».
- Si riporta il testo degli articoli 243-bis e 244 del
decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine
assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:

===================================================
| Rapporto passivita' / |Durata massima del piano |
| impegni di cui | di riequilibrio |
| al titolo I | finanziario pluriennale |
+=======================+=========================+
|Fino al 20 per cento | 4 anni |
+-----------------------+-------------------------+
|Superiore al 20 per | |
|cento e fino al 60 per | 10 anni |
|cento | |
+-----------------------+-------------------------+
|Superiore al 60 per | |
|cento e fino al 100 per| |
|cento per i comuni fino| 15 anni |
|a 60.000 abitanti | |
+-----------------------+-------------------------+
|Oltre il 60 per cento | |
|per i comuni con | |
|popolazione superiore a| 20 anni |
|60.000 abitanti e oltre| |
|il 100 per cento per | |
|tutti gli altri comuni | |
+-----------------------+-------------------------+


6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno
accertati dalla competente sezione regionale della Corte
dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei
carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata
temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la
disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di
dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. (988)
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle
disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare
apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo
206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai
carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi
7-bis e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche
e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di
cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle
riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha
facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9,
lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dal presente articolo
possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1
dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di
investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche' alla
copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di
investimento strettamente funzionali all'ordinato
svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»
«Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti
liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare
validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo
193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo 194 per
le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali
dissestati si applicano solo a province e comuni.».
- Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2013, n. 82.
- Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
(Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 52, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 52 (Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio
degli enti locali, proroga di termini concernenti
rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di
comuni). - 1. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660
milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti
locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione
al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a
seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di
liquidita' ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del
decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il
maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo
anticipazione di liquidita' e' superiore al 10 per cento
delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto
2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP). Il fondo di cui al primo periodo e'
destinato alla riduzione del disavanzo ed e' ripartito con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.
1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della
finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e
l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli
enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29
aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre
2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal
riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni
di liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidita',
distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilita', a
decorrere dall'esercizio 2021 e' ripianato in quote
costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un
importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle
anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.
1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali
iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale
delle anticipazioni di liquidita' nel titolo 4 della spesa,
riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal
medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali
riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata
con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di
liquidita' accantonato ai sensi del comma 1. La quota del
risultato di amministrazione liberata a seguito della
riduzione del fondo anticipazione di liquidita' e' iscritta
nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come
"Utilizzo del fondo anticipazione di liquidita'", in deroga
ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa
allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla
gestione allegata al rendiconto e' data evidenza della
copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento
delle anticipazioni di liquidita', che non possono essere
finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di
liquidita' stesso.
1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo
del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del
disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di
liquidita' applicato al primo esercizio del bilancio di
previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del
comma 1-bis puo' non essere applicato al bilancio degli
esercizi successivi.
2. Per gli enti locali che hanno incassato le
anticipazioni di liquidita' di cui al decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e'
differito al 31 luglio 2021:
a) il termine per la deliberazione del rendiconto di
gestione relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo
227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
b) il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale
data e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui
all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del
2000.
3. Il contributo straordinario in favore dei comuni
risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e' incrementato di 6,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021.
4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 666,5
milioni di euro per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di euro a
decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
«Art. 3-bis (Incremento della massa attiva della
gestione liquidatoria degli enti locali in stato di
dissesto finanziario). - 1. Dall'anno 2012 all'anno 2017,
le somme disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per
il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'interno,
accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei
richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli
articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
destinate all'incremento della massa attiva della gestione
liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto
finanziario, deliberato , rispettivamente, dopo il 4
ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto per i contributi relativi agli esercizi
2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015,
2016 e 2017. Il contributo e' ripartito, nei limiti della
massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite
determinata tenendo conto della popolazione residente,
calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla
dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti
dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto,
gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono
considerati come enti di 5.000 abitanti. A tal fine, le
somme non impegnate di cui al primo periodo, entro il
limite massimo di 30 milioni di euro annui, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le
finalita' indicate dal primo periodo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6-quater del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
(Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno) come modificato dalla presente legge:
«Art. 6-quater (Disposizioni per il rilancio della
progettazione territoriale). - 1. Per rilanciare e
accelerare il processo di progettazione nei comuni delle
regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonche' in
quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in vista
dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi
strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e
della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR), e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
il successivo trasferimento all'Agenzia per la coesione
territoriale, il "Fondo concorsi progettazione e idee per
la coesione territoriale", di seguito denominato Fondo, con
la dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui
16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 euro per il 2022.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Al Fondo accedono tutti i Comuni con popolazione
complessiva inferiore a 30.000 abitanti, le Citta'
metropolitane e le Province, ricompresi nelle aree indicate
al comma 1, sulla base delle classi demografiche e secondo
l'assegnazione di cui alla Tabella A, allegata al presente
decreto.
3. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i singoli
enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta dell'Autorita' politica delegata
per il sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il
30 novembre 2021 assicurando una premialita' ai comuni
aggregati nelle Unioni di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti delle
risorse specificate nella Tabella A allegata al presente
decreto. Le risorse sono impegnate dagli enti beneficiari
mediante la messa a bando, entro dodici mesi dalla
pubblicazione del decreto di riparto delle risorse, anche
per il tramite di societa' in house, di premi per
l'acquisizione di proposte progettuali, secondo le
procedure di evidenza pubblica di cui al capo IV del titolo
VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50. Il trasferimento delle risorse
avviene dopo la pubblicazione del bando. Decorso il
predetto termine di sei mesi, le risorse non impegnate sono
restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneficiari,
secondo le modalita' e le garanzie stabilite nel decreto di
cui al primo periodo. Con il medesimo decreto e' definita
ogni altra misura utile ad ottenere il miglior impiego
delle risorse.
4. L'Autorita' responsabile della gestione del Fondo e'
l'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia,
nell'ambito delle proprie competenze, senza oneri
ulteriori, assicura, inoltre, ogni utile supporto agli enti
beneficiari per il celere ed efficace accesso al Fondo e
provvede al monitoraggio ai fini di cui al comma 3, nonche'
ai fini della verifica di coerenza delle proposte rispetto
a quanto previsto dal comma 6.
5. Il monitoraggio delle risorse di cui al comma 3
avviene attraverso il sistema di cui al decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229. Ogni proposta progettuale
acquisita dall'ente beneficiario che si traduce in impegno
di spesa ai sensi del comma 3, e' identificata dal codice
unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3. L'alimentazione del sistema di
monitoraggio e' assicurata dall'ente beneficiario titolare
del codice unico di progetto. L'Agenzia per la coesione
territoriale ha pieno accesso alle informazioni raccolte
attraverso il sistema citato, anche ai fini di quanto
disciplinato dal comma 3.
6. Nella valutazione delle proposte progettuali di cui
al comma 3, gli enti beneficiari verificano che esse siano
coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti
dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,
nonche' con gli obiettivi della programmazione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione 2021/2027 e siano state
predisposte secondo apposite linee guida, in materia di
progettazione infrastrutturale, adottate entro il 15
novembre 2021 dall'Autorita' politica delegata per il sud e
la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Le proposte
devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti
obiettivi: la transizione verde dell'economia locale, la
trasformazione digitale dei servizi, la crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo
sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista
infrastrutturale, la coesione economica, l'occupazione, la
produttivita', la competitivita', lo sviluppo turistico del
territorio, la ricerca, l'innovazione sociale, la cura
della salute e la resilienza economica, sociale e
istituzionale a livello locale, nonche' il miglioramento
dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire
occasione di crescita professionale ai giovani e ad
accrescere la partecipazione delle donne al mercato del
lavoro. Le proposte devono, altresi', privilegiare la
vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili
con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono
comunque essere agevolmente e celermente realizzabili,
anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso
impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del
patrimonio esistente, di contrasto dell'abusivismo, in ogni
caso limitando il consumo di suolo. Le proposte, ove
afferenti a interventi di carattere sociale, devono
possedere un livello di dettaglio sufficiente all'avvio
delle procedure di affidamento del servizio o di
co-progettazione, secondo quanto previsto dall'articolo 140
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117. Nel caso di lavori pubblici, il livello progettuale
oggetto di concorso, da acquisire ai sensi dell'articolo
152, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e' quello del progetto di fattibilita' tecnica ed economica
di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo.
7. Le proposte progettuali selezionate sono acquisite
in proprieta' dagli enti beneficiari e possono essere poste
a base di successive procedure strumentali alla loro
concreta realizzazione o utilizzate per la partecipazione
degli enti beneficiari ad avvisi o altre procedure di
evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni
nazionali o dell'Unione europea.
8. Per lo sviluppo delle progettazioni che hanno a
oggetto i lavori, l'ente beneficiario, ove non si avvalga
di procedure di appalto integrato, affida al vincitore la
realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con
procedura negoziata senza bando, sempre che il soggetto sia
in possesso, in proprio o mediante avvalimento, dei
requisiti di capacita' tecnico-professionale ed economica
previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da
sviluppare.
8-bis. Ove gli enti beneficiari, con popolazione fino a
20.000 abitanti, abbiano elaborato un documento di
indirizzo della progettazione, le risorse di cui al comma 1
possono essere in via alternativa impegnate mediante
l'affidamento di incarichi per la redazione di studi di
fattibilita' tecnica ed economica, secondo le modalita' di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, purche' coerenti con gli obiettivi di cui al
comma 6 del presente articolo.
9. In attuazione dei commi 7 e 8, l'ente beneficiario,
per garantire la qualita' della progettazione e della
conseguente realizzazione dell'intervento, puo' avvalersi
della Agenzia del demanio - Struttura per la progettazione
di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da
162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la quale
opera senza oneri diretti per le prestazioni professionali
rese agli enti territoriali richiedenti ai sensi
dell'articolo 1, comma 163, della predetta legge n. 145 del
2018.
10. L'Agenzia per la coesione territoriale, in
collaborazione con l'ANAC, predispone, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, un bando tipo da utilizzare per i
concorsi di cui al presente articolo.
11. Le proposte progettuali acquisite dagli enti
beneficiari ai sensi del comma 7, sono considerate
direttamente candidabili alla selezione delle operazioni
previste dai programmi operativi regionali e nazionali di
gestione dei Fondi strutturali e dai Piani di sviluppo e
coesione finanziati dal FSC, nell'ambito del ciclo di
programmazione 2021/2027, sempre che siano coerenti con gli
assi prioritari, le priorita' d'investimento e gli
obiettivi specifici di riferimento fissati dai programmi e
dai piani predetti, secondo condizioni e modalita'
individuate con il decreto di cui al comma 3, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. Nel portale istituzionale Opencoesione sono
raccolte e rese immediatamente accessibili tutte le
informazioni dell'iniziativa, anche ai fini del controllo e
del monitoraggio sociale dei processi di ideazione,
progettazione e realizzazione degli interventi.
12-bis. Al fine di consentire a tutti gli enti
territoriali di condividere la programmazione delle
politiche per la coesione territoriale, all'articolo 10,
comma 4, sesto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "attraverso la designazione di quattro componenti
da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due
in rappresentanza delle regioni e due in rappresentanza
delle autonomie locali".
12-ter. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di
attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi,
nonche' di favorire una riduzione degli oneri per le
imprese coinvolte, all'articolo 32 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole: "straordinaria
e temporanea gestione dell'impresa" e' inserita la
seguente: "anche";
2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) di ordinare alla stazione appaltante che i
pagamenti all'operatore economico, anche nei casi di cui
alla lettera a), siano disposti al netto dell'utile
derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel
10 per cento del corrispettivo, da accantonare, ai sensi
del comma 7, in un apposito fondo";
b) al comma 7, dopo le parole: "in via presuntiva
dagli amministratori," sono inserite le seguenti: "o dalle
stazioni appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera
b-bis),";
c) al comma 8, dopo le parole: "medesimo comma" sono
inserite le seguenti: ", anche laddove sia stato concluso e
interamente eseguito il contratto di appalto" e dopo le
parole: "gli esperti forniscono all'impresa" sono inserite
le seguenti: ", ovvero anche alle imprese che sulla
medesima esercitano un controllo ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, ove coinvolte nelle indagini,
nonche' alle imprese dalle stesse controllate,".».
- Si riporta il testo dell'articolo 12-bis, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 12-bis (Disposizioni sulle procedure di
reclutamento dei segretari comunali e provinciali). - 1. Al
fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli
interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere
dal 2022 e per la durata del medesimo Piano:
a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con le
modalita' di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unita' pari
al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso
dell'anno precedente;
b) in applicazione dei principi previsti
dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale
vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di
accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa
autorizzazione del Ministero dell'interno, puo' assumere la
titolarita' anche in sedi, singole o convenzionate,
corrispondenti alla fascia professionale immediatamente
superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti,
nonche' fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi
singole situate nelle isole minori in caso di vacanza della
sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata
deserta, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili
fino a dodici;
c) con decreto del Ministro dell'interno da adottare,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con le modalita'
di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono
stabiliti i criteri e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione di cui alla lettera b) del presente
comma;
d) ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di
effettiva prestazione il segretario ha diritto al
trattamento economico previsto per la sede superiore.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, a
decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR:
a) il corso-concorso di formazione previsto dal comma
2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la
durata di quattro mesi ed e' seguito da un tirocinio
pratico di quattro mesi presso uno o piu' comuni. Resta
ferma, per il resto, la disciplina del comma 1
dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8;
b) una quota pari al 50 per cento dei posti del
concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo' essere riservata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio
previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali
e provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio di almeno
cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' previsto il possesso dei medesimi titoli di
studio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali):
«Art. 14 (Finanziamenti erogati dall'Istituto per il
Credito Sportivo per le esigenze di liquidita' e
concessione di contributi in conto interessi sui
finanziamenti). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma
12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' prestare
garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati
dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto
bancario per le esigenze di liquidita' delle Federazioni
Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate,
degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e
delle societa' sportive dilettantistiche iscritte nel
registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242.
A tali fini, e' costituito un apposito comparto del
predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per
l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo e'
autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria
centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su
cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate
in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione
delle garanzie.
2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1,
della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere
contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui
finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo
o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidita'
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva,
delle associazioni e delle societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalita'
stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali
dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione e'
costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5
milioni di euro per l'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in
termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35
milioni di euro per l'anno 2020 e pari, in termini di
fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020,
si provvede, quanto a 35 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo
56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 90, comma 12, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
«Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica). - 1. Le disposizioni della legge 16
dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le
altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa'
sportive dilettantistiche costituite in societa' di
capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'importo
fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre
1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge
13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e'
elevato a 250.000 euro. A decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data del 1º gennaio 2017, l'importo e'
elevato a 400.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica
anche ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativo-gestionale di
natura non professionale resi in favore di societa' e
associazioni sportive dilettantistiche.";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire
10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4.
5.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B
annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo
le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le societa'
e associazioni sportive dilettantistiche".
8.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e'
sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non
superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e'
abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennita' e
dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m),
del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono
soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive
dilettantistiche".
11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la
pubblicita', in qualunque modo realizzata negli impianti
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in
rapporto di occasionalita' rispetto all'evento sportivo
direttamente organizzato.
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di
societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro
soggetto pubblico o privato che persegua, anche
indirettamente, finalita' sportive.
13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorita' di
Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta
dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato
olimpico nazionale italiano. Al Fondo, che puo' prestare
garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere
destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o
indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.
14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo
gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione
separata.
15.
16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita
dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a
norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17.
18.
18-bis.
18-ter. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al
comma 18, possono provvedere all'integrazione della
denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea
dei soci.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge 24
dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il
credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. - L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto
ministeriale 19 giugno 2003, n. 179 del Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con l'importo dei
premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza
per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90, comma
16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
- Si riporta il testo degli articoli 15 e 151 del
decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Modifiche territoriali, fusione ed
istituzione di comuni). - 1. A norma degli articoli 117 e
133 della Costituzione, le regioni possono modificare le
circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le
popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge
regionale. Salvo i casi di fusione tra piu' comuni, non
possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione
comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto
tale limite.
2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di
fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono,
anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante
approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli
comunali, definire lo statuto che entrera' in vigore con
l'istituzione del nuovo comune e rimarra' vigente fino alle
modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo
comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra'
prevedere che alle comunita' dei comuni oggetto della
fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e
di decentramento dei servizi.
2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri
comunali all'attivita' degli organi istituiti ai sensi
delle rispettive leggi regionali sul procedimento di
fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III,
capo IV, ed i conseguenti oneri per permessi retribuiti,
gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio sono
posti a carico delle regioni medesime.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai
contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni
decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti
spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni e'
attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della
Costituzione.».
«Art. 151 (Principi generali). - 1. Gli enti locali
ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle
linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i principi contabili generali ed
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni. I termini possono
essere differiti con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze.
2. Il Documento unico di programmazione e' composto
dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del
mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata
pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo
esercizio costituiscono il bilancio di previsione
finanziario annuale.
4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo
finanziario, economico e patrimoniale, attraverso
l'adozione:
a) della contabilita' finanziaria, che ha natura
autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione
finanziaria;
b) della contabilita' economico-patrimoniale ai fini
conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e
patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la
rendicontazione economico e patrimoniale.
5. I risultati della gestione finanziaria, economico e
patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il
conto del bilancio, il conto economico e lo stato
patrimoniale.
6. Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta
sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e
gli altri documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
entro il 30 aprile dell'anno successivo.
8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio
consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti
strumentali e delle societa' controllate e partecipate,
secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
8-bis. Se il bilancio di previsione non e' deliberato
entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il
rendiconto della gestione relativo a tale esercizio e'
approvato indicando nelle voci riguardanti le «Previsioni
definitive di competenza» gli importi delle previsioni
definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso
dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma
restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli
enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione
dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia
contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto
determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il
bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si
riferisce.».
- Si riporta il comma 148-ter dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021) come modificato
dalla presente legge:
«148-ter. - I termini di cui all'articolo 1, comma
857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto
attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di
cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai
contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque
mesi. Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti
all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 31 dicembre 2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
luglio 2011, n. 172:
«Art. 3-bis (Commissione per l'armonizzazione degli
enti territoriali). - 1. Presso il Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, la Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali.
2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di
promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro
organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti
nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le
risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di
aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che
concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del
monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici,
nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti
delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei
conti nazionali. La Commissione agisce in reciproco
raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita'
degli enti locali di cui all'articolo 154 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinate le modalita' di organizzazione e
di funzionamento della Commissione di cui al comma 1 cui
possono essere attribuite ulteriori funzioni nell'ambito
delle finalita' generali del comma 2.
4. La Commissione di cui al comma 1 si avvale delle
strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello stato. Ai componenti della Commissione non e'
corrisposto alcun compenso, ne' indennita', ne' rimborso di
spese.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
Art. 16 bis
Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo

1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi ed altri servizi a rete, comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, i comuni percettori del canone di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' gli altri enti territoriali comunicano al sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le informazioni relative al concessionario e alle opere gia' realizzate, nonche' le caratteristiche strutturali dell'occupazione e ogni altra informazione utile alla piena conoscenza del manufatto. Per le occupazioni permanenti concluse successivamente alla data di costituzione del sistema informativo, i comuni e gli altri enti territoriali trasmettono le informazioni relative al concessionario e alle caratteristiche strutturali dell'occupazione ed ogni altra informazione relativa al manufatto entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'opera.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 831 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022) come modificato dalla presente legge:
«831. Per le occupazioni permanenti del territorio
comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per
la fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la
distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas,
acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e
radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e'
dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione
dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che
occupano il suolo pubblico, anche in via mediata,
attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del
soggetto titolare della concessione sulla base del numero
delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente
tariffa forfetaria:


=================================================
| Classificazione dei comuni | Tariffa |
+===============================+===============+
|Comuni fino a 20.000 abitanti |euro 1,50 |
+-------------------------------+---------------+
|Comuni oltre 20.000 abitanti |euro 1 |
+-------------------------------+---------------+


In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun
ente non puo' essere inferiore a euro 800. Il canone e'
comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli
utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con
impianti direttamente funzionali all'erogazione del
servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze e'
quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed e'
comunicato al comune competente per territorio con
autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica
certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli
importi sono rivalutati annualmente in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre
dell'anno precedente. Il versamento del canone e'
effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica
soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5
del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle
citta' metropolitane, il canone e' determinato nella misura
del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione
della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il
numero complessivo delle utenze presenti nei comuni
compresi nel medesimo ambito territoriale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, della legge 5
agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2021):
«Art. 2 (Delega al Governo per la mappatura e la
trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo
per la costituzione e il coordinamento di un sistema
informativo di rilevazione delle concessioni di beni
pubblici al fine di promuovere la massima pubblicita' e
trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati
e delle informazioni relativi a tutti i rapporti
concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e
sicurezza.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dell'ambito oggettivo della
rilevazione, includendo tutti gli atti, i contratti e le
convenzioni che comportano l'attribuzione a soggetti
privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del bene
pubblico;
b) identificazione dei destinatari degli obblighi di
comunicazione continuativa dei dati in tutte le
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprieta' del bene
ovvero la sua gestione;
c) previsione della piena conoscibilita' della
durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario o
di una societa' dallo stesso controllata o ad esso
collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
del canone, dei beneficiari e della natura della
concessione, dell'ente proprietario e, se diverso,
dell'ente gestore, nonche' di ogni altro dato utile a
verificare la proficuita' dell'utilizzo economico del bene
in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene
stesso nell'interesse pubblico;
d) obbligo di trasmissione e gestione dei dati
esclusivamente in modalita' telematica;
e) standardizzazione della nomenclatura e delle altre
modalita' di identificazione delle categorie di beni
oggetto di rilevazione per classi omogenee di beni, in
relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno;
f) affidamento della gestione del sistema informativo
di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle
finanze;
g) previsione di adeguate forme di trasparenza dei
dati di cui alla lettera c), anche in modalita' telematica,
nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati
personali;
h) coordinamento e interoperabilita' con gli altri
sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia
di concessioni di beni pubblici.
3. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e
2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la
realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1,
nonche' la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e
il suo sviluppo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto
a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero, e, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 
Art. 17
Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici

1. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «per gli anni 2017-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2024»;
c) al terzo periodo le parole: «Nel 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2022 e 2023».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati per l'esercizio 2023 alla sospensione di cui all'articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
4. Per il completamento della ricostruzione in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Emilia-Romagna, in favore del presidente della medesima regione, in qualita' di commissario delegato alla ricostruzione, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro per l'anno 2024, destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati; 1 milione di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024, destinati all'incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e agli allestimenti finali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a un milione di euro per il 2022, 29 milioni di euro per il 2023 e 43,3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.
5. Per il completamento della ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Lombardia, in favore del presidente della medesima regione, in qualita' di commissario delegato alla ricostruzione, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, gia' approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto dal Commissario delegato della regione Lombardia. A tale onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.
6. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Veneto, in favore del presidente della medesima regione, in qualita' di commissario delegato alla ricostruzione, e' autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2022. Al relativo onere, pari a 600.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediate corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.?
7. Fermo restando per la ricostruzione pubblica quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di permettere la conclusione degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Soggetto responsabile della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 nonche' i titolari degli uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 sono autorizzati a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento cosi' come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza.
7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nel cratere del sisma del 2009, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente a favore degli orfani e dei coniugi delle vittime del sisma del 2009.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 44, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 44 (Disposizioni in materia di contabilita' e
bilancio). - 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli
esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1
e 2, nonche' alle Province in cui questi ricadono,
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora
effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore
del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1,
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di
cui all'allegato 2-bis, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo
alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla
base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai
relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e
a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi
dell'articolo 52. Relativamente ai mutui di cui al primo
periodo del presente comma, il pagamento delle rate in
scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e'
altresi' differito, senza applicazione di sanzioni e
interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo,
al quarto e al quinto anno immediatamente successivi alla
data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base
della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti
e nei contratti regolanti i mutui stessi.
2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 non concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo
82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7
aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni
di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata
individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', e'
data facolta' di applicare l'indennita' di funzione
prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni
con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come
rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo
61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, fino al 31 dicembre 2024, con oneri a carico del
bilancio comunale. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e
2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4
dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di
permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48
ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti.
3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto per i Comuni di cui
all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui
all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per
il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti
finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da
altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' essere disposta la proroga del periodo
di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.
4. Il versamento della quota capitale annuale
corrispondente al piano di ammortamento sulla base del
quale e' effettuato il rimborso delle anticipazioni della
liquidita' acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli
articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti,
non preordinata alla copertura finanziaria delle predette
disposizioni normative, da riassegnare ai sensi
dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto-legge ed
iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite
dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e' sospeso per
gli anni 2017-2023. La somma delle quote capitale annuali
sospese e' rimborsata linearmente, in quote annuali
costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento
originario, a decorrere dal 2024. Negli anni 2022 e 2023
gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare
l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione
del debito e possono accertare entrate per accensione di
prestiti per un importo non superiore a quello degli
impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli
finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato
dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, gli enti possono comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze di non essere
interessati alla sospensione per l'esercizio 2022.
5. Le relative quote di stanziamento annuali sono
reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato
a seguito di quanto previsto dal comma 4 nella competenza
dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale nel
pertinente programma di spesa.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno
2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 52.
6-bis. E' verificato l'andamento degli oneri connessi
ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni
vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica e' effettuata
anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche
predisposte dai soggetti titolari delle contabilita'
speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3
e 4, del presente decreto.
6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al
comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi
dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, e'
determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari
per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti
nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in
misura proporzionale e comunque non superiore all'importo
delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4.
Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono
destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici
e di adeguamento antisismico, nonche' per la messa in
sicurezza degli edifici e delle infrastrutture. Ai fini
della determinazione degli spazi finanziari puo' essere
utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.».
- Si riporta il comma 140 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019) come modificato dalla presente
legge:
«140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione - Articolo
1 del D.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'articolo
1 del D.lgs. n. 80 del 1998). - 1. Le disposizioni del
presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici
e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
 
Art. 18
Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto
di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici
1. All'articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
«9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.».
2. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, dopo le parole «L'AIFA determina» sono inserite le seguenti «, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento,».
3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 581, della legge n. 145 del 2018. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9-ter (Razionalizzazione della spesa per beni e
servizi, dispositivi medici e farmaci). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettere a), b)
ed f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute
in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura
elettronica di cui, rispettivamente, al decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva
attuazione del regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui
all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire
la realizzazione di ulteriori interventi di
razionalizzazione della spesa:
a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla
tabella A allegata al presente decreto, gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai
fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che
abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura
e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei
contratti in essere, e senza che cio' comporti modifica
della durata del contratto, al fine di conseguire una
riduzione su base annua del 5 per cento del valore
complessivo dei contratti in essere;
b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il
rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di
dispositivi medici fissato, coerentemente con la
composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con
cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa
nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di
dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in
essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di
fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli
contenuti nei contratti in essere, senza che cio' comporti
modifica della durata del contratto stesso.
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1
si applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e
servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto,
previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla
finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere
pubbliche e dal contratto di disponibilita', di cui,
rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis
e 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143, comma 8,
del predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
rinegoziazione delle condizioni contrattuali non comporta
la revisione del piano economico finanziario dell'opera,
fatta salva la possibilita' per il concessionario di
recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica quanto
previsto dal comma 4 del presente articolo.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
alla lettera b) del comma 1, e nelle more
dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Ministero della
salute mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari
dei dispositivi medici presenti nel nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010.
4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei
casi di cui al comma 1, lettere a) e b), entro il termine
di trenta giorni dalla trasmissione della proposta in
ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi del
comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno
diritto di recedere dal contratto, in deroga all'articolo
1671 del codice civile, senza alcun onere a carico degli
stessi. E' fatta salva la facolta' del fornitore di
recedere dal contratto entro trenta giorni dalla
comunicazione della manifestazione di volonta' di operare
la riduzione, senza alcuna penalita' da recesso verso
l'amministrazione. Il recesso e' comunicato
all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione da parte di
quest'ultima.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario
nazionale che abbiano risolto il contratto ai sensi del
comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in
sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di
assicurare comunque la disponibilita' dei beni e servizi
indispensabili per garantire l'attivita' gestionale e
assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a
convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite
affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in
ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di
appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di
altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per
l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo
esecutore.
6. Ferma restando la trasmissione, da parte delle
aziende fornitrici di dispositivi medici, delle fatture
elettroniche al Sistema di interscambio (SDI), ai fini del
successivo invio alle amministrazioni destinatarie secondo
le regole definite con il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.
55, ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato in applicazione dell'articolo 7-bis, comma 3, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le
informazioni concernenti i dati delle fatture elettroniche
riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture
pubbliche del Servizio sanitario nazionale sono trasmesse
mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al
Ministero della salute. Le predette fatture devono
riportare il codice di repertorio di cui al decreto del
Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010. Con
successivo protocollo d'intesa tra il Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e il
Ministero della salute sono definiti:
a) i criteri di individuazione delle fatture
elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati
dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
b) le modalita' operative di trasmissione mensile dei
dati dal Ministero dell'economia e delle finanze al
Ministero della salute;
c) la data a partire dalla quale sara' attivato il
servizio di trasmissione mensile.
7. Presso il Ministero della salute e' istituito, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici
allo scopo di supportare e monitorare le stazioni
appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base
d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti
dall'Autorita' nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari
disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema
informativo sanitario.
8. Il superamento del tetto di spesa a livello
nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per
l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del
fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA e'
dichiarato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per
l'anno 2019 e' effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per
gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente
a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti
dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di
riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in
essere, e' fatto obbligo di indicare nella fatturazione
elettronica in modo separato il costo del bene e il costo
del servizio.
9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale
di cui al comma 8, come certificato dal decreto
ministeriale ivi previsto, e' posto a carico delle aziende
fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento
nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno
2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette
quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale
del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto
di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale. Le modalita' procedurali del ripiano sono
definite, su proposta del Ministero della salute, con
apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo
periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano
dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con il decreto
del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni
e le province autonome definiscono con proprio
provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione del predetto decreto ministeriale,
l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per
ciascun anno, previa verifica della documentazione
contabile anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute
da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo
periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla
emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le
regioni e le province autonome effettuano le conseguenti
iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in
sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli
adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa
tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la
documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono
ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore
delle singole regioni e province autonome entro trenta
giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e
provinciali. Nel caso in cui le aziende fornitrici di
dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di
cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi
medici delle singole regioni e province autonome, anche per
il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei
confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti
sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A
tal fine le regioni e le province autonome trasmettono
annualmente al Ministero della salute apposita relazione
attestante i recuperi effettuati, ove necessari.
10. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, come modificato dall'articolo 1,
comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed
economicamente compatibile dei medicinali da parte del
Servizio sanitario nazionale";
b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le
procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche
volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali
a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di
raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili,
individuati sulla base dei dati relativi al 2014
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali
OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da
quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati
con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica,
aventi il medesimo regime di rimborsabilita' nonche' il
medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica,
tramite l'accordo negoziale con l'AIFA, potra' ripartire,
tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti
terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a
carico del Servizio sanitario nazionale attesa, attraverso
l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di
rimborso. Il risparmio atteso in favore del Servizio
sanitario nazionale attraverso la rinegoziazione con
l'azienda farmaceutica e' dato dalla sommatoria del valore
differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario
nazionale di ciascun medicinale di cui l'azienda e'
titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente
assimilabili e il prezzo piu' basso tra tutte le confezioni
autorizzate e commercializzate che consentono la medesima
intensita' di trattamento a parita' di dosi definite
giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi
registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo,
totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle
regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da
effettuare con le modalita' di versamento gia' consentite
ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza
dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa,
ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente
assimilabili di cui l'azienda e' titolare con
l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino a
concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa
dall'azienda stessa.
1-bis. In sede di periodico aggiornamento del
prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti
ai sensi di legge non possono essere classificati come
farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con
decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o
del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge".
11. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo il
comma 33 sono inseriti i seguenti:
"33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio
attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza
dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione
del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o
terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova
procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma
33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del
medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il
prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario
nazionale.
33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da
parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali
soggetti a rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei
registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i cui benefici
rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, siano risultati inferiori
rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo
negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura di
contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in
commercio ai sensi del comma 33".
- Si riporta il comma 580 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021) come modificato dalla presente
legge:
«580. Le aziende farmaceutiche titolari di AIC
ripianano il 50 per cento dell'eventuale superamento di
ogni tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti,
come determinato dal consiglio di amministrazione
dell'AIFA. Il ripiano e' effettuato da ciascuna azienda
farmaceutica, in conformita' alla determinazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA, in maniera distinta
per gli acquisti diretti di gas medicinali rispetto agli
altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva
quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica,
determinata ai sensi dei commi 578 e 579. Il restante 50
per cento del superamento dei predetti tetti a livello
nazionale e' a carico delle sole regioni e province
autonome nelle quali e' superato il relativo tetto di
spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. L'AIFA
determina, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a
quello di riferimento, la quota del ripiano attribuita ad
ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per
ciascuna regione e provincia autonoma secondo il criterio
pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni
e province autonome. Il ripiano e' effettuato tramite
versamenti a favore delle regioni e delle province
autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla
comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine di pagamento, le regioni e le province autonome
comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.».
- Si riporta il comma 581 dell'articolo 1 della citata
legge n. 145 del 2018:
«581. Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari
di AIC non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al
comma 580, i debiti per acquisti diretti delle regioni e
delle province autonome, anche per il tramite degli enti
del servizio sanitario regionale, nei confronti delle
aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati fino a
concorrenza dell'intero ammontare.».
 
Art. 19
Riparto delle risorse destinate alla copertura
dei fabbisogni standard

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-ter, le parole: «dell'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «degli anni 2021 e 2022»;
b) al comma 7:
1) al quinto periodo, le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022», le parole: «per il medesimo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022» e dopo le parole: «al 1° gennaio 2020» sono aggiunte le seguenti: «per il riparto 2021 e al 1° gennaio 2021 per il riparto 2022»;
2) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno 2022, nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa prevista dal comma 1, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera b), e' adottato entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di determinazione definitiva di cui al comma 1-bis, lettera d), e' adottato entro il 31 dicembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 27 (Determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali). - 1. Il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, con la conferenza Stato-Regioni
sentita la struttura tecnica di supporto di cui
all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre
2009, determina annualmente, sulla base della procedura
definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni
standard regionali.
1-bis. A decorrere dall'anno 2017:
a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di cui al comma 1 avviene entro il 15 febbraio
dell'anno di riferimento ed e' aggiornata ove lo richieda
l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per
il Servizio sanitario nazionale;
b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al
comma l entro il predetto termine, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell'anno di
riferimento, si provvede alla determinazione dei costi e
dei fabbisogni standard in via provvisoria, facendosi
riferimento alla proposta di riparto del Ministero della
salute presentata in Conferenza Stato-regioni, ed
assegnando alle singole regioni il valore regionale
individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per
cento. Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione
alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli
obiettivi di piano sanitario nazionale;
c) in conseguenza del perfezionamento del decreto di
determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni
standard il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad erogare alle regioni:
1) le risorse ivi previste a titolo di
finanziamento indistinto nelle percentuali di cui
all'articolo 2, comma 68, lettera b), della legge 23
dicembre 2009, n. 191;
2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi di
piano sanitario nazionale nelle percentuali d'acconto
stabilite dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al
comma 1 entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottata la
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via
definitiva;
e) la determinazione definitiva dei costi e dei
fabbisogni standard non puo' comportare per la singola
regione un livello del finanziamento inferiore al livello
individuato in via provvisoria con il richiamato decreto
interministeriale, ferma restando la rideterminazione dei
costi e dei fabbisogni standard, e delle relative
erogazioni in termini di cassa, eventualmente dovuta ad
aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale.
2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali si fa riferimento agli elementi
informativi presenti nel Nuovo sistema informativo
sanitario (NSIS) del Ministero della salute.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a),
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai
macrolivelli di assistenza definiti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei
livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29
novembre 2001, costituiscono indicatori della
programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo
fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento
della spesa sanitaria:
a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva
in ambiente di vita e di lavoro;
b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale;
c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera.
4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole
regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al
livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, e'
determinato, in fase di prima applicazione a decorrere
dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di
costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di
prima applicazione e' stabilito il procedimento di cui ai
commi dal 5 all'11.
5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui
obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla
Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in
quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in
condizione di equilibrio economico, comunque non essendo
assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti,
come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti
regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni
in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in
base a criteri di qualita' dei servizi erogati,
appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della
Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di
supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni
del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui
agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3
dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio
economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza in condizioni di
efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie
stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale,
ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella
individuazione delle regioni si dovra' tenere conto
dell'esigenza di garantire una rappresentativita' in
termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al
sud, con almeno una regione di piccola dimensione
geografica.
5-bis. A decorrere dall'anno 2016 il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, indica le cinque regioni di cui al comma 5 entro
il termine del 15 settembre dell'anno precedente a quello
di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni individua le
tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5 entro
il termine del 30 settembre dell'anno precedente a quello
di riferimento. Qualora non sia raggiunta l'intesa sulle
tre regioni entro il predetto termine, le stesse sono
automaticamente individuate nelle prime tre.
5-ter. Ai fini della determinazione dei fabbisogni
sanitari standard regionali degli anni 2021 e 2022 sono
regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai
sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie.
6. I costi standard sono computati a livello aggregato
per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza
collettiva, assistenza distrettuale e assistenza
ospedaliera. Il valore di costo standard e' dato, per
ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in
condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media
pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di
riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre
macroaree delle regioni di riferimento:
a) e' computato al lordo della mobilita' passiva e al
netto della mobilita' attiva extraregionale;
b) e' depurato della quota di spesa finanziata dalle
maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie
considerate ai fini della determinazione del finanziamento
nazionale. La riduzione e' operata proporzionalmente sulle
tre macroaree;
c) e' depurato della quota di spesa che finanzia
livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;
d) e' depurato delle quote di ammortamento che
trovano copertura ulteriore rispetto al finanziamento
ordinario del Servizio sanitario nazionale, nei termini
convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica;
e) e' applicato, per ciascuna regione, alla relativa
popolazione pesata regionale.
7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate
sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio
precedente a quello di riferimento e le pesature sono
effettuate con i pesi per classi di eta' considerati ai
fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi
al secondo esercizio precedente a quello di riferimento. A
decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella
ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard
regionale, del percorso di miglioramento per il
raggiungimento degli standard di qualita', la cui
misurazione si puo' avvalere del sistema di valutazione di
cui all'articolo 30 del presente decreto. Qualora non venga
raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015
continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del
presente comma. A decorrere dall'anno 2016, qualora non
siano disponibili i dati previsti dal primo e dal secondo
periodo del presente comma in tempo utile a garantire il
rispetto del termine di cui al comma 5-bis, la
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
regionali e' effettuata individuando le regioni in
equilibrio e i pesi sulla base rispettivamente dei
risultati e dei valori ultimi disponibili. In via
transitoria, per gli anni 2021 e 2022, nelle more
dell'applicazione di quanto previsto al secondo periodo del
presente comma ed in deroga a quanto previsto dal quarto
periodo del presente comma, al fine di tenere conto della
proposta regionale presentata dal Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15
aprile 2021, l'85 per cento delle risorse destinate alla
copertura del fabbisogno standard nazionale per gli anni
2021 e 2022 sono ripartite secondo i criteri di cui al
presente comma e il restante 15 per cento delle medesime
risorse e' ripartito sulla base della popolazione residente
riferita per il riparto 2021 e al 1° gennaio 2021 per il
riparto 2022. Per l'anno 2022, nel caso in cui non venga
raggiunta l'intesa prevista dal comma 1, il decreto di
determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni
standard di cui al comma 1-bis, lettera b), e' adottato
entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di
determinazione definitiva di cui al comma 1-bis, lettera
d), e' adottato entro il 31 dicembre 2022. Entro il 31
dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
emana il decreto di cui al secondo periodo del presente
comma.
7-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogata
l'individuazione, come regioni di riferimento, di quelle
stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la
determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia
di sanita' sono altresi' confermati i costi pro capite per
livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati
dai modelli LA 2013, nonche' i medesimi pesi per classi di
eta' adottati in sede di determinazione dei fabbisogni
standard regionali per l'anno 2015.
8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato
dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come
determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6,
rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard.
9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai
sensi del comma 8, e' annualmente applicato al fabbisogno
sanitario standard nazionale definito ai sensi
dell'articolo 26.
10. La quota percentuale assicurata alla migliore
regione di riferimento non puo' essere inferiore alla quota
percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto,
l'anno precedente, al netto delle variazioni di
popolazione.
11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di
cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata
legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali
determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente
articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo
criteri definiti con le modalita' di cui al comma 1.
12. Qualora nella selezione delle migliori cinque
regioni di cui al comma 5, si trovi nella condizione di
equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un
numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di
riferimento sono individuate anche tenendo conto del
miglior risultato economico registrato nell'anno di
riferimento, depurando i costi della quota eccedente
rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire
l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a
piano di rientro.
13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo
di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse
stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale,
come indicato al comma 3.
14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio
sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono
nella disponibilita' delle regioni stesse.».
 
Art. 20
Esonero parziale dei contributi previdenziali
a carico dei lavoratori dipendenti

1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalita' della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.181,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 1.654 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 348,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 139,4 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 488 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 387,2 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 1.166 milioni di euro per l'anno 2022 e a 54 milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 121 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1°
gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro
dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro
domestico, e' riconosciuto un esonero sulla quota dei
contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e
i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti
percentuali a condizione che la retribuzione imponibile,
parametrata su base mensile per tredici mensilita', non
ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la
competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Tenuto conto dell'eccezionalita' della misura di cui al
primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.».
 
Art. 20 bis
Misura urgente per il settore della cultura

1. All'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: «, il direttore artistico e il traduttore» sono sostituite dalle seguenti: «e il direttore artistico».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 44 della legge 22
aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 44. - Si considerano coautori dell'opera
cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della
sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore
artistico.».
 
Art. 21
Anticipo della rivalutazione delle pensioni
all'ultimo trimestre 2022

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:
a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2021 e' anticipato al 1° novembre 2022;
b) nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilita' di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilita' spettante, e' riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilita' e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalita' di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'incremento di cui alla presente lettera non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui alla presente lettera e' riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dalla presente lettera l'incremento e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento e' da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.965 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 518 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate e quota parte delle minori spese derivanti dal comma 1 e quanto a 1.447 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge 28
febbraio 1986, n. 41 recante Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1986):
«Art. 24. - 1. Per le pensioni di cui al primo comma
dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli
aumenti derivanti dalla perequazione automatica
intervengono con cadenza semestrale al 1° maggio e al 1°
novembre di ciascun anno.
2. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo
della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la
percentuale di variazione che si determina rapportando il
valore medio dell'indice del costo della vita calcolato
dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni
dei lavoratori dell'industria relativo al semestre
precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo
valore medio relativo al semestre precedente.
3. In sede di prima applicazione il rapporto e'
effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al
trimestre agosto-ottobre 1985.
4. La percentuale di aumento si applica sull'importo
non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo
pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di
importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento
minimo detta percentuale e' ridotta al 90 per cento. Per le
fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo
la percentuale e' ridotta al 75 per cento.
5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il
20 novembre di ciascun anno, saranno determinate le
percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4
e le modalita' di corresponsione dei conguagli derivanti
dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e
quelli accertati.
6. A partire dall'anno 1986 il limite di reddito
previsto per la concessione della pensione di
reversibilita' a favore degli orfani, dei collaterali
maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato
statale, totalmente inabili a proficuo lavoro stabilito dal
secondo comma dell'articolo 85 del testo unico sulle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' quello
previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi
civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo
1971, n. 118, dal comma quarto dell'articolo 14-septies
della legge 29 febbraio 1980, n. 33 , calcolato agli
effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli
indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria,
rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui
salari.».
- Si riporta il comma 478 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022):
«478. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di
rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato,
secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di
importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte
il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di
importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro
e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di
importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque
volte il predetto trattamento minimo.».
 
Art. 21 bis
Modifiche al limite di impignorabilita' delle pensioni

1. Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonche' dalle speciali disposizioni di legge».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 545, del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 545 (Crediti impignorabili). - Non possono essere
pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di
alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del
tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte
dal medesimo determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto
sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese
nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per
maternita', malattie o funerali da casse di assicurazione,
da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di
salario o di altre indennita' relative al rapporto di
lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, possono essere pignorate per crediti
alimentari nella misura autorizzata dal presidente del
tribunale o da un giudice da lui delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un
quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai
comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause
indicate precedentemente non puo' estendersi oltre alla
meta' dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni
contenute in speciali disposizioni di legge.
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di
indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni
di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare
corrispondente al doppio della misura massima mensile
dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte
eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti
dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonche' dalle
speciali disposizioni di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a
titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di
pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito
su conto bancario o postale intestato al debitore, possono
essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo
dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data
anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla
data del pignoramento o successivamente, le predette somme
possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo,
quarto, quinto e settimo comma, nonche' dalle speciali
disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente
articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti
previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di
legge e' parzialmente inefficace. L'inefficacia e' rilevata
dal giudice anche d'ufficio.».
 
Art. 22
Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennita' una
tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50
1. L'indennita' di cui all'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiche' interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. L'indennita' e' riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennita' di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo periodo.
2. All'articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «con decorrenza entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza entro il 1° luglio 2022»;
b) al comma 11 dopo le parole: «codice di procedura civile» sono inserite le seguenti: «e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca»;
c) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La medesima indennita' di cui al comma 1 e' erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennita' previste dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. A tal fine, per il 2022, e' trasferita a Sport e Salute S.p.A. la somma di euro 30 milioni. Sport e Salute S.p.A. e INPS si scambiano tempestivamente tutti i dati utili ad evitare sovrapposizioni di pagamento ai sensi delle incompatibilita' disposte dal comma 20 del presente articolo o, comunque, alla piu' corretta e tempestiva applicazione della misura. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. per le finalita' di cui al secondo e terzo periodo sono versate dalla predetta societa', entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.».
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in complessivi 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 8 milioni di euro derivanti dal comma 1 e 51,2 milioni di euro derivanti dal comma 2, si provvede, quanto a 30,3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 31, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 31 (Indennita' una tantum per i lavoratori
dipendenti). - 1. Ai lavoratori dipendenti di cui
all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e
che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato
dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una
mensilita', e' riconosciuta per il tramite dei datori di
lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022,
una somma a titolo di indennita' una tantum di importo pari
a 200 euro. Tale indennita' e' riconosciuta in via
automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non
essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32,
commi 1 e 18.
2. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta ai
lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui
siano titolari di piu' rapporti di lavoro.
3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cedibile, ne'
sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito
ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di
prestazioni previdenziali ed assistenziali.
4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per
effetto dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1
e' compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo
44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in
2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.».
- Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91
(Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
maggio 2022, n. 114.
- Per l'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre
2021, n. 234 si veda nei riferimenti normativi all'articolo
20.
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
«Art. 32 (Indennita' una tantum per pensionati e altre
categorie di soggetti). - 1. In favore dei soggetti
residenti in Italia, titolari di uno o piu' trattamenti
pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale
obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o
assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche' di
trattamenti di accompagnamento alla pensione, con
decorrenza entro il 1° luglio 2022, e di reddito personale
assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno
2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilita' di
luglio 2022 un'indennita' una tantum pari a 200 euro.
Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino
titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti
dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito
con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato
dell'erogazione dell'indennita' una tantum che provvede
negli stessi termini e alle medesime condizioni ed e'
successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita
rendicontazione.
2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal
computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al
netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono
esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati, il reddito della casa di abitazione e le
competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
3. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 non
costituisce reddito ai fini fiscali ne' ai fini della
corresponsione di prestazioni previdenziali ed
assistenziali, non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne'
pignorabile.
4. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e'
corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente
erogatore al momento del pagamento ed e' soggetta alla
successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2,
anche attraverso le informazioni fornite in forma
disaggregata per ogni singola tipologia di redditi
dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra
amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
5. L'Ente erogatore procede alla verifica della
situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in
eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro
l'anno successivo a quello di acquisizione delle
informazioni reddituali.
6. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e'
corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola
volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attivita'
lavorativa.
7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, valutati in
2.740 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.
8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che
abbiano in essere uno o piu' rapporti di lavoro, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di
luglio 2022 un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Le
domande possono essere presentate presso gli Istituti di
Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono
valutate con il punteggio previsto al numero 8 della
tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, del 10 dicembre
2008. E' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di
euro per l'anno 2022, al fine di remunerare, nei limiti
della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente
comma, che costituisce limite di spesa massima, la
specifica attivita' svolta dagli istituti di patronato. Il
finanziamento e' erogato agli istituti di patronato in
maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno
ottenuto il punteggio.
9. Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno
2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del
decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, e' riconosciuta
dall'Inps una indennita' una tantum pari a 200 euro.
10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono
l'indennita' di disoccupazione agricola di competenza del
2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n.
264, e' riconosciuta dall'INPS una indennita' una tantum
pari a 200 euro.
11. L'Inps, a domanda, eroga una indennita' una tantum
pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del
codice di procedura civile e ai dottorandi e agli
assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto e che sono
iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non
devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1
del presente articolo e non devono essere iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie. L'indennita' e'
corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai
suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno
2021.
12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari
di una delle indennita' previste dall'articolo 10 commi da
1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e
dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, l'INPS eroga automaticamente un'indennita' una
tantum pari a 200 euro. La medesima indennita' di cui al
comma 1 e' erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A.
in favore dei collaboratori sportivi che siano stati
beneficiari di almeno una delle indennita' previste
dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis,
comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e
dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106. A tal fine, per il 2022, e' trasferita a Sport e
Salute S.p.A. la somma di euro 30 milioni. Sport e Salute
S.p.A. e INPS si scambiano tempestivamente tutti i dati
utili ad evitare sovrapposizioni di pagamento ai sensi
delle in-compatibilita' disposte dal comma 20 del presente
articolo o, comunque, alla piu' corretta e tempestiva
applicazione della misura. Le risorse non utilizzate da
Sport e Salute S.p.A. per le finalita' di cui al secondo e
terzo periodo sono versate dalla predetta societa', entro
il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.
13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali,
a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da
13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che,
nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50
giornate, un'indennita' una tantum pari a 200 euro.
L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che hanno reddito
derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro
per l'anno 2021.
14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021,
abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati,
un'indennita' una tantum pari a 200 euro. L'indennita' e'
corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai
suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno
2021.
15. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi,
privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati
titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili
alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice
civile, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Per tali
contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno
un contributo mensile, e i lavoratori devono essere gia'
iscritti alla data di entrata in vigore del presente
decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
16. L'INPS, a domanda, eroga agli incaricati alle
vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell'anno
2021 derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000
euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data
di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, un'indennita' una tantum pari a 200
euro.
17. Le indennita' di 200 euro di cui ai commi da 9 a 16
saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei
datori di lavoro di cui all'articolo 31, comma 4.
18. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di
cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, e' corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022,
unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennita'
una tantum pari a 200 euro. L'indennita' non e' corrisposta
ai nuclei in cui e' presente almeno un beneficiario delle
indennita' di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a
16 del presente articolo.
19. Le indennita' di cui ai commi da 8 a 18 non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
20. Le prestazioni di cui al presente articolo e
all'articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono
essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una
sola volta.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18, valutati
in 804 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 58.».
- Si riporta il comma 120 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«120. In relazione ai differenti impatti nei settori
produttivi per la tutela delle posizioni lavorative
nell'ambito della progressiva uscita dalla fase
emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da
COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione
salariale, in deroga alla legislazione vigente e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una
dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022, il cui
utilizzo e' disciplinato con successivo provvedimento
normativo nel limite del predetto importo che costituisce
limite massimo di spesa.».
 
Art. 22 bis
Disposizioni concernenti
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca, a far data dal 1° gennaio 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennita' di rischio e mensile e dell'assegno di specificita', come incrementate per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, di «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021» e del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, di «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021», nonche', per le indennita' di rischio e mensile del personale non direttivo e non dirigente, come incrementate ai sensi dell'allegato B al presente decreto.
2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1 costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' annualmente incrementato, a decorrere dall'anno 2022, dalle risorse indicate nell'allegato B al presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pari a 0,207 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1003, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
5. Gli effetti giuridici ed economici delle disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2022 e ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno
2022, n. 120 (Recepimento dell'accordo sindacale per il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021), e il decreto
del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120
n.121 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale
non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021) sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
191 del 17 agosto 2022, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 12 (Responsabilita' degli enti partecipanti e dei
componenti degli organi delle societa' partecipate). - 1. I
componenti degli organi di amministrazione e controllo
delle societa' partecipate sono soggetti alle azioni civili
di responsabilita' previste dalla disciplina ordinaria
delle societa' di capitali, salva la giurisdizione della
Corte dei conti per il danno erariale causato dagli
amministratori e dai dipendenti delle societa' in house. E'
devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di
partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle
controversie in materia di danno erariale di cui al comma
2.
2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o
non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi
compreso il danno conseguente alla condotta dei
rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque
dei titolari del potere di decidere per essi, che,
nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con
dolo o colpa grave pregiudicato il valore della
partecipazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 261, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):
«Art. 261 (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1.
Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a
seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli
superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento
previste dal presente decreto, consegua, a titolo di
assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti
convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello
in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o
degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza e' attribuita
sotto forma di assegno ad personam pensionabile da
riassorbire con i successivi miglioramenti economici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 31
dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto
alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti
finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e
12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri
che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla
normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
la congruita' della copertura e' valutata anche in
relazione all'effettiva riduzione della capacita' di spesa
dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente
attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in
conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino
effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei
contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle
risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita'
finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di
natura obbligatoria.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento in formato
elettronico elaborabile.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle
Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.».
- Si riporta il comma 133 dell'articolo 1, della legge
27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022):
«133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi
volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione
del trattamento economico con quello del personale delle
Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un apposito fondo con una
dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120
milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a
decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo
1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni
di euro annui.».
- Si riporta il comma 1003 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«1003. Per le finalita' e con i provvedimenti normativi
di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, il fondo ivi previsto e' incrementato di 4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, per gli anni 2020, 2021 e
2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si
provvede quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, e quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
 
Art. 23
Rifinanziamento del Fondo per il sostegno
del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi

1. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «500 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2022».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 33, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
«Art. 33 (Fondo per il sostegno del potere d'acquisto
dei lavoratori autonomi). - 1. E' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il Fondo per l'indennita' una tantum per i
lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione
finanziaria di 600 milioni di euro per l'anno 2022, che
costituisce il relativo limite di spesa, destinata a
finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di
un'indennita' una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori
autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni
previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non
abbiano fruito dell'indennita' di cui agli articoli 31 e
32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un
reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con
il decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la
concessione dell'indennita' una tantum di cui al comma 1,
incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 31
a 32, nonche' la quota del limite di spesa di cui al comma
1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti
iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
58.».
 
Art. 23 bis
Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili
e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato al 31 dicembre 2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2022, si provvede quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a euro 10.660.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52
(Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e
altre disposizioni in materia sanitaria) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 10 (Proroga dei termini correlati alla pandemia
di COVID-19). - 1. I termini previsti dalle disposizioni
legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31
dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate
nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a
legislazione vigente.
1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle
patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro
della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la
disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
prorogata fino al 30 giugno 2022.
1-ter. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le
misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui
all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei
benefici di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di
5.402.619 euro per l'anno 2022.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
commi 1-bis e 1-ter, pari a 9.702.619 euro per l'anno 2022,
si provvede:
a) quanto a 4.650.000 euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 4.300.000 euro e l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione per 350.000 euro;
b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 552.619 euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre
1997, n. 440.
2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di
cui all'allegato B sono prorogati al 31 luglio 2022 e le
relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle
risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
2-bis. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in
materia di lavoro agile per i lavoratori del settore
privato, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022.
3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle
istituzioni universitarie, alle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' alle
attivita' delle altre istituzioni di alta formazione
collegate alle universita', le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del
decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2
a 5, e 260, commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi fino al 30
giugno 2022 ai concorsi indetti e gia' in atto nonche' ai
corsi in atto alla data del 31 marzo 2022.
5. Le aree sanitarie temporanee, gia' attivate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, per la gestione dell'emergenza COVID-19
possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti
autorizzativi e di accreditamento, fino al 31 dicembre
2022.
5-bis. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in
materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, a
dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al
personale del ruolo sanitario del comparto sanita',
collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al
competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo, nonche' agli operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza, e' prorogato al 31
dicembre 2022. All'attuazione della disposizione di cui al
primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e della disciplina di
cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2019, n. 60.
5-ter. Al comma 9 dell'articolo 34 del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "per l'anno 2021 e
per il primo trimestre dell'anno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022".
5-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le
parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".
5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 5-ter
del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano
ad applicarsi fino al 30 giugno 2022.».
- Si riporta il testo dell'allegato B, del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52
(Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e
altre disposizioni in materia sanitaria):
«Allegato B

=======================================
| |Articolo 83, commi 1, 2 e 3 |
| |del decreto-legge 19 maggio |
| |2020, n. 34, convertito, con |
|1. |modificazioni, dalla legge |
| |17 luglio 2020, n. 77 |
| |Sorveglianza sanitaria |
| |lavoratori maggiormente |
| |esposti a rischio di contagio|
+=======+=============================+
| |Articolo 90, commi 1 e 2, del|
| |decreto-legge 19 maggio 2020,|
| |n. 34, convertito, con |
|2. |modificazioni, dalla legge |
| |17 luglio 2020, n. 77 |
| |Disposizioni in materia di |
| |lavoro agile per i lavoratori|
| |del settore privato |
+-------+-----------------------------+
|3. | |
+-------+-----------------------------+-->


.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'articolo
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo
del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai
principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di
cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "d'intesa con" sono
sostituite dalla seguente: "sentita";
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole:
"Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,";
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano".
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a
carico del piano di rientro".
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
"7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, e' destinata nella misura dello
0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo".
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "dei servizi
pubblici locali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,
comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163".
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
"producono servizi di interesse generale" sono inserite le
seguenti: "e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,".».
- Si riporta il comma 215 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo
dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di
deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito il Fondo per le politiche
attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di
natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a
valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a
potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai
fini del finanziamento statale, puo' essere compresa anche
la sperimentazione regionale del contratto di
ricollocazione, sostenute da programmi formativi
specifici.».
 
Art. 23 ter
Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.
160
1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965».
2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.
3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista e' valutata in 8 milioni di euro per l'anno 2022, in 10 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 21-ter, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio) come modificato dalla presente legge:
«Art. 21-ter (Nuove disposizioni in materia di
indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da
talidomide). - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma
363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto, ai
sensi del comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da
sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia,
dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati
negli anni dal 1959 al 1965, e' riconosciuto anche ai nati
nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla medesima
data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al
1965.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' riconosciuto, a
decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati
negli anni dal 1959 al 1965, anche ai soggetti che,
ancorche' nati al di fuori del periodo ivi previsto,
presentano malformazioni compatibili con la sindrome da
talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra
l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le
lesioni o l'infermita' da cui e' derivata la menomazione
permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della
focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono
chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai
sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
2 ottobre 2009, n. 163.
3. Con il regolamento di cui al comma 4 si provvede,
altresi', a definire i criteri di inclusione e di
esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento
del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma
2, tenendo conto degli studi medico-scientifici
maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni
specifiche da talidomide.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con proprio
regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie
modifiche, facendo salvi gli indennizzi gia' erogati e le
procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
2 ottobre 2009, n. 163.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
dei commi 1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui a
decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze e, quanto a 675.000 euro annui a decorrere
dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.
6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e
riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al
comma 5 del presente articolo, il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede
con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria
alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie
di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere
b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito
della missione "Tutela della salute" dello stato di
previsione del Ministero della salute.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce
senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di
cui al comma 6.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Per il comma 215 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147 si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 23-bis.
 
Art. 24
Iniziative multilaterali in materia di salute

1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali in materia di salute, in particolare ai fini della prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, e' istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla partecipazione italiana al Financial Intermediary Fund per la prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, istituito nel 2022 presso la Banca mondiale, con un contributo di 100 milioni di euro da erogarsi nel 2022;
b) al contrasto della pandemia di COVID-19, tramite un finanziamento a dono di 100 milioni di euro nel 2022 alla GAVI Alliance, organizzazione facente parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), per l'acquisto dei vaccini destinati ai Paesi a reddito medio e basso tramite il COVAX Advance Market Commitment.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13-duodecies, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 13-duodecies (Disposizioni di adeguamento e di
compatibilita' degli aiuti con le disposizioni europee). -
1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del
territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di
elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto,
si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate
ai sensi dell'articolo 19-bis.
2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di
cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies,
13-bis, 13-ter, 13-terdecies e 22-bis, anche in conseguenza
delle ordinanze del Ministro della salute del 10 novembre
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10
novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020, e del 20
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290
del 21 novembre 2020, nonche' in conseguenza delle
eventuali successive ordinanze del Ministro della salute,
adottate ai sensi dell'articolo 19-bis, si provvede nei
limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e
190,1 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono
utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili
mediante versamento sulla contabilita' speciale n. 1778,
intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio". In
relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione
degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-terdecies e 22-bis, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo
di cui al comma 2, le occorrenti variazioni di bilancio
anche in conto residui.
4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine
dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto
dei residui per essere utilizzate per le medesime finalita'
previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis
e 9-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e
successive modificazioni.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 34.».
 
Art. 24 bis
Modifica all'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
1. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e, per l'anno 2022, la spesa di 3.099.386 euro».
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1.576.240 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 42, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), come modificato dalla presente legge:
«Art. 42 (Implementazione della piattaforma nazionale
per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi
COVID-19). - 1. La piattaforma nazionale-DGC per
l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni
COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, e' realizzata, attraverso
l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei
S.p.A., e gestita dalla stessa per conto del Ministero
della salute, titolare del trattamento dei dati generati
dalla piattaforma medesima. Per l'anno 2022, e' autorizzata
la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della
vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e la societa' SOGEI Spa per l'implementazione del
Sistema tessera sanitaria.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo
9 del decreto-legge n. 52 del 2021, sono rese disponibili
all'interessato, oltreche' mediante l'inserimento nel
fascicolo sanitario elettronico (FSE) e attraverso
l'accesso tramite autenticazione al portale della
piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche tramite il
punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' tramite
l'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30
aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2020, n. 70, con le modalita' individuate
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al predetto articolo 9, comma 10, del decreto-legge n.
52 del 2021.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i
dati di contatto di coloro ai quali hanno somministrato
almeno una dose di vaccino per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire la
comunicazione all'interessato di un codice univoco che gli
consenta di acquisire le proprie certificazioni verdi
COVID-19 dai canali di accesso alla piattaforma di cui al
comma 1. Ai fini di cui al primo periodo, la trasmissione
dei dati di contatto da parte delle regioni e delle
province autonome avviene, per coloro che hanno ricevuto
almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al menzionato articolo 9, comma 10, del
decreto-legge n. 52 del 2021, per il tramite del Sistema
tessera sanitaria e per coloro ai quali verranno
somministrate una o piu' dosi di vaccino successivamente
all'entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Anagrafe
Nazionale Vaccini di cui al decreto del Ministro della
salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 5 novembre 2018, n. 257.
4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite
messaggi brevi, per il recapito dei codici di cui al comma
3, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400
euro e, per l'anno 2022, la spesa di 3.099.386 euro, da
gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e la societa' SOGEI
Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria,
alla cui copertura si provvede mediante corrispondente
utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute. A tal fine le risorse di cui al
primo periodo sono iscritte sull'apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e costituiscono incremento del limite di spesa
annuo della vigente convenzione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, della legge
31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - 1. Decorso il termine dell'esercizio
finanziario, per ogni unita' elementare di bilancio, con
decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti,
e' determinata la somma da conservarsi in conto residui per
impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito
allegato al decreto medesimo sono altresi' individuate le
somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a
carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di
stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi
successivi ai sensi dell'articolo 30, comma 2, terzo
periodo, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio
scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello
Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione
in bilancio, le somme relative al precedente periodo
eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella
competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
 
Art. 25
Bonus per l'assistenza psicologica

1. All'articolo 1-quater, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2022».
1-bis. La tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato C al presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che e' corrispondentemente incrementato. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni nell'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-quater (Disposizioni in materia di
potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale
e dell'assistenza psicologica e psicoterapica). - 1. Al
fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi di salute
mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di
eta', e di migliorarne la sicurezza e la qualita', anche in
considerazione della crisi psico-sociale causata
dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonche' di sviluppare
l'assistenza per il benessere psicologico individuale e
collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma
di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone
con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo
stress al fine di garantire e rafforzare l'uniforme
erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli
di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per
l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area
pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare
riferimento all'ambito semiresidenziale;
b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle
persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017;
c) potenziare l'assistenza per il benessere
psicologico individuale e collettivo, anche mediante
l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in
assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per
affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione,
ansia e trauma da stress.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di dieci
milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al
reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti
sociali secondo le modalita' previste dall'articolo 33,
commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati
5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono
incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle
tabelle A e B allegate al presente decreto.
3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di
depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a
causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi
socio-economica, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di
cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese
relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso
specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli
psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il
contributo e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro
per persona ed e' parametrato alle diverse fasce
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso.
Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a
50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda
per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i
requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono
stabiliti, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per
l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per
le finalita' di cui al presente comma sono ripartite tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come
indicato nella tabella C allegata al presente decreto. (16)
(17)
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli
derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul
livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che e'
incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie
speciali, il concorso della regione o della provincia
autonoma al finanziamento sanitario corrente.».
 
Art. 25 bis
Proroga del lavoro agile
per i lavoratori del settore privato

1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 24
marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 maggio 2022, n. 52, come modificato dalla presente
legge, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo
23-bis.
 
Art. 26
Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «15.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «7.000 unita'»;
2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a partire da quelli gia' resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dell'articolo 5-quater, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'incremento della disponibilita' di posti per l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) derivante dall'attuazione dell'articolo 5-quater del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come integrato ai sensi del presente articolo, e' reso disponibile prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 44, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Ulteriori misure di assistenza a favore delle
persone richiedenti la protezione temporanea di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
marzo 2022). - 1. Nell'ambito delle misure assistenziali
previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone
richiedenti protezione temporanea di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 89 del 15 aprile 2022, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione
del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58
del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste dal
comma 5 del presente articolo, e' autorizzato a:
a) incrementare le disponibilita' delle ulteriori
forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma
1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, per un massimo di ulteriori 7.000 unita';
b) incrementare i destinatari delle forme di
sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b),
del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, per un massimo
di ulteriori 20.000 unita';
c) integrare, nel limite di euro 27.000.000 per
l'anno 2022, il contributo forfetario di cui all'articolo
31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,
per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale da riconoscere alle regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano, per un massimo di ulteriori 20.000
unita';
c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un
contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato
all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti
nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, a partire da quelli gia' resi
disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad
integrazione di quanto previsto dell'articolo 5-quater,
comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022,
n. 28.
2. Il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a
disporre, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 31,
comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, l'estensione
dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 31,
comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 21
del 2022, come integrate dal comma 1 del presente articolo,
e la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le unita' ivi
indicate, sulla base delle effettive esigenze e delle
risorse impiegate al raggiungimento delle predette unita',
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ai sensi
dell'articolo 31, comma 4, del citato decreto-legge n. 21
del 2022 e del comma 1 del presente articolo, fermi
restando i termini temporali di applicazione delle misure
medesime.
3. Per far fronte alle eccezionali esigenze di
accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in atto in
Ucraina, le risorse di cui all'articolo 5-quater, comma 1,
del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono
incrementate di euro 112.749.000 per l'anno 2022.
3-bis. L'incremento della disponibilita' di posti per
l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel Sistema
di accoglienza e integrazione (SAI) derivante
dall'attuazione dell'articolo 5-quater del decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 2022, n. 28, come integrato ai sensi del
presente articolo, e' reso disponibile prioritariamente per
soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza dei
profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021,
n. 205.
4. Allo scopo di rafforzare, in via temporanea,
l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti
un significativo numero di persone richiedenti il permesso
di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da definire sia
in termini percentuali che assoluti in considerazione
dell'impatto sulla gestione dei servizi sociali, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assegnare, nel
limite di euro 40.000.000 per l'anno 2022, un contributo
forfetario una tantum in favore dei predetti comuni, anche
per il tramite dei Commissari delegati nominati con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 872 del 4 marzo 2022 e delle province autonome di Trento
e di Bolzano interessati. Alla definizione dei criteri e
modalita' di riparto del contributo di cui al primo periodo
si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in
attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri
28 febbraio 2022.
5. Per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4,
nel limite complessivo di euro 188.950.000 per l'anno 2022,
si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le
emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente
incrementate per l'anno 2022.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a
301.699.000 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.».
 
Art. 27
Rifinanziamento del fondo per bonus relativi ai trasporti

1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «79 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2022».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 101 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 35, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno
alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto
pubblico). - 1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro
dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in
particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti
e lavoratori, e' istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con una dotazione pari a 180 milioni di euro per
l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della
dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un
buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31
dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i
servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del
buono di cui al primo periodo e' pari al 100 per cento
della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
comunque, non puo' superare l'importo di euro 60. Il buono
di cui al primo periodo e' riconosciuto in favore delle
persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un
reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono
reca il nominativo del beneficiario, e' utilizzabile per
l'acquisto di un solo abbonamento, non e' cedibile, non
costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione
prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalita' di
presentazione delle domande per il rilascio del buono di
cui al comma 1, le modalita' di emissione dello stesso,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonche' di
rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei
buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1,
ai fini dell'acquisto degli abbonamenti. Una quota delle
risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di
euro, e' destinata alla progettazione e alla realizzazione
della piattaforma informatica per l'erogazione del
beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalita' di
cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali puo' avvalersi, mediante stipulazione di
apposite convenzioni, delle societa' SOGEI - Societa'
generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria
servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie
derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la
realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo
sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
79 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.».
 
Art. 27 bis
Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale
dello scalo di «Alessandria Smistamento»

1. Al fine di promuovere il potenziamento del traffico merci nei porti di Savona e di Genova e l'intermodalita' nei medesimi retroporti, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ferma restando la progettazione del nuovo centro merci di «Alessandria Smistamento», di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gia' affidata ai sensi dell'articolo 1, commi 1009 e 1010, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, puo' predisporre, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate al predetto centro merci, un master plan che interessa tutta l'area di «Alessandria Smistamento», volto ad individuare le principali aree di intervento in un quadro di sviluppo pubblico-privato, unitamente a misure specifiche di risanamento ambientale, sviluppo economico e sociale, miglioramento e rigenerazione del contesto urbano.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase
del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei
Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo. I Commissari straordinari possono nominare un
sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale di cui al primo periodo.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione
del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la
salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema
MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi
per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero
territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di
Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro
1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro
1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo,
nonche' euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di
Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' di
interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana,
anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto
della pianificazione di bacino e delle relative norme di
attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e
straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente
comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree
interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente".
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e
"Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le
somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite
complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni competenti
cui trasferire le risorse presenti sulla contabilita'
speciale n. 3250, intestata al Commissario ad acta,
provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di cui
all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni
di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla
contabilita' speciale 3250, intestata al commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8
e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017".
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'".
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle
opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo
55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole:
"Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: "nonche' delle iniziative relative all'interporto
di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala
(Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)".
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e
"Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.».
- Si riporta il comma 1026 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021):
«1026. Fra le attivita' di cui al comma 1025 e', in
particolare, ricompresa la progettazione del nuovo centro
merci di Alessandria Smistamento, a cui sono assegnate per
l'anno 2019 risorse per il valore di 2 milioni di euro.».
- Si riportano commi 1009 e 1010 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1009. Alla progettazione del nuovo centro merci di
Alessandria Smistamento, di cui all'articolo 1, comma 1026,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, provvede il
Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma
12-octies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, che subentra nelle funzioni gia' svolte dal
Commissario straordinario per la ricostruzione di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo
decreto-legge n. 109 del 2018 e dell'articolo 1, comma
1025, della citata legge n. 145 del 2018.
1010. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Commissario straordinario
per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
trasferisce al Commissario straordinario di cui
all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, la documentazione, gli studi e
i progetti elaborati ai sensi dell'articolo 1, comma 1026,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, corredati di una
relazione sull'attivita' svolta, nonche' provvede a
trasferire allo stesso le risorse previste dal medesimo
comma 1026 ed ancora disponibili sulla contabilita'
speciale alla data di entrata in vigore della presente
legge.».
 
Art. 28

Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia
di trasmissione televisiva

1. Al fine di consentire ai comuni, alle comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti la prosecuzione della trasmissione via etere simultanea e integrale dei programmi televisivi diffusi in ambito nazionale e locale ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e di garantire la continuita' della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, una quota sino a 2,5 milioni di euro e' destinata per l'anno 2022 all'adeguamento degli impianti di trasmissione autorizzati da riattivare nelle suddette zone con un limite massimo dell'80 per cento delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a 10.000 euro.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
3. In caso di acquisto di apparecchio di ricezione televisiva via satellite, per l'anno 2022, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' innalzato fino ad un importo di 50 euro.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri, concernente il testo
unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in
considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato):
«Art. 27 (Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi). -
1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori
privati, destinati esclusivamente alla ricezione e
trasmissione via etere simultanea ed integrale dei
programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito
nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva
autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze
di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve
allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.
L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai comuni,
comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti
locali, ed ha estensione territoriale limitata alla
circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto,
tuttavia, della particolarita' delle zone di montagna. I
comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali o
consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica
possono richiedere al Ministero l'autorizzazione
all'installazione di reti via cavo per la ripetizione
simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e
locale, fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1,
lettera f).».
- Si riporta il comma 1039 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020):
«1039. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a 1046
e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2019, 344,4 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma
sono utilizzati, in conformita' alla normativa europea in
materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalita':
a) erogazione di misure compensative a fronte dei
costi di adeguamento degli impianti di trasmissione
sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a
seguito della liberazione delle frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario,
dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e
26,5-27,5 GHz. Per tali finalita', nell'ambito delle
risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono
assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario
2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi
finanziari 2020 e 2021 e 228,1 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2022;
b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete
in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto
d'uso. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021;
c) contributo ai costi a carico degli utenti finali
per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva
di cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i
connessi costi di erogazione. Per tali finalita',
nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022;
d) oneri finanziari e amministrativi relativi
all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo
economico delle seguenti attivita': predisposizione dei
documenti tecnici e monitoraggio delle attivita' di
coordinamento della transizione di cui al comma 1032;
attivita' di monitoraggio per la risoluzione delle
eventuali problematiche causate dalle emissioni delle
stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione
televisiva terrestre; definizione, simulazione e verifica
delle regole tecniche derivanti dagli accordi di
coordinamento internazionale; gestione delle procedure di
selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle
frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro
3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 1028, con
riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre e, qualora si renda
necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5
GHz; espletamento delle procedure di selezione per
l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre, di cui ai commi
1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione
degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi
media e audiovisivi; messa a disposizione della capacita'
trasmissiva di cui al comma 1033 e relativo monitoraggio;
informazione dei cittadini. Per tali finalita', nell'ambito
delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2020, 18 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2022.».
 
Art. 29
Disposizioni in materia di procedura liquidatoria
dell'amministrazione straordinaria di Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.A.
1. All'articolo 11-quater, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «i cui proventi» sono inserite le seguenti: «, al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonche' dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9,».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11-quater, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 11-quater (Disposizioni in materia di Alitalia -
Societa' Aerea Italiana S.p.a.). - 1. All'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le
parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 16 dicembre 2021".
2. Nelle more della decisione della Commissione europea
prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' della conseguente
modifica del programma in corso di esecuzione di cui al
comma 4 del presente articolo, l'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in
amministrazione straordinaria sono autorizzate alla
prosecuzione dell'attivita' di impresa, compresa la vendita
di biglietti, che si intende utilmente perseguita anche ai
fini di cui all'articolo 69, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
3. A seguito della decisione della Commissione europea
di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n.
18 del 2020, e in conformita' al piano industriale valutato
dalla Commissione stessa, l'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in
amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante
trattativa privata, al trasferimento, alla societa' di cui
al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati
nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure
necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo.
Sono revocate le procedure in corso alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, dirette,
anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del
2019, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente
articolo, al trasferimento dei complessi aziendali che
risultino incompatibili con il piano integrato o modificato
tenendo conto della decisione della Commissione europea.
4. Il programma della procedura di amministrazione
straordinaria e' immediatamente adeguato dai commissari
straordinari alla decisione della Commissione europea di
cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge
n. 18 del 2020; i commissari straordinari possono procedere
all'adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di
cessione, anche di distinti programmi nell'ambito di quelli
previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si
computa dalla data di modifica, possono essere adottate
anche dopo la scadenza del termine del primo programma
autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa
privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di
essi, perimetrati in coerenza con la decisione della
Commissione europea. Il programma predisposto e adottato
dai commissari straordinari in conformita' al piano
industriale di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, e
alla decisione della Commissione europea si intende ad ogni
effetto autorizzato. E' parimenti autorizzata la cessione
diretta alla societa' di cui all'articolo 79, comma 4-bis,
del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi aziendali del
ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata
dalla societa' in conformita' alla decisione della
Commissione europea. A seguito della cessione totale o
parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot
aeroportuali non trasferiti all'acquirente sono restituiti
al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli
aeroporti individuato ai sensi del regolamento (CEE) n.
95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. E' altresi'
autorizzata l'autonoma cessione, anche antecedentemente
alla modifica del programma, del marchio «Alitalia», da
effettuarsi nei confronti di titolari di licenze di
esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di
operatore aereo, individuati tramite procedura di gara che,
nel rispetto delle diposizioni europee, anche in materia
antitrust, garantisca la concorrenzialita' delle offerte e
la valorizzazione del marchio. La stima del valore dei
complessi oggetto della cessione puo' essere effettuata
tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato
dall'organo commissariale, previo parere del comitato di
sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni
dalla richiesta. A seguito della decisione della
Commissione europea il Ministero dell'economia e delle
finanze sottoscrive l'aumento di capitale della societa' di
cui al citato articolo 79, comma 4-bis.
5. Il programma di cui al comma 4 del presente articolo
puo' essere autorizzato, in quanto coerente con il piano di
cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di
affidabilita' del piano industriale previste dall'articolo
63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
che potranno non essere effettuate dall'amministrazione
straordinaria in quanto assorbite dalla positiva
valutazione da parte della Commissione europea del piano
medesimo.
6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i
Commissari straordinari dell'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in
amministrazione straordinaria possono procedere, anche in
deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quarto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al pagamento degli
oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione
dell'attivita' d'impresa di ciascuno dei rami del compendio
aziendale nonche' di tutti i costi di funzionamento della
procedura che potranno essere antergati ad ogni altro
credito.
7. I Commissari straordinari dell'Alitalia - Societa'
Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in
amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina
in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a
sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o
periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da
entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento
nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non
risultino piu' funzionali alla procedura.
8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti
dalla decisione della Commissione europea di cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del
2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A
far data dal decreto di revoca dell'attivita' d'impresa
dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e
dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione
straordinaria, che potra' intervenire a seguito
dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di
cui al programma autorizzato, l'amministrazione
straordinaria prosegue con finalita' liquidatoria, i cui
proventi, al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di
completamento della liquidazione e degli oneri di
struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione
straordinaria, nonche' dell'indennizzo ai titolari di
titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi
dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9, sono
prioritariamente destinati al soddisfacimento in
prededuzione dei crediti verso lo Stato.
9. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire
l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio, nonche' di
voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione
straordinaria in conseguenza dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento
dei complessi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo e'
erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia
garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed
e' quantificato in misura pari all'importo del titolo di
viaggio. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al
trasferimento all'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a.
e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione
straordinaria delle risorse sulla base di specifica
richiesta dei commissari che dia conto dei presupposti di
cui al presente comma. I commissari provvedono mensilmente
alla trasmissione al Ministero di un rendiconto delle somme
erogate ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
9-bis. Anche ai fini della salvaguardia dei livelli
occupazionali e del reintegro dei servizi esternalizzati,
quali la gestione aeroportuale dei servizi di assistenza a
terra e di manutenzione, il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari
competenti sull'attuazione del piano industriale e sul
programma di investimenti della societa' di cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sullo stato delle relazioni industriali
e sugli aumenti di capitale deliberati. In sede di prima
applicazione il Ministro riferisce entro il 31 marzo
2022.».
 
Art. 30
Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:
1-quinquies. INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e' autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro per l'anno 2022, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter. Per l'attuazione del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.000.100.000 euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 900.000.000 di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, quanto a 100.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, quanto a 100.000 euro, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-bis. La disposizione di cui al comma 13-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica anche con riferimento alla Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, quale unico polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, attualmente in sede di ristrutturazione generale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 (Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del
Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di
investimento) come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno
- Mediocredito Centrale). - 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono assegnati in
favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, contributi in
conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900
milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati al
rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto
capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito
Centrale S.p.A. affinche' questa promuova, secondo logiche,
criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attivita'
finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle
imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi
mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il
ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di
societa' bancarie e finanziarie, di norma societa' per
azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili
operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni
ovvero finalizzati ad iniziative strategiche, da
realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la
partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno
delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, la Banca
del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., ovvero la
societa' di cui al comma 2, in caso di costituzione della
medesima, riferiscono su base quadrimestrale alle
Commissioni parlamentari competenti per materia
sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma
1, anche con riferimento ai profili finanziari e
all'andamento dei livelli occupazionali, e presentano
altresi' alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
a decorrere dall'anno 2021, una relazione annuale sulle
medesime operazioni finanziarie realizzate nel corso
dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale costituzione
della societa' di cui al comma 2, il Ministro dell'economia
e delle finanze presenta alle Camere una relazione sulle
scelte operate, sulle azioni conseguenti e sui programmi
previsti.
1-ter. Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e
ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo
di 705.000.000 di euro, per assicurare la continuita' del
funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di
Taranto della Societa' ILVA S.p.A., qualificato
stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ai sensi del
periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie,
inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale,
a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel
Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli
oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo
di 705.000.000 di euro, mediante utilizzo delle risorse
disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma
1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle
risorse di cui al periodo precedente si applica quanto
previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', a tal
fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata alla costituzione di una societa', allo scopo
della conduzione delle analisi di fattibilita', sotto il
profilo industriale, ambientale, economico e finanziario,
finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un
impianto per la produzione del preridotto - direct reduced
iron. Alla societa' di cui al primo periodo non si
applicano le disposizioni del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale
della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro
il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente
sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni, in relazione
all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di
fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla gestione
di un impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a
70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere
sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta
l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di
euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in piu'
soluzioni, del capitale sociale della societa' di cui al
primo periodo.
1-quinquies. INVITALIA - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. e' autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o
diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento
patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in
conto aumento di capitale, sino all'importo
complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro per
l'anno 2022, ulteriori e addizionali rispetto a quelli
previsti dal comma 1-ter. Per l'attuazione del presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale
di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.
2. A seguito delle iniziative poste in essere dalla
banca in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro
dell'economia delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, puo' essere disposta la sua
scissione con costituzione di nuova societa', alla quale
sono assegnate le attivita' e partecipazioni acquisite ai
sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero
capitale sociale della societa' sono attribuite, senza
corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Alla societa' di nuova costituzione di cui al comma
precedente non si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Resta ferma la
disciplina in materia di requisiti di onorabilita',
professionalita' e autonomia degli amministratori prevista
dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. La nomina del Consiglio di amministrazione
della societa' e' effettuata dal Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico.
4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per
l'attuazione dei commi precedenti sono esenti da
imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non piu'
necessarie alle finalita' di cui al presente decreto sono
quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e trasferite, anche mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla
spesa, al capitolo di provenienza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 27 (Patrimonio Destinato). - 1. Al fine di
attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del
sistema economico-produttivo italiano in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A. e'
autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato
"Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio
Destinato") a cui sono apportati beni e rapporti giuridici
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio
Destinato puo' essere articolato in comparti. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente
composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi
ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti
giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti
dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i
mezzi finanziari e le passivita' rivenienti dalle
operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o
ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e separato, a tutti
gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri
patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono
esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei
limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati,
ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio
Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP
S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo,
sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei
creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli
stessi. Le disposizioni del presente articolo non
attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi
rispetto all'intervento del Patrimonio Destinato in loro
favore.
2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle
finanze sono effettuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso
di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i
relativi valori di apporto e di iscrizione nella
contabilita' del Patrimonio Destinato sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da
CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del
Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti
finanziari di partecipazione prevedendo che la loro
remunerazione sia condizionata all'andamento economico del
Patrimonio Destinato. Puo' essere restituita al Ministero
dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio
di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del
Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli
apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei
criteri di valutazione della congruita' del patrimonio
previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle
finalita' di realizzazione dell'affare per cui e'
costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal
piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo
per tempo aggiornato. Le modalita' della restituzione sono
stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i
rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto
del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su
di esso in conformita' al presente articolo, al decreto di
cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato.
3. Il Patrimonio Destinato e' costituito con
deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta
del consiglio di amministrazione, identifica, anche in
blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel
Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il
revisore legale di CDP S.p.A. e' incaricato della revisione
dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del
codice civile. Non si applica l'articolo 2447-quater, comma
2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione,
ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la
costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni
e rapporti giuridici, nonche' quelle concernenti l'apporto
di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti
pubblici si procede con deliberazione del consiglio di
amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del comparto
riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli
interventi a favore delle societa' cooperative, CDP S.p.A.
adotta modalita' coerenti con la funzione sociale delle
societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza fine
di speculazione privata. Ai fini della gestione del
Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di
CDP S.p.A. e' integrato dai membri indicati dall'articolo
7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio
1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A.
definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato
alla massima efficienza e rapidita' di intervento del
Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto
operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il
valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei
comparti, puo' essere superiore al dieci per cento del
patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto
in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da
parte di CDP S.p.A.
4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate
per il sostegno e il rilancio del sistema economico
produttivo italiano, secondo le priorita' definite, in
relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di
politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui
all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione
economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle
condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione
Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a
condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio
Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni, anche con
azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle
costituite in forma cooperativa, che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o
assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro
cinquanta milioni.
4-bis. Gli interventi del Patrimonio Destinato nelle
forme e alle condizioni previste dal quadro normativo
dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come
definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati
entro il 30 giugno 2022.
4-ter. Limitatamente all'operativita' a condizioni di
mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio
Destinato hanno ad oggetto anche le societa' di cui
all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4-quater. Limitatamente all'operativita' a condizioni
di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli
interventi del Patrimonio Destinato nella forma di
operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad
aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti
obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto
di cui al comma 5, anche le societa' che presentano un
risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti
la data di richiesta di intervento, cosi' come riportato
dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal
bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione
legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data
di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi
l'utile riportato nel bilancio della societa'.
5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e
modalita' degli interventi del Patrimonio Destinato sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Lo
schema di decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e
alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel
termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto
puo' essere comunque adottato. Qualora necessario, gli
interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati
all'approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio
Destinato effettua i propri interventi mediante
sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la
partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni
quotate sul mercato secondario in caso di operazioni
strategiche. Nella individuazione degli interventi, il
decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa
con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle
infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere
produttive strategiche, alla sostenibilita' ambientale e
alle altre finalita' di cui al comma 86 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e
dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato
del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a
operazioni di ristrutturazione di societa' che, nonostante
temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano
caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita'.
6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio
Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente
articolo e di quanto previsto dal decreto di cui al comma
5. L'efficacia del Regolamento e' sospensivamente
condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e
delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le
procedure e attivita' istruttorie e le operazioni
funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione
di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai
costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del
Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non
contribuisce al risultato di CDP S.p.A., e' redatto
annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i
principi contabili internazionali IFRS e allegato al
bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti
giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del
Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto
del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in
conformita' al presente articolo e al Regolamento del
Patrimonio Destinato.
7. Per il finanziamento delle attivita' del Patrimonio
Destinato o di singoli comparti e' consentita, anche in
deroga all'articolo 2412 del codice civile, l'emissione, a
valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di
titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di
debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da
2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione,
puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro
rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in
sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni
dell'operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle
operazioni di finanziamento risponde unicamente il
Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di
raccolta del risparmio tra il pubblico previsto
dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di
attuazione, ne' i limiti quantitativi alla raccolta
previsti dalla normativa vigente.
8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso
di incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa la
garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5
sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di
operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia dello
Stato e' allegata allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Puo' essere altresi'
concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze che ne determina criteri, condizioni e modalita',
la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli
emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20
miliardi.
9. Le operazioni di impiego e di investimento
effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti
gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano
eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di
controllo o previsioni equipollenti che dovessero
altrimenti operare.
10. Il decreto di cui al comma 5 puo' prevedere ai fini
della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso
la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove
richiesta, non sia immediatamente conseguente alla
consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo
96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le
istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate
da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita',
di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159. CDP puo' procedere alla attuazione di quanto
previsto dal presente articolo anche prima dei termini
previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il rilascio della informazione antimafia interdittiva
comporta la risoluzione del contratto di finanziamento
ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o
acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli
articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di
cui al comma 5.
11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita'
d'intervento e di rafforzare i presidi di legalita', CDP
S.p.A. puo' stipulare protocolli di collaborazione e di
scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni
pubbliche, ivi incluse le autorita' di controllo,
regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria.
12. In relazione alla gestione del Patrimonio
Destinato, CDP S.p.A. e i suoi esponenti aziendali operano
con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di
impiego effettuate nonche' le garanzie concesse e gli atti
e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o
mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da
tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purche'
realizzati in conformita' al relativo Regolamento, non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo
166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
13. I redditi e il valore della produzione del
Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da
imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono
soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte
sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti.
Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e
formalita' relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma,
effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti,
alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle
garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in
qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul
valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni
finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto.
Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal
Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al
regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21
novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni
dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo'
essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di
amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero
dell'economia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia.
L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con
riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base
dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione medio
tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla
cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli
comparti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione di
CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una
relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato
della revisione legale, e' depositato presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio
Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al
Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali
residui della gestione avvengono secondo le modalita'
individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I
trasferimenti di cui al presente comma sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere integrati e modificati termini e
condizioni contenuti nel presente articolo al fine di
tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti
di Stato tempo per tempo applicabile.
16. Ai fini dell'espletamento delle attivita' connesse
al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle
finanze puo' affidare, con apposito disciplinare, un
incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza
nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno
2020.
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
18. E autorizzata l'apertura di apposito conto corrente
di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le
disponibilita' liquide del Patrimonio destinato. La
remunerazione del conto, da allineare al costo delle
emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e
le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate
in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.
18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere
una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati
conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del
presente articolo e sul programma degli interventi e delle
operazioni di sostegno e di rilancio del sistema
economico-produttivo che si intende attuare.
18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono
affluire anche le disponibilita' liquide dei contribuenti
che intendano investire i loro risparmi a sostegno della
crescita dell'economia reale, rafforzando la
capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilita'
liquide del Patrimonio Destinato cosi' costituite sono
gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo
coinvolgimento anche delle societa' di gestione del
risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di
spiazzamento del settore del private capital. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti
termini e modalita' di attuazione del presente comma.
18-quater. In ragione di quanto previsto al comma
18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio
1994, n. 43, le parole: "diverse dalle banche" sono
soppresse.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-quater, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 1-quater (Fondo perequativo). - 1. Per l'anno
2021 e' istituito un Fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione
di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con
quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive
di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-septies e
13-novies del presente decreto, finalizzato alla
perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai
sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del
decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente
decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti
siano stati destinatari di sospensioni fiscali e
contributive e che registrino una significativa perdita di
fatturato. Per tali soggetti puo' essere previsto l'esonero
totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e
contributivi sulla base dei parametri individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro
sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto
puo' essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5.300
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in relazione
all'emergenza da COVID-19). - 1. Le regioni e le province
autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio
sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito
piano di riorganizzazione volto a fronteggiare
adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da
COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attivita'
in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di
assistenza ad alta intensita' di cure, rendendo strutturale
la risposta all'aumento significativo della domanda di
assistenza in relazione alle successive fasi di gestione
della situazione epidemiologica correlata al virus
Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti
improvvisi della curva pandemica. I piani di
riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati
dal Ministero della salute con il procedimento stabilito al
comma 8, sono recepiti nei programmi operativi di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini
esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e
dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di
monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del
presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e
sicurezza dei percorsi, e' resa, altresi', strutturale sul
territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti
letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e
provincia autonoma, tale incremento strutturale determina
una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti.
2. Le regioni e le province autonome programmano una
riqualificazione di 4.225 posti letto di area
semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea
a supportare le apparecchiature di ausilio alla
ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di
unita' di area medica, prevedendo che tali postazioni siano
fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di
trattamento infettivologico ad alta intensita' di cure. In
relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno
il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma,
si prevede la possibilita' di immediata conversione in
posti letto di terapia intensiva, mediante integrazione
delle singole postazioni con la necessaria strumentazione
di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei
predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con
le risorse umane programmate a legislazione vigente.
3. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, e
comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili,
per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione,
300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4
strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75
posti letto, da allocare in aree attrezzabili
preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e
provincia autonoma.
4. Le regioni e le province autonome, che abbiano
individuato unita' assistenziali in regime di ricovero per
pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture
ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei
percorsi rendendola strutturale e assicurano la
ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con
l'individuazione di distinte aree di permanenza per i
pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi,
in attesa di diagnosi.
5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate
ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai
trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le
dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per
pazienti non affetti da COVID-19. Per l'operativita' di
tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome
possono assumere personale dipendente medico,
infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15
maggio 2020. Il limite di spesa regionale per l'attuazione
delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020 e'
riportato nella colonna 3 della tabella di riparto di cui
all'Allegato C annesso al presente decreto.
5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del
Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle
procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' a
ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in
esubero, possono avviare, con le modalita' e nei limiti di
cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2019, n. 60, procedure selettive per l'assunzione di
personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e
C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello
svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81.
6. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "destinate
alla remunerazione delle prestazioni di lavoro
straordinario del personale sanitario dipendente delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale" sono
sostituite dalle seguenti: "da destinare prioritariamente
alla remunerazione delle prestazioni correlate alle
particolari condizioni di lavoro del personale dipendente
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
nazionale"; dopo le parole "del personale del comparto
sanita'" sono inserite le seguenti: "nonche', per la
restante parte, i relativi fondi incentivanti"; dopo le
parole: "in deroga all'articolo 23, comma 2 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono inserite le
seguenti: "e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente
in materia di spesa di personale";
b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le
seguenti le parole: "Tali importi possono essere
incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e
dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a
legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato
l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione
e della provincia autonoma, per la remunerazione delle
prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle
indennita' previste dall'articolo 86, comma 6, del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto sanita' - Triennio 2016-2018,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse
di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi
incentivanti, le regioni e le province autonome possono
riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio,
commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a
2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente
e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei
contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non
superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a
incrementare i fondi incentivanti".
6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione
delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di
lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del
Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112
direttamente impiegato nelle attivita' di contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che
costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del
presente comma si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, su proposta del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5, terzo
periodo, del presente articolo e per le finalita' di cui
all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all'articolo
2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
Regioni e le province autonome sono autorizzate ad
incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche
in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da
ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale
come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui
all'allegato C annesso al presente decreto. All'onere di
240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al
comma 1, le regioni e le province autonome indicano le
unita' di personale aggiuntive rispetto alle vigenti
dotazioni organiche da assumere o gia' assunte, ai sensi
degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5,
secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1°
gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono
autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel
limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di
spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall'anno
2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7
della tabella di cui all'allegato C annesso al presente
decreto.
8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, le regioni e le province autonome
presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte
le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della
salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni
dalla ricezione. E' ammessa per una sola volta la richiesta
di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui
la regione o la provincia autonoma da' riscontro entro i
successivi dieci giorni, durante i quali il termine di
approvazione e' sospeso. Decorso il termine di cui al primo
periodo, senza l'adozione di un provvedimento negativo
espresso da parte del Ministero, il piano si intende
approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da
parte della regione o della provincia autonoma oppure nel
caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da
parte del Ministero, il piano e' adottato dal Ministero
della salute nel successivo termine di trenta giorni,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo
periodo, del presente articolo, per l'anno 2020 e'
autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di
cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai
commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e 54.346.667 euro in
relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal fine e'
istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato di
previsione del Ministero della salute per l'importo di
1.467.491.667 euro. Per far fronte ai successivi oneri di
manutenzione delle attrezzature per posto letto, dei
reparti di pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a
decorrere dall'anno 2021 all'onere complessivo di
25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7,
nonche' al fine di integrare le risorse per le finalita' di
cui al comma 6, lettera a), per l'anno 2020 e' autorizzata
la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui
190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000
euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, e'
corrispondentemente incrementato per pari importo, per
l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al
finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in
deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale
al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote
di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente
rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati
nell'Allegato C annesso al presente decreto. Le regioni e
le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi
sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle
spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di
costo "COV-20", di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27. A decorrere dall'anno 2021,
all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per
il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente
articolo, si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero
della salute di ciascun piano di riorganizzazione di cui al
comma 1, considerata l'urgenza, gli importi di cui al comma
9 relativi all'anno 2020, pari a complessivi 1.467.491.667
euro, sono trasferiti alla contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si
compongono di 1.413.145.000 euro, da ripartire a livello
regionale secondo la Tabella di cui all'Allegato D annesso
al presente decreto, e di 54.346.667 euro per le strutture
movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario
Straordinario procedera', nell'ambito dei poteri
conferitigli dall'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo
la massima tempestivita' e l'omogeneita' territoriale, in
raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.
12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il
Commissario di cui al comma 11 puo' delegare l'esercizio
dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18", a ciascun Presidente di regione o di
provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualita'
di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato
per l'attuazione del piano di cui al comma 1 e' svolto a
titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e
delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.
13. Le opere edilizie strettamente necessarie a
perseguire le finalita' di cui al presente articolo possono
essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei
regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe,
agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei
requisiti minimi antincendio si intende assolto con
l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati
contestualmente alla presentazione della istanza o della
denunzia di inizio di attivita' presso il comune
competente.
13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1,
comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con
riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalita'
di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso
al partenariato pubblico-privato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato ad
avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo
di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti individuati
all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante
avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed
elevata professionalita' da destinare al potenziamento
dell'attivita' e delle strutture del citato Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere,
pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
14. La proprieta' delle opere realizzate dal
Commissario e' delle aziende del Servizio sanitario
nazionale presso le quali sono realizzate. Qualora la
regione abbia gia' provveduto in tutto o in parte alla
realizzazione delle opere anteriormente al presente
decreto-legge il Commissario e' autorizzato a finanziarle a
valere sulle risorse di cui al presente articolo e nei
limiti delle stesse".
15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a
1.898.466.667 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese tramite garanzie prestate dalla
societa' SACE S.p.A.). - 1. Al fine di consentire alle
imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri
soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di
sopperire alle esigenze di liquidita' riconducibili alle
conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione
militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni
imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali
nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di
Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate
dalla Federazione russa, la societa' SACE S.p.A. concede,
fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformita' alla
normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto
dei criteri e delle condizioni previsti dal presente
articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie
nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti
sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa
l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere
le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori
di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata
interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi
attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve
dimostrare che la crisi in atto comporta dirette
ripercussioni economiche negative sull'attivita' d'impresa
in termini di contrazione della produzione o della domanda
dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento
dei fattori produttivi, in particolare materie prime e
semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o
dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi
sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di
Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che
l'attivita' d'impresa e' limitata o interrotta quale
conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per
energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le
esigenze di liquidita' sono conseguenza di tali
circostanze.
2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli
oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a
prima richiesta, e' esplicita, irrevocabile e conforme ai
requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale
ai fini della migliore mitigazione del rischio.
3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla
data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di
difficolta' ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e del
regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16
dicembre 2014. Nella definizione del rapporto tra debito e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come
indicato dall'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1,
del regolamento (UE) n. 651/2014 sono compresi nel calcolo
del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni,
forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma
3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo
decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per
il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma
elettronica. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che
alla data della presentazione della domanda presentano
esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della
vigente disciplina di regolamentazione strutturale e
prudenziale. Sono ammesse le imprese in difficolta' alla
data del 31 gennaio 2022, purche' siano state ammesse alla
procedura del concordato con continuita' aziendale di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei
debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio
decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano ai
sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, a
condizione che alla data di presentazione della domanda le
loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni
deteriorate, non presentino importi in arretrato e il
soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della
situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente
presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla
scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, primo
comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4. Dalle garanzie di cui al presente articolo sono in
ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni
adottate dall'Unione europea, comprese quelle
specificamente elencate nei provvedimenti che comminano
tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone,
entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate
dall'Unione europea e quelle che operano nei settori
industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione
europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia
pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono
altresi' escluse le societa' che controllano direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono
controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, da una societa'
residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini
fiscali si intendono le giurisdizioni individuate
nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non
cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del
Consiglio dell'Unione europea.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono
concesse alle seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 31 dicembre
2022, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni,
con la possibilita' per le imprese di avvalersi di un
preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 1,
l'importo del prestito assistito da garanzia non e'
superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio
degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai
relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora
l'impresa abbia iniziato la propria attivita'
successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al
fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente
conclusi;
2) il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti
energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della
richiesta di finanziamento inviata dall'impresa
beneficiaria al soggetto finanziatore;
c) la garanzia, in concorso paritetico e
proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per
mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del
finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote
percentuali:
1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per
imprese con non piu' di 5000 dipendenti in Italia e valore
del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e per imprese ad
alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti
industriali di interesse strategico nazionale, come
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per
imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e
fino a 5 miliardi di euro o con piu' di 5000 dipendenti in
Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del
fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
d) il premio annuale corrisposto a fronte del
rilascio delle garanzie e' determinato come segue:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto
all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno,
50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti
base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle
piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono
corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti
base durante il primo anno, 100 punti base durante il
secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto,
quinto e sesto anno;
e) la durata dei finanziamenti puo' essere estesa
fino a otto anni. Il premio e la percentuale di garanzia
sono determinati in conformita' alla decisione della
Commissione europea di compatibilita' con il mercato
interno dello schema di garanzia disciplinato dal presente
articolo;
f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve
essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e
attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono
impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
g) ai fini dell'individuazione del limite di importo
garantito indicato dalla lettera b), numero 1), si fa
riferimento al valore del fatturato in Italia da parte
dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa
appartenga ad un gruppo. Ai fini dell'individuazione del
limite di importo garantito indicato dalla lettera b),
numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia
ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su base
consolidata. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore;
h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia
deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto
dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come
documentato e attestato dal rappresentante legale dei
suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere
almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe
stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della
garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo
effettivamente applicato all'impresa.
6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo
gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano
beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia
di cui al presente articolo, gli importi di detti
finanziamenti si cumulano ai fini della verifica del
rispetto dei limiti di cui al comma 5, lettera b). Per lo
stesso finanziamento, le garanzie concesse a norma del
presente articolo non possono essere cumulate con altre
misure di supporto alla liquidita', concesse sotto forma di
prestito agevolato, ai sensi della normativa nazionale
emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione
della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante «Quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia
contro l'Ucraina», ne' con le misure di supporto alla
liquidita' concesse sotto forma di garanzia o prestito
agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 recante «Quadro Temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19». Le garanzie concesse a norma del
presente articolo possono essere cumulate con eventuali
misure di cui l'impresa abbia beneficiato ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, del regolamento (UE) n. 702/2014 e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n.
651/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014, nonche' del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013.
7. Per la determinazione, nei casi di imprese
beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della
percentuale di garanzia applicabile ai sensi del comma 5,
lettera c) e di ogni altra disposizione operativa afferente
allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata al rilascio
della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle
operazioni di cessione del credito con o senza garanzia di
solvenza, si applicano, in quanto compatibili, le
previsioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40. Ai fini dell'accesso alle
garanzie previste dal presente articolo, la dichiarazione
di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a) del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, attesta la
sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 del presente
articolo. La procedura e la documentazione necessaria per
il rilascio della garanzia sono ulteriormente specificate
dalla SACE S.p.A.
8. Per il rilascio delle garanzie che coprono
finanziamenti in favore di imprese con un numero di
dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con valore del
fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati
risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati qualora,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'impresa non abbia approvato il bilancio o, comunque, in
caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non
ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 23 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020.
9. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o
fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 8 o
l'importo massimo garantito del finanziamento ecceda la
soglia ivi indicata, l'efficacia della garanzia e del
corrispondente codice unico e' subordinata all'adozione di
un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato
sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A.,
con cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi
statutariamente competenti della SACE S.p.A., in merito
alla concessione della garanzia, tenendo in considerazione
il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto alle
seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del
lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
10. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti
dalle garanzie di cui al presente articolo e' accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza
regresso, la cui operativita' sara' registrata dalla SACE
S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad
ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni
trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e
recupero degli impegni connessi alle garanzie.
11. La SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze le attivita' relative
all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti,
che puo' altresi' delegare a terzi o agli stessi garantiti.
La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla
gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla
verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello
Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e
condizioni previsti dal presente articolo.
12. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto
periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e
le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e
degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle
condizioni previsti ai sensi del presente articolo. La SACE
S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero
dell'economia e delle finanze.
13. La SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al
presente articolo a valere sulle risorse nella
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14,
del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro l'importo
complessivo massimo di 200 miliardi di euro di cui
all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23
del 2020.
13-bis. In considerazione delle eccezionali criticita'
riguardanti le condizioni di approvvigionamento
verificatesi presso la ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo
(Siracusa) e del rilevante impatto produttivo e
occupazionale delle aree industriali e portuali collegate,
anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e medie
imprese insediate al loro interno, e' istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico, entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, un Tavolo di coordinamento
finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la
prosecuzione dell'attivita' dell'azienda, salvaguardando i
livelli occupazionali e il mantenimento della produzione.
Al Tavolo di cui al presente comma partecipano il Ministro
dello sviluppo economico, il Ministro della transizione
ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze
nonche' i rappresentanti dell'azienda. La partecipazione
alle riunioni del Tavolo non da' diritto alla
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza
o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione
della disposizione di cui al presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Sono a carico della SACE S.p.A. gli
obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli
aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n.
115, relativamente alle misure di cui al presente articolo.
14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "ai sensi delle
disposizioni, in quanto compatibili, e" sono soppresse e
dopo le parole: "nei limiti delle risorse disponibili di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40" sono inserite le seguenti: ", alle condizioni
previste dai vigenti quadri temporanei adottati dalla
Commissione europea e dalla normativa nazionale ad essi
conforme".».
 
Art. 31
Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, relativo alla Societa' 3-I S.p.A.

1. All'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'ultimo periodo, dopo le parole: «45 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «in fase di prima sottoscrizione»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono consentiti successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei predetti soci. Ogni singolo socio non puo' comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale.»;
b) al comma 7, dopo le parole: «infrastrutture informatiche oggetto di gestione» sono inserite le seguenti: «, i contratti, i rapporti attivi e passivi», dopo le parole: «ogni altra pertinenza, che sono» sono inserite le seguenti: «conferiti o» e le parole «della societa'» sono sostituite dalle seguenti: «alla societa'»;
c) al comma 7-bis, dopo le parole: «beni mobili, immobili,» sono aggiunte le seguenti: «contratti, rapporti attivi e passivi,».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 28 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante
Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 28 (Costituzione e disciplina della societa' 3-I
S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di
soluzioni software e di servizi informatici a favore degli
enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni
centrali). - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi
indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e
resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
con particolare riguardo alla Riforma 1.2 della Missione 1,
Componente 1, e per lo svolgimento delle attivita' di
sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e
di servizi informatici, e' autorizzata la costituzione
della societa' 3-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale
interamente pubblico. La societa' svolge le proprie
attivita' a favore dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni
centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'articolo
33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221. Il capitale sociale della societa' 3-I
S.p.A., pari a 45 milioni di euro in fase di prima
sottoscrizione, e' interamente sottoscritto e versato, in
tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella
misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura
indicata nello statuto di cui al comma 2. Sono consentiti
successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di
conferimenti in natura da parte dei predetti soci. Ogni
singolo socio non puo' comunque detenere una quota
superiore al 65 per cento del capitale sociale.
2. Lo statuto della societa' di cui al comma 1 e'
adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli
Istituti di cui al medesimo comma 1 che partecipano al
capitale sociale, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto
definisce la missione della societa', anche in attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ruoli e
responsabilita' degli organi della societa', nonche' le
regole di funzionamento della societa'. Lo statuto
definisce altresi' le modalita' di esercizio del controllo
analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento
con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le
finalita' della transizione digitale nazionale.
3. Il consiglio di amministrazione della societa' e'
composto da cinque membri, di cui uno nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti
tre membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di
cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale
dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive
amministrazioni vigilanti.
4. Il collegio sindacale della societa' e' composto da
tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal
Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo con
funzioni di presidente, nonche' da due membri supplenti, di
cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica
amministrazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine
di consentire il necessario controllo analogo della
societa' 3-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti
all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio
dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, gli atti della suddetta societa' relativi a:
a) affidamenti di attivita' da parte di
amministrazioni diverse da quelle che esercitano il
controllo sulla societa', per importi maggiori di 500.000
euro;
b) costituzione di nuove societa';
c) acquisizioni di partecipazioni in societa';
d) cessione di partecipazioni e altre operazioni
societarie;
e) designazione di amministratori;
f) proposte di revoca di amministratori;
g) proposte di modifica dello statuto della societa'
3-I S.p.A. o di societa' partecipate;
h) proposte di nomina e revoca di sindaci e
liquidatori.
6. Il rapporto della societa' con gli Istituti e con le
amministrazioni di cui al comma 1 e' regolato da apposito
contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di
avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle
prestazioni e le relative compensazioni economiche,
conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati
dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento
degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la
societa' puo' stipulare contratti di lavoro e provvedere
all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture
ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di
legge.
7. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati, tenendo conto delle
esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, le
risorse finanziarie per il conferimento delle quote del
capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in
proprieta' degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti,
i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche
oggetto di gestione, i contratti, i rapporti attivi e
passivi e ogni altra pertinenza, che sono conferiti o
trasferiti alla societa' 3-I S.p.A. per l'assolvimento dei
propri compiti, e sono stabilite le relative modalita' di
trasferimento alla societa'.
7-bis. Tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e
le cessioni riguardanti beni mobili, immobili, contratti,
rapporti attivi e passivi, apparati, infrastrutture e
comunque beni strumentali, effettuati da parte degli
Istituti di cui al comma 1 nei confronti della societa' di
cui al presente articolo sono esenti, senza limiti di
valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie o natura.
8. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli
adempimenti in materia di costituzione di societa' per
azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del
capitale sociale della societa' si provvede a valere sulle
risorse appostate, per le medesime finalita', nei bilanci
degli Istituti partecipanti di cui al comma 1, come
certificate dagli organi di revisione dei medesimi
Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza
contabile. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli
stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione
dei predetti Istituti.».
 
Art. 31 bis
Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione
e di attuazione degli interventi del PNRR

1. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015».
2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprieta' di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20-bis, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233
(Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 20-bis (Misure di semplificazione per gli
investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009
previsti dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari). - 1. Al fine di semplificare e accelerare
gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei
territori interessati dagli eventi sismici del 2009
finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, le disposizioni previste
dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29
maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016 si applicano agli interventi di ricostruzione nel
cratere del sisma del 6 aprile 2009. Le predette
disposizioni si applicano anche ai comuni della provincia
di Campobasso e ai comuni della citta' metropolitana di
Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55 , nonche' ai comuni interessati
da eventi sismici per i quali sia intervenuta la
deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6
aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri,
limitatamente agli edifici classificati alla data del 31
dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo
2015.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Attuazione degli interventi del PNRR). - 1.
Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal
PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali,
sulla base delle specifiche competenze istituzionali,
ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita
nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero
avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel
PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa
nazionale ed europea vigente. Per gli interventi di importo
non superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, su beni di proprieta' delle diocesi e
degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i
medesimi enti proprietari possono essere individuati quali
soggetti attuatori esterni. Le diocesi possono essere
individuate quali soggetti attuatori esterni anche in
relazione agli interventi su beni di proprieta' di altri
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. L'intervento e'
attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti
in materia di affidamento ed esecuzione di contratti
pubblici, secondo modalita' definite in apposito atto
adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare
dell'investimento e previa sottoscrizione di un
disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione
titolare dell'investimento.
2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva
attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di
cui al comma 1 possono avvalersi del supporto
tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a
prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente,
statale, regionale e locale, dagli enti del sistema
camerale e da enti vigilati.
3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa
adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli
interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari
di legalita' e ai controlli amministrativo-contabili
previsti dalla legislazione nazionale applicabile.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la
completa tracciabilita' delle operazioni e la tenuta di una
apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle
risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti
gli atti e la relativa documentazione giustificativa su
supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per
le attivita' di controllo e di audit.».
 
Art. 32
Aree di interesse strategico nazionale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico, di altra amministrazione centrale o della regione o della provincia autonoma territorialmente competente e previa individuazione dell'area geografica, possono essere istituite aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori di rilevanza strategica. Ai predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori relativi alle filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza, dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a bassa emissione di CO2 , dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni, della sanita' digitale e intelligente e dell'idrogeno, individuate dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore. L'istituzione dell'area equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie ai sensi del primo periodo, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitu' connesse alla costruzione e gestione delle stesse opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennita' e per l'apposizione di vincolo espropriativo. Il decreto indica altresi' le variazioni degli strumenti di pianificazione e urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve motivare sulla rilevanza strategica dell'investimento in uno specifico settore ed e' preceduto:
a) da una manifestazione di interesse da parte di un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di piani o programmi che prevedono un investimento pubblico o privato di importo cumulativamente non inferiore a 400.000.000 di euro nei settori di cui al comma 1, con la descrizione delle attivita', delle opere e degli impianti necessari alla realizzazione dell'investimento, con connessa loro localizzazione;
b) dalla presentazione di un piano economico-finanziario che descriva la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilita' finanziaria del progetto.
3. Il decreto di cui al comma 1 individua altresi' l'eventuale supporto pubblico richiesto nel limite delle risorse previste a legislazione vigente e delimita l'area geografica di riferimento.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su richiesta della regione o della provincia autonoma territorialmente competente o proponente possono essere istituiti nel limite delle risorse previste a legislazione vigente una societa' di sviluppo o un consorzio comunque denominato, partecipato dalla regione o provincia autonoma, dai Comuni interessati e dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle amministrazioni statali competenti per il settore coinvolto, il cui oggetto sociale consiste nella pianificazione e nel coordinamento delle attivita' finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In alternativa, con il medesimo decreto, possono essere individuati una societa' di sviluppo o un consorzio comunque denominato, gia' esistenti, anche di rilevanza nazionale.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente o proponente, puo' essere nominato un Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche, specificandone i poteri. Il Commissario, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del piano, provvede nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e del provvedimento autorizzatorio di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal presente decreto, mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al compenso del Commissario, determinato nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e definito nel provvedimento di nomina, si provvede nel limite delle risorse previste a legislazione vigente.
6. Il Commissario di cui al comma 5 puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione territoriale interessata, del soggetto di cui al comma 4, nonche' di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. In caso di ritardo o inerzia da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente locale, anche nella fase di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente decreto, tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Commissario di cui al comma 5, puo' assegnare al soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, il Commissario di cui al comma 5 propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
8. Il soggetto di cui al comma 4 e' competente anche ai sensi dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per consentire la realizzazione degli interventi inerenti all'area strategica di interesse nazionale di cui al comma 1, ivi comprese le opere di cui all'articolo 27-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal presente decreto.
9. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, e' possibile richiedere l'applicazione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente decreto, secondo le modalita' ivi previste.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n.327, (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto
2001, n. 189, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 27-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 27-ter (Procedimento autorizzatorio unico
accelerato regionale per settori di rilevanza strategica).
- 1. Nell'ambito delle aree di interesse strategico
nazionale per la realizzazione di piani o programmi
comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o
privati anche cumulativamente pari a un importo non
inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori
ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da piu'
elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie
soggette a VIA o a verifica di assoggettabilita' a VIA o,
laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella
competenza statale e in parte nella competenza regionale,
l'autorita' ambientale competente e' la regione e tutte le
autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa
richiesta nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un
procedimento volto al rilascio di un provvedimento
autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come
disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 e 14.
2. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6,
commi 3 e 3-bis, il procedimento autorizzatorio unico
accelerato di cui al presente articolo e' preceduto dalla
verifica di assoggettabilita' disciplinata dall'articolo
12, secondo le diverse tempistiche rese necessarie
dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi
di cui al comma 1. In ragione di cio', il parere di cui
all'articolo 12, comma 2, e' inviato all'autorita'
competente ed all'autorita' procedente entro venti giorni
dall'invio del rapporto preliminare di assoggettabilita' a
VAS di cui all'articolo 12, comma 1. Il provvedimento di
verifica di cui all'articolo 12, comma 4, e' emesso entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto
parere.
3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di
cui al comma 1, considerati assoggettabili a valutazione
ambientale strategica ai sensi del comma 2, la valutazione
ambientale strategica e' integrata nel procedimento
autorizzatorio unico accelerato di cui al presente
articolo. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6,
comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del
presente articolo, la valutazione ambientale strategica e'
in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio
unico accelerato.
4. Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di
cui al presente articolo si applica a tutte le opere
necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi
di cui al comma 1, da individuare secondo le modalita'
indicate dai commi 5 e 6.
5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma
1, presenta all'autorita' competente e alle altre
amministrazioni interessate un'istanza ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e
gli elaborati progettuali previsti dalle normative di
settore per consentire la compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto e indicati puntualmente in apposito elenco
predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono
indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e
dei programmi di cui al comma 1 per cui si richiede
altresi' l'applicazione del procedimento autorizzatorio
unico accelerato. L'istanza deve contenere anche l'avviso
al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, indicando ogni
autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o
atti di assenso richiesti.
6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza
l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento del
contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 e, qualora
l'istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni
ed enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per
via telematica e pubblica sul proprio sito web
istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma 2, di
cui e' data informazione nell'albo pretorio informatico
delle amministrazioni comunali territorialmente
interessate. In caso di progetti che possono avere impatti
rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione
e' notificata al medesimo con le modalita' di cui
all'articolo 32.
7. Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di
cui al comma 6, l'autorita' competente, nonche' le
amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l'istanza di
cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i
profili di rispettiva competenza, verificano la completezza
della documentazione e valutano altresi' l'istanza di
estensione del presente procedimento alle opere
eventualmente indicate dal proponente, ai sensi del comma
5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei
programmi. Entro il medesimo termine, il pubblico
interessato puo' contemporaneamente presentare le proprie
osservazioni.
8. Entro venti giorni dal termine delle attivita' di
cui al comma 7, verificata la completezza della
documentazione e viste le osservazioni del pubblico,
l'amministrazione competente assegna al proponente un
termine perentorio non superiore a trenta giorni per le
eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche
la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160,
nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione
competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti
per la procedibilita'. Ricevute le integrazioni da parte
del proponente, l'amministrazione competente procede ad una
nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a
seguito della quale il pubblico interessato puo' far
pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non
superiore a dieci giorni.
9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti
dall'articolo 32 per il caso di consultazioni
transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del
termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8
ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali
integrazioni documentali, l'autorita' competente convoca
una conferenza di servizi alla quale partecipano il
proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque
potenzialmente interessate per il rilascio del
provvedimento di VIA, e dei titoli abilitativi necessari
alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti
dal proponente. La conferenza di servizi e' convocata in
modalita' sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo
14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di
conclusione della conferenza di servizi e' di sessanta
giorni decorrenti dalla data della prima riunione.
10. Ove siano richieste varianti al piano
paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o
dei programmi di cui al comma 1 e solo se il piano e' stato
elaborato d'intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135
e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
l'Amministrazione procedente, contestualmente alla
convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 9,
invia al Ministero della cultura una richiesta di
approvazione delle predette varianti. Il Ministero si
esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di
silenzio, l'approvazione e' rimessa alla decisione del
Consiglio dei ministri, che delibera entro il termine di
venti giorni e comunica immediatamente le sue deliberazioni
all'Amministrazione procedente. In caso di dissenso, si
applica l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge
n. 400 del 1988. In presenza di autorizzazione,
l'amministrazione procedente dispone le conseguenti
varianti agli strumenti di pianificazione nell'ambito del
provvedimento di cui al comma 11.
11. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi costituisce il provvedimento
autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende,
recandone l'indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e
tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione
e l'esercizio del progetto, nonche' l'indicazione se uno o
piu' titoli costituiscono variante agli strumenti di
pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato
all'esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli
abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di
un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per
i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e
l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento
autorizzatorio unico accelerato regionale.
12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da
specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse
statale, al procedimento disciplinato dal presente
articolo, partecipa con diritto di voto, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto
designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in
possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel
settore della valutazione dell'impatto ambientale e del
diritto ambientale. Si applica in ogni caso l'articolo
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. All'esperto
di cui al primo periodo non spettano compensi, indennita',
rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti
comunque denominati.
13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi
ai fini del celere rilascio del provvedimento, le
disposizioni di cui all'articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.
14. Tutti i termini del procedimento si considerano
perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - 1. Fatta salva la disciplina speciale
vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando
la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un
ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un
livello di criticita' tale da non potere assicurare la
sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte
ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in
liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi
decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario
provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in
posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei
debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili
alla data della liquidazione ovvero di quelle che si
ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni
atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto
previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del
commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo'
essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le
residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte
dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.
Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo
indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in
altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia
costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
finanziarie comunque non superiori alla misura del
contributo statale gia' erogato in favore dell'ente. Il
personale trasferito mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento
nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il
predetto trattamento economico risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza
un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del
servizio sanitario nazionale.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla
normativa vigente, ovvero presenti una situazione di
disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i
relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o
sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le
modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo
commissario. Il commissario approva il bilancio, ove
necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia
possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.
Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il
commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei
confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad
acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni
tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta
soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i
Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui
compensi restano determinati secondo la metodologia di
calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del
Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro
della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle
procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la
dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella
fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270. A ciascun commissario il collegio puo' delegare
incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai
commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare
aggravio di costi a carico della procedura per i compensi
che sono liquidati ripartendo per tre le somme gia'
riconoscibili al commissario unico.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere
applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
La liquidazione coatta amministrativa e' disposta con
deliberazione della rispettiva giunta, che provvede
altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 31
dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine
istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita' di
sistema portuale;
b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo
2359 del codice civile. Il controllo puo' sussistere anche
quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di
patti parasociali, per le decisioni finanziarie e
gestionali strategiche relative all'attivita' sociale e'
richiesto il consenso unanime di tutte le parti che
condividono il controllo;
c) «controllo analogo»: la situazione in cui
l'amministrazione esercita su una societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della societa'
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione partecipante;
d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in
cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre
amministrazioni su una societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi. La suddetta
situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) «partecipazione»: la titolarita' di rapporti
comportanti la qualita' di socio in societa' o la
titolarita' di strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi;
g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in
una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo
da parte della medesima amministrazione pubblica;
h) «servizi di interesse generale»: le attivita' di
produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero
svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
fisica ed economica, continuita', non discriminazione,
qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche,
nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come
necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni
della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire
l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi
inclusi i servizi di interesse economico generale;
i) «servizi di interesse economico generale»: i
servizi di interesse generale erogati o suscettibili di
essere erogati dietro corrispettivo economico su un
mercato;
l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V e VI,
capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come
oggetto sociale lo svolgimento di attivita' consortili, ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in
cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri
di controllo ai sensi della lettera b);
n) «societa' a partecipazione pubblica»: le societa'
a controllo pubblico, nonche' le altre societa' partecipate
direttamente da amministrazioni pubbliche o da societa' a
controllo pubblico;
o) «societa' in house»: le societa' sulle quali
un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu'
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene
nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che
soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui
all'articolo 16, comma 3;
p) «societa' quotate»: le societa' a partecipazione
pubblica che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del
31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati.».
- Si riporta il testo degli articoli 117 e 120 della
Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
«Art. 120. - La Regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'):
«Art. 6 (Regole generali sulla competenza). - 1.
L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita' e' anche competente
all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo
che si renda necessario.
2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province,
i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed
organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero
attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio gia'
esistente.
3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario
e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti
gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla
cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di
delega di funzioni statali.
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune
per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o
in un'altra forma associativa prevista dalla legge.
5. All'ufficio per le espropriazioni e' preposto un
dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la
qualifica piu' elevata.
6. Per ciascun procedimento, e' designato un
responsabile che dirige, coordina e cura tutte le
operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi
dell'ausilio di tecnici.
7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di
singole fasi di esso, anche se non predisposto dal
responsabile del procedimento.
8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va
realizzata da un concessionario o contraente generale,
l'amministrazione titolare del potere espropriativo puo'
delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri
poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito
della delega nella concessione o nell'atto di affidamento,
i cui estremi vanno specificati in ogni atto del
procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti
privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri
espropriativi, possono avvalersi di societa' controllata. I
soggetti privati possono altresi' avvalersi di societa' di
servizi ai fini delle attivita' preparatorie.
9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione
di opere private, l'autorita' espropriante e' l'Ente che
emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di
pubblica utilita'.
9-bis. L'autorita' espropriante, nel caso di opere di
minore entita', puo' delegare, in tutto o in parte, al
soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri
espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della
delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno
specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A
questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri
espropriativi possono avvalersi di societa' controllate
nonche' di societa' di servizi ai fini delle attivita'
preparatorie.».
 
Art. 33
Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale

1. Dopo l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:
«Art. 27-ter (Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica). - 1. Nell'ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da piu' elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilita' a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l'autorita' ambientale competente e' la regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
2. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo e' preceduto dalla verifica di assoggettabilita' disciplinata dall'articolo 12, secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In ragione di cio', il parere di cui all'articolo 12, comma 2, e' inviato all'autorita' competente ed all'autorita' procedente entro venti giorni dall'invio del rapporto preliminare di assoggettabilita' a VAS di cui all'articolo 12, comma 1. Il provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4, e' emesso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.
3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma 1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica e' integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del presente articolo, la valutazione ambientale strategica e' in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.
4. Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalita' indicate dai commi 5 e 6.
5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta all'autorita' competente e alle altre amministrazioni interessate un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e di tutti i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui si richiede altresi' l'applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato. L'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 e, qualora l'istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito web istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma 2, di cui e' data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione e' notificata al medesimo con le modalita' di cui all'articolo 32.
7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6, l'autorita' competente, nonche' le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l'istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano altresi' l'istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il medesimo termine, il pubblico interessato puo' contemporaneamente presentare le proprie osservazioni.
8. Entro venti giorni dal termine delle attivita' di cui al comma 7, verificata la completezza della documentazione e viste le osservazioni del pubblico, l'amministrazione competente assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilita'. Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l'amministrazione competente procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato puo' far pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non superiore a dieci giorni.
9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi e' di sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.
10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e solo se il piano e' stato elaborato d'intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135 e 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 9, invia al Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti. Il Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di silenzio, l'approvazione e' rimessa alla decisione del Consiglio dei ministri, che delibera entro il termine di venti giorni e comunica immediatamente le sue deliberazioni all'Amministrazione procedente. In caso di dissenso, si applica l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. In presenza di autorizzazione, l'amministrazione procedente dispone le conseguenti varianti agli strumenti di pianificazione nell'ambito del provvedimento di cui al comma 11.
11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonche' l'indicazione se uno o piu' titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.
12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al procedimento disciplinato dal presente articolo partecipa con diritto di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. All'esperto di cui al primo periodo non spettano compensi, indennita', rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.
14. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
 
Art. 33 bis
Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di
soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative,
didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e
commerciali
1. In ragione delle variabili e non prevedibili ubicazioni e caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestivita' la pronta disponibilita' di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Consip Spa, e' autorizzato a provvedere in deroga all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalita' previste dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Puo' essere altresi' richiesta, ove previsto nella documentazione di gara, la sola redazione del progetto esecutivo.
2. Le soluzioni temporanee di emergenza di cui al comma 1 non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 59, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 59 (Scelta delle procedure e oggetto del
contratto). - 1. Fermo restando quanto previsto dal titolo
VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni
appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette,
previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di
gara. Esse possono altresi' utilizzare il partenariato per
l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti
dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione
e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti
previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i
presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto
previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori
sono affidati, ponendo a base di gara il progetto
esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo
23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai
requisiti di qualita' predeterminati e il rispetto dei
tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso
all'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di
affidamento a contraente generale, finanza di progetto,
affidamento in concessione, partenariato pubblico privato,
contratto di disponibilita', locazione finanziaria, nonche'
delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo
216, comma 4-bis.
1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere
all'affidamento della progettazione esecutiva e
dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto
definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in
cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo
svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono
previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente
codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese
attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un
progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in
grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui
all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per
prestazioni di progettazione e costruzione documentano i
requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva
laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal
proprio staff di progettazione.
1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma
1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre.
Tale determina chiarisce, altresi', in modo puntuale la
rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che
consentono il ricorso all'affidamento congiunto e
l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle
opere in caso di affidamento separato di lavori e
progettazione.
1-quater. Nei casi in cui in cui l'operatore economico
si avvalga di uno o piu' soggetti qualificati alla
realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica
nei documenti di gara le modalita' per la corresponsione
diretta al progettista della quota del compenso
corrispondente agli oneri di progettazione indicati
espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso
d'asta, previa approvazione del progetto e previa
presentazione dei relativi documenti fiscali del
progettista indicato o raggruppato.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la
procedura competitiva con negoziazione o il dialogo
competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei
soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):
a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi in presenza di una o piu' delle
seguenti condizioni:
1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice
perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte
senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
3) l'appalto non puo' essere aggiudicato senza
preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari
in relazione alla natura, complessita' o impostazione
finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa
dei rischi a esso connessi;
4) le specifiche tecniche non possono essere
stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione
aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un
riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5
dell'allegato XIII;
b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura
aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte
irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei
commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni
aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di
gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e
soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui
agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai
requisiti formali della procedura di appalto.
2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di
cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con
negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre
nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83,
comma 9, sono considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai
termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice
la gara;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato
anormalmente basse.
4. Sono considerate inammissibili le offerte:
a) in relazione alle quali la commissione
giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di
corruzione o fenomeni collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo supera l'importo posto
dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara,
stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di
appalto.
5. La gara e' indetta mediante un bando di gara redatto
a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia
aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura
competitiva con negoziazione, le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c),
possono, in deroga al primo periodo del presente comma,
utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto
previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara e'
indetta mediante un avviso di preinformazione, gli
operatori economici che hanno manifestato interesse in
seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono
successivamente invitati a confermarlo per iscritto,
mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto
previsto dall'articolo 75.
5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti
per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo
o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le
prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non
puo' variare in aumento o in diminuzione, secondo la
qualita' e la quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per
le prestazioni a misura il prezzo convenuto puo' variare,
in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva
dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il
contratto fissa i prezzi invariabili per l'unita' di
misura.».
- Si riporta il testo dell'articolo 48, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei
contratti pubblici PNRR e PNC). - 1. In relazione alle
procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche
suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea, si applicano le disposizioni del presente titolo,
l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui al presente
articolo.
2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile
unico del procedimento che, con propria determinazione
adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase
progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso
d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere
alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di
cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura
strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non
imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli
obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al
PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di
assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno
evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al
presente comma mediante i rispettivi siti internet
istituzionali. Ferma restando la possibilita', per gli
operatori economici, di manifestare interesse a essere
invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo
precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando
di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico
puo' presentare un'offerta.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle
procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi
che riguardano le procedure di progettazione,
autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere
finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal
PNRR e le relative attivita' di espropriazione, occupazione
e asservimento, nonche' in qualsiasi procedura
amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto
o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica
l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede
di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto
della coerenza della misura adottata con la realizzazione
degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del
PNRR.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso
l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi
lavori anche sulla base del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di
fattibilita' tecnica ed economica posto a base di gara, e'
sempre convocata la conferenza di servizi di cui
all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in
alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la
realizzazione del progetto definitivo, del progetto
esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta
relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo
richiesto per la progettazione definitiva, per la
progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In
ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini
dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche
l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario,
ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni
susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di
servizi. A tal fine, entro cinque giorni
dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto
definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non
sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico
del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei
pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione
del progetto.
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli
affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un
punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del
2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili
a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con provvedimento del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
primo periodo, assicurandone il coordinamento con le
previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai
sensi del comma 13 del citato articolo 23.
7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici e' reso esclusivamente sui progetti di
fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di
competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100
milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita' del
costo. In relazione agli investimenti di cui al primo
periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n.
50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le modalita' di presentazione
delle richieste di parere di cui al presente comma, e'
indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli
elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione
del parere, e sono altresi' disciplinate, fermo quanto
previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure
semplificate per la verifica della completezza della
documentazione prodotta e, in caso positivo, per la
conseguente definizione accelerata del procedimento.
7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita' legale
di cui all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle
centrali di committenza in attuazione di quanto previsto
dal presente articolo, possono essere posti a carico delle
risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del presente
decreto.».

- Si riporta il testo dell'articolo 26, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 concernente Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili:
«Art. 26 (Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile
per il miglioramento della prestazione energetica degli
edifici). - 1. I progetti di edifici di nuova costruzione
ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici
esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio e'
presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di
fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore,
di elettricita' e per il raffrescamento secondo i principi
minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente
decreto.
2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di
assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al
comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte
seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli
specificamente individuati come tali negli strumenti
urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti
vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere
dell'autorita' competente sui predetti vincoli, il
progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni
implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere
o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici
e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni
previste al comma 9.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano
agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente
temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24
mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal
fine, l'indicazione di temporaneita' dell'edificio e i
termini per la rimozione devono essere espressamente
contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla
costruzione.
4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1,
comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche
previste dall'Allegato III nella relazione di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o
Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta e'
trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento
degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia
e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza
energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui
al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di
edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi
statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili,
ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per
l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando
il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e
cumulabilita' stabilite da ciascun meccanismo.
7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire
incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere
che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba
essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad
impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione
delle biomasse, qualora cio' risulti necessario per
assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei
valori di qualita' dell'aria.
8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o
comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti
rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni
del presente articolo entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Decorso
inutilmente il predetto termine, si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo.
9. L'impossibilita' tecnica di ottemperare, in tutto o
in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1,
e' evidenziata dal progettista nella relazione di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilita'
di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In
tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile
dell'edificio e' ridotto secondo quanto previsto
all'Allegato III, paragrafo 4.
10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente
articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella
disponibilita' di corpi armati, nel caso in cui
l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la
loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora
vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini
militari.
11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e
l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».
 
Art. 33 ter
Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi
dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «in presenza di concorso nella violazione" sono inserite le seguenti: «con dolo o colpa grave". Le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformita', le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformita', delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilita' in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina), come modificato dalla presente legge:
"Art. 14 (Modifiche alla disciplina in materia di
incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).
- 1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo
e' sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati
su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma
9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a
condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 30 per cento
dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo.»;
b) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «alle banche in
relazione ai crediti per i quali e' esaurito il numero
delle possibili cessioni sopra indicate, e' consentita
un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti
con i quali abbiano stipulato un contratto di conto
corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono
sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle
societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a
favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione»;
2) alla lettera b), le parole: «alle banche, in
relazione ai crediti per i quali e' esaurito il numero
delle possibili cessioni sopra indicate, e' consentita
un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti
con i quali abbiano stipulato un contratto di conto
corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono
sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle
societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a
favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione».
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b),
numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli
sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, fermo restando il limite
massimo delle cessioni di cui all'articolo 121, comma 1,
lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.
1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "in presenza
di concorso nella violazione" sono inserite le seguenti:
"con dolo o colpa grave". Le disposizioni introdotte dal
presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i
quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni
di legge, i visti di conformita', le asseverazioni e le
attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo
121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti
prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei
visti di conformita', delle asseverazioni e delle
attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo
121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso
da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo
previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il
fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della
limitazione a favore del cessionario della responsabilita'
in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai
soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui
al citato comma 1-ter.
1-ter. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto
periodo, le parole: «dell'articolo 142» sono sostituite
dalle seguenti: «degli articoli 136, comma 1, lettere c) e
d), e 142»;
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole:
«dell'articolo 142» sono sostituite dalle seguenti: «degli
articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni di
euro per l'anno 2023, 130,2 milioni di euro per l'anno
2024, 122,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e
2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai
sensi dell'articolo 58.".
 
Art. 33 quater
Norme di semplificazione in materia di installazione
di vetrate panoramiche amovibili

1. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purche' tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrita' dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Attivita' edilizia libera) (legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n.
13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94). - 1. Fatte salve le
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia
e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all'efficienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di
calore aria-aria di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la
sagoma dell'edificio;
b-bis) gli interventi di realizzazione e
installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente
trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a
funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici,
miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche,
riduzione delle dispersioni termiche, parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi
aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti
all'interno dell'edificio, purche' tali elementi non
configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente
variazione di volumi e di superfici, come definiti dal
regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova
volumetria o comportare il mutamento della destinazione
d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a
superficie utile. Tali strutture devono favorire una
naturale microaerazione che consenta la circolazione di un
costante flusso di arieggiamento a garanzia della
salubrita' dei vani interni domestici ed avere
caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali
da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro
apparente e da non modificare le preesistenti linee
architettoniche;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di
strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell'attivita' agricola;
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a
soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee,
purche' destinate ad essere immediatamente rimosse al
cessare della temporanea necessita' e, comunque, entro un
termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei
tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa
comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di
spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio
degli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A
al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita
in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU,
ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del presente
testo unico, o degli impianti di cui all'articolo 87 del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e
manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a
terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A)
di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e
gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici.
2.
3.
4.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente
articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo
34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente
articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli
previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui
all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire
e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a
segnalazione certificata di inizio attivita' in alternativa
al permesso di costruire;
b) disciplinano con legge le modalita' per
l'effettuazione dei controlli.
7.
8.».
 
Art. 34
Revisione dei prezzari per appalti pubblici e Fondo per l'avvio di
opere indifferibili - Olimpiadi Milano-Cortina
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-ter, e' inserito il seguente:
«7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al primo periodo e' destinato quanto a 900 milioni di euro agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400 milioni di euro per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto- legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al secondo periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023 e 165 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 65 milioni di euro per l'anno 2022 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;
3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;
4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
5) l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;
7) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
8) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
3. L'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Comitato Organizzatore). - 1. Sono membri della Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paraolimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.
2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attivita' di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformita' agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.
3. La Fondazione e' amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui membri puo' essere istituito un comitato di gestione con composizione e funzioni disciplinate dallo statuto. Il consiglio di amministrazione e' composto da quattordici membri, di cui:
a) sette nominati d'intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, uno dei quali con funzioni di presidente;
b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo;
c) uno, con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.
4. I membri della Fondazione di cui al comma 1 provvedono, su proposta dell'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c), al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione e' svolta dall'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c).
6. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
4. All'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in materia di Commissari straordinari, dopo le parole: «adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo» sono inserite le seguenti: «e, entro il 31 dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento, degli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocita' «Ice rink Oval» di Baselga di Pine'.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - 1. Per fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,
nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in
relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi
quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla
base di offerte, con termine finale di presentazione entro
il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori
afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,
applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2
ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli
previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e
quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui alcomma
4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni
dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e'
effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini
di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono,
altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei
lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei
lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso il certificato di pagamento, relativamente anche
alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di
pagamento straordinario recante la determinazione, secondo
le modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del
corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni
effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e
a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022,
le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato
articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere
validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari
regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4
del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi
a lavori, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50
del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze
dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito
dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2,
risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari
rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021
inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
periodo del presente comma, le stazioni appaltanti
procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel
libretto delle misure successivamente all'adozione del
prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,
comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla
copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto
o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito
denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali
siano nominati Commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del
comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al
Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli di
cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma
5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso
al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo
1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato
decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di
euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente
lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del
comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31
agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono
destinate al riconoscimento di contributi relativi alle
istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le
eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente
assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere
utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio
2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno
2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in
relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022
possono essere utilizzate per il riconoscimento dei
contributi relativamente alle istanze presentate entro il
31 gennaio 2023.
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022
per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km
49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9,
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei
prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere
alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate
nel quadro economico degli interventi. Per le medesime
finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni
appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti
criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione
delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o
titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati
necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base
del cronoprogramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di
affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le
procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti
delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in favore delle Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione
delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate
al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle
stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati
con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma
7-bis puo' essere assegnato direttamente, su proposta delle
Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per
fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo
conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli
interventi medesimi, e sono altresi' stabilite le modalita'
di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche
tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.
7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di
complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di
euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023,
245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro
per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235
milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al
primo periodo e' destinato quanto a 900 milioni di euro
agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto
a 400 milioni di euro per la realizzazione delle opere di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite ai sensi
del comma 7-bis e relativamente alle procedure di
affidamento di lavori delle opere avviate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere
ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse
eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al
secondo periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo
per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi
quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, gia' aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata
in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai
fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalita'
previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori
previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari
aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il
ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa
aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione
all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui
all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano
anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto
delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi
quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022,
il comma 11- bis e' abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
applicano anche alle istanze di riconoscimento di
contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad
esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche'
agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente
alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di
cui al primo periodo del citato comma 2 del presente
articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente
generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e
dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto le cui opere siano in corso di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli
importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2022.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti
pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208.
13. In considerazione delle istanze presentate e
dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di
assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie
disponibilita' per le finalita' di cui al presente
articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di
previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del biennio
2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte
nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati
in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di
euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
"Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge23
dicembre 2014, n.190 recante Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015):
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.156
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 16 (Disposizioni urgenti in materia di Commissari
straordinari). - 1. All'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
all'ultimo periodo, le parole «per non oltre un triennio
dalla prima nomina» sono sostituite dalle seguenti: «non
oltre la data del 31 dicembre 2024».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 375.000
euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2024, si provvede:
a) quanto a 375.000 euro per l'anno 2021 e a
1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche', ai soli fini delle semplificazioni di
cui al comma 2, agli ulteriori siti retroportuali
individuati con le modalita' di cui al comma 1-bis»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, su proposta
delle regioni interessate, possono essere individuati
ulteriori siti retroportuali. La proposta e' corredata di
un piano di sviluppo strategico che specifica la
delimitazione delle zone interessate, in coerenza con le
zone portuali».
3. All'articolo 10 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, il comma 8 e' abrogato.
3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi
di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino
"Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo e, entro il 31
dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma
di Trento, degli interventi di riqualificazione
dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocita' "Ice
rink Oval" di Baselga di Pine', l'amministratore delegato
della societa' di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, e' nominato commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55. Fermo restando quanto previsto
dai commi 2, 3, 3-bis e 4 del citato articolo 4 del
decreto-legge n. 32 del 2019, al commissario straordinario
sono altresi' attribuiti i poteri e le facolta' di cui
all'articolo 3, comma 2-bis, del predetto decreto-legge n.
16 del 2020. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente comma, al commissario straordinario non spetta
alcun compenso, gettone di presenza, indennita' comunque
denominata o rimborso di spese. (72)
3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite la quota
percentuale del quadro economico degli interventi di cui al
comma 3-bis eventualmente da destinare alle spese di
supporto tecnico e la tipologia delle spese ammissibili.
Per il supporto tecnico, il commissario straordinario di
cui al comma 3-bis si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196; i relativi oneri sono posti a carico
dei quadri economici degli interventi da realizzare
nell'ambito della percentuale individuata ai sensi del
primo periodo. Il commissario straordinario puo' nominare
un sub-commissario. L'eventuale compenso del
sub-commissario, da determinare in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a carico del quadro
economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della
quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo
del presente comma. Il quadro economico, nonche' le
ulteriori informazioni di tipo anagrafico, finanziario,
fisico e procedurale, devono essere desumibili dal sistema
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli
interventi devono essere identificati dal codice unico di
progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3.
3-quater. Alle controversie relative alle procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli
interventi di cui al comma 3-bis si applicano le previsioni
dell'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31.
3-quinquies. Per l'avvio dell'attivita' di
progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al
comma 3-bis del presente articolo e' concesso un contributo
pari a complessivi 24,5 milioni di euro, di cui euro
500.000 per l'anno 2021 ed euro 12 milioni per ciascuno
degli anni 2022 e 2023. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Il Dipartimento per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei ministri pone in essere le
iniziative necessarie a garantire il completamento del
finanziamento degli interventi di cui al comma 3-bis entro
il 30 giugno 2022.
3-sexies. Nelle more del recupero della piena
funzionalita' tecnica della Funivia Savona-San Giuseppe di
Cairo, per garantire il mantenimento degli attuali livelli
occupazionali, ai lavoratori di cui all'articolo 94-bis,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, puo' essere concessa dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, dal 16 novembre 2021 al 31 dicembre
2022, un'ulteriore indennita' pari al trattamento
straordinario di integrazione salariale, comprensiva della
relativa contribuzione figurativa, in continuita' con
l'indennita' di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 1.
Entro il limite di durata massima di cui al primo periodo,
l'indennita' di cui al presente comma continua ad essere
erogata anche in caso di sopravvenuta risoluzione del
rapporto di lavoro dovuta alla cessazione dell'attuale
concessione. La misura di cui al presente comma e'
incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale,
compresi quelli a carico dei fondi di solidarieta' di cui
al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, e con l'indennita' NASpI di cui al decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22, ed e' riconosciuta nel limite massimo
di spesa di 187.500 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di
euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal terzo
periodo del presente comma, pari a 187.500 euro per l'anno
2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili destinate alle sovvenzioni per
l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e
ascensori in servizio pubblico e autolinee non di
competenza delle regioni.
3-septies. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
civile»;
b) al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le somme previste nei quadri economici destinate
ai servizi di ingegneria e architettura restano nella
disponibilita' della Societa', che puo' svolgere
direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti
terzi, secondo le procedure previste dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50»;
c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con l'autorita' di Governo competente in materia di sport,
possono essere individuati gli interventi, tra quelli
ricompresi nel piano predisposto dalla Societa' ai sensi
del comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108».
3-octies. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «definitivo e del progetto
esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «da porre a base
della procedura di affidamento" e le parole: «definitivo
ovvero del progetto esecutivo» sono sostituite dalle
seguenti: «posto a base della procedura di affidamento
nonche' dei successivi livelli progettuali»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni dell'articolo 48, comma 5,
primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche ai fini
della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo».
3-novies. Al comma 3 dell'articolo 1-septies del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le
parole: «e contabilizzate dal direttore dei lavori» sono
inserite le seguenti: «, ovvero annotate sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto delle
misure,».".
 
Art. 34 bis
Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi
negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica

1. All'articolo 27 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici e in considerazione della necessita' di diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica nazionale, anche in attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, anche strumentali alla produzione di nuova capacita' di generazione elettrica di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto nazionale di statistica, al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento e' riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonche' a quelle eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni piu' favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
b) alla rubrica, dopo la parola: «concessioni» sono inserite le seguenti: «e di affidamenti».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Disposizioni urgenti in materia di
concessioni e di affidamenti di lavori). - 1. Per
fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione nonche' dei carburanti
e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave
crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari di
cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui
all'articolo 164, comma 5, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, possono procedere all'aggiornamento del quadro
economico o del computo metrico del progetto esecutivo in
corso di approvazione o approvato alla data di entrata in
vigore del presente decreto e in relazione al quale
risultino gia' espletate le procedure di affidamento ovvero
ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023,
utilizzando il prezzario di riferimento piu' aggiornato.
2. Il quadro economico o il computo metrico del
progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, e'
sottoposto all'approvazione del concedente ed e'
considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in
conformita' alle delibere adottate dall'autorita' di
regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In
ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento
del quadro economico o del computo metrico del progetto non
concorrono alla determinazione della remunerazione del
capitale investito netto ne' rilevano ai fini della durata
della concessione.
2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali
dei prezzi dei materiali da costruzione nonche' dei
carburanti e dei prodotti energetici e in considerazione
della necessita' di diversificare le fonti di
approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica
nazionale, anche in attuazione del Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per i
contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1°
gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 e funzionali
all'esecuzione degli interventi di realizzazione,
efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici,
autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2002, n. 55, anche strumentali alla produzione di nuova
capacita' di generazione elettrica di cui al decreto
legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti
adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di
produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza
tra le risultanze dei principali indici delle materie prime
rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto nazionale
di statistica, al momento della contabilizzazione o
dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a
quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei
relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale
adeguamento e' riconosciuto in relazione alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei
relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, nonche' a quelle eseguite o
annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le
clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga
condizioni piu' favorevoli. Dalla presente disposizione non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. Al fine di migliorare l'infrastrutturazione stradale
per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella
citta' di Taranto nel 2026, sono stanziati 1 milione di
euro per l'anno 2022 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2023
in favore della regione Puglia per il completamento della
fase di progettazione degli interventi per la realizzazione
della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il comune
di Massafra e il comune di Taranto, a valere sulle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile sono stabilite le modalita' attuative
per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al
presente comma, sono individuate le forme di copertura
finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento,
anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione
2021-2027, di cui e' titolare la regione Puglia, ed e'
indicato il relativo cronoprogramma procedurale e
finanziario, fermo restando che la progettazione
dell'intervento deve assicurare che il suo completamento
sia coerente con lo svolgimento dell'evento di cui al primo
periodo.».
 
Art. 35
Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo
industriale del Ministero dello sviluppo economico
1. Ai fini del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
a) per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono autorizzati 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Il 50 per cento di tali risorse e' destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto;
b) per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2022, 750 milioni di euro per l'anno 2023 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 43, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6
agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria):
«Art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione
degli investimenti e di sviluppo d'impresa). - 1. Per
favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione
di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il
rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con
particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
e le modalita' per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca
e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attivita', le iniziative, le
categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la
natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei
limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i
criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione;
b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni
relative alla gestione dell'intervento di cui al presente
articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
valutazione ed alla approvazione della domanda di
agevolazione, alla stipula del relativo contratto di
ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalita' di cooperazione con le
Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della
gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con
particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda
la possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di
chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione
di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei
provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento
privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
complementari e funzionali all'investimento stesso, la
predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il
soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione
dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e
in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter,
comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero
dello sviluppo economico adotta, in conformita' alla
determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un
provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che
sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa
comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato
e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono
cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla
normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
dell'intervento di cui al presente articolo, vigila
sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti per
effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi
complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse
ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali di intervento e del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti
dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza
con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle
risorse di cui al presente comma per individuare la
dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il
Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per
l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
base delle previsioni in materia di contratti di programma,
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro la data di cui al periodo precedente si applica la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, fatta salva la possibilita' per
l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai
fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente
articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge
n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo
effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, si puo' provvedere, previa definizione nella
convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle
risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti
di tesoreria intestati all'Agenzia.
7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.».
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C
326/47 del 26 ottobre 2012.
- Si riporta il comma 232 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022) come modificato dalla presente legge:
«232. Per favorire le iniziative di collaborazione su
larga scala d'impatto significativo sulla competitivita'
dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che assume la denominazione di «Fondo IPCEI», e'
incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di
euro nel 2021. Il Fondo IPCEI puo' intervenire per il
sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla
realizzazione di importanti progetti di comune interesse
europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e
le catene di valore individuati dalla Commissione europea.
Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina
del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante
progetto di interesse comune europeo nel settore della
microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i
criteri generali per l'intervento e il funzionamento del
Fondo IPCEI nonche' per la concessione delle agevolazioni
alle imprese che partecipano agli importanti progetti di
interesse comune europeo di cui ai commi 230 e 231. Sulla
base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di
autorizzazione della Commissione europea adottate per i
progetti interessati, i singoli interventi sono attivati
con decreti del Ministro dello sviluppo economico.».
 
Art. 35 bis
Ulteriori misure urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Al fine di valorizzare la professionalita' acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante
Misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia:
«Art. 7 (Reclutamento di personale nelle
amministrazioni assegnatarie di progetti). - 1. Per la
realizzazione delle attivita' di coordinamento
istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e
controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri indice un
concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il
reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento
unita' di personale non dirigenziale a tempo determinato
per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non
eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque
non eccedente il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area
III, posizione economica F1, nei profili professionali
economico, giuridico, informatico, statistico-matematico,
ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle quali 80
unita' da assegnare, per i profili indicati nella tabella
1, di cui all'Allegato IV al presente decreto, al Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato, e le restanti da ripartire con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra
le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle
predette attivita', individuate dal medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti
di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unita' a valere
sulle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzato lo
scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al
medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata
dell'attuazione del PNRR, nonche' delle vigenti graduatorie
di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale
con contratto sia a tempo determinato sia a tempo
indeterminato.
3. Le assunzioni di personale di cui al comma 1, da
selezionare anche avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e non sono computate ai fini della consistenza
della dotazione organica.
3-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, nelle
successive procedure di selezione per il personale a tempo
indeterminato, possono prevedere, nei soli concorsi
pubblici per l'accesso alle qualifiche dell'Area funzionale
III, una riserva di posti in favore del personale assunto
ai sensi del medesimo comma 1, in misura non superiore al
50 per cento.
4. Per le attivita' di monitoraggio e rendicontazione
del PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato puo' avvalersi di un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale fino a un importo
massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico,
entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per
l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022,
2023, 2024, 2025 e 2026. Al fine di assicurare la piu'
efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con
una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro
8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e
2026, tra le restanti amministrazioni di cui al comma 1,
che possono avvalersi di un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale nelle materie
oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000
euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui
al presente comma sono conferiti con le modalita' di cui
all'articolo 1 del presente decreto, per la durata massima
di trentasei mesi. Con le medesime modalita' di cui
all'articolo 1 del presente decreto sono conferiti gli
incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi
del comma 1. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
865.000 per l'anno 2021.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro
12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali", della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
6-bis. La facolta' di cui all'articolo 5-bis, comma 2,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, puo'
essere esercitata anche dai dirigenti medici di ruolo
presso i presidi sanitari delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.».
 
Art. 36
Fondo unico nazionale per il turismo

1. Il fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di finanziare gli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
2. Il fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Riferimenti normativi

- Si riportano i commi 366 e 368 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«366. Al fine di razionalizzare gli interventi
finalizzati all'attrattivita' e alla promozione turistica
nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del
settore nel percorso di attenuazione degli effetti della
crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in
sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nello stato di previsione del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire
denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di parte
corrente», con una dotazione pari a 120 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per
l'anno 2024.».
«368. Per la realizzazione di investimenti finalizzati
ad incrementare l'attrattivita' turistica del Paese, anche
in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed
eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato
rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali,
economiche ed occupazionali sui territori e per le
categorie interessate, nello stato di previsione del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire
denominato "Fondo unico nazionale per il turismo di conto
capitale", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».
 
Art. 37
Disposizioni in materia di intelligence
in ambito cibernetico

1. Al decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente:
«Art. 7-ter (Misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in situazioni di crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale. Le disposizioni di cui al primo periodo prevedono la cooperazione del Ministero della difesa e il ricorso alle garanzie funzionali di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano il procedimento di autorizzazione, le caratteristiche e i contenuti generali delle misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per gli interessi nazionali coinvolti, secondo criteri di necessita' e proporzionalita'. L'autorizzazione e' disposta sulla base di una valutazione volta ad escludere, alla luce delle piu' aggiornate cognizioni informatiche, fatti salvi i fattori imprevisti e imprevedibili, la lesione degli interessi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Le misure di contrasto in ambito cibernetico autorizzate ai sensi del comma 2 sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, ferme restando le competenze del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 88 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e le competenze del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura il coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalita' indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge n. 124 del 2007, delle misure di intelligence di cui al presente articolo.
5. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, e, ove ne ricorrano i presupposti, all'articolo 17, comma 7, della legge n. 124 del 2007.
6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.».
 
Art. 37 bis
Disposizioni in materia
di Ente circoli della Marina militare

1. Nel titolo IV, capo III, sezione I, del libro primo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 131 e' aggiunto il seguente: «Art. 131-bis (Ente circoli della Marina militare). - 1. L'Ente circoli della Marina militare e' preposto alla direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83.
2. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
 
Art. 37 ter
Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per garantire la
continuita' del controllo parlamentare sul Sistema di informazione
per la sicurezza
1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura» sono sostituite dalle seguenti: «nominati, all'inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo,»;
b) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica). - 1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la composizione dell'organo non rispetti la consistenza dei Gruppi parlamentari, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto membri, tenendo conto della consistenza dei Gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parita' tra deputati e senatori.
2. Il Comitato provvisorio e' presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto, o, in sua assenza, dal vice presidente, se rieletto, o, in assenza anche di questi, dal componente piu' anziano d'eta'.
3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30, legge 3 agosto
2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica e nuova disciplina del segreto), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica). - 1. E' istituito il Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati
e cinque senatori, nominati, all'inizio di ogni
legislatura, entro venti giorni dalla votazione della
fiducia al Governo, dai Presidenti dei due rami del
Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei
gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza
paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo
conto della specificita' dei compiti del Comitato.
2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e
continuativo, che l'attivita' del Sistema di informazione
per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione,
delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della
Repubblica e delle sue istituzioni.
2-bis. E' compito del Comitato accertare il rispetto di
quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonche'
verificare che le attivita' di informazione previste dalla
presente legge svolte da organismi pubblici non
appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza
rispondano ai principi della presente legge.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da
un vicepresidente e da un segretario, e' eletto dai
componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente
e' eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di
opposizione e per la sua elezione e' necessaria la
maggioranza assoluta dei componenti.
4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il
maggiore numero di voti.
5. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o
entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente
e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto
il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si
procede ai sensi del comma 5.».
 
Art. 37 quater
Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133
1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di propria pertinenza diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, fatta eccezione per quelli aventi impatto sulle reti, sui sistemi informativi e sui servizi informatici del Ministero della difesa, per i quali si applicano i principi e le modalita' di cui all'articolo 528, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I medesimi soggetti effettuano la notifica entro il termine di settantadue ore. Si applicano, per la decorrenza del termine e per le modalita' di notifica, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, secondo e terzo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, del medesimo regolamento. Con determinazioni tecniche del direttore generale, sentito il vice direttore generale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e' indicata la tassonomia degli incidenti che debbono essere oggetto di notifica ai sensi del presente comma e possono essere dettate specifiche modalita' di notifica».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019 (Disposizioni urgenti in
materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e
di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza
strategica), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).
- 1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza
delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi
informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e
degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel
territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una
funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di
un servizio essenziale per il mantenimento di attivita'
civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi
dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche
parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un
pregiudizio per la sicurezza nazionale, e' istituito il
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Comitato interministeriale per la
cybersicurezza (CIC):
a) sono definiti modalita' e criteri procedurali di
individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e
operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una
sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle
misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; ai
fini dell'individuazione, fermo restando che per gli
Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le
norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si
procede sulla base dei seguenti criteri:
1) il soggetto esercita una funzione essenziale
dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il
mantenimento di attivita' civili, sociali o economiche
fondamentali per gli interessi dello Stato;
2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di
tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e
servizi informatici;
2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un
criterio di gradualita', tenendo conto dell'entita' del
pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione
alle specificita' dei diversi settori di attivita', puo'
derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche
parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei
sistemi informativi e dei servizi informatici predetti;
b) sono definiti, sulla base di un'analisi del
rischio e di un criterio di gradualita' che tenga conto
delle specificita' dei diversi settori di attivita', i
criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis
predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un
elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi
informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza,
comprensivo della relativa architettura e componentistica,
fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i
servizi informatici attinenti alla gestione delle
informazioni classificate, si applica quanto previsto dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124;
all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando
opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale
di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n.
131; entro sei mesi dalla data della comunicazione,
prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti
nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e
quelli di cui all'articolo 29 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' quelli privati, di
cui al citato comma 2-bis, trasmettono tali elenchi
all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le
attivita' di prevenzione, preparazione e gestione di crisi
cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia
informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini
dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli
articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del
2007, nonche' l'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono
a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di
cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131
del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale.
2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi
del comma 2, lettera a), e' contenuta in un atto
amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del CIC, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto
amministrativo, per il quale e' escluso il diritto di
accesso, non e' soggetto a pubblicazione, fermo restando
che a ciascun soggetto e' data, separatamente,
comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione
nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto
amministrativo e' effettuato con le medesime modalita' di
cui al presente comma.
2-ter. Gli elenchi dei soggetti di cui alla lettera a)
del comma 2 del presente articolo sono trasmessi al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che
provvede anche a favore dell'AISE e dell'AISI ai fini
dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli
articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge 3 agosto
2007, n. 124.
3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che
disciplina altresi' i relativi termini e modalita'
attuative, adottato su proposta del CIC:
a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti
di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti aventi
impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici
di cui al comma 2, lettera b), al Gruppo di intervento per
la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT)
Italia, che inoltra tali notifiche, tempestivamente, al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza anche per
le attivita' demandate al Nucleo per la sicurezza
cibernetica; il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza assicura la trasmissione delle notifiche cosi'
ricevute all'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione
di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, nonche' alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da
un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, ovvero al Ministero dello sviluppo
economico, se effettuate da un soggetto privato;
b) sono stabilite misure volte a garantire elevati
livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e
dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b),
tenendo conto degli standard definiti a livello
internazionale e dell'Unione europea relative:
1) alla struttura organizzativa preposta alla
gestione della sicurezza;
1-bis) alle politiche di sicurezza e alla gestione
del rischio;
2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e
alla loro prevenzione, anche attraverso interventi su
apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul
piano della sicurezza;
3) alla protezione fisica e logica e dei dati;
4) all'integrita' delle reti e dei sistemi
informativi;
5) alla gestione operativa, ivi compresa la
continuita' del servizio;
6) al monitoraggio, test e controllo;
7) alla formazione e consapevolezza;
8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e
servizi di information and communication technology (ICT),
anche mediante definizione di caratteristiche e requisiti
di carattere generale, di standard e di eventuali limiti.
3-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, i
soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
aprile 2021, n. 81, aventi impatto su reti, sistemi
informativi e servizi informatici di propria pertinenza
diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b), del
presente articolo, fatta eccezione per quelli aventi
impatto sulle reti, sui sistemi informativi e sui servizi
informatici del Ministero della difesa, per i quali si
applicano i principi e le modalita' di cui all'articolo
528, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I medesimi soggetti
effettuano la notifica entro il termine di settantadue ore.
Si applicano, per la decorrenza del termine e per le
modalita' di notifica, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 3, comma 4, secondo e terzo
periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Si
applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 2 e 4, del medesimo regolamento. Con determinazioni
tecniche del direttore generale, sentito il vice direttore
generale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e'
indicata la tassonomia degli incidenti che debbono essere
oggetto di notifica ai sensi del presente comma e possono
essere dettate specifiche modalita' di notifica.
Omissis.».
 
Art. 38
Norme in materia di istruzione

1. All'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) il secondo periodo e' soppresso;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva e' previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalita' ivi previste.»;
3) le parole: «di cui al settimo periodo» sono sostituite dalla seguente: «di cui al presente comma»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono essere stabilmente incentivati, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sara' precisato in sede di contrattazione collettiva di cui al comma 9, maturando il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Puo' accedere al beneficio di cui al precedente periodo un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8.000 unita' per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente stabilmente incentivato e' tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto incentivo. Il terzo periodo non si applica ai docenti in servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile incentivo sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9 e le modalita' di valutazione sono precisate nel regolamento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato per l'anno scolastico 2023/2024 le modalita' di valutazione seguite dal comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, per dare immediata applicazione al sistema di progressione di carriera di cui al primo periodo, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre percorsi formativi consecutivi per i quali si e' ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parita' di punteggio diventano prevalenti la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si e' svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall'Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianita' contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma.
4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per l'accesso alla stabile incentivazione sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente stabilmente incentivato e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell'assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente stabilmente incentivato nella misura massima di 32.000 unita'.»;
c) al comma 5 dopo le parole: «di carattere accessorio di cui al comma 4» sono aggiunte le seguenti: «e al beneficio economico di cui al comma 4-bis».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16-ter, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.59 concernente Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e
valutazione degli insegnanti). - 1. Nell'ambito
dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche
innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con
l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico
2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e
dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende
le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli
strumenti digitali, anche con riferimento al benessere
psicofisico degli allievi con disabilita' e ai bisogni
educativi speciali, nonche' le pratiche di laboratorio e
l'inclusione, e' introdotto un sistema di formazione e
aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al
comma 3 e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di
durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze
quanto le competenze applicative, sono parte integrante di
detti percorsi di formazione anche attivita' di
progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo
sviluppo delle potenzialita' degli studenti, volte a
favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici
specifici e attivita' di sperimentazione di nuove modalita'
didattiche. Le modalita' di partecipazione alle attivita'
formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore
aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva.
La partecipazione alle attivita' formative dei percorsi si
svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed e'
retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto.
2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma
1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina la struttura
con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello
svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:
a) accreditamento delle istituzioni deputate ad
erogare la formazione continua per le finalita' di cui al
presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale
per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal
Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di cui
al comma 8;
b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti
della formazione del personale scolastico in linea con gli
standard europei;
c) raccordo della formazione iniziale abilitante
degli insegnanti con la formazione in servizio.
3. Al fine di promuovere e sostenere processi di
innovazione didattica e organizzativa della scuola,
rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo
delle figure professionali di supporto all'autonomia
scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola
definisce altresi' specifici obiettivi dei programmi per
percorsi di formazione in servizio strutturati secondo
parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalita'
e competenze per attivita' di progettazione, tutoraggio,
accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialita'
degli studenti, rivolti a docenti con incarichi di
collaborazione a supporto del sistema organizzativo
dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica.
La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base
volontaria e puo' essere retribuita con emolumenti
nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria
secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva.
Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali,
ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai
bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale
dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e
nel Piano di miglioramento della offerta formativa.
4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma
1, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, avviene
dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e diviene
obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito
all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma
9. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla
capacita' di incrementare il rendimento degli alunni, alla
condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e
delle esperienze extrascolastiche, verifiche intermedie
annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal
docente sull'insieme delle attivita' realizzate nel corso
del periodo oggetto di valutazione, nonche' una verifica
finale nella quale il docente da' dimostrazione di avere
raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli
obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono
effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di
cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare,
nella verifica finale il comitato e' integrato da un
dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro
istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la
verifica annuale o finale puo' essere ripetuta l'anno
successivo. Le medesime verifiche intermedie e finale sono
previste anche nel caso di formazione obbligatoria
assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di
un modello di valutazione approvato con decreto del
Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia
dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio
e valutazione degli obiettivi formativi specifici per
ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori
di performance, che sono declinati dalle singole
istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale
dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli
strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica
finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento
dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei
docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini
di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli
indicatori di cui al presente comma. Resta ferma la
progressione salariale di anzianita'. Per gli insegnanti di
ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico
statale, al superamento del percorso formativo triennale e
solo in caso di valutazione individuale positiva e'
previsto un elemento retributivo una tantum di carattere
accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva
nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al
20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei
limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e
secondo le modalita' ivi previste.
4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una
valutazione positiva nel superamento di tre percorsi
formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma
1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del
presente comma e comunque delle risorse disponibili ai
sensi del comma 5, possono essere stabilmente incentivati,
nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a
regime sara' precisato in sede di contrattazione collettiva
di cui al comma 9, maturando il diritto ad un assegno
annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si
somma al trattamento stipendiale in godimento. Puo'
accedere al beneficio di cui al precedente periodo un
contingente di docenti definito con il decreto di cui al
comma 5 e comunque non superiore a 8.000 unita' per
ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/ 2034,
2034/2035 e 2035/2036. Il docente stabilmente incentivato
e' tenuto a rima-nere nella istituzione scolastica per
almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto
incentivo. Il terzo periodo non si applica ai docenti in
servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si
selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile incentivo
sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma
9 e le modalita' di valutazione sono precisate nel
regola-mento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui
detto regolamento non sia emanato per l'anno scolastico
2023/2024 le modalita' di valutazione seguite dal comi-tato
di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con
decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, nelle
more dell'aggiornamento contrattuale, per dare immediata
applicazione al sistema di progressione di carriera di cui
al primo periodo, si applicano i seguenti criteri di
valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto
nei tre percorsi formativi consecutivi per i quali si e'
ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parita' di
punteggio diventano prevalenti la permanenza come docente
di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si e'
svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza
professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i
titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con
cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al
settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti
dall'Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini
pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al
presente comma operano con effetto sulle anzianita'
contributive maturate a partire dalla data di decorrenza
del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente
comma.
4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le
procedure per l'accesso alla stabile incentivazione sono
soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei
limiti delle cessazioni riferite al personale docente
stabilmente incentivato e della quota del fondo di cui al
comma 5 riservata alla copertura dell'assegno ad personam
da attribuire ad un contingente di docente stabilmente
incentivato nella misura massima di 32.000 unita'.
5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento
dell'elemento retributivo una tantum di carattere
accessorio di cui al comma 4 e al beneficio economico di
cui al comma 4-bis, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla
formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro
nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160
milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro
nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387
milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il
riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di
carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al
presente comma, e' rivolto ai docenti di ruolo che abbiano
conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli
indicatori di performance di cui al comma 4, in base ai
criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai
sensi del comma 9 e con l'obiettivo di riconoscere tale
elemento retributivo in maniera selettiva e non
generalizzata. L'indennita' una tantum e' corrisposta nel
limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento
all'anno di conseguimento della valutazione individuale
positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nell'anno
2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di
euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029,
250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento
dell'organico dell'autonomia del personale docente
conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei
flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico
2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito
delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione
degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli
relativi al personale cessato, e, quanto a 30 milioni di
euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42
milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro
nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71
milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In
attuazione di quanto previsto dal periodo precedente le
consistenze dell'organico dell'autonomia del personale
docente, con esclusione dei docenti di sostegno, e' pari a
669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325
posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti
nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno
scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico
2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032.
In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente
gli Uffici scolastici regionali comunicano a ciascuna
istituzione scolastica la consistenza dell'organico
dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di
posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane
finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni
di fatto, secondo i parametri della normativa vigente; non
possono essere previsti incrementi per compensare
l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione
di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per
il tramite degli Uffici scolastici regionali, effettua, per
ciascuna istituzione scolastica, un monitoraggio annuale
dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia
anche al fine di valutare il rispetto del divieto di
incremento di tali posti a compensazione della riduzione
dei posti in applicazione della disposizione di cui al
presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero
dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di
accertamento di cui al decimo periodo. Per eventuali
straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei
posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico
presenta richiesta motivata all'Ufficio scolastico
regionale che ne da' comunicazione al Ministero
dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le
risorse del Fondo di cui al primo periodo sono rese
disponibili e ripartite annualmente previa adozione del
decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si
accertano i risparmi realizzati in relazione
all'adeguamento di organico effettuato in misura
corrispondente alle cessazioni previste annualmente.
Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del
Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti
non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi
dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento
dell'organico dell'autonomia e' riferito, nella misura
massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del
potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente
e' riferito ai soli risparmi realizzati a seguito
dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura
corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti
non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa
l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno
scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo
periodo e' incrementato in misura corrispondente. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni compensative tra il
Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli
stipendiali dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i
risparmi ai sensi del presente comma.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 335, lettera a), dopo la parola:
«titolo,» sono inserite le seguenti: «distinto per posti
comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,»;
b) al comma 335, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
«b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga
attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di
scuola e grado di istruzione»;
c) dopo il comma 335 e' inserito il seguente:
«335-bis. A decorrere dall'anno 2026, con il
medesimo decreto di cui al comma 335 sono rilevati il
numero di classi e il numero di posti dell'organico
dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del
potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter,
comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59».
7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione
della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la
Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le
universita', le istituzioni AFAM, le istituzioni
scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni
museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i
Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici
italiani.
8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2,
lettera a), i soggetti in possesso dei requisiti di
moralita', idoneita' professionale, capacita'
economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati
con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo
restando l'accreditamento dei soggetti gia' riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la
formazione del personale della scuola, sono requisiti
minimi di accreditamento, ai quali deve attenersi la
direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa
della formazione dei docenti tra gli scopi statutari
dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle
attivita' di formazione in favore dei docenti svolta in
almeno tre regioni, la stabile disponibilita' di risorse
professionali con esperienza universitaria pregressa nel
settore della formazione dei docenti e di risorse
strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di
formazione. I costi della formazione sono allineati agli
standard utilizzati per analoghi interventi formativi
finanziati con risorse del Programma operativo nazionale.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i
contenuti della formazione continua di cui al comma 1,
prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al
comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi
conseguiti e della capacita' didattica. La definizione del
numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di
incentivazione e' rimessa alla contrattazione collettiva.
In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del
regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui,
rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la
formazione continua e il sistema di incentivazione volto a
promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione
presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui
all'allegato B, annesso al presente decreto.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1
relativi all'erogazione della formazione, pari a
complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti
delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e
2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei
docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per
la formazione dei docenti delle scuole del primo e del
secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026,
nonche' a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro
43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni
2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4
- Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;
b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni
2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni
2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma
operativo complementare POC 'Per la Scuola' 2014-2020;
c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere
sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge
13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997,
n. 440;
e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere
dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».
 
Art. 39
Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi
e residenze per studenti universitari, in attuazione della Riforma
1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa
e resilienza
1. In attuazione delle misure straordinarie previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, della Riforma M4C1-1.7, al fine di favorire la disponibilita' di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari, all'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6-vicies quater e' sostituito dal seguente:
«6-vicies quater. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
"4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonche' di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilita' di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalita' di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definite le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalita' di acquisizione della disponibilita' di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che puo' essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell'universita' e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.".».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79 concernente
Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 14 (Disposizioni in materia di Universita' e
ricerca). - 1. Al fine di dare attuazione alle misure di
cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2,
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di
esecuzione del piano, a seguito di avvisi pubblicati dal
Ministero dell'universita' e della ricerca, le universita'
possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a
tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le
procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi
che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of
Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati
nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon
Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni
Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al
primo periodo del presente comma non si applica il terzo
periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2005, n. 230. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di
avvisi pubblicati dal Ministero dell'universita' e della
ricerca, possono assumere gli studiosi di cui al primo
periodo, anche mediante le procedure di cui all'articolo
20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si
provvede nei limiti delle risorse assegnate
all'investimento M4C2- 1.2, pari a 600 milioni di euro.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le
chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4
novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi
di ricerca dello European Research Council avvengono anche
in deroga alle facolta' assunzionali e comunque nei limiti
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera c),
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle
universita' statali secondo il riparto del fondo per il
finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei
programmi di ricerca di cui al comma 2 e' considerato
merito eccezionale ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non richiede la
valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16. Gli
enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati
dal Ministero dell'universita' e della ricerca e comunque
nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, nel
periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza possono assumere per chiamata diretta i
vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo periodo,
anche in deroga ai limiti quantitativi dell'articolo 16,
comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
4. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite
misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni
di cui al presente articolo finalizzate ad incentivare
l'accoglimento dei ricercatori presso le universita'
italiane, statali e non statali legalmente riconosciute,
gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento
speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
4-bis. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76, le parole: «quattro anni» sono sostituite
dalle seguenti: «sei anni». La disposizione di cui al primo
periodo si applica anche al mandato dei componenti del
Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in
carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4-ter. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.
508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: «Nell'ambito dell'area di contrattazione per il
personale docente e' istituito il profilo professionale del
ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con
preminenti funzioni di ricerca nonche' obblighi didattici
nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro,
al quale non puo' essere affidata la piena responsabilita'
didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, le
istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da
ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni
organiche»;
b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le
seguenti:
«l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di
personale, decentramento delle procedure di reclutamento a
livello di singola istituzione e previsione del ciclo di
reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta
formativa e conseguente disciplina della mobilita' del
personale, anche in deroga, quanto al personale docente,
all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di
cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50
per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della
dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1,
con l'applicazione al relativo personale della disciplina
di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina
contrattuale».
4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione di
cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre
2021, sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere
dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai
fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale
per la sola istituzione che li costituisce, nonche' quali
graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a
tempo determinato da parte di tutte le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
«1-bis. Le risorse di cui al comma 1, secondo
periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo
della percentuale a carico delle regioni, con risorse
proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c),
del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012». (41)
6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14
gennaio 2008, n. 21, la parola «due» e' sostituita dalla
seguente: «tre».
6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della
Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto Piano,
l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Gruppi e settori scientifico-disciplinari).
- 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione il Ministro, con proprio
decreto di natura non regolamentare, su proposta del
Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo
criteri di affinita' e attinenza scientifica, formativa e
culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative
declaratorie.
2. I gruppi scientifico-disciplinari:
a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e
delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;
b) sono il riferimento per l'inquadramento dei
professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
c) possono essere articolati in settori
scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione
degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi
95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
all'indicazione della relativa afferenza dei professori di
prima e seconda fascia e dei ricercatori;
d) sono il riferimento per l'adempimento degli
obblighi didattici da parte del docente.
3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non
puo' essere superiore a quello dei settori concorsuali di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 855 del 30 ottobre
2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.
4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche
alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai
gruppi scientifico-disciplinari, nonche' alla
razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori
scientifico-disciplinari e' effettuato con decreto del
Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In
assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla
scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si
provvede con decreto del Ministro».
6-ter. Alle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui
all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi,
in ogni caso, le norme vigenti prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1
dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le
procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, nonche' l'inquadramento dei
professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori
restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali
secondo le norme vigenti prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere
dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1
dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i
riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori
concorsuali contenuti in disposizioni legislative e
regolamentari si intendono riferiti ai gruppi
scientifico-disciplinari.
6-quater. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, il comma 99 e' abrogato.
6-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le
parole: «decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della
legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle
seguenti: «decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240».
6-sexies. All'articolo 1, comma 16, della legge 4
novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «frontale», ovunque
ricorre, e' sostituita dalle seguenti: «per lo svolgimento
dell'insegnamento nelle varie forme previste»;
b) al terzo periodo:
1) la parola: «frontale» e' sostituita dalle
seguenti: «per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie
forme previste»;
2) dopo le parole: «della diversita' dei» sono
inserite le seguenti: «gruppi e dei»;
3) le parole: «decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento di ateneo, ai sensi
dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n.
168».
6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure di
cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 22 (Contratti di ricerca). - 1. Le universita',
gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui
diploma di perfezionamento scientifico e' stato
riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca
ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono
stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici
progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo
determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati
in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da
soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di
specifici accordi o convenzioni.
2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e
possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due
anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere
nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di
ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un
ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze
relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La
durata complessiva dei contratti di cui al presente
articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti,
non puo', in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai
fini della durata complessiva del contratto di cui al
presente articolo, non sono presi in considerazione i
periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o
paternita' o per motivi di salute secondo la normativa
vigente.
3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con
apposito regolamento, le modalita' di selezione per il
conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione
di procedure di selezione relative ad una o piu' aree
scientifiche rientranti nel medesimo gruppo
scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di
ricerca, di procedure di selezione relative ad una o piu'
aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte
a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto
all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento
dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le
modalita' di svolgimento dello stesso. Il bando di
selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito
internet dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del
Ministero dell'universita' e della ricerca e dell'Unione
europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e
sul trattamento economico e previdenziale.
4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma
3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di
dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito
all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo
di specializzazione di area medica, con esclusione del
personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle
istituzioni di cui al comma 1, nonche' di coloro che hanno
fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono
altresi' concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti
al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che
sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione
di area medica, purche' il conseguimento del titolo sia
previsto entro i sei mesi successivi alla data di
pubblicazione del bando di selezione.
5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire
l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3
anche a coloro che sono in possesso di curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di
attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al
comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della
formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto
come titolare di contratto di ricerca e' utile ai fini
della previsione di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
6. L'importo del contratto di ricerca di cui al
presente articolo e' stabilito in sede di contrattazione
collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei
contratti di cui al presente articolo non puo' essere
superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio
per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante
dai bilanci approvati.
7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con
borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite
da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle
esclusivamente finalizzate alla mobilita' internazionale
per motivi di ricerca.
8. Il contratto di ricerca non e' compatibile con la
frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area
medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento
in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio
presso le amministrazioni pubbliche.
9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto
di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, ne'
possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».
6-octies. All'articolo 35, comma 3, lettera eter),
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «master
universitario di secondo livello» sono aggiunte le
seguenti: «o l'essere stati titolari per almeno due anni di
contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «master
universitario di secondo livello» sono inserite le
seguenti: «o al contratto di ricerca».
6-novies. Le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica possono stipulare contratti
di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del
presente articolo, mediante l'indizione di procedure di
selezione relative ad uno o piu' settori
artistico-disciplinari, esclusivamente ricorrendo a
finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della
posizione. Per i cinque anni successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle
procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a
coloro che sono in possesso di curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di
attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui
all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, come sostituito dal comma 6-septies del presente
articolo, costituiscono titolo preferenziale ai fini della
formazione delle relative graduatorie.
6-decies. Al fine di dare attuazione alle misure di
cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ciascuna universita', nell'ambito della
programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad
almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei
contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per
almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano
frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto
attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione di
incarichi, escluse le attivita' a titolo gratuito, presso
universita' o istituti di ricerca, italiani o stranieri,
diversi da quella che ha emanato il bando»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: «I destinatari»
sono inserite le seguenti: «dei contratti di cui al comma
1»;
2) alla lettera a), le parole: «settore
concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo
scientifico-disciplinare»;
3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' dei soggetti che abbiano gia'
usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al
comma 3»;
4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) deliberazione della chiamata del vincitore da
parte dell'universita' al termine dei lavori della
commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di
ricercatore universitario a tempo determinato e' stipulato
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
conclusione della procedura di selezione. In caso di
mancata stipulazione del contratto, per i tre anni
successivi l'universita' non puo' bandire nuove procedure
di selezione per il medesimo gruppo
scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento
interessato»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il contratto per ricercatore universitario a
tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e
non e' rinnovabile. Il conferimento del contratto e'
incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro
subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la
titolarita' di contratti di ricerca anche presso altre
universita' o enti pubblici di ricerca, con le borse di
dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a
qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o
straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla
mobilita' internazionale per motivi di ricerca. Ai fini
della durata del rapporto instaurato con il titolare del
contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per
maternita', paternita' o per motivi di salute secondo la
normativa vigente non sono computati, su richiesta del
titolare del contratto»;
d) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3,
lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 3»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno
e per ciascuno dei successivi anni di titolarita' del
contratto, l'universita' valuta, su istanza
dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che
abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di
cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in
conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a
livello internazionale, individuati con apposito
regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con
decreto del Ministro. Alla procedura e' data pubblicita'
nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto e' inquadrato
nel ruolo di professore di seconda fascia. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione»;
f) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede,
in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica
nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di
riferimento»;
g) il comma 7 e' abrogato;
h) al comma 8:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo, le parole: «lettera b),»
sono soppresse;
i) al comma 9, le parole: «, lettere a) e b),» sono
soppresse;
l) al comma 9-ter, le parole: «, lettera b),»,
ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse;
m) dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente:
«9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e di
terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3,
concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento
svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di
finanziamento premiale a valere sul Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' ai sensi
dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98».
6-undecies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: «,
lettera b)» fino alla fine del comma sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 5, le parole: «lettera
b),» sono soppresse.
6-duodecies. All'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 6-decies e 6-undecies si provvede nell'ambito
delle risorse assunzionali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
6-terdecies. Ferma restando la possibilita' di indire
procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sulla base delle risorse
e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui
all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'
all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
universita' possono altresi' indire procedure per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo e
ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le universita' possono utilizzare le risorse relative ai
piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di
stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del
presente articolo.
6-quaterdecies. Per i centottanta giorni successivi
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, limitatamente alle risorse gia'
programmate alla predetta data, ovvero deliberate dai
rispettivi organi di governo entro il predetto termine di
centottanta giorni, le universita', le istituzioni il cui
diploma di perfezionamento scientifico e' riconosciuto
equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi
dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti
pubblici di ricerca possono indire procedure per il
conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo
22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Fino all'adozione del
decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-bis del
presente articolo, i contratti di ricerca di cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, sono
stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori
concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
6-quinquiesdecies. Ferma restando la possibilita' di
ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti
di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del
presente articolo, a valere sulle risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le universita' possono
indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, in attuazione delle
misure previste dal medesimo Piano, nonche' di quelle
previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR)
2021-2027.
6-sexiesdecies. Alle procedure di cui all'articolo
24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, gia' bandite alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(43)
6-septiesdecies. Per i trentasei mesi successivi alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le universita' riservano una quota non
inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla
stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies
del presente articolo, ai soggetti che sono, o sono stati
nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, titolari di
contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per
una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari
di uno o piu' assegni di ricerca di cui all'articolo 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
6-duodevicies. Nei trentasei mesi successivi alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai soggetti che sono stati, per almeno
tre anni, titolari di contratti da ricercatore
universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e che stipulano un
contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del
presente articolo, e' riconosciuto, a richiesta, ai fini
dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni.
Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui
all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di
servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ai soggetti che sono stati titolari, per un
periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai
sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma
6-decies del presente articolo, e' riconosciuto, a
richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di
servizio pari a due anni.
6-undevicies. Il limite temporale di dodici anni di
cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi
degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Non rientrano nel computo del
predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli
articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, come modificati dal presente articolo. L'esclusione
dalle procedure di cui all'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies
del presente articolo, disposta ai sensi dello stesso comma
6-decies, lettera b), numero 3), non si applica ai titolari
dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. (43)
6-vicies. Al fine di agevolare il raggiungimento
degli obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1,
Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
dopo l'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e' inserito il seguente:
«Art. 24-ter (Tecnologi a tempo indeterminato). -
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nonche' nei limiti delle risorse
assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di
svolgere attivita' professionali e gestionali di supporto e
coordinamento della ricerca, di promozione del processo di
trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione
delle infrastrutture, nonche' di tutela della proprieta'
industriale, le universita' possono assumere personale di
elevata professionalita' con qualifica di tecnologo a tempo
indeterminato.
2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al
comma 1 e' disciplinato nell'ambito del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e
ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il
trattamento economico non inferiore a quello spettante al
personale di categoria EP.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni
e delle modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo
35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli,
non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le
modalita' delle procedure concorsuali per le assunzioni di
cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli e'
valorizzata la precedente esperienza professionale quale
tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis».
6-vicies semel. In via di prima applicazione e
comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di
cui al comma 3 dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre
2010, n. 240, introdotto dal comma 6-vicies del presente
articolo, le procedure concorsuali di cui al medesimo
articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per cento
dei posti messi a bando, per il personale, assunto con
contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per
almeno tre anni documentata attivita' di supporto
tecnico-scientifico alla ricerca, attivita' di
progettazione e di gestione delle infrastrutture e
attivita' di trasferimento tecnologico ovvero compiti di
supporto tecnico-scientifico alle attivita' di ricerca,
didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta
servizio, nonche' per il personale che ha prestato servizio
come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo
24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6-vicies bis. Al fine di potenziare le misure volte a
dare attuazione al PNRR negli specifici ambiti di
competenza, il personale dell'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia gia' inquadrato nel ruolo ad
esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto
legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, puo' optare per il
passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con
conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto istruzione e ricerca. Alla copertura
dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e
tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere
dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di
spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia, di cui al primo periodo della lettera a) del
comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di
ricercatore e tecnologo e' disciplinato ai sensi
dell'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legisaltivo 25
novembre 2016, n. 218. I ricercatori geofisici del ruolo ad
esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e
tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.
6-vicies ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 30
novembre 1989, n. 398, le parole: «, per lo svolgimento di
attivita' di ricerca dopo il dottorato» sono soppresse.
6-vicies quater. All'articolo 1 della legge 14
novembre 2000, n. 338, dopo il comma 4-bis e' inserito il
seguente:
«4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in
applicazione della presente legge possono essere destinate
anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al
comma 1, nonche' di altri soggetti pubblici e privati,
della disponibilita' di posti letto per studenti
universitari, mediante l'acquisizione del diritto di
proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di
locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi
di adeguamento delle residenze universitarie agli standard
di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11
dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo,
recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con
separato bando riservato alle finalita' di cui al presente
comma, da adottarsi con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sono definite le
procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti
e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono
indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al
fine di adeguarli alle modalita' di acquisizione della
disponibilita' di posti letto di cui al primo periodo. Al
fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al
target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza
sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento
di nomina della commissione di cui al comma 5, che puo'
essere composta da rappresentati indicati dal solo
Ministero dell'universita' e della ricerca, possono non
essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli
acquisti di cui al presente comma non si applica la
disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».
 
Art. 39 bis
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementato mediante le risorse di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alle seguenti finalita':
a) acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonche' di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonche' di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione siciliana, in base ai criteri di ripartizione previsti nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 834 del 15 ottobre 2015, applicati all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo stanziamento in esame.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 601 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
«Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.".
- Si riporta il testo dell'articolo 58, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 58 (Misure urgenti per la scuola). - 1. Con una o
piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato
avvio dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere
adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
volte:
a) alla definizione della data di inizio delle
lezioni per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto
dell'eventuale necessita' di rafforzamento degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della
conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti
procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo,
anche in relazione alla data di cui alla lettera a),
nonche' degli aspetti procedurali e delle tempistiche
relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e
attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in
deroga al termine di conclusione delle stesse previsto
dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli
di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni
vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili e ferma
restando la decorrenza dei contratti al 1° settembre o, se
successiva, alla data di inizio del servizio;
c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e
fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale
attivita' didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e
il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) a tenere conto delle necessita' degli studenti con
patologie gravi o immunodepressi, in possesso di
certificati rilasciati dalle competenti autorita'
sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha
in carico il paziente, tali da consentire loro di poter
seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche
eventualmente della didattica a distanza.
2. Al fine di sostenere la regolare conclusione
dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare
l'anno successivo sono disposte le seguenti misure:
0a) al testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) l'articolo 419 e' sostituito dal seguente:
"Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni
ispettive). - 1. Presso il Ministero dell'istruzione,
nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituita
la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.
2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del
Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non
diversamente previsto, le disposizioni relative ai
dirigenti delle amministrazioni dello Stato";
2) all'articolo 420:
2.1) al comma 1, le parole: "al ruolo del
personale ispettivo tecnico" sono sostituite dalle
seguenti: "alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni
ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1," e le parole
da: ", distinti" fino alla fine del comma sono soppresse;
2.2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i
dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali.
E' ammesso altresi' il personale docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di
diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di
laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di
diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base
al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto
secondario superiore, che abbia maturato un'anzianita'
complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno
dieci anni e che sia confermato in ruolo";
2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
2.4) al comma 6, le parole: "ispettore tecnico"
sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con
funzioni ispettive", le parole: "della pubblica istruzione"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'istruzione", dopo le
parole: "nei limiti dei posti" sono inserite le seguenti:
"vacanti e" e le parole: "nei contingenti relativi ai vari
gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori
d'insegnamento" sono soppresse;
2.5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. I bandi di concorso stabiliscono le modalita'
di partecipazione, il termine di presentazione delle
domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso
sono altresi' disciplinati le prove concorsuali e i titoli
valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle
modalita' e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le
prove si intendono superate con una valutazione pari ad
almeno sette decimi o equivalente";
2.6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una
riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per
i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al
concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico,
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le
relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il
termine di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o
periferica del Ministero dell'istruzione";
2.7) alla rubrica, le parole: "ispettore tecnico"
sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con
funzioni ispettive";
3) all'articolo 421:
3.1) al comma 1:
3.1.1) all'alinea, le parole: "ispettore tecnico"
sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con
funzioni ispettive" e le parole: "o capo del servizio
centrale" sono soppresse;
3.1.2) la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) tre membri scelti tra i dirigenti del
Ministero dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto
un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali
ovvero tra i professori di prima fascia di universita'
statali e non statali, i magistrati amministrativi,
ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i
consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei
settori della valutazione delle organizzazioni complesse o
del diritto e della legislazione scolastica";
3.1.3) la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) un dirigente tecnico del Ministero
dell'istruzione";
3.1.4) la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) un dirigente amministrativo di livello non
generale del Ministero dell'istruzione";
3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
4) all'articolo 422:
4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I concorsi per titoli ed esami a posti di
dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due
prove scritte e di una prova orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200
punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla
prova orale e 40 alla valutazione dei titoli";
4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati;
5) all'articolo 423:
5.1) al comma 1, le parole: "ispettore tecnico"
sono sostituite dalle seguenti: "dirigente tecnico con
funzioni ispettive";
5.2) al comma 2, le parole: "ed il colloquio con
la valutazione prescritta" e la parola: "anzidette" sono
soppresse e dopo le parole: "dei punti assegnati per i
titoli" sono aggiunte le seguenti: ", nel limite dei posti
messi a concorso";
5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
6) l'articolo 424 e' abrogato;
a) al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
l'articolo 3-bis e' abrogato;
b) con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno
scolastico 2021/2022 non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e le
disposizioni di cui all'articolo 32-ter, commi 2, 3 e 4,
del decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
c);
d) a decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto
2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio
superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio
parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte
del Ministro dell'istruzione;
e) qualora, a seguito delle misure di contenimento
del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e
Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che
realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori
(I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore
previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso
formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva
comunque validita'. Qualora si determini una riduzione dei
livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle
attivita' svolte, sono derogate le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni
scolastici" sono sostituite dalle parole: "tre anni
scolastici" e al comma 3 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "quattro
anni" sono sostituite dalle parole: "due anni". Al fine di
tutelare l'interesse degli studenti alla continuita'
didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria
di mobilita' non prima di tre anni dalla precedente,
qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarita'
in una qualunque sede della provincia chiesta. Le
disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a
decorrere dalle operazioni di mobilita' relative all'anno
scolastico 2022/2023;
g) all'articolo 58, comma 5-sexies, secondo periodo,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole
"1° marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti "1°
settembre 2021";
h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza
sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono aggiunti, infine, i
seguenti periodi: «Ai fini del presente comma e per
consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in
sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono
stabiliti nuovi termini e modalita' per le elezioni. I
componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono
unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto
della loro nomina secondo modalita' e termini previsti
nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»;
i) all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016,
n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente: "1-bis. Con decreto adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento
del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola
europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica.
Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il
funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica";
i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n.
115, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a decorrere
dalla data della sua istituzione, la facolta' di stabilire,
in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi
obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle
famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti
dell'EFSA ne' di societa' convenzionate con l'Autorita'
medesima. L'importo di tali contributi e rette non puo'
essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno,
fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie
ai sensi delle disposizioni vigenti".
3. All'articolo 32, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "anno scolastico 2020-2021" sono
inserite le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021";
b) dopo le parole: "esigenze didattiche" sono
aggiunte le seguenti: "nei limiti delle risorse gia'
assegnate. Per la stessa finalita' di cui al primo periodo,
al fine di garantire la continuita' didattica anche
nell'anno scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori 70
milioni per l'anno 2021 da trasferire agli enti locali
beneficiari e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre
2021".
4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in
relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione e'
istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico
2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel
2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e
servizi. Il fondo e' ripartito con decreto del Ministro
dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a
misure di contenimento del rischio epidemiologico da
realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere
destinate alle seguenti finalita':
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e
di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di
lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza
medico-sanitaria e psicologica nonche' di servizi di
lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di
materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonche'
di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
c) interventi in favore della didattica degli
studenti con disabilita', disturbi specifici di
apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica, anche
a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli
strumenti necessari per la fruizione di modalita'
didattiche compatibili con la situazione emergenziale
nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare
misure che contrastino la dispersione scolastica;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e
didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle
loro dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in
condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola
manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione,
nonche' interventi di realizzazione, adeguamento e
manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di
ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e
dell'infrastruttura informatica;
f-bis) installazione di impianti per la ventilazione
meccanica controllata (VMC) con recupero di calore;
f-ter) acquisto di apparecchi di sanificazione,
igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti,
provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di
distruzione di microrganismi presenti nell'aria.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio
2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui
all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, per il personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le
relative risultanze al Ministero dell'economia e delle
finanze. - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235
del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al
monitoraggio risulti non spesa, e' destinata
all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per
l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in
deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad
autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali,
nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come
ripartite ai sensi del comma 4-quater:
a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di
personale docente con contratto a tempo determinato, dalla
data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021,
finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare
in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche
nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione
delle attivita' didattiche in presenza a seguito
dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al
periodo precedente assicura lo svolgimento delle
prestazioni con le modalita' del lavoro agile;
b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario con
contratto a tempo determinato, dalla data di presa di
servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalita' connesse
all'emergenza epidemiologica.
4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono
ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto
del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo
comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse
attribuite.
4-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 231-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
abrogato.
4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico
2021/2022, presso ciascuna prefettura. - ufficio
territoriale del Governo e nell'ambito della conferenza
provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituito un
tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la
definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di
inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei
servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed
extraurbano, in funzione della disponibilita' di mezzi di
trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la
frequenza scolastica anche in considerazione del carico
derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. Al
predetto tavolo di coordinamento partecipano il presidente
della provincia o il sindaco della citta' metropolitana,
gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti
degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i
rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano nonche' delle aziende di
trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo,
il prefetto redige un documento operativo sulla base del
quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento
adottano le misure di rispettiva competenza, la cui
attuazione e' monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini
dell'eventuale adeguamento del citato documento operativo.
Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine
indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne da'
comunicazione al presidente della regione, che adotta, ai
sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, una o piu' ordinanze, con efficacia limitata al
pertinente ambito provinciale, volte a garantire
l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti
pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure
organizzative strettamente necessarie al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalita' di cui al presente comma.
Le scuole modulano il piano di lavoro del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, gli orari delle
attivita' didattiche per i docenti e gli studenti nonche'
gli orari degli uffici amministrativi sulla base delle
disposizioni del presente comma. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate vi
provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-septies. Al fine di garantire l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2021/2022, e' istituito un apposito
fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro per
l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di
completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a
6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente
decreto.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, alle
scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie
paritarie, facenti parte del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e' erogato un contributo complessivo di 60 milioni
di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore
delle scuole dell'infanzia. Con decreto del Ministro
dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli
uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli
alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di
cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali
provvedono al successivo riparto in favore delle
istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e
secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti
nell'anno scolastico 2020/2021. Le risorse di cui al
presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo
periodo pubblichino nel proprio sito internet:
a) l'organizzazione interna, con particolare
riferimento all'articolazione degli uffici e
all'organigramma;
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi
di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi
dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum
vitae e il compenso erogato;
c) il conto annuale del personale e delle relative
spese sostenute, con particolare riferimento ai dati
relativi alla dotazione organica e al personale
effettivamente in servizio e al relativo costo, nonche' i
tassi di assenza;
d) i dati relativi al personale in servizio con
contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo
e del conto consuntivo;
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli
atti di gestione del patrimonio.
5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al
quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del
contributo di cui al medesimo comma 5.
5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 623 e' sostituito dal seguente:
"623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario
digitale e di favorire la fruizione della didattica
digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono
chiedere contributi per la concessione di dispositivi
digitali dotati di connettivita' in comodato d'uso gratuito
agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un
indicatore della situazione economica equivalente non
superiore a 20.000 euro annui";
b) il comma 624 e' sostituito dal seguente:
"624. Il beneficio di cui al comma 623 e' concesso
nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di
euro per l'anno 2021. A tale fine, il fondo di cui
all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n.
107, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno
2021";
c) il comma 625 e' abrogato.
5-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri
versa all'entrata del bilancio dello Stato gli importi ad
essa gia' trasferiti in attuazione del secondo periodo del
comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5
si provvede ai sensi dell'articolo 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico) come modificato dalla presente
legge:
"Art. 19 (Misure urgenti per la scuola, l'universita' e
la famiglia). - 1. Al fine di assicurare la fornitura di
mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del
personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui
all'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022,
n. 18, sulla base di un'attestazione dell'istituzione
scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva
esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati
che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato ai sensi
dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre
2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2022, n. 11, forniscono tempestivamente le
suddette mascherine alle medesime istituzioni scolastiche,
maturando il diritto alla prestazione di cui al comma 2.
Per l'attuazione del primo periodo, il fondo per
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno
scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'
incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro
nel 2022.
2. Al fine di corrispondere quanto dovuto per la
fornitura di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione
provvede tempestivamente al riparto del Fondo per
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno
scolastico 2021/2022 tra gli uffici scolastici regionali
per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle
somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalita'
attuative sono definite con decreto del Ministero
dell'istruzione.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 32.
3-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «2020/2021 e
2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della
predetta legge, con ordinanza» sono sostituite dalle
seguenti: «2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024,
anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta
legge, sia per il primo biennio di validita' che per il
successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o piu'
ordinanze».
3-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
«4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al
primo periodo del comma 4 ha validita' biennale. Eventuali
procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione
vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie
continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla
vigenza biennale delle graduatorie medesime».
3-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto
dell'INVALSI, e' da intendersi che, qualora sia nominato
presidente dell'Istituto un suo dipendente, il trattamento
economico fondamentale del dipendente continua ad essere
corrisposto, insieme all'indennita' di carica».
3-quinquies. Ai fini dell'ampliamento dei titoli
universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della
legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli
obiettivi della riforma 1.6 della missione M4C1 del PNRR,
per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla
professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio e' svolto
all'interno del corso di studio.
3-sexies. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il medesimo personale puo' presentare
domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione
nell'ambito della provincia di appartenenza e puo'
accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno
scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le
quali abbia titolo.».
4. In considerazione del protrarsi dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, i dottorandi che hanno
beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi
2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.
69 e che terminano il percorso di dottorato nell'anno
accademico 2020/2021 possono presentare un'ulteriore
richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine
finale del corso, senza oneri a carico della finanza
pubblica. Resta ferma la possibilita' per le universita' di
finanziare le borse di studio corrispondenti al periodo
della proroga con proprie risorse, ovvero a valere sulle
risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti,
pubblici o privati.
5. Della proroga di cui al comma 4 possono altresi'
fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio,
nonche' i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza
di un dottorato di ricerca, per i quali la pubblica
amministrazione di appartenenza puo' prolungare il congedo
per un periodo pari a quello della proroga del corso di
dottorato.
6. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le
parole «provvedimenti dell'autorita' giudiziaria» sono
inserite le seguenti: «, esclusi in ogni caso i figli,
ancorche' per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi
della lettera c)»;
b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno
riferimento alle persone indicate nel presente articolo,
anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i
quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c)
del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali
spetta tale detrazione.».
6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Al riparto di cui al periodo precedente
le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano
limitatamente alla quota di risorse indicate dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza e provvedono alle
finalita' del presente articolo secondo il rispettivo
ordinamento».".
 
Art. 40
Edilizia penitenziaria

1. All'articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;
b) al comma 2, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;
c) alla rubrica, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria».
2. All'articolo 52 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. In caso di comprovate necessita' correlate alla funzionalita' delle Forze armate o dell'Amministrazione penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' alle opere destinate alla realizzazione o all'ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 52 e 53-bis del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) come modificato dalla presente legge:
«Art. 52 (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti).
- 1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1:
1.1 all'alinea, le parole "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole ", limitatamente alle procedure non
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o
in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
nonche' dalle risorse del Piano nazionale per gli
investimenti complementari di cui all'articolo 1 del
decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una
disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il
rafforzamento e la qualificazione delle stazioni
appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e
PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che
secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta'
metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3, le parole "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
4) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e
2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal
2019 al 2023";
5) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e
2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal
2019 al 2023";
6) al comma 7, le parole "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le
disposizioni relative all'acquisizione del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla
costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.";
7) al comma 10, le parole "Fino al 31 dicembre
2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno
2023";
8) al comma 15, le parole "Per gli anni dal 2019 al
2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal
2019 al 2023";
9) al comma 18, secondo periodo le parole "Fino al
31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al
31 dicembre 2023";
a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: "30 giugno
2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
1-bis. In caso di comprovate necessita' correlate alla
funzionalita' delle Forze armate o dell'Amministrazione
penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le
misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo
44 del presente decreto si applicano alle opere destinate
alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1,
lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, nonche' alle opere destinate alla realizzazione o
all'ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle
opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della
Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.».
«Art. 53-bis (Disposizioni urgenti in materia di
infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e
penitenziaria). - 1. Al fine di ridurre, in attuazione
delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli
interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie,
nonche' degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria
e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto,
ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse
da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,
l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei
relativi lavori puo' avvenire anche sulla base del progetto
di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo
23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
a condizione che detto progetto sia redatto secondo le
modalita' e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7,
quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di
cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016 e' svolta dalla stazione
appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo
14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la
determinazione conclusiva della stessa approva il progetto,
determina la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera
ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo dei pareri,
nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della
localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle
interferenze e delle relative opere mitigatrici e
compensative. La convocazione della conferenza di servizi
di cui al secondo periodo e' effettuata senza il previo
espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a cura della
stazione appaltante all'autorita' competente ai fini
dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di
cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui
all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo
n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di
convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo
periodo del presente comma. Gli esiti della valutazione di
impatto ambientale sono trasmessi e comunicati
dall'autorita' competente alle altre amministrazioni che
partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione
conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. La
determinazione conclusiva della conferenza perfeziona,
altresi', ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa
tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla
localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli
abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio
del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La
variante urbanistica, conseguente alla determinazione
conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento
dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli
interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n.
241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui
all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle
necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e
delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare
interventi edilizi incompatibili con la localizzazione
dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in
relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, non sia stata ancora indetta la
conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383
del 1994.
1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva
della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono
anche per le opere oggetto di commissariamento a norma
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte
del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente
della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo
4.
1-ter. In relazione alle procedure concernenti gli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,
negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono
richiesti idonei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali al progettista individuato
dall'operatore economico che partecipa alla procedura di
affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica
il comma 1-quater dell'articolo 59 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria e
penitenziaria, qualora sia necessario acquisire il parere
obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici
ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui
il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e'
trasmesso a cura della stazione appaltante, esso e'
acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul
progetto di fattibilita' tecnica ed economica.
3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione
di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di
valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione
agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei
tempi e secondo le modalita' previsti per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di
cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui
realizzazione e' nominato un commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma
3, del presente decreto si applica, altresi', la riduzione
dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019,
compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli
previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli
interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e
al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per
la verifica dell'assoggettabilita' alla valutazione di
impatto ambientale, nonche' del procedimento di valutazione
di impatto ambientale sono ridotti della meta'.
4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di
cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e'
ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della
verifica preventiva sono acquisite nel corso della
conferenza di servizi di cui al comma 1.
5. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n.
50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della
procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo
26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresi',
l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di
conferenza di servizi e di valutazione di impatto
ambientale, ed all'esito della stessa la stazione
appaltante procede direttamente all'approvazione del
progetto posto a base della procedura di affidamento
nonche' dei successivi livelli progettuali.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si
applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV
del presente decreto.
6-bis. In considerazione delle esigenze di
accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a
opere di particolare rilevanza pubblica strettamente
connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti
pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare
una realizzazione coordinata di tutti gli interventi,
stipulare appositi atti convenzionali recanti
l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonche'
l'applicazione delle disposizioni del presente decreto
anche agli interventi finanziati con risorse diverse da
quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a
esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo
e alla verifica contabile.».
 
Art. 41
Semplificazione del procedimento di assegnazione
delle risorse del Fondo unico giustizia

1. Per l'anno 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2020, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2021, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate altresi' al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi energetica e al superamento dell'emergenza epidemiologica, nonche' da destinare alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181
(Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
giudiziario):
"Art. 2 (Fondo unico giustizia). - 1. Il Fondo di cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia»,
e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita'
stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61,
comma 23.
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i
relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice
di procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o
garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
attivita' finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A.,
banche e altri operatori finanziari, in relazione a
procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali,
non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro
cinque anni dalla data in cui il procedimento si e' estinto
o e' stato comunque definito o e' divenuta definitiva
l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di
approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso
di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza
che definisce la controversia;
c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito
dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006,
n. 5.
2-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 rientrano in
apposite gestioni separate del «Fondo unico giustizia»:
a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo
e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
fino al riparto finale dell'attivo fallimentare, le somme
giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34,
primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942;
b) fino al momento della distribuzione, le somme
giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio
ricavate nel corso di procedure esecutive per
espropriazione immobiliare;
c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi
a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi
dell'articolo 671 del codice di procedura civile;
d) le somme a qualunque titolo depositate presso
Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari
in relazione a procedimenti civili contenziosi.
2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme
di cui al comma 2-bis sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura
pari al 50 per cento, al Ministero della giustizia, al
netto degli interessi spettanti, rispettivamente, ai
creditori del fallimento e all'assegnatario.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e
gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di
denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui
al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i
valori, i crediti, i conti, i libretti, nonche' le
attivita' di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo
stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia
S.p.A., con modalita' telematica e nel formato elettronico
reso disponibile dalla medesima societa' sul proprio sito
internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le
informazioni individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
dalla data di intestazione di cui al primo periodo,
Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
delle somme sequestrate disposte anteriormente alla
predetta data.
3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai
beni di cui ai commi 2 e 2-bis a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter.
3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in caso di omessa
intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative
informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero
dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura prevista
dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento
all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero
la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero
dell'economia e delle finanze verifica il corretto
adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della
guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri
previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di
imposta sul valore aggiunto.
4. Sono altresi' intestati «Fondo unico giustizia»
tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia
Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione
dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, i relativi utili di gestione,
nonche' i controvalori degli atti di disposizione dei beni
confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero della giustizia concernenti le spese di
investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di
procedura penale, e' stata decisa dal giudice
dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo
Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
determinata altresi' la remunerazione massima spettante a
titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le
modalita' di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo
da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che
formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al
pagamento delle spese di conservazione o amministrazione,
le modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme
gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonche' la natura
delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri
e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
che venga garantita la pronta disponibilita' delle somme
necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente
disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, puo' essere rideterminata
annualmente la misura massima dell'aggio spettante a
Equitalia Giustizia S.p.A.
6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa
effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al
lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai
versamenti da eseguire dal 1º aprile 2011, il recupero di
tali spese, a fronte di attivita' rese dalla stessa
Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini
statutari, e l'incasso della remunerazione dovuta a tale
societa' a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo
periodo, seguono il principio della prededuzione, con le
modalita', le condizioni e i termini stabiliti nelle
convenzioni regolative dei rapporti con i competenti
Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in
forma di denaro intestate "Fondo unico giustizia",
Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o
piu' conti correnti intrattenuti con gli operatori
finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo
allineato alle migliori condizioni di mercato, nonche' un
adeguato livello di solidita' e di affidabilita' ed idonei
livelli di servizio.
6-ter. Le disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
luglio 2009, n. 127, adottato ai sensi dell'articolo 61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono estese, in quanto compatibili, alle somme
affluite al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 2-bis
del presente articolo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia e il Ministro dell'interno, sono adottate
le eventuali ulteriori disposizioni necessarie a dare
attuazione alle misure di cui al presente articolo. A
decorrere dal 1° luglio 2020, alla societa' di cui al comma
1 e' intestato un conto corrente acceso presso la Tesoreria
dello Stato. Sul conto corrente di cui al precedente
periodo affluiscono, nel rispetto di quanto previsto ai
periodi quinto e sesto del presente comma, le somme di
denaro oggetto dei procedimenti di cui al comma 2-bis. La
societa' di cui al comma 1 e' assoggettata agli obblighi di
programmazione finanziaria di cui agli articoli 46 e 47
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Fermo restando il
rispetto degli obblighi di cui al precedente periodo e
nella prospettiva di garantire stabilita' alla consistenza
media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto
conto di Tesoreria, la societa' di cui al comma 1, entro il
15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
della giustizia la previsione, su base annua, delle somme
di cui al comma 2-bis, che saranno depositate, nell'anno
finanziario di riferimento, nei conti correnti accesi
presso il sistema bancario e postale, nonche' la
quantificazione della giacenza media annua del predetto
conto di Tesoreria dello Stato intestato alla medesima
societa', da aggiornare con cadenza trimestrale. La
societa' di cui al precedente periodo accredita i conti
correnti accesi presso le banche e Poste Italiane Spa nella
misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle
operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure
nell'ambito del Fondo unico giustizia, disposte dagli
organi competenti. Il Ministero della giustizia, con
propria circolare, impartisce agli uffici giudiziari le
istruzioni necessarie a rendere immediatamente operative le
disposizioni di cui al presente articolo, prediligendo, ove
ritenuto opportuno, il ricorso ad un principio di
gradualita', con priorita' agli uffici ubicati nelle sedi
giudiziarie di piu' significativa rilevanza.
7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al
comma 5, le quote delle risorse intestate «Fondo unico
giustizia», anche frutto di utili della loro gestione
finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30
per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate "Fondo
unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma 7,
possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessita',
derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del
Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2,
lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
formate destinando le risorse in via prioritaria al
potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
giustizia.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e
della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma
7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione del
progressivo consolidamento dei dati statistici.
8. Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura
penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla
devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai
sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non
devono derivare oneri, ne' obblighi giuridici a carico
della finanza pubblica.".
 
Art. 41 bis
Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria

1. All'articolo 4-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «in tirocinio,» sono sostituite dalla seguente: «affidatario,».
2. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 9, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito»;
b) all'articolo 5, commi 1 e 2, le parole: «alla data del 15 luglio 2022» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4-quinquies, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento
degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4-quinquies (Tirocinio dei magistrati tributari).
- 1. I magistrati tributari nominati a seguito del
superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono un
tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di
giustizia tributaria con la partecipazione all'attivita'
giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella
rispettiva competenza in composizione collegiale. Con
delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i
magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati
tributari svolgono il tirocinio, le modalita' di
affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio
di idoneita' al conferimento delle funzioni
giurisdizionali.
2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato
negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio
della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio
e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal
magistrato tributario affidatario, il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente;
la seconda deliberazione negativa determina la cessazione
del rapporto di impiego del magistrato tributario in
tirocinio.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 5, della legge
31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di
giustizia e di processo tributari), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1 (Disposizioni in materia di giustizia
tributaria). - 1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «commissione tributaria provinciale»,
«commissioni tributarie provinciali», «commissione
tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali»,
«commissione tributaria» e «commissioni tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado»,
«corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di
giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia
tributaria di secondo grado», «corte di giustizia
tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado»;
b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (La giurisdizione tributaria). - 1. La
giurisdizione tributaria e' esercitata dai magistrati
tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti
di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti
nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma
39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del
1° gennaio 2022.
2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono
reclutati secondo le modalita' previste dagli articoli da 4
a 4-quater.
3. L'organico dei magistrati tributari di cui al
comma 2 e' individuato in 448 unita' presso le corti di
giustizia tributaria di primo grado e 128 unita' presso le
corti di giustizia tributaria di secondo grado»;
c) all'articolo 2, comma 4, le parole: «quattro
giudici tributari» sono sostituite dalle seguenti: «due
magistrati o giudici tributari»;
d) all'articolo 3:
1) le parole: «tra i magistrati ordinari, ovvero
amministrativi o militari» e «tra i magistrati ordinari,
amministrativi o militari», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «tra i magistrati tributari
ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o
militari»;
2) le parole: «tabelle E ed F», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni contenute
nell'articolo 11»;
e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (I giudici delle corti di giustizia
tributaria di primo grado). - 1. La nomina a magistrato
tributario si consegue mediante un concorso per esami
bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si
renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali
puo' essere attivata la procedura di reclutamento.
2. Il concorso per esami consiste in una prova
scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova
orale.
3. La prova scritta ha la prevalente funzione di
verificare la capacita' di inquadramento logico sistematico
del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati
teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e
sul diritto civile o commerciale, nonche' in una prova
teorico-pratica di diritto processuale tributario.
4. La prova orale verte su:
a) diritto tributario e diritto processuale
tributario;
b) diritto civile e diritto processuale civile;
c) diritto penale;
d) diritto costituzionale e diritto
amministrativo;
e) diritto commerciale e fallimentare;
f) diritto dell'Unione europea;
g) diritto internazionale pubblico e privato;
h) contabilita' aziendale e bilancio;
i) elementi di informatica giuridica;
l) colloquio in una lingua straniera, indicata
dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al
concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo,
francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in
ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono
l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non
inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della
prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un
giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua
straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva
nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono
ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in
ciascuna delle prove scritte e orali e' motivato con
l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di
insufficienza e' motivato con la sola formula "non idoneo".
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, terminata la
valutazione degli elaborati scritti, sono nominati
componenti della commissione esaminatrice docenti
universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi
alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano
in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle
sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove
orali relative alla lingua straniera della quale sono
docenti.
7. Per la copertura dei posti di magistrato
tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli
specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando,
comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera l),
deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella
obbligatoria per il conseguimento dell'impiego»;
f) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Requisiti per l'ammissione al concorso
per esami). - 1. Al concorso per esami di cui all'articolo
4 sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma
di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,
ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze
dell'economia (classe LM-56) o in Scienze
economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli
ordinamenti previgenti a questi equiparati. E' necessaria,
altresi', la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili;
c) essere di condotta incensurabile;
d) non essere stati dichiarati per tre volte non
idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 4, alla
data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda;
e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi
vigenti.
Art. 4-ter (Indizione del concorso e svolgimento
della prova scritta). - 1. Il concorso per esami di cui
all'articolo 4 si svolge con cadenza di norma annuale in
una o piu' sedi stabilite con il decreto con il quale e'
bandito.
2. Il concorso e' bandito con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione
conforme del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, che determina il numero dei posti messi a
concorso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento
della prova scritta.
3. In considerazione del numero delle domande, la
prova scritta puo' aver luogo contemporaneamente in Roma e
in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della
commissione esaminatrice con le diverse sedi.
4. Ove la prova scritta abbia luogo
contemporaneamente in piu' sedi, la commissione
esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla
formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo
svolgimento delle prove presso la sede di svolgimento della
prova in Roma. Presso le altre sedi le funzioni della
commissione per il regolare espletamento delle prove
scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza
nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati
scelti tra i magistrati tributari di cui all'articolo
1-bis, comma 2, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi,
contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella
giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, dei
quali uno con anzianita' di servizio non inferiore a otto
anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale
amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato
svolge la sua attivita' in ogni seduta con la presenza di
non meno di tre componenti. In caso di assenza o
impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato
piu' anziano. Si applica ai predetti magistrati la
disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.
5. Le spese per il concorso sono poste a carico del
candidato nella misura forfettaria di euro 50, da
corrispondere al momento della presentazione della domanda,
e sono reiscritte nell'apposito capitolo di spesa della
missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalita'
di versamento del contributo di cui al presente comma sono
stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del
Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo e'
aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalita', sulla
base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT.
Art. 4-quater (Commissione di concorso). - 1. La
commissione di concorso e' nominata, entro il quindicesimo
giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria.
2. La commissione di concorso e' composta dal
presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo
grado, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari
con almeno quindici anni di anzianita' e da quattro
professori universitari di ruolo, di cui uno titolare
dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari
di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di
esame. Ai professori universitari componenti della
commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni
di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al
presidente e ai magistrati componenti della commissione si
applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni
giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del
presente articolo. Per ogni componente della commissione e'
nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti
richiesti per il titolare. Non possono essere nominati
componenti della commissione i magistrati e i professori
universitari che, nei dieci anni precedenti, abbiano
prestato, a qualsiasi titolo e modo, attivita' di docenza
nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato
ordinario, amministrativo e contabile.
3. Nel caso in cui non sia possibile completare la
composizione della commissione ai sensi del comma 2, il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina
d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno
prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non
possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto
parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.
4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma,
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione
definisce i criteri per la valutazione omogenea degli
elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove
orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle
sedute per la definizione dei suddetti criteri devono
partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i
casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui
valutazione e' rimessa al Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione,
senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o
comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di
presidenza puo' deliberare la revoca del componente e la
sua sostituzione con le modalita' previste dal comma 1.
5. Il presidente della commissione e gli altri
componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a
riposo da non piu' di due anni e tra i professori
universitari a riposo da non piu' di due anni che, all'atto
della cessazione dal servizio, erano in possesso dei
requisiti per la nomina.
6. In caso di assenza o impedimento del presidente
della commissione, le relative funzioni sono svolte dal
magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente in
ciascuna seduta.
7. Se i candidati che hanno portato a termine la
prova scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo
aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati
in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i
componenti della commissione, forma per ogni seduta due
sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo
criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le
sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono
rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato
piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di
assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani
presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La
commissione delibera su ogni oggetto eccedente la
competenza delle sottocommissioni. In caso di parita' di
voti, prevale quello di chi presiede.
8. A ciascuna sottocommissione si applicano, per
quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni
dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli
articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.
1860. La commissione e le sottocommissioni, se istituite,
procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione
del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio
decreto n. 1860 del 1925.
9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria e dagli altri organi di
autogoverno contestualmente alla nomina a componente della
commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato
sino alla formazione della graduatoria finale dei
candidati.
10. Le attivita' di segreteria della commissione e
delle sottocommissioni sono esercitate da personale
amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del
competente ufficio del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 4-quinquies (Tirocinio dei magistrati
tributari). - 1. I magistrati tributari nominati a seguito
del superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono
un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti
di giustizia tributaria con la partecipazione all'attivita'
giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella
rispettiva competenza in composizione collegiale. Con
delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i
magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati
tributari svolgono il tirocinio, le modalita' di
affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio
di idoneita' al conferimento delle funzioni
giurisdizionali.
2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato
negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio
della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio
e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal
magistrato tributario in tirocinio, il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente;
la seconda deliberazione negativa determina la cessazione
del rapporto di impiego del magistrato tributario in
tirocinio»;
g) l'articolo 5 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 5 (I giudici delle corti di giustizia
tributaria di secondo grado). - 1. I giudici delle corti di
giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i
magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e
i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui
all'articolo 1-bis, comma 1.
Art. 5-bis (Formazione continua dei giudici e
magistrati tributari). - 1. Il Consiglio di Presidenza
della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, con
proprio regolamento, definisce i criteri e le modalita' per
garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e
l'aggiornamento professionale dei giudici e magistrati
tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, attraverso la
frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere,
previa convenzione, anche presso le universita' accreditate
ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19»;
h) all'articolo 6:
1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: «I presidenti delle corti di
giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al
giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-bis
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Nel caso in cui il giudice, in
composizione monocratica o collegiale, rilevi che la
controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere
trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra
composizione, la rimette al presidente della sezione per il
rinnovo dell'assegnazione»;
3) al comma 2, dopo le parole: «ciascun collegio
giudicante» sono inserite le seguenti: «ovvero ciascun
giudice monocratico»;
i) all'articolo 7, comma 1, lettera d), la parola:
«settantadue» e' sostituita dalla seguente:
«sessantasette»;
l) all'articolo 8, al comma 1 e' premesso il
seguente:
«01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi
dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel titolo I, capo II,
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12»;
m) all'articolo 9:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Alla prima e alle successive nomine dei
magistrati tributari nonche' alle nomine dei giudici
tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, si provvede
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria»;
2) al comma 2, dopo le parole: «deliberazioni di
cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «relative alle
nomine successive alla prima,»;
3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;
n) all'articolo 11:
1) al comma 1, dopo le parole: «La nomina» sono
inserite le seguenti: «dei giudici tributari presenti nel
ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio
2022,»;
2) al comma 2:
2.1) le parole: «I componenti delle commissioni
tributarie provinciali e regionali» sono sostituite dalle
seguenti: «I magistrati tributari di cui all'articolo
1-bis, comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico di
cui al comma 1»;
2.2) la parola: «settantacinquesimo» e'
sostituita dalla seguente: «settantesimo»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I componenti delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente
dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono
concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due
anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni
dell'incarico ricoperto»;
4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ferme restando le modalita' indicate nel
comma 4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di
diverso incarico per trasferimento dei componenti delle
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in
servizio e' disposta, salvo giudizio di demerito, sulla
base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al
presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di
vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione,
di vice presidente e di componente presso una sede
giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a
bandire, almeno una volta l'anno e con priorita' rispetto
alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle
per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di
giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione
superiore.
4-ter. L'assegnazione degli incarichi e' disposta
nel rispetto delle seguenti modalita':
a) la vacanza nei posti di presidente, di
presidente di sezione, di vice presidente delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado e di
componente delle corti di giustizia tributaria e' portata
dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i
componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio,
a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del
termine entro il quale chi aspira all'incarico deve
presentare domanda;
b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di
cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi
formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria
e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie
indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire,
che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico
e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla
comunicazione di disponibilita' all'incarico deve essere
allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una
delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il
possesso dei requisiti prescritti, nonche' la dichiarazione
di non essere in alcuna delle situazioni di
incompatibilita' indicate all'articolo 8. Le esclusioni
dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria
disponibilita' all'incarico, senza essere in possesso dei
requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di
presidenza;
c) la scelta tra gli aspiranti e' adottata dal
Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del
candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi
stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parita' di
punteggio, della maggiore anzianita' anagrafica»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una
delle seguenti condizioni:
a) sanzione disciplinare irrogata al candidato
nel quinquennio antecedente la data di scadenza della
domanda per l'incarico per il quale concorre;
b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per
cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il
termine di trenta giorni a decorrere dalla data di
deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal
singolo candidato»;
o) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «delle commissioni
tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «delle corti di
giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel
ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della
legge 12 novembre 2011, n. 183»;
2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non
possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000
lordi annui»;
3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «dei giudici tributari»;
p) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Trattamento economico dei magistrati
tributari). - 1. Ai magistrati tributari reclutati per
concorso, secondo le modalita' di cui all'articolo 4, si
applicano le disposizioni in materia di trattamento
economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto
compatibili.
2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1
sono determinati, esclusivamente in base all'anzianita' di
servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis
allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio
2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 229 del 24 settembre 2021, salva l'attribuzione
dell'indennita' integrativa speciale»;
q) all'articolo 24:
1) al comma 2, le parole: «affidandone l'incarico
ad uno dei suoi componenti» sono soppresse;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire l'esercizio
efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il
Consiglio di presidenza e' istituito, con carattere di
autonomia e indipendenza, l'Ufficio ispettivo, a cui sono
assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali
e' nominato un direttore. L'Ufficio ispettivo puo'
svolgere, col supporto della Direzione della giustizia
tributaria del Dipartimento delle finanze, attivita' presso
le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado,
finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.
2-ter. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono
esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali
presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici
tributari componenti dell'Ufficio e' corrisposto un
trattamento economico, sostitutivo di quello previsto
dall'articolo 13, pari alla meta' dell'ammontare piu'
elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici
tributari per l'incarico di presidente di corte di
giustizia tributaria»;
r) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Ufficio del massimario nazionale). -
1. E' istituito presso il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al
quale sono assegnati un direttore, che ne e' il
responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.
2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari
assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del
Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado. La nomina
del direttore e dei componenti dell'ufficio e' effettuata
tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni
di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali.
L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha
durata quinquennale e non e' rinnovabile.
3. L'Ufficio del massimario nazionale provvede a
rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni
delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le
piu' significative tra quelle emesse dalle corti di
giustizia tributaria di primo grado.
4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3
alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di
merito, gestita dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Mediante convenzione tra il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono
stabilite le modalita' per la consultazione della banca
dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte
della Corte.
6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale
delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo
32 e dei servizi informatici del sistema informativo della
fiscalita' del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I componenti dell'Ufficio del massimario
nazionale possono essere esonerati dall'esercizio delle
funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado. In caso di esonero, ai
giudici tributari componenti dell'Ufficio e' corrisposto un
trattamento economico, sostitutivo di quello previsto
dall'articolo 13, pari alla meta' dell'ammontare piu'
elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici
tributari per l'incarico di presidente di corte di
giustizia tributaria»;
s) l'articolo 40 e' abrogato a decorrere dal 1°
gennaio 2023;
t) la tabella F e' sostituita dalle tabelle F e F-bis
di cui all'allegato annesso alla presente legge;
u) le tabelle C, D ed E sono abrogate.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il comma 311
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
abrogato.
3. I primi tre bandi di concorso di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura
del 30 per cento a favore dei giudici tributari presenti
alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui
all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi,
contabili o militari, in servizio o a riposo, che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio
conseguita al termine di un corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni;
b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni;
c) non essere titolari di alcun trattamento
pensionistico.
4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o
militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data
di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico
di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da
almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per
il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di
cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, come introdotto dal comma 1 del presente
articolo. Il transito nella giurisdizione tributaria e'
consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati
all'esito di un'apposita procedura di interpello. Il numero
di magistrati ordinari ammessi al transito non puo'
superare le cinquanta unita'; qualora l'opzione sia
esercitata da piu' di cinquanta magistrati, il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria non ne puo' comunque
ammettere al transito piu' di cinquanta. In relazione ai
transiti di cui al presente comma, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al
fine di garantire la corretta allocazione delle risorse
nell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati
di previsione della spesa interessati.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa
individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi
giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le
corti di giustizia tributaria di secondo grado, relativi
alle funzioni direttive e non direttive, bandisce
l'interpello per la copertura degli stessi.
6. Alla procedura di interpello possono partecipare
esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in possesso
dei seguenti requisiti:
a) non aver compiuto sessanta anni alla data di
scadenza del termine per l'invio della domanda di
partecipazione;
b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla
data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di
demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal
comma 1 del presente articolo.
7. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando
per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale,
redatta sulla base dell'anzianita' maturata, alla data di
scadenza del termine per l'invio della domanda di
partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla
quale e' sommata l'anzianita' eventualmente maturata a tale
data anche in altra magistratura compresa tra quelle
ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale
punteggio complessivo e' ulteriormente aggiunta
l'anzianita' maturata, alla stessa data di cui al primo
periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma
39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il
periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 4,
considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a
sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto
mesi di anzianita'. I vincitori sono trasferiti nella
giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle
sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria.
Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a
seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione,
l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si
renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e,
comunque, ha diritto a mantenere il posto gia' ricoperto di
giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la
relativa funzione. Ai magistrati cosi' transitati non si
applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del
presente articolo.
8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria
di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i
fini giuridici ed economici l'anzianita' complessivamente
maturata secondo quanto previsto dal comma 7 e sono
inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis
allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992
sulla base di tale anzianita'; ad essi si applicano tutte
le disposizioni in materia di trattamento economico
previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
In caso di transito con trattamento fisso e continuativo
superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria
per la qualifica di inquadramento, e' attribuito ai
magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile
e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti
trattamenti. I magistrati cosi' transitati continuano a
percepire, a titolo di indennita', per ventiquattro mesi
successivi alla data di immissione nelle funzioni di
magistrato tributario, il compenso fisso mensile di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, nella misura piu' elevata tra quello
attribuito per la funzione gia' svolta in qualita' di
giudice tributario e quello corrispondente alla nuova
funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione
tributaria.
9. Ai magistrati ordinari che abbiano optato per il
transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma
4 si applica l'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Le stesse
disposizioni si applicano anche ai magistrati
amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per
il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del
comma 4. La riammissione nel ruolo di provenienza avviene
nella medesima posizione occupata al momento del transito.
10. Al fine di dare attuazione alle disposizioni
previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di
cui alla presente legge, nonche' di incrementare il livello
di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e
territoriali della giustizia tributaria, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere
100 unita' di magistrati tributari per l'anno 2023, con le
procedure di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo, e
68 unita' per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027,
2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unita', con le
procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del
presente articolo.
11. Per le medesime finalita' indicate nel comma 10, a
decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze due uffici dirigenziali di livello non
generale aventi funzioni, rispettivamente, in materia di
status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di
organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per
il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla
Direzione della giustizia tributaria, nonche' diciotto
posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare
alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti
di giustizia tributaria. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali e anche mediante l'utilizzo di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di
personale cosi' composto:
a) per l'anno 2022, 20 unita' di personale
dirigenziale non generale, di cui 18 unita' da destinare
alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti
di giustizia tributaria e 2 unita' da destinare alla
Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle
finanze;
b) per l'anno 2022, 50 unita' di personale non
dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione
economica F1, di cui 25 unita' da destinare agli uffici del
Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia
tributaria e 25 unita' da destinare al Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria;
c) per l'anno 2023, 75 unita' di personale non
dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione
economica F1, e 50 unita' di personale da inquadrare
nell'Area assistenti, posizione economica F2, da destinare
agli uffici di segreteria delle corti di giustizia
tributaria.
12. Per fare fronte all'urgente necessita' di attivare
le procedure di riforma previste dalla presente legge, il
personale non dirigenziale in posizione di comando alla
data di entrata in vigore della presente legge presso
l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla
predetta data, non abbia optato per la permanenza presso
l'amministrazione di appartenenza e' inquadrato nell'ambito
della dotazione organica del personale non dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle
facolta' assunzionali vigenti.
13. Sono fatte salve le procedure concorsuali di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, bandite e non ancora concluse alla data di entrata
in vigore della presente legge, per le quali continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando.
14. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individua le sedi
delle corti di giustizia tributaria nelle quali non e'
possibile assicurare l'esercizio della funzione
giurisdizionale in applicazione dell'articolo 11, comma 2,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come
modificato dal comma 1, lettera n), numero 2.2), del
presente articolo, al fine di assegnare d'ufficio alle
predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici
tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo
4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ai
giudici di cui al periodo precedente spetta un'indennita'
di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del
compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Per fare fronte
all'urgente necessita' di attivare le procedure di riforma
previste dalla presente legge e rafforzare l'autonoma
gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ai
sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, la dotazione del fondo stanziato a
tale scopo nel bilancio dello Stato e' fissata in 4 milioni
di euro, a decorrere dall'anno 2023.
15. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, nell'ambito della propria autonomia contabile e
a carico del proprio bilancio, individua le misure e i
criteri di attribuzione della maggiorazione dell'indennita'
di amministrazione e della retribuzione di posizione di
parte variabile in godimento del personale dirigenziale e
non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla
tipologia delle attivita' svolte.".
«Art. 5 (Definizione agevolata dei giudizi tributari
pendenti innanzi alla Corte di cassazione). - 1. Le
controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma
6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi
dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti
integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di
giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a
domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente
articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391
del codice di procedura civile, previo pagamento di un
importo pari al 5 per cento del valore della controversia
determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui
al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai
sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti
soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito
e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo
16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non
superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei
soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con
decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di
procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20
per cento del valore della controversia determinato ai
sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2
possono essere definite a domanda del soggetto che ha
proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e'
subentrato o ne ha la legittimazione.
4. Per controversie tributarie pendenti si intendono
quelle per le quali il ricorso per cassazione e' stato
notificato alla controparte entro la data di entrata in
vigore della presente legge, purche', alla data della
presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia
intervenuta una sentenza definitiva.
5. L'adesione alla definizione agevolata delle
controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la
contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa
riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In
ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico
della parte che le ha anticipate.
6. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente articolo le controversie concernenti anche
solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre
2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
7. La definizione si perfeziona con la presentazione
della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e con
il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano
importi da versare, la definizione si perfeziona con la
sola presentazione della domanda.
8. Entro il termine di cui al comma 7, per ciascuna
controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di
definizione esente dall'imposta di bollo ed e' effettuato
un distinto versamento. Per controversia autonoma si
intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
9. Ai fini della definizione delle controversie si
tiene conto di eventuali versamenti gia' effettuati a
qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il
rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La
definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle
somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto
dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della
definizione perfezionata prevalgono su quelli delle
eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo
che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice,
dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del
presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino
alla scadenza del termine di cui al comma 7.
11. L'eventuale diniego della definizione va notificato
entro trenta giorni con le modalita' previste per la
notificazione degli atti processuali. Il diniego e'
impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di
cassazione.
12. In mancanza di istanza di trattazione presentata
dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla
scadenza del termine di cui al comma 7, il processo e'
dichiarato estinto, con decreto del presidente.
L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di
trattazione.
13. La definizione perfezionata dal coobbligato giova
in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la
controversia non sia piu' pendente, fatte salve le
disposizioni del secondo periodo del comma 8.
14. Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente articolo.
15. Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme
previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei
propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo alle controversie attribuite alla
giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente o
un suo ente strumentale.».
 
Art. 42
Misure in materia di versamenti
del contributo straordinario

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51:
a) dopo il 31 agosto 2022, per il versamento dell'acconto;
b) dopo il 15 dicembre 2022, per il versamento del saldo.
2. Per i versamenti del contributo di cui al comma 1 omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le predette date, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' applicata in misura doppia.
3. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante
dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare
dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al
trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando,
in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo
rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale,
risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza
detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo
periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo
periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli
36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito
d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante
o in violazione delle modalita' di utilizzo previste dalle
leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di
disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento
del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti
inesistenti per il pagamento delle somme dovute e'
applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della
misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel
presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma
2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si
intende inesistente il credito in relazione al quale manca,
in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui
inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui
agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma
7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa'
controllante ovvero delle societa' controllate, compensate
in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere
versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1
quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo
decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due
anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale
e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e'
prevista dichiarazione periodica, oltre due anni
dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo
che la violazione non rientri tra quelle indicate negli
articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di
omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati
incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
1-bis.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al
presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante
Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina:
«Art. 18 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta,
per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attivita'
agricola e della pesca). - 1. Alle imprese esercenti
attivita' agricola e della pesca e' riconosciuto, a
parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente
sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la
trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio
dell'attivita' agricola e della pesca, un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al
20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del
carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno
2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta
e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto
i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del
reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile,
solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del
predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva
alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del
credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il
visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo.
Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'
utilizzato dal cessionario con le stesse modalita' con le
quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e
comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla
cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis,
nonche', in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo
121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 38.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua
il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di
cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 27
luglio 2000, n.212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente):
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
 
Art. 42 bis
Disposizioni in materia di internalizzazione
del contact center multicanale dell'INPS

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:
«4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di contact center multicanale di cui al comma 1 non puo' eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dall'Istituto medesimo nell'esercizio 2019 incrementata di 20 milioni di euro, ferma restando l'applicazione del limite di cui all'articolo 1, commi 591 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla spesa complessiva per beni e servizi sostenuta dall'INPS».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, del
decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128
(Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la
risoluzione di crisi aziendali), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5-bis (Internalizzazione del contact center
multicanale dell'INPS). - 1. In considerazione della
necessita' di internalizzare i servizi informativi e
dispositivi da erogare in favore dell'utenza dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), per promuovere
la continuita' nell'erogazione dei servizi e per tutelare
la stabilita' occupazionale del personale ad essi adibito,
tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze
dallo stesso maturate, anche in ragione dell'assenza dei
relativi profili professionali nelle piante organiche
dell'INPS, alla societa' Italia Previdenza - Societa'
italiana di servizi per la previdenza integrativa (SISPI)
Spa, interamente partecipata dall'INPS, sono altresi'
affidate le attivita' di contact center multicanale verso
l'utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni nazionali ed
europee in materia di in house providing, alla scadenza
naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse
attivita'.
2. La societa' di cui al comma 1 assume la
denominazione di INPS Servizi S.p.a.
3. In sede di prima attuazione, il presidente dell'INPS
con propria determinazione provvede alla modifica
dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto
nel rispetto dell'articolo 5 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' al rinnovo degli
organi sociali. Conformemente alle previsioni di cui
all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla societa' di cui al
comma 1 e' preposto un consiglio di amministrazione
composto da tre membri, di cui uno con funzioni di
presidente.
4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di cui al
comma 1, e' data facolta' alla societa' di provvedere alla
selezione del proprio personale anche valorizzando le
esperienze simili maturate nell'ambito dell'erogazione di
servizi di CCM di analoga complessita', nel rispetto dei
principi di selettivita' di cui all'articolo 19 del testo
unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini
dell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, la
societa' puo' provvedere alla selezione del proprio
personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze
maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM
dagli addetti in via prevalente all'esecuzione della
commessa, in servizio al 1° giugno 2021, stabilendo
preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il
trattamento economico, la tempistica di assunzione nonche'
le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio
oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze
organizzative della societa' medesima. Si applicano i
contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al
comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento
d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.
4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'INPS
per il servizio di contact center multicanale di cui al
comma 1 non puo' eccedere l'ammontare della spesa
complessiva sostenuta dall'Istituto medesimo nell'esercizio
2019 incrementata di 20 milioni di euro, ferma restando
l'applicazione del limite di cui all'articolo 1, commi 591
e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla
spesa complessiva per beni e servizi sostenuta dall'INPS.
5. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui
al comma 3, gli organi sociali in carica limitano
l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione a quelli
aventi motivato carattere urgente e indifferibile e
richiedono l'autorizzazione dell'INPS per quelli di
straordinaria amministrazione.
6. La societa' puo' avvalersi del patrocinio legale
dell'Avvocatura dell'INPS.
7. La societa' continua a svolgere le attivita' che
gia' ne costituiscono l'oggetto sociale alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.».
 
Art. 42 ter
Misure urgenti per il ristoro dei danni subiti dal patrimonio
pubblico e privato e dalle attivita' produttive nei territori
colpiti da eventi emergenziali
1. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «di cui al comma 51» sono inserite le seguenti: «ovvero, ove all'esito della ricognizione ivi prevista residuino disponibilita' finanziarie, di cui al comma 448».

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 52 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024) come modificato dalla presente legge:
«52. Per le finalita' di cui al comma 51 ovvero, ove
all'esito della ricognizione ivi prevista residuino
disponibilita' finanziarie, di cui al comma 448,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 448, primo
periodo, e' integrata di 40 milioni di euro per l'anno
2022.».
 
Art. 42 quater
Progetto Guaranteed Loans Active Management
- GLAM

1. Al fine di favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito denominato «Fondo», anche tramite l'erogazione di nuova finanza a condizioni di mercato, la societa' AMCO - Asset Management Company S.p.A., di seguito denominata «AMCO», e' autorizzata a costituire uno o piu' patrimoni destinati attraverso cui acquisire, entro tre anni dalla data della decisione della Commissione europea di cui al comma 7, e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori, ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui gli stessi fanno parte, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in ciascun caso anche unitamente ai relativi contratti e rapporti giuridici e ai beni oggetto degli stessi.
2. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 1 avviene con deliberazione dell'organo amministrativo dell'AMCO contenente, per ciascuno di essi, l'indicazione, anche programmatica, dei crediti, contratti, rapporti giuridici e beni da acquistare. Il valore di ciascuno di tali patrimoni destinati puo' essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto dell'AMCO e non se ne tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte dell'AMCO. Si applica il primo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, si determinano gli effetti di cui al primo comma e si applicano i commi secondo e terzo, a eccezione dell'ultimo periodo, dell'articolo 2447-quinquies e i commi secondo e terzo dell'articolo 2447-septies del codice civile. Non si applicano all'AMCO, con riferimento agli attivi acquisiti da parte dei patrimoni destinati, le disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli acquisti di cui al comma 1 possono essere finanziati mediante l'emissione di titoli, ovvero l'assunzione di finanziamenti, da parte del patrimonio destinato. Nel caso di assoggettamento dell'AMCO a una procedura di cui al titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale, le attivita' da svolgere in relazione alle operazioni di cui al presente articolo sono proseguite mediante gestione separata di ciascun patrimonio destinato e continuano ad applicarsi le disposizioni del presente articolo. In tal caso, i titolari di crediti derivanti dai titoli e dai finanziamenti di cui al presente comma, che rappresentino almeno la maggioranza dei crediti verso il singolo patrimonio destinato, possono richiedere agli organi della procedura di trasferire o affidare in gestione a uno o piu' soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni i crediti, contratti, rapporti giuridici, beni e altri attivi e le passivita' dello stesso.
3. Al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti di cui al comma 1, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia possono concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato. La concessione del finanziamento puo' essere accompagnata da una relazione con data certa di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il quale attesti che il finanziamento appaia idoneo a contribuire al risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. In presenza della relazione di cui al periodo precedente, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare. Si applica l'articolo 342 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai finanziamenti concessi dall'AMCO ai debitori a valere sulle risorse dei patrimoni destinati di cui al comma 1.
4. Alle cessioni, anche non in blocco, effettuate ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e, con riferimento alla pubblicita' della cessione, le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Ai fini del termine di cui al comma 1 rileva la data in cui l'acquisizione diventa opponibile nei confronti dei terzi. I titoli emessi da ciascun patrimonio destinato possono essere negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione e sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 5 e, per i proventi di qualunque natura di cui beneficiano a qualunque titolo, dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Le operazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, limitatamente alle lettere a), b), d), e), f), g) e h), 4, 4-bis e 7, all'articolo 3, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7.1, commi 3, limitatamente all'assenza di subordinazione dei nuovi finanziamenti, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130. I richiami contenuti nelle predette disposizioni alla societa' cessionaria o al cessionario devono intendersi riferiti al singolo patrimonio destinato costituito ai sensi del presente articolo. L'AMCO, quale gestore a beneficio di terzi del patrimonio destinato emittente, provvede alla redazione del prospetto informativo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Alle somme di denaro detenute in deposito o ad altro titolo da una banca per conto del patrimonio destinato o comunque al fine di soddisfare i creditori dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al comma 2-bis, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Non si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Nel quadro di quanto previsto dal presente articolo, l'AMCO provvede, per conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire e incassare, anche nel quadro di operazioni di ristrutturazione del debito o di regolazione della crisi, i crediti derivanti dalla surrogazione del Fondo ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 20 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2005, assistiti da privilegio generale ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche' a promuovere ogni iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero e alla tutela dei predetti diritti, se del caso anche individuando, nominando e coordinando soggetti terzi. Ai conti correnti aperti dall'AMCO sui quali sono accreditate le somme di pertinenza del Fondo e dei patrimoni destinati, anche ai fini dei connessi servizi di cassa e pagamento, si applica l'articolo 3, comma 2-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate, anche in deroga alla vigente disciplina del Fondo, apposite disposizioni in merito alle modalita' di estensione e di rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e di escussione e liquidazione della stessa, nonche' le modalita' di esercizio da parte dell'AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione spettanti al Fondo.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere dettate disposizioni attuative della disciplina dei patrimoni destinati di cui al presente articolo e delle attivita' ad essi consentite, inclusa, sentita la Banca d'Italia, la previsione di deroghe agli obblighi di segnalazione periodica disciplinati dall'ordinamento nazionale, applicabili all'AMCO per le attivita' di cui al presente articolo.
7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla positiva decisione della Commissione europea.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
«Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo). - 1. - 99. (omissis)
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese. Il Fondo opera entro il limite massimo di
impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di
bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attivita',
che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare
preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da
garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e
dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime
di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che
definisce, in linea con le migliori pratiche del settore
bancario e assicurativo, la propensione al rischio del
portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello
stock in essere e delle operativita' considerate ai fini
della redazione del piano annuale di attivita', la misura,
in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti
prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione
delle politiche di governo dei rischi e dei processi di
riferimento necessari per definirli e attuarli. Il
Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale
di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono
approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per
l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del
primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei
limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite
massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di
bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini
dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse
da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del
Fondo nonche' dell'efficace e costante monitoraggio
dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie
pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo
impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione
dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni
statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
e al Ministero dello sviluppo economico, su base
semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica
dei volumi e della composizione del portafoglio e delle
relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e
in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante
l'indicazione del numero di operazioni effettuate,
dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in
essere, della stima di perdita attesa e della percentuale
media di accantonamento a presidio del rischio relativi al
trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione
sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel
trimestre precedente;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali):
«Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino al
30 giugno 2022, fatto salvo quanto previsto dalle lettere
a) e m), in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito. A
decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse
previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Fino al 30 giugno 2022 la predetta
commissione non e' dovuta per le garanzie rilasciate su
finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di
liquidita' delle imprese conseguenti ai maggiori costi
derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e'
elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese
con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato
sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate per l'anno
2019. Resta fermo che la misura di cui alla presente
lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora
almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto
sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente
pubblico oppure, congiuntamente, da piu' enti pubblici;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta
e' incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie
con durata fino a 72 mesi ovvero del maggior termine di
durata previsto dalla lettera c-bis). A decorrere dal 1°
luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono
concesse nella misura massima dell'80 per cento. L'importo
totale delle predette operazioni finanziarie non puo'
superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del
beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese
costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
del prestito non puo' superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del
beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di
esercizio e per costi di investimento nei successivi 18
mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non
superiore a 499; tale fabbisogno e' attestato mediante
apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445;
3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli
produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A,
sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
l'anno 2019;
c-bis) previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea, il limite di durata delle nuove
operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili
dal Fondo e' innalzato a 120 mesi. Per le operazioni
finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non
superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di
prolungamento della durata dell'operazione accordato dal
soggetto finanziatore, puo' essere richiesta la pari
estensione della garanzia, fermi restando il predetto
periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione
finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione
europea;
d) per le operazioni finanziarie aventi le
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
la percentuale di copertura della riassicurazione e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di
garanzia o dalle societa' cooperative previste
dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione
che le garanzie da questi rilasciate non superino la
percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'
articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di
un premio che tiene conto della remunerazione per il
rischio di credito. Fino all'autorizzazione della
Commissione Europea e, successivamente alla predetta
autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le
predette caratteristiche di durata e importo di cui alla
lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di
copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per
cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al
90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente
lettera d) anche per durate superiori a dieci anni. La
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con un'ulteriore
garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati
al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino
alla copertura del 100 per cento del finanziamento
concesso;
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la
riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 per
cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
purche' il nuovo: finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in
misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal
soggetto finanziatore in data successiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento
dell'importo del debito accordato in essere del
finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui
alla presente lettera il soggetto finanziatore deve
trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che
attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul
finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
f) per le operazioni per le quali le banche o gli
intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria
iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di
ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero
l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in
connessione agli effetti indotti dalla diffusione del
COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fino al 30 giugno 2022, fermo restando quanto
previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo
quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla
lettera m) del presente comma, la garanzia e' concessa
senza applicazione del modello di valutazione di cui alla
parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione
del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27
febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di
accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede
di ammissione della singola operazione finanziaria, la
probabilita' di inadempimento delle imprese e' calcolata
esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo
economico-finanziario del suddetto modello di valutazione.
Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle
operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la
consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a
valere sul Fondo e' corretta in funzione dei dati della
Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal
Gestore del Fondo alla data della presentazione delle
richieste di ammissione alla garanzia;
g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore dei
beneficiari finali che presentano, alla data della
richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del
soggetto finanziatore classificate come inadempienze
probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle
avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con
esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore
di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della
parte B) delle avvertenze generali della circolare della
Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state
oggetto di misure di concessione. In tale caso, il
beneficio della garanzia e' ammesso anche prima che sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui
le suddette esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
citate esposizioni non sono piu' classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentano importi in
arretrato successivi all'applicazione delle misure di
concessione e il soggetto finanziatore, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato
articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013;
g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che
sia trascorso un anno dalla data in cui sono state
accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla
data in cui le esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
in favore delle imprese che, in data successiva al 31
dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del
concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno
stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del
1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67
del medesimo regio decreto, purche', alla data di entrata
in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non
siano classificabili come esposizioni deteriorate, non
presentino importi in arretrato successivi all'applicazione
delle misure di concessione e il soggetto finanziatore,
sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del
debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso
integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del
citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse
le imprese che presentano esposizioni classificate come
sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato
perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui
all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei
settori turistico - alberghiero, compreso il settore
termale, e delle attivita' immobiliari, con durata minima
di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di
garanzia acquisite sui finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici
settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
caso di intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla
garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento e, a
decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 per
cento, nonche', a decorrere dal 1° gennaio 2022, con
copertura all'80 per cento, sia in garanzia diretta che in
riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche,
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo
Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla
concessione di credito in favore di piccole e medie imprese
e di persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o
professioni, di associazioni professionali e di societa'
tra professionisti nonche' di persone fisiche esercenti
attivita' di cui alla sezione K del codice ATECO la cui
attivita' d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza
COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato
mediante dichiarazione autocertificata ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purche' tali
finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale
non prima di trenta mesi dall'erogazione e abbiano una
durata fino a 120 mesi e un importo non superiore,
alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi,
a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
come risultante dall'ultimo bilancio depositato o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data
della domanda di garanzia ovvero da altra idonea
documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento
quando, ad esito della concessione del finanziamento
coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle
esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto
finanziato risulta superiore all'ammontare delle
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di
cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera altresi' l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto
richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio
complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che
tiene conto della sola copertura dei soli costi di
istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e,
comunque, tale tasso non deve essere superiore allo 0,20
per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del
rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con
durata analoga al finanziamento. A decorrere dal 1 ° luglio
2021, per i finanziamenti con copertura al 90 per cento,
puo' essere applicato un tasso di interesse diverso da
quello previsto dal periodo precedente. In favore di tali
soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso
automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il
soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla
garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale
del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito
definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo
medesimo. A decorrere dal 1° aprile 2022, per il rilascio
della garanzia di cui alla presente lettera e' previsto il
pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. La garanzia e' altresi' concessa in
favore di beneficiari finali che presentano esposizioni
che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state
classificate come inadempienze probabili o esposizioni
scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle
avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare
n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a
condizione che le predette esposizioni alla data della
richiesta del finanziamento non siano piu' classificabili
come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel
caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di
misure di concessione, la garanzia e' altresi' concessa in
favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse
esposizioni non siano classificabili come esposizioni
deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo
6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto
disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo;
m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m)
concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari
possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e
alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove
condizioni introdotte dalla legge di conversione del
presente decreto;
m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere m) e
m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale e'
previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su
richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le
parti, puo' essere differito di un periodo non superiore a
sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e
prudenziali;
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare
di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita'
d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19,
secondo quanto attestato dall'interessato mediante
dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, la garanzia di cui alla lettera c) puo' essere
cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o
altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere
su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento
del finanziamento concesso. La predetta garanzia puo'
essere rilasciata per prestiti di importo non superiore,
alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera
c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
esito della concessione del finanziamento coperto da
garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del
finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta
superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla
data di entrata in vigore del presente decreto, corretto
per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due
date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito
tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di
Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le
Amministrazioni di settore, anche unitamente alle
associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire
risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni
speciali finalizzate a sostenere l' accesso al credito,
anche a favore di determinati settori economici o filiere
d'impresa e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi
4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la
garanzia e' estesa esclusivamente alla quota di credito
incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi
di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;
n-bis) previa autorizzazione della Commissione
europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da
COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio
2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale
sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri
fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi
pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle
attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n.
108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di
destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o
nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote
richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere
entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
di competenza dell'assemblea ordinaria;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini
riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle
operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche
su operazioni finanziarie gia' perfezionate con
l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non
oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e,
comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali
casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore
del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del
tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito,
al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta
concessione della garanzia;
p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a
25.000 euro la garanzia e' rilasciata con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a
ventiquattro mesi. Per i medesimi finanziamenti, per i
quali il termine iniziale di rimborso del capitale inizia a
decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022,
l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e
previo accordo tra le parti, puo' essere differito di un
periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli
obblighi di segnalazione e prudenziali.
2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente
disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le
garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano
d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate
dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per
cento da imprese aventi, alla data di inclusione
dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni,
non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione
Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di
finanziamenti e' innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata
e importo previste dal comma 1, lettera c), e possono
essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto
finanziatore prima della richiesta di garanzia sul
portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva
al 31 gennaio 2020;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la
valutazione del merito di credito da parte del Gestore del
Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche
junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati
utilizzando la probabilita' di default calcolata dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota
non superiore al 90 per cento della tranche junior del
portafoglio di finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18
gennaio 2018, non puo' superare il 15 per cento
dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il
18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad
oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione
di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di
programmi di investimenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel
portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della
perdita registrata sul singolo finanziamento;
h) i finanziamenti possono essere concessi anche in
favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui
territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento
del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia
dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia
collettiva.
3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, le parole "fino al 31 dicembre 2020"
sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 aprile 2020".
4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi
di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle
risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale,
regionale e camerale, puo' essere concessa sui
finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a
copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta
dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di
altri fondi di garanzia di natura pubblica.
4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con
le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a
legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al
credito da parte delle piccole e medie imprese, possono,
anche con la costituzione di appositi fondi, concedere
contributi alle piccole e medie imprese in conto
commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse
alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle
garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.
4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma
4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto e' concesso
all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza
della documentazione medesima. Nel caso in cui la
documentazione successivamente pervenuta accerti la
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della
medesima disciplina antimafia, e' disposta la revoca
dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4,
del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e
dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, mantenendo l'efficacia della garanzia.
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi
pubblici'' sono inserite le parole "e privati".
7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' le garanzie su portafogli di minibond, sono
concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un
ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al
rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie,
pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile
del Fondo. (73)
8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del
requisito per la qualificazione come micro, piccola o media
impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura
massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento
e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno
iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima
della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente
valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati,
senza valutazione del merito di credito, della garanzia del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi
da banche e intermediari finanziari finalizzati alla
concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazioni
di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal
medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro
25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro
40.000,00".
10. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati
1.729 milioni di euro per l'anno 2020.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in
quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali,
della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per
le finalita' di cui al presente comma sono assegnati
all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette
risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria
centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie.
12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, e' abrogato.
12-bis. Fino al 30 giugno 2022, le risorse del Fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di
euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della
garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente
articolo in favore degli enti non commerciali, compresi gli
enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti. Per le finalita' di cui al presente comma,
per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite,
proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti
dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo
statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto
approvato dall'organo statutariamente competente per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto
a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.».
- Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica
il regolamento (UE) n. 648/2012 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.
- Si riporta il testo degli articoli 2447-quater,
2447-quinquies e 2447-septies del codice civile:
«Art. 2447-quater (Pubblicita' della costituzione del
patrimonio destinato). - La deliberazione prevista dal
precedente articolo deve essere depositata e iscritta a
norma dell'articolo 2436.
Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese i creditori
sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che
la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte
della societa' di idonea garanzia.».
«Art. 2447-quinquies (Diritti dei creditori). - Decorso
il termine di cui al secondo comma del precedente articolo
ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del
provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della
societa' non possono far valere alcun diritto sul
patrimonio destinato allo specifico affare ne', salvo che
per la parte spettante alla societa', sui frutti o proventi
da esso derivanti.
Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni
mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del
precedente comma non si applica fin quando la destinazione
allo specifico affare non e' trascritta nei rispettivi
registri.
Qualora la deliberazione prevista dall'articolo
2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni
contratte in relazione allo specifico affare la societa'
risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta
salva tuttavia la responsabilita' illimitata della societa'
per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare
debbono recare espressa menzione del vincolo di
destinazione; in mancanza ne risponde la societa' con il
suo patrimonio residuo.».
«Art. 2447-septies (Bilancio). - I beni e i rapporti
compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a)
del primo comma dell'articolo 2447-bis sono distintamente
indicati nello stato patrimoniale della societa'.
Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori
redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio,
secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.
Nella nota integrativa del bilancio della societa' gli
amministratori devono illustrare il valore e la tipologia
dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun
patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da
terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi
comuni di costo e di ricavo, nonche' il corrispondente
regime della responsabilita'.
Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio
destinato preveda una responsabilita' illimitata della
societa' per le obbligazioni contratte in relazione allo
specifico affare, l'impegno da cio' derivante deve
risultare in calce allo stato patrimoniale e formare
oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella
nota integrativa."».
- Il Titolo IV del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia) reca: «MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO
PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA».
- Si riporta il testo degli articoli 58,106 e 108 del
citato d. lgs. n. 385 del 1993:
«Art. 58 (Cessione di rapporti giuridici). - 1. La
Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di
aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere
che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad
autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta
cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme
integrative di pubblicita'.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore del
cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri
degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione
finanziaria compresi nella cessione conservano la loro
validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano
altresi' applicabili le discipline speciali, anche di
carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti
indicati dall'art. 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facolta', entro tre mesi
dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di
esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle
obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di
tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono
recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta
causa, salvo in questo caso la responsabilita' del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle
banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai
sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli
intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.».
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
«Art. 108 (Vigilanza). - 1. La Banca d'Italia emana
disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il
governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione
nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette
materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione
lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.
Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1
prevedono che gli intermediari finanziari possano
utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma
2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la
situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del
giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli
organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove
la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti
anche: la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale; il divieto di effettuare determinate
operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica
sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione
dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla carica
di uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista
urgenza di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai
quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca
d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e
documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con
le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale degli intermediari finanziari, anche per il
tramite di questi ultimi.
4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano
anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari
abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro
personale.
5. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso
gli intermediari finanziari o i soggetti a cui sono
esternalizzate funzioni aziendali e richiedere a essi
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente
articolo la Banca d'Italia osserva criteri di
proporzionalita', avuto riguardo alla complessita'
operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 342 del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155):
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile
l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei
flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni
nei successivi dodici mesi;
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si
manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i
quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di
insolvenza del consumatore, del professionista,
dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle
start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure
liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali
per il caso di crisi o insolvenza;
d) «impresa minore»: l'impresa che presenta
congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data
di deposito della istanza di apertura della liquidazione
giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per
un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell'istanza di apertura della liquidazione
giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori
possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del
Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo
348;
e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per
scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se
socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi
regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro
quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli
sociali;
f) «societa' pubbliche»: le societa' a controllo
pubblico, le societa' a partecipazione pubblica e le
societa' in house di cui all'articolo 2, lettere m), n),
o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
g) ;
h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle societa',
delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti
territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e
2545-septies del codice civile, esercitano o sono
sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa',
di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume,
salvo prova contraria, che l'attivita' di direzione e
coordinamento delle societa' del gruppo sia esercitata
dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro
bilanci oppure dalla societa' o ente che le controlla,
direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo
congiunto;
i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i
gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese
figlie da includere nel bilancio consolidato, che
rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3,
paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
l) «parti correlate»: si intendono quelle indicate
come tali nel Regolamento della Consob in materia di
operazioni con parti correlate;
m) «centro degli interessi principali del debitore»
(COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi
interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
m-bis) «strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza»: le misure, gli accordi e le procedure
volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica
della composizione, dello stato o della struttura delle sue
attivita' e passivita' o del capitale, oppure volti alla
liquidazione del patrimonio o delle attivita' che, a
richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla
composizione negoziata della crisi;
n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della
giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti
che su incarico del giudice svolgono, anche in forma
associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione
o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione
della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di
insolvenza previsti dal presente codice;
o) «professionista indipendente»: il professionista
incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti
di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi
congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto
all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
imprese, nonche' nel registro dei revisori legali; 2)
essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o
ad altre parti interessate all'operazione di regolazione
della crisi da rapporti di natura personale o
professionale; il professionista ed i soggetti con i quali
e' eventualmente unito in associazione professionale non
devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita' di
lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne'
essere stati membri degli organi di amministrazione o
controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni
in essa;
o-bis) «esperto»: il soggetto terzo e indipendente,
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 e
nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo
articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della
composizione negoziata;
p) «misure protettive»: le misure temporanee
richieste dal debitore per evitare che determinate azioni
dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle
trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la
regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima
dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della
crisi e dell'insolvenza;
q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari
emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o
dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le
circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente il
buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti
di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle
procedure di insolvenza;
r) «classe di creditori»: insieme di creditori che
hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da
sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro
della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive
modificazioni, che svolgono i compiti di composizione
assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal
presente codice;
u).".
«Art. 342 (Falso in attestazioni e relazioni). - 1. Il
professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui
agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62,
comma 2, lettera d), 87, comma 3, 88, commi 1 e 2, 90,
comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero
omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla
veridicita' dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad
esso allegati, e' punito con la reclusione da due a cinque
anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
2. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un
ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e'
aumentata.
3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la
pena e' aumentata fino alla meta'.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e
7.1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti):
«Art. 2 (Programma dell'operazione). - 1. I titoli di
cui all'articolo 1 sono strumenti finanziari e agli stessi
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
2. La societa' cessionaria o la societa' emittente i
titoli, se diversa dalla societa' cessionaria, redige il
prospetto informativo.
3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione siano offerti ad investitori
professionali, il prospetto informativo contiene le
seguenti indicazioni:
a) il soggetto cedente, la societa' cessionaria, le
caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai
crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il
collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei
crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio
dei portatori dei titoli, e' consentita alla societa'
cessionaria la cessione dei crediti acquistati;
e) le condizioni in presenza delle quali la societa'
cessionaria puo' reinvestire in altre attivita' finanziarie
i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non
immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti
derivanti dai titoli;
f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie
stipulate per il buon fine dell'operazione di
cartolarizzazione;
g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e
l'indicazione delle forme di pubblicita' del prospetto
informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilita' da
parte dei portatori dei titoli;
h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali
la societa' cessionaria puo' detrarli dalle somme
corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonche'
l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il
percettore;
i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il
soggetto cedente e la societa' cessionaria;
i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8.
4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione siano offerti ad investitori non
professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla
valutazione del merito di credito da parte di operatori
terzi.
4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle
operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad
investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli
possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.
5. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB), con proprio regolamento da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, stabilisce i requisiti di
professionalita' e i criteri per assicurare l'indipendenza
degli operatori che svolgono la valutazione del merito di
credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti
tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano
all'operazione, anche qualora la valutazione non sia
obbligatoria.
6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono
essere svolti da banche o da intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti
che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3,
lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attivita'
elencate nel comma 1 del medesimo articolo purche'
possiedano i relativi requisiti.
6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le
operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto
informativo.
7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice
richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.».
«Art. 3 (Societa' per la cartolarizzazione dei
crediti). - 1. La societa' cessionaria, o la societa'
emittente titoli se diversa dalla societa' cessionaria,
hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu'
operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
2. I crediti relativi a ciascuna operazione (per tali
intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del
debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito
maturato dalla societa' di cui al comma 1 nel contesto
dell'operazione), i relativi incassi e le attivita'
finanziarie acquistate con i medesimi costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
societa' e da quello relativo alle altre operazioni. Su
ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di
creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per
finanziare l'acquisto dei crediti stessi.
2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti
diversi da quelli di cui al comma 2 sui conti delle
societa' di cui al comma 1 aperti presso la banca
depositaria ovvero presso i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera c), dove vengono accreditate le somme
corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma
pagata o comunque di spettanza della societa' ai sensi
delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di
ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai
sensi dei contratti dell'operazione. Tali somme possono
essere utilizzate dalle societa' di cui al comma 1
esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati
dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei
contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi
insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonche' per il
pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di
avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui
al titolo IV del testo unico bancario, nonche' di procedure
concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle
affluite in corso di procedura non sono soggette a
sospensione dei pagamenti e vengono immediatamente e
integralmente restituite alla societa' senza la necessita'
di deposito di domanda di ammissione al passivo o di
rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di
restituzione di somme.
2-ter. Sui conti correnti dove vengono accreditate le
somme incassate per conto delle societa' di cui al comma 1
corrisposte dai debitori ceduti - aperti dai soggetti che
svolgono nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei
crediti, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo
2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3,
lettera c), non sono ammesse azioni da parte dei creditori
di tali soggetti se non per l'eccedenza delle somme
incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1. In caso
di avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti
concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle
affluite in corso di procedura, per un importo pari alle
somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1,
vengono immediatamente e integralmente restituite alle
societa' di cui al comma 1 senza la necessita' di deposito
di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di
fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.
3. Le societa' di cui al comma 1 si costituiscono in
forma di societa' di capitali. Fermi restando gli obblighi
di segnalazione previsti per finalita' statistiche, la
Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, puo'
imporre alle societa' di cui al comma 1 obblighi di
segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati
al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui
i crediti si riferiscono.».
«Art. 4 (Modalita' ed efficacia della cessione). - 1.
Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della
presente legge si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto
crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991,
n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente
articolo, e' sufficiente che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga
l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di
cessione. Alle medesime cessioni puo' altresi' applicarsi,
su espressa volonta' delle parti, il disposto dell'articolo
5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
2. Dalla data della pubblicazione della notizia
dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla
data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del
corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e
sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse
azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra
disposizione, non e' esercitabile dai relativi debitori
ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla
societa' di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori
nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data.
Dalla stessa data la cessione dei crediti e' opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo
di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in
data anteriore;
b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato
il credito prima della pubblicazione della cessione.
2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da
aperture di credito o da altre forme di concessione di
credito con modalita' rotative, anche regolate in conto
corrente, l'espletamento delle formalita' di opponibilita'
previste dal presente articolo produce gli effetti ivi
indicati anche con riferimento a tutti i crediti futuri
nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti
siano stipulati prima della data di espletamento di tali
formalita'.
3. Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla
societa' cessionaria non si applicano l'articolo 65 e
l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, ovvero, dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
l'articolo 164, comma 1, e l'articolo 166 del medesimo
decreto legislativo.
4. Per le operazioni di cartolarizzazione disciplinate
dalla presente legge i termini di due anni e di un anno
previsti dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni, ovvero, dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019,
n. 14, l'articolo 164, comma 1, e l'articolo 166 del
medesimo decreto legislativo sono ridotti, rispettivamente,
a sei ed a tre mesi.
4-bis. Alle cessioni effettuate nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, nonche' le altre disposizioni che richiedano
formalita' diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui
alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle
funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a
soggetti diversi dal cedente e' dato avviso mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonche'
comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.
4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da
aperture di credito in qualunque forma o da altre forme di
concessione di credito con modalita' rotative, anche
regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile
il credito ceduto e' esercitato dalla societa' cessionaria
in conformita' alle previsioni del relativo contratto o, in
mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.
Nel caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche
di cui al successivo articolo 7.1, comma 1, la banca
cedente puo', altresi', trasferire ad una banca o
intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi
dell'articolo 58 del medesimo decreto legislativo n. 385
del 1993, gli impegni o la facolta' di erogazione derivanti
dal relativo contratto di apertura di credito o
affidamento, separatamente dal conto cui l'apertura di
credito e' collegata e mantenendo la domiciliazione del
conto medesimo. A seguito della cessione, gli incassi
registrati su tale conto continuano a essere imputati ai
debiti nascenti dai contratti di apertura di credito o di
affidamento, anche se sorti successivamente alla cessione,
secondo le modalita' contrattualmente previste. Gli incassi
e i proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei
beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la
garanzia del rimborso di tali crediti costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo
ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non
sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai
portatori dei titoli, e, nel loro interesse, dalla societa'
di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero dalla banca o dalla
societa' finanziaria di cui al citato articolo 106 del
decreto legislativo n. 385 del 1993 cessionarie degli
impegni o delle facolta' di erogazione, se non per
l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni
dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis.».
«Art. 5 (Titoli emessi a fronte dei crediti
acquistati). - 1. Ai titoli emessi dalla societa'
cessionaria o dalla societa' emittente titoli, per
finanziare l'acquisto dei crediti, si applicano gli
articoli 129 e 143 del testo unico bancario.
2. Alle emissioni dei titoli non si applicano il
divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previsto
dall'articolo 11, comma 2, del testo unico bancario, ne' i
limiti quantitativi alla raccolta prescritti dalla
normativa vigente; non trovano altresi' applicazione gli
articoli da 2410 a 2420 del codice civile.
2-bis. I titoli emessi nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione di cui all'articolo 1, anche non
destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o
in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di
valutazione del merito di credito da parte di operatori
terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle
riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS
adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio
per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi
sopra menzionati. L'investimento nei titoli di cui al
presente comma e' altresi' compatibile con le vigenti
disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi
pensione.».
«Art. 6 (Disposizioni fiscali e di bilancio). - 1. Ai
fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati
nell'articolo 5 si applica lo stesso trattamento stabilito
per obbligazioni emesse dalle societa' per azioni con
azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e per
titoli similari, ivi compreso il trattamento previsto dal
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
2. Se la cessione ha per oggetto crediti derivanti
dalle operazioni indicate negli articoli 15, 16 e 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, continuano ad applicarsi le agevolazioni previste
nel citato articolo 15.
3. Le diminuzioni di valore registrate sugli attivi
ceduti, sulle garanzie rilasciate al cessionario e sulle
attivita', diverse da quelle oggetto di cessione, poste a
copertura delle operazioni di cartolarizzazione, nonche'
gli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie
rilasciate al cessionario, possono essere imputati
direttamente alle riserve patrimoniali, se relativi a
contratti di cartolarizzazione stipulati entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi
vanno imputati sul conto economico in quote costanti
nell'esercizio in cui si sono registrati la diminuzione di
valore o gli accantonamenti e nei quattro successivi. Delle
operazioni di cartolarizzazione, delle eventuali
diminuzioni di valore e degli accantonamenti non ancora
inclusi nel conto economico occorre fornire indicazione
nella nota integrativa di bilancio.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le diminuzioni di
valore ivi previste concorrono alla determinazione del
reddito di impresa negli esercizi in cui sono iscritte al
conto economico.
5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo,
pari a lire 300 milioni annue per ciascuno degli anni dal
1999 al 2005, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
«Art. 7.1 (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da
parte di banche e intermediari finanziari). - 1. Alle
cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base
alle disposizioni dell'autorita' competente, ceduti da
banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede
legale in Italia ovvero, su istanza del debitore,
effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza
sociale che prevedano la concessione in locazione al
debitore, da parte della societa' veicolo di appoggio,
dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto, si
applicano altresi' le disposizioni del presente articolo.
2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo
3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma
1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare
le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il
ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle
condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.
3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e
finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi
stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero,
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240
del medesimo decreto legislativo, ovvero di analoghi
accordi o procedure volti al risanamento o alla
ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge,
le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3
possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri
titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla
conversione di parte dei crediti del cedente e concedere
finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di
recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il
ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in
questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e
2497-quinquies del codice civile. Le somme in qualsiasi
modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e
strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della
presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti
e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei
diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei
costi dell'operazione. Il finanziamento puo' essere
concesso anche ad assuntori di passivita' dei debitori
ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori
hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
4. Possono essere costituite una o piu' societa'
veicolo d'appoggio, nella forma di societa' di capitali,
aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di
acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo
dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o
attraverso una o piu' ulteriori societa' veicolo
d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o
parzialmente, il debito originario, i beni immobili e
mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi
o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti
oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto
di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti,
eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali
contratti. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti
puo' avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo
58 del testo unico bancario, nonche' dei commi 4, 5 e 6 del
medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o
rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse
modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma
5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi modo
rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali
beni e diritti sono dovute dalla societa' veicolo
d'appoggio alla societa' di cartolarizzazione di cui
all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della
presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti
e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei
diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei
costi dell'operazione. I beni, diritti e le somme in
qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonche' ogni altro
diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cui al
presente comma, o al successivo comma 5, costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle
societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni.
Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di
creditori diversi dalla societa' di cartolarizzazione
nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla
societa' per la cartolarizzazione dei crediti.
4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria
e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni
inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede
giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai
commi 4 e 5, in favore della societa' veicolo d'appoggio,
inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di
qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento
prestate, in favore della societa' di cartolarizzazione o
altro finanziatore ed in relazione all'operazione di
cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati
dalle societa' veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4, le
relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e
cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative
cessioni di credito.
4-ter. Alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei
contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni
derivanti da tale attivita' si applicano le disposizioni in
materia fiscale applicabili alle societa' che esercitano
attivita' di locazione finanziaria. Alle cessioni di
immobili oggetto di contratti di leasing risolti o
altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate
alla e dalla medesima societa' si applica l'articolo 35,
comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture
catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai
beni e diritti acquisiti dalla societa' veicolo d'appoggio
le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute
in misura fissa.
4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il
successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono
attivita' d'impresa, della proprieta' o di diritti reali,
anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle
societa' veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di
cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che
l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende
trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove
non si realizzi tale condizione entro il quinquennio
successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale
sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si
applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre
agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del
quinquennio decorre il termine per il recupero delle
imposte ordinarie da parte dell'amministrazione
finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.
4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma
4-quater emessi a favore di soggetti che non svolgono
attivita' d'impresa sono assoggettati alle imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200
euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano
le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di
acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data
dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella
predetta nota.
5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai
beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti
di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici
derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la societa'
veicolo d'appoggio di cui al comma 4 deve essere
consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario
finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un
gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche
operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere
liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni
dell'oggetto sociale, delle possibilita' operative e della
capacita' di indebitamento devono risultare dalla
disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti
derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria
ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal
soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2,
comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato
all'esercizio dell'attivita' di locazione finanziaria
individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le
disposizioni in materia fiscale applicabili alle societa'
che esercitano attivita' di locazione finanziaria si
applicano integralmente alla societa' veicolo d'appoggio
cessionaria dei contratti e rapporti di locazione
finanziaria e dei beni derivanti da tale attivita'. Alle
cessioni di immobili effettuate dalla medesima societa' si
applicano integralmente le agevolazioni originariamente
previste dall'articolo 35, comma 10-ter.1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le
cessioni effettuate da parte di banche e intermediari
finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad
oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate
mediante iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di
avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del
cessionario, della data di cessione, delle informazioni
orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti
ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono
sorti o sorgeranno, nonche' del sito internet in cui il
cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla
loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la
conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne
faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della
notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale,
nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti
indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi
e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le
trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto
dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella
cessione conservano la loro validita' e il loro grado a
favore del cessionario, senza necessita' di alcuna
formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le
discipline speciali, anche di carattere processuale,
previste per i crediti ceduti.
7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei
crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla societa'
di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 e' affidata a
una banca o a un intermediario finanziario iscritto
nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.
8. Nel caso previsto dal comma 3, la societa' di
cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata
competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o
autorizzazioni in conformita' alle disposizioni di legge
applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei
portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione
e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una
banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di
cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una societa'
di intermediazione mobiliare o una societa' di gestione del
risparmio, lo stesso soggetto verifica altresi' la
conformita' dell'attivita' e delle operazioni della
societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla
legge e al prospetto informativo.
8-bis. Ove l'operazione di cui al comma 1 rivesta una
valenza sociale in forza della partecipazione di
un'associazione di promozione sociale iscritta al registro
da almeno cinque anni, ovvero di societa' o ente dalla
stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella
stipulazione del contratto di locazione con la societa'
veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo
periodo del comma 4-quater e' di quindici anni dalla data
di acquisto e comunque non inferiore alla durata della
locazione. L'eventuale soggetto cedente alla societa'
veicolo di appoggio e' esonerato dalla consegna dei
documenti relativi alla regolarita' urbanistico-edilizia e
fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata
l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione
e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di
trentasei mesi. L'esonero non e' esteso alla successiva
vendita effettuata dalla societa' veicolo d'appoggio. Nel
caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla
societa' veicolo d'appoggio, l'immobile e' esente
dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad
essere utilizzato come abitazione principale del debitore
del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della
cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili
classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52):
«Art. 22 (Separazione patrimoniale). - 1. Nella
prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli
strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli
clienti, a qualunque titolo detenuti dalla Sim,
dall'impresa di investimento UE, dall'impresa di paesi
terzi diversa dalla banca, dalla Sgr, dalla societa' di
gestione UE, dai GEFIA UE o dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U.
bancario, nonche' gli strumenti finanziari dei singoli
clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca,
costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da
quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti.
Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori
dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, ne'
quelle dei creditori dell'eventuale depositario o
sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni
dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti
del patrimonio di proprieta' di questi ultimi.
2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a
somme di denaro depositati presso terzi non operano le
compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere
pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti
vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti
dell'intermediario o del depositario.
3. Salvo consenso scritto dei clienti, la Sim,
l'impresa di investimento UE, l'impresa di paesi terzi
diversa dalla banca, la Sgr, la societa' di gestione UE, il
GEFIA UE, l'intermediario finanziario iscritto nell'albo
previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario e la banca non
possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli
strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi
detenuti a qualsiasi titolo. La Sim, l'impresa di
investimento UE, l'impresa di paesi terzi diversa dalla
banca, l'intermediario finanziario iscritto nell'albo
previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, la Sgr, la
societa' di gestione UE e il GEFIA UE non possono
utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le
disponibilita' liquide degli investitori, da esse detenute
a qualsiasi titolo.».
- Il titolo III della parte II del citato d. lgs. n. 58
del 1998, reca: «GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO».
- Si riporta il testo dell'articolo 1203 del codice
civile:
«Art. 1203 (Surrogazione legale). - La surrogazione ha
luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorche'
chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di
essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo
pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che,
fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o
piu' creditori a favore dei quali l'immobile e' ipotecato;
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri
o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di
soddisfarlo;
4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario,
che paga con danaro proprio i debiti ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (Misure
urgenti per il sistema bancario e gli investimenti):
«Art. 8-bis (Potenziamento del Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese). - 1. All'articolo
1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, dopo le parole: "il rilascio della garanzia"
sono inserite le seguenti: "diretta, ai sensi dell'articolo
2 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio
1999, n. 248, e successive modificazioni, da parte".
2. Il quarto periodo del comma 53 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' soppresso.
3. Il diritto alla restituzione, nei confronti del
beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie,
delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito
privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione,
da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio
per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo
2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti
diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e
l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso
delle parti. Al recupero del predetto credito si procede
mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 concernente Disposizioni
per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59:
«Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 1. In caso
di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di
documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque
imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto
competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso
di revoca dal bonus fiscale, ne da' immediata comunicazione
al Ministero delle finanze.
2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai
sensi del comma 1, si applica anche una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma in misura da due a quattro volte l'importo
dell'intervento indebitamente fruito.
3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano
alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi
alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto
previsto dal progetto ammesso all'intervento, e' disposta
la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le
modalita' di cui al comma 4.
4. Nei casi di restituzione dell'intervento in
conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque
disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa
beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta
anche in misura parziale purche' proporzionale
all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il
relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di
pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di
imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti
gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata
in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti
nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente
decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di
prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del
privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i
diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si
provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo
67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione,
nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e
delle relative sanzioni.
6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per
incrementare la disponibilita' di cui all'articolo 10,
comma 2.».
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del
25 marzo 1957 e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008,
n. C 115.
 
Art. 42 quinquies
Misure per lo sviluppo della microelettronica
in attuazione del PNRR

1. Al fine di attuare l'Investimento 2 «Innovazione e tecnologia della microelettronica» incluso nella Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e' autorizzato a concedere alla societa' STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e 240 milioni per il 2023, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. La concessione dell'aiuto e' subordinata alla stipula di una convenzione tra la societa' STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell'Investimento 2 della Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonche' le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresi' gli impegni che la societa' STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, determinati in conformita' alla decisione della Commissione europea sulla compatibilita' con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o piu' soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformita' dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la societa' beneficiaria.
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico della societa' STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente articolo.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commi da 1069 a 1074 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 1068 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023):
«1068. Al fine di sostenere gli investimenti produttivi
ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma
Next Generation EU, e in particolare delle missioni
strategiche relative all'innovazione e alla coesione
sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle
risorse del Fondo di cui al comma 1037.».
- Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea del 25 marzo 1957 si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 42-quater.
- Si riporta il testo dall'articolo 52, della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione
europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».
- Il testo del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 31 maggio 2017, n. 115, (Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
e integrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
luglio 2017, n. 175.
 
Art. 42 sexies
Impiego all'estero di personale dell'AISE

1. L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), per lo svolgimento di attivita' di ricerca informativa e operazioni all'estero, puo' impiegare proprio personale secondo modalita' disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, all'impiego all'estero del personale, nonche' le relative modalita', condizioni e procedure di impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle attivita' e delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza semestrale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 21 e 43, legge 3
agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):
«Art. 21 (Contingente speciale del personale). - 1. Con
apposito regolamento e' determinato il contingente speciale
del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione
per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Il regolamento disciplina altresi', anche in deroga
alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei
criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il
reclutamento del personale garantendone l'unitarieta' della
gestione, il relativo trattamento economico e
previdenziale, nonche' il regime di pubblicita' del
regolamento stesso.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo unico del personale dei
servizi di informazione per la sicurezza e del DIS,
prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative,
operative e tecniche;
b) la definizione di adeguate modalita' concorsuali e
selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica
amministrazione, per la scelta del personale;
c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo
determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro
che, ai sensi della lettera e), non vengono assunti tramite
concorso;
d) l'individuazione di una quota di personale
chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con
il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi
di informazione per la sicurezza, la cui permanenza presso
i rispettivi organismi e' legata alla permanenza in carica
dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di
alta e particolare specializzazione debitamente
documentata, per attivita' assolutamente necessarie
all'operativita' del DIS e dei servizi di informazione per
la sicurezza;
f) le ipotesi di incompatibilita', collegate alla
presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di
affinita' entro il secondo grado o di convivenza o di
comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei
servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, salvo
che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto
di parentela o di affinita' o di convivenza o di
cointeressenza economica riguardi il direttore generale del
DIS o i direttori dei servizi di informazione per la
sicurezza, l'incompatibilita' e' assoluta;
g) il divieto di affidare incarichi a tempo
indeterminato a chi e' cessato per qualunque ragione dal
rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di
informazione per la sicurezza;
h) i criteri per la progressione di carriera;
i) la determinazione per il DIS e per ciascun
servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo
di cui alla lettera a);
l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad
esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari
profili professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le modalita' relativi al trattamento
giuridico ed economico del personale che rientra
nell'amministrazione di provenienza al fine del
riconoscimento delle professionalita' acquisite e degli
avanzamenti di carriera conseguiti;
n) i criteri e le modalita' per il trasferimento del
personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra
amministrazione.
3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e
ai servizi di informazione per la sicurezza non si
applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti
previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle,
ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e
disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le
condizioni e le modalita' del passaggio del personale della
Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel
ruolo di cui al comma 2, lettera a).
6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente e fermo
restando quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 29
della presente legge, il trattamento economico
onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE
e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennita'
integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una
indennita' di funzione, da attribuire in relazione al
grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle
funzioni svolte.
7. E' vietato qualsiasi trattamento economico
accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In
caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza o di
trasferimento presso altra pubblica amministrazione, e'
escluso il mantenimento del trattamento economico
principale e accessorio maturato alle dipendenze dei
servizi di informazione per la sicurezza, fatte salve le
misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del
comma 2.
8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei
rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
9. Il regolamento stabilisce le incompatibilita'
preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di
informazione per la sicurezza, in relazione a determinate
condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attivita'
svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e,
in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.
10. Non possono svolgere attivita', in qualsiasi forma,
alle dipendenze del Sistema di informazione per la
sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive
nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano
sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla
Costituzione.
11. In nessun caso il DIS e i servizi di informazione
per la sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere
alle loro dipendenze o impiegare in qualita' di
collaboratori o di consulenti membri del Parlamento
europeo, del Parlamento o del Governo nazionali,
consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle
rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali,
magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti
professionisti o pubblicisti.
12. Tutto il personale che presta comunque la propria
opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di
informazione per la sicurezza e' tenuto, anche dopo la
cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su
tutto cio' di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o
a causa delle proprie funzioni.».
«Art. 43 (Procedura per l'adozione dei regolamenti). -
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le
disposizioni regolamentari previste dalla presente legge
sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, previo parere del Comitato
parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro
pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.».
 
Art. 42 septies
Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
 
Art. 43
Disposizioni finanziarie

1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo 58, comma 4-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 1 al presente decreto sono incrementati per gli importi indicati nel medesimo allegato. Ai relativi oneri, pari a 1.730 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 2.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 14.701,73 milioni di euro per l'anno 2022, 1.149,9 milioni di euro per l'anno 2023, 91,82 milioni di euro per l'anno 2024 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 15.018,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 86,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 107,74 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8;
b) quanto a 537,57 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 8 e 21;
c) quanto a 630 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attivita' di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;
d) quanto a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
f) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 27 luglio 2022 e dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge 15 luglio 2022, n. 99.
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 58, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 58 (Disposizioni finanziarie). - 1. A parziale
reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo 42,
comma 2, lettera a), del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, gli stanziamenti, di competenza e di cassa,
delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 3 al
presente decreto sono incrementati per gli importi indicati
nel medesimo allegato. Ai relativi oneri, pari a 3.741
milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per
l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 1500
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi del
comma 4.
1-bis. Al fine di finanziare interventi di cooperazione
multilaterale o bilaterale nell'ambito delle attivita' di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020,
n. 47, e' autorizzata la spesa di 29.805.256 euro per
l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo si
provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del
bilancio dello Stato delle risorse giacenti nel conto
corrente di tesoreria n. 29814, intestato alla societa'
Cassa depositi e prestiti - Gestione separata, relativo al
Fondo per la cooperazione bilaterale, di cui alla
convenzione per la gestione, erogazione e monitoraggio
delle risorse finanziarie del Ministero della transizione
ecologica destinate alla cooperazione internazionale,
sottoscritta con la societa' Cassa depositi e prestiti in
data 11 ottobre 2021, in esecuzione del decreto
direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 0005041/SVI del 27 maggio 2016,
modificato con decreto direttoriale del medesimo Ministero
n. 0007026/ SVI del 15 luglio 2016.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 30
milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi del comma 4.
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico
derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di
cui al comma 4, lettera i), sono valutati in 22 milioni di
euro per l'anno 2022, 126 milioni di euro per l'anno 2023,
233 milioni di euro per l'anno 2024, 313 milioni di euro
per l'anno 2025, 374 milioni di euro per l'anno 2026, 399
milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per
l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478
milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per
l'anno 2031 e 522 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione
degli effetti in termini di indebitamento netto, a 39
milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni di euro per
l'anno 2023, 266 milioni di euro per l'anno 2024, 344
milioni di euro per l'anno 2025, 403 milioni di euro per
l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454
milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per
l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528
milioni di euro per l'anno 2031 e 552 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede
ai sensi del comma 4.
4. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14,
18, 19, 20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41,
42, 43, 44, 45,47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, determinati in 16.702.778.500 euro per
l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023,
3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni di
euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno
2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di
euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029,
478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro
per l'anno 2031, 522 milioni di euro per l'anno 2032, 525,1
milioni di euro per l'anno 2033 e 522 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto, a 5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8
milioni di euro per l'anno 2024, 1.908,4 milioni di euro
per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454
milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per
l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528
milioni di euro per l'anno 2031, 552 milioni di euro per
l'anno 2032, 555,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 552
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si
provvede:
a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione
della disposizione di cui all'articolo 3, comma 5;
b) quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023,
5,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,1 milioni di euro
per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 6.508 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 55;
d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1
milioni di euro per l'anno 2023, 14,8 milioni di euro per
l'anno 2027, 5,1 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2028 al 2031 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2032, che
aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto,
a 7,971 milioni di euro per l'anno 2022 e 17,198 milioni di
euro per l'anno 2023, 0,198 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, 14,998 milioni di euro per
l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2028 al 2031, 4,498 milioni di euro per l'anno 2032 e
0,198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033,
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dagli articoli 14 e 51;
e) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente utilizzo delle minori spese
derivanti dall'articolo 14;
f) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno
2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
g) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178;
h) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il
20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della
relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
4-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2,
1-ter e 1-quater, pari a 3.043,98 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle
missioni e dei programmi indicati nell'allegato 3-bis
annesso al presente decreto, per gli importi ivi
specificati. (152)
5. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'
sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto.
6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni
recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo'
disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n.230 (Istituzione
dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in
attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della
legge 1° aprile 2021, n. 46):
«Art. 6 (Modalita' di presentazione della domanda ed
erogazione del beneficio). - 1. La domanda per il
riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 e'
presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di
ciascun anno ed e' riferita al periodo compreso tra il mese
di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello
di febbraio dell'anno successivo. La domanda e' presentata
in modalita' telematica all'INPS ovvero presso gli istituti
di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152,
secondo le modalita' indicate dall'INPS sul proprio sito
istituzionale entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la
domanda di cui al comma 1 e' presentata da un genitore
ovvero da chi esercita la responsabilita' genitoriale.
L'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese successivo a
quello di presentazione della domanda; nel caso in cui e'
presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento,
l'assegno e' riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del
medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS
provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta
giorni dalla domanda.
3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione
dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo
familiare e' comunicata con apposita procedura telematica
all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni
dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento
dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
4. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' erogato al
richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari
misura tra coloro che esercitano la responsabilita'
genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno
spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno e'
riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero
del minore in affido familiare.
5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono
presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei
genitori secondo le modalita' di cui al presente articolo e
richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno
loro spettante.
6. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN
ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari
percettori di Reddito di cittadinanza.
7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio
e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in
corso di validita' a dicembre dell'anno precedente.
8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma
2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno
2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,6
milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni di euro
per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno 2026,
19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0 milioni
di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo
13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri,
anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute
e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale
attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro
il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la
rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico,
relativi alle domande accolte.».
- Per il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 7
ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n.189 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 16.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n.243 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione):
«Art. 6 (Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi
eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi
anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo
dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma
2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La
deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalita' indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi'
qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per
realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al
fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al
comma 2, lettera b).».
- La legge 15 luglio 2022, n.99 (Istituzione del
Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022, n. 173.
 
Art. 44
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.