Gazzetta n. 234 del 6 ottobre 2022 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 26 settembre 2022 |
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di tebentafusp, «Kimmtrak». (Determina n. 156/2022). |
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IL DIRIGENTE dell'ufficio procedure centralizzate
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, cosi' come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016; Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale e' stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale; Vista la determina STDG n. 973 del 18.8.2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021; Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 maggio 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° aprile 2022 al 30 aprile 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate; Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 22 agosto 2022 (protocollo 0096658/P-22/08/2022-AIFA-AIFA_UMGR-P), con la quale e' stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale KIMMTRAK (tebentafusp); Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 6, 7 e 8 giugno 2022;
Determina:
La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: KIMMTRAK, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 settembre 2022
Il dirigente: Ammassari |
| Allegato Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.
Farmaco di nuova registrazione: KIMMTRAK. Codice ATC - Principio attivo: L01 Tebentafusp. Titolare: Immunocore Ireland Ltd. Codice procedura: EMEA/H/C/004929/0000. GUUE: 31 maggio 2022. Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cio' permettera' la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.
Indicazioni terapeutiche
«Kimmtrak» e' indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti positivi per l'agente leucocitario umano HLA-A*02:01 con melanoma uveale non resecabile o metastatico. Modo di somministrazione «Kimmtrak» deve essere somministrato sotto la guida e la supervisione di un medico con esperienza nell'uso di agenti antitumorali e preparato a gestire la sindrome da rilascio di citochine in un ambiente in cui siano immediatamente disponibili apparecchiature complete per la rianimazione. E' raccomandato il ricovero ospedaliero almeno in occasione delle prime tre infusioni di «Kimmtrak» (vedere paragrafo 4.4). I pazienti trattati con «Kimmtrak» devono presentare genotipo HLA-A*02:01 determinato tramite un qualsiasi saggio di genotipizzazione HLA validato. Modo di somministrazione. «Kimmtrak» e' per uso endovenoso. La durata raccomandata dell'infusione e' compresa tra quindici e venti minuti. «Kimmtrak» richiede la diluizione con una soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%) contenente albumina umana per infusione endovenosa. Ciascun flaconcino di «Kimmtrak» e' esclusivamente monodose. Non agitare il flaconcino di «Kimmtrak». Per le istruzioni sulla diluizione e sulla somministrazione del medicinale, vedere paragrafo 6.6. Prime tre dosi del trattamento. Le prime tre dosi di «Kimmtrak» devono essere somministrate in una struttura ospedaliera con monitoraggio notturno degli eventuali segni e sintomi di CRS per almeno sedici ore. I parametri vitali devono essere monitorati prima della somministrazione e almeno ogni quattro ore fino alla risoluzione dei sintomi. Se clinicamente indicato, il monitoraggio dovra' essere piu' frequente e il ricovero ospedaliero prolungato. Se i pazienti manifestano ipotensione di grado 3 o 4 durante una qualsiasi delle prime tre infusioni di «Kimmtrak», devono essere monitorati ogni ora per almeno quattro ore in un contesto ambulatoriale per le tre infusioni successive. Dosi successive del trattamento. Qualora il livello di dose di 68 mcg sia tollerato (vale a dire in assenza di ipotensione di grado ≥2 che necessiti di intervento medico), le dosi successive possono essere somministrate in un contesto di assistenza ambulatoriale adatto. I pazienti devono essere tenuti sotto osservazione per almeno sessanta minuti dopo ogni infusione. Per i pazienti che hanno ricevuto un trattamento ambulatoriale con «Kimmtrak» per almeno tre mesi senza interruzioni superiori a due settimane, il monitoraggio ambulatoriale dopo l'infusione puo' essere ridotto a un minimo di trenta minuti per le dosi successive. Confezioni autorizzate: EU/1/22/1630/001 - A.I.C.: 050004011/E in base 32: 1HQ01C - 100 mcg / 0,5 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 0,5 ml - 1 flaconcino.
Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR). I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP). Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio. Prima del lancio di «Kimmtrak» in ciascuno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovra' concordare il contenuto e il formato del programma formativo, compresi i mezzi di comunicazione, le modalita' di distribuzione e qualsiasi altro aspetto del programma, con le autorita' nazionali competenti. Il programma formativo intende sottolineare l'importanza del processo di monitoraggio, con l'obiettivo di facilitare una diagnosi e un trattamento tempestivi della sindrome da rilascio di citochine (CRS) per ridurne la gravita'. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovra' assicurare che, in ogni Stato membro nel quale sara' commercializzato «Kimmtrak», tutti gli operatori sanitari destinati a prescrivere e i pazienti destinati a utilizzare «Kimmtrak» siano provvisti del seguente materiale formativo, o vi abbiano accesso: materiale formativo destinato al medico; pacchetto informativo per il paziente. Materiale formativo destinato al medico: riassunto delle caratteristiche del prodotto; guida al trattamento per gli operatori sanitari. Guida al trattamento per gli operatori sanitari: informazioni dettagliate sulle modalita' di monitoraggio dei pazienti durante le prime tre infusioni e in occasione delle infusioni successive; informazioni dettagliate sulle modalita' di minimizzazione del rischio di ipotensione associato alla CRS; descrizione dei sintomi della CRS, fra cui gravita', frequenza, tempo all'insorgenza, trattamento e risoluzione, nei pazienti trattati con «Kimmtrak»; informazioni dettagliate sulle modalita' di gestione della CRS in base alla gravita', compresa la raccomandazione di somministrare una premedicazione con corticosteroidi in caso di CRS di grado 2 persistente o ricorrente o di qualsiasi CRS di grado 3; descrizione del programma di esecuzione degli ECG e della gestione richiesta in base ai risultati dell'ECG; raccomandazione di monitorare attentamente i pazienti con malattie cardiache, prolungamento dell'intervallo QT e fattori di rischio di insufficienza cardiaca; informazioni sull'importanza di avvertire i pazienti del rischio di CRS, e della necessita' di contattare immediatamente il medico o l'infermiere in caso di sviluppo dei sintomi della CRS; informazioni sull'importanza di segnalare le reazioni avverse, insieme a informazioni dettagliate sulle modalita' di segnalazione. Pacchetto informativo per il paziente: foglio illustrativo; guida per il paziente. Guida per il paziente: informazioni sul rischio di CRS in associazione al trattamento con «Kimmtrak» e descrizione dei sintomi; informazioni sull'importanza di contattare immediatamente il medico o l'infermiere in caso di sviluppo dei sintomi della CRS da parte del paziente; informazioni dettagliate sul programma di monitoraggio e sulle implicazioni per il paziente; informazioni sull'importanza di segnalare gli effetti indesiderati, insieme a informazioni dettagliate sulle modalita' di segnalazione. Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). |
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