Gazzetta n. 236 del 8 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 agosto 2022, n. 147
Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sulla proposta del Consiglio nazionale forense, pervenuta in data 10 febbraio 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la nota del 20 luglio 2022, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri e la relativa presa d'atto in data 11 agosto 2022;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche alle disposizioni generali
in tema di compensi e spese

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.

NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.).
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 13,
comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova
disciplina dell'ordinamento della professione forense):
«Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). - 1. -
2. (Omissis).
3. All'attuazione della presente legge si provvede
mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro
della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data
della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio
nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta
giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine
territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
da almeno cinque anni e che siano state individuate come
maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato
di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle
disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo,
ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente
comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
4. - 6. (Omissis).»
«Art. 13 (Conferimento dell'incarico e compenso). -
1. - 5. (Omissis).
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal
Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due
anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano
quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso
non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di
mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione
giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione
professionale e' resa nell'interesse di terzi o per
prestazioni officiose previste dalla legge.
7.- 10. (Omissis).».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55
(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense, ai
sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247), come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Compensi e spese). - 1. (Omissis).
2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese
documentate in relazione alle singole prestazioni,
all'avvocato e' dovuta - in ogni caso ed anche in caso di
determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese
forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso
totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto
dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso
spese per trasferta.».
 
Allegato: Nuove tabelle parametri forensi

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la
determinazione dei compensi relativi all'attivita' civile e
amministrativa

1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di regola sino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento», e l'ultimo periodo e' soppresso;
b) al comma 1-bis, le parole: «e' di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e' ulteriormente aumentato fino al 30 per cento»;
c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;
d) al comma 3, le parole: «di regola» sono soppresse;
e) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa.»;
f) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Il giudice puo' riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.»
g) al comma 6, le parole: «la liquidazione del compenso e' di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale» sono sostituite dalle seguenti: «il compenso per tale attivita' e' determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto,»;
h) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Nel caso di dichiarata responsabilita' processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e' ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilita', improponibilita' o improcedibilita' della domanda il compenso e' ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.»;
i) al comma 10-bis le parole: «di regola» sono soppresse, ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando e' proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva e' aumentato fino al 20 per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attivita' ulteriori rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare.»;
l) dopo il comma 10-bis sono aggiunti i seguenti:
«10-ter. Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato e' dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonche' il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale.
10-quater. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio puo' essere aumentato fino al 50 per cento quando e' depositata memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile.
10-quinquies. Nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti dalla allegata tabella n. 20-bis possono essere ridotti fino al 50 per cento.
10-sexies. Nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12.
10-septies. Per le attivita' difensive svolte dall'avvocato in qualita' di curatore del minore, il compenso e' liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui e' di volta in volta nominato.».
2. All'articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.»;
b) al comma 6 le parole «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse.
3. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.
4. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.
6. All'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse.
7. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10
e 11 del citato decreto del Ministro della giustizia 10
marzo 2014, n. 55, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Parametri generali per la determinazione dei
compensi in sede giudiziale). - 1. Ai fini della
liquidazione del compenso si tiene conto delle
caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita'
prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta'
e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del
cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della
complessita' delle questioni giuridiche e di fatto
trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene
particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della
quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta
essere stato necessario intrattenere con il cliente e con
altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di
cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei
parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per
cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non
oltre il 50 per cento.
1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei
parametri generali di cui al comma 1 e' ulteriormente
aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati
con modalita' telematiche sono redatti con tecniche
informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la
fruizione e, in particolare, quando esse consentono la
ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti
allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto.
2. Quando in una causa l'avvocato assiste piu'
soggetti aventi la stessa posizione processuale, il
compenso unico puo' essere aumentato per ogni soggetto
oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un
massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni
soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica
quando piu' cause vengono riunite, dal momento
dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste
un solo soggetto contro piu' soggetti.
3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel
procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a
istanza congiunta, il compenso e' liquidato con una
maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti
liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.
4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identita' di
posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione
professionale nei confronti di questi non comporta l'esame
di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto,
il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un
solo soggetto e' ridotto in misura non superiore al 30 per
cento.
4-bis. I parametri previsti dalla allegata tabella n.
7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si
applicano esclusivamente a quelli aventi natura non
contenziosa.
5. Il compenso e' liquidato per fasi. Con riferimento
alle diverse fasi del giudizio si intende
esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e
lo studio degli atti a seguito della consultazione con il
cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti
e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali,
al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti
introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e
il relativo esame incluso quello degli allegati, quali
ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di
terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali,
l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della
prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze,
impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle
corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento
del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni
della domanda, le autentiche di firma o l'esame della
procura notarile, la formazione del fascicolo e della
posizione della pratica in studio, le ulteriori
consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le
memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle
domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e
conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre
parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso
e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le
prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
le partecipazioni e assistenze relative ad attivita'
istruttorie, gli atti necessari per la formazione della
prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto
d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame
delle corrispondenti attivita' e designazioni delle altre
parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o
delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o
di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al
contumace, le relative richieste di copie al cancelliere,
le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni
rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale,
le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e
l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque
incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti
alla verificazione delle scritture private. Al fine di
valutare il grado di complessita' della fase rilevano, in
particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o
autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non
meramente illustrative, ovvero le plurime richieste
istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove
assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della
liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle
conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le
memorie, illustrative o conclusionali anche in replica,
compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale,
sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note
illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il
deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o
pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio,
comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro
del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del
provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella
liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di
tutte le attivita' successive alla decisione e che non
rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera
e);
e) per fase di studio e introduttiva del
procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo,
la notificazione dello stesso unitamente al precetto,
l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame
del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni
ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;
f) per fase istruttoria e di trattazione del
procedimento esecutivo: ogni attivita' del procedimento
stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze
all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
5-bis. Il giudice puo' riconoscere, se richiesto, il
compenso previsto per la fase di studio della controversia
in favore del professionista che subentra nella difesa del
cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.
6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o
transazione della controversia, il compenso per tale
attivita' e' determinato nella misura pari a quello
previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto,
fermo quanto maturato per l'attivita' precedentemente
svolta.
7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in
sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di
condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei
procedimenti in tempi ragionevoli.
8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico
del soccombente costituito puo' essere aumentato fino a un
terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le
difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente
fondate.
9. Nel caso di dichiarata responsabilita' processuale
ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile,
il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e' ridotto
del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante.
Nei casi d'inammissibilita', improponibilita' o
improcedibilita' della domanda il compenso e' ridotto, ove
concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente
indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.
10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo
140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
il compenso puo' essere aumentato fino al triplo rispetto a
quello altrimenti liquidabile.
10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale
amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il
compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio e'
aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi
aggiunti. Quando e' proposto ricorso incidentale, il
compenso per la fase introduttiva e' aumentato fino al 20
per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica
previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando
vengono svolte attivita' ulteriori rispetto alla
formulazione dell'istanza cautelare.
10-ter. Nel caso di appello cautelare davanti al
Consiglio di Stato e' dovuto il compenso previsto dalla
allegata tabella n. 22 per la fase di studio della
controversia e per la fase introduttiva del giudizio,
nonche' il 50 per cento del compenso relativo alla fase
decisionale.
10-quater. Nei giudizi davanti alla Corte di
cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale del
giudizio puo' essere aumentato fino al 50 per cento quando
e' depositata memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice
di procedura civile.
10-quinquies. Nei procedimenti di ammissione al
passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad
oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti
dalla allegata tabella n. 20-bis possono essere ridotti
fino al 50 per cento.
10-sexies. Nel caso di reclamo in corte di appello
avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri
provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i
parametri previsti dalla allegata tabella n. 12.
10-septies. Per le attivita' difensive svolte
dall'avvocato in qualita' di curatore del minore, il
compenso e' liquidato applicando i parametri previsti dalle
tabelle allegate al presente decreto relative alle
procedure e ai giudizi in cui e' di volta in volta
nominato.»

«Art. 5 (Determinazione del valore della
controversia). - 1. Nella liquidazione dei compensi a
carico del soccombente, il valore della causa - salvo
quanto diversamente disposto dal presente comma - e'
determinato a norma del codice di procedura civile. Nei
giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha
riguardo all'entita' economica della ragione di credito
alla cui tutela l'azione e' diretta, nei giudizi di
divisione alla quota o ai supplementi di quota o
all'entita' dei conguagli in contestazione. Quando nei
giudizi di divisione la controversia interessa anche la
massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei
giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si
ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte
vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso
si ha riguardo al valore effettivo della controversia,
anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti,
quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a
norma del codice di procedura civile o alla legislazione
speciale.
2. Nella liquidazione dei compensi a carico del
cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entita'
della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della
controversia quando risulta manifestamente diverso da
quello presunto anche in relazione agli interessi
perseguiti dalle parti.
3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia,
nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo
all'entita' economica dell'interesse sostanziale che il
cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del
soccombente si ha riguardo all'entita' economica
dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la
decisione. In relazione alle controversie in materia di
pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal
cliente privato e' rapportato all'utile effettivo o ai
profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto
escluso. L'utile effettivo e i profitti attesi si intendono
di regola non inferiori al 10 per cento del valore
dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di
gara.
4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia
tributaria il valore della controversia e' determinato in
conformita' all'importo delle imposte, tasse, contributi e
relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite
di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
5. Qualora il valore effettivo della controversia non
risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri
sopra enunciati, la stessa si considerera' di valore
indeterminabile.
6. Le cause di valore indeterminabile si considerano
e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e
non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto
e della complessita' della controversia. Qualora la causa
di valore indeterminabile risulti di particolare importanza
per lo specifico oggetto, il numero e la complessita' delle
questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti
ovvero dei risultati utili, anche di carattere non
patrimoniale, il suo valore si considera e a questi fini
entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.»
«Art. 6 (Cause di valore superiore ad euro
520.000,00). - 1. Alla liquidazione dei compensi per le
controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si
applica il seguente incremento percentuale: per le
controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino
al 30 per cento in piu' dei parametri numerici previsti per
le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le
controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino
al 30 per cento in piu' dei parametri numerici previsti per
le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le
controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino
al 30 per cento in piu' dei parametri numerici previsti per
le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le
controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino
al 30 per cento in piu' dei parametri numerici previsti per
le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le
controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino
al 30 per cento in piu' dei parametri numerici previsti per
le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo
criterio puo' essere utilizzato per ogni successivo
raddoppio del valore della controversia.»
«Art. 8 (Pluralita' di difensori e societa'
professionali). - 1. Quando incaricati della difesa sono
piu' avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti
del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella
liquidazione a carico del soccombente sono computati i
compensi per un solo avvocato.
2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di
domiciliatario, spetta un compenso non inferiore al 20 per
cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle
tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso
domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque,
rapportato alle prestazioni concretamente svolte.
3. Se l'incarico professionale e' conferito a una
societa' di avvocati si applica il compenso spettante a un
solo professionista, anche se la prestazione e' svolta da
piu' soci.»
«Art. 9 (Praticanti avvocati abilitati al
patrocinio). - 1. Ai praticanti avvocati abilitati al
patrocinio e' liquidata la meta' dei compensi spettanti
all'avvocato.»
«Art. 10 (Procedimenti arbitrali rituali e irrituali)
- 1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, a
ciascun arbitro e' dovuto il compenso previsto sulla base
dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.
2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati,
rituali o irrituali, sono liquidati i compensi previsti dai
parametri di cui alla tabella n. 2.»
«Art. 11 (Trasferte). - 1. Per gli affari e le cause
fuori dal luogo ove svolge la professione in modo
prevalente, all'avvocato incaricato della difesa e'
liquidata l'indennita' di trasferta e il rimborso delle
spese a norma dell'articolo 27 della materia
stragiudiziale.».
 
Art. 3
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la
determinazione dei compensi relativi all'attivita' penale

1. All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di regola fino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento»;
b) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. I compensi previsti per le indagini difensive sono aumentati del 20 per cento quando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti.
3-ter. Per le attivita' difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla allegata tabella n. 15, con riferimento all'autorita' giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne.».
2. All'articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo degli articoli 12 e 17 del citato
decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Parametri generali per la determinazione
dei compensi). - 1. Ai fini della liquidazione del compenso
spettante per l'attivita' penale si tiene conto delle
caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita'
prestata, dell'importanza, della natura, della complessita'
del procedimento, della gravita' e del numero delle
imputazioni, del numero e della complessita' delle
questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti
giurisprudenziali, dell'autorita' giudiziaria dinanzi cui
si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del
numero dei documenti e degli atti da esaminare, della
continuita' dell'impegno anche in relazione alla frequenza
di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione
in modo prevalente, nonche' dell'esito ottenuto avuto anche
riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni
finanziarie del cliente. Si tiene altresi' conto del numero
di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero
rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle
attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi
di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei
parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per
cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non
oltre il 50 per cento.
2. Quando l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la
stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso
unico puo' essere aumentato per ogni soggetto oltre il
primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di
dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre
i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione
del periodo precedente si applica anche quando il numero
dei soggetti ovvero delle imputazioni e' incrementato per
effetto di riunione di piu' procedimenti, dal momento della
disposta riunione, e anche quando il professionista difende
un singolo soggetto contro piu' soggetti, sempre che la
prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di
fatto o di diritto. Quando, ferma l'identita' di posizione
procedimentale o processuale, la prestazione professionale
non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di
fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in
rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti
liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto e' ridotto
in misura non superiore al 30 per cento. Per le
liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti
ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo
unico delle spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si
tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti
assunti rispetto alla posizione processuale della persona
difesa.
3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento
alle diverse fasi del giudizio si intende
esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attivita'
investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni
dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le
consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le
relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano
l'attivita' e sono resi in momento antecedente alla fase
introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti
introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze
richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi,
impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e
la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le
richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze
relative ad atti ed attivita' istruttorie procedimentali o
processuali anche preliminari, rese anche in udienze
pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali
alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della
prova, comprese liste, citazioni e le relative
notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati
o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte,
le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre
parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza
pubblica.
3-bis. I compensi previsti per le indagini difensive
sono aumentati del 20 per cento quando tali indagini siano
particolarmente complesse o urgenti.
3-ter. Per le attivita' difensive svolte davanti al
Tribunale per i minorenni, i compensi sono liquidati
applicando i parametri previsti dalla allegata tabella n.
15, con riferimento all'autorita' giudiziaria che sarebbe
stata competente qualora al momento del fatto l'imputato
fosse stato maggiorenne.»
«Art. 17 (Praticanti avvocati abilitati al
patrocinio). - 1. Ai praticanti avvocati abilitati al
patrocinio e' liquidata la meta' dei compensi spettanti
all'avvocato.».
 
Art. 4
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la
determinazione dei compensi relativi all'attivita' stragiudiziale

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.».
2. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola sino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento».
3. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse;
b) al comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.».
4. All'articolo 21, comma 7, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse.
5. L'articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e' sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Affari di valore superiore a euro 520.000,00). - 1. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso e' liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25.».
6. Dopo l'articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e' aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis (Compensi a tempo). - 1. Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.».
7. All'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse;
8. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.
9. All'articolo 27, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «, di regola,» e le parole «di regola» sono soppresse.

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo degli articoli 18, 19, 20, 21,
24, 26 e 27 del citato decreto del Ministro della giustizia
10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal presente decreto:

«Art. 18 (Compensi per attivita' stragiudiziale). -
1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono
onnicomprensivi in relazione ad ogni attivita' inerente
l'affare. Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o
di parti autonome in ragione della materia trattata, i
compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.»
«Art. 19 (Parametri generali per la determinazione
dei compensi). - 1. Ai fini della liquidazione del compenso
si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del
pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza dell'opera,
della natura, della difficolta' e del valore dell'affare,
della quantita' e qualita' delle attivita' compiute, delle
condizioni soggettive del cliente, dei risultati
conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni
giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficolta'
dell'affare si tiene particolare conto di contrasti
giurisprudenziali rilevanti, della quantita' e del
contenuto della corrispondenza che risulta essere stato
necessario intrattenere con il cliente e con altri
soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui
alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri
generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento,
ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non
superiore al 50 per cento.»
«Art. 20 (Prestazioni stragiudiziali svolte
precedentemente o in concomitanza con attivita'
giudiziali). - 1. L'attivita' stragiudiziale svolta prima o
in concomitanza con l'attivita' giudiziale, che riveste una
autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, e' liquidata in
base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
1-bis. L'attivita' svolta dall'avvocato nel
procedimento di mediazione e nella procedura di
negoziazione assistita e' liquidata in base ai parametri
numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il
procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione
assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo
il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le
fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del
30 per cento.»
«Art. 21 (Determinazione del valore dell'affare). -
1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare e'
determinato - salvo quanto diversamente disposto dal
presente comma - a norma del codice di procedura civile. In
ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare,
anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte,
quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a
norma del codice di procedura civile o della legislazione
speciale.
2. Per l'assistenza in procedure concorsuali
giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del
credito del cliente creditore o all'entita' del passivo del
cliente debitore.
3. Per l'assistenza in affari di successioni,
divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della
quota attribuita al cliente.
4. Per l'assistenza in affari amministrativi il
compenso si determina secondo i criteri previsti nelle
norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo
presente l'interesse sostanziale del cliente.
5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria
si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e
relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite
di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
6. Qualora il valore effettivo dell'affare non
risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri
sopra enunciati lo stesso si considera di valore
indeterminabile.
7. Gli affari di valore indeterminabile si
considerano e a questi fini di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto
dell'oggetto e della complessita' dell'affare stesso.
Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di
particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la
complessita' delle questioni giuridiche trattate, per la
rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi
natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera
e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.»
«Art. 24 (Praticanti avvocati abilitati al
patrocinio). - 1. Ai praticanti avvocati abilitati al
patrocinio e' liquidata la meta' dei compensi spettanti
all'avvocato.»
«Art. 26 (Prestazioni con compenso a percentuale). -
1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di
gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il
compenso e' liquidato sulla base di una percentuale, fino a
un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni
amministrati, tenendo altresi' conto della durata
dell'incarico, della sua complessita' e dell'impegno
profuso.»
«Art. 27 (Trasferte). - 1. All'avvocato, che per
l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo
ove svolge la professione in modo prevalente, e' liquidato
il rimborso delle spese sostenute e un'indennita' di
trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno
documentato dal professionista, con il limite di un albergo
quattro stelle, unitamente a una maggiorazione del 10 per
cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese
di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, e'
riconosciuta un'indennita' chilometrica pari a un quinto
del costo del carburante al litro, oltre alle spese
documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.».
 
Art. 5
Revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al decreto di
cui al Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55

1. Le tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono sostituite da quelle allegate al presente regolamento.
 
Art. 6

Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 agosto 2022

Il Ministro: Cartabia Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2022 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2471