Gazzetta n. 239 del 12 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 4 agosto 2022
Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR.



IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e, in particolare, l'art. 4;
Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;
Vista in particolare, la misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica del «suolo dei siti orfani» che con una dotazione di 500 milioni di euro mira a ripristinare i terreni dei siti orfani, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare utilizzando le migliori tecnologie innovative di indagine disponibili per identificare le reali necessita' di bonifica e consentire lo sviluppo di tali aree, anche per quanto riguarda l'edilizia abitativa, prevedendo, entro il 31 dicembre 2022, l'approvazione del Piano di azione per la riqualificazione ed, entro il 31 marzo 2026, la riqualificazione di almeno il 70 per cento della superficie del «suolo dei siti orfani» al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'art. 17 che prevede che con proprio decreto il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotti un apposito Piano d'azione conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C4 del PNRR e che ai fini del medesimo Piano d'azione si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 8, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7, ai sensi del quale «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 giugno 2020, nonche' gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinche' ogni singola attivita' economica non determini un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art. 17 del medesimo regolamento;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Vista la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) e gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 2021/241;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, il principio di parita' di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art. 10 «costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», e in particolare l'art. 32, comma l, che ha disposto che gli «obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;
Visto l'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», come modificato dall'art. 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui di cui all'art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l'altro, «di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244 del medesimo decreto legislativo, nonche', in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati»;
Considerato che il citato l'art. 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018 prevede, altresi', che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalita' di trasferimento alle autorita' competenti delle risorse loro destinate per l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina il principio di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorita' nazionale anticorruzione - ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2021, come modificato dal decreto del Ministro della transizione ecologica del 28 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2022, il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018, disciplina i criteri e le modalita' di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
Considerato che l'articolo unico, comma 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 24 settembre 2021, prevede che «Le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;
Considerato che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 500.000.000,00 euro per la bonifica dei siti orfani, nell'ambito della misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica dei siti orfani - del PNRR e individua (Tabella B) i relativi obiettivi e traguardi;
Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;
Vista la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;
Vista la nota prot. 127027/MATTM del 17 novembre 2021 con la quale il Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi ha fornito indicazioni sulla natura delle risorse finanziarie della misura M2C4 del PNRR precisando che «il sostegno finanziario al PNRR sotto forma di "prestiti" o "sovvenzioni" e' il meccanismo di finanziamento del Recovery and Resilience Facility (RRF) previsto dal regolamento (UE) 2021/241 ed e' disciplinato da specifici accordi stipulati tra Commissione europea e Stato membro. Tale meccanismo non coinvolge le amministrazioni centrali titolari di intervento ne' i soggetti beneficiari/attuatori della misura in oggetto»;
Vista la nota prot. 47874/MiTE del 20 aprile 2022 con la quale il Capo del Dipartimento dell'unita' di missione PNRR ha precisato che, qualora il costo totale di uno o piu' degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse di cui alla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR per la bonifica dei siti orfani dovesse superare l'importo finanziato, l'eccedenza puo' essere coperta con ulteriori risorse finanziarie purche' non riferibili a fondi comunitari; cio' al fine di consentire il raggiungimento dei target e delle milestone fissate dal Piano d'azione, nella circostanza in cui risulti potenzialmente inadeguato il budget originariamente stanziato;
Vista la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;
Vista la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;
Vista la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;
Visto il decreto del direttore generale della Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica 22 novembre 2021, n. 222, come modificato dal decreto del direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche 22 marzo 2022, n. 32, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, con il quale, ai fini dell'attuazione della misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR, e' stato individuato l'elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio di tutte le ventuno regioni e province autonome (nello specifico: diciannove regioni e due province autonome);
Considerato che i siti orfani di cui al decreto del direttore generale della Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021, e successive modificazioni, sono stati individuati attraverso un percorso di concertazione con le regioni e le province autonome avviato con nota prot. 80368/MATTM del 22 luglio 2021, con la quale la medesima Direzione generale ha chiesto alle regioni e le provincie autonome di individuare i siti orfani da riqualificare sul proprio territorio e i relativi interventi, al fine di dare attuazione alla misura del PNRR relativa alla bonifica dei siti orfani (misura M2C4, investimento 3.4);
Considerato in particolare che le schede/proposte delle regioni e delle province autonome sono state verificate, anche attraverso apposite riunioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) coerenza con le definizioni e l'ambito di applicazione del decreto ministeriale 29 dicembre 2020;
b) verifica del dettaglio della tipologia di interventi previsti (messa in sicurezza di emergenza, piano di caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa, progetto operativo di bonifica), delle attivita' necessarie (es. progettazione, esecuzione, indagini ecc.) e delle matrici ambientali oggetto di intervento;
c) coerenza tra descrizione e la tipologia di intervento proposto;
d) coerenza con le tempistiche e gli obiettivi del PNRR;
e) verifica delle attivita' ex art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 gia' concluse;
f) verifica del superamento delle Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nella matrice suoli;
g) coerenza tra descrizione e l'importo previsto;
Considerato che l'elenco dei siti orfani di cui al decreto direttoriale n. 222 del 2021, e successive modificazioni, predisposto sulla base degli elenchi forniti dalle regioni e province autonome, costituisce una milestone intermedia di monitoraggio nazionale (M2C4-00-ITA-17) per l'adozione del Piano di azione;
Viste le note prot. 134489/MATTM del 1° dicembre 2021 e prot. 30528/MiTE del 10 marzo 2022, con le quali le competenti Direzioni generali del Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, hanno chiesto alle regioni e alle province autonome di fornire informazioni relative ai siti orfani che si intendono candidare a finanziamento con le risorse della misura M2C4 del PNRR, ivi compresi gli interventi da realizzare, i relativi costi e l'ordine di priorita' degli stessi, comunicando altresi' una prima ipotesi di ripartizione delle risorse;
Considerato che le informazioni raccolte in riscontro a dette note prot. 134489/MATTM del 1° dicembre 2021 e prot. 30528/MiTE del 10 marzo 2022 hanno permesso l'individuazione delle priorita' e dei fabbisogni delle regioni e province autonome in relazione agli interventi nei siti orfani di cui al decreto direttoriale n. 222 del 2021, e successive modificazioni, e hanno consentito l'effettiva ripartizione delle risorse totali della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;
Vista la nota prot. 38671/MiTE del 25 marzo 2022 con la quale la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche ha chiesto alle regioni e province autonome, in qualita' di soggetti attuatori, di trasmettere ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto-legge n. 152 del 2021, utilizzando l'apposita modulistica allegata alla nota stessa, istanza di ammissione al finanziamento (allegato A) nei limiti della disponibilita' finanziaria assegnata (allegato C), completa delle informazioni dei singoli interventi (allegato B) da realizzare nei siti orfani inclusi nell'elenco di cui al decreto direttoriale n. 222 del 2021, e successive modificazioni;
Considerate le istanze di finanziamento, corredate della relativa documentazione, trasmesse dalle seguenti regioni e province autonome con note:
Regione Valle d'Aosta, prot. 2985 del 22 aprile 2022, acquisita al prot. 50090/MiTE del 26 aprile 2022;
Regione Campania, prot. 181475 del 4 aprile 2022, acquisita al prot. 43778/MiTE del 5 aprile 2022, e prot. 247829 dell'11 maggio 2022, acquisita in pari dati al prot. 58643/MiTE;
Regione Lombardia, prot. 28289 del 7 aprile 2022, acquisita al prot. 45339/MiTE del 12 aprile 2022;
Regione autonoma della Sardegna, prot. 8749 del 4 aprile 2022, acquisita in pari data al prot. 43102/MiTE;
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, prot. 43778 del 5 aprile 2022, acquisita in pari data al prot. 43897/MiTE;
Regione Calabria, prot. 170112 del 7 aprile 2022, acquisita al prot. 50989/MiTE del 27 aprile 2022;
Regione Molise, prot. 64177 del 6 aprile 2022, acquisita in pari data al prot. 44407/MiTE;
Regione Lazio, prot. 320642 del 31 marzo 2022, acquisita in pari data al prot. 41472/MiTE;
Regione Liguria, prot. 259089 del 4 aprile 2022, acquisita in pari data al prot. 42952/MiTE;
Regione Puglia, prot. 5165 del 22 aprile 2022, acquisita in pari data al prot. 49669/MiTE;
Regione Toscana, prot. 143190 del 5 aprile 2022, acquisita in pari data al prot. 43718/MiTE;
Regione Abruzzo, prot. 159042 del 22 aprile 2022, acquisita al prot. 50062/MiTE del 26 aprile 2022;
Regione Umbria, prot. 80306 del 4 aprile 2022, acquisita in pari data al prot. 43079/MiTE, e prot. 81553 del 5 aprile 2022, acquisita in pari data al prot. 43919/MiTE;
Regione Emilia-Romagna, prot. 333187 del 4 aprile 2022, acquisita in pari data al prot. 43268/MiTE;
Regione Veneto, acquisita al prot. 42881/MiTE del 4 aprile 2022;
Regione Basilicata, prot. 9649 del 6 aprile 2022, acquisita in pari data al prot. 44386/MiTE;
Regione Siciliana, prot. 12347 del 4 aprile 2022, acquisita in pari data al prot. 43342/MiTE;
Regione Marche, prot. 514122 del 29 aprile 2022, acquisita al prot. 53867/MiTE del 3 maggio 2022;
Regione Piemonte, prot. 42721 del 6 aprile 2022, acquisita in pari data al prot. 44290/MiTE;
Provincia autonoma di Trento con nota prot. 288835 del 28 aprile 2022, acquisita in pari data al prot. 51618/MiTE del 28 aprile 2022;
Provincia autonoma di Bolzano, acquisita al prot. 53317/MiTE del 2 maggio 2022;
Considerato che ciascuna regione e provincia autonoma ha provveduto all'individuazione dei siti orfani secondo criteri definiti nel percorso di concertazione con il Ministero della transizione ecologica avviato con nota prot. n. 80368/MATTM del 22 luglio 2021 e coerentemente con le previsioni e pianificazioni rispettivamente gia' adottate in materia di bonifiche;
Visto il decreto del direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche 23 febbraio 2022, n. 15, con il quale sono stati definiti, in conformita' alle indicazioni della circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR» e coerentemente a quanto richiesto con nota prot. 144712/MATTM del 22 dicembre 2021, i criteri di ammissibilita' degli interventi da realizzare nei siti orfani con le risorse del PNRR nonche' le modalita' di verifica mediante check list;
Considerata l'istruttoria eseguita dal Ministero della transizione ecologica sulla base del citato decreto direttoriale n. 15 del 2022 sulle istanze di finanziamento e sulla relativa documentazione, trasmesse dalle regioni e dalle province autonome;
Considerato che per il conseguimento della milestone europea (M2C4-24), prevista per il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, deve essere adottato un Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano che, sulla base delle istanze ritenute ammissibili, identifichi gli specifici interventi da finanziare nei siti orfani, come definiti dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2020, e successive modificazioni, e compresi nell'elenco di cui al decreto direttoriale n. 222 del 2021, e successive modificazioni;
Acquisito in data 4 marzo 2022 il parere della Ragioneria generale dello Stato in merito alla coerenza del presente provvedimento con i requisiti del PNRR, come indicato nella circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisita altresi' la nota prot. 59582/MiTE del 12 maggio 2022 con la quale la Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'unita' di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero della transizione ecologica, ad esito del processo di valutazione congiunta con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Sato, in base a quanto disposto nella citata circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze, esprime sul presente provvedimento «parere positivo circa la coerenza programmatica, conformita' normativa al PNRR, ivi comprese le prescrizioni di carattere ambientale, che afferiscono all'inserimento all'interno delle procedure attuative dei richiami prescrittivi al principio nel "non arrecare danno significativo" (DNSH) per come disposto dalla circolare del 30 dicembre 2021, n. 32»;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 6 luglio 2022;

Decreta:

Art. 1

Oggetto, ambito di applicazione e finalita'

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, il presente decreto reca il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani di cui all'allegato 2, al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR.
2. Il Piano d'azione costituisce, in relazione alla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, il conseguimento della milestone denominata M2C4-24 «Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani» ed e' funzionale al conseguimento del target di «Riqualificare almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano» (target EU M2C4-25, in scadenza al T1 2026). Tale milestone prevede che il Piano d'azione riduca l'occupazione del terreno e migliori il risanamento urbano, includendo come minimo:
a) l'individuazione di siti orfani in tutte le 20 regioni e/o le province autonome;
b) gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano per ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.
 
Allegato 1
(articolo 3, comma 2)
===================================================================== | | | Risorse Misura M2C4, | | Area |Regione/Provincia autonoma | Investimento 3.4 | +==============+=============================+======================+ | |Emilia Romagna | € 27.158.943,40| | |-----------------------------+----------------------+ | |Friuli Venezia Giulia | € 9.659.038,45| | |-----------------------------+----------------------+ | |Lazio | € 38.000.000,00| | |-----------------------------+----------------------+ | |Liguria | € 12.471.523,17| | |-----------------------------+----------------------+ | |Lombardia | € 51.732.673,56| | |-----------------------------+----------------------+ | |Marche | € 1.848.534,00| |Centro - Nord |-----------------------------+----------------------+ | |PA Bolzano | € 1.958.259,87| | |-----------------------------+----------------------+ | |PA Trento | € 4.403.385,17| | |-----------------------------+----------------------+ | |Piemonte | € 36.675.937,16| | |-----------------------------+----------------------+ | |Toscana | € 31.278.239,20| | |-----------------------------+----------------------+ | |Umbria | € 1.350.000,00| | |-----------------------------+----------------------+ | |Valle d'Aosta | € 2.100.000,00| | |-----------------------------+----------------------+ | |Veneto | € 31.363.466,01| +--------------+-----------------------------+----------------------+ | |Abruzzo | € 12.000.000,00| | |-----------------------------+----------------------+ | |Molise | € 6.025.000,00| | |-----------------------------+----------------------+ | |Campania | € 59.775.000,00| | |-----------------------------+----------------------+ | |Puglia | € 44.550.000,00| |Mezzogiorno |-----------------------------+----------------------+ | |Basilicata | € 10.950.000,00| | |-----------------------------+----------------------+ | |Calabria | € 25.775.000,00| | |-----------------------------+----------------------+ | |Sicilia | € 64.200.000,00| | |-----------------------------+----------------------+ | |Sardegna | € 26.725.000,00| +--------------+-----------------------------+----------------------+ |Totale | € 500.000.000,00| +--------------------------------------------+----------------------+


 
Allegato 2
(articolo 4, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le definizioni di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020, nonche' le seguenti:
a) CUP: il Codice unico di progetto (CUP) e' il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed e' lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
b) GDPR: regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
c) Milestone: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale;
d) PNRR: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241;
e) Principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH): principio definito all'art. 17 regolamento UE 2020/852;
f) Soggetto attuatore: soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalita' dell'intervento o del progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art. 1, comma 4, lettera o), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, indica che i soggetti attuatori sono: «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR». Nell'ambito del presente decreto, i soggetti attuatori sono le regioni e le province autonome i cui siti orfani da riqualificare sul proprio territorio in funzione dell'attuazione della misura M2C4, investimento 3.4, sono individuati all'allegato 2, tra quelli di cui al decreto del direttore generale della Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021 e successive modificazioni;
g) Soggetti attuatori esterni: soggetti pubblici di cui si avvalgono i soggetti attuatori per la realizzazione operativa degli interventi, che sottoscrivono gli accordi di cui all'art. 7;
h) Soggetto realizzatore o soggetto esecutore: soggetto e/o operatore economico coinvolto nella realizzazione del progetto, quale, a titolo meramente esemplificativo, il fornitore di beni e servizi o l'esecutore di lavori, e individuato dal soggetto attuatore, anche esterno, nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale applicabile, compresa quella in materia di contratti pubblici;
i) Target: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, il cui raggiungimento e' verificato attraverso specifici indicatori.
 
Art. 3

Assegnazione delle risorse

1. Le risorse della misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, oggetto del presente Piano d'azione, sono destinate alla riqualificazione dei siti orfani individuati all'allegato 2.
2. In attuazione dei criteri di assegnazione delle risorse di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020, le risorse assegnate al Ministero della transizione ecologica per la misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, e successive modificazioni, pari a 500.000.000,00 euro, sono ripartite tra i soggetti attuatori secondo la tabella di cui all'allegato 1.
3. Il presente decreto di riparto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, costituisce titolo per le regioni e province autonome per accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse PNRR nei limiti degli importi indicati nell'allegato 1.
4. Qualora il costo totale di uno o piu' degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse di cui al comma 2 dovesse superare l'importo finanziato, l'eccedenza puo' essere coperta con ulteriori risorse finanziarie purche' non riferibili a fondi comunitari.
 
Art. 4

Siti orfani da riqualificare e specifici interventi
oggetto di finanziamento

1. L'allegato 2 al presente decreto reca l'elenco dei siti orfani in tutte le 21 regioni e province autonome e i relativi interventi oggetto di finanziamento mediante le risorse di cui all'art. 3, comma 2.
2. I siti orfani e gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano sono stati individuati, su istanza di finanziamento dei soggetti attuatori, sulla base della check-list di cui al decreto del direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero della transizione ecologica n. 15 del 2022.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono stati concertati in modo da risultare coerenti con il target di riqualificazione del suolo dei siti orfani e pertanto contribuiscono a ridurre l'occupazione del terreno e a migliorare il risanamento urbano. In particolare, la tipologia di interventi previsti - messa in sicurezza di emergenza, piano di caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa, progetto operativo di bonifica - e le matrici ambientali oggetto degli interventi - quali suolo e acque sotterranee se funzionali al riutilizzo del sito - sono coerenti con il target della rivitalizzazione della superficie di suolo dei siti orfani, riducendo l'impatto ambientale e sanitario e promuovendo al contempo il possibile riutilizzo di tali aree.
 
Art. 5

Raggiungimento del target della misura M2C4, investimento 3.4

1. Gli interventi elencati all'allegato 2 sono funzionali al conseguimento del target EU M2C4-25 «Riqualificare almeno il 70% della superficie del suolo dei siti orfani».
2. Il target EU M2C4-25 e' raggiunto quando almeno il 70% della somma di tutte le superfici di suolo, oggetto degli interventi finanziati indicati all'allegato 2 e sue eventuali modifiche ai sensi dell'art. 12, e' stata riqualificata.
3. Ciascun intervento contribuisce al raggiungimento del target EU M2C4-25 in ragione della superficie di suolo riqualificata e determinata secondo una delle seguenti modalita':
a) provvedimento dell'Autorita' competente ai sensi del titolo V, parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che accerti che il sito non e' contaminato ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per l'intera sua superficie;
b) certificazione rilasciata dall'Autorita' competente ai sensi dell'art. 248, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per l'intera sua superficie;
c) relazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente o di un tecnico abilitato, nominato dal soggetto attuatore o dal soggetto attuatore esterno, che asseveri gli interventi eseguiti e la percentuale di suolo riqualificata, in conformita' al progetto approvato, anche tenendo conto delle attivita' di verifica prescritte dall'Autorita' competente in sede di approvazione del progetto ai sensi dell'art. 242, comma 7, ultimo capoverso, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per la sola superficie oggetto di asseverazione;
d) relazione finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, territorialmente competente, ai sensi dell'art. 242-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per l'intera sua superficie;
e) certificazione a stralcio rilasciata dall'Autorita' competente ai sensi dell'art. 248, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per la superficie corrispondente allo stralcio progettuale.
4. Ai fini del calcolo del target finale sul territorio nazionale ogni regione e provincia autonoma garantisce il completamento degli interventi in misura pari ad almeno il 70% della somma di tutte le superfici di suolo interessate dagli interventi finanziati per ciascuna regione o provincia autonoma.
 
Art. 6

Cause di decadenza dal beneficio

1. Costituiscono cause di decadenza dal beneficio:
a) la mancanza di coerenza degli interventi rispetto al Piano d'azione e alla misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR, anche in relazione a finalita', target, obiettivi e tempistiche;
b) il mancato tempestivo avvio delle attivita' da parte del soggetto attuatore e soggetto attuatore esterno finalizzato a garantire il rispetto dei tempi di attuazione e il conseguimento degli obiettivi del Piano di azione e della Misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;
c) la violazione del divieto di doppio finanziamento;
d) il mancato rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento del principio del «non arrecare danno significativo»(cd. «Do Not Significant Harm» - DNSH) e del contributo all'obiettivo climatico (cosiddetto tagging).
 
Art. 7

Accordi per l'attuazione degli interventi

1. Con uno o piu' accordi sottoscritti tra il Ministero della transizione ecologica, i soggetti attuatori e gli eventuali soggetti attuatori esterni, sono disciplinate le modalita' di attuazione e la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi degli interventi da realizzare, rispetto all'elenco dei siti orfani di cui all'allegato 2.
2. Gli accordi contengono almeno i seguenti elementi:
a) i dati anagrafici e identificativi dei soggetti attuatori e degli eventuali soggetti attuatori esterni, i relativi obblighi, nonche' l'indicazione del referente di intervento e dei dati anagrafici e identificativi dello stesso;
b) le responsabilita' condivise in merito agli adempimenti previsti per la corretta alimentazione dei sistemi informativi di monitoraggio, rendicontazione e trasmissione dei dati;
c) il CUP degli interventi;
d) le modalita' di erogazione delle risorse e della documentazione a supporto;
e) le spese ammissibili tenendo conto delle finalita' previste dagli interventi, della normativa nazionale ed eurounitaria, della vigente disciplina in materia di contratti pubblici e di quanto ritenuto ammissibile dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
f) i sistemi di monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti per l'attuazione del PNRR;
g) gli impegni delle parti;
h) il cronoprogramma, procedurale e di spesa, delle azioni, nonche' la durata e i termini di realizzazione dei progetti;
i) gli obiettivi intermedi di ciascun intervento per il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'esecuzione degli interventi e piu' in generale della M2C4 del PNRR;
l) le azioni correttive necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo della misura M2C4 del PNRR, anche mediante la sostituzione del target attingendo dall'elenco dei siti orfani di cui al decreto del direttore generale della ex Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021, e successive modificazioni, fermo restando il totale delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 3;
m) le cause di revoca, parziale o totale, dei finanziamenti, anche in conformita' a quanto previsto dall'art. 8, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, incluso il mancato rispetto dei criteri e degli impegni di cui al decreto del direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero della transizione ecologica n. 15 del 2022;
n) le modalita', di gestione e rendicontazione delle somme impegnate e non totalmente o parzialmente liquidate in caso di intervenuta cessazione dello stato di sito orfano ovvero di modifica/integrazione dell'allegato 2 al presente decreto;
o) le modalita' per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi nel rispetto del principio chi inquina paga e di quanto previsto dall'art. 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
p) la previsione di dichiarazione di aderenza al principio DNSH negli atti di rendicontazione;
q) ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR.
3. Nel caso in cui il soggetto attuatore preveda il coinvolgimento di soggetti attuatori esterni per la realizzazione operativa degli interventi, gli accordi contengono altresi' la puntuale descrizione delle attivita' delegate, delle tempistiche, dei reciproci obblighi in tema di verifiche, monitoraggio, rendicontazione delle procedure e delle spese, conseguimento di target e/o milestone associate alla misura, modalita' di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute. Il soggetto attuatore, svolge, nei confronti dei soggetti attuatori esterni, le attivita' di indirizzo, coordinamento e supporto, nonche' quelle di validazione delle attivita' svolte e di verifica dei giustificativi di spesa prodotti.
 
Art. 8

Requisiti del soggetto attuatore

1. I soggetti attuatori, anche esterni, devono possedere e garantire di mantenere, mediante autodichiarazione da produrre prima della sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 7, i seguenti requisiti:
a) il possesso della capacita' operativa ed amministrativa in relazione ad ogni progetto proposto;
b) il possesso di competenze, risorse e qualifiche professionali necessarie per portare a termine il progetto e conseguire target e milestone previsti dalla Misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR;
c) il possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento;
d) non essere stati individuati quali responsabili dell'inquinamento del sito oggetto di intervento e non avervi in alcun modo contribuito;
e) l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.
 
Art. 9

Modifiche degli accordi

1. Ai fini del raggiungimento del target della misura M2C4 del PNRR, fermo restando l'importo totale delle risorse stanziate e il rispetto dei termini di completamento dei progetti previsti dalla misura M2C4 del PNRR, possono essere rimodulati, su conforme preventiva intesa tra le parti degli accordi, la copertura finanziaria e i cronoprogrammi degli interventi e relative azioni (procedurali e di spesa).
2. Le eventuali risorse che si rendano disponibili in ragione di revoche o economie comunque conseguite nelle varie fasi procedimentali dell'intervento potranno essere riprogrammate di intesa tra le parti degli accordi, su proposta del soggetto attuatore, per interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti orfani da realizzare nel territorio regionale e individuati dal decreto del direttore generale della Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021 e successive modificazioni.
 
Art. 10

Poteri sostitutivi

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei progetti, e' previsto il ricorso ai poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.
 
Art. 11

Privacy e norme di rinvio

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2003, nonche' e delle disposizioni contenute all'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti attuatori, anche esterni, sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica e sulla piattaforma telematica.
 
Art. 12

Disposizioni finali

1. Le modifiche all'allegato 2 sono adottate con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 2 del presente decreto.
2. I decreti di modifica dal presente Piano d'azione e dei relativi allegati, nonche' gli accordi di cui all'art. 7, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.
3. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonche' certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, le variazioni rispetto agli interventi oggetto del Piano d'azione e dei successivi accordi devono essere contenute e giustificate.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2022

Il Ministro: Cingolani

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2351