Estratto determina n. 694/2022 del 26 settembre 2022
Medicinale: e' autorizzata l'importazione parallela dalla Francia del medicinale «RELPAX 40 mg, comprime' pellicule' - 6 comprime' pellicule'», codice di autorizzazione n. 34009 357 868 5 2, intestato alla societa' Pfizer PFE France - 23-25, avenue du Docteur Lannelongue 75014 Paris France e prodotto da R-Pharm Germany GmbH Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen Germania, Pfizer Italia s.r.l., localita' Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno Italia con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate. Importatore: Difarmed Sociedad Limitada - Sant Josep, 116 Nave 2 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Confezione: «Relpax» «40 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 049946015 (base 10) 1HN7DZ (base 32). Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. Composizione: principio attivo: eletriptan bromidrato; eccipienti: cellulosa microcristallina; lattosio monoidrato; croscarmellosa sodica; magnesio stearato; titanio diossido (E171); ipromellosa; glicerolo triacetato; giallo tramonto FCF lacca di alluminio (E110). Officine di confezionamento secondario: Pharma Gerke Artzneimittelvertriebs GmbH - Friedrich-Bergius-str. 13, 41516 Grevenbroich, Germania; European Pharma B.V. Osloweg 95 A, 9723 BK, Groningen, Paesi Bassi.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione: «Relpax» «40 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 049946015 (base 10) 1HN7DZ (base 32); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 14,58; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 24,07.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Relpax» 40 mg compresse rivestite con film - 6 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 049946015 (base 10) 1HN7DZ (base 32) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Stampati
Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovra' riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprieta' industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilita' dell'importatore parallelo. La societa' titolare dell'AIP e' tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilita' di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validita' del lotto. L'omessa comunicazione puo' comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia puo' comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima. I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla societa' titolare dell'AIP e non puo' essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse
Il titolare dell'AIP e' tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e' venuto a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. |