Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 settembre 2022
Scioglimento della «Cooperativa edificatrice Felice Cavallotti 1898 societa' cooperativa a responsabilita' limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa'

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorita' di societa' cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale e' stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le societa' del Ministero dello sviluppo economico;
Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;
Considerato che le suddette risultanze ispettive hanno evidenziato la sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi del comma 3 dell'art. 12, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, del provvedimento di cancellazione dall'Albo nazionale in quanto l'ente non risulta perseguire le finalita' mutualistiche proprie delle societa' cooperative;
Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;
Considerato che dall'esame delle controdeduzioni pervenute, le stesse non sono state valutate idonee a mutare l'esito del provvedimento;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 12 luglio 2022 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina del commissario liquidatore ex art. 2545-septiesdecies del codice civile come richiamato dal predetto comma 3, art. 12, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessita' della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata nonche' dell'esigenza di instaurare con il professionista un rapporto fiduciario;
Tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1

La societa' «Cooperativa edificatrice Felice Cavallotti 1898 societa' cooperativa a responsabilita' limitata» con sede in Roma (codice fiscale n. 02831180589), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.
 
Art. 2

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Alessio Razzano, nato a Roma il 12 aprile 1981 (codice fiscale RZZLSS81D12H501U), ivi domiciliato, via Barberini n. 47.
 
Art. 3

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 29 settembre 2022

Il direttore generale: Vitale