Gazzetta n. 242 del 15 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 ottobre 2022
Regolazione finanziaria delle maggiori entrate relative alle tasse automobilistiche per l'anno 2015.


IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

e

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007)»;
Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha sostituito la tabella di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;
Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006, il quale demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;
Vista la sentenza n. 31 del 1° marzo 2019 con la quale la Corte costituzionale ha escluso l'applicazione delle regolazioni contabili di cui all'art. 1, comma 322, della legge n. 296 del 2006 nei confronti della Regione Sardegna;
Vista la sentenza n. 107 del 27 maggio 2021 con la quale la Corte costituzionale ha stabilito che lo Stato non puo' intervenire sul gettito della tassa automobilistica delle Province autonome di Trento e di Bolzano e sulla sua regolazione;
Considerato che per l'anno 2015, in ragione dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, il gettito della tassa automobilistica e' di totale spettanza erariale nella Regione Friuli-Venezia Giulia, di totale spettanza regionale nella Regione Siciliana e nella Regione Valle d'Aosta;
D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decretano:

Art. 1

1. E' approvata l'allegata Tabella A indicante il maggior gettito da attribuire allo Stato in applicazione dell'art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini delle relative regolazioni finanziarie per l'anno 2015. Gli importi indicati sono quelli derivanti dall'aumento della tariffa erariale delle tasse automobilistiche, con esclusione di eventuali modifiche su base regionale.
 
Tabella A

Tasse automobilistiche 2015
Aumenti delle tariffe alla direttiva euro dei veicoli
Riepilogo del maggior gettito regionale

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B

PROSPETTO REGOLAZIONI CONTABILI REGIONI-ERARIO
ANNO 2015

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Gli importi spettanti all'Erario indicati nell'allegata Tabella B saranno versati dalle regioni all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - Cap. 2368 - art. 06 con la causale «Compensazione tasse automobilistiche anno 2015» entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dandone comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Qualora il versamento degli importi spettanti all'Erario non sia effettuato entro il termine indicato al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvedera' al recupero mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna regione a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.
3. Gli eventuali conguagli derivanti da operazioni di susseguente rettifica degli importi riportati nella tabella B di cui al comma 1 andranno ad incidere sui dati relativi alle annualita' successive.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2022

Il direttore generale delle finanze
Lapecorella Il Ragioniere generale dello Stato
Mazzotta