Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 20 luglio 2022 |
Riparto delle risorse per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in sanita'. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti; Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e nei limiti delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, puo' stipulare, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988; Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988; Visto il punto b) dell'art. 4 della delibera CIPE n. 141/1999, «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE (art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144)» con la quale sono state devolute al Ministero della sanita', oggi Ministero della salute, le funzioni di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria e tecnologie sanitarie, suscettibili di immediata realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-bis, della citata legge n. 67 del 1988; Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 (Rep. atti n. 1587/CSR), concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'; Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (Rep. atti n. 65/CSR), concernente la definizione delle modalita' e procedure per l'attuazione dei programmi di investimenti in sanita', a integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002; Visto l'art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2006)», che prevede ulteriori adempimenti in materia di realizzazione delle procedure di attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988; Visto l'art. 1, comma 436, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che modifica l'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2018; Visto l'art. 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che «Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di euro dall'art. 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilita' del bilancio dello Stato»; Considerato che il richiamato comma 263 dispone che la ripartizione del suddetto incremento «avviene sulla base della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2021, tenuto conto dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve eventuali necessarie compensazioni in conseguenza di eventuali rimodulazioni di cui al comma 267. L'accesso alle risorse di cui al presente comma e' destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilita' a valere sui citati 32 miliardi di euro»; Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle previsioni di cui al citato art. 1, comma 263 della legge n. 234 del 2021, ripartendo le risorse pari a 2.000.000.000,00 euro, per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanita' ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le risorse non vengono assegnate alle Province autonome di Trento e di Bolzano; Ritenuto di dover assegnare alle regioni le risorse pari a 1.900.000.000,00 euro, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente previsto per l'anno 2021, al netto delle quote relative alle Province di Trento e di Bolzano rese indisponibili ai sensi del summenzionato art. 2, comma 109 della legge n. 191 del 2009, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilita' del bilancio dello Stato; Ritenuto altresi', di prevedere un accantonamento pari a 100.000.000,00 euro, quale quota di riserva per interventi urgenti da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Dato atto che l'accesso alle risorse e' destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilita' a valere sul programma straordinario di investimenti in sanita' ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Considerato che i programmi regionali di investimento dovranno opportunamente tener conto, per quanto compatibile con la programmazione regionale e nazionale, delle seguenti linee di intervento: adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, adeguamento sismico delle strutture sanitarie, ammodernamento tecnologico; Acquisita l'intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 luglio 2022 (Rep. atti n. 132/CSR);
Decreta:
Art. 1
1. Ai fini della prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'incremento pari a 2.000.000.000,00 euro, effettuato dall'art. 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, viene finalizzato come di seguito: a) 1.900.000.000,00 euro sono ripartiti e assegnati alle regioni, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2021, al netto delle quote relative alle Province autonome di Trento e di Bolzano rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come da Tabella A, parte integrante e sostanziale del presente decreto. Resta fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilita' del bilancio dello Stato; b) 100.000.000,00 euro vengono accantonati quale quota di riserva per interventi urgenti, da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. |
| Tabella A
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI IN SANITA' ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. L'accesso alle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto e' destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi di programma, la propria disponibilita' di risorse a valere sul programma straordinario di investimenti in sanita' ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tali risorse potranno essere utilizzate per la sottoscrizione di accordi di programma ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e secondo le modalita' e le procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita' definite dall'accordo per le procedure tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, concernente «Definizione delle modalita' e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'», ad integrazione dell'accordo Stato-Regioni del 19 dicembre 2002. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 2022 Il Ministro della salute Speranza
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2200 |
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