Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 28 settembre 2022
Designazione di due Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Abruzzo.


IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante la nuova organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 16 febbraio 2022, che adotta il quindicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (UE) 2022/223;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 16 febbraio 2022, che adotta il quindicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (UE) 2022/231;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 16 febbraio 2022, che adotta il quindicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (UE) 2022/234;
Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il patrimonio naturalistico, con lettera prot. 142886 del 20 dicembre 2021 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»;
Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;
Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;
Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale dell'Abruzzo del 17 dicembre 2021, n. 834, con la quale sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione relativi ai siti di interesse comunitario IT7120213 Montagne dei Fiori e di Campli e gole del Salinello, IT7130024 Monte Picca-Monte di Roccatagliata, IT7110209 Primo tratto del fiume Tirino e Macchiozze di San Vito e IT7120201 Monti della Laga e lago di Campotosto;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga n. 42/18 del 22 novembre 2018 con cui si approva il documento estrapolato dal piano del parco e dai piani di gestione dei seguenti Siti Natura 2000: IT7120201, IT7110202, IT7120213, IT7130024, IT7110209;
Vista la nota prot. n. 428/2019 del 30 gennaio 2019 del raggruppamento Carabinieri biodiversita', Reparto biodiversita' di Pescara con cui e' stata espressa formale intesa sulle Misure di conservazione dei SIC afferenti al Parco nazionale del Gran Sasso assicurando l'impegno a integrare le norme previste negli strumenti di pianificazione delle aree gestite;
Vista la nota prot. n. 502/11.01.01 del 31 gennaio 2019 del raggruppamento Carabinieri biodiversita', Reparto biodiversita' di L'Aquila con cui sono state approvate le misure di conservazione del SIC IT7120201 Monti della Laga e Lago di Campotosto afferente al Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, assicurando l'impegno a integrarle nei propri strumenti di pianificazione;
Vista la nota prot. 199/6 del 28 gennaio 2022 del raggruppamento Carabinieri biodiversita' - Ufficio comando con cui esprime l'approvazione e l'impegno all'integrazione degli obiettivi e delle misure di conservazione approvate dalla Regione Abruzzo con delibera n. 834 del 17 dicembre 2021 e dal Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con deliberazione del consiglio direttivo n. 42/18 del 22 novembre 2018;
Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, le stesse possono all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
Considerato che la Regione Abruzzo, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunichera' al Ministero della transizione ecologica i soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate;
Considerata la necessita' di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione di cui ai sopracitati atti regionali e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio di competenza, entro sei mesi dalla data del presente decreto;
Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di quattro siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea insistenti nel territorio della Regione Abruzzo;
Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo rilasciata con deliberazione della giunta regionale del 21 luglio 2022, n. 401;

Decreta:

Art. 1

Designazione ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) due siti della regione biogeografica continentale, un sito della regione biogeografica alpina e un sito della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Abruzzo, gia' proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE come da Allegato 1 al presente provvedimento.
2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto relativamente agli omonimi SIC, con nota del 20 dicembre 2021 prot. n. 142886. Tale documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero della transizione ecologica (www.mite.gov.it) nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.
 
Allegato 1
(art. 1, comma 1)
===================================================================== | | | | | | Atti di | | | | | | |approvazione | |Tipo | Codice | |Area | Regione |dei Piani di | |Sito | Sito | Nome Sito |(ha) |biogeografica| gestione | +=====+==========+================+=====+=============+=============+ | | |Primo tratto del| | | | | | |fiume Tirino e | | | | | | |Macchiozze di | | | | | B |IT7110209 |San Vito |1294 |Mediterranea | | +-----+----------+----------------+-----+-------------+ | | | |Monti della Laga| | |DGR n. 834 | | | |e lago di | | |del 17 | | B |IT7120201 |Campotosto |15816|Alpina |dicembre 2021| +-----+----------+----------------+-----+-------------+e DCD PN Gran| | | |Montagne dei | | |Sasso e dei | | | |Fiori e di | | |Monti della | | | |Campli e gole | | |Laga n. 42/18| | B |IT7120213 |del Salinello |4213 |Continentale |del 2018 | +-----+----------+----------------+-----+-------------+ | | | |Monte Picca - | | | | | | |Monte di | | | | | B |IT7130024 |Roccatagliata |1766 |Continentale | | +-----+----------+----------------+-----+-------------+-------------+

 
Art. 2

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con gli atti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1, gia' operativi.
2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero della transizione ecologica nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.
3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 per le porzioni di ZSC ricadenti all'interno dell'area naturale protetta di rilievo nazionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se piu' restrittive, prevalgono sugli stessi.
4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. Per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette di rilievo nazionale, tale allineamento sara' assicurato in accordo con gli enti gestori.
5. Le integrazioni di cui al comma 4, cosi' come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Abruzzo. Per le parti di ZSC ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale le integrazioni e le modifiche sono approvate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero della transizione ecologica.
6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
 
Art. 3

Soggetto gestore

1. La Regione Abruzzo, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero della transizione ecologica il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.
2. Per le porzioni delle ZSC ricadenti all'interno del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga la gestione rimane affidata all'ente parco.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2022

Il Ministro: Cingolani