Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2022 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 10 ottobre 2022
Inserimento dei medicinali «Terrosa», «Movymia», «Livogiva» e «Teriparatide Teva» nell'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996 come terapia sostitutiva ormonale per la cura dell'ipoparatiroidismo cronico grave. (Determina n. 114911).


IL DIRIGENTE
dell'Area pre-autorizzazione

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;
Vista la determina del direttore generale n. 1792 del 13 novembre 2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034 del'8 settembre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, e' stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilita' del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;
Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;
Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogati fino al 15 ottobre 2022, in virtu' del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;
Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70;
Vista la determina AIFA n. 507 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, cosi' come modificata dalla determina AIFA n. 1469 del 4 agosto 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 17 agosto 2017, e successivamente dalla determina AIFA n. 100011 del 24 agosto 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 27 agosto 2021, di inserimento del medicinale «Teriparatide» (Paratormone - PTH) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, quale terapia sostitutiva ormonale per la cura dell'ipoparatiroidismo cronico grave;
Vista la determina AIFA n. 728 del 14 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2017, di classificazione del medicinale per uso umano «Terrosa» ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, approvato con procedura centralizzata;
Vista la determina AIFA n. 728 del 14 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2017, relativa alla classificazione del medicinale «Movymia» ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, approvato con procedura centralizzata;
Vista la determina AIFA n. 115 del 29 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 10 novembre 2020, relativa alla classificazione del medicinale «Livogiva» ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, approvato con procedura centralizzata;
Vista la determina AIFA n. 1343 del 19 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2017, relativa alla classificazione del medicinale «Teriparatide Teva» ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto il parere della CTS espresso nelle riunioni del 8, 9 e 10 novembre 2017 in cui sono stati stabiliti i criteri generali per la valutazione dell'inserimento di farmaci biosimilari nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 e successive modificazioni ed integrazioni;
Tenuto conto dei dati disponibili, inclusa la composizione qualitativa e quantitativa, relativi ai farmaci «Terrosa», «Movymia», «Livogiva» e «Teriparatide Teva» a base di teriparatide;
Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nella riunione 4, 5 e 6 luglio 2022 - stralcio verbale n. 7i;
Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA dell'8 settembre 2022 n. 32;
Ritenuto, pertanto, di includere anche i medicinali «Terrosa, «Movymia» e «Livogiva» e «Teriparatide Teva» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, come terapia sostitutiva ormonale per la cura dell'ipoparatiroidismo cronico grave;

Determina:

Art. 1

I medicinali TERROSA, MOVYMIA, LIVOGIVA e TERIPARATIDE TEVA sono inseriti, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della commissione unica del farmaco, per le indicazioni terapeutiche di cui all'art. 2.
 
Allegato 1

Denominazione: teriparatide (Paratormone-PTH) («Forsteo», «Terrosa», «Movymia», «Livogiva» e «Teriparatide Teva»).
Indicazione terapeutica: terapia sostitutiva ormonale per la cura dell'ipoparatiroidismo cronico grave.
Criteri di inclusione:
pazienti di eta' > diciotto anni che rientrano in una o piu' delle seguenti categorie:
1. pazienti divenuti ipoparatiroidei permanenti dopo tiroidectomia totale e che sviluppano durante l'utilizzo della terapia convenzionale con calcio e vitamina D la formazione di calcoli o la deposizione di calcio a livello del parenchima renale (nefrocalcinosi);
2. pazienti che gia' in partenza presentano un difetto della funzionalita' renale che potrebbe aggravarsi con l'uso del calcio e della vitamina D;
3. pazienti affetti da ipoparatiroidismo post-chirurgico non responder alla terapia convenzionale con calcio e vitamina D, ossia che abbiano manifestato gravi episodi di ipocalcemia e ipomagnesemia nonostante vari regimi posologici di terapia convenzionale;
4. pazienti affetti da mutazioni attivanti del calcium-sensing receptor(CaR) che, in quanto affetti da questa mutazione, non sono adeguatamente responsivi alla terapia con calcio e vitamina D;
5. pazienti affetti da forme congenite di insufficienza delle ghiandole paratiroidee come ad esempio dalla sindrome di DiGeorge o le forme di ipoparatiroidismo autoimmune nell'ambito delle sindromi polighiandolari autoimmuni, le condizioni di ipoparatiroidismo da distruzione ghiandolare per invasione da parte di cellule tumorali o per accumuli intraghiandolari di ferro o rame (emocromatosi e malattia di Wilson).
Teriparatide deve essere usato con cautela in giovani adulti con epifisi aperte poiche' questi pazienti possono essere ad aumentato rischio di osteosarcoma.
Criteri di esclusione:
1. pazienti con eta' inferiore ai diciotto anni;
2. pazienti ben compensati dalla terapia con calcio e vitamina D, che non manifestano alterazioni della funzionalita' renale e che non hanno mai presentato sviluppo di calcolosi renale o nefrocalcinosi;
3. pazienti con insufficienza renale grave; cautela in pazienti con insufficienza renale di grado moderato;
4. donne incinte o che allattano;
5. pazienti attualmente in trattamento o precedentemente trattati con radioterapia allo scheletro;
6. pazienti con neoplasie maligne a carico dello scheletro o metastasi ossee;
7. pazienti con aumentato rischio basale di osteosarcoma come i pazienti con malattia ossea di Paget o disturbi ereditari;
8. pazienti con innalzamenti inspiegati della fosfatasi alcalina ossea;
9. pazienti con pseudoipoparatiroidismo.
L'uso di teriparatide nei pazienti con insufficienza epatica grave non e' consigliato in quanto non sono disponibili dati relativi a tale categoria di pazienti.
Il farmaco non e' stato studiato in pazienti con urolitiasi in fase attiva. Pertanto, il medicinale deve essere usato con cautela nei pazienti con urolitiasi in fase attiva o recente perche' puo' potenzialmente peggiorare questa condizione.
Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco. Piano terapeutico
La posologia utilizzabile inizialmente e che ha dimostrato di ottenere i migliori risultati in termini di correzione dei parametri ionici (calcemia, fosforemia, magnesiemia, calciuria), a fronte di scarsi e ben tollerabili effetti collaterali, e' di 0.5-0.7 mcg\kg\die, in doppia somministrazione sottocutanea, collocandosi orientativamente tra i 20 e gli 80 mcg/die, da calibrare in base alla risposta del paziente in corso di follow-up. Tuttavia, considerando che il dispositivo di somministrazione del teriparatide eroga una quantita' fissa e non modificabile, di 20 mcg/pro-dose, in alcuni casi, la dose iniziale da somministrare potrebbe essere aggiustata lievemente in eccesso o in difetto, rispetto alla dose calcolata, per ottenere la precisa erogazione prevista (tra una e quattro dosi).
Altre condizioni da osservare: le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale; Parametri per il monitoraggio clinico


Parte di provvedimento in formato grafico

In considerazione del riscontro di aumentato rischio di osteosarcoma in studi animali, si raccomanda aderenza ai programmi di screening raccomandati in base al sesso e all'eta' e di informare i pazienti sulla necessita' di contattare il medico prescrittore in caso di dolore intenso, di nuova insorgenza, in assenza di altra causa nota, non responsivo ai comuni trattamenti antalgici, eventualmente associato a gonfiore locale.
 
Art. 2

1. I medicinali di cui all'art. 1 sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per la seguente indicazione terapeutica: terapia sostitutiva ormonale per la cura dell'ipoparatiroidismo cronico grave, nel rispetto delle condizioni indicate nei provvedimenti di inserimento dell'originator nell'elenco ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.
2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA http://www.aifa.gov.it/
 
Art. 3

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2022

Il dirigente: Petraglia