Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2022 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149
Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 14;
Visto l'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata;
Visti il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del testo del codice civile e il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie;
Visti il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile, e il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, contenente disposizioni in materia di negoziazione assistita;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di ordinamento giudiziario;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;
Vista la legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disposizioni sul diritto del minore ad una famiglia;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;
Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile;
Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 26 novembre 2021, n. 206;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2022;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice civile

1. Al Libro I, Titolo VI, Capo IV, articolo 145, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «per quanto opportuno» sono soppresse e le parole «il sedicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni dodici o anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene piu' adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze dell'unita' e della vita della famiglia»;
c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316-bis.».
2. Al Libro I, Titolo VI, Capo V, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 156, il quarto, quinto e sesto comma sono abrogati;
b) all'articolo 158, il secondo comma e' abrogato.
3. Al Libro I, Titolo VII, Capo IV, articolo 250, del codice civile, il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il consenso non puo' essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262.».
4. Al Libro I, Titolo IX, Capo I, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 316:
1) al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione»;
2) al secondo comma, dopo le parole «su questioni di particolare importanza» sono inserite le seguenti: «, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minorenne,»;
3) al terzo comma, le parole «suggerisce le determinazioni che ritiene piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu' idoneo a curare l'interesse del figlio» sono sostituite dalle seguenti: «tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene piu' adeguata all'interesse del figlio»;
b) all'articolo 316-bis:
1) al secondo comma, dopo le parole «In caso di inadempimento il presidente del tribunale» sono aggiunte le seguenti: «o il giudice da lui designato»;
2) al quarto comma, le parole «relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie»;
3) al quinto comma, dopo le parole «possono sempre chiedere, con le» e' aggiunta la seguente «medesime» e le parole «del processo ordinario» sono soppresse;
c) all'articolo 320, il quinto comma e' sostituito dal seguente: «L'esercizio di una impresa commerciale non puo' essere continuato se non con l'autorizzazione del giudice tutelare.»;
d) all'articolo 336:
1) al primo comma, dopo le parole «dei parenti» sono inserite le seguenti: «, del curatore speciale se gia' nominato»;
2) il secondo e il terzo comma sono abrogati;
3) al quarto comma, le parole «Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori» sono sostituite dalle seguenti: «I genitori»;
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Legittimazione ad agire»;
e) l'articolo 336-bis e' abrogato.
5. Al Libro I, Titolo IX, Capo II, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 337-ter, secondo comma:
1) al terzo periodo, dopo le parole «degli accordi intervenuti tra i genitori» sono inserite le seguenti: «, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare»;
2) al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o su richiesta del pubblico ministero»;
3) il sesto periodo e' soppresso;
b) l'articolo 337-octies e' abrogato.
6. Al Libro I, Titolo X, Capo I, Sezione II, articolo 350, primo comma, del codice civile, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente: «5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di incapacita' previste dalla legge.».
7. Al Libro I, Titolo X, Capo I, Sezione III, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 374 e' sostituito dal seguente:
«Art. 374 (Autorizzazione del giudice tutelare). - Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
3) riscuotere capitali;
4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
6) accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;
7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore eta';
9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.»;
b) l'articolo 375 e' abrogato;
c) all'articolo 376:
1) al primo comma le parole «il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice tutelare» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo»;
2) il secondo comma e' abrogato.
8. Al Libro I, Titolo X, Capo II del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 394, terzo comma, il secondo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 395, primo comma, le parole «, salva, se occorre, l'autorizzazione del tribunale» sono soppresse;
c) all'articolo 397:
1) al primo comma, le parole «, se e' autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore» sono sostituite dalle seguenti: «se e' autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore»;
2) al secondo comma, le parole «dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato».
9. Al Libro I, Titolo XII, Capo I, articolo 411, primo comma, del codice civile, il secondo periodo e' soppresso.
10. Al Libro I, Titolo XII, Capo II, articolo 425, primo comma, primo periodo, del codice civile, le parole «soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare» sono sostituite dalle seguenti: «soltanto se autorizzato dal giudice tutelare».
11. Al Libro III, Titolo VII, Capo II, articolo 1137, quarto comma, del codice civile, le parole «, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma,» sono soppresse.
12. Al Libro VI, Titolo I, Capo I del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2652, primo comma, dopo il numero 9 e' inserito il seguente:
«9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dall'articolo 391-quater del codice di procedura civile.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.»;
b) all'articolo 2658, secondo comma, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell'atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l'ufficio giudiziario.».
13. Al Libro VI, Titolo I, Capo III, Sezione I, articolo 2690, primo comma, del codice civile, dopo il numero 6), secondo periodo, e' inserito il seguente: «6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda.».

NOTE
Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
"Art. 76 (L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti).".
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulga re le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- La legge 26 novembre 2021, n. 206, recante "Delega al
Governo per l'efficienza del processo civile e per la
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie e misure urgenti di
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti
delle persone e delle famiglie nonche' in materia di
esecuzione forzata", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 dicembre 2021, n. 292.

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo degli articoli 145, 156, 158,
250, 316, 316-bis, 320, 336, 337-ter, 350, 376, 394, 395,
397, 411, 425, 1137, 2652, 2658 e 2690 del codice civile,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 145 (Intervento del giudice). - In caso di
disaccordo ciascuno dei coniugi puo' chiedere, senza
formalita', l'intervento del giudice il quale, sentite le
opinioni espresse dai coniugi e, dai figli conviventi che
abbiano compiuto gli anni dodici o anche di eta' inferiore
ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una
soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna
la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il
giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o
entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene piu'
adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze
dell'unita' e della vita della famiglia.
In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai
bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143, il
giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede
ai sensi dell'articolo 316-bis."
"Art. 156 (Effetti della separazione sui rapporti
patrimoniali tra i coniugi). - Il giudice, pronunziando la
separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia
addebitabile la separazione il diritto di ricevere
dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo
mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi
propri.
L'entita' di tale somministrazione e' determinata in
relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui
agli articoli 433 e seguenti.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice,
su istanza di parte, puo' disporre la revoca o la modifica
dei provvedimenti di cui ai commi precedenti."
"Art. 158 (Separazione consensuale). - La separazione
per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza
l'omologazione del giudice."
"Art. 250 (Riconoscimento). - Il figlio nato fuori
del matrimonio puo' essere riconosciuto, nei modi previsti
dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se gia'
uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del
concepimento. Il riconoscimento puo' avvenire tanto
congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i
quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i
quattordici anni non puo' avvenire senza il consenso
dell'altro genitore che abbia gia' effettuato il
riconoscimento.
Il consenso non puo' essere rifiutato se risponde
all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere
il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia
rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta
ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del
minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti
al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del
convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che
tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i
provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al
mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al
suo cognome ai sensi dell'articolo 262.
Il riconoscimento non puo' essere fatto dai genitori
che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta', salvo
che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e
avuto riguardo all'interesse del figlio."
"Art. 316 (Responsabilita' genitoriale). - Entrambi i
genitori hanno la responsabilita' genitoriale che e'
esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacita',
delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza
abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua
istruzione ed educazione.
In caso di contrasto su questioni di particolare
importanza, tra le quali quelle relative alla residenza
abituale e all'istituto scolastico del figlio minorenne,
ciascuno dei genitori puo' ricorrere senza formalita' al
giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del
figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di
eta' inferiore ove capace di discernimento, tenta di
raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia
possibile, adotta la soluzione che ritiene piu' adeguata
all'interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la
responsabilita' genitoriale su di lui. Se il riconoscimento
del figlio, nato fuori del matrimonio, e' fatto dai
genitori, l'esercizio della responsabilita' genitoriale
spetta ad entrambi.
Il genitore che non esercita la responsabilita'
genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle
condizioni di vita del figlio."
"Art. 316-bis (Concorso nel mantenimento). - I
genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei
figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la
loro capacita' di lavoro professionale o casalingo. Quando
i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri
ascendenti, in ordine di prossimita', sono tenuti a fornire
ai genitori stessi i mezzi necessari affinche' possano
adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale o
il giudice da lui designato, su istanza di chiunque vi ha
interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni,
puo' ordinare con decreto che una quota dei redditi
dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata
direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese
per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della
prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo
debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il
terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di
venti giorni dalla notifica.
L'opposizione e' regolata dalle norme che disciplinano
il procedimento relativo allo stato delle persone, ai
minorenni e alle famiglie.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere,
con le medesime forme, la modificazione e la revoca del
provvedimento."
"Art. 320 (Rappresentanza e amministrazione). - I
genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in
via esclusiva la responsabilita' genitoriale, rappresentano
i figli nati e nascituri, fino alla maggiore eta' o
all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne
amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione,
esclusi i contratti con i quali si concedono o si
acquistano diritti personali di godimento, possono essere
compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio
difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni
dell'articolo 316.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in
pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche
a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredita' o
legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di
comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o
compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione
ne' promuovere, transigere o compromettere in arbitri
giudizi relativi a tali atti, se non per necessita' o
utilita' evidente del figlio dopo autorizzazione del
giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza
autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina
l'impiego.
L'esercizio di una impresa commerciale non puo' essere
continuato se non con l'autorizzazione del giudice
tutelare.
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i
figli soggetti alla stessa responsabilita' genitoriale, o
tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via
esclusiva la responsabilita' genitoriale, il giudice
tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il
conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori
esercenti la responsabilita' genitoriale, la rappresentanza
dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore."
"Art. 336. (Legittimazione ad agire). - I
provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono
adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del
curatore speciale se gia' nominato o del pubblico ministero
e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori,
anche del genitore interessato.
I genitori e il minore sono assistiti da un difensore."
"Art. 337-ter (Provvedimenti riguardo ai figli). - Il
figlio minore ha il diritto di mantenere un rapport"o
equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di
ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale
da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma,
nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice
adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo
riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilita' che i figli minori
restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a
quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le
modalita' della loro presenza presso ciascun genitore,
fissando altresi' la misura e il modo con cui ciascuno di
essi deve contribuire al mantenimento, alla cura,
all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se
non contrari all'interesse dei figli, degli accordi
intervenuti tra i genitori, in particolare qualora
raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi
compreso, in caso di temporanea impossibilita' di affidare
il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare.
All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento
della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di
affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del
pubblico ministero.
La responsabilita' genitoriale e' esercitata da
entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per
i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla
salute e alla scelta della residenza abituale del minore
sono assunte di comune accordo tenendo conto delle
capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al
giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, il giudice puo' stabilire che i
genitori esercitino la responsabilita' genitoriale
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle
condizioni dettate, il giudice valutera' detto
comportamento anche al fine della modifica delle modalita'
di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle
parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei
figli in misura proporzionale al proprio reddito; il
giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un
assegno periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalita', da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di
convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di
cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT
in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal
giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai
genitori non risultino sufficientemente documentate, il
giudice dispone un accertamento della polizia tributaria
sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche
se intestati a soggetti diversi.".
"Art. 350 (Incapacita' all'ufficio tutelare). - Non
possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati,
devono cessare dall'ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione
del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per
disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha
esercitato la responsabilita' genitoriale;
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali
gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per
avere col minore una lite, per effetto della quale puo'
essere pregiudicato lo stato del minore o una parte
notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della
responsabilita' genitoriale o nella decadenzada essa, o
sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non e' stato cancellato dal
registro dei falliti.
5-bis) coloro che versano nelle ulteriori
condizioni di incapacita' previste dalla legge."
"Art. 376 (Vendita di beni). - Nell'autorizzare la
vendita dei beni, il giudice tutelare determina se debba
farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in
ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di
erogazione o di reimpiego del prezzo."
"Art. 394 (Capacita' dell'emancipato). -
L'emancipazione conferisce al minore la capacita' di
compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria
amministrazione.
Il minore emancipato puo' con l'assistenza del curatore
riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo
impiego e puo' stare in giudizio sia come attore sia come
convenuto.
Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, oltre il consenso del curatore, e'
necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il
curatore, e' nominato un curatore speciale a norma
dell'ultimo comma dell'articolo 320."
"Art. 395 (Rifiuto del consenso da parte del
curatore). - Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo
consenso, il minore puo' ricorrere al giudice tutelare, il
quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un
curatore speciale per assistere il minore nel compimento
dell'atto."
"Art. 397 (Emancipato autorizzato all'esercizio di
un'impresa commerciale). - Il minore emancipato puo'
esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del
curatore se e' autorizzato dal giudice tutelare, sentito il
curatore.
L'autorizzazione puo' essere revocata dal giudice
tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il
minore emancipato.
Il minore emancipato, che e' autorizzato all'esercizio
di una impresa commerciale, puo' compiere da solo gli atti
che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei
all'esercizio dell'impresa."
"Art. 411 (Norme applicabili all'amministrazione di
sostegno). - Si applicano all'amministratore di sostegno,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
da 349 a 353 e da 374 a 388.
All'amministratore di sostegno si applicano altresi',
in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596,
599 e 779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie
e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno
che sia parente entro il quarto grado del beneficiario,
ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata
alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale
nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente,
puo' disporre che determinati effetti, limitazioni o
decadenze, previsti da disposizioni di legge per
l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario
dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo
all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle
predette disposizioni. Il provvedimento e' assunto con
decreto motivato a seguito di ricorso che puo' essere
presentato anche dal beneficiario direttamente."
"Art. 425 (Esercizio dell'impresa commerciale da
parte dell'inabilitato). - L'inabilitato puo' continuare
l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se
autorizzato dal giudice tutelare. L'autorizzazione puo'
essere subordinata alla nomina di un institore."
"Art. 1137 (Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea). - Le deliberazioni prese dall'assemblea a
norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti
i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al
regolamento di condominio ogni condomino assente,
dissenziente o astenuto puo' adire l'autorita' giudiziaria
chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i
dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della
deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione
della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata
dall'autorita' giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima
dell'inizio della causa di merito non sospende ne'
interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione
della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto,
la sospensione e' disciplinata dalle norme di cui al libro
IV, titolo I, capo III, sezione I del codice di procedura
civile."
"Art. 2652 (Domande riguardanti atti soggetti a
trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto
ai terzi). - Si devono trascrivere, qualora si riferiscano
ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande
giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per
ciascuna di esse previsti:
1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle
indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo
comma dell'articolo 793, le domande di rescissione, le
domande di revocazione delle donazioni, nonche' quelle
indicate dall'articolo 524.
Le sentenze che accolgono tali domande non
pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un
atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda;
2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in
forma specifica dell'obbligo a contrarre.
La trascrizione della sentenza che accoglie la
domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite
contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a ottenere l'accertamento
giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui
si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.
La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto
nella scrittura produce effetto dalla data in cui e' stata
trascritta la domanda;
4) le domande dirette all'accertamento della
simulazione di atti soggetti a trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un
atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda;
5) le domande di revoca degli atti soggetti a
trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei
creditori.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i
diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede
in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda;
6) le domande dirette a far dichiarare la nullita'
o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a
trascrizione e le domande dirette a impugnare la validita'
della trascrizione.
Se la domanda e' trascritta dopo cinque anni dalla
data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza
che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a
qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda. Se pero' la domanda e' diretta a far pronunziare
l'annullamento per una causa diversa dall'incapacita'
legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda, anche se questa e' stata trascritta prima che
siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione
dell'atto impugnato, purche' in questo caso i terzi abbiano
acquistato a titolo oneroso;
7) le domande con le quali si contesta il
fondamento di un acquisto a causa di morte.
Salvo quanto e' disposto dal secondo e dal terzo
comma dell'art. 534, se la trascrizione della domanda e'
eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione
dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non
pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi
appare erede o legatario;
8) le domande di riduzione delle donazioni e delle
disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
Se la trascrizione e' eseguita dopo dieci anni
dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie
la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a
titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
9) le domande di revocazione e quelle di
opposizione di terzo contro le sentenze soggette a
trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6
dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal
secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice;
9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze
soggette a trascrizione per le cause previste dall'articolo
391-quater del codice di procedura civile.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un
atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda.
Se la domanda e' trascritta dopo cinque anni dalla
trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che
l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda.
Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato
con il quale la parte, in presenza di compromesso o di
clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria
intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone
la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina
degli arbitri."
"Art. 2658 (Atti da presentare al conservatore). - La
parte che domanda la trascrizione del titolo deve
presentarne al conservatore dei registri immobiliari copia
autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze,
e, se si tratta di scritture private, deve presentare
l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un
pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso
basta la presentazione di una copia autenticata
dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la
scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.
Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre
presentare copia autentica del documento che la contiene,
munito della relazione di notifica alla controparte. Quando
la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che
chiede la trascrizione presenta copia conforme dell'atto
che la contiene munita di attestazione della data del suo
deposito presso l'ufficio giudiziario."
"Art. 2690 (Domande relative ad atti soggetti a
trascrizione). - Devono essere trascritte, qualora si
riferiscano ai diritti menzionati dall'articolo 2684:
1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5
dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti;
2) le domande dirette all'accertamento di uno dei
contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684.
La trascrizione della sentenza che accoglie la
domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite
contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a far dichiarare la nullita'
o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a
trascrizione e le domande dirette a impugnare la validita'
della trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i
diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona
fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente
alla trascrizione della domanda medesima, se questa e'
stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della
trascrizione dell'atto che si impugna. Se pero' la domanda
e' diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa
diversa dall'incapacita' legale, la sentenza che l'accoglie
non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede
in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda, anche se questa e' stata
trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data
della trascrizione dell'atto impugnato, purche' in questo
caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;
4) le domande con le quali si contesta il
fondamento di un acquisto a causa di morte.
Salvo quanto e' disposto dal secondo e dal terzo
comma dell'articolo 534, se la domanda e' trascritta dopo
tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato,
la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona
fede che, in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a
qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o
legatario;
5) le domande di riduzione delle donazioni e delle
disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
Se la trascrizione e' eseguita dopo tre anni
dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie
la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a
titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande di revocazione e quelle di
opposizione di terzo contro le sentenze soggette a
trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6
dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal
secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice.
Se la domanda e' trascritta dopo tre anni dalla
trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che
l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda.
6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis
dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti.
La trascrizione della sentenza che accoglie la
domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite
contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda.
Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato
con il quale la parte, in presenza di compromesso o di
clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria
intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone
la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina
degli arbitri.".
 
Art. 2

Modifiche alle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie

1. Al Capo I, Sezione I, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38:
1) al primo comma, secondo periodo, le parole «o dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898» sono sostituite dalle seguenti: «procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore»;
2) al secondo comma, primo periodo, le parole «previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni,» e, al secondo periodo, le parole «previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «per l'irrogazione delle sanzioni»;
3) al terzo comma, il secondo periodo e' soppresso;
4) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell'articolo 737 del codice di procedura civile, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.»;
b) l'articolo 38-bis e' abrogato;
c) dopo l'articolo 38-bis e' inserito il seguente:
«Art. 38-ter. - Nei procedimenti riguardanti l'affidamento dei minori e l'esercizio della responsabilita' genitoriale non possono assumere l'incarico di tutore, curatore, curatore speciale, consulente tecnico d'ufficio o svolgere funzioni di assistente sociale coloro che rivestono, o hanno rivestito nei due anni antecedenti, cariche rappresentative in strutture o comunita' pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attivita' professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi sociali di societa' che le gestiscono.
Il divieto previsto dal primo comma si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il quarto grado svolge, o ha svolto nei due anni antecedenti, le funzioni di cui al primo comma.»;
d) l'articolo 41 e' abrogato;
e) all'articolo 45, le parole «, secondo comma» sono soppresse;
f) all'articolo 47, dopo le parole «un registro delle curatele» sono inserite le seguenti: «dei minori,»;
g) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
«Art. 49. - Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
a) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronuncia l'inabilitazione o del provvedimento che dispone la nomina del curatore del minore ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile;
b) il nome, il cognome, la condizione, l'eta' e il domicilio del minore o della persona emancipata o inabilitata;
c) il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato al minore, all'emancipato, o all'inabilitato;
d) la data del provvedimento che revoca la nomina del curatore del minore ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile o l'emancipazione, o della sentenza che revoca l'inabilitazione.»;
h) all'articolo 51, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice, e delle altre disposizioni della legge speciale che prevedono la nomina del tutore.».
2. Al Capo I, Sezione III, articolo 71-quater, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) al comma 3, le parole «, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»;
c) il quarto, quinto e sesto comma sono abrogati.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 38, 45, 47, 51 e
71-quater del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
(Disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie), come modificato dal presente
decreto:
"Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i
minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90,
250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332,
333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono
di competenza del tribunale ordinario i procedimenti
previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice
civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico
ministero, quando e' gia' pendente o e' instaurato
successivamente, tra le stesse parti, giudizio di
separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli
250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del
codice civile, procedimento per la modifica delle
condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del
minore. In questi casi il tribunale per i minorenni,
d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque
entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta
tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti
nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale
ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa
riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale
per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando
sono confermati, modificati o revocati con provvedimento
emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della
procura della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal
tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede
alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero
della procura della Repubblica presso il tribunale
ordinario.
Il tribunale per i minorenni e' competente per il
ricorso per l'irrogazione delle sanzioni in caso di
inadempienze o violazioni, quando e' gia' pendente o e'
instaurato successivamente, tra le stesse parti, un
procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e
335 del codice civile. Nei casi in cui e' gia' pendente o
viene instaurato autonomo procedimento per l'irrogazione
delle sanzioni davanti al tribunale ordinario,
quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza
indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla
richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti
temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette
gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il
procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti
adottati dal tribunale ordinario conservano la loro
efficacia fino a quando sono confermati, modificati o
revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i
minorenni.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti
relativi ai minori per i quali non e' espressamente
stabilita la competenza di una diversa autorita'
giudiziaria.
Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi
dell'articolo 737 del codice di procedura civile, il
reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello
per i minorenni."
"Art. 45. - La competenza a decidere dei reclami
avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale
ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli
articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, 386, 394 e 395 del
codice.
La competenza spetta al tribunale per i minorenni in
tutti gli altri casi.
Nell'ipotesi prevista nell'articolo 386, ultimo comma,
del codice l'autorita' giudiziaria competente provvede in
sede contenziosa."
"Art. 47. - Presso l'ufficio del giudice tutelare
sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli
interdetti, un registro delle curatele dei minori, dei
minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle
amministrazioni di sostegno."
"Art. 51. - Nei registri delle tutele e delle
curatele devono essere annotati, in capitoli speciali per
ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i
minorenni e dal tribunale ordinario ai sensi degli articoli
252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del
codice, e delle altre disposizioni della legge speciale che
prevedono la nomina del tutore.
A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso
il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera
entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del
luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta
annotazione."
"Art. 71-quater. - Per controversie in materia di
condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle
derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle
disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice
e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per
l'attuazione del codice.
Al procedimento e' legittimato a partecipare
l'amministratore secondo quanto previsto dall'articolo
5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.".
 
Art. 3

Modifiche al codice di procedura civile

1. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione I, articolo 7, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola «cinquemila» e' sostituita dalla seguente: «diecimila»;
b) al secondo comma, la parola «ventimila» e' sostituita dalla seguente: «venticinquemila».
2. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione V, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 37 e' sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Difetto di giurisdizione). - Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione e' rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali e' rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione puo' essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non puo' impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.»;
b) all'articolo 40, al terzo comma, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di connessione ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello previsto dal primo periodo, le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione.».
3. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione VI, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47:
1) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La parte che propone l'istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle altre parti.»;
2) al quarto comma le parole «, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione» sono soppresse;
3) al quinto comma le parole «nella cancelleria della Corte» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte»;
b) all'articolo 48, al primo comma, le parole «presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o e' pronunciata l'ordinanza»;
c) all'articolo 49, il primo comma e' abrogato e, al secondo comma, le parole «Con la ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «L'ordinanza con cui» e dopo la parola «competenza» il segno di interpunzione «,» e' soppresso.
4. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione VI-bis, articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, i numeri 5) e 6) sono soppressi.
5. Al Libro I, Titolo III, Capo I, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 78, il terzo ed il quarto comma sono soppressi;
b) all'articolo 80, il terzo comma e' soppresso.
6. Al Libro I, Titolo III, Capo IV, del codice di procedura civile, all'articolo 96, dopo il terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresi' la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.».
7. Al Libro I, Titolo IV, del codice di procedura civile, all'articolo 101, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione e' derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita', un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.».
8. Al Libro I, Titolo V, del codice di procedura civile, all'articolo 118, dopo le parole «Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice» sono inserite le seguenti: «la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e».
9. Al Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione I, del codice di procedura civile, all'articolo 121 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.»;
b) alla rubrica, dopo le parole «Liberta' di forme.» sono aggiunte le seguenti: «Chiarezza e sinteticita' degli atti».
10. Al Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 127, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: «Il giudice puo' disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.»;
b) dopo l'articolo 127 sono inseriti i seguenti:
«Art. 127-bis (Udienza mediante collegamenti audiovisivi). - Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza puo' essere disposto dal giudice quando non e' richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
Il provvedimento di cui al primo comma e' comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, puo' chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilita' e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale puo' anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilita' per queste ultime di partecipare in presenza.
Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice da' atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.
Art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza). - L'udienza, anche se precedentemente fissata, puo' essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza e' sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.
Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita puo' opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformita'. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice da' atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.
Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo e' considerato data di udienza a tutti gli effetti.».
11. Al Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione IV, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 136, al terzo comma, le parole «viene trasmesso a mezzo telefax, o» sono soppresse;
b) all'articolo 137:
1) al secondo comma, dopo le parole «L'ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o l'avvocato»;
2) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
«L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalita' previste dalla legge.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalita' prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalita' non e' possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione e' dato atto nella relazione di notificazione.»;
c) all'articolo 139, il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Se la copia e' consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione di notificazione, specificando le modalita' con le quali ne ha accertato l'identita', e da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.»;
d) all'articolo 147, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: «Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.
Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui e' generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui e' generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima e' generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.»
e) all'articolo 149-bis:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario e' un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
2) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario».
12. Al Libro II, Titolo I, Capo I, Sezione I, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 163, al terzo comma:
1) dopo il numero 3) e' inserito il seguente «3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda e' soggetta a condizione di procedibilita', dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;»;
2) al numero 4, dopo le parole «l'esposizione» sono inserite le seguenti: «in modo chiaro e specifico»;
3) il numero 7) e' sostituito dal seguente: «7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.»;
b) all'articolo 163-bis:
1) al primo comma, la parola «novanta» e' sostituita dalla seguente: «centoventi»;
2) il secondo comma e' abrogato;
3) al terzo comma e' inserito, in fine, il seguente periodo: «In questo caso i termini di cui all'articolo 171-ter decorrono dall'udienza cosi' fissata.»;
c) all'articolo 164, al sesto comma, le parole «dell'articolo 183» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 171-bis»;
d) all'articolo 165, il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.»;
e) all'articolo 166, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.»;
f) all'articolo 167, dopo le parole «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione» sono inserite le seguenti: «in modo chiaro e specifico»;
g) all'articolo 168-bis:
1) al primo comma, le parole «, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione a ruolo,» sono soppresse;
2) al terzo comma, il segno di interpunzione «,» e' sostituito con la parola «e» e le parole «e gli trasmette il fascicolo» sono soppresse;
3) il quinto comma e' abrogato;
h) all'articolo 171:
1) al secondo comma le parole «fino alla prima udienza,» sono soppresse;
2) al terzo comma, le parole «neppure in tale udienza» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cui all'articolo 166»;
i) dopo l'articolo 171 sono inseriti i seguenti:
«Art. 171-bis (Verifiche preliminari). - Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarita' del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilita' della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter.
Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.
Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.
Il decreto e' comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.
Art. 171-ter (Memorie integrative). - Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:
1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonche' precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia' proposte. Con la stessa memoria l'attore puo' chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza e' sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonche' indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.».
13. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione II, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 182, al secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullita', il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.»;
b) l'articolo 183 e' sostituito dal seguente:
«Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa). - All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma.
Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, se autorizza l'attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell'articolo 269, terzo comma.
Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'articolo 185.
Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessita' della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi e' fissata entro novanta giorni. Se l'ordinanza di cui al primo periodo e' emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.
Se con l'ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte puo' dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonche' depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo.»;
c) l'articolo 183-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione). - All'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessita' della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell'articolo 281-duodecies.»;
d) dopo l'articolo 183-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 183-ter (Ordinanza di accoglimento della domanda). - Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado puo' pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate.
In caso di pluralita' di domande l'ordinanza puo' essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte.
L'ordinanza di accoglimento e' provvisoriamente esecutiva, e' reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, ne' la sua autorita' puo' essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.
L'ordinanza di cui al secondo comma, se non e' reclamata o se il reclamo e' respinto, definisce il giudizio e non e' ulteriormente impugnabile.
In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.
Art. 183-quater (Ordinanza di rigetto della domanda). - Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183, puo' pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa e' manifestamente infondata, ovvero se e' omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullita' non e' stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163. In caso di pluralita' di domande l'ordinanza puo' essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte.
L'ordinanza che accoglie l'istanza di cui al primo comma e' reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, ne' la sua autorita' puo' essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.
L'ordinanza di cui al secondo comma, se non e' reclamata o se il reclamo e' respinto, definisce il giudizio e non e' ulteriormente impugnabile.
In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.»;
e) l'articolo 184 e' abrogato;
f) all'articolo 185, al secondo comma, dopo le parole «il tentativo di conciliazione puo' essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del calendario del processo»;
g) all'articolo 185-bis, al primo comma, le parole «alla prima udienza, ovvero sino a quando e' esaurita l'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione»;
h) all'articolo 187, al quarto comma, la parola «ottavo» e' sostituita dalla seguente: «quarto»;
i) l'articolo 188 e' sostituito dal seguente:
«Art. 188 (Attivita' istruttoria del giudice). - Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo 189 o dell'articolo 275-bis.»;
l) l'articolo 189 e' sostituito dal seguente:
«Art. 189 (Rimessione al collegio). - Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a se' l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:
1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma.
2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.
All'udienza fissata ai sensi del primo comma la causa e' rimessa al collegio per la decisione.»;
m) l'articolo 190 e' abrogato;
n) all'articolo 191, le parole «dell'articolo 183, settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 183, quarto comma».
14. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III, Paragrafo 1, del codice di procedura civile, all'articolo 193, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice puo' assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma.».
15. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III, Paragrafo 3, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 210, dopo il terzo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e puo' da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma.
Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.»;
b) all'articolo 213, dopo il primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente: «L'amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego.».
16. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III, Paragrafo 5, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 225:
1) al primo comma, le parole «sempre il collegio» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale in composizione monocratica»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice puo' trattenere la causa in decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, puo' disporre che la trattazione della causa continui relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.»;
b) all'articolo 226:
1) al primo, la parola «collegio» e' sostituita dalla seguente: «tribunale»;
2) al secondo comma, la parola «collegio» e' sostituita dalla seguente: «tribunale» e le parole «di cui all'articolo 480» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 537».
17. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione IV, Paragrafo 1, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 267:
1) al primo comma, sono soppresse le parole: «presentando in udienza o», le parole «in cancelleria» e le parole «le copie per le altre parti,»;
2) al secondo comma, le parole «, se la costituzione del terzo non e' avvenuta in udienza» sono soppresse.
b) all'articolo 268, le parole «a che non vengano precisate le conclusioni» sono sostituite dalle seguenti: «al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione»;
c) all'articolo 269:
1) al secondo comma, secondo periodo, le parole «entro cinque giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine previsto dall'articolo 171-bis»;
2) al terzo comma, primo periodo, le parole «nella prima udienza» sono sostituite dalle seguenti: «nella memoria di cui all'articolo 171-ter, primo comma, numero 1»;
3) al quinto comma, le parole «ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo» sono sostituite dalle seguenti: «maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall'articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto all'udienza fissata per la citazione del terzo»;
d) all'articolo 271, il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: «Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale e' citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171-ter.».
18. Al Libro II, Titolo I, Capo III, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 275 e' sostituito dal seguente:
«Art. 275 (Decisione del collegio). - Rimessa la causa al collegio, la sentenza e' depositata entro sessanta giorni dall'udienza di cui all'articolo 189.
Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, puo' chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali.
Il presidente provvede sulla richiesta revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni.
Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.»
b) dopo l'articolo 275, e' inserito il seguente:
«Art. 275-bis (Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio). - Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa puo' essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all'udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.
All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All'esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria.
Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.».
19. Al Libro II, Titolo I, Capo III-bis, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 281-quinquies e' sostituito dal seguente:
«Art. 281-quinquies (Decisione a seguito di trattazione scritta o mista). - Quando la causa e' matura per la decisione il giudice fissa davanti a se' l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189. All'udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza e' depositata entro i trenta giorni successivi.
Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell'articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza e' depositata entro trenta giorni.»;
b) all'articolo 281-sexies, dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.».
20. Al Libro II, Titolo I, Capo III-ter, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 281-septies e' sostituito dal seguente:
«Art. 281-septies (Rimessione della causa al giudice monocratico). - Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa davanti al giudice istruttore perche' decida la causa quale giudice monocratico. La sentenza e' depositata entro i successivi trenta giorni.»;
b) all'articolo 281-octies:
1) al primo comma, le parole «provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189» sono sostituite dalle seguenti: «rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti»
2) dopo il primo comma e' aggiunto, infine, il seguente: «Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte puo' chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell'articolo 275-bis.»;
c) all'articolo 281-novies, dopo il primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni gia' maturate in ciascun procedimento prima della riunione.».
21. Al Libro II, Titolo I, del codice di procedura civile, dopo il Capo III-ter, e' inserito il seguente:
«CAPO III-quater
Del procedimento semplificato di cognizione
Art. 281-decies (Ambito di applicazione). - Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda e' fondata su prova documentale, o e' di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio e' introdotto nelle forme del procedimento semplificato.
Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda puo' sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.
Art. 281-undecies (Forma della domanda e costituzione delle parti). - La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.
Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonche' formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.
Art. 281-duodecies (Procedimento). - Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessita' della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.
Entro la stessa udienza l'attore puo' chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresi' sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell'articolo 281-undecies.
Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.
Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice puo' concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.
Art. 281-terdecies (Decisione). - Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell'articolo 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell'articolo 275-bis.
La sentenza e' impugnabile nei modi ordinari.».
22. Al Libro II, Titolo I, Capo IV, articolo 283, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza puo' derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle parti.»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «L'istanza di cui al primo comma puo' essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilita'.»;
c) al terzo comma, le parole «dal comma che precede» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo e dal secondo comma», dopo le parole «puo' condannare la parte che l'ha proposta» sono inserite le seguenti: «al pagamento in favore della cassa delle ammende» e le parole «ad una pena» sono sostituite dalle seguenti: «di una pena».
23. Al Libro II, Titolo I, Capo VI, articolo 291, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole «all'udienza fissata a norma del comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo comma».
24. Al Libro II, Titolo II, Capo III del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 316:
1) al primo comma, le parole «mediante citazione a comparire a udienza fissa» sono sostituite dalle parole «nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili»;
2) al secondo comma, secondo periodo, le parole «con citazione a comparire a udienza fissa» sono sostituite dalle parole «unitamente al decreto di cui all'articolo 318»;
b) all'articolo 317, primo comma, le parole «, scritto il calce alla citazione o in atto separato,» sono soppresse;
c) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente:
«Art. 318 (Contenuto della domanda). - La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto.
Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281-undecies.»;
d) all'articolo 319, il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto di cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281-undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura.»;
e) all'articolo 320:
1) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.»;
2) il quarto comma e' soppresso;
f) all'articolo 321, le parole «invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.» sono sostituite dalle parole «procede ai sensi dell'articolo 281-sexies.».
25. Al Libro II, Titolo III, Capo I, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 326, al primo comma, le parole «nell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 325» e dopo le parole «dalla notificazione della sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario»;
b) all'articolo 334, al secondo comma, dopo le parole «e' dichiarata inammissibile» sono inserite le seguenti: «o improcedibile».
26. Al Libro II, Titolo III, Capo II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 342 e' sostituito dal seguente:
«Art. 342 (Forma dell'appello). - L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilita', in modo chiaro, sintetico e specifico:
1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.»;
b) all'articolo 343, al primo comma, le parole «, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166» sono sostituite dalle seguenti: «depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma»;
c) all'articolo 348, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'improcedibilita' dell'appello e' dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma.»;
d) l'articolo 348-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 348-bis (Inammissibilita' e manifesta infondatezza dell'appello). - Quando ravvisa che l'impugnazione e' inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis.
Se e' proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.»;
e) l'articolo 348-ter e' abrogato;
f) dopo l'articolo 349, abrogato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 857, e' inserito il seguente:
«Art. 349-bis (Nomina dell'istruttore). - Quando l'appello e' proposto davanti alla corte di appello, il presidente, se non ritiene di nominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l'istruzione della causa.
Il presidente o il giudice istruttore puo' differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.»;
g) l'articolo 350 e' sostituito dal seguente:
«Art. 350 (Trattazione). - Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello e' affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione e' collegiale; davanti al tribunale l'appello e' trattato e deciso dal giudice monocratico.
Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.
Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348-bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350-bis. Allo stesso modo puo' provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessita' o dell'urgenza della causa.
Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l'assunzione davanti a se' delle prove ammesse.»;
h) dopo l'articolo 350 e' inserito il seguente:
«Art. 350-bis (Decisione a seguito di discussione orale). - Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies.
Dinanzi alla corte di appello l'istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza. All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa.
La sentenza e' motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.»;
i) all'articolo 351:
1) al primo comma, le parole «dall'articolo 283» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo e dal secondo comma dell'articolo 283» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.»;
2) al terzo comma, primo periodo, le parole «al collegio» sono sostituite dalle seguenti: «all'istruttore» e, al secondo periodo, le parole «all'udienza» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza»;
3) al quarto comma, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 281-sexies.» sono aggiunte le seguenti: «Davanti alla corte di appello, se l'udienza e' stata tenuta dall'istruttore il collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a se' per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali.»;
l) l'articolo 352 e' sostituito dal seguente:
«Art. 352 (Decisione). - Esaurita l'attivita' prevista negli articoli 350 e 351, l'istruttore, quando non ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 350-bis, fissa davanti a se' l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori:
1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.
All'udienza la causa e' trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l'istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza e' depositata entro sessanta giorni.»;
m) l'articolo 353 e' abrogato;
n) l'articolo 354 e' sostituito dal seguente:
«Art. 354 (Rimessione al primo giudice). - Il giudice d'appello, se dichiara la nullita' della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullita' della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.
Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello e' proposto ricorso per cassazione, il termine e' interrotto.
Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullita' di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attivita' che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'articolo 356.»;
o) all'articolo 356, al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Davanti alla corte di appello il collegio delega l'assunzione delle prove all'istruttore, se nominato, o al relatore e, quando ne ravvisa la necessita', puo' anche d'ufficio disporre la rinnovazione davanti a se' di uno o piu' mezzi di prova assunti dall'istruttore ai sensi dell'articolo 350, quarto comma.».
27. Al Libro II, Titolo III, Capo III, Sezione I, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 360:
1) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: «Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione puo' essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma.»;
2) all'ultimo comma, le parole «Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto comma»;
b) all'articolo 362:
1) al primo comma, dopo le parole «o in unico grado» sono aggiunte le seguenti: «del giudice amministrativo o»;
2) al secondo comma, dopo le parole «tra giudici speciali,» sono aggiunte le parole «o tra giudice amministrativo e giudice speciale,»;
3) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono altresi' essere impugnate per revocazione ai sensi dell'articolo 391-quater quando il loro contenuto e' stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli.»;
c) dopo l'articolo 363 e' inserito il seguente:
«Art. 363-bis (Rinvio pregiudiziale). - Il giudice di merito puo' disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) la questione e' necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non e' stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficolta' interpretative;
3) la questione e' suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale e' motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Essa e' immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed e' comunicata alle parti. Il procedimento e' sospeso dal giorno in cui e' depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attivita' istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.
Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilita' della questione per la mancanza di una o piu' delle condizioni di cui al primo comma.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facolta' per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378.
Con il provvedimento che definisce la questione e' disposta la restituzione degli atti al giudice.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte e' vincolante nel procedimento nell'ambito del quale e' stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui e' proposta la medesima domanda tra le stesse parti.»;
d) all'articolo 366:
1) al primo comma, il numero 3 e' sostituito dal seguente: «3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso;», il numero 4 e' sostituito dal seguente: «4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;» e il numero 6 e' sostituito dal seguente: «6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi.»;
2) il secondo e il quarto comma sono abrogati;
e) all'articolo 369:
1) al primo comma le parole «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «e'» e le parole «nella cancelleria della corte» sono soppresse;
2) il terzo comma e' abrogato;
f) all'articolo 370:
1) al primo comma, al primo periodo, le parole «da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso» e, al secondo periodo, le parole «di tale notificazione» sono soppresse;
2) al terzo comma, le parole «nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione,» sono soppresse
g) all'articolo 371:
1) al secondo comma, dopo le parole «ricorso incidentale» sono inserite le seguenti: «con atto depositato» e le parole: «, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale» sono soppresse;
2) al quarto comma la parola «notificato» e' sostituita dalla seguente: «depositato»;
h) all'articolo 372, secondo comma, le parole «ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio».
28. Al Libro II, Titolo III, Capo III, Sezione II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 375:
1) al primo comma e' anteposto il seguente: «La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto e' di particolare rilevanza, nonche' nei casi di cui all'articolo 391-quater.»;
2) al primo comma:
a) dopo il numero 1, e' inserito il seguente: «1-bis) dichiarare l'improcedibilita' del ricorso;»;
b) al numero 4, dopo le parole «regolamento di competenza e di giurisdizione» sono inserite le seguenti «, salva l'applicazione del primo comma»;
c) dopo il numero 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis) pronunciare nei casi di correzione di errore materiale; 4-ter) pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salva l'applicazione del primo comma; 4-quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza.»;
d) il numero 5) e' soppresso;
e) l'ultimo comma e' abrogato;
f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio»;
b) all'articolo 376:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice.»;
2) al secondo comma, la parola «dieci» e' sostituita dalla seguente: «quindici» e le parole «di discussione del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'adunanza»;
3) al terzo comma, dopo le parole «All'udienza» sono inserite le seguenti: «o all'adunanza», dopo le parole «puo' essere disposta» sono inserite le seguenti: «con ordinanza» e le parole «, con ordinanza inserita nel processo verbale» sono soppresse;
c) all'articolo 377:
1) al secondo comma, dopo le parole «dal cancelliere» sono inserite le seguenti: «al pubblico ministero e» e la parola «venti» e' sostituita dalla seguente: «sessanta»;
2) al terzo comma, le parole «Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Il primo presidente o il presidente della sezione»;
d) all'articolo 378:
1) alla rubrica, le parole «di parte» sono soppresse;
2) al primo comma e' anteposto il seguente: «Il pubblico ministero puo' depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell'udienza.»;
3) al primo comma le parole «presentare le loro» sono sostituite dalle seguenti: «depositare sintetiche», le parole «in cancelleria» sono sostituite dalla seguente: «illustrative» e la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
e) all'articolo 379:
1) prima del primo comma, e' inserito il seguente: «L'udienza si svolge sempre in presenza»;
2) al primo comma, le parole «riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi e' discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso» sono sostituite dalle seguenti: «espone in sintesi le questioni della causa»;
3) al secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi.»:
f) all'articolo 380, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La sentenza e' depositata nei novanta giorni successivi.»;
g) l'articolo 380-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 380-bis (Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati). - Se non e' stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato puo' formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilita', improcedibilita' o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta e' comunicata ai difensori delle parti.
Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, puo' chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391.
Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformita' alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96.»;
h) l'articolo 380-bis.1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 380-bis.1 (Procedimento per la decisione in camera di consiglio). - Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alle sezioni unite o alla sezione semplice e' data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno sessanta giorni prima dell'adunanza. Il pubblico ministero puo' depositare le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'adunanza. La Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.
L'ordinanza, sinteticamente motivata, e' depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio puo' riservarsi il deposito nei successivi sessanta giorni.»;
i) all'articolo 380-ter:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dall'articolo 375, secondo comma, numero 4, si applica l'articolo 380-bis.1; il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte nel termine ivi stabilito.»;
2) il secondo ed il terzo comma sono abrogati;
l) all'articolo 383, il quarto comma e' abrogato;
m) all'articolo 390:
1) al comma 1, le parole «, o finche' non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter» sono soppresse;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Del deposito dell'atto di rinuncia e' data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria.»;
n) all'articolo 391-bis:
1) al primo comma, le parole «Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione e' affetta da errore materiale» sono sostituite dalle seguenti: «Se la sentenza, l'ordinanza o il decreto di cui all'articolo 380-bis pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti da errore materiale»;
2) il secondo, terzo e quarto comma sono abrogati;
o) dopo l'articolo 391-ter e' inserito il seguente:
«Art. 391-quater (Revocazione per contrarieta' alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo). - Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto e' stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se concorrono le seguenti condizioni:
1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona;
2) l'equa indennita' eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non e' idonea a compensare le conseguenze della violazione.
Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa. Si applica l'articolo 391-ter, secondo comma.
L'accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea.».
29. Al Libro II, Titolo III, Capo IV, articolo 397, del codice di procedura civile, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui all'articolo 391-quater, la revocazione puo' essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione».
30. Al Libro II, Titolo IV, Capo I, Sezione II, paragrafo 1, l'articolo 430, del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: «Quando la sentenza e' depositata fuori udienza, il cancelliere ne da' immediata comunicazione alle parti.».
31. Al Libro II, Titolo IV, Capo I, Sezione II, paragrafo 2, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 434, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilita', in modo chiaro, sintetico e specifico:
1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»;
b) l'articolo 436-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 436-bis (Inammissibilita', improcedibilita', manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello). - Nei casi previsti dagli articoli 348, 348-bis e 350, terzo comma, all'udienza di discussione il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.»;
c) all'articolo 437, al primo comma, secondo periodo, le parole «Il collegio» sono sostituite dalle seguenti: «Quando non provvede ai sensi dell'articolo 436-bis, il collegio»;
d) all'articolo 438, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Fuori dei casi di cui all'articolo 436-bis, la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne da' immediata comunicazione alle parti.».
32. Al Libro II, Titolo IV, del codice di procedura civile dopo il Capo I e' introdotto il seguente:
«Capo I-bis
Delle controversie relative ai licenziamenti
Art. 441-bis (Controversie in materia di licenziamento). - La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali e' proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.
Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le controversie di cui al primo comma sono assoggettate alle norme del capo primo.
Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice puo' ridurre i termini del procedimento fino alla meta', fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato e' ridotto della meta'.
All'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerita' anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze.
I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerita' e di concentrazione.
Art. 441-ter (Licenziamento del socio della cooperativa). - Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresi', nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.
Art. 441-quater (Licenziamento discriminatorio). - Le azioni di nullita' dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. La proposizione della domanda relativa alla nullita' del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilita' di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.».
33. Al Libro II del codice di procedura civile, dopo il Titolo IV e' inserito il seguente:
«Titolo IV-bis
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 473-bis (Ambito di applicazione). - Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilita', dei procedimenti di adozione di minori di eta' e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo.
Art. 473-bis.1 (Composizione dell'organo giudicante). - Salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione collegiale e la trattazione e l'istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio.
Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilita' genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.
Art. 473-bis.2 (Poteri del giudice). - A tutela dei minori il giudice puo' d'ufficio nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge, adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilita' previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.
Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice puo' d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.
Art. 473-bis.3 (Poteri del pubblico ministero). - Nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero puo' assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.
Art. 473-bis.4 (Ascolto del minore). - Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua eta' e al suo grado di maturita'.
Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso e' in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilita' fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volonta' di non essere ascoltato.
Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.
Art. 473-bis.5 (Modalita' dell'ascolto). - L'ascolto del minore e' condotto dal giudice, il quale puo' farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda piu' minori, di regola il giudice li ascolta separatamente.
L'udienza e' fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua eta', anche in luoghi diversi dal tribunale.
Prima di procedere all'ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell'adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilita' genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto.
Il giudice, tenuto conto dell'eta' e del grado di maturita' del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, e procede all'adempimento con modalita' che ne garantiscono la serenita' e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni e' informato altresi' della possibilita' di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 473-bis.8.
Dell'ascolto del minore e' effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non e' possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore.
Art. 473-bis.6 (Rifiuto del minore a incontrare il genitore). - Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e puo' disporre l'abbreviazione dei termini processuali.
Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Art. 473-bis.7 (Nomina del tutore e del curatore del minore). - Il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori. Copia del provvedimento e' trasmessa al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele. Sino alla definizione del procedimento, le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal giudice che procede.
Il giudice puo' nominare il curatore del minore quando dispone, all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilita' genitoriale. Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l'indicazione:
a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
b) degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell'interesse del minore, e di quelli per i quali e' necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare;
c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente;
d) degli atti che puo' compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
e) della periodicita' con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l'attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale.
Nei casi previsti dal presente articolo, all'esito del procedimento il giudice trasmette gli atti al giudice tutelare competente.
Art. 473-bis.8 (Curatore speciale del minore). - Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullita' degli atti del procedimento:
a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.
In ogni caso il giudice puo' nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.
Al curatore speciale del minore il giudice puo' attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473-bis.4.
Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilita' genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perche' mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.
Art. 473-bis.9 (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave). - Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori previste nel presente titolo, in quanto compatibili.
Art. 473-bis.10 (Mediazione familiare). - Il giudice puo', in ogni momento, informare le parti della possibilita' di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalita', i contenuti e le modalita' del percorso e per valutare se intraprenderlo.
Qualora ne ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.
CAPO II
Del procedimento
Sezione I
Disposizioni comuni al giudizio di primo grado
Art. 473-bis.11 (Competenza per territorio). - Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, e' competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi e' stato trasferimento del minore non autorizzato e non e' decorso un anno, e' competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.
In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo.
Art. 473-bis.12 (Forma della domanda). - La domanda si propone con ricorso che contiene:
a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda e' proposta;
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonche' dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Il ricorso deve altresi' indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso e' allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, gia' adottati in tali procedimenti.
In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarita' di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonche' di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso e' allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attivita' quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attivita' extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
Art. 473-bis.13 (Ricorso del pubblico ministero). - Il ricorso del pubblico ministero contiene:
a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale il ricorso e' presentato;
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale del minore, dei genitori e, ove nominati, del tutore, del curatore, del curatore speciale e dell'affidatario del minore, nonche', nei giudizi relativi allo stato delle persone, di coloro che possono avere un interesse qualificato all'esito del giudizio;
c) la determinazione dell'oggetto della domanda;
d) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni, anche istruttorie.
Nei casi in cui il minore sia stato collocato in una struttura comunitaria, il ricorso indica altresi' il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza del legale rappresentante, salvo che sia necessario mantenere riservate tali indicazioni.
Al ricorso sono allegati i documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonche' i provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorita' giudiziaria o da altra pubblica autorita'.
In presenza di richiesta di allontanamento del minore, il ricorso reca l'indicazione di eventuali parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso.
In caso di domande di contributo economico, al ricorso e' allegata la documentazione attestante la situazione economica e reddituale dei genitori e del minore.
Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche al ricorso presentato dal parente, dal tutore, dal curatore e dal curatore speciale.
Art. 473-bis.14 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza). - Il ricorso e' depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.
Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente incapace.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere piu' di novanta giorni.
Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilita' di avvalersi della mediazione familiare.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto e' inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.
Il termine di cui al terzo comma e' elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma e' elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all'estero.
Art. 473-bis.15 (Provvedimenti indifferibili). - In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.
Art. 473-bis.16 (Costituzione del convenuto). - Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma.
At. 473-bis.17 (Ulteriori difese). - Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore puo' depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonche', a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni gia' formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis.12, terzo comma.
Entro dieci giorni prima della data dell'udienza, il convenuto puo' depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.
Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore puo' depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.
Art. 473-bis.18 (Dovere di leale collaborazione). - Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete e' valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonche' ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96.
Art. 473-bis.19 (Nuove domande e nuovi mezzi di prova). - Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.
Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresi' proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.
Art. 473-bis.20 (Intervento volontario). - L'intervento del terzo avviene con le modalita' previste dall'articolo 473-bis.16.
Il terzo non puo' intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.
Art. 473-bis.21 (Udienza di comparizione delle parti). - All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.
Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 e nella liquidazione delle spese.
All'udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione. Puo' inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione.
Art. 473-bis.22 (Provvedimenti del giudice). - Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facolta' di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finche' non sia sostituita con altro provvedimento.
Con l'ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Quando la causa e' matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando puo' essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone e' ammesso solo appello immediato.
Art. 473-bis.23 (Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti). - I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.
Art. 473-bis.24 (Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti). - Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22 si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte di appello.
E' altresi' ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilita' genitoriale, nonche' quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.
Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.
Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, puo' assumere sommarie informazioni. L'ordinanza e' immediatamente esecutiva.
Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.
Art. 473-bis.25 (Consulenza tecnica d'ufficio). - Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere.
Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalita' delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacita' genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunita' scientifica.
Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalita' che garantiscono la serenita' del minore e sono adeguate alla sua eta'.
Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresi' le metodologie e i protocolli seguiti, nonche' eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.
Art. 473-bis.26 (Nomina di un esperto su richiesta delle parti). - Il giudice, su istanza congiunta delle parti, puo' nominare ai sensi dell'articolo 68 uno o piu' ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi e' accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.
Il giudice individua gli obiettivi dell'attivita' demandata all'ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attivita' svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.
Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito, l'ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, da' i provvedimenti opportuni.
Art. 473-bis.27 (Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori). - Quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attivita' ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attivita' svolta, nonche' quelli entro cui le parti possono depositare memorie.
Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalita' delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunita' scientifica, da indicare nella relazione.
Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorita' giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.
Art. 473-bis.28 (Decisione della causa). - Il giudice, esaurita l'istruzione, fissa davanti a se' l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:
a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
All'udienza la causa e' rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza e' depositata nei successivi sessanta giorni.
Art. 473-bis.29 (Modificabilita' dei provvedimenti). - Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
Sezione II
Dell'appello
Art. 473-bis.30 (Forma dell'appello). - L'appello si propone con ricorso, che deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 342.
Art. 473-bis.31 (Decreto del presidente). - Il presidente della corte di appello, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il relatore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione e il termine entro il quale l'appellante deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato.
Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di novanta giorni.
Nel caso in cui la notificazione prevista dal primo comma debba effettuarsi all'estero, il termine di cui al secondo comma e' elevato a centocinquanta giorni.
Il presidente acquisisce d'ufficio le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari eventualmente incaricati e ordina alle parti di depositare la documentazione aggiornata di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma.
Art. 473-bis.32 (Costituzione dell'appellato e appello incidentale). - L'appellato deve costituirsi almeno trenta giorni prima dell'udienza, mediante deposito della comparsa di costituzione, nella quale deve esporre le sue difese in modo chiaro e specifico. Nella stessa comparsa l'appellato puo', a pena di decadenza, proporre appello incidentale.
L'appellante puo' depositare una memoria di replica entro il termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza, e l'appellato puo' a sua volta replicare con memoria da depositare entro il termine perentorio di dieci giorni prima.
Art. 473-bis.33 (Intervento del pubblico ministero). - Il pubblico ministero interviene in giudizio depositando le proprie conclusioni almeno dieci giorni prima dell'udienza.
Art. 473-bis.34 (Udienza di discussione). - La trattazione dell'appello e' collegiale.
All'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa, e all'esito della discussione il collegio trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti, puo' assegnare loro un termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza.
La sentenza e' depositata nei sessanta giorni successivi all'udienza.
Il giudice dell'appello puo' adottare i provvedimenti di cui agli articoli 473-bis.15 e 473-bis.22. Se ammette nuove prove, da' con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale puo' delegare il relatore.
Art. 473-bis.35 (Domande ed eccezioni nuove). - Il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili.
Sezione III
Dell'attuazione dei provvedimenti
Art. 473-bis.36 (Garanzie a tutela del credito). - I provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Se il valore dei beni ipotecati eccede la cautela da somministrare, si applica il secondo comma dell'articolo 96.
Il giudice puo' imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico.
Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all'adempimento, puo' chiedere al giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, puo' disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti.
I provvedimenti di cui al secondo, terzo e quarto comma sono richiesti al giudice del procedimento in corso o, in mancanza, ai sensi dell'articolo 473-bis.29.
Art. 473-bis.37 (Pagamento diretto del terzo). - Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, puo' notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui e' stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.
Il terzo e' tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui e' stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.
Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato gia' pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalita' dell'assegno.
Art. 473-bis.38 (Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento). - Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilita' genitoriale e' competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica.
Se non pende un procedimento e' competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. Quando e' instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la titolarita' o l'esercizio della responsabilita' genitoriale, il giudice dell'attuazione, anche d'ufficio, senza indugio e comunque entro quindici giorni adotta i provvedimenti urgenti che ritiene necessari nell'interesse del minore e trasmette gli atti al giudice di merito. I provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal giudice del merito.
A seguito del ricorso il giudice, sentiti i genitori, coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale, il curatore e il curatore speciale, se nominati, e il pubblico ministero, tenta la conciliazione delle parti e in difetto pronuncia ordinanza con cui determina le modalita' dell'attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all'interesse superiore del minore.
Se nel corso dell'attuazione sorgono difficolta' che non ammettono dilazione, ciascuna parte e gli ausiliari incaricati possono chiedere al giudice, anche verbalmente, che adotti i necessari provvedimenti temporanei.
Il giudice puo' autorizzare l'uso della forza pubblica, con provvedimento motivato, soltanto se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore. L'intervento e' posto in essere sotto la vigilanza del giudice e con l'ausilio di personale specializzato, anche sociale e sanitario, il quale adotta ogni cautela richiesta dalle circostanze.
Nel caso in cui sussista pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifiche e oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice determina le modalita' di attuazione con decreto motivato, senza la preventiva convocazione delle parti. Con lo stesso decreto dispone la comparizione delle parti davanti a se' nei quindici giorni successivi, e all'udienza provvede con ordinanza.
Avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi del presente articolo e' possibile proporre opposizione nelle forme dell'articolo 473-bis.12.
Art. 473-bis.39 (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). - In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalita' dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilita' genitoriale, il giudice puo' d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e puo', anche congiuntamente:
a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Nei casi di cui al primo comma, il giudice puo' inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
CAPO III
Disposizioni speciali
Sezione I
Della violenza domestica o di genere
Art. 473-bis.40 (Ambito di applicazione). - Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.
Art. 473-bis.41 (Forma della domanda). - Il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze.
Al ricorso e' allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonche' dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorita' giudiziaria o da altra pubblica autorita'.
Art. 473-bis.42 (Procedimento). - Il giudice puo' abbreviare i termini fino alla meta', e compie tutte le attivita' previste dalla presente sezione anche d'ufficio e senza alcun ritardo. Al fine di accertare le condotte allegate, puo' disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilita' previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.
Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignita' e la personalita' della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti.
Quando nei confronti di una delle parti e' stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare.
Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate e' inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la secretazione dell'indirizzo ove essa dimora.
Con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorita' competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero e le altre autorita' competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto.
Le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza di cui all'articolo 473-bis.21. Se compaiono, il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare. Puo' comunque invitare le parti a rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio ravvisa l'insussistenza delle condotte allegate.
Art. 473-bis.43 (Mediazione familiare). - E' fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando e' stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero e' pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473-bis.40, nonche' quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa.
Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze.
Art. 473-bis.44 (Attivita' istruttoria). - Il giudice procede all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Assume inoltre sommarie informazioni da persone informate dei fatti, puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici. Puo' anche acquisire rapporti d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine, se non sono relativi ad attivita' d'indagine coperta da segreto.
Quando nomina un consulente tecnico d'ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti.
Art. 473-bis.45 (Ascolto del minore). - Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.
Non si procede all'ascolto quando il minore e' stato gia' ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.
Art. 473-bis.46 (Provvedimenti del giudice). - Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti piu' idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473-bis.70, e disciplina il diritto di visita individuando modalita' idonee a non compromettere la loro sicurezza.
A tutela della vittima e del minore, il giudice puo' altresi' disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.
Quando la vittima e' inserita in collocazione protetta, il giudice puo' incaricare i servizi sociali del territorio per l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.
Sezione II
Dei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale, nonche' di modifica delle relative condizioni
Art. 473-bis.47 (Competenza). - Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonche' per quelle di modifica delle relative condizioni, e' competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori, e' competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilita' o residenza all'estero del convenuto, e' competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica.
Art. 473-bis.48 (Produzioni documentali). - Nei procedimenti di cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta e' sempre allegata la documentazione prevista dall'articolo 473-bis.12, terzo comma.
Art. 473-bis.49 (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio). - Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande cosi' proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma.
Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274.
La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.
Art. 473-bis.50 (Provvedimenti temporanei e urgenti). - Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473- bis.22, primo comma, indica le informazioni che ciascun genitore e' tenuto a comunicare all'altro e puo' formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473-bis.39.
Art. 473-bis.51 (Procedimento su domanda congiunta). - La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.
Il ricorso e' sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilita' reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonche' le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facolta' di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma.
A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volonta' di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice puo' sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma.
Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.
In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilita' genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Sezione III
Dei procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno
Art. 473-bis.52 (Forma della domanda). - La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui la persona nei confronti della quale e' proposta ha residenza o domicilio.
Il ricorso contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12 o all'articolo 473-bis.13, nonche' il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Art. 473-bis.53 (Provvedimenti del presidente). - Il presidente nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione davanti a questo del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.
Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel primo comma. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.
Art. 473-bis.54 (Udienza di comparizione). - All'udienza il giudice relatore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e puo' disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile.
L'udienza per l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando si svolge in presenza.
Se l'interdicendo o l'inabilitando non puo' comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale puo' arrecargli grave pregiudizio, il giudice, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si trova. Valutata ogni circostanza, puo' disporre che l'udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalita' idonee ad assicurare l'assenza di condizionamenti.
Art. 473-bis.55 (Capacita' processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio). - L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando e' stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.
Il tutore o il curatore provvisorio e' nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice relatore. Finche' non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice relatore puo' revocare la nomina, anche d'ufficio.
Art. 473-bis.56 (Impugnazione). - La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione puo' essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non hanno partecipato al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.
Il termine per l'impugnazione decorre, per tutte le persone indicate al primo comma, dalla notificazione della sentenza fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che hanno partecipato al giudizio.
Se e' stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.
Art. 473-bis.57 (Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione). - Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite nella presente sezione.
Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresi' impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al giudizio.
Art. 473-bis.58 (Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.
Contro i decreti del giudice tutelare e' ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 739.
Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale e' ammesso ricorso per cassazione.
Sezione IV
Assenza e morte presunta
Art. 473-bis.59 (Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso). - I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.
Art. 473-bis.60 (Procedimento per la dichiarazione d'assenza). - La domanda per dichiarazione d'assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a se' o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Puo' anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o piu' giornali. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.
Art. 473-bis.61 (Immissione nel possesso temporaneo dei beni). - Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volonta' e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.
Se la domanda e' proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contradittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.
Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell'articolo 50, quinto comma del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53 dello stesso codice.
Art. 473-bis.62 (Procedimento per la dichiarazione di morte presunta). - La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.
Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'articolo 473-bis.60, secondo comma, e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s'intende abbandonata.
Il presidente del tribunale puo' anche disporre altri mezzi di pubblicita'.
Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a se' del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, nonche' il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.
Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; puo' disporre che siano assunte ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio al collegio, che pronuncia sentenza.
Art. 473-bis.63 (Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione). - La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Il tribunale puo' anche disporre altri mezzi di pubblicita'.
Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali e' stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale.
La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non puo' essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l'annotazione di cui al secondo comma.
Il cancelliere da' notizia, a norma dell'articolo 133, secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.
Sezione V
Disposizioni relative a minori interdetti e inabilitati
Art. 473-bis.64 (Provvedimenti su parere del giudice tutelare). - I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.
Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.
Qualora il parere non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.
Art. 473-bis.65 (Vendita di beni). - Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.
L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicita' ordinate dal tribunale.
Art. 473-bis.66 (Esito negativo dell'incanto). - Se al primo incanto non e' fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'articolo 376, primo comma, del codice civile, l'ufficiale designato ne da' atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.
Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.
Sezione VI
Rapporti patrimoniali tra coniugi
Art. 473-bis.67 (Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare). - La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare puo' essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 174 del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'articolo 176 del codice civile, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.
Art. 473-bis.68 (Procedimento). - La domanda per i provvedimenti previsti nell'articolo 473-bis.67 si propone con ricorso.
Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a se' o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
Sezione VII
Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
Art. 473-bis.69 (Ordini di protezione contro gli abusi familiari). - Quando la condotta del coniuge o di altro convivente e' causa di grave pregiudizio all'integrita' fisica o morale ovvero alla liberta' dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, puo' adottare con decreto uno o piu' dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.70. I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza e' cessata.
Quando la condotta puo' arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni.
Art. 473-bis.70 (Contenuto degli ordini di protezione). - Con il decreto di cui all'articolo 473-bis.69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresi', ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimita' dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.
Il giudice puo' altresi' disporre, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio, nonche' delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonche' il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalita' e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al secondo comma, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non puo' essere superiore a un anno e puo' essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalita' di attuazione. Ove sorgano difficolta' o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti piu' opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.
Art. 473-bis.71 (Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari). - L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
Il presidente del tribunale designa il giudice a cui e' affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, puo' adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, e' ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutivita' dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.
CAPO IV
Dei procedimenti in camera di consiglio
Art. 473-ter (Rinvio). - I provvedimenti di cui agli articoli 102, 171, 262, 316 e 371 del codice civile, agli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, agli articoli 18, 19 e 19-bis della legge 18 agosto 2015, n. 142, nonche' i decreti del giudice tutelare, ove non sia diversamente stabilito, sono pronunciati in camera di consiglio e sono immediatamente esecutivi.».
34. Al Libro III, Titolo I del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 474, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il titolo e' messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.»;
b) l'articolo 475 e' sostituito dal seguente:
«Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale). - Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorita' giudiziaria, nonche' gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.»;
c) l'articolo 476 e' abrogato;
d) all'articolo 478, le parole «spedito in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciato ai sensi dell'articolo 475»;
e) all'articolo 479, al primo comma, le parole «in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «in copia attestata conforme all'originale».
35. Al Libro III, Titolo II, Capo I, Sezione I, del codice di procedura civile, l'articolo 488 e' sostituito dal seguente:
«Art. 488 (Fascicolo dell'esecuzione). - Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo telematico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.
Il creditore e' obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilita' o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice.».
36. Al Libro III, Titolo II, Capo I, Sezione II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 492, l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando e' prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza»;
b) l'articolo 492-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 492-bis (Ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare). - Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non puo' essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482.
Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi e' pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.
Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, e' sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne da' comunicazione al creditore istante. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto e' consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale e' rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonche' l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma e' notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare piu' crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d'iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deposita con le modalita' e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando e' prevista, nonche' la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza».
37. Al Libro III, Titolo II, Capo II, Sezione III, del codice di procedura civile, l'articolo 534-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 534 ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficolta' il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.
Avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario e' ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale e' ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617.».
38. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione I, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 559 e' sostituito dal seguente:
«Art. 559 (Custodia dei beni pignorati). - Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilita' ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell'esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, contestualmente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569, nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.
Il custode nominato ai sensi del secondo comma collabora con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione.
Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti»;
b) l'articolo 560 e' sostituito dal seguente:
«Art. 560 (Modo della custodia). - Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.
Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non autorizzati dal giudice dell'esecuzione.
Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal nono comma.
Nell'ipotesi di cui al terzo comma, il custode giudiziario ha il dovere di vigilare affinche' il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrita'.
Il custode giudiziario provvede altresi', previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, alla amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita'.
Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti, secondo le modalita' stabilite con ordinanza del giudice dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento opponibile ai sensi dell'articolo 617, ordina la liberazione dell'immobile non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura non oltre la pronuncia dell'ordinanza con cui e' autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni.
Salvo quanto previsto dal nono comma, il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile occupato dal debitore e dal suo nucleo familiare con provvedimento emesso contestualmente al decreto di trasferimento.
Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti ed il custode, ordina la liberazione dell'immobile pignorato quando e' ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti o comunque impedito lo svolgimento delle attivita' degli ausiliari del giudice, quando l'immobile non e' adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato di buona conservazione, quando l'esecutato viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.
L'ordine di liberazione e' attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell'interesse e senza spese a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, salvo espresso esonero del custode ad opera di questi ultimi. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice puo' autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si da' atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non e' presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l'asporto non e' eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione».
39. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione III, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 567:
1) al secondo comma, le parole «, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «a depositare, entro il termine previsto dall'articolo 497,»;
2) al terzo comma, la parola «sessanta», ovunque ricorra e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
b) dopo l'articolo 568 e' inserito il seguente:
«Art. 568-bis (Vendita diretta). - Il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima della udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, puo' chiedere al giudice dell'esecuzione di disporre la vendita diretta dell'immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima di cui all'articolo 173-bis, terzo comma, delle disposizioni d'attuazione del presente codice.
A pena di inammissibilita', unitamente all'istanza di cui al primo comma deve essere depositata in cancelleria l'offerta di acquisto, nonche' una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto. L'istanza e l'offerta sono notificate a cura dell'offerente o del debitore almeno cinque giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569 al creditore procedente, ai creditori di cui all'articolo 498 e a quelli intervenuti prima del deposito dell'offerta medesima.
L'offerta e' irrevocabile, salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla data del provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo 569-bis ed essa non sia stata accolta.
A pena di inammissibilita', l'istanza di cui al primo comma non puo' essere formulata piu' di una volta.»;
c) dopo l'articolo 569 e' inserito il seguente:
«Art. 569-bis (Modalita' della vendita diretta). - Nel caso di deposito dell'istanza ai sensi dell'articolo 568-bis, il giudice dell'esecuzione, all'udienza di cui all'articolo 569, se il prezzo base determinato ai sensi dell'articolo 568 non e' maggiore del prezzo offerto, valutata l'ammissibilita' della medesima, provvede ai sensi del quarto e quinto comma.
Se il prezzo base determinato ai sensi dell'articolo 568 e' maggiore del prezzo offerto, il giudice fissa un termine di dieci giorni per integrare l'offerta e la cauzione, adeguandole al prezzo base. Se l'offerta e la cauzione sono integrate entro tale termine, il giudice entro i successivi cinque giorni, valutata l'ammissibilita' dell'offerta, provvede ai sensi del quarto e quinto comma.
Se l'offerta e la cauzione non sono integrate, il giudice dell'esecuzione, entro cinque giorni, dichiara inammissibile l'offerta e dispone la vendita nei modi e nei termini di cui al terzo comma dell'articolo 569. Nello stesso modo dispone nei casi in cui dichiara con decreto inammissibile l'istanza ai sensi dell'articolo 568-bis.
Il giudice dell'esecuzione, quando dichiara ammissibile l'offerta di cui all'articolo 568-bis, in assenza di opposizione dei creditori titolati e di quelli intervenuti di cui all'articolo 498 da proporsi in ogni caso entro l'udienza di cui all'articolo 569, aggiudica l'immobile all'offerente. Si applicano il sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma.
Se un creditore titolato o uno di quelli intervenuti di cui dall'articolo 498 si oppone all'aggiudicazione a norma del quarto comma, il giudice con ordinanza:
1) fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni per l'effettuazione della pubblicita', ai sensi dell'articolo 490, dell'offerta pervenuta e della vendita;
2) fissa il termine di novanta giorni per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto ad un prezzo non inferiore a quello dell'offerta gia' presentata, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;
3) convoca il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un'udienza che fissa entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al numero 2) per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralita' di offerte, per la gara tra gli offerenti;
4) prevede, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti nonche' il pagamento del prezzo siano effettuati con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento con il quale aggiudica l'immobile al migliore offerente, stabilisce le modalita' di pagamento del prezzo da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 587.
Si applica l'articolo 585.
Se il prezzo non e' depositato nel termine di cui al sesto comma, o in ogni altra ipotesi in cui il bene immobile non e' aggiudicato, il giudice dell'esecuzione con decreto dispone la vendita nei modi e nei termini gia' fissati ai sensi dell'articolo 569, terzo comma.
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione pronuncia il decreto con il quale trasferisce il bene all'aggiudicatario.
Su istanza dell'aggiudicatario, il giudice autorizza il trasferimento dell'immobile mediante atto negoziale e ordina, contestualmente alla trascrizione di quest'ultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586. Il notaio stipulante trasmette copia dell'atto al cancelliere o al professionista delegato, che provvedono al deposito nel fascicolo della procedura.».
40. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione III, Paragrafo 2, del codice di procedura civile, all'articolo 570 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'avviso e' redatto in conformita' a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione.».
41. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione III, Paragrafo 3, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 585 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilita' civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.»;
b) all'articolo 586, primo comma, dopo le parole: «Avvenuto il versamento del prezzo» sono aggiunte le seguenti: «e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma».
42. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione III, Paragrafo 3-bis, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 591-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice dell'esecuzione, salvo quanto previsto dal secondo comma, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita' indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine finale per il completamento delle operazioni delegate; dispone lo svolgimento, entro il termine di un anno dall'emissione dell'ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 591, secondo comma; stabilisce le modalita' di effettuazione della pubblicita', il luogo di presentazione delle offerte d'acquisto e il luogo ove si procede all'esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma.
Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;
2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;
3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui agli articoli 590 e 591, terzo comma;
8) alla fissazione del nuovo esperimento di vendita e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;
9) alla fissazione dell'ulteriore esperimento di vendita nel caso previsto dall'articolo 587;
10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche' all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 596;
13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.
Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificato che tutte le attivita' che a norma degli articoli 571 e seguenti devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresi' alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalita' delle persone presenti, la descrizione delle attivita' svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato e allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il professionista delegato ne da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalita' stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma e' proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.
Il giudice dell'esecuzione vigila sul regolare e tempestivo svolgimento delle attivita' delegate e sull'operato del professionista delegato, al quale puo' in ogni momento richiedere informazioni sulle operazioni di vendita. Sentito l'interessato, il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del delegato qualora non siano rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto della delega sia dipeso da causa a lui non imputabile.
Quando il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo 569-bis¸ quarto comma, al professionista sono delegate la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato, nonche' le operazioni indicate ai numeri 10), 11) e 12) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal settimo all'undicesimo.
Quando il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo 569-bis, quinto comma, al professionista sono delegate le operazioni di cui alla medesima disposizione, nonche' la deliberazione sulle offerte e lo svolgimento della gara, la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato. Al professionista sono, altresi', delegate le operazioni indicate ai numeri 2), 5), 10), 11), 12) e 13) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal quarto all'undicesimo.
Entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attivita' svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, dopo ciascun esperimento di vendita, un rapporto riepilogativo periodico delle attivita' svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attivita' svolte successivamente al deposito dell'ultimo rapporto riepilogativo periodico. I rapporti riepilogativi sono redatti in conformita' a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione e contengono i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima.»;
b) l'articolo 591-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficolta', il professionista delegato puo' rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.
Avverso gli atti del professionista delegato e' ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale e' ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617.».
43. Al Libro III, Titolo II, Capo IV, Sezione V, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 596 e' sostituito dal seguente:
«Art. 596 (Formazione del progetto di distribuzione). - Se non si puo' provvedere a norma dell'articolo 510, primo comma, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione. Il progetto di distribuzione parziale non puo' superare il novanta per cento delle somme da ripartire.
Entro dieci giorni dal deposito del progetto, il giudice dell'esecuzione esamina il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perche' possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne dispone la comunicazione al professionista delegato. Il professionista delegato fissa innanzi a se' entro trenta giorni l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione. Tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci giorni.
Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione e' escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 591-bis, secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede alla formazione del progetto di distribuzione, al suo deposito in cancelleria e alla fissazione dell'udienza di audizione delle parti nel rispetto del termine di cui al secondo comma.»;
b) l'articolo 597 e' sostituito dal seguente:
«Art. 597 (Mancata comparizione). - La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo 598.»;
c) l'articolo 598 e' sostituito dal seguente:
«Art. 598 (Approvazione del progetto). - Se il progetto e' approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne da' atto nel processo verbale e il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis o il giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma, ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro sette giorni.
Se vengono sollevate contestazioni innanzi al professionista delegato, questi ne da' conto nel processo verbale e rimette gli atti al giudice dell'esecuzione, il quale provvede ai sensi dell'articolo 512.».
44. Al Libro III, Titolo IV-bis, del codice di procedura civile l'articolo 614-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta). - Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che cio' sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice puo' fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalita' della stessa e di ogni circostanza utile.
Se non e' stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo e' diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento e' determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612.
Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.».
45. Al Libro IV, Titolo I, Capo I, del codice di procedura civile, all'articolo 654, al secondo comma, le parole «e dell'apposizione della formula» sono soppresse.
46. Al Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 657, primo comma, dopo le parole «puo' intimare al conduttore,» sono inserite le parole «al comodatario di beni immobili, all'affittuario di azienda,»;
b) l'articolo 663 e' sostituito dal seguente:
«Art. 663 (Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato). - Se l'intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida con ordinanza esecutiva la licenza o lo sfratto. Il giudice ordina che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.
Se lo sfratto e' stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida e' subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosita' persiste. In tale caso il giudice puo' ordinare al locatore di prestare una cauzione.».
47. Al Libro IV, Titolo I, Capo III, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 669-quinquies, al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dall'articolo 818, primo comma»;
b) all'articolo 669-octies:
1) al sesto comma, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 688» sono inserite le seguenti: «e ai provvedimenti di sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell'articolo 1137, quarto comma, del codice civile»;
2) all'ottavo comma, dopo le parole «di cui al sesto comma,» sono inserite le seguenti: «ne' dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni o societa',»;
c) all'articolo 669-novies, secondo comma:
1) sono soppresse le parole «, se non c'e' contestazione,»;
2) sono soppresse le parole «In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilita' di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-decies.»;
d) all'articolo 669-decies, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dall'articolo 818, primo comma».
48. Il Capo III-bis del Titolo I, Libro IV del codice di procedura civile e' abrogato.
49. Al Libro IV, Titolo II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i Capi I, II, III, IV, V e V-bis sono abrogati;
b) la rubrica del Titolo II e' sostituita dalla seguente: «Dei procedimenti in camera di consiglio».
50. Al Libro IV, Titolo II, Capo VI, del codice di procedura civile, all'articolo 739, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Contro i decreti del giudice tutelare si puo' proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non puo' fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte di appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.».
51. Al Libro IV, Titolo VIII, Capo II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 810, al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nomina avviene nel rispetto di criteri che assicurano trasparenza, rotazione ed efficienza e, a tal fine, della nomina viene data notizia sul sito dell'ufficio giudiziario.»;
b) all'articolo 813, il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'accettazione degli arbitri e' data per iscritto, anche mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione, ed e' accompagnata, a pena di nullita', da una dichiarazione nella quale e' indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815, primo comma, ovvero la relativa insussistenza. L'arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute. In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte puo' richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell'arbitro nei modi e con le forme di cui all'articolo 813-bis.»;
c) all'articolo 815, primo comma, al numero 6) il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» ed e' aggiunto, in fine, il seguente numero: «6-bis) se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialita' dell'arbitro.».
52. Al Libro IV, Titolo VIII, Capo III, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 816-bis e' inserito il seguente:
«Art. 816-bis.1 (Domanda di arbitrato). - La domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li mantiene nei casi previsti dall'articolo 819-quater.»;
b) l'articolo 818 e' sostituito dal seguente:
«Art. 818 (Provvedimenti cautelari). - Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri e' esclusiva.
Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669-quinquies.»;
c) dopo l'articolo 818, sono inseriti i seguenti:
«Art. 818-bis (Reclamo). - Contro il provvedimento degli arbitri che concede o nega una misura cautelare e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 669-terdecies davanti alla corte di appello, nel cui distretto e' la sede dell'arbitrato, per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, in quanto compatibili, e per contrarieta' all'ordine pubblico.
Art. 818-ter (Attuazione). - L'attuazione delle misure cautelari concesse dagli arbitri e' disciplinata dall'articolo 669-duodecies e si svolge sotto il controllo del tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato o, se la sede dell'arbitrato non e' in Italia, il tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata.
Resta salvo il disposto degli articoli 677 e seguenti in ordine all'esecuzione dei sequestri concessi dagli arbitri. Competente e' il tribunale previsto dal primo comma.»;
d) all'articolo 819-ter, primo comma, al secondo periodo, dopo le parole «La sentenza» sono inserite le seguenti: «o l'ordinanza»;
e) dopo l'articolo 819-ter e' aggiunto il seguente:
«Art. 819-quater (Riassunzione della causa). - Il processo instaurato davanti al giudice continua davanti agli arbitri se una delle parti procede a norma dell'articolo 810 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza con cui e' negata la competenza in ragione di una convenzione di arbitrato o dell'ordinanza di regolamento.
Il processo instaurato davanti agli arbitri continua davanti al giudice competente se la riassunzione della causa ai sensi dell'articolo 125 delle disposizioni di attuazione del presente codice avviene entro tre mesi dal passaggio in giudicato del lodo che declina la competenza arbitrale sulla lite o dalla pubblicazione della sentenza o dell'ordinanza che definisce la sua impugnazione.
Le prove raccolte nel processo davanti al giudice o all'arbitro dichiarati non competenti possono essere valutate come argomenti di prova nel processo riassunto ai sensi del presente articolo.
L'inosservanza dei termini fissati per la riassunzione ai sensi del presente articolo comporta l'estinzione del processo. Si applicano gli articoli 307, quarto comma, e 310.».
 
53. Al Libro IV, Titolo VIII, Capo IV, del codice di procedura civile, all'articolo 822, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: «Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili.».
54. Al Libro IV, Titolo VIII, Capo V, del codice di procedura civile, all'articolo 828, secondo comma, le parole «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».
55. Al Libro IV, Titolo VIII, del codice di procedura civile, dopo il Capo VI, e' inserito il seguente:
«Capo VI-bis
Dell'arbitrato societario
Art. 838-bis (Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie). - Gli atti costitutivi delle societa', ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la societa' che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
La clausola deve prevedere il numero e le modalita' di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullita', il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla societa'. Se il soggetto designato non provvede, la nomina e' richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la societa' ha la sede legale.
La clausola e' vincolante per la societa' e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualita' di socio e' oggetto della controversia.
Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tal caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, e' vincolante per costoro.
Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Art. 838-ter (Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale). - La domanda di arbitrato proposta dalla societa' o in suo confronto e' depositata presso il registro delle imprese ed e' accessibile ai soci.
Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 838-bis, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 nonche' l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 e' ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo 820, quarto comma.
Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la societa'.
Salvo quanto previsto dall'articolo 818, in caso di devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validita' di delibere assembleari, agli arbitri compete il potere di disporre, con ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 818-bis, la sospensione dell'efficacia della delibera.
I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.
Art. 838-quater (Decisione secondo diritto). - Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equita' ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validita' di delibere assembleari.
Art. 838-quinquies (Risoluzione di contrasti sulla gestione di societa'). - Gli atti costitutivi delle societa' a responsabilita' limitata e delle societa' di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o piu' terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della societa'.
Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalita' dagli stessi stabilite.
Gli atti costitutivi possono altresi' prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 possa dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.
La decisione resa ai sensi del presente articolo e' impugnabile a norma dell'articolo 1349, secondo comma, del codice civile.».
56. Al Libro IV, Titolo VIII, Capo VII, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 839, al quarto comma, dopo le parole «dichiara con decreto l'efficacia» sono inserite le seguenti: «immediatamente esecutiva»;
b) all'articolo 840, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, tra il primo e il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Il consigliere istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo' con ordinanza non impugnabile sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione del lodo.»;
2) al quarto comma, le parole «che ha richiesto l'esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «interessata».
57. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 28, lettera g), valutati in euro 1.173.788 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
 


Note all'art. 3:




- Si riporta il testo degli articoli 7, 40, 47, 48, 49,
50-bis, 78, 80, 96, 101, 118, 121, 127, 136, 137, 139, 147
e 149-bis del codice procedura civile, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 7 (Competenza del giudice di pace). - Il
giudice di pace e' competente per le cause relative a beni
mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando
dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro
giudice.
Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause
di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di
veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia
non superi venticinquemila euro.
E' competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed
osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai
regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli
alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle
modalita' d'uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o
detentori di immobili adibiti a civile abitazione in
materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni,
rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la
normale tollerabilita';
3-bis) per le cause relative agli interessi o
accessori da ritardato pagamento di prestazioni
previdenziali o assistenziali."
"Art. 40 (Connessione). - Se sono proposte davanti a
giudici diversi piu' cause le quali, per ragione di
connessione, possono essere decise in un solo processo, il
giudice fissa con ordinanza alle parti un termine
perentorio per la riassunzione della causa accessoria,
davanti al giudice della causa principale, e negli altri
casi davanti a quello preventivamente adito.
La connessione non puo' essere eccepita dalle parti ne'
rilevata d'ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione
non puo' essere ordinata quando lo stato della causa
principale o preventivamente proposta non consente
l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.
Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36,
le cause, cumulativamente proposte o successivamente
riunite, debbono essere trattate e decise col rito
ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale
quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli
articoli 409 e 442. In caso di connessione ai sensi degli
articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito
semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito
speciale diverso da quello previsto dal primo periodo, le
cause debbono essere trattate e decise con il rito
semplificato di cognizione.
Qualora le cause connesse siano assoggettate a
differenti riti speciali debbono essere trattate e decise
col rito previsto per quella tra esse in ragione della
quale viene determinata la competenza o, in subordine, col
rito previsto per la causa di maggior valore.
Se la causa e' stata trattata con un rito diverso da
quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il
giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439.
Se una causa di competenza del giudice di pace sia
connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e
36 con altra causa di competenza [del pretore o] del
tribunale, le relative domande possono essere proposte
innanzi [al pretore o] al tribunale affinche' siano decise
nello stesso processo.
Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono
proposte davanti al giudice di pace e [al pretore o] al
tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche
d'ufficio la connessione a favore [del pretore o] del
tribunale."
"Art. 47 (Procedimento del regolamento di
competenza). - L'istanza di regolamento di competenza si
propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto
dal procuratore o dalla parte, se questa si e' costituita
personalmente.
Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi
hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla comunicazione dell'ordinanza che abbia pronunciato
sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione
ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma.
L'adesione delle parti puo' risultare anche dalla
sottoscrizione del ricorso.
La parte che propone l'istanza deve depositare il
ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio
di venti giorni dall'ultima notificazione alle altre parti.
Il regolamento d'ufficio e' richiesto con ordinanza dal
giudice.
Le parti alle quali e' notificato il ricorso o
comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti
giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione
scritture difensive e documenti."
"Art. 48 (Sospensione dei processi). - I processi
relativamente ai quali e' chiesto il regolamento di
competenza sono sospesi dal giorno in cui e' depositata
innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura
della parte, copia del ricorso notificato o e' pronunciata
l'ordinanza che richiede il regolamento.
Il giudice puo' autorizzare il compimento degli atti
che ritiene urgenti."
"Art. 49 (Ordinanza di regolamento di competenza). -
L'ordinanza con cui la Corte di cassazione statuisce sulla
competenza da' i provvedimenti necessari per la
prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara
competente e rimette, quando occorre, le parti in termini
affinche' provvedano alla loro difesa."
"Art. 50-bis (Cause nelle quali il tribunale giudica
in composizione collegiale). - Il tribunale giudica in
composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali e' obbligatorio
l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia
altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione,
revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive
di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione
coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato
fallimentare e del concordato preventivo;
5) - 6) Soppressi;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n.
117;
7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206.
Il tribunale giudica altresi' in composizione
collegiale nei procedimenti in camera di consiglio
disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia
altrimenti disposto."
"Art. 78 (Curatore speciale). - Se manca la persona a
cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono
ragioni d'urgenza, puo' essere nominato all'incapace, alla
persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un
curatore speciale che li rappresenti o assista finche'
subentri colui al quale spetta la rappresentanza o
l'assistenza
Si procede altresi' alla nomina di un curatore speciale
al rappresentato, quando vi e' conflitto d'interessi col
rappresentante."
"Art. 80 (Provvedimento di nomina del curatore
speciale). - L'istanza per la nomina del curatore speciale
si propone al giudice di pace [, al pretore] o al
presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale si
intende proporre la causa. Se la necessita' di nominare un
curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche
di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il
giudice che procede
Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite
possibilmente le persone interessate, provvede con decreto.
Questo e' comunicato al pubblico ministero affinche'
provochi, quando occorre, i provvedimenti per la
costituzione della normale rappresentanza o assistenza
dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione
non riconosciuta."
"Art. 96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta
che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio
con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza
dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al
risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella
sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per
cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o
trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca
giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione
forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al
risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente,
che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
danni e' fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, puo'
altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, a
favore della controparte, di una somma equitativamente
determinata.
Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il
giudice condanna altresi' la parte al pagamento, in favore
della cassa delle ammende, di una somma di denaro non
inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000."
"Art. 101 (Principio del contraddittorio). - Il
giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non puo'
statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale
e' proposta non e' stata regolarmente citata e non e'
comparsa.
Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e,
quando accerta che dalla sua violazione e' derivata una
lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti
opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione
una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la
decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita', un
termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a
quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in
cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla
medesima questione."
"Art. 118 (Ordine d'ispezione di persone e di cose).
- Il giudice puo' ordinare alle parti e ai terzi di
consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso
le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i
fatti della causa, purche' cio' possa compiersi senza grave
danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a
violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352
del Codice di procedura penale.
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza
giusto motivo, il giudice la condanna a una pena pecuniaria
da euro 500 a euro 3.000 e puo' da questo rifiuto desumere
argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma.
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena
pecuniaria da euro 250 a euro 1.500."
"Art. 121 (Liberta' di forme). - Chiarezza e
sinteticita' degli atti.
Gli atti del processo, per i quali la legge non
richiede forme determinate, possono essere compiuti nella
forma piu' idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti
gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e
sintetico."
"Art. 127 (Direzione dell'udienza). - L'udienza e'
diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.
Il giudice che la dirige puo' fare o prescrivere quanto
occorre affinche' la trattazione delle cause avvenga in
modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina
i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa
quando la ritiene sufficiente
Il giudice puo' disporre, nei casi e secondo le
disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che
l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a
distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte."
"Art. 136 (Comunicazioni). - Il cancelliere, con
biglietto di cancelleria, fa le comunicazioni che sono
prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero,
alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice
e ai testimoni, e da' notizia di quei provvedimenti per i
quali e' disposta dalla legge tale forma abbreviata di
comunicazione.
Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al
destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a
mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.
Salvo che la legge disponga diversamente, se non e'
possibile procedere ai sensi del comma che precede, il
biglietto e' rimesso all'ufficiale giudiziario per la
notifica."
"Art. 137 (Notificazioni). - Le notificazioni, quando
non e' disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale
giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del
pubblico ministero o del cancelliere.
L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la
notificazione mediante consegna al destinatario di copia
conforme all'originale dell'atto da notificarsi.
Se l'atto da notificare o comunicare e' costituito da
un documento informatico e il destinatario non possiede
indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale
giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di
una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata
conforme all'originale, e conserva il documento informatico
per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale
giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso
strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica
dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo
procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione
dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su
supporto informatico non riscrivibile.
Se la notificazione non puo' essere eseguita in mani
proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal
secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario
consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in
busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella
relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto
stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano
anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di
cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.
L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le
modalita' previste dalla legge.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su
richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla
a mezzo di posta elettronica certificata o servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, o con
altra modalita' prevista dalla legge, salvo che l'avvocato
dichiari che la notificazione con le predette modalita' non
e' possibile o non ha avuto esito positivo per cause non
imputabili al destinatario. Della dichiarazione e' dato
atto nella relazione di notificazione."
"Art. 139 (Notificazione nella residenza, nella
dimora o nel domicilio). - Se non avviene nel modo previsto
nell'articolo precedente, la notificazione deve essere
fatta nel comune di residenza del destinatario,
ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o
esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali
luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a
una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o
all'azienda, purche' non minore di quattordici anni o non
palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma
precedente, la copia e' consegnata al portiere dello
stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e,
quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che
accetti di riceverla.
Se la copia e' consegnata al portiere o al vicino,
l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione di
notificazione, specificando le modalita' con le quali ne ha
accertato l'identita', e da' notizia al destinatario
dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera
raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una
nave mercantile, l'atto puo' essere consegnato al capitano
o a chi ne fa le veci.
Quando non e' noto il comune di residenza, la
notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche
questa e' ignota, nel comune di domicilio, osservate in
quanto e' possibile le disposizioni precedenti."
"Art. 147 (Tempo delle notificazioni). - Le
notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le
ore 21.
Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata
o servizio elettronico di recapito certificato qualificato
possono essere eseguite senza limiti orari.
Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si
intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in
cui e' generata la ricevuta di accettazione e, per il
destinatario, nel momento in cui e' generata la ricevuta di
avvenuta consegna. Se quest'ultima e' generata tra le ore
21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la
notificazione si intende perfezionata per il destinatario
alle ore 7."
"Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica
certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario). -
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo
posta elettronica certificata o servizio elettronico di
recapito certificato qualificato, anche previa estrazione
di copia informatica del documento cartaceo, quando il
destinatario e' un soggetto per il quale la legge prevede
l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica
certificata o servizio elettronico di recapito certificato
qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando
il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi
dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale
giudiziario trasmette copia informatica dell'atto
sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta
elettronica certificata del destinatario risultante da
pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche
amministrazioni.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui
il gestore rende disponibile il documento informatico nella
casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui
all'articolo 148, primo comma, su documento informatico
separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto
all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici,
individuati con apposito decreto del Ministero della
giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui
all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della
consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il
quale l'atto e' stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia
informatica del documento cartaceo sono allegate, con le
modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e
di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario
restituisce all'istante o al richiedente, anche per via
telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di
notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.".
- Si riporta il testo degli articoli 163, 163-bis, 164,
165, 166, 167, 168-bis, 171, 182, 185, 185-bis, 187, 191,
193, 210, 213, 225, 226, 267, 268, 269, 271, 281-sexies,
281-octies, 281-novies, 283 e 291 del codice procedura
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 163 (Contenuto della citazione). - La domanda
si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio
dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo
presidente della corte di appello, i giorni della settimana
e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima
comparizione delle parti
L'atto di citazione deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la
domanda e' proposta;
2) il nome, il cognome, la residenza e il codice
fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice
fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del
convenuto e delle persone che rispettivamente li
rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e' una
persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un
comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la
ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la
rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della
domanda;
3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda e'
soggetta a condizione di procedibilita', dell'assolvimento
degli oneri previsti per il suo superamento;
4) l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti
e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della
domanda, con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei
quali l'attore intende valersi e in particolare dei
documenti che offre in comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e
l'indicazione della procura, qualora questa sia stata gia'
rilasciata;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di
comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel
termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai
sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a
comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice
designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con
l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini
implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la
difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i
giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi
previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la
parte, sussistendone i presupposti di legge, puo'
presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato.
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo
125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore
all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma
degli articoli 137 e seguenti."
"Art. 163-bis (Termini per comparire). - Tra il
giorno della notificazione della citazione e quello
dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini
liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della
notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni
se si trova all'estero.
Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo
indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima
della scadenza del termine minimo, puo' chiedere al
presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di
quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle
parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata
dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve
essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque
giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. In
questo caso i termini di cui all'articolo 171-ter decorrono
dall'udienza cosi' fissata."
"Art. 164 (Nullita' della citazione). - La citazione
e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto
alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art.
163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di
comparizione, se e' stato assegnato un termine a comparire
inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca
l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163.
Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il
giudice, rilevata la nullita' della citazione ai sensi del
primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un
termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono sin
dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione
non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione
della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma
dell'art. 307, comma terzo.
La costituzione del convenuto sana i vizi della
citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e
processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il
convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o
la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art.
163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei
termini.
La citazione e' altresi' nulla se e' omesso o risulta
assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3)
dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di
cui al n. 4) dello stesso articolo.
Il giudice, rilevata la nullita' ai sensi del comma
precedente, fissa all'attore un termine perentorio per
rinnovare la citazione o, se il convenuto si e' costituito,
per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze
maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla
rinnovazione o alla integrazione.
Nel caso di integrazione della domanda, il giudice
fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'articolo
171-bis e si applica l'art. 167."
"Art. 165 (Costituzione dell'attore). - L'attore,
entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al
convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del
procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla
legge, depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il
proprio fascicolo contenente l'originale della citazione,
la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si
costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o
eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o
indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e
notificazioni anche in forma telematica.
Se la citazione e' notificata a piu' persone,
l'originale della citazione deve essere inserito nel
fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione."
"Art. 166 (Costituzione del convenuto). - Il convenuto
deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente
nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni
prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di
citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167
con la copia della citazione notificata, la procura e i
documenti che offre in comunicazione."
"Art. 167 (Comparsa di risposta). - Nella comparsa di
risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese
prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti
posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le
proprie generalita' e il codice fiscale, i mezzi di prova
di cui intende valersi e i documenti che offre in
comunicazione, formulare le conclusioni.
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che
non siano rilevabili d'ufficio. Se e' omesso o risulta
assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda
riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullita', fissa al
convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano
ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti
anteriormente alla integrazione.
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne
dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi
dell'art. 269."
"Art. 168-bis (Designazione del giudice istruttore).
- Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo
precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al
presidente del tribunale, il quale designa il giudice
istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se
non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei
tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna la
causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede
nelle stesse forme alla designazione del giudice
istruttore.
La designazione del giudice istruttore deve in ogni
caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla
costituzione della parte piu' diligente.
Subito dopo la designazione del giudice istruttore il
cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su
quello del giudice istruttore.
Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice
istruttore designato non tiene udienza, la comparizione
delle parti e' d'ufficio rimandata all'udienza
immediatamente successiva tenuta dal giudice designato."
"Art. 171 (Ritardata costituzione delle parti). - Se
nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti,
si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e
secondo comma.
Se una delle parti si e' costituita entro il termine
rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte puo'
costituirsi successivamente ma restano ferme per il
convenuto le decadenze di cui all'art. 167.
La parte che non si costituisce entro il termine di cui
all'art. 166 e' dichiarata contumace con ordinanza del
giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo
291."
"Art. 182 (Difetto di rappresentanza o di
autorizzazione). - Il giudice istruttore verifica d'ufficio
la regolarita' della costituzione delle parti e, quando
occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli
atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva la mancanza della procura al difensore
oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
autorizzazione che ne determina la nullita', il giudice
assegna alle parti un termine perentorio per la
costituzione della persona alla quale spetta la
rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle
necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della
procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono fin
dal momento della prima notificazione."
"Art. 185 (Tentativo di conciliazione). - Il giudice
istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti,
fissa la comparizione delle medesime al fine di
interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.
Il giudice istruttore ha altresi' facolta' di fissare la
predetta udienza di comparizione personale a norma
dell'articolo 117. Quando e' disposta la comparizione
personale, le parti hanno facolta' di farsi rappresentare
da un procuratore generale o speciale il quale deve essere
a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
transigere la controversia. Se la procura e' conferita con
scrittura privata, questa puo' essere autenticata anche dal
difensore della parte. La mancata conoscenza, senza
giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del
procuratore e' valutata ai sensi del secondo comma
dell'articolo 116
Il tentativo di conciliazione puo' essere rinnovato in
qualunque momento dell'istruzione, nel rispetto del
calendario del processo.
Quando le parti si sono conciliate, si forma processo
verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale
costituisce titolo esecutivo."
"Art. 185-bis (Proposta di conciliazione del giudice).
- Il giudice, fino al momento in cui fissa l'udienza di
rimessione della causa in decisione, formula alle parti ove
possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al
valore della controversia e all'esistenza di questioni di
facile e pronta soluzione di diritto, una proposta
transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione
non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del
giudice."
"Art. 187 (Provvedimenti del giudice istruttore). -
Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura
per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di
mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.
Puo' rimettere le parti al collegio affinche' sia
decisa separatamente una questione di merito avente
carattere preliminare, solo quando la decisione di essa
puo' definire il giudizio.
Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni
attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre
pregiudiziali, ma puo' anche disporre che siano decise
unitamente al merito.
Qualora il collegio provveda a norma dell'art. 279,
secondo comma, n. 4), i termini di cui all'art. 183, quarto
comma, non concessi prima della rimessione al collegio sono
assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte,
nella prima udienza dinnanzi a lui.
Il giudice da' ogni altra disposizione relativa al
processo."
"Art. 191 (Nomina di consulente tecnico). - Nei casi
previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice
istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183,
quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un
consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale
il consulente deve comparire.
Possono essere nominati piu' consulenti soltanto in
caso di grave necessita' o quando la legge espressamente lo
dispone."
"Art. 193 (Giuramento del consulente). - Alla udienza
di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente
l'importanza delle funzioni che e' chiamato ad adempiere, e
ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le
funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai
giudici la verita'.
In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione
per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il
giudice puo' assegnare un termine per il deposito di una
dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma
digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma.
Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini
previsti dall'articolo 195, terzo comma."
"Art. 210 (Ordine di esibizione alla parte o al
terzo). - Negli stessi limiti entro i quali puo' essere
ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in
possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore,
su istanza di parte puo' ordinare all'altra parte o a un
terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di
cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.
Nell'ordinare l'esibizione, il giudice da' i
provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo
dell'esibizione.
Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere
in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta
l'istanza di esibizione.
Se la parte non adempie senza giustificato motivo
all'ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena
pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e puo' da questo
comportamento desumere argomenti di prova a norma
dell'articolo 116, secondo comma.
Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una
pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500."
"Art. 213 (Richiesta d'informazioni alla pubblica
amministrazione). - Fuori dei casi previsti negli articoli
210 e 211, il giudice puo' richiedere d'ufficio alla
pubblica amministrazione le informazioni scritte relative
ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che e'
necessario acquisire al processo.
L'amministrazione entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di cui al primo comma
trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni
del diniego."
"Art. 225 (Decisione sulla querela). - Sulla querela
di falso pronuncia il tribunale in composizione
monocratica.
Il giudice puo' trattenere la causa in decisione sulla
querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su
istanza di parte, puo' disporre che la trattazione della
causa continui relativamente a quelle domande che possono
essere decise indipendentemente dal documento impugnato."
"Art. 226 (Contenuto della sentenza). - Il tribunale,
con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la
restituzione del documento e dispone che, a cura del
cancelliere, sia fatta menzione della sentenza
sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna
inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non
inferiore a euro 2 e non superiore a euro 20.
Con la sentenza che accerta la falsita' il tribunale,
anche d'ufficio, da' le disposizioni di cui all'articolo
537 del codice di procedura penale."
"Art. 267 (Costituzione del terzo interveniente). -
Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il
terzo deve costituirsi depositando una comparsa formata a
norma dell'articolo 167 con i documenti e la procura.
Il cancelliere da' notizia dell'intervento alle altre
parti."
"Art. 268 (Termine per l'intervento). - L'intervento
puo' aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa
l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Il terzo non puo' compiere atti che al momento
dell'intervento non sono piu' consentiti ad alcuna altra
parte, salvo che comparisca volontariamente per
l'integrazione necessaria del contraddittorio."
"Art. 269 (Chiamata di un terzo in causa). - Alla
chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la
parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza
fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente
articolo, osservati i termini dell'art. 163-bis.
Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa
deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella
comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice
istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di
consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini
dell'art. 163-bis. Il giudice istruttore, nel termine
previsto dall'articolo 171-bis, provvede con decreto a
fissare la data della nuova udienza. Il decreto e'
comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La
citazione e' notificata al terzo a cura del convenuto.
Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella
comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a
chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di
decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore
nella memoria di cui all'articolo 171-ter, primo comma,
numero 1. Il giudice istruttore, se concede
l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di
consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini
dell'art. 163-bis. La citazione e' notificata al terzo a
cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal
giudice.
La parte che chiama in causa il terzo, deve depositare
la citazione notificata entro il termine previsto dall'art.
165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'art. 166.
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per
le parti le preclusioni maturate anteriormente alla
chiamata in causa del terzo e i termini indicati
dall'articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto
all'udienza fissata per la citazione del terzo."
"Art. 271 (Costituzione del terzo chiamato). - Al
terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la
quale e' citato, le disposizioni degli articoli 166, 167,
primo comma e 171-ter. Se intende chiamare a sua volta in
causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di
decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi
autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'art.
269."
"Art. 281-sexies (Decisione a seguito di trattazione
orale). - Se non dispone a norma dell'articolo
281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni,
puo' ordinare la discussione orale della causa nella stessa
udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e
pronunciare sentenza al termine della discussione, dando
lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la
sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la
contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria.
Al termine della discussione orale il giudice, se non
provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei
successivi trenta giorni."
"Art. 281-octies (Rimessione della causa al tribunale
in composizione collegiale). - Il giudice, quando rileva
che una causa, riservata per la decisione davanti a se' in
funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal
tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al
collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle
parti.
Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte
puo' chiedere la fissazione dell'udienza di discussione
davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore
procede ai sensi dell'articolo 275-bis."
"Art. 281-novies (Connessione). - In caso di
connessione tra cause che debbono essere decise dal
tribunale in composizione collegiale e cause che debbono
essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il
giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito
dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al
collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno
che disponga la separazione a norma dell'articolo 279,
secondo comma, numero 5).
Alle cause riunite si applica il rito previsto per la
causa in cui il tribunale giudica in composizione
collegiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni
gia' maturate in ciascun procedimento prima della
riunione."
"Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in
appello). - Il giudice d'appello, su istanza di parte
proposta con l'impugnazione principale o con quella
incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia
esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o
senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente
fondata o se dall'esecuzione della sentenza puo' derivare
un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna
ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in
relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle
parti.
L'istanza di cui al primo comma puo' essere proposta o
riproposta nel corso del giudizio di appello se si
verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere
specificamente indicati nel ricorso, a pena di
inammissibilita'.
Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma e'
inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con
ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che
l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle
ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e
non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con
la sentenza che definisce il giudizio."
"Art. 291 (Contumacia del convenuto). - Se il
convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva
un vizio che importi nullita' nella notificazione della
citazione fissa all'attore un termine perentorio per
rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure
anteriormente alla pronuncia del decreto di cui
all'articolo 171-bis, secondo comma, il giudice provvede a
norma dell'articolo 171, ultimo comma.
Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al
primo comma non e' eseguito, il giudice ordina la
cancellazione della causa dal ruolo e il processo si
estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.".
- Si riporta il testo degli articoli 316, 317, 319,
320, 321, 326, 334, 343, 348, 351, 356, 360, 362, 366, 369,
370, 371, 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-ter, 383,
390, 391-bis, 397, 430, 434, 437 e 438 del codice procedura
civile, come modificato dal presente decreto:
"Art. 316 (Forma della domanda). - Davanti al giudice
di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento
semplificato di cognizione, in quanto compatibili.
La domanda si puo' anche proporre verbalmente. Di essa
il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura
dell'attore, e' notificato unitamente al decreto di cui
all'articolo 318."
"Art. 317 (Rappresentanza davanti al giudice di
pace). - Davanti al giudice di pace le parti possono farsi
rappresentare da persona munita di mandato salvo che il
giudice ordini la loro comparizione personale.
Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a
transigere e a conciliare."
"Art. 319 (Costituzione delle parti). - L'attore si
costituisce depositando il ricorso notificato o il processo
verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto di
cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione
e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce
a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281-undecies
mediante deposito della comparsa di risposta e, quando
occorre, la procura.
Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la
residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede
l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con
dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento
della costituzione."
"Art. 320 (Trattazione della causa). - Nella prima
udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e
tenta la conciliazione.
Se la conciliazione riesce se ne redige processo
verbale a norma dell'art. 185, ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace
procede ai sensi dell'articolo 281-duodecies, commi
secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura
per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti
per la decisione.
I documenti prodotti dalle parti possono essere
inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino
alla definizione del giudizio."
"Art. 321 (Decisione). - Il giudice di pace, quando
ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi
dell'articolo 281-sexies.
La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici
giorni dalla discussione."
"Art. 326 (Decorrenza dei termini). - I termini
stabiliti nell'articolo 325 sono perentori e decorrono
dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto
notificante che per il destinatario della notificazione,
dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona
per il destinatario tranne per i casi previsti nei numeri
1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 e negli artt. 397 e 404 secondo
comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in
cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la collusione
o e' stato recuperato il documento o e' passata in
giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395, o
il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.
Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione
proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello
stesso soccombente il termine per proporla contro le altri
parti."
"Art. 334 (Impugnazioni incidentali tardive). - Le
parti, contro le quali e' stata proposta impugnazione e
quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma
dell'articolo 331, possono proporre impugnazione
incidentale anche quando per esse e' decorso il termine o
hanno fatto acquiescenza alla sentenza.
In tal caso, se l'impugnazione principale e' dichiarata
inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale
perde ogni efficacia."
"Art. 343 (Modo e termine dell'appello incidentale).
- L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza,
nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni
prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di
citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo
349-bis, secondo comma.
Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge
dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia
l'appellante principale, tale appello si propone nella
prima udienza successiva alla proposizione
dell'impugnazione stessa."
"Art. 348 (Improcedibilita' dell'appello). -
L'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se
l'appellante non si costituisce in termini.
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benche'
si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza
non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza,
della quale il cancelliere da' comunicazione
all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante
non compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche
d'ufficio.
L'improcedibilita' dell'appello e' dichiarata con
sentenza. Davanti alla corte di appello l'istruttore, se
nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e
nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma
dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi
dell'articolo 308, secondo comma."
"Art. 351 (Provvedimenti sull'esecuzione
provvisoria). - Sull'istanza prevista dal primo e dal
secondo comma dell'articolo 283 il giudice provvede con
ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla
corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione
provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se
nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al
collegio.
La parte puo', con ricorso al giudice, chiedere che la
decisione sulla sospensione sia pronunciata prima
dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello
il ricorso e' presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto
in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in
camera di consiglio, rispettivamente, davanti
all'istruttore o davanti a se'. Con lo stesso decreto, se
ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' disporre
provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia
esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso,
con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito
dell'udienza in camera di consiglio il collegio o il
tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con
ordinanza non impugnabile.
Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se
ritiene la causa matura per la decisione, puo' provvedere
ai sensi dell'articolo 281-sexies. Davanti alla corte
d'appello, se l'udienza e' stata tenuta dall'istruttore il
collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti
sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a se'
per la precisazione delle conclusioni e la discussione
orale e assegna alle parti un termine per note
conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione e'
stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice
fissa apposita udienza per la decisione della causa nel
rispetto dei termini a comparire."
"Art. 356 (Ammissione e assunzione di prove). - Ferma
l'applicabilita' della norma di cui al n. 4) del secondo
comma dell'art. 279, il giudice d'appello, se dispone
l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o
parziale dell'assunzione gia' avvenuta in primo grado o
comunque da' disposizioni per effetto delle quali il
procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e
provvede a norma degli articoli 191 e seguenti. Davanti
alla corte di appello il collegio delega l'assunzione delle
prove all'istruttore, se nominato, o al relatore e, quando
ne ravvisa la necessita', puo' anche d'ufficio disporre la
rinnovazione davanti a se' di uno o piu' mezzi di prova
assunti dall'istruttore ai sensi dell'articolo 350, quarto
comma.
Quando sia stato proposto appello immediato contro una
delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma
dell'articolo 279, il giudice d'appello non puo' disporre
nuove prove riguardo alle domande e alle questioni,
rispetto alle quali il giudice di primo grado, non
definendo il giudizio, abbia disposto, con separata
ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione."
"Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso).
-Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico
grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza,
quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di
diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di
lavoro;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti.
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per
cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le
parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale
caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto a norma del
primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per
cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte
senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il
ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo' essere
proposto, senza necessita' di riserva, allorche' sia
impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il
giudizio.
Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di
primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi
fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso
per cassazione puo' essere proposto esclusivamente per i
motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale
disposizione non si applica relativamente alle cause di cui
all'articolo 70, primo comma.
Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto
comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti
diversi dalla sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso
per cassazione per violazione di legge."
"Art. 362 (Altri casi di ricorso). - Possono essere
impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui
all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di
appello o in unico grado del giudice amministrativo o di un
giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione
del giudice stesso.
Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per
cassazione:
1. i conflitti positivi o negativi di giurisdizione
tra giudici speciali, o tra giudice amministrativo e
giudice speciale, o tra questi e i giudici ordinari;
2. i conflitti negativi di attribuzione tra la
pubblica amministrazione e il giudice ordinario.
Le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato
possono altresi' essere impugnate per revocazione ai sensi
dell'articolo 391-quater, quando il loro contenuto e' stato
dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo
contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi
Protocolli.
"Art. 366 (Contenuto del ricorso). - Il ricorso deve
contenere, a pena di inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione della sentenza o decisione
impugnata;
3) la chiara esposizione dei fatti della causa
essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso;
4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per
i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle
norme di diritto su cui si fondano;
5) l'indicazione della procura, se conferita con
atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito
patrocinio, del relativo decreto;
6) la specifica indicazione, per ciascuno dei
motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei
contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda
e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi.
Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma,
l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto
sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti
di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche
anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso
stesso."
"Art. 369 (Deposito del ricorso). - Il ricorso e'
depositato, a pena di improcedibilita', nel termine di
giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le
quali e' proposto.
Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a
pena di improcedibilita':
1. il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
2. copia autentica della sentenza o della decisione
impugnata con la relazione di notificazione, se questa e'
avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli
precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai
quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2
dell'articolo 362;
3. la procura speciale, se questa e' conferita con
atto separato;
4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o
accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda."
"Art. 370 (Controricorso). - La parte contro la quale
il ricorso e' diretto, se intende contraddire, deve farlo
mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni
dalla notificazione del ricorso. In mancanza, essa non puo'
presentare memorie, ma soltanto partecipare alla
discussione orale.
Al controricorso si applicano le norme degli articoli
365 e 366, in quanto e' possibile.
Il controricorso e' depositato insieme con gli atti e i
documenti e con la procura speciale, se conferita con atto
separato."
"Art. 371 (Ricorso incidentale). - La parte di cui
all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente
il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la
stessa sentenza.
La parte alla quale e' stato notificato il ricorso per
integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre
l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel
termine di quaranta giorni dalla notificazione.
Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni
degli articoli 365, 366 e 369.
Per resistere al ricorso incidentale puo' essere
depositato un controricorso a norma dell'articolo
precedente.
Se il ricorrente principale deposita la copia della
sentenza o della decisione impugnata, non e' necessario che
la depositi anche il ricorrente per incidente."
"Art. 372 (Produzione di altri documenti). - Non e'
ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei
precedenti gradi del processo, tranne di quelli che
riguardano la nullita' della sentenza impugnata e
l'ammissibilita' del ricorso e del controricorso.
Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilita'
puo' avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del
controricorso, fino a quindici giorni prima dell'udienza o
dell'adunanza in camera di consiglio.
"Art. 375 (Pronuncia in udienza pubblica o in camera
di consiglio). - La Corte, sia a sezioni unite che a
sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la
questione di diritto e' di particolare rilevanza, nonche'
nei casi di cui all'art. 391-quater. La Corte, sia a
sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con
ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di
dovere:
1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso
principale e di quello incidentale eventualmente proposto,
anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;
1-bis) dichiarare l'improcedibilita' del ricorso;
2) - 3);
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di
competenza e di giurisdizione, salva l'applicazione del
primo comma;
4-bis) pronunciare nei casi di correzione di errore
materiale;
4-ter) pronunciare sui ricorsi per revocazione e per
opposizione di terzo, salva l'applicazione del primo comma;
4-quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia
in pubblica udienza.
5) Soppresso."
"Art. 376 (Assegnazione dei ricorsi alle sezioni). - Il
primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o
alla sezione semplice.
La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite
un ricorso assegnato a una sezione semplice, puo' proporre
al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni
unite, fino a quindici giorni prima dell'udienza o
dell'adunanza.
All'udienza o all'adunanza della sezione semplice, la
rimessione puo' essere disposta con ordinanza soltanto su
richiesta del pubblico ministero o d'ufficio."
"Art. 377 (Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in
camera di consiglio e decreto preliminare del presidente).
- Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura
del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera
di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati
alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni
semplici provvede allo stesso modo, il presidente della
sezione.
Dell'udienza e' data comunicazione dal cancelliere al
pubblico ministero e agli avvocati delle parti almeno
sessanta giorni prima.
Il primo presidente o il presidente di sezione, quando
occorre, ordina con decreto l'integrazione del
contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione
dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che
essa sia rinnovata."
"Art. 378 (Deposito di memorie). - Il pubblico
ministero puo' depositare una memoria non oltre venti
giorni prima dell'udienza.
Le parti possono depositare sintetiche memorie
illustrative non oltre dieci giorni prima dell'udienza."
"Art. 379 (Discussione). - L'udienza di svolge sempre
in presenza.
All'udienza il relatore espone in sintesi le questioni
della causa.
Dopo la relazione il presidente invita il pubblico
ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate
e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro
difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone
ove necessario i punti e i tempi.
Non sono ammesse repliche."
"Art. 380 (Deliberazione della sentenza). - La Corte,
dopo la discussione della causa, delibera nella stessa
seduta, la sentenza in camera di consiglio.
Si applica alla deliberazione della corte la
disposizione dell'articolo 276.
La sentenza e' depositata nei novanta giorni
successivi."
"Art. 380-ter (Procedimento per la decisione sulle
istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). -
Nei casi previsti dall'articolo 375, secondo comma, numero
4, si applica l'articolo 380-bis.1; il pubblico ministero
deposita le sue conclusioni scritte nel termine ivi
stabilito."
"Art. 383 (Cassazione con rinvio). - La corte, quando
accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati
nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice
di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza
cassata.
Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la
causa puo' essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto
pronunciare sull'appello al quale le parti hanno
rinunciato.
La Corte, se riscontra una nullita' del giudizio di
primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe
dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa
a quest'ultimo."
"Art. 390 (Rinuncia). - La parte puo' rinunciare al
ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata
la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza
camerale.
La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla
parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e'
munito di mandato speciale a tale effetto.
Del deposito dell'atto di rinuncia e' data
comunicazione alle parti costituite a cura della
cancelleria."
"Art. 391-bis (Correzione degli errori materiali e
revocazione delle sentenze della Corte di cassazione). - Se
la sentenza, l'ordinanza o il decreto di cui all'articolo
380-bis pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti
da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo
287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395,
numero 4), la parte interessata puo' chiederne la
correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli
articoli 365 e seguenti. La correzione puo' essere chiesta,
e puo' essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi
tempo. La revocazione puo' essere chiesta entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di
sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.
La pendenza del termine per la revocazione della
sentenza della Corte di cassazione non impedisce il
passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso
per cassazione respinto.
In caso di impugnazione per revocazione della sentenza
della Corte di cassazione non e' ammessa la sospensione
dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, ne' e'
sospeso il giudizio di rinvio o il termine per
riassumerlo."
"Art. 397 (Revocazione proponibile dal pubblico
ministero). - Nelle cause in cui l'intervento del pubblico
ministero e' obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo
comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti
possono essere impugnate per revocazione dal pubblico
ministero:
1. quando la sentenza e' stata pronunciata senza
che egli sia stato sentito;
2. quando la sentenza e' l'effetto della collusione
posta in opera dalle parti per frodare la legge.
Nei casi di cui all'articolo 391-quater, la revocazione
puo' essere promossa anche dal procuratore generale presso
la Corte di cassazione."
"Art. 430 (Deposito della sentenza). - Quando la
sentenza e' depositata fuori udienza, il cancelliere ne da'
immediata comunicazione alle parti."
"Art. 434 (Deposito del ricorso in appello). - Il
ricorso deve contenere le indicazioni prescritte
dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per
ciascuno dei motivi deve indicare a pena di
inammissibilita', in modo chiaro, sintetico e specifico:
1) il capo della decisione di primo grado che viene
impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti
compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro
rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria
della corte di appello entro trenta giorni dalla
notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni
nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi
all'estero."
"Art. 437 (Udienza di discussione). - Nell'udienza il
giudice incaricato fa la relazione orale della causa.
Quando non provvede ai sensi dell'articolo 436-bis, il
collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia
sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa
udienza.
Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono
ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento
estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li
ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.
E' salva la facolta' delle parti di deferire il giuramento
decisorio in qualsiasi momento della causa.
Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa entro
venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere
assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso
il collegio con la stessa ordinanza puo' adottare i
provvedimenti di cui all'articolo 423.
Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi
secondo e terzo, dell'articolo 429."
"Art. 438 (Deposito della sentenza di appello). -
Fuori dei casi di cui all'articolo 436-bis, la sentenza
deve essere depositata entro sessanta giorni dalla
pronuncia. Il cancelliere ne da' immediata comunicazione
alle parti.
- Si applica il disposto del secondo comma
dell'articolo 431.".
- Si riporta il testo degli articoli 474, 478, 479,
492, 567, 585, 586, 654, 657, 669-quinquies, 669-octies,
669-novies, 669-decies, 739, 810, 813, 815, 819-ter, 822,
828, 839 e 840 del codice procedura civile, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 474 (Titolo esecutivo). - L'esecuzione forzata
non puo' avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo
per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai
quali la legge attribuisce espressamente efficacia
esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente
alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le
cambiali, nonche' gli altri titoli di credito ai quali la
legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo'
aver luogo che in virtu' dei titoli esecutivi di cui ai
numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve
contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo
480, secondo comma, delle scritture private autenticate di
cui al numero 2) del secondo comma.
Il titolo e' messo in esecuzione da tutti gli ufficiali
giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con
l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti
gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano
legalmente richiesti."
"Art. 478 (Prestazione della cauzione). - Se
l'efficacia del titolo esecutivo e' subordinata a cauzione,
non si puo' iniziare l'esecuzione forzata finche' quella
non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare
con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato
ai sensi dell'articolo 475, o con atto separato che deve
essere unito al titolo."
"Art. 479 (Notificazione del titolo esecutivo e del
precetto). - Se la legge non dispone altrimenti,
l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla
notificazione del titolo in copia attestata conforme
all'originale e del precetto.
La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta
alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e
seguenti.
Il precetto puo' essere redatto di seguito al titolo
esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purche'
la notificazione sia fatta alla parte personalmente."
"Art. 492 (Forma del pignoramento). - Salve le forme
particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento
consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa
al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a
sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i
beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di
essi.
Il pignoramento deve altresi' contenere l'invito
rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del
giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario
in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con
l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di
irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il
domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a
lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello
stesso giudice.
Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che
il debitore, ai sensi dell'articolo 495, puo' chiedere di
sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di
denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai
creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli
interessi e delle spese, oltre che delle spese di
esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita', sia da
lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la
vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e
569, la relativa istanza unitamente ad una somma non
inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e'
stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori
intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento,
dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale. Il pignoramento deve contenere
l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo
comma, terzo periodo, l'opposizione e' inammissibile se e'
proposta dopo che e' stata disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo
che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che
l'opponente dimostri di non aver potuto proporla
tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i
beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti
ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della
liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad
indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in
cui si trovano ovvero le generalita' dei terzi debitori,
avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa
dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore e' redatto processo
verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose
mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono
considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388,
terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario
provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli
adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale
luogo e' compreso in altro circondario, trasmette copia del
verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente
competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono
in possesso di terzi il pignoramento si considera
perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal
momento della dichiarazione e questi e' costituito custode
della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo
388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima
che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543,
effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono
indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli
articoli 555 e seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il
compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il
creditore procedente puo' richiedere all'ufficiale
giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai
fini dell'esercizio delle facolta' di cui all'articolo 499,
quarto comma.
Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo
492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere
l'indicazione della data di deposito dell'istanza di
ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del
presidente del tribunale quando e' prevista, l'indicazione
della data di comunicazione del processo verbale di cui al
quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero della data di
comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo
comma dello stesso articolo, o del provvedimento del
presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario
nel compiere il pignoramento sia munito del titolo
esecutivo, il presidente del tribunale competente per
l'esecuzione puo' concedere al creditore l'autorizzazione
prevista dall'articolo 488, secondo comma."
"Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il termine
di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno
dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo
possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a
depositare, entro il termine previsto dall'articolo 497,
l'estratto del catasto, nonche' i certificati delle
iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato
effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del
pignoramento; tale documentazione puo' essere sostituita da
un certificato notarile attestante le risultanze delle
visure catastali e dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma puo' essere
prorogato una sola volta su istanza dei creditori o
dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non
superiore ad ulteriori quarantacinque giorni. Un termine di
quarantacinque giorni e' inoltre assegnato al creditore dal
giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da
questi depositata debba essere completata. Se la proroga
non e' richiesta o non e' concessa, oppure se la
documentazione non e' integrata nel termine assegnato ai
sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice
dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia
del pignoramento relativamente all'immobile per il quale
non e' stata depositata la prescritta documentazione.
L'inefficacia e' dichiarata con ordinanza, sentite le
parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la
cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si
applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara
altresi' l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono
altri beni pignorati."
"Art. 570 (Avviso della vendita). - Dell'ordine di
vendita e' dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490,
pubblico avviso contenente l'indicazione degli estremi
previsti nell'articolo 555, del valore dell'immobile
determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet
sul quale e' pubblicata la relativa relazione di stima, del
nome e del recapito telefonico del custode nominato in
sostituzione del debitore, con l'avvertimento che maggiori
informazioni, anche relative alle generalita' del debitore,
possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a
chiunque vi abbia interesse.
L'avviso e' redatto in conformita' a modelli
predisposti dal giudice dell'esecuzione."
"Art. 585 (Versamento del prezzo). - L'aggiudicatario
deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati
dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo
576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante
l'avvenuto versamento.
Se l'immobile e' stato aggiudicato a un creditore
ipotecario o l'aggiudicatario e' stato autorizzato ad
assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice
dell'esecuzione puo' limitare, con suo decreto, il
versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e
per la soddisfazione degli altri creditori che potranno
risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a
seguito di contratto di finanziamento che preveda il
versamento diretto delle somme erogate in favore della
procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul
medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di
trasferimento deve essere indicato tale atto ed il
conservatore dei registri immobiliari non puo' eseguire la
trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione
dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.
Nel termine fissato per il versamento del prezzo,
l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella
consapevolezza delle responsabilita', civile e penale,
previste per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al
giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le
informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231."
"Art. 586 (Trasferimento del bene espropriato). -
Avvenuto il versamento del prezzo e verificato
l'assolvimento dell'obbligo posto a carico
dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma, il
giudice dell'esecuzione puo' sospendere la vendita quando
ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a
quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale
trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato,
ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che
dispone la vendita e ordinando che si cancellino le
trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie,
se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni
assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il
giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle
trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
successive alla trascrizione del pignoramento.
Il decreto contiene altresi' l'ingiunzione al debitore
o al custode di rilasciare l'immobile venduto.
Esso costituisce titolo per la trascrizione della
vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il
rilascio."
"Art. 654 (Dichiarazione di esecutorieta' ed
esecuzione). - L'esecutorieta' non disposta con la sentenza
o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente e'
conferita con decreto del giudice che ha pronunciato
l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto
d'ingiunzione.
Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova
notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve
farsi menzione del provvedimento che ha disposto
l'esecutorieta'."
"Art. 657 (Intimazione di licenza e di sfratto per
finita locazione). - Il locatore o il concedente puo'
intimare al conduttore, al comodatario di beni immobili,
all'affittuario di azienda, all' affittuario coltivatore
diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita
locazione, prima della scadenza del contratto, con la
contestuale citazione per la convalida, rispettando i
termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi
locali.
Puo' altresi' intimare lo sfratto, con la contestuale
citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto,
se, in virtu' del contratto stesso o per effetto di atti o
intimazioni precedenti, e' esclusa la tacita riconduzione."
"Art. 669-quinquies (Competenza in caso di clausola
compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio
arbitrale). - Se la controversia e' oggetto di clausola
compromissoria o e' compromessa in arbitri anche non
rituali o se e' pendente il giudizio arbitrale, la domanda
si propone al giudice che sarebbe stato competente a
conoscere del merito, salvo quanto disposto dall'art. 818,
primo comma."
"Art. 669-octies (Provvedimento di accoglimento). -
L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata
proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve
fissare un termine perentorio non superiore a sessanta
giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva
l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del
giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il
termine perentorio di sessanta giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se
avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Per le controversie individuali relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la
domanda giudiziale e' divenuta procedibile o, in caso di
mancata presentazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di
compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei
termini di cui ai commi precedenti, deve notificare
all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione
di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo
comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700
e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare
gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice
civile o da leggi speciali, nonche' ai provvedimenti emessi
a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai
sensi dell'articolo 688 e ai provvedimenti di sospensione
dell'efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi
dell'articolo 1137, quarto comma, del codice civile, ma
ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito.
Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui
al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito,
provvede sulle spese del procedimento cautelare.
L'estinzione del giudizio di merito non determina
l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, ne'
dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia
delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di
associazioni, fondazioni o societa', anche quando la
relativa domanda e' stata proposta in corso di causa.
L'autorita' del provvedimento cautelare non e'
invocabile in un diverso processo."
"Art. 669-novies (Inefficacia del provvedimento
cautelare). - Se il procedimento di merito non e' iniziato
nel termine perentorio di cui all'articolo 669-octies,
ovvero se successivamente al suo inizio si estingue il
provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il
provvedimento, su ricorso della parte interessata,
convocate le parti con decreto in calce al ricorso,
dichiara con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il
provvedimento e' divenuto inefficace e da' le disposizioni
necessarie per ripristinare la situazione precedente.
Il provvedimento cautelare perde altresi' efficacia se
non e' stata versata la cauzione di cui all'articolo
669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in
giudicato, e' dichiarato inesistente il diritto a cautela
del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti
di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa
sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso
al giudice che ha emesso il provvedimento.
Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di
un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il
provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel
primo e nel terzo comma, perde altresi' efficacia:
1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta
domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera
o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti
a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni
internazionali;
2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non
passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino
inesistente il diritto per il quale il provvedimento era
stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del
provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino
si applica il secondo comma del presente articolo."
"Art. 669-decies (Revoca e modifica). - Salvo che sia
stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo
669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice
istruttore della causa di merito puo', su istanza di parte,
modificare o revocare con ordinanza il provvedimento
cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si
verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano
fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza
successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso,
l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e'
venuto a conoscenza.
Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia
stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica
dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase
del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies,
possono essere richieste al giudice che ha provveduto
sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle
circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e'
acquisita conoscenza successivamente al provvedimento
cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del
momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di
un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione
civile e' stata esercitata o trasferita nel processo penale
i provvedimenti previsti dal presente articolo devono
essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento
cautelare, salvo quanto disposto dall'art. 818, primo
comma."
"Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti del
giudice tutelare si puo' proporre reclamo al tribunale, che
pronuncia in camera di consiglio in composizione
monocratica quando il provvedimento ha contenuto
patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in
tutti gli altri casi. Del collegio non puo' fare parte il
giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i
decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in
primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte
d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio
di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e' dato
in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e'
dato in confronto di piu' parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non e' ammesso
reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro
quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo."
"Art. 810 (Nomina degli arbitri). - Quando a norma
della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere
nominati dalle parti, ciascuna, di esse, con atto
notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o
gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla
designazione dei propri. La parte, alla quale e' rivolto
l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni
successivi, le generalita' dell'arbitro o degli arbitri da
essa nominati.
In mancanza, la parte che ha fatto l'invito puo'
chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal
presidente del tribunale nel cui circondario e' la sede
dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la
sede, il ricorso e' presentato al presidente del tribunale
del luogo in cui e' stata stipulata la convenzione di
arbitrato oppure, se tale luogo e' all'estero, al
presidente del tribunale di Roma.
Il presidente del tribunale competente provvede alla
nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non e'
manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un
arbitrato estero. La nomina avviene nel rispetto di criteri
che assicurano trasparenza, rotazione ed efficienza e, a
tal fine, della nomina viene data notizia sul sito
dell'ufficio giudiziario.
Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno
o piu' arbitri e' demandata dalla convenzione d'arbitrato
all'autorita' giudiziaria o se, essendo demandata a un
terzo, questi non vi ha provveduto."
"Art. 813 (Accettazione degli arbitri). -
L'accettazione degli arbitri e' data per iscritto, anche
mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della
prima riunione, ed e' accompagnata, a pena di nullita', da
una dichiarazione nella quale e' indicata ogni circostanza
rilevante ai sensi dell'articolo 815, primo comma, ovvero
la relativa insussistenza. L'arbitro deve rinnovare la
dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute. In
caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di
circostanze che legittimano la ricusazione, la parte puo'
richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla
scoperta delle circostanze, la decadenza dell'arbitro nei
modi e con le forme di cui all'articolo 813-bis.
Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico
ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio."
"Art. 815 (Ricusazione degli arbitri). - Un arbitro
puo' essere ricusato:
1) se non ha le qualifiche espressamente convenute
dalle parti;
2) se egli stesso, o un ente, associazione o
societa' di cui sia amministratore, ha interesse nella
causa;
3) se egli stesso o il coniuge e' parente fino al
quarto grado o e' convivente o commensale abituale di una
delle parti, di un rappresentante legale di una delle
parti, o di alcuno dei difensori;
4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o
grave inimicizia con una delle parti, con un suo
rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
5) se e' legato ad una delle parti, a una societa'
da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a
societa' sottoposta a comune controllo, da un rapporto di
lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne
compromettono l'indipendenza; inoltre, se e' tutore o
curatore di una delle parti;
6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa
ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o
vi ha deposto come testimone;
6-bis) se sussistono altre gravi ragioni di
convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o
sull'imparzialita' dell'arbitro.
Una parte non puo' ricusare l'arbitro che essa ha
nominato o contribuito a nominare se non per motivi
conosciuti dopo la nomina.
La ricusazione e' proposta mediante ricorso al
presidente del tribunale indicato nell'articolo 810,
secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni
dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta
conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente
pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro
ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie
informazioni.
Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel
caso di manifesta inammissibilita' o manifesta infondatezza
dell'istanza di ricusazione condanna la parte che l'ha
proposta al pagamento, in favore dell'altra parte, di una
somma equitativamente determinata non superiore al triplo
del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in
base alla tariffa forense.
La proposizione dell'istanza di ricusazione non
sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa
determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l'istanza e'
accolta, l'attivita' compiuta dall'arbitro ricusato o con
il suo concorso e' inefficace."
"Art. 819-ter (Rapporti tra arbitri e autorita'
giudiziaria). - La competenza degli arbitri non e' esclusa
dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, ne'
dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed
una causa pendente davanti al giudice. La sentenza o
l'ordinanza, con la quale il giudice afferma o nega la
propria competenza in relazione a una convenzione
d'arbitrato, e' impugnabile a norma degli articoli 42 e 43.
L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della
convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di
decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata
proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale
limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.
Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano
regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.
In pendenza del procedimento arbitrale non possono
essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto
l'invalidita' o inefficacia della convenzione d'arbitrato."
"Art. 822 (Norme per la deliberazione). - Gli arbitri
decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti
abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri
pronunciano secondo equita'.
Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le
norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato
o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio
arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera
quale legge applicabile al merito della controversia. In
mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge
individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti
applicabili."
"Art. 828 (Impugnazione per nullita'). -
L'impugnazione per nullita' si propone, nel termine di
novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla
corte d'appello nel cui distretto e' la sede
dell'arbitrato.
L'impugnazione non e' piu' proponibile decorsi sei mesi
dalla data dell'ultima sottoscrizione.
L'istanza per la correzione del lodo non sospende il
termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo puo' essere
impugnato relativamente alle parti corrette nei termini
ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di
correzione."
"Art. 839 (Riconoscimento ed esecuzione dei lodi
stranieri). - Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo
straniero deve proporre ricorso al presidente della corte
d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte;
se tale parte non risiede in Italia e' competente la corte
d'appello di Roma.
Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in
copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o
documento equipollente, in originale o in copia conforme.
Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano
redatti in lingua italiana la parte istante deve altresi'
produrne una traduzione certificata conforme.
Il presidente della corte d'appello, accertata la
regolarita' formale del lodo, dichiara con decreto
l'efficacia immediatamente esecutiva del lodo straniero
nella Repubblica, salvoche':
1) la controversia non potesse formare oggetto di
compromesso secondo la legge italiana;
2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine
pubblico."
"Art. 840 (Opposizione). - Contro il decreto che
accorda o nega l'efficacia del lodo straniero e' ammessa
opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte
d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso
di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione
nel caso di decreto che l'accorda.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a
norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili.
Il consigliere istruttore, su istanza dell'opponente,
quando ricorrono gravi motivi, puo' con ordinanza non
impugnabile sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione
del lodo. La corte d'appello pronuncia con sentenza
impugnabile per cassazione.
Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero
sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di
opposizione la parte contro la quale il lodo e' invocato
prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:
1) le parti della convenzione arbitrale erano
incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la
convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla
quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di
indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato
in cui il lodo e' stato pronunciato;
2) la parte nei cui confronti il lodo e' invocato non
e' stata informata della designazione dell'arbitro o del
procedimento arbitrale o comunque e' stata
nell'impossibilita' di far valere la propria difesa nel
procedimento stesso;
3) il lodo ha pronunciato su una controversia non
contemplata nel compromesso o nella clausola
compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o
della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni
del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato
possono essere separate da quelle che riguardano, questioni
non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere
riconosciute e dichiarate esecutive;
4) la costituzione del collegio arbitrale o il
procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo
delle parti, o in mancanza di tale accordo, alla legge del
luogo di svolgimento dell'arbitrato;
5) il lodo non e' ancora divenuto vincolante per le
parti o e' stato annullato o sospeso da un'autorita'
competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del
quale, e' stato reso.
Allorche' l'annullamento o la sospensione
dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti
all'autorita' competente indicata nel numero 5) del terzo
comma, la corte d'appello puo' sospendere il procedimento
per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza
della parte interessata puo', in caso di sospensione,
ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.
Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero
sono altresi' rifiutati allorche' la corte d'appello
accerta che:
1) la controversia non potesse formare oggetto di
compromesso secondo la legge italiana;
2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine
pubblico.
Sono in ogni caso salve le norme stabilite in
convenzioni internazionali.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 40, della
legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle
famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata):
"Art. 1 (Omissis). - 40. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9,
lettera e), numero 3), valutati in euro 586.894 per l'anno
2022 e in euro 1. 173.788 a decorrere dall'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
(Omissis).".
 
Art. 4
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie

1. Dopo il Titolo II, Capo I, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e' inserito il seguente:
«Capo I-bis
Dei mediatori familiari
Art. 12-bis (Dei mediatori familiari). - Presso ogni tribunale e' istituito un elenco di mediatori familiari.
Art. 12-ter (Formazione e revisione dell'elenco). - L'elenco e' tenuto dal presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attivita' nel circondario del tribunale.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.
L'elenco e' permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12-quater o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili.
Art. 12-quater (Iscrizione nell'elenco). - Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonche' in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall'articolo 12-ter. Contro il provvedimento del comitato e' ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.
Art. 12-quinquies (Domande di iscrizione). - Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.
Il presidente procede ai sensi dell'articolo 17.
Art. 12-sexies (Disciplina dell'attivita' di mediatore). - L'attivita' professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.».
2. Al Titolo II, Capo II, Sezione I, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonche' i contenuti e le modalita' della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis.»
b) all'articolo 15:
1) al primo comma, le parole «sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia» sono sostituite dalle seguenti: «rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma»;
2) la rubrica e' sostituita dalle seguenti parole: «Iscrizione e permanenza nell'albo»;
3) dopo il quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, nonche' le modalita' per la verifica del loro assolvimento.
Con lo stesso decreto sono stabiliti altresi' i casi di sospensione volontaria dall'albo.»;
c) all'articolo 16:
1) al secondo comma, al numero 5, il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente:
« ; » e dopo il numero 5, e' inserito il seguente: «5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 13, quarto comma.»;
2) dopo il secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente: «La domanda contiene altresi' il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, prestato in conformita' alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24-bis.»;
d) all'articolo 18:
1) al primo comma, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
2) dopo il primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato e' ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall'articolo 5.»;
e) all'articolo 22:
1) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l'incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice puo' conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento e' comunicato al presidente del tribunale.»;
3) al terzo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo e' conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte di appello.»
f) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi). - Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.
Per l'attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresi' pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.»
g) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Elenco nazionale dei consulenti tecnici). - Presso il Ministero della giustizia e' istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all'articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.
L'elenco e' tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.»
3. Al Titolo II, Capo III, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36:
1) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Ogni fascicolo contiene l'indicazione dell'ufficio, della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e del giudice stesso, delle parti, dei rispettivi difensori muniti di procura e dell'oggetto e l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico.»;
2) il quarto e il quinto comma sono abrogati;
3) in fine, e' aggiunto il seguente comma: «La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla disciplina processuale vigente.»;
b) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma le parole «, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni» sono soppresse;
2) il secondo comma e' abrogato;
3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.
Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessita' della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto e' aggiornato con cadenza almeno biennale.
Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidita', ma puo' essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.
Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.»;
4) alla rubrica, dopo la parola «forma» sono inserite le seguenti «e criteri di redazione».
4. Al Titolo III, Capo II, Sezione II delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81-bis:
1) al primo comma, il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo comma le parole «di cui al comma precedente» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rispetto del termine di cui all'articolo 473-bis.14, terzo comma, del codice e' tenuto in considerazione nella formulazione dei rapporti per le valutazioni di professionalita'.»;
b) l'articolo 87 e' sostituito dal seguente:
«Art. 87 (Produzione dei documenti). - I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito ai sensi dell'articolo 196-quater e il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170, quarto comma, del codice. Se nel corso dell'udienza emerge la necessita' di produrre documenti, il giudice, su istanza di parte, puo' assegnare termine per il deposito degli stessi nel fascicolo informatico.».
5. Al Titolo III, Capo II, Sezione III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, all'articolo 123-bis, primo comma, le parole «degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo», le parole «e 369 ultimo comma» sono soppresse e, dopo le parole «del codice» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 137-bis».
6. Al Titolo III, Capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 134, 134-bis, 135 e 137 sono abrogati;
b) dopo l'articolo 137 sono inseriti i seguenti:
«Art. 137-bis (Fascicolo d'ufficio). - Il cancelliere della corte, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, acquisisce il fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Nello stesso modo procede nei casi previsti dagli articoli 41, 47, 362 e 363-bis del codice.
Art. 137-ter (Pubblicita' degli atti dei procedimenti pendenti). - Fermo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono pubblicati nel sito istituzionale della Corte, a cura del centro elettronico di documentazione:
1) i provvedimenti che dispongono il rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 363-bis del codice e i decreti del primo presidente ad esso relativi;
2) i ricorsi proposti dal procuratore generale della Corte di cassazione nell'interesse della legge e le sue conclusioni scritte, quando formulate.»;
c) all'articolo 139, al secondo comma, le parole «in cancelleria» e le parole «ed e' inserito nel fascicolo d'ufficio» sono soppresse;
d) l'articolo 140 e' abrogato;
e) dopo l'articolo 140, e' inserito il seguente:
«Art. 140-bis (Svolgimento della camera di consiglio). - La camera di consiglio si svolge in presenza. Il presidente del collegio, con proprio decreto, puo' disporre lo svolgimento della camera di consiglio mediante collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo organizzativo.»;
f) all'articolo 143, le parole «La corte enuncia specificamente nella sentenza di accoglimento, pronunciata a norma» sono sostituite dalle seguenti: «La Corte enuncia specificamente, a norma»;
g) dopo l'articolo 144-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 144-bis.1 (Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte). - Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 137-bis e gli atti e i documenti depositati dalle parti e gia' prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.».
7. Al Titolo III, Capo V delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 144-quater e' abrogato;
b) dopo l'articolo 144-quater e' inserito il seguente:
«Art. 144-quinquies (Controversie in materia di licenziamento). - Il presidente di sezione e il dirigente dell'ufficio giudiziario favoriscono e verificano la trattazione prioritaria dei procedimenti di cui al capo I-bis del titolo IV del libro secondo del codice. In ciascun ufficio giudiziario sono effettuate estrazioni statistiche trimestrali che consentono di valutare la durata media dei processi di cui all'articolo 441-bis del codice, in confronto con la durata degli altri processi in materia di lavoro.».
8. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, dopo il Capo V, e' inserito il seguente:
«Capo V-bis
Disposizioni relative al procedimento in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie
Art. 152-ter (Procedimenti in camera di consiglio). - I provvedimenti previsti negli articoli 145 e 316 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui e' stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in camera di consiglio in composizione monocratica con decreto immediatamente esecutivo.
Art. 152-quater (Ascolto del minore). - Quando la salvaguardia del minore e' assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se gia' nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 473-bis.5, terzo comma, del codice.
Art. 152-quinquies (Registrazione audiovisiva dell'ascolto). - Con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono stabilite le regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico.
Art. 152-sexies (Indagini del consulente). - Fermo quanto previsto dall'articolo 90, il consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 473-bis.25 e 473-bis.44 del codice fissa il calendario delle operazioni peritali e lo comunica ai difensori e ai consulenti tecnici di parte se nominati.
Il consulente puo' chiedere al giudice la proroga del termine per il deposito della relazione, con istanza motivata, su concorde richiesta delle parti o in caso di particolare complessita' delle indagini.
Unitamente alla relazione di cui all'articolo 195 del codice, il consulente deposita la documentazione utilizzata e i supporti contenenti le registrazioni audiovisive delle operazioni relative al minore.
Art. 152-septies (Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio). - Del ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Art. 152-octies (Esame da remoto dell'interdicendo o inabilitando). - Le modalita' del collegamento da remoto previsto dall'articolo 473-bis.54, terzo comma, del codice sono individuate e regolate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.».
9. Al Titolo IV, Capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 153 e' sostituito dal seguente:
«Art. 153 (Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale). - La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.»;
b) l'articolo 154 e' abrogato;
c) all'articolo 155-bis la parola «secondo» e' sostituita dalla seguente: «quarto»;
d) all'articolo 155-ter le parole «sesto e settimo» sono sostituite dalle seguenti: «ottavo e nono»;
e) l'articolo 155-quinquies e' sostituito dal seguente:
«Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori). - Se e' proposta istanza ai sensi dell'articolo 492-bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non e' attuabile.
L'istante con l'attestazione di cui al primo comma o con l'autorizzazione del presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 492-bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, puo' ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute.
Dal rilascio dell'attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto e' notificato anteriormente, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto e' notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento.
Si applicano per quanto compatibili l'ottavo comma dell'articolo 492 e il decimo comma dell'articolo 492-bis del codice.
La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonche' a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.».
10. Al Titolo IV, Capo II delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie:
a) l'articolo 168 e' sostituito dal seguente:
«Art. 168 (Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita). - I reclami contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita sono proposti dalle parti e dagli interessati con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza.
Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Sul ricorso il giudice dell'esecuzione, previa applicazione dell'articolo 485 del codice, provvede con ordinanza opponibile ai sensi dell'articolo 617 del codice.»;
b) all'articolo 169-quinquies, al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il prospetto riepilogativo contiene i dati identificativi dello stimatore e dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice.».
11. Al Titolo IV, Capo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 173-bis:
1) al terzo comma, le parole «a mezzo telefax o» sono soppresse;
2) dopo il quarto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: «La relazione di stima e' redatta in conformita' a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione.»;
b) all'articolo 173-quater, le parole «terzo comma dell'articolo 591-bis del codice» sono sostituite con le seguenti: «quarto comma dell'articolo 591-bis del codice» ed e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'avviso e' redatto in conformita' a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione.»;
c) l'articolo 179-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). - Presso ogni tribunale e' istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice.
L'elenco e' tenuto dal presidente del tribunale ed e' formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.
Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali.
Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;
4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.
I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:
a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera puo' essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da universita' pubbliche o private.
I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni; la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
3) titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.
Ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco, devono ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione di cui alla presente lettera puo' essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da universita' pubbliche o private.
La Scuola superiore della magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.
Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il comitato di cui al secondo comma. Ogni tre anni il comitato deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali e' venuto meno o non e' stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Al termine di ciascun semestre, previa audizione dell'interessato, il comitato dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi o reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o piu' procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attivita' delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca della delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.
Nessuno puo' essere iscritto in piu' di un elenco.
Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita ad un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario deve indicare analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta.
Il giudice dell'esecuzione sostituisce senza ritardo il professionista delegato che sia stato sospeso o cancellato dall'elenco.»;
d) all'articolo 179-quater, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il presidente del tribunale vigila affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e dal singolo giudice e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.».
12. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, dopo il Titolo V-bis, e' inserito il seguente:
«Titolo V-ter
Disposizioni relative alla giustizia digitale
Capo I
Degli atti e dei provvedimenti
Art. 196-quater (Obbligatorieta' del deposito telematico di atti e di provvedimenti). - Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche. Con le stesse modalita' le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice puo' ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalita' telematiche.
Il deposito con modalita' telematiche e' effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicita' provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.
Art. 196-quinquies (Dell'atto del processo redatto in formato elettronico). - L'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e' depositato telematicamente nel fascicolo informatico.
In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento e' sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.
Quando l'atto e' redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.
Se il provvedimento del magistrato e' in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.
Se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice e' redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.
Art. 196-sexies (Perfezionamento del deposito con modalita' telematiche). - Il deposito con modalita' telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui e' generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed e' tempestivamente eseguito quando la conferma e' generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito puo' essere eseguito mediante piu' trasmissioni.
Art. 196-septies (Copia cartacea di atti depositati telematicamente). - Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalita' telematiche nonche' per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.
Con il decreto di cui al primo comma sono altresi' stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'articolo 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.
Capo II
Della conformita' delle copie agli originali
Art. 196-octies (Potere di certificazione di conformita' delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria). - Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformita' all'originale.
Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformita' hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.
Art. 196-novies (Potere di certificazione di conformita' di copie di atti e di provvedimenti). - Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformita' della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.
Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformita' delle copie agli originali.
Art. 196-decies (Potere di certificazione di conformita' delle copie trasmesse con modalita' telematiche all'ufficiale giudiziario). - Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformita' della copia all'atto detenuto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento.
Art. 196-undecies (Modalita' dell'attestazione di conformita'). - L'attestazione di conformita' della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.
L'attestazione di conformita' di una copia informatica e' apposta nel medesimo documento informatico.
Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformita' puo' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.
I soggetti che compiono le attestazioni di conformita' previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
Capo III
Dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza
Art. 196-duodecies (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza). - L'udienza di cui all'articolo 127-bis del codice e' tenuta con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non e' pubblica, la sua riservatezza. Si applica l'articolo 84.
Nel verbale si da' atto della dichiarazione di identita' dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi e' vietata la registrazione dell'udienza.
Il luogo dal quale il giudice si collega e' considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale e' pendente il procedimento.
Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalita' attraverso le quali e' garantita la pubblicita' dell'udienza in cui si discute la causa.».

Note all'art. 4:


- Si riporta il testo degli articoli 13, 15, 16, 18,
22, 36, 46, 81-bis, 139, 140, 143, 155-bis, 155-ter,
169-quinquies, 173-bis, 173-quater e 179-quater del regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1386 (Disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie), come modificato dal presente decreto:
"Art. 13 (Albo dei consulenti tecnici). - Presso ogni
tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo e' diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie:
1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4.
agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa; 7. della
neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'eta'
evolutiva e della psicologia giuridica o forense.
Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori
categorie dell'albo e i settori di specializzazione di
ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i
requisiti per l'iscrizione all'albo nonche' i contenuti e
le modalita' della comunicazione ai fini della formazione,
della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di
cui all'articolo 24-bis."
"Art. 15 (Iscrizione e permanenza nell'albo). -
Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che
rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui
all'articolo 13, quarto comma, sono di condotta morale [e
politica] specchiata e sono iscritti nelle rispettive
associazioni professionali.
Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13,
terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica
sussiste qualora ricorrano, alternativamente o
congiuntamente, i seguenti requisiti:
1) comprovata esperienza professionale in materia di
violenza domestica e nei confronti di minori;
2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o
approfondimento post-universitari in psichiatria,
psicoterapia, psicologia dell'eta' evolutiva o psicologia
giuridica o forense, purche' iscritti da almeno cinque anni
nei rispettivi albi professionali;
3) aver svolto per almeno cinque anni attivita'
clinica con minori presso strutture pubbliche o private.
Nessuno puo' essere iscritto in piu' di un albo.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato
nell'articolo precedente.
Contro il provvedimento del comitato e' ammesso
reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al
comitato previsto nell'articolo.
Con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma,
sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per
l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli
altri obblighi da assolvere per il mantenimento
dell'iscrizione, nonche' le modalita' per la verifica del
loro assolvimento.
Con lo stesso decreto sono stabiliti altresi' i casi di
sospensione volontaria dall'albo."
"Art. 16 (Domande d'iscrizione). - Coloro che
aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al
presidente del tribunale.
La domanda deve essere corredata dai seguenti
documenti:
1. estratto dell'atto di nascita;
2. certificato generale del casellario giudiziario di
data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato di residenza nella circoscrizione del
tribunale;
4. certificato di iscrizione all'associazione
professionale;
5. i titoli e i documenti che l'aspirante crede di
esibire per dimostrare la sua speciale capacita' tecnica;
5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del
decreto ministeriale di cui all'articolo 13, quarto comma.
La domanda contiene altresi' il consenso
dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al
momento della presentazione dell'istanza di iscrizione,
prestato in conformita' alla normativa dettata in materia
di protezione dei dati personali, anche ai fini della
pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e
24-bis."
"Art. 18 (Revisione dell'albo). - L'albo e'
permanente. Ogni due anni il comitato di cui all'articolo
deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i
consulenti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti
previsti nell'articolo o e' sorto un impedimento a
esercitare l'ufficio.
Contro il provvedimento di esclusione adottato dal
comitato e' ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla
notificazione, al comitato previsto dall'articolo 5."
"Art. 22 (Distribuzione degli incarichi). - Tutti i
giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale
debbono affidare normalmente le funzioni di consulente
tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. I
giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con
competenza distrettuale possono conferire l'incarico ai
consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.
Il giudice puo' conferire, con provvedimento motivato,
un incarico a un consulente iscritto in albo di altro
tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il
provvedimento e' comunicato al presidente del tribunale.
Le funzioni di consulente presso la corte d'appello
sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei
tribunali del distretto. L'incarico ad iscritti in altri
albi o a persone non iscritte in alcun albo e' conferito
con provvedimento motivato da comunicare al presidente
della corte di appello."
"Art. 36 (Fascicoli di cancelleria). - Il cancelliere
deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio
ufficio, anche quando la formazione di esso non e' prevista
espressamente dalla legge.
Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale
sotto la quale e' iscritto l'affare.
Ogni fascicolo contiene l'indicazione dell'ufficio,
della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato
dell'affare e del giudice stesso, delle parti, dei
rispettivi difensori muniti di procura e dell'oggetto e
l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con
l'indicazione della natura e della data di ciascuno di
essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine
cronologico.
La tenuta e conservazione del fascicolo informatico
equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo
d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi
di conservazione dei documenti originali unici su supporto
cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla
disciplina processuale vigente."
"Art. 46 (Forma e criteri di redazione degli atti
giudiziari). - I processi verbali e gli altri atti
giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e
facilmente leggibile.
Quando sono redatti in forma di documento informatico,
rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente
la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici.
Negli altri casi debbono essere scritti in
continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o
abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni
eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota
di richiamo senza cancellare la parte soppressa o
modificata.
Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio
superiore della magistratura e il Consiglio nazionale
forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli
atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari
per l'inserimento delle informazioni nei registri del
processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti
degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del
valore, della complessita' della controversia, del numero
delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella
determinazione dei limiti non si tiene conto
dell'intestazione e delle altre indicazioni formali
dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e
una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il
decreto e' aggiornato con cadenza almeno biennale.
Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla
forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di
redazione dell'atto non comporta invalidita', ma puo'
essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle
spese del processo.
Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo."
"Art. 81-bis (Calendario del processo). - I termini
fissati nel calendario possono essere prorogati, anche
d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La
proroga deve essere richiesta dalle parti prima della
scadenza dei termini.
Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario
da parte del giudice, del difensore o del consulente
tecnico d'ufficio puo' costituire violazione disciplinare,
e puo' essere considerato ai fini della valutazione di
professionalita' e della nomina o conferma agli uffici
direttivi e semidirettivi. Il rispetto del termine di cui
all'articolo 473-bis.14, terzo comma, del codice e' tenuto
in considerazione nella formulazione dei rapporti per le
valutazioni di professionalita'.
Quando il difensore documenta il proprio stato di
gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del
calendario del processo ovvero della proroga dei termini in
esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due
mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi
successivi. La disposizione del primo periodo si applica
anche nei casi di adozione nazionale e internazionale
nonche' di affidamento del minore avendo riguardo ai
periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del
presente comma non puo' derivare grave pregiudizio alle
parti nelle cause per le quali e' richiesta un'urgente
trattazione."
"Art. 123-bis (Trasmissione del fascicolo d'ufficio
al giudice superiore). - Se l'impugnazione e' proposta
contro una sentenza non definitiva, non si applicano le
disposizioni dell'articolo 347 ultimo comma del codice e
dell'articolo 137-bis. Tuttavia il giudice
dell'impugnazione puo', se lo ritiene necessario,
richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero
ordinare alla parte interessata di produrre copia di
determinati atti."
"Art. 139 (Istanza di rimessione alle sezioni unite).
- L'istanza prevista nell'articolo 376 del Codice si
propone con ricorso diretto al primo presidente, contenente
l'indicazione del ricorso di cui si chiede la rimessione
alle sezioni unite e le ragioni per le quali si ritiene che
sia di competenza di queste.
Il ricorso e' depositato nel termine previsto
nell'articolo 376 secondo comma del codice."
"Art. 143 (Formulazione del principio di diritto
affermato dalla corte). - La Corte enuncia specificamente,
a norma dell'articolo 384 del Codice, il principio di
diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi."
"Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). -
Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo
492-bis, quarto comma, del codice si intende la sezione di
cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605."
"Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla
ricerca dei beni da pignorare con modalita' telematiche). -
La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da
pignorare di cui all'articolo 492-bis del codice ha luogo a
norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.
Nei casi di cui all'articolo 492-bis, ottavo e nono
comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di
ricerca dei beni con modalita' telematiche, comunica al
creditore le banche dati interrogate e le informazioni
dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica
anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore
entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale
giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza
la richiesta di pignoramento perde efficacia."
"Art. 169-quinquies (Prospetto riepilogativo delle
stime e delle vendite). - I soggetti nominati commissionari
a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono
affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534
del medesimo codice, al termine di ciascun semestre
trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del
tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un
prospetto informativo, redatto su supporto informatico,
riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo
con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della
tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito
ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima
effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita.
Il prospetto riepilogativo contiene i dati identificativi
dello stimatore e dell'ufficiale giudiziario che ha
attribuito il valore ai beni pignorati a norma
dell'articolo 518 del codice."
"Art. 173-bis (Contenuto della relazione di stima e
compiti dell'esperto). - L'esperto provvede alla redazione
della relazione di stima dalla quale devono risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei
confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con
l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al
quale e' occupato, con particolare riferimento alla
esistenza di contratti registrati in data antecedente al
pignoramento;
4) l'esistenza di formalita', vincoli o oneri,
anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che
resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli
derivanti da contratti incidenti sulla attitudine
edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo
carattere storico-artistico;
5) l'esistenza di formalita', vincoli e oneri,
anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che
comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
6) la verifica della regolarita' edilizia e
urbanistica del bene nonche' l'esistenza della
dichiarazione di agibilita' dello stesso previa
acquisizione o aggiornamento del certificato di
destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;
7) in caso di opere abusive, il controllo della
possibilita' di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la
verifica sull'eventuale presentazione di istanze di
condono, indicando il soggetto istante e la normativa in
forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato
del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo
in sanatoria e le eventuali oblazioni gia' corrisposte o da
corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini
della istanza di condono che l'aggiudicatario possa
eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si
trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero
dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per
il conseguimento del titolo in sanatoria;
8) la verifica che i beni pignorati siano gravati
da censo, livello o uso civico e se vi sia stata
affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene
del debitore pignorato sia di proprieta' ovvero derivante
da alcuno dei suddetti titoli;
9) l'informazione sull'importo annuo delle spese
fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese
straordinarie gia' deliberate anche se il relativo debito
non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non
pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della
perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari
relativi al bene pignorato.
L'esperto, prima di ogni attivita', controlla la
completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo
comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice
quelli mancanti o inidonei.
L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai
creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se
non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza
fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo
posta elettronica certificata ovvero, quando cio' non e'
possibile, a mezzo posta ordinaria.
Le parti possono depositare all'udienza note alla
relazione purche' abbiano provveduto, almeno quindici
giorni prima, ad inviare le predette note al perito,
secondo le modalita' fissate al terzo comma; in tale caso
l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.
La relazione di stima e' redatta in conformita' a
modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione."
"Art. 173-quater (Avviso delle operazioni di vendita
da parte del professionista delegato). - L'avviso di cui al
quarto comma dell'articolo 591-bis del codice deve
contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del
terreno risultante dal certificato di destinazione
urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, nonche' le notizie di cui all'articolo 46 del
citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso
di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le
nullita' di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo
unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della
citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione
nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potra',
ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di
cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di
cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28
febbraio 1985, n. 47.
L'avviso e' redatto in conformita' a modelli
predisposti dal giudice dell'esecuzione."
"Art. 179-quater (Distribuzione degli incarichi). -
Il presidente del tribunale vigila affinche', senza danno
per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano
assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo
precedente in modo tale che a nessuno dei professionisti
iscritti possano essere conferiti incarichi in misura
superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e
dal singolo giudice e garantisce che sia assicurata
l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi
anche a mezzo di strumenti informatici.
Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere
annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le
deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi
liquidati.
Il registro e' pubblico e liberamente consultabile e
dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.".
 
Art. 5

Modifiche al codice penale
e al codice di procedura penale

1. Al codice penale, articolo 371-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Nelle ipotesi previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162, chiunque, non essendosi avvalso della facolta' di cui al comma 2, lettere b) e c), del medesimo articolo, rende dichiarazioni false e' punito con la pena prevista dal primo comma.
Il procedimento penale resta sospeso fino alla conclusione della procedura di negoziazione assistita nel corso della quale sono state acquisite le dichiarazioni ovvero fino a quando sia stata pronunciata sentenza di primo grado nel giudizio successivamente instaurato, nel quale una delle parti si sia avvalsa della facolta' di cui all'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 162 del 2014, ovvero fino a quando tale giudizio sia dichiarato estinto.».
2. Al codice di procedura penale, all'articolo 282-bis, comma 4, le parole «l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro» sono sostituite dalla seguente: «un».

Note all'art. 5:


- Si riporta il testo dell'articolo 371-ter del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 371-ter (False dichiarazioni al difensore). -
Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis, commi 1 e 2,
del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi
avvalso della facolta' di cui alla lettera d) del comma 3
del medesimo articolo, rende dichiarazioni false e' punito
con la reclusione fino a quattro anni.
Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel
procedimento nel corso del quale sono state assunte le
dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado
ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con
archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.
Nelle ipotesi previste dall'articolo 4-bis del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 10
novembre 2014, n. 162, chiunque, non essendosi avvalso
della facolta' di cui al comma 2, lettere b) e c), del
medesimo articolo, rende dichiarazioni false e' punito con
la pena prevista dal primo comma.
Il procedimento penale resta sospeso fino alla
conclusione della procedura di negoziazione assistita nel
corso della quale sono state acquisite le dichiarazioni
ovvero fino a quando sia stata pronunciata sentenza di
primo grado nel giudizio successivamente instaurato, nel
quale una delle parti si sia avvalsa della facolta' di cui
all'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge n. 132 del
2014, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma
1, della legge n. 162 del 2014, ovvero fino a quando tale
giudizio sia dichiarato estinto.".
- Si riporta il testo dell'articolo 282-bis del codice
procedura penale, come modificato dal presente decreto:
"Art. 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare).
- 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il
giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente
la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non
accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
L'eventuale autorizzazione puo' prescrivere determinate
modalita' di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela
dell'incolumita' della persona offesa o dei suoi prossimi
congiunti, puo' inoltre prescrivere all'imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati
dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il
domicilio della famiglia di origine o dei prossimi
congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per
motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive
le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero,
puo' altresi' ingiungere il pagamento periodico di un
assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto
della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi
adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno
tenendo conto delle circostanze e dei redditi
dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i termini del
versamento. Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia
versato direttamente al beneficiario da parte del datore di
lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui
spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo
esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere
assunti anche successivamente al provvedimento di cui al
comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non
abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti
successivamente, perdono efficacia se e' revocato o perde
comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il
provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o
dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un
provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti
economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento
dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 puo' essere
modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del
beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti
dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle
ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600,
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2,
601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice
penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del
convivente, la misura puo' essere disposta anche al di
fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche
con le modalita' di controllo previste all'articolo
275-bis.".
 
Art. 6
Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale

1. All'articolo 64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilita' genitoriale, il pubblico ministero ne da' notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonche' dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed e' pendente procedimento relativo alla responsabilita' genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.»;
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonche' copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso giudice e' altresi' trasmessa copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione, a cura della cancelleria.»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile».

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'articolo 64-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), come modificato dal presente decreto:
"Art. 64-bis (Comunicazioni e trasmissione di atti al
giudice civile). - 1. Quando procede per reati commessi in
danno del coniuge, del convivente o di persona legata da
una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la
pendenza di procedimenti relativi alla separazione
personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, allo scioglimento
dell'unione civile o alla responsabilita' genitoriale, il
pubblico ministero ne da' notizia senza ritardo al giudice
che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto
di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale.
Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi
in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da
persone comunque con loro conviventi, nonche' dalla persona
legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove
cessata, ed e' pendente procedimento relativo alla
responsabilita' genitoriale, al suo esercizio e al
mantenimento del minore.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico
ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i
minorenni che procede copia delle ordinanze che applicano
misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione
o la revoca, nonche' copia dell'avviso di conclusione delle
indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti
dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso
giudice e' altresi' trasmessa copia della sentenza che
definisce il processo o del decreto di archiviazione, a
cura della cancelleria.".
 
Art. 7

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «procedure di reclamo» sono inserite le seguenti: «e di conciliazione»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8»;
2) al comma 2, dopo le parole «ne assicurano l'imparzialita'» sono inserite le seguenti: «, l'indipendenza»;
3) al comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nel rispetto dell'articolo 8-bis»;
c) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di piu' domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale e' stata presentata la prima domanda. La competenza dell'organismo e' derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.»;
2) al comma 2, le parole «L'istanza» sono sostituite dalle seguenti: «La domanda di mediazione»;
3) al comma 3 le parole «articolo 5, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5, comma 2»;
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo). - 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, societa' di persone e subfornitura, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' e' eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non e' stata esperita o e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilita' e' stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilita' della domanda giudiziale.
3. Per assolvere alla condizione di procedibilita' le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:
a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.
5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
h) nell'azione inibitoria di cui all'articolo 37 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.»;
e) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo). - 1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, e' stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non e' stata esperita, dichiara l'improcedibilita' della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
Art. 5-ter (Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio). - 1. L'amministratore del condominio e' legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.
Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice). - 1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, puo' disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
2. La mediazione demandata dal giudice e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda giudiziale.
Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione). - 1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.
2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualita' degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacita' e laboriosita' del magistrato.
3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.
4. Il capo dell'ufficio giudiziario puo' promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con universita', ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.
Art. 5-sexies (Mediazione su clausola contrattuale o statutaria). - 1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
2. La domanda di mediazione e' presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.»;
f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Durata). - 1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non e' soggetto a sospensione feriale.
3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.»;
g) all'articolo 7, le parole «commi 1-bis e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 e dell'articolo 5-quater, comma 1»;
h) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Procedimento). - 1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalita' di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori ausiliari.
2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte puo' a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione gia' presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.
3. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne da' atto a verbale.
5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione e' demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalita' di svolgimento della mediazione, e si adopera affinche' le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro e' redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
7. Il mediatore puo' avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilita' in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione e' valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.»;
i) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Mediazione in modalita' telematica). - 1. Quando la mediazione si svolge in modalita' telematica, ciascun atto del procedimento e' formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e puo' essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegate. Ciascuna parte puo' chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione e' demandata dal giudice, il documento elettronico e' inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalita'.
4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, e' inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.
5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalita' telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformita' all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.»;
l) all'articolo 9, comma 1, le parole «comunque nell'ambito del» sono sostituite dalle seguenti: «partecipa al»;
m) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Conclusione del procedimento). - 1. Se e' raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore ne da' atto nel verbale e puo' formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione e' formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.
4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, e' sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonche' dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore da' atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione e' redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.
6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.»;
n) dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche). - 1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»;
o) all'articolo 12:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalita' di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.»;
3) al comma 2, le parole «Il verbale di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Con l'omologazione l'accordo»;
p) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione). - 1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilita', il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, puo' altresi' condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorita' di vigilanza competente.»;
q) all'articolo 13:
1) al comma 1, dopo le parole «articoli 92 e 96» sono inserite le seguenti: «, commi primo, secondo e terzo,»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione»;
r) all'articolo 14 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialita' secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche' gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialita';
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.»;
s) all'articolo 15 le parole «140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «840- bis del codice di procedura civile»;
t) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente capo:
«CAPO II-bis
(Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale)
Art. 15-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilita'). - 1. E' assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se e' raggiunto l'accordo di conciliazione.
2. L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Art. 15-ter (Condizioni reddituali per l'ammissione). - 1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 15-quater (Istanza per l'ammissione anticipata) - 1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1.
2. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilita', e' redatta e sottoscritta in conformita' agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.
3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilita', correda l'istanza per l'ammissione con una certificazione dell'autorita' consolare competente che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato. In caso di impossibilita' di presentare tale certificazione, l'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 15-quinquies (Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato). - 1. L'istanza per l'ammissione anticipata e' presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1.
2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilita', ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione.
3. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1.
Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata). - 1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato puo' proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma). - 1. L'ammissione anticipata al patrocinio e' valida per l'intero procedimento di mediazione.
2. Le indennita' di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.
3. Quando e' raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione e' confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruita' sulla parcella.
4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed e' corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruita' del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perche' proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione.
5. L'avvocato non puo' chiedere ne' percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario e' nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 15-octies (Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato) - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonche' le modalita' e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticita'.
Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto) - 1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2, e' comunicata al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.
2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata.
3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne da' comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione.
4. Contro il provvedimento di revoca l'interessato puo' proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 15-decies (Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza). - 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, e' punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
2. Si applica l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 15-undecies (Disposizioni finanziarie). - 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in 2.082.780 annui euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.»;
u) alla rubrica del Capo III dopo le parole «Organismi di mediazione» sono inserite le seguenti: «ed enti di formazione»;
v) all'articolo 16:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serieta':
a) l'onorabilita' dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;
b) la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti;
c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.
1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacita' finanziaria, la qualita' del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonche' la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.»;
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole «da enti privati» sono inserite le seguenti: «e dei relativi criteri di calcolo»;
3) al comma 4-bis, le parole «articolo 55-bis» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 62»;
4) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole «Il decreto» sono inserite le seguenti: «, in conformita' all'articolo 16-bis,»;
z) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Enti di formazione). - 1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serieta' ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione e' altresi' tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualita' della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2.
3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresi' i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.»;
aa) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennita'). - 1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.
3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennita' comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) gli importi a titolo di indennita' per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro;
d) le maggiorazioni massime dell'indennita' dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
e) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' demandata dal giudice;
f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
6. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita' di mediazione.
8. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, in 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.»;
bb) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione). - 1. Alle parti e' riconosciuto, quando e' raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennita' corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione e' demandata dal giudice, alle parti e' altresi' riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della meta'.
3. E' riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
4. Agli organismi di mediazione e' riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennita' non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalita' di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticita' della stessa, nonche' le modalita' di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.
6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
7. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".».

Note all'art. 7:




- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 12,
13, 14, 15, la rubrica del Capo III e l'articolo 16 del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali), come modificato dal
presente decreto:
"Art. 2 (Controversie oggetto di mediazione). - 1.
Chiunque puo' accedere alla mediazione per la conciliazione
di una controversia civile e commerciale vertente su
diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente
decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni
volontarie e paritetiche relative alle controversie civili
e commerciali, ne' le procedure di reclamo e di
conciliazione previste dalle carte dei servizi."
"Art. 3 (Disciplina applicabile e forma degli atti).
- 1. Al procedimento di mediazione si applica il
regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 8.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la
riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9,
nonche' modalita' di nomina del mediatore che ne assicurano
l'imparzialita', l'indipendenza e l'idoneita' al corretto e
sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono
soggetti a formalita'.
4. La mediazione puo' svolgersi secondo modalita'
telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel
rispetto dell'articolo 8-bis."
"Art. 4 (Accesso alla mediazione). - 1. La domanda di
mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2
e' depositata da una delle parti presso un organismo nel
luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia. In caso di piu' domande relative alla stessa
controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo
territorialmente competente presso il quale e' stata
presentata la prima domanda. La competenza dell'organismo
e' derogabile su accordo delle parti. Per determinare il
tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.
2. La domanda di mediazione deve indicare l'organismo,
le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato
e' tenuto a informare l'assistito della possibilita' di
avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal
presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli
articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresi' l'assistito
dei casi in cui l'esperimento del procedimento di
mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda
giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente
e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di
informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e'
annullabile. Il documento che contiene l'informazione e'
sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto
introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che
verifica la mancata allegazione del documento, se non
provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa la
parte della facolta' di chiedere la mediazione."
"Art. 7 (Effetti sulla ragionevole durata del
processo). - 1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il
periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 5-quater, comma
1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della
legge 24 marzo 2001, n. 89."
"Art. 9 (Dovere di riservatezza). - 1. Chiunque
presta la propria opera o il proprio servizio
nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione e'
tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle
dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il
procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni
acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo
consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono
le informazioni, il mediatore e' altresi' tenuto alla
riservatezza nei confronti delle altre parti."
"Art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione). - 1.
Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite
dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle
parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalita' di
cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per
l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e
rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare,
nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli
avvocati attestano e certificano la conformita'
dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
L'accordo di cui al periodo precedente deve essere
integralmente trascritto nel precetto ai sensi
dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura
civile.
1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al
verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del
presidente del tribunale, previo accertamento della
regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e
dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere
di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il
verbale e' omologato dal presidente del tribunale nel cui
circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo
esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in
forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale."
"Art. 13 (Spese processuali in caso di rifiuto della
proposta di conciliazione). - 1. Quando il provvedimento
che definisce il giudizio corrisponde interamente al
contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione
delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha
rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo
alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso
delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo
stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo
corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma
l'applicabilita' degli articoli 92 e 96, commi primo,
secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi'
alle spese per l'indennita' corrisposta al mediatore e per
il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma
4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio
non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il
giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo'
nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute
dalla parte vincitrice per l'indennita' corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui
all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del
provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e
2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri."
"Art. 14 (Obblighi del mediatore). - 1. Al mediatore
e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o
obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli
affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente
inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; e'
fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle
parti.
2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e'
designato, una dichiarazione di indipendenza e di
imparzialita' secondo le formule previste dal regolamento
di procedura applicabile, nonche' gli ulteriori impegni
eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) comunicare immediatamente al responsabile
dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse
durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua
indipendenza e imparzialita';
c) formulare le proposte di conciliazione nel
rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme
imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta
organizzativa del responsabile dell'organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo
provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il
regolamento individua la diversa competenza a decidere
sull'istanza, quando la mediazione e' svolta dal
responsabile dell'organismo."
"Art. 15 (Mediazione nell'azione di classe). - 1.
Quando e' esercitata l'azione di classe prevista
dall'articolo 840-bis del codice di procedura civile, la
conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per
l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti
che vi abbiano espressamente consentito."
"CAPO III - Organismi di mediazione ed enti di
formazione"
"Art. 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco
dei formatori). - 1. Gli enti pubblici o privati, che diano
garanzie di serieta' ed efficienza, sono abilitati a
costituire organismi deputati, su istanza della parte
interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle
materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli
organismi devono essere iscritti nel registro.
1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e
del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serieta':
a) l'onorabilita' dei soci, degli amministratori, dei
responsabili e dei mediatori degli organismi;
b) la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo
associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi
di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa
delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti;
c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi
di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa
delle controversie quando ha un interesse nella lite.
1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono
requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza
dell'organizzazione, la capacita' finanziaria, la qualita'
del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa
e contabile, nonche' la qualificazione professionale del
responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.
2. La formazione del registro e la sua revisione,
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro
per la trattazione degli affari che richiedono specifiche
competenze anche in materia di consumo e internazionali,
nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli
organismi sono disciplinati con appositi decreti del
Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla
materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo
economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del
Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio
2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla
medesima data, gli organismi di composizione
extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione
nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia
il proprio regolamento di procedura e il codice etico,
comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento
devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente
decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate
dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle
comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al
regolamento devono essere allegate le tabelle delle
indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti
privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte per
l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini
dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia
valuta l'idoneita' del regolamento.
4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal
Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione
per la trattazione degli affari in materia di consumo di
cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo
economico.
4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto
mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione
devono essere adeguatamente formati in materia di
mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi
di aggiornamento teorico-pratici a cio' finalizzati, nel
rispetto di quanto previsto dall' articolo 62 del codice
deontologico forense. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito,
con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la
mediazione. Il decreto, in conformita' all'articolo 16-bis,
stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la
cancellazione degli iscritti, nonche' per lo svolgimento
dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati
livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto,
e' stabilita la data a decorrere dalla quale la
partecipazione all'attivita' di formazione di cui al
presente comma costituisce per il mediatore requisito di
qualificazione professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco
dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali gia' esistenti, e disponibili a
legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e
il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di
rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.".
 
Art. 8

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1.1. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilita' contabile e' limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), come
modificato dal presente decreto:
"Art. 1 (Azione di responsabilita'). - 1. La
responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica
e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali.
La prova del dolo richiede la dimostrazione della volonta'
dell'evento dannoso. In ogni caso e' esclusa la gravita'
della colpa quando il fatto dannoso tragga origine
dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di
controllo preventivo di legittimita', limitatamente ai
profili presi in considerazione nell'esercizio del
controllo. La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il
relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi
vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa
e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
1.1. In caso di conclusione di un accordo di
conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede
giudiziale da parte dei rappresentanti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
responsabilita' contabile e' limitata ai fatti ed alle
omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente
nella negligenza inescusabile derivante dalla grave
violazione della legge o dal travisamento dei fatti.
1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo restando
il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi
comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o
da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in
relazione al comportamento degli amministratori o dei
dipendenti pubblici soggetti al giudizio di
responsabilita'.
1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali
la responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che
hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che
rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o
amministrativi la responsabilita' non si estende ai
titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito
l'esecuzione.
1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu'
persone, la Corte dei conti, valutate le singole
responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha
preso.
1-quinquies. Nel caso in cui al comma 1-quater i soli
concorrenti che abbiano conseguito un illecito
arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili
solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si
estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede
di ricorso per revocazione.
1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita'
del danno all'immagine della pubblica amministrazione
derivante dalla commissione di un reato contro la stessa
pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in
giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra
utilita' illecitamente percepita dal dipendente.
1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad
oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
conservativo, e' concesso in tutti i casi di fondato timore
di attenuazione della garanzia del credito erariale.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si
e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di
occultamento doloso del danno, dalla data della sua
scoperta.
2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie
entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
del 31 dicembre 1996.
2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data
del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un
termine di prescrizione decennale, la prescrizione si
compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve
termine dato dal compiersi del decennio.
3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento
sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia
del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che
hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi,
l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
la prescrizione e' maturata.
4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'
amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici
anche quando il danno sia stato cagionato ad
amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di
appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.".
 
Art. 9
Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162

1. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica del Capo II, le parole «uno o piu'» sono soppresse;
b) dopo il Capo II, e' inserita la seguente Sezione:
«Sezione I
Della procedura di negoziazione assistita»;
c) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «uno o piu'» sono soppresse;
2) al comma 2, lettera b) le parole «o vertere in materia di lavoro» sono soppresse;
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La convenzione di negoziazione puo' inoltre precisare, nei limiti previsti dal presente capo:
a) la possibilita' di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia;
b) la possibilita' di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verita' di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;
c) la possibilita' di svolgere la negoziazione con modalita' telematiche;
d) la possibilita' di svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza.»
4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita e' conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense in conformita' alle disposizioni del presente capo.»;
5) alla rubrica, le parole «uno o piu'» sono soppresse;
d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis (Negoziazione assistita in modalita' telematica). - 1. Quando la negoziazione si svolge in modalita' telematica, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, e' formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed e' trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di negoziazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegate. Ciascuna parte puo' chiedere di partecipare da remoto o in presenza.
3. Non puo' essere svolta con modalita' telematiche ne' con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all'articolo 4-bis.
4. Quando l'accordo di negoziazione e' contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalita' analogica, tale sottoscrizione e' certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Art. 2-ter (Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro). - 1. Per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che cio' costituisca condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. Ciascuna parte e' assistita da almeno un avvocato e puo' essere anche assistita da un consulente del lavoro. All'accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita si applica l'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.
L'accordo e' trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»
e) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;
f) all'articolo 4, al comma 1, dopo le parole «ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96» sono inserite le seguenti: «, primo, secondo e terzo comma,»;
g) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Acquisizione di dichiarazioni). - 1. Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato puo' invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti.
2. L'informatore, previa identificazione, e' invitato a dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con alcuna delle parti o se ha un interesse nella causa, ed e' altresi' preliminarmente avvisato:
a) della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali rende le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione;
b) della facolta' di non rendere dichiarazioni;
c) della facolta' di astenersi ai sensi dell'articolo 249 del codice di procedura civile;
d) delle responsabilita' penali conseguenti alle false dichiarazioni;
e) del dovere di mantenere riservate le domande che gli sono rivolte e le risposte date;
f) delle modalita' di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni.
3. Non puo' rendere dichiarazioni chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di eta' e chi si trova nella condizione prevista dall'articolo 246 del codice di procedura civile.
4. Le domande rivolte all'informatore e le dichiarazioni da lui rese sono verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che contiene l'indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalita' dell'informatore e degli avvocati e l'attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui al comma 2.
5. Il documento di cui al comma 4, previa integrale lettura, e' sottoscritto dall'informatore e dagli avvocati. All'informatore e a ciascuna delle parti ne e' consegnato un originale.
6. Il documento di cui al comma 4, sottoscritto ai sensi del comma 5, fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza. Puo' essere prodotto nel giudizio tra le parti della convenzione di negoziazione assistita ed e' valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. Il giudice puo' sempre disporre che l'informatore sia escusso come testimone.
7. Quando l'informatore non si presenta o si rifiuta di rendere dichiarazioni, e la negoziazione si e' conclusa senza accordo, la parte che ritiene necessaria la sua deposizione puo' chiedere che ne sia ordinata l'audizione davanti al giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 693, 694, 695, 697, 698 e 699 del codice di procedura civile.
Art. 4-ter (Dichiarazioni confessorie). - 1. Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede, ciascun avvocato puo' invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti, specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste. La dichiarazione e' resa e sottoscritta dalla parte e dall'avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell'autografia.
2. Il documento contenente la dichiarazione di cui al comma 1 fa piena prova di quanto l'avvocato attesta essere avvenuto in sua presenza e puo' essere prodotto nel giudizio iniziato dalle parti della convenzione di negoziazione assistita. Tale documento ha l'efficacia ed e' soggetto ai limiti previsti dall'articolo 2735 del codice civile.
3. Il rifiuto ingiustificato di rendere dichiarazioni sui fatti di cui al comma 1 e' valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell'articolo 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile.»;
h) all'articolo 5, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'accordo che compone la controversia contiene l'indicazione del relativo valore.»;
i) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, primo periodo dopo le parole «comunica agli avvocati» sono inserite le seguenti: «di tutte le parti»;
2) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e lo comunica a tutte le parti»;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'accordo e' trasmesso con modalita' telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione. Il procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.»;
4) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell'accordo hanno effetti obbligatori.»;
5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti possono stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di equita' e' effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
3-ter. L'accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, e' trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell'ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo e' disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
6) alla rubrica, le parole «uno o piu'» sono soppresse;
l) dopo l'articolo 11, e' inserita la seguente Sezione:
«Sezione II
Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita
Art. 11-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilita'). - 1. E' assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, se e' raggiunto l'accordo.
2. L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Art. 11-ter (Condizioni per l'ammissione). - 1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 11-quater (Istanza per l'ammissione anticipata). - 1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 11-ter puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di stipulare una convenzione di negoziazione assistita e partecipare alla relativa procedura.
2. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilita', e' redatta e sottoscritta in conformita' agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.
3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilita', correda l'istanza con una certificazione dell'autorita' consolare competente che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato. In caso di impossibilita' di presentare tale certificazione, l'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 11-quinquies (Organo competente a ricevere l'istanza di ammissione anticipata e nomina dell'avvocato). - 1. L'istanza per l'ammissione anticipata e' presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.
2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il Consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilita', ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione.
3. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio individuato in conformita' al comma 1.
Art. 11-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata). - 1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato puo' proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 11-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma). - 1. L'ammissione anticipata al patrocinio e' valida per l'intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa e' tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui all'articolo 11-ter.
2. Quando e' raggiunto l'accordo di negoziazione, l'ammissione e' confermata, su istanza dell'avvocato, dal Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruita' sulla parcella.
3. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed e' corredata dall'accordo. Il Consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruita' del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perche' proceda alle verifiche ritenute necessarie.
4. L'avvocato non puo' chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario e' nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 11-octies (Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato). - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalita' di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonche' le modalita' e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticita'.
Art. 11-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto). - 1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 11-decies, e' comunicata al Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.
2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata.
3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il Consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne da' comunicazione all'interessato e all'avvocato.
4. Contro il provvedimento di revoca l'interessato puo' proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 11-decies (Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza). - 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, e' punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. Si applica l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 11-undecies (Disposizioni finanziarie). - 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla sezione II del presente capo, valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, legge 26 novembre 2021, n. 206.».

Note all'art. 9:

- Si riporta la rubrica del Capo II e il testo degli
articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione
ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in
materia di processo civile), convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, come modificati dal
presente decreto:
"Capo II - Procedura di negoziazione assistita da
avvocati"
"Art. 2 (Convenzione di negoziazione assistita da
avvocati). - 1. La convenzione di negoziazione assistita da
avvocati e' un accordo mediante il quale le parti
convengono di cooperare in buona fede e con lealta' per
risolvere in via amichevole la controversia tramite
l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
96.
1-bis. E' fatto obbligo per le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la
convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove
presente.
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per
l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore
a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per
ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
b) l'oggetto della controversia, che non deve
riguardare diritti indisponibili.
2-bis. La convenzione di negoziazione puo' inoltre
precisare, nei limiti previsti dal presente capo:
a) la possibilita' di acquisire dichiarazioni di
terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della
controversia;
b) la possibilita' di acquisire dichiarazioni della
controparte sulla verita' di fatti ad essa sfavorevoli e
favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;
c) la possibilita' di svolgere la negoziazione con
modalita' telematiche;
d) la possibilita' di svolgere gli incontri con
collegamenti audiovisivi a distanza.
3. La convenzione e' conclusa per un periodo di tempo
determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui
al comma 2, lettera a).
4. La convenzione di negoziazione e' redatta, a pena di
nullita', in forma scritta.
5. La convenzione e' conclusa con l'assistenza di uno o
piu' avvocati.
6. Gli avvocati certificano l'autografia delle
sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria
responsabilita' professionale.
7. E' dovere deontologico degli avvocati informare il
cliente all'atto del conferimento dell'incarico della
possibilita' di ricorrere alla convenzione di negoziazione
assistita.
7-bis. Salvo diverso accordo, la convenzione di
negoziazione assistita e' conclusa mediante utilizzo del
modello elaborato dal Consiglio nazionale forense in
conformita' alle disposizioni del presente capo."
"Art. 3 (Improcedibilita'). - 1. Chi intende
esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di risarcimento del danno da
circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo
avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una
convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo
deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo
precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in
giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di
somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del
procedimento di negoziazione assistita e' condizione di
procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita'
deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o
rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita e'
gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva
udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2,
comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione
non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la comunicazione
dell'invito. Il presente comma non si applica alle
controversie concernenti obbligazioni contrattuali
derivanti da contratti conclusi tra professionisti e
consumatori. Il ricorso a un sistema di risoluzione
stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi
dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione
di negoziazione assistita ai sensi delle presenti
disposizioni.
2. Quando l'esperimento del procedimento di
negoziazione assistita e' condizione di procedibilita'
della domanda giudiziale la condizione si considera
avverata se l'invito non e' seguito da adesione o e'
seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione
ovvero quando e' decorso il periodo di tempo di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva
ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo
696-bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
4. L'esperimento del procedimento di negoziazione
assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la
concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la
trascrizione della domanda giudiziale.
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali
procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione,
comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per
materie soggette ad altri termini di procedibilita',
decorre unitamente ai medesimi.
6. Abrogato.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
quando la parte puo' stare in giudizio personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo
acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto."
"Art. 4 (Non accettazione dell'invito e mancato
accordo). - 1. L'invito a stipulare la convenzione deve
indicare l'oggetto della controversia e contenere
l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro
trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo' essere
valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di
quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo
comma, e 642, primo comma, del codice di procedura civile.
2. La certificazione dell'autografia della firma
apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che
formula l'invito.
3. La dichiarazione di mancato accordo e' certificata
dagli avvocati designati."
"Art. 5 (Esecutivita' dell'accordo raggiunto a
seguito della convenzione e trascrizione). - 1. L'accordo
che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e
dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo
esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
1-bis. L'accordo che compone la controversia contiene
l'indicazione del relativo valore.
2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e
la conformita' dell'accordo alle norme imperative e
all'ordine pubblico.
2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere
integralmente trascritto nel precetto ai sensi
dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura
civile.
3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei
contratti o compiono uno degli atti soggetti a
trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso
la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve
essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio'
autorizzato.
4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato
impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.
4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: "L'accordo di cui al periodo
precedente deve essere integralmente trascritto nel
precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del
codice di procedura civile"."
"Art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita da
avvocati per le soluzioni consensuali di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili o di
scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento
dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di
alimenti). - 1. La convenzione di negoziazione assistita da
almeno un avvocato per parte puo' essere conclusa tra
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di
cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione
o di divorzio).
1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da
almeno un avvocato per parte puo' essere conclusa tra i
genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale
per la disciplina delle modalita' di affidamento e
mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio,
nonche' per la disciplina delle modalita' di mantenimento
dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
nati fuori del matrimonio e per la modifica delle
condizioni gia' determinate. Puo' altresi' essere conclusa
tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per
la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai
genitori dal figlio maggiorenne economicamente non
autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai
sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la
modifica di tali determinazioni.
2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo
raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione
assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa
irregolarita', comunica agli avvocati di tutte le parti il
nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In
presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o
portatori di handicap grave ovvero economicamente non
autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso
entro il termine di dieci giorni al procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando
ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo
autorizza e lo comunica a tutte le parti. Quando ritiene
che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il
procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque
giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i
successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e
provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica
il comma 3.
2-bis. L'accordo e' trasmesso con modalita'
telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti,
al procuratore della Repubblica per il rilascio del
nullaosta o per l'autorizzazione. Il procuratore della
Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia
l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto
digitalmente agli avvocati delle parti.
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione
produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti
giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e
1-bis, i procedimenti di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio, di affidamento e di
mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio,
nonche' i procedimenti per la disciplina delle modalita' di
mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente
autosufficienti e per la modifica delle condizioni gia'
determinate, per la determinazione degli alimenti e per la
loro modifica. Gli eventuali patti di trasferimento
immobiliari contenuti nell'accordo hanno effetti
obbligatori. Nell'accordo si da' atto che gli avvocati
hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate
della possibilita' di esperire la mediazione familiare e
che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza
per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno
dei genitori. L'avvocato della parte e' obbligato a
trasmettere, entro il termine di dieci giorni,
all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il
matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata
dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di
cui all'articolo 5.
3-bis. Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti
possono stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un
assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di
equita' e' effettuata dagli avvocati, mediante
certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'articolo
5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
3-ter. L'accordo, munito di nulla osta o di
autorizzazione, e' trasmesso senza indugio a mezzo posta
elettronica certificata o con altro sistema elettronico di
recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che
lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'ordine presso cui
e' iscritto uno degli avvocati, che ne cura la
conservazione in apposito archivio. Il Consiglio
dell'ordine, se richiesto, rilascia copia autentica
dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno
sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo
e' disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma
3, terzo periodo, e' applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione
della sanzione di cui al periodo che precede e' competente
il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni
previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) e'
inserita la seguente:
"g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o piu'
avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine
di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione
degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del
matrimonio";
b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e'
aggiunta la seguente:
"h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o piu'
avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una
soluzione consensuale di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio";
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e'
inserita la seguente:
"d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o piu'
avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine
di raggiungere una soluzione consensuale di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio;".".
 
Art. 10

Abrogazioni in materia di affiliazione commerciale
e arbitrato societario

1. Alla legge 6 maggio 2004, n. 129, l'articolo 7 e' abrogato.
2. Al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, gli articoli da 34 a 37 sono abrogati.

Note all'art. 10:
- La legge 6 maggio 2004, n. 129, recante "Norme per la
disciplina dell'affiliazione commerciale", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2004, n. 120.
 
Art. 11
Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli articoli 16-bis, 16-septies, 16-decies e 16-undecies sono abrogati.

Note all'art. 11:
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del
paese", e' pubblicato sulla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245.
 
Art. 12

Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53

1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-bis:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni e' validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
2) al comma 2, le parole «16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221» sono sostituite dalle seguenti: «196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;
3) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile»;
b) dopo l'articolo 3-bis e' inserito il seguente:
«Art. 3-ter. - 1. L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:
a) e' un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;
b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non e' possibile o non ha esito positivo:
a) se il destinatario e' un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento;
b) se il destinatario e' una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalita' ordinarie.
3. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non e' possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalita' ordinarie.»;
c) all'articolo 4, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facolta' prevista dal primo periodo puo' essere esercitata fuori dei casi di cui all'articolo 3-ter, commi 1 e 2.».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 3-bis e 4 della
legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facolta' di notificazioni di
atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli
avvocati e procuratori legali), come modificato dal
presente decreto:
"Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalita'
telematica si esegue a mezzo di posta elettronica
certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo'
essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di
posta elettronica certificata del notificante risultante da
pubblici elenchi.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la
notificazione alle pubbliche amministrazioni e' validamente
effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi
dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un
documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre
copia informatica dell'atto formato su supporto analogico,
attestandone la conformita' con le modalita' previste
dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione
dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica
certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto
notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta
di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene
generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto
dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di
procedura civile.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione:
"notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994".
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su
documento informatico separato, sottoscritto con firma
digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica
certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale
dell'avvocato notificante;
b);
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione
sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito
la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione
sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui
l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto
indirizzo e' stato estratto;
g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di
procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio
giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo."
"Art. 4. - 1. L'avvocato o il procuratore legale,
munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'art.
1, puo' eseguire notificazioni in materia civile,
amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante
consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario,
nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o
procuratore legale, che abbia la qualita' di domiciliatario
di una parte. Per le notificazioni in materia civile e
degli atti stragiudiziali, la facolta' prevista dal primo
periodo puo' essere esercitata fuori dei casi di cui
all'articolo 3-ter, commi 1 e 2.
2. La notifica puo' essere eseguita mediante consegna
di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi
ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal
caso l'originale e la copia dell'atto devono essere
previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel
cui albo entrambi sono iscritti.".
 
Art. 13
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18-bis, le parole «Il pagamento deve essere effettuato con le modalita' previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo e' corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
b) all'articolo 30, dopo le parole «La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa,» sono inserite le seguenti «con le modalita' di cui all'articolo 197, comma 1-bis»;
c) all'articolo 32, dopo le parole «Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari» sono inserite le seguenti «, con le modalita' di cui articolo 197, comma 1-bis»;
d) l'articolo 191 e' abrogato;
e) all'articolo 192:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario e' corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformita' alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.
1-ter. Per i procedimenti dinnanzi al giudice tributario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il direttore della direzione sistema informativo della fiscalita' del Ministero dell'economia e delle finanze attesta la funzionalita' del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-quater. Della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1-ter nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e' data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata.
1-quinquies. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.
1-sexies. Se e' attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non si applicano i commi 1 e 1-bis e il contributo unificato e' corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento e' costituita esclusivamente dall'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta.»;
f) all'articolo 196, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
g) all'articolo 197:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° giugno 2023 le spettanze di cui al comma 1 sono corrisposte tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
2) al comma 3, dopo le parole «Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa,» sono inserite le seguenti: «con le modalita' previste dal comma 1-bis,».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 18-bis, 30, 32,
192, 196 e 197 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115 (Disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia), come
modificato dal presente decreto:
"Art. 18-bis. (Pubblicita' sul portale delle vendite
pubbliche). - 1. Per la pubblicazione sul portale delle
vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la
legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda
beni immobili o mobili registrati, e' dovuto un contributo
per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del
creditore procedente. Quando la vendita e' disposta in piu'
lotti, il contributo per la pubblicazione e' dovuto per
ciascuno di essi. Il contributo e' corrisposto tramite la
piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con imputazione ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
Quando la parte e' stata ammessa al patrocinio a spese
dello Stato, il contributo per la pubblicazione e'
prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle
disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione
relativa a beni diversi da quelli di cui al primo periodo
del presente comma, il contributo per la pubblicazione non
e' dovuto.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, l'importo del contributo per la
pubblicazione e' adeguato ogni tre anni in relazione alla
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito
capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo
stato di previsione della spesa del Ministero della
giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari
nonche' per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi
informatizzati.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
"Art. 30. (Anticipazioni forfettarie dai privati
all'erario nel processo civile). - 1. La parte che per
prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso
introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di
espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la
vendita di beni pignorati, anticipa, con le modalita' di
cui all'articolo 197, comma 1-bis, i diritti, le indennita'
di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione
eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio,
in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che
nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2
aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in
quelli in cui si applica lo stesso articolo.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui
all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine
stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive
modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto;
il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione
mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e
relative norme transitorie, in solido nei confronti
dell'impugnante e del difensore."
"Art. 32. (Notificazioni a richiesta delle parti). - 1.
Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari, con
le modalita' di cui articolo 197, comma 1-bis, i diritti e
le indennita' di trasferta o le spese di spedizione
relativi agli atti richiesti; nei processi previsti
dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come
sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n.
533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste
spese sono a carico dell'erario."
"Art. 192. (Modalita' di pagamento). - 1. Il
contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice
ordinario e al giudice tributario e' corrisposto tramite la
piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-bis. Il pagamento del contributo unificato non
effettuato in conformita' alla disposizione di cui al comma
1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14
e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a
pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto
pagamento.
1-ter. Per i procedimenti dinnanzi al giudice
tributario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis
acquistano efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
provvedimento con cui il direttore della direzione sistema
informativo della fiscalita' del Ministero dell'economia e
delle finanze attesta la funzionalita' del sistema di
pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui
all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
1-quater. Della pubblicazione del provvedimento di
cui al comma 1-ter nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana e' data immediatamente notizia sul sito
istituzionale dell'amministrazione interessata.
1-quinquies. Per i procedimenti innanzi al giudice
ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis
acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.
1-sexies. Se e' attestato, con provvedimento
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della
giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il
mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la
piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005, non si applicano i commi 1 e
1-bis e il contributo unificato e' corrisposto mediante
bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n.
293; la prova del versamento e' costituita esclusivamente
dall'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta.
2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
dinanzi al giudice amministrativo e' versato secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sentito
il presidente del Consiglio di Stato.
3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell'adozione del
decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di
cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo, resta fermo il disposto dell'articolo 191.
5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."
"Art. 196. (Determinazione delle modalita' di
pagamento). - 1. Il diritto di copia, il diritto di
certificato e le spese per le notificazioni a richiesta
d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la
piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82."
"Art. 197. (Pagamento delle spettanze degli ufficiali
giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel
processo penale, civile, amministrativo, contabile e
tributario). - 1. La parte che ha richiesto la
notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e
le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta.
1-bis. A decorrere dal 1° giugno 2023 le spettanze di
cui al comma 1 sono corrisposte tramite la piattaforma
tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio
della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del
codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale
giudiziario e rimborsate dalla parte.
3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia
possibile la preventiva determinazione delle somme dovute,
o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle
richieste, la parte versa, con le modalita' previste dal
comma 1-bis, una congrua somma a favore degli ufficiali
giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta
dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto
richiesto, e' devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari
provvedono al versamento entro un mese.".
 
Art. 14

Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rapporto contiene i dati identificativi dello stimatore.»;
b) all'articolo 119, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma.»;
c) all'articolo 182, il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicita' semestrale dalla nomina. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma. Il liquidatore comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia dei rapporti al commissario giudiziale, che a sua volta li comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.»;
d) all'articolo 186-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, il commissario giudiziale redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma. Conclusa l'esecuzione del concordato, deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma.».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo degli articoli 33, 119, 182 e
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), come modificato dal presente
decreto:
"Art. 33. (Relazione al giudice e rapporti
riepilogativi). - Il curatore, entro sessanta giorni dalla
dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice
delegato una relazione particolareggiata sulle cause e
circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal
fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilita'
del fallito o di altri e su quanto puo' interessare anche
ai fini delle indagini preliminari in sede penale.
Il curatore deve inoltre indicare gli atti del
fallito gia' impugnati dai creditori, nonche' quelli che
egli intende impugnare. Il giudice delegato puo' chiedere
al curatore una relazione sommaria anche prima del termine
suddetto.
Se si tratta di societa', la relazione deve esporre i
fatti accertati e le informazioni raccolte sulla
responsabilita' degli amministratori e degli organi di
controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla
societa'.
Il giudice delegato ordina il deposito della relazione
in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti
relative alla responsabilita' penale del fallito e di terzi
ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora
possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari,
nonche' alle circostanze estranee agli interessi della
procedura e che investano la sfera personale del fallito.
Copia della relazione, nel suo testo integrale, e'
trasmessa al pubblico ministero.
Il curatore, ogni sei mesi successivi alla
presentazione della relazione di cui al primo comma, redige
altresi' un rapporto riepilogativo delle attivita' svolte,
con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la
prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione.
Copia del rapporto e' trasmessa al comitato dei creditori,
unitamente agli estratti conto dei depositi postali o
bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o
ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni
scritte. Altra copia del rapporto e' trasmessa, assieme
alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio
del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi
alla scadenza del termine per il deposito delle
osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso
termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali
osservazioni, e' trasmessa a mezzo posta elettronica
certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
Il rapporto contiene i dati identificativi dello
stimatore."
"Art. 119. (Decreto di chiusura). - La chiusura del
fallimento e' dichiarata con decreto motivato del tribunale
su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio,
pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17. Unitamente
all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un
rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma.
Quando la chiusura del fallimento e' dichiarata ai
sensi dell'articolo 118, primo comma, n. 4), prima
dell'approvazione del programma di liquidazione, il
tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il
fallito.
Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne
respinge la richiesta e' ammesso reclamo a norma
dell'articolo 26. Contro il decreto della corte d'appello
il ricorso per cassazione e' proposto nel termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione
o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il
fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha
proposto il reclamo o e' intervenuto nel procedimento; dal
compimento della pubblicita' di cui all'articolo 17 per
ogni altro interessato.
Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e'
decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia
stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente
rigettato.
Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo
comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni
esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione.
Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in
giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della
definitivita' del decreto di omologazione del concordato
fallimentare."
"Art. 182. (Cessioni). - Se il concordato consiste
nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il
tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o piu'
liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per
assistere alla liquidazione e determina le altre modalita'
della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che
il liquidatore effettui la pubblicita' prevista
dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura
civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere
eseguita.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37,
38, 39 e 116 in quanto compatibili.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40
e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri
del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili
e altri beni iscritti in pubblici registri, nonche' le
cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o
rapporti giuridici individuali in blocco devono essere
autorizzate dal comitato dei creditori.
Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti
legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda
di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli
articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La
cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di
prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e
dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono
effettuati su ordine del giudice, salvo diversa
disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli
atti a questa successivi.
Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo
e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore,
che provvede con periodicita' semestrale dalla nomina.
Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con
cessione dei beni, il liquidatore deposita un rapporto
riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 33, quinto comma. Il liquidatore
comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra
copia dei rapporti al commissario giudiziale, che a sua
volta li comunica ai creditori a norma dell'articolo 171,
secondo comma."
"Art. 186-bis. (Concordato con continuita' aziendale).
- Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161,
secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione
dell'attivita' di impresa da parte del debitore, la
cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento
dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche di
nuova costituzione, si applicano le disposizioni del
presente articolo. Il piano puo' prevedere anche la
liquidazione di beni non funzionali all'esercizio
dell'impresa.
Nei casi previsti dal presente articolo:
a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma,
lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione
dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione
dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato,
delle risorse finanziarie necessarie e delle relative
modalita' di copertura;
b) la relazione del professionista di cui
all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la
prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di
concordato e' funzionale al miglior soddisfacimento dei
creditori;
c) il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto
dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a due
anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia
prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori
muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente
non hanno diritto al voto.
Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i
contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del
ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non
si risolvono per effetto dell'apertura della procedura.
Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al
concordato preventivo non impedisce la continuazione di
contratti pubblici se il professionista designato dal
debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformita'
al piano e la ragionevole capacita' di adempimento. Di tale
continuazione puo' beneficiare, in presenza dei requisiti
di legge, anche la societa' cessionaria o conferitaria
d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano
trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o
del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni
e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata
ammessa a concordato che non prevede la continuita'
aziendale se il predetto professionista attesta che la
continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione
dell'azienda in esercizio.
Successivamente al deposito della domanda di cui
all'articolo 161, la partecipazione a procedure di
affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata
dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice
delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale
ove gia' nominato.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la
partecipazione a procedure di assegnazione di contratti
pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d),
che attesta la conformita' al piano e la ragionevole
capacita' di adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso
dei requisiti di carattere generale, di capacita'
finanziaria, tecnica, economica nonche' di certificazione,
richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si e'
impegnato nei confronti del concorrente e della stazione
appaltante a mettere a disposizione, per la durata del
contratto, le risorse necessarie all'esecuzione
dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso
in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la
stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi
ragione piu' in grado di dare regolare esecuzione
all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa
in concordato puo' concorrere anche riunita in
raggruppamento temporaneo di imprese, purche' non rivesta
la qualita' di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui
al quarto comma, lettera b), puo' provenire anche da un
operatore facente parte del raggruppamento.
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del
presente articolo l'esercizio dell'attivita' d'impresa
cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il
tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva
la facolta' del debitore di modificare la proposta di
concordato.
Ogni sei mesi successivi alla presentazione della
relazione di cui all'articolo 172, primo comma, il
commissario giudiziale redige un rapporto riepilogativo
secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, e
lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171,
secondo comma. Conclusa l'esecuzione del concordato,
deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 33, quinto
comma."
 
Art. 15
Modifiche alle leggi speciali conseguenti all'introduzione del rito
semplificato e alla riduzione dei casi in cui il tribunale giudica
in composizione collegiale

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, articolo 1-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresi' rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito semplificato di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma degli articoli 275, commi secondo, terzo e quarto, 281-sexies e 350-bis del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa puo' essere decisa a seguito di trattazione orale, rimette la causa al collegio a norma dell'articolo 275-bis del codice di procedura civile.».
2. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole «ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 5, comma 1»;
b) al comma 3, le parole «di cui all'articolo 702-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 281-undecies» e le parole «; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti».
3. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) Rito semplificato di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.»;
b) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica il comma primo dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile.»;
2) al comma 2, le parole «con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile» sono soppresse;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Fermo quanto previsto dal comma 1, quando e' competente la corte di appello in primo grado il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349-bis del codice di procedura civile e il procedimento e' regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di procedura civile.»;
4) alla rubrica, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente «semplificato»;
c) all'articolo 4, al secondo comma, le parole «non oltre la prima udienza di comparizione delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cui all'articolo 171-bis del codice di procedura civile»;
d) alla rubrica del Capo III, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
e) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
2) al comma 2, la parola «collegiale» e' sostituita dalla seguente: «monocratica»;
3) al comma 4, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;
f) all'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
2) al comma 6, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;
g) all'articolo 16, al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
h) all'articolo 17, al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
i) all'articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
2) al comma 9, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;
l) all'articolo 19-bis, al primo comma, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
m) all'articolo 19-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
2) al comma 6, primo periodo, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;
n) all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
2) al comma 3, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;
o) all'articolo 21, al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
p) all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
2) al comma 6, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;
3) al comma 7, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»;
4) al comma 8, le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»;
5) al comma 9, le parole «di cui all'articolo 702-quater» sono sostituite dalle seguenti: «per l'appello» e le parole «dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «della sentenza»;
6) al comma 11, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono soppresse;
q) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
2) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;
3) al comma 7, le parole «steso in calce al ricorso medesimo» sono soppresse;
r) all'articolo 24, al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
s) all'articolo 25, al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
t) all'articolo 26, al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
u) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
2) al comma 5, le parole «L'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «La sentenza»;
v) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato»;
2) al comma 5, le parole «l'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza»;
3) al comma 7, secondo periodo, le parole «Dell'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Della sentenza»;
z) all'articolo 29, al comma 1, la parola «sommario» e' sostituita dalla seguente: «semplificato».
4. Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, articolo 15, dopo il comma 0.1, e' aggiunto il seguente: «0.1-bis L'agente del Governo comunica a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea, nonche' al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la pendenza del procedimento promosso innanzi alla Corte europea stessa.».

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 1-ter della legge
24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in
caso di violazione del termine ragionevole del processo e
modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile),
come modificato dal presente decreto:
"Art. 1-ter. (Rimedi preventivi). - 1. Ai fini della
presente legge, nei processi civili costituisce rimedio
preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1,
l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento
semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies
e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce
altresi' rimedio preventivo formulare richiesta di
passaggio dal rito ordinario al rito semplificato a norma
dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro
l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima
che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma
2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito
semplificato di cognizione, ivi comprese quelle in grado di
appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di
decisione a seguito di trattazione orale a norma degli
articoli 275, commi secondo, terzo e quarto, 281-sexies e
350-bis del codice di procedura civile, almeno sei mesi
prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2,
comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in
composizione collegiale, il giudice istruttore quando
ritiene che la causa puo' essere decisa a seguito di
trattazione orale, rimette la causa al collegio a norma
dell'articolo 275-bis del codice di procedura civile.
2. L'imputato e le altre parti del processo penale
hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno
sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui
all'articolo 2, comma 2-bis.
3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo
costituisce rimedio preventivo la presentazione
dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2,
del codice del processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima
che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma
2-bis.
4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei
conti il presunto responsabile ha diritto di depositare,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza
di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi
i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
5. La parte dei giudizi di natura pensionistica
dinanzi alla Corte dei conti ha diritto di depositare,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza
di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi
i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la
parte ha diritto a depositare un'istanza di accelerazione
almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui
all'articolo 2, comma 2-bis.
7. Restano ferme le disposizioni che determinano
l'ordine di priorita' nella trattazione dei procedimenti.".
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 8
marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza
delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di
responsabilita' professionale degli esercenti le
professioni sanitarie), come modificato dal presente
decreto:
"Art. 8. (Tentativo obbligatorio di conciliazione). -
1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice
civile relativa a una controversia di risarcimento del
danno derivante da responsabilita' sanitaria e' tenuto
preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo
696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice
competente.
2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1
costituisce condizione di procedibilita' della domanda di
risarcimento. E' fatta salva la possibilita' di esperire in
alternativa il procedimento di mediazione ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione
l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2014, n. 162. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal
giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi
che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice
di procedura civile non e' stato espletato ovvero che e'
iniziato ma non si e' concluso, assegna alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a
se' dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva
ovvero di completamento del procedimento.
3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento
non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal
deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli
effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni
dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine
perentorio, e' depositato, presso il giudice che ha
trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di
cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura
civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di
comparizione delle parti e procede con le forme del rito
semplificato di cognizione a norma degli articoli
281-decies e seguenti del codice di procedura civile.
4. La partecipazione al procedimento di consulenza
tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato
secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge,
e' obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di
assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo
di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero
comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In
caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa
di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento
nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica
preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette
copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria
competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice,
con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le
parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di
consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del
giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata
equitativamente, in favore della parte che e' comparsa alla
conciliazione.".
- Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4, 14, 15,
16, 17, 18, 19-bis, 19-ter, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29 e la rubrica del Capo III del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al
codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai
sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69),
come modificato dal presente decreto:
"Art. 1. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento
regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del
libro secondo del codice di procedura civile;
b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle
norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro
secondo del codice di procedura civile;
c) Rito semplificato di cognizione: il procedimento
regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del
libro secondo del codice di procedura civile."
"Art. 3. (Disposizioni comuni alle controversie
disciplinate dal rito semplificato di cognizione). - 1.
Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si
applica il comma primo dell'articolo 281-duodecies del
codice di procedura civile.
2. Quando la causa e' giudicata in primo grado in
composizione collegiale, il presidente del collegio designa
il giudice relatore. Il presidente puo' delegare
l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del
collegio.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, quando e'
competente la corte di appello in primo grado il presidente
nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349-bis del
codice di procedura civile e il procedimento e' regolato
dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di
procedura civile."
"Art. 4. (Mutamento del rito). - 1. Quando una
controversia viene promossa in forme diverse da quelle
previste dal presente decreto, il giudice dispone il
mutamento del rito con ordinanza.
2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata
dal giudice, anche d'ufficio, entro il termine di cui
all'articolo 171-bis del codice di procedura civile.
3. Quando la controversia rientra tra quelle per le
quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito
del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'articolo
420 del codice di procedura civile e il termine perentorio
entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale
integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di
memorie e documenti in cancelleria.
4. Quando dichiara la propria incompetenza, il
giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al
giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni
del presente decreto.
5. Gli effetti sostanziali e processuali della
domanda si producono secondo le norme del rito seguito
prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le
preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito
prima del mutamento."
"CAPO III
Delle controversie regolate dal rito semplificato di
cognizione
Art. 14. (Delle controversie in materia di
liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato). - 1.
Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13
giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma
dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il
decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese
spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono
regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito
adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la
propria opera. Il tribunale decide in composizione
monocratica.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in
giudizio personalmente.
4. La sentenza che definisce il giudizio non e'
appellabile."
"Art. 15. (Dell'opposizione a decreto di pagamento di
spese di giustizia). - 1. Le controversie previste
dall'articolo 170 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito
semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto
dal presente articolo.
2. Il ricorso e' proposto al capo dell'ufficio
giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il
provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da
magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico
ministero presso il tribunale e' competente il presidente
del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati
dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di
appello e' competente il presidente della corte di appello.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in
giudizio personalmente.
4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo
5.
5. Il presidente puo' chiedere a chi ha provveduto
alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti
e le informazioni necessari ai fini della decisione.
6. La sentenza che definisce il giudizio non e'
appellabile."
"Art. 16. (Delle controversie in materia di mancato
riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio
nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea o dei loro familiari). - 1. Le
controversie previste dall'articolo 8 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito
semplificato di cognizione.
2. E' competente il tribunale sede della sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la
dimora."
"Art. 17. (Delle controversie in materia di
allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea o dei loro familiari). - 1. Le
controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del
provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per
motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri
motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonche' per i
motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto
legislativo, sono regolate dal rito semplificato di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. E' competente il tribunale sede della sezione
specializzata in materia di immigrazione protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorita'
che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione
del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal
caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro
all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai
funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
al procedimento sono effettuate presso la medesima
rappresentanza. La procura speciale al difensore e'
rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente puo' stare in giudizio
personalmente.
5. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo
5. L'allontanamento dal territorio italiano non puo' avere
luogo fino alla pronuncia sull'istanza di sospensione,
salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente
decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica
sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione
prima della scadenza del termine entro il quale il
ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.
6. Quando il ricorso e' rigettato, il ricorrente deve
lasciare immediatamente il territorio nazionale."
"Art. 18. (Delle controversie in materia di
espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri
dell'Unione europea). - 1. Le controversie aventi ad
oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione
pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui
ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione
del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal
caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro
all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai
funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
al procedimento sono effettuate presso la medesima
rappresentanza. La procura speciale al difensore e'
rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal
giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di
cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonche', ove necessario, da un interprete.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato a cura della
cancelleria all'autorita' che ha emesso il provvedimento
almeno cinque giorni prima della medesima udienza.
6. L'autorita' che ha emesso il provvedimento
impugnato puo' costituirsi fino alla prima udienza e puo'
stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari
appositamente delegati.
7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti
giorni dalla data di deposito del ricorso.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono
esenti da ogni tassa e imposta.
9. La sentenza che definisce il giudizio non e'
appellabile."
"Art. 19-bis. (Controversie in materia di
accertamento dello stato di apolidia). - 1. Le controversie
in materia di accertamento dello stato di apolidia e di
cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato
di cognizione.
2. E' competente il tribunale sede della sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la
dimora."
"Art. 19-ter. (Controversie in materia di diniego o
di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze
di carattere umanitario). -1. Le controversie di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono
regolate dal rito semplificato di cognizione.
2. E' competente il tribunale sede della sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorita'
che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale.
Per la trattazione della controversia e' designato dal
presidente della sezione specializzata un componente del
collegio.
4. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione
del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal
caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla
autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai
funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
al procedimento sono effettuate presso la medesima
rappresentanza. La procura speciale al difensore e'
rilasciata altresi' dinanzi alla autorita' consolare.
5. Quando e' presentata l'istanza di cui all'articolo
5, l'ordinanza e' adottata entro cinque giorni.
6. La sentenza che definisce il giudizio non e'
appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione
e' di giorni trenta e decorre dalla comunicazione
dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi
anche nei confronti della parte non costituita. La procura
alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione
deve essere conferita, a pena di inammissibilita' del
ricorso, in data successiva alla comunicazione
dell'ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica
la data di rilascio in suo favore della procura medesima.
In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide
sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e
15 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25."
"Art. 20. (Dell'opposizione al diniego del nulla osta
al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno
per motivi familiari, nonche' agli altri provvedimenti
dell'autorita' amministrativa in materia di diritto
all'unita' familiare). - 1. Le controversie previste
dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. E' competente il tribunale sede della sezione
specializzata in materia di immigrazione protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorita'
che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. La sentenza che accoglie il ricorso puo' disporre
il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.
4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta
di bollo e di registro e da ogni altra tassa."
"Art. 21. (Dell'opposizione alla convalida del
trattamento sanitario obbligatorio). - 1. Le controversie
previste dall'articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n.
180, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove
non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale in composizione
collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi
dell'articolo 5, comma secondo, della legge 13 maggio 1978,
n. 180, deve essere proposto, a pena di inammissibilita',
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 3, secondo comma, della medesima legge.
4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare
in giudizio personalmente e farsi rappresentare da persona
munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto
separato. Il ricorso puo' essere presentato a mezzo del
servizio postale.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il
presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha
disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il
pubblico ministero, puo' sospendere il trattamento medesimo
anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione e
d'ufficio. Sulla richiesta di sospensione il presidente
provvede entro dieci giorni.
6. Il tribunale puo' assumere informazioni e disporre
l'assunzione di prove d'ufficio.
7. Il procedimento e' esente dal contributo unificato
e la decisione non e' soggetta a registrazione."
"Art. 22. (Delle azioni popolari e delle controversie
in materia di eleggibilita', decadenza ed incompatibilita'
nelle elezioni comunali, provinciali e regionali). - 1. Le
controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7,
secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147,
quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate
dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente
disposto dal presente articolo.
2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per
quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del
tribunale della circoscrizione territoriale in cui e'
compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le
impugnative consentite per quanto concerne le elezioni
provinciali sono di competenza del tribunale della
circoscrizione territoriale in cui e' compreso il capoluogo
della provincia. Le azioni popolari e le impugnative
consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono
di competenza del tribunale del capoluogo della regione.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e
al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in
materia di eleggibilita' deve essere proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla data finale di
pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della
notificazione di essa, quando e' necessaria. Il termine e'
di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. I termini per la notifica del ricorso e la
costituzione delle parti sono perentori.
6. La sentenza che definisce il giudizio e'
immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al
sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al
presidente della regione perche' entro ventiquattro ore dal
ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni
del dispositivo nell'albo dell'ente.
7. Contro la sentenza pronunciata dal tribunale puo'
essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore
dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto
interesse, dal procuratore della Repubblica, nonche' dal
prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilita'.
8. L'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata
dal tribunale e' sospesa in pendenza di appello.
9. Il termine per l'appello decorre, per ogni altro
cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo
giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza
nell'albo dell'ente.
10. Contro la decisione della corte di appello la
parte soccombente e il procuratore generale presso la corte
di appello possono proporre ricorso per cassazione entro
trenta giorni dalla sua comunicazione.
11. Il presidente della corte di cassazione, con
decreto, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini
del procedimento sono ridotti della meta'.
12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge
il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati
illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di
esserlo.
13. Il provvedimento che definisce il giudizio e'
immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della
giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che
subito ne cura la notificazione, senza spese, agli
interessati. Eguale comunicazione e' data al prefetto per
le controversie inerenti elezioni regionali.
14. Le parti possono stare in giudizio personalmente
in ogni grado.
15. Gli atti del procedimento e la decisione sono
esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
16. La controversia e' trattata in ogni grado in via
di urgenza."
"Art. 23. (Delle azioni in materia di eleggibilita' e
incompatibilita' nelle elezioni per il Parlamento europeo).
- 1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge
24 gennaio 1979, n. 18, sono regolate dal rito semplificato
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale che ha
proclamato l'elezione o la surrogazione e al giudizio
partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a
norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero.
4. I termini per la notifica del ricorso e la
costituzione delle parti sono perentori.
5. La sentenza che definisce il giudizio, ove non sia
stato proposto ricorso per cassazione, e' immediatamente
trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente
dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.
6. Contro la decisione della corte di appello la
parte soccombente e il procuratore generale presso la corte
di appello possono proporre ricorso per cassazione entro
trenta giorni dalla sua comunicazione.
7. Il presidente della corte di cassazione, con
decreto, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini
del procedimento sono ridotti alla meta'. La sentenza e'
immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del
cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio
elettorale nazionale.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono
esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via
di urgenza."
"Art. 24. (Dell'impugnazione delle decisioni della
Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato
attivo). - 1. Le controversie previste dall'articolo 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove
non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui
circoscrizione ha sede la Commissione elettorale
circondariale che ha emesso la decisione impugnata e al
giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione
di cui al quarto comma dell'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, quando
il ricorrente e' lo stesso cittadino che aveva reclamato o
aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda
d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima
cancellato dalle liste. In tutti gli altri casi il ricorso
e' proposto, anche dal procuratore della Repubblica presso
il tribunale competente per territorio, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dall'ultimo giorno di
pubblicazione della lista rettificata. I termini sono
raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223.
4. Il ricorso e' notificato, col relativo decreto di
fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini
interessati e alla Commissione elettorale.
5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione
tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'
fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti
all'estero.
6. Le parti possono stare in giudizio personalmente
in ogni grado.
7. Il provvedimento che definisce il giudizio e'
comunicato immediatamente dalla cancelleria al presidente
della Commissione elettorale circondariale e al sindaco che
ne cura, senza spesa, l'esecuzione e la notificazione agli
interessati.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono
esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via
di urgenza."
"Art. 25. (Delle controversie in materia di
riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto
di intercettazioni telefoniche).- 1. Le controversie
previste dall'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre
2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito semplificato
di cognizione."
"Art. 26 (Dell'impugnazione dei provvedimenti
disciplinari a carico dei notai). - 1. Le controversie in
materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e
quelle in materia di impugnazione delle misure cautelari
rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito
semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto
dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello del distretto
nel quale ha sede la Commissione amministrativa regionale
di disciplina che ha pronunciato il provvedimento
impugnato. Per i provvedimenti cautelari pronunciati dalla
corte di appello ai sensi dell'articolo 158-septies, comma
2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' competente la
corte di appello nel cui distretto e' ubicata la sede della
Commissione piu' vicina. Al giudizio partecipa il pubblico
ministero.
3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare
va proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione, a cura della
parte interessata o, in difetto, nel termine di sei mesi
dal suo deposito. Il ricorso avverso la misura cautelare va
proposto, a pena di inammissibilita', entro dieci giorni
dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4. Contro la decisione della corte di appello sul
reclamo avverso il provvedimento disciplinare e' ammesso
ricorso per cassazione nei soli casi previsti dai numeri 3)
e 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di
procedura civile.
5. Contro la decisione della corte di appello sul
reclamo avverso il provvedimento cautelare e' ammesso
ricorso per cassazione per violazione di legge.
6. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in
camera di consiglio, sentite le parti."
"Art. 27. (Dell'impugnazione delle deliberazioni del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti). - 1. Le
controversie previste dall'articolo 63 della legge 3
febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito semplificato
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. E' competente il tribunale in composizione
collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il
Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei
giornalisti presso cui il giornalista e' iscritto od ove la
elezione contestata si e' svolta e al giudizio partecipa il
pubblico ministero.
3. Presso il tribunale e presso la corte di appello
il collegio e' integrato da un giornalista e da un
pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio,
all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte
di appello su designazione del Consiglio nazionale
dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il
pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono
essere nuovamente nominati.
4. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero.
5. La sentenza che accoglie il ricorso puo'
annullare, revocare o modificare la deliberazione
impugnata."
"Art. 28. (Delle controversie in materia di
discriminazione). - 1. Le controversie in materia di
discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.
215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della
legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo
55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove
non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale del luogo in cui il
ricorrente ha il domicilio.
3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare
in giudizio personalmente.
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto,
desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si
puo' presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti
discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare
l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere
statistico possono essere relativi anche alle assunzioni,
ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e
qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera
e ai licenziamenti dell'azienda interessata.
5. Con la sentenza che definisce il giudizio il
giudice puo' condannare il convenuto al risarcimento del
danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del
comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio
pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della
pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a
rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione
della discriminazione, il giudice puo' ordinare di
adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un
piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei
casi di comportamento discriminatorio di carattere
collettivo, il piano e' adottato sentito l'ente collettivo
ricorrente.
6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice
tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento
discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente
azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una
precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il
rispetto del principio della parita' di trattamento.
7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice
puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una
sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di
tiratura nazionale. Della sentenza e' data comunicazione
nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215,
dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216, e dall'articolo 55-quinquies, comma 8, del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198."
"Art. 29. (Delle controversie in materia di
opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica
utilita'). - 1. Le controversie aventi ad oggetto
l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono
regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nel cui
distretto si trova il bene espropriato.
3. L'opposizione va proposta, a pena di
inammissibilita', entro il termine di trenta giorni dalla
notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della
stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto
di esproprio. Il termine e' di sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero.
4. Il ricorso e' notificato all'autorita'
espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del
caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore e' il
proprietario del bene, ovvero all'autorita' espropriante e
al proprietario del bene, se attore e' il promotore
dell'espropriazione. Il ricorso e' notificato anche al
concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato
affidato il pagamento dell'indennita'.".
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti
in materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del
Ministero dell'interno e l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 15. (Disposizioni in materia di giustizia). -
01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato
italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo
sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che puo'
delegare un avvocato dello Stato.
0.1-bis. L'agente del Governo comunica a tutte le
parti del processo che ha dato luogo alla sentenza del
giudice italiano sottoposta all'esame della Corte europea,
nonche' al Procuratore generale presso la Corte di
cassazione, la pendenza del procedimento promosso innanzi
alla Corte europea stessa.
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del
titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, e' inserito
il seguente:
"Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei
compensi al difensore e al consulente tecnico di parte). -
1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' dichiarata
inammissibile, al difensore non e' liquidato alcun
compenso.
2. Non possono essere altresi' liquidate le spese
sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto
del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o
superflue ai fini della prova.".
1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31
agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1°
gennaio 2019" sono soppresse.".
 
Art. 16
Modifiche alle leggi speciali in materia di albi dei consulenti
tecnici d'ufficio esercenti le professioni sanitarie

1. Al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, articolo 3, comma 5, la parola «quinquennale» e' sostituita con la seguente: «biennale».
2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 16-novies, al quarto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23, secondo comma, secondo periodo, e 24-bis, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.».

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto
livello di tutela della salute), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 3. (Responsabilita' professionale
dell'esercente le professioni sanitarie). - 1. L'esercente
la professione sanitaria che nello svolgimento della
propria attivita' si attiene a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunita' scientifica non risponde
penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque
fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile.
Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del
danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al
primo periodo.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' le
Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle
professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie professionali
interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5,
lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura
assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono
disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi
per l'idoneita' dei relativi contratti, in conformita' ai
seguenti criteri:
a) determinare i casi nei quali, sulla base di
definite categorie di rischio professionale, prevedere
l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di
garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le
professioni sanitarie, anche nell'esercizio dell'attivita'
libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse
del fondo stesso. Il fondo viene finanziato dal contributo
dei professionisti che ne facciano espressa richiesta,
nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di
cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a carico
delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione
per danni derivanti dall'attivita' medico-professionale,
determinato in misura percentuale ai premi incassati nel
precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento
del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, nonche' le Federazioni nazionali degli
ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;
b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui
alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
c) prevedere che i contratti di assicurazione
debbano essere stipulati anche in base a condizioni che
dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in
diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno
di sinistri e subordinare comunque la disdetta della
polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte
del sanitario accertata con sentenza definitiva.
3. Il danno biologico conseguente all'attivita'
dell'esercente della professione sanitaria e' risarcito
sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente
integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto
articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati
articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non
previste, afferenti all'attivita' di cui al presente
articolo.
4. Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo
3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, per i contenuti e le procedure
inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' professionale resa
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto
di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato
sentita altresi' la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del
Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa
della responsabilita' civile ulteriore rispetto a quella
prevista, per il relativo personale, dalla normativa
contrattuale vigente.
5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui
all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, recante disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza
almeno biennale, al fine di garantire, oltre a quella
medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di
esperti delle discipline specialistiche dell'area
sanitaria, anche con il coinvolgimento delle societa'
scientifiche tra i quali scegliere per la nomina tenendo
conto della disciplina interessata nel procedimento.
6. Dall'applicazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
- Si riporta il testo dell'articolo 16-novies del
citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 16-novies. (Modalita' informatiche per le
domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei
consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il
tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la
custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di
vendita). - 1. Le domande di iscrizione all'albo dei
consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto
dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e
all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli
articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice
di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le
propongono, con modalita' esclusivamente telematiche in
conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con
le medesime modalita' sono inseriti i documenti allegati
alle domande.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione
negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere
alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e
all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile.
3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli
elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il
pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi
titolo, il versamento e' effettuato esclusivamente con
sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito,
di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con
moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o
postale, a norma dell'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I
versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente
i pagamenti telematici nel processo civile.
4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono
formati a norma delle disposizioni legislative che li
regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con
modalita' esclusivamente informatiche in conformita' alle
specifiche tecniche di cui al comma 5. L'accesso ai dati
contenuti negli albi e negli elenchi e' consentito ai
magistrati e al personale delle cancellerie e delle
segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia
ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater,
terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile, la disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli
articoli 169-ter e 179-ter delle medesime disposizioni.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23, secondo
comma, secondo periodo, e 24-bis, secondo comma, delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile.
5. La presentazione delle domande e la tenuta degli
albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate
in conformita' alle specifiche tecniche stabilite dal
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina
prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito
internet del Ministero della giustizia.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano
efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul
sito internet del Ministero della giustizia delle
specifiche tecniche previste dal comma 5.
7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di
acquisto di efficacia delle disposizioni del presente
articolo sono gia' iscritti negli albi ed elenchi previsti
dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con
modalita' telematiche e in conformita' alle specifiche
tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del
Ministero della giustizia delle medesime specifiche
tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di
cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi gia' formati
sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi
previsti dal presente articolo.".
 
Art. 17

Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 67-bis e' abrogato;
b) all'articolo 76:
1) al comma 1, lettera b), le parole «dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile» sono sostituite dalla seguente: «civili»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nei procedimenti trattati in camera di consiglio il pubblico ministero formula conclusioni scritte nei casi previsti dalla legge.».

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 76 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
come modificato dal presente decreto:
"Art. 76. (Attribuzioni del pubblico ministero presso
la Corte suprema di cassazione). - 1. Il pubblico ministero
presso la Corte di cassazione interviene e conclude:
a) in tutte le udienze penali;
b) in tutte le udienze civili.
1-bis. Nei procedimenti trattati in camera di
consiglio il pubblico ministero formula conclusioni scritte
nei casi previsti dalla legge.
2. Il pubblico ministero presso la Corte di
cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti
dalla legge.".
 
Art. 18
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-quater, e' inserito il seguente: «1-quater.1. Le disposizioni di cui al comma 1-quater non si applicano quando il ricorso per cassazione viene dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 380-bis, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile.».

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, come modificato dal presente decreto:
"Art. 13. (Importi). - 1. Il contributo unificato e'
dovuto nei seguenti importi:
a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100
euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza
e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto
dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui
all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i
procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge
1° dicembre 1970, n. 898;
b) euro 98 per i processi di valore superiore a
euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di
volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali
di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice
di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui
all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
c) euro 237 per i processi di valore superiore a
euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi
contenziosi di valore indeterminabile di competenza
esclusiva del giudice di pace;
d) euro 518 per i processi di valore superiore a
euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di
valore indeterminabile;
e) euro 759 per i processi di valore superiore a
euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a
euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato
della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato
per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.
1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato
di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma
1-bis.
1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale,
e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
1-quater.1. Le disposizioni di cui al comma 1-quater
non si applicano quando il ricorso per cassazione viene
dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 380-bis, secondo
comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile.
1-quinquies. Per il procedimento introdotto con
l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del
codice di procedura civile il contributo dovuto e' pari ad
euro 43 e non si applica l'articolo 30.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 168.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10,
comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di
cassazione, oltre al contributo unificato, e' dovuto un
importo pari all'imposta fissa di registrazione dei
provvedimenti giudiziari.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi
speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento e per le controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma
1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei
processi di sfratto per morosita' si determina in base
all'importo dei canoni non corrisposti alla data di
notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello
dei processi di finita locazione si determina in base
all'ammontare del canone per ogni anno.
3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero
di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice
di procedura civile e il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma
1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice
fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il
processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e'
aumentato della meta'.
4.
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
contributo dovuto e' pari a euro 851.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14,
il processo si presume del valore indicato al comma 1,
lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis
dell'articolo 14, il processo si presume del valore
indicato al comma 6-quater, lettera f).
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza
del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e'
dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di
pubblico impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato
comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo
V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche'
da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1.800;
d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo
dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia
e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo
compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto
e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a
1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il
contributo dovuto e' di euro 6.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle
lettere precedenti e per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla
normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro 650.
6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il
difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel
ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti
contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente,
anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e
anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini
predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in
giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per
ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
6-ter.
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale
proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e
regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro
2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a
euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a
euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie
tributarie di valore indeterminabile;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a
euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a
euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore
a euro 200.000.
6-quinquies. Per le controversie di cui al
regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura
per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti
bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero
dei crediti in materia civile e commerciale, si applicano:
a) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1,
lettera b), e 1-bis, per i procedimenti previsti dagli
articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;
b) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3,
per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del
regolamento (UE) n. 655/2014;
c) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1,
per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) n. 655/2014;
d) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma
1-quinquies, per i procedimenti previsti dall'articolo 14
del regolamento (UE) n. 655/2014.".
 
Art. 19

Modifiche al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole «dell'articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai sensi dell'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 123 e 137-bis».

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, Allegato 2, del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), come modificato dal presente decreto:
"ALLEGATO 2
Norme di attuazione
Titolo I
Registri - Orario di segreteria
Art. 1. (Registro generale dei ricorsi). - 1. Presso
ciascun ufficio giudiziario e' tenuto il registro di
presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale
sono annotate tutte le informazioni occorrenti per
accertare esattamente la presentazione del ricorso, del
ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei
motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e
documenti prodotti, nonche' le notificazioni effettuate,
l'esecuzione del pagamento del contributo unificato,
l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i
provvedimenti adottati, la notizia delle impugnazioni
proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo
esito. La proposizione dell'impugnazione e' registrata
quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, dell'allegato 2, ovvero ai sensi
degli articoli 123 e 137-bis delle disposizioni di
attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del
giudice a cui l'impugnazione e' proposta trasmette senza
ritardo copia del provvedimento giurisdizionale che
definisce il giudizio di impugnazione.
2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo
l'ordine di presentazione.
3. Il registro e' vistato e firmato in ciascun foglio
dal segretariato, con l'indicazione in fine del numero dei
fogli di cui il registro si compone.
4. Il registro e' chiuso ogni giorno con
l'apposizione della firma di un addetto al segretariato
generale.".
 
Art. 20
Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

1. All'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole «Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando» sono sostituite dalla seguente: «Quando».

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 16-sexies del
citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 16-sexies. (Domicilio digitale). - 1. Quando la
legge prevede che le notificazioni degli atti in materia
civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte,
presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla
notificazione con le predette modalita' puo' procedersi
esclusivamente quando non sia possibile, per causa
imputabile al destinatario, la notificazione presso
l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante
dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' dal registro
generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero
della giustizia.".
 
Art. 21
Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni
relative agli affari di volontaria giurisdizione

1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.
2. Il notaio puo' farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalita', presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall'inventario, se redatto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile deve essere sentito il legatario.
3. Ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.
4. L'autorizzazione e' comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell'assolvimento delle formalita' pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.
5. L'autorizzazione puo' essere impugnata innanzi all'autorita' giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.
6. Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
7. Restano riservate in via esclusiva all'autorita' giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonche' per la continuazione dell'impresa commerciale.

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 747 del codice di
procedura civile:
"Art. 747. (Autorizzazione alla vendita dei beni
ereditari). - L'autorizzazione a vendere beni ereditari si
chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si
e' aperta la successione.
Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve
essere sentito il giudice tutelare.
Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il
quale e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.
Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda
l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere
notificato al legatario.".
 
Art. 22

Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. All'articolo 56, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole «che sara' nominato dal presidente del tribunale» sono inserite le seguenti: «o dal notaio individuato per la stipula dell'atto».

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 56 della legge 16
febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli
archivi notarili), come modificato dal presente decreto:
"Art. 56. - Se alcuna delle parti e' interamente
priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di cio' si
fara' menzione nel medesimo.
Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire
all'atto un interprete, che sara' nominato dal presidente
del tribunale o dal notaio individuato per la stipula
dell'atto tra le persone abituate a trattare con esso e che
sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.
L'interprete deve avere i requisiti necessari per
essere testimone, e prestare giuramento, giusta il primo
capoverso dell'art. 55. Puo' essere scelto fra i parenti e
gli affini del sordo, e non puo' adempiere ad un tempo
l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve
sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e
12 dell'articolo 51.".
 
Art. 23

Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108

1. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «La riabilitazione e' accordata con decreto del presidente del tribunale» sono inserite le seguenti: «o con atto notarile»;
b) al comma 4, dopo le parole «Il decreto» sono inserite le seguenti: «o l'atto»;
c) al comma 6-bis, le parole «del provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto o dell'atto».

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 7
marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), come
modificato dal presente decreto:
"Art. 17. - 1. Il debitore protestato che abbia
adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e'
stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha
diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto,
la riabilitazione.
2. La riabilitazione e' accordata con decreto del
presidente del tribunale o con atto notarile su istanza
dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore
puo' proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata
dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
4. Il decreto o l'atto di riabilitazione e'
pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed e'
opponibile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia
interesse.
5.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si
considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha
diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati
relativi al protesto anche dal registro informatico di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n.
381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto e'
disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti
competente per territorio non oltre il termine di venti
giorni dalla data di presentazione della relativa istanza,
corredata del decreto o dell'atto di riabilitazione.
6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate
nel comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica
istanza di riabilitazione anche in riferimento a piu'
protesti, purche' compresi nello spazio temporale di un
triennio.".
 
Art. 24

Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150

1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al diniego di riabilitazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto o all'atto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto o dell'atto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 108 del 1996, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.»;
b) all'articolo 30, al comma 1, le parole «dal rito sommario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal rito semplificato di cognizione»;
c) dopo l'articolo 30 e' aggiunto il seguente:
«Art. 30-bis (Dei procedimenti in materia di efficacia di decisioni straniere previsti dal diritto dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali). - 1. Si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutivita' e in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di decisioni emesse dalle autorita' giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea in conformita' al diritto eurounitario. In particolare, sono introdotti con tale rito i procedimenti previsti dagli atti indicati di seguito:
1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilita' genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;
2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;
3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;
4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;
5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.
2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Contro il decreto pronunciato in camera di consiglio puo' essere promosso ricorso nelle forme del rito semplificato entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto.
3. Le domande di diniego del riconoscimento delle decisioni che rientrano nel campo di applicazione degli atti indicati nel comma 1, sono introdotte con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.
4. Si svolgono con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile i procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di decisioni immediatamente esecutive emesse dalle autorita' giurisdizionali degli Stati membri in conformita' al diritto dell'Unione. In particolare, sono introdotti con tale rito i procedimenti previsti dagli atti di seguito indicati:
1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
2) regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile;
3) regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione);
4) regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilita' genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.
5. Si svolgono con il rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutivita' di decisioni straniere o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, o il diniego di tale riconoscimento, allorche' l'efficacia delle medesime decisioni si fondi su una convenzione internazionale, fatte salve diverse disposizioni previste dalla convenzione applicabile.
6. I procedimenti previsti dagli atti di cui ai commi 1, 3 e 5 sono promossi innanzi alla corte di appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti dai medesimi atti o, in mancanza, ai sensi dell'articolo 30. Le decisioni della corte di appello sono impugnabili innanzi alla Corte di cassazione per i motivi previsti dall'articolo 360 del codice di procedura civile.
7. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo ed aventi ad oggetto gli atti pubblici, le transazioni giudiziarie e gli accordi stragiudiziali stranieri si applicano le disposizioni del presente articolo nei limiti e alle condizioni previste dal diritto dell'Unione e dalle convenzioni internazionali.».

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 30 del citato
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, come
modificati dal presente decreto:
"Art. 13. (Dell'opposizione ai provvedimenti in
materia di riabilitazione del debitore protestato). - 1. Le
controversie aventi ad oggetto l'opposizione al diniego di
riabilitazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge
7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto o all'atto di
riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo
sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente
disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla comunicazione
del diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del
decreto o dell'atto di riabilitazione effettuata ai sensi
dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 108 del 1996,
ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero.
4. Il provvedimento che accoglie il ricorso e'
pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari."
"Art. 30. (Delle controversie in materia di
attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di
giurisdizione volontaria e contestazione del
riconoscimento). - 1. Le controversie aventi ad oggetto
l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di
giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge
31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal rito semplificato
di cognizione.
2. E' competente la corte di appello del luogo di
attuazione del provvedimento.".
 
Art. 25
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 95, al comma 1, dopo le parole «Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito» sono inserite le seguenti: «al di fuori dei casi di cui all'articolo 98, comma 2-bis,»;
b) all'articolo 98:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le medesime modalita', l'ufficiale dello stato civile procede, inoltre, su istanza di chiunque ne abbia interesse, alla correzione degli atti formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorita' competenti.»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. L'ufficiale dello stato civile provvede, altresi', su istanza di chiunque ne abbia interesse o del procuratore della Repubblica, alla ricostituzione di un atto distrutto o smarrito, dandone contestuale avviso al procuratore della Repubblica del luogo dove e' stato registrato l'atto nonche' agli interessati. Il primo periodo si applica nelle sole ipotesi in cui l'ufficiale dello stato civile dispone di prove documentali della formazione e dei contenuti essenziali dell'atto.»;
3) al comma 3, le parole «la correzione» sono sostituite dalle seguenti: «i provvedimenti di cui al presente articolo»;
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Correzione e ricostituzione di atti dello stato civile»;
c) all'articolo 99:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni di cui all'articolo 98 si applicano, altresi', per gli atti di competenza dell'autorita' diplomatica o consolare. In tal caso il ricorso in opposizione si propone al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile in cui e' stato registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto.»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Correzione e ricostituzione degli atti dell'autorita' diplomatica o consolare»;
d) alla rubrica del Titolo XI, la parola «giudiziali» e' soppressa.

Note all'art. 25:
- Si riporta la rubrica del Titolo XI e gli articoli
95, 98 e 99 del decreto del presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997,
n. 127), come modificati dal presente decreto:
"TITOLO XI
Delle procedure di rettificazione relative agli atti
dello stato civile e delle correzioni
Art. 95. (Ricorso). - 1. Chi intende promuovere la
rettificazione di un atto dello stato civile o la
ricostituzione di un atto distrutto o smarrito al di fuori
dei casi di cui all'articolo 98, comma 2-bis, o la
formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto
indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto
dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in
parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una
annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al
tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello
stato civile presso il quale e' registrato l'atto di cui si
tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito
l'adempimento.
2. Il procuratore della Repubblica puo' in ogni
tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1.
3. L'interessato puo' comunque richiedere il
riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome
originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai
autonomo segno distintivo della sua identita' personale."
"Art. 98. (Correzione e ricostituzione di atti
dello stato civile). - 1. L'ufficiale dello stato civile,
d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse,
corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia
incorso nella redazione degli atti mediante annotazione
dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore
della Repubblica del luogo dove e' stato registrato l'atto
nonche' agli interessati. Con le medesime modalita',
l'ufficiale dello stato civile procede, inoltre, su istanza
di chiunque ne abbia interesse, alla correzione degli atti
formati, quando emerge la discordanza tra le indicazioni in
essi riportate e quelle risultanti da altri documenti
rilasciati dalle autorita' competenti.
2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le
stesse modalita' di cui al comma 1 nel caso in cui riceva,
per la registrazione, un atto di nascita relativo a
cittadino italiano nato all'estero nel matrimonio ovvero
relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio nato
fuori del matrimonio ai sensi dell'articolo 262, primo
comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un
cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge
italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato
nell'annotazione.
2-bis. L'ufficiale dello stato civile provvede,
altresi', su istanza di chiunque ne abbia interesse o del
procuratore della Repubblica, alla ricostituzione di un
atto distrutto o smarrito, dandone contestuale avviso al
procuratore della Repubblica del luogo dove e' stato
registrato l'atto nonche' agli interessati. Il primo
periodo si applica nelle sole ipotesi in cui l'ufficiale
dello stato civile dispone di prove documentali della
formazione e dei contenuti essenziali dell'atto.
3. Avverso i provvedimenti di cui al presente
articolo, il procuratore della Repubblica o chiunque ne
abbia interesse puo' proporre, entro trenta giorni dal
ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al
tribunale che decide in camera di consiglio con decreto
motivato che ha efficacia immediata."
"Art. 99. (Correzione e ricostituzione degli atti
dell'autorita' diplomatica o consolare). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 98 si applicano, altresi',
per gli atti di competenza dell'autorita' diplomatica o
consolare. In tal caso il ricorso in opposizione si propone
al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello
stato civile in cui e' stato registrato o avrebbe dovuto
essere registrato l'atto.
2. Abrogato.".
 
Art. 26

Ulteriori disposizioni in materia di esecuzione forzata

1. Al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'articolo 212 e' sostituito dal seguente:
«Art. 212 (Titolo esecutivo). - 1. Le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 134, comma 4, formati in copia attestata conforme all'originale, valgono come titolo per l'esecuzione forzata per la parte a favore della quale e' stato pronunciato il provvedimento o per i suoi successori.
2. Il rilascio della copia attestata conforme all'originale alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale.».
2. All'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115:
1) i commi 1 e 3 sono abrogati;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione di ipoteca»;
b) all'articolo 136, comma 2-ter, il terzo periodo e' soppresso.
3. All'articolo 29, comma 1, lettera o) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole «con l'apposizione della prescritta formula» sono soppresse.
4. All'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 9-bis e' soppresso.
5. Ai fini dell'esecuzione forzata degli atti e dei provvedimenti, anche di autorita' di altri Paesi, aventi efficacia di titolo esecutivo, non e' necessaria l'apposizione della formula esecutiva ne' la spedizione in forma esecutiva. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il principio affermato dal periodo precedente nella parte in cui prevedono l'apposizione della formula esecutiva o la spedizione in forma esecutiva.
6. E' istituita presso il Ministero della giustizia una banca dati relativa alle aste giudiziarie, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonche' le relazioni di stima. La banca dati e' articolata nelle seguenti sezioni: 1) esecuzioni immobiliari; 2) esecuzioni mobiliari; 3) vendite in sede fallimentare. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorita' giudiziaria, civile e penale. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di acquisizione dei dati di cui al comma 1, le modalita' di inserimento dei medesimi nella banca dati, nonche' le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo degli articoli 115 e 136,
Allegato 1, del citato decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104:
"ALLEGATO 1
Codice del processo amministrativo
LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
Principi e organi della giurisdizione amministrativa
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 115. (Iscrizione di ipoteca). - 1.Abrogato.
2. I provvedimenti emessi dal giudice
amministrativo che dispongono il pagamento di somme di
denaro costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle
forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura
civile e per l'iscrizione di ipoteca.
3. Abrogato."
"Art. 136. (Disposizioni sulle comunicazioni e sui
depositi informatici). - 1. I difensori indicano nel
ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che
puo' essere anche diverso da quello del domiciliatario. La
comunicazione a mezzo fax e' eseguita esclusivamente
qualora sia impossibile effettuare la comunicazione
all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante
da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema
informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei
difensori comunicare alla segreteria e alle parti
costituite ogni variazione del recapito di fax o di
indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini
dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria e'
sufficiente che vada a buon fine una sola delle
comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il
collegio difensivo.
2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in
giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice
depositano tutti gli atti e i documenti con modalita'
telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione
della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza
legate alla posizione delle parti o alla natura della
controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di
Stato, il presidente della sezione se il ricorso e' gia'
incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza
possono dispensare, previo provvedimento motivato,
dall'impiego delle modalita' di sottoscrizione e di
deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del
presente comma; in tali casi e negli altri casi di
esclusione dell'impiego di modalita' telematiche previsti
dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di
attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione
degli atti e dei documenti.
2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti
e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del
personale degli uffici giudiziari e delle parti sono
sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
2-ter. Quando il difensore depositi con modalita'
telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un
atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice
o di un documento formato su supporto analogico e detenuto
in originale o in copia conforme, attesta la conformita'
della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di
cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Analogo potere di
attestazione di conformita' e' esteso agli atti e ai
provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con
conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. La
copia munita dell'attestazione di conformita' equivale
all'originale o alla copia conforme dell'atto o del
provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di
conformita' di cui al presente comma i difensori assumono
ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
2-quater.".
- Si riporta il testo dell'articolo 29 della legge 31
dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense), come modificato dal presente
decreto:
"Art. 29. (Compiti e prerogative del consiglio). - 1.
Il consiglio:
a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e
dei registri;
b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in
materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come
integrazione ad essi;
c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio
del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalita'
previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza
scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a
rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro
dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio
sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi
formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di
formazione continua in capo agli iscritti;
e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e
scuole di specializzazione e promuove, ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per
l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le
associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma
1, lettera s);
f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve
trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli
atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di
cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto
dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti del
consiglio distrettuale di disciplina in conformita' a
quanto stabilito dall'articolo 50;
g) esegue il controllo della continuita',
effettivita', abitualita' e prevalenza dell'esercizio
professionale;
h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale
e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la
professionalita' degli iscritti e a renderli piu'
consapevoli dei loro doveri;
i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per
controllare la formazione continua degli avvocati;
l) da' pareri sulla liquidazione dei compensi
spettanti agli iscritti;
m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di
un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse,
adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti
e dei documenti;
n) puo' costituire camere arbitrali, di
conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle
controversie, in conformita' a regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 1 e con le modalita' nello stesso
stabilite;
o) interviene, su richiesta anche di una sola delle
parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra
costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio
professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui
compensi e' redatto verbale che, depositato presso la
cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore
di titolo esecutivo;
p) puo' costituire o aderire ad unioni regionali o
interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e
delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le
unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni
di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con
le universita', provvedono alla consultazione fra i
consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni
nelle materie di comune interesse e promuovere o
partecipare ad attivita' di formazione professionale.
Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al
CNF;
q) puo' costituire o aderire ad associazioni, anche
sovranazionali, e fondazioni purche' abbiano come oggetto
attivita' connesse alla professione o alla tutela dei
diritti;
r) garantisce l'attuazione, nella professione
forense, dell'articolo 51 della Costituzione;
s) svolge tutte le altre funzioni ad esso
attribuite dalla legge e dai regolamenti;
t) vigila sulla corretta applicazione, nel
circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario
segnalando violazioni ed incompatibilita' agli organi
competenti.
2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei
beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede
annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto
consuntivo e il bilancio preventivo.
3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le
attivita' indicate nel presente articolo e ad ogni altra
attivita' ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini
istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura
nonche' per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per
il miglior esercizio delle attivita' professionali il
consiglio e' autorizzato:
a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o
contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun
albo, elenco o registro;
b) a fissare contributi per l'iscrizione negli
albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di
certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.
4. L'entita' dei contributi di cui al comma 3 e'
fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio
del consiglio.
5. Il consiglio provvede alla riscossione dei
contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli
dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi
sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963,
n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti
per l'anno di competenza.
6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il
contributo annuale sono sospesi, previa contestazione
dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio
dell'ordine, con provvedimento non avente natura
disciplinare. La sospensione e' revocata allorquando si sia
provveduto al pagamento.".
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con
modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 23. (Disposizioni per l'esercizio
dell'attivita' giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021 si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter.
Resta ferma fino alla scadenza del medesimo termine del 31
luglio 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del
presente articolo.
2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico
ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di
collegamenti da remoto, individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
per compiere atti che richiedono la partecipazione della
persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del
difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone,
salvo che il difensore della persona sottoposta alle
indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua
presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono
tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di
polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza, che
abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il
collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone
partecipano al compimento dell'atto in presenza di un
ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla
loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con
modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la
segretezza e ad assicurare la possibilita' per la persona
sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con
il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto
mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida
di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.
Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello
stesso delle modalita' di collegamento da remoto
utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita'
dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori
operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.
La partecipazione delle persone detenute, internate o in
stato di custodia cautelare e' assicurata con le modalita'
di cui al comma 4. Con le medesime modalita' di cui al
presente comma il giudice puo' procedere all'interrogatorio
di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale.
3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle
quali e' ammessa la presenza del pubblico possono
celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente,
dell'articolo 128 del codice di procedura civile e
dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.
4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle
persone detenute, internate, in stato di custodia
cautelare, fermate o arrestate, e' assicurata, ove
possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da
remoto individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il
comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' abrogato.
5. Le udienze penali che non richiedono la
partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero,
dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli
ausiliari del giudice possono essere tenute mediante
collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice
fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico
ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la
partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I
difensori attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i
quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse
dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo
dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.
In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei
luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di
procedura penale, la persona arrestata o fermata e il
difensore possono partecipare all'udienza di convalida da
remoto anche dal piu' vicino ufficio della polizia
giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando
disponibile. In tal caso, l'identita' della persona
arrestata o fermata e' accertata dall'ufficiale di polizia
giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa
all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale
d'udienza delle modalita' di collegamento da remoto
utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita'
dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori
operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale,
o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del
codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano, qualora le parti vi
acconsentano, anche alle udienze preliminari e
dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione
delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle
quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti
o periti, nonche' alle ipotesi di cui agli articoli 392,
441 e 523 del codice di procedura penale.
6. Il giudice puo' disporre che le udienze civili in
materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711
del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di
cui all'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898
siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di
cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che
avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino
espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici
giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere
a conoscenza delle norme processuali che prevedono la
partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente
alla possibilita' di rinunciare alla partecipazione
all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel
ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non
volersi conciliare.
7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7,
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
giudice puo' partecipare all'udienza anche da un luogo
diverso dall'ufficio giudiziario.
8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la
trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di
procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera
di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e
dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti
private o il procuratore generale faccia richiesta di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente
l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste
con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di
posta elettronica certificata. La cancelleria provvede
immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto
contenente le richieste ai difensori delle altre parti che,
entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono
presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della
corte a mezzo di posta elettronica certificata, le
conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalita'
di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3,
del codice di procedura penale e il dispositivo e'
comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale e'
formulata per iscritto dal procuratore generale o dal
difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di
procedura penale entro il termine perentorio di venticinque
giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di
posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le
previsioni di cui al presente comma non si applicano ai
procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade
entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto. Per i procedimenti nei quali
l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno
dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di
discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la
trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374,
375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la
Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza
l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle
parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale
faccia richiesta di discussione orale. Entro il
quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore
generale formula le sue conclusioni motivate con atto
spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta
elettronica certificata. La cancelleria provvede
immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto
contenente le conclusioni ai difensori delle parti che,
entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono
depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di
procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo
di posta elettronica certificata. La richiesta di
discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore
generale o dal difensore di una delle parti entro il
termine perentorio di venticinque giorni liberi prima
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica
certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al
presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali
l'udienza di trattazione ricade entro il termine di
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei
quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto la richiesta di
discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni
dalla predetta data di entrata in vigore.
9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni
collegiali in camera di consiglio possono essere assunte
mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato
Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei
procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente
del collegio o il componente del collegio da lui delegato
sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e
il provvedimento e' depositato in cancelleria ai fini
dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei
procedimenti penali le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle
udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in
camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento
da remoto.
9-bis. Soppresso.
9-ter. In ragione delle limitazioni poste dalle
misure antipandemiche, l'incolpato e il suo difensore
possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mediante
collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi
individuati e resi disponibili con provvedimento del
direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del
Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza,
la sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al
difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da
remoto, giorno, ora e modalita' del collegamento.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo,
nonche' quelle di cui all'articolo 221 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si
applicano altresi' ai procedimenti relativi agli arbitrati
rituali e alla magistratura militare.
10-bis. All'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio
2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis e' abrogato.
10-ter. All'articolo 190 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"1-bis. Nel processo amministrativo le modalita' di
pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle
previste nelle forme e con le modalita' disciplinate dalle
regole tecniche del processo amministrativo telematico, con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato".
10-quater. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla
relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.".
 
Art. 27

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, numero 2, il periodo «In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.» e' sostituito dai seguenti: «In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima e' procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.»;
b) l'articolo 4 e' abrogato;
c) all'articolo 5, il nono comma e' abrogato;
d) l'articolo 8 e' abrogato;
e) all'articolo 9, il primo comma e' abrogato;
f) all'articolo 10, il primo comma e' abrogato.

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 9 e 10 della
legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio), come modificato dal presente
decreto:
"Art. 3. - Lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da uno
dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio,
l'altro coniuge e' stato condannato, con sentenza passata
in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad
anni quindici, anche con piu' sentenze, per uno o piu'
delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli
commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui
all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui
agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero
per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento
della prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un
figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di
un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu'
condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra
la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art.
583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in
danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in
considerazione del comportamento successivo del convenuto,
la di lui inidoneita' a mantenere o ricostituire la
convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente
articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che sia
stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la
convivenza coniugale e' ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio totale
di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c)
del numero 1) del presente articolo, quando il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneita'
del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza
familiare;
b) e' stata pronunciata con sentenza passata in
giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
e' stata omologata la separazione consensuale ovvero e'
intervenuta separazione di fatto quando la separazione di
fatto stessa e' iniziata almeno due anni prima del 18
dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della
domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla
data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella
procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso
di separazione consensuale, anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla
data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a
seguito di convenzione di negoziazione assistita da un
avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo
di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato
civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre
congiuntamente la domanda di separazione personale e quella
di scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, quest'ultima e' procedibile una volta decorsi i
termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della
separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.
c) il procedimento penale promosso per i delitti
previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente
articolo si e' concluso con sentenza di non doversi
procedere per estinzione del reato, quando il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti
commessi sussistano gli elementi costitutivi e le
condizioni di punibilita' dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si e' concluso
con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che
dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico
scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto
all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio
o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non e' stato consumato;
g) e' passata in giudicato sentenza di rettificazione
di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile
1982, n. 164."
"Art. 5 - 1. Il Tribunale adito, in contraddittorio
delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico
ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui
all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina
all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne
trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione
della sentenza.
2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al
proprio a seguito del matrimonio.
3. Il Tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, puo' autorizzare la donna che ne faccia
richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al
proprio quando sussista un interesse suo o dei figli
meritevole di tutela.
4. La decisione di cui al comma precedente puo'
essere modificata con successiva sentenza, per motivi di
particolare gravita', su istanza di una delle parti.
5. La sentenza e' impugnabile da ciascuna delle
parti. Il pubblico ministero puo' ai sensi dell'art. 72 del
codice di procedura civile, proporre impugnazione
limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori
o legalmente incapaci.
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle
ragioni della decisione, del contributo personale ed
economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed
alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello
comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i
suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di
somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non
puo' procurarseli per ragioni oggettive.
7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di
adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento
agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale puo',
in caso di palese iniquita', escludere la previsione con
motivata decisione.
8. Su accordo delle parti la corresponsione puo'
avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa
dal Tribunale. In tal caso non puo' essere proposta alcuna
successiva domanda di contenuto economico.
9. Abrogato.
10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se
il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove
nozze.
11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza
sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei
confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito
l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a
nuove nozze."
"Art. 9. - 1. Abrogato.
2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di
un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilita', il coniuge rispetto al quale e' stata
pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a
nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi
dell'art. 5, alla pensione di reversibilita', sempre che il
rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico
sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i
requisiti per la pensione di reversibilita', una quota
della pensione e degli altri assegni a questi spettanti e'
attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del
rapporto, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata
la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di
cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano piu'
persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la
pensione e gli altri assegni, nonche' a ripartire tra i
restanti le quote attribuite a chi sia successivamente
morto o passato a nuove nozze.
4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla
legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori
o collaterali in merito al trattamento di reversibilita'.
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento
della pensione di reversibilita' o di parte di essa deve
essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi
diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda
non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari,
degli aventi diritto pretermessi, salva comunque
l'applicabilita' delle sanzioni penali per le dichiarazioni
mendaci."
"Art. 10. - 1. Abrogato.
2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente
previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno
efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno
dell'annotazione della sentenza.".
 
Art. 28

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1.1. Il minore non puo' essere affidato a parenti o affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Il minore non puo' essere inserito presso strutture o comunita' pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attivita' professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi di societa' che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole «L'affidamento familiare e' disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente» sono inserite le seguenti: «in via esclusiva»;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «Si applicano» sono inserite le seguenti: «l'articolo 5-bis e»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non puo' superare la durata di ventiquattro mesi ed e' prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunita' di richiederne la proroga.»;
4) al comma 5, dopo le parole «L'affidamento familiare cessa» sono inserite le seguenti: «con il decorso del termine di cui al comma 4 o»;
5) al comma 5-quater, le parole «ai commi 5-bis e 5-ter» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4, 5-bis e 5-ter»;
6) al comma 7, dopo le parole «un istituto di assistenza pubblico o privato» sono inserite le seguenti: «, ma decorsi dodici mesi il giudice verifica nel contraddittorio delle parti l'andamento del programma di assistenza, l'evoluzione delle condizioni di difficolta' del nucleo familiare di provenienza e l'opportunita' della prosecuzione dell'inserimento»;
c) all'articolo 5, comma 1, primo periodo le parole «o del tutore» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero del tutore o curatore»;
d) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis - 1. Il minore puo' essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3.
2. Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilita' genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica:
a) il soggetto presso il quale il minore e' collocato;
b) gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3;
c) gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore;
d) gli atti che possono essere compiuti dai genitori;
e) gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell'articolo 333, secondo comma, del codice civile;
f) i compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
g) la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi;
h) la periodicita', non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all'autorita' giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale.
3. Il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, tiene conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilita' genitoriale e del minore nonche', ove vi siano, del curatore e del curatore speciale.
4. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale, ai genitori, agli esercenti la responsabilita' genitoriale, al curatore se nominato e al soggetto collocatario.
5. Se l'affidamento al servizio sociale e' disposto con il provvedimento che definisce il giudizio, la decisione e' comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, per la vigilanza sulla sua attuazione.
6. Il giudice competente per l'attuazione, su istanza del servizio sociale, adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
7. Si applicano le disposizioni in materia di inefficacia e di proroga dell'affidamento di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater.»

Note all'art. 28:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge
4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia),
come modificato dal presente decreto:
"Art. 2. - 1. Il minore temporaneamente privo di un
ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di
sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, e'
affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori,
o ad una persona singola, in grado di assicurargli il
mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni
affettive di cui egli ha bisogno.
1.1. Il minore non puo' essere affidato a parenti o
affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio
che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico
d'ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di
assistente sociale nel medesimo procedimento.
1-bis. Gli enti locali possono promuovere la
sensibilizzazione e la formazione di affidatari per
favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non
accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in
una struttura di accoglienza.
1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti
delle risorse disponibili nei propri bilanci.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di
cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in
una comunita' di tipo familiare o, in mancanza, in un
istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede
preferibilmente nel luogo piu' vicino a quello in cui
stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per
i minori di eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo'
avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare.
2-bis. Il minore non puo' essere inserito presso
strutture o comunita' pubbliche o private nelle quali
rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla
gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di
esse attivita' professionale, anche a titolo gratuito, o
fanno parte degli organi di societa' che le gestiscono,
persone che sono parenti o affini entro il quarto grado,
convivente, parte dell'unione civile o coniuge di chi ha
composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del
consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto
le funzioni di assistente sociale nel medesimo
procedimento.
3. In caso di necessita' e urgenza l'affidamento puo'
essere disposto anche senza porre in essere gli interventi
di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e
3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non
si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare
originario e le ragioni per le quali non sia possibile
procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro
il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e,
ove cio' non sia possibile, mediante inserimento in
comunita' di tipo familiare caratterizzate da
organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a
quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e
sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard
minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere
forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli istituti
e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi."
"Art. 4. - 1. L'affidamento familiare e' disposto dal
servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai
genitori o dal genitore esercente in via esclusiva la
responsabilita' genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il
minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova
il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la
responsabilita' genitoriale o del tutore, provvede il
tribunale per i minorenni. Si applicano l'articolo 5-bis e
gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono
essere indicate specificatamente le motivazioni di esso,
nonche' i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri
riconosciuti all'affidatario, e le modalita' attraverso le
quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare
possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresi'
essere indicato il servizio sociale locale cui e'
attribuita la responsabilita' del programma di assistenza,
nonche' la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di
tenere costantemente informati il giudice tutelare o il
tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio
sociale locale cui e' attribuita la responsabilita' del
programma di assistenza, nonche' la vigilanza durante
l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice
tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il
minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento
emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare
rilevanza ed e' tenuto a presentare una relazione
semestrale sull'andamento del programma di assistenza,
sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione
delle condizioni di difficolta' del nucleo familiare di
provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre
essere indicato il periodo di presumibile durata
dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso
di interventi volti al recupero della famiglia d'origine.
Tale periodo non puo' superare la durata di ventiquattro
mesi ed e' prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su
richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio
delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi
grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso
del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale
segnala al pubblico ministero l'opportunita' di richiederne
la proroga.
5. L'affidamento familiare cessa con il decorso del
termine di cui al comma 4 o con provvedimento della stessa
autorita' che lo ha disposto, valutato l'interesse del
minore, quando sia venuta meno la situazione di difficolta'
temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato,
ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi
pregiudizio al minore.
5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di
affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi
delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora,
sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la
famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il
tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione,
tiene conto dei legami affettivi significativi e del
rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e
la famiglia affidataria.
5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento,
il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia
dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da
altra famiglia, e' comunque tutelata, se rispondente
all'interesse del minore, la continuita' delle positive
relazioni socio-affettive consolidatesi durante
l'affidamento.
5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai
commi 4, 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni
documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha
compiuto gli anni dodici o anche di eta' inferiore se
capace di discernimento.
5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un
ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore,
cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente
separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile,
anche se l'unione civile e' cessata, dal convivente o da
persona legata al genitore stesso, anche in passato, da
relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i
necessari accertamenti, provvede privilegiando la
continuita' delle relazioni affettive consolidatesi tra il
minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in
cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede
assicurando, per quanto possibile, la continuita' affettiva
tra gli stessi.
5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i
servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma
5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso
alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo
studio e l'inserimento nell'attivita' lavorativa.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata
previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma
5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il
minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento, richiede, se necessario, al competente
tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori
provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti
presso una comunita' di tipo familiare o un istituto di
assistenza pubblico o privato, ma decorsi dodici mesi il
giudice verifica nel contraddittorio delle parti
l'andamento del programma di assistenza, l'evoluzione delle
condizioni di difficolta' del nucleo familiare di
provenienza e l'opportunita' della prosecuzione
dell'inserimento."
"Art. 5. - 1. L'affidatario deve accogliere presso di
se' il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua
educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni
dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai
sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, ovvero
del tutore o curatore, ed osservando le prescrizioni
stabilite dall'autorita' affidante. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice
civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri
connessi con la responsabilita' genitoriale in relazione
agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con
le autorita' sanitarie. L'affidatario o l'eventuale
famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di
nullita', nei procedimenti civili in materia di
responsabilita' genitoriale, di affidamento e di
adottabilita' relativi al minore affidato ed hanno facolta'
di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.
2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie
competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le
necessita' del caso, svolge opera di sostegno educativo e
psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di
provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo
le modalita' piu' idonee, avvalendosi anche delle
competenze professionali delle altre strutture del
territorio e dell'opera delle associazioni familiari
eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in
quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una
comunita' di tipo familiare o che si trovino presso un
istituto di assistenza pubblico o privato.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito
delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilita'
finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure
di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia
affidataria.".
 
Art. 29
Altre modifiche alle leggi speciali in materia di persone, minorenni
e famiglie

1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, articolo 6-bis, comma 1, dopo le parole «che rivestono cariche rappresentative in strutture» sono inserite le seguenti: «o comunita' pubbliche o private».
2. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale). - 1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni.
2. Le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, mediante scrittura privata. La designazione puo' avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale.».
3. Alla legge 4 aprile 2001, n. 154, l'articolo 8 e' abrogato.
4. Alla legge 10 dicembre 2012, n. 219, articolo 3, il comma 2 e' abrogato.
5. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, articolo 6, comma 2, al secondo periodo, dopo le parole «Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli» sono inserite le seguenti: «o che e' opportuno procedere al loro ascolto».
6. Alla legge 20 maggio 2016, n. 76, articolo 1, il comma 25 e' sostituito dal seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 5, primo, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo comma, 9 secondo comma, 9-bis, 10 secondo comma, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonche' le disposizioni di cui al Titolo IV-bis del libro secondo del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.».

Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e
funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 6-bis. (Disposizioni in materia di
incompatibilita' dei giudici onorari minorili). - 1. Non
possono essere nominati giudice onorario esperto o
consigliere onorario esperto coloro che rivestono cariche
rappresentative in strutture o comunita' pubbliche o
private ove vengono inseriti i minori da parte
dell'autorita' giudiziaria, che partecipano alla gestione
complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore
di esse attivita' professionale anche a titolo gratuito o
che fanno parte degli organi sociali di societa' che le
gestiscono.
2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il
cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente
entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma
1.
3. L'assunzione delle funzioni di cui al comma 1 e
l'esercizio delle medesime determinano la decadenza dalla
nomina a giudice onorario esperto o a consigliere onorario
esperto.".
- La legge 4 aprile 2001, n. 154, recante "Misure
contro la violenza nelle relazioni familiari", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2001, n. 98.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 10
dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di
riconoscimento dei figli naturali), come modificato dal
presente decreto:
"Art. 3. (Modifica dell'articolo 38 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti
e al mantenimento). - 1. L'articolo 38 delle disposizioni
per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 38. (Sono di competenza del tribunale per i
minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84,
90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice
civile). - Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta
esclusa la competenza del tribunale per i minorenni
nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti,
giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi
dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per
tutta la durata del processo la competenza, anche per i
provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel
primo periodo, spetta al giudice ordinario.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti
relativi ai minori per i quali non e' espressamente
stabilita la competenza di una diversa autorita'
giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e
di mantenimento dei minori si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato,
il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti
emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice
disponga diversamente. Quando il provvedimento e' emesso
dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone
davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.".
2. Abrogato.".
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 6. (Convenzione di negoziazione assistita da
avvocati per le soluzioni consensuali di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili o di
scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento
dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di
alimenti). - 1. La convenzione di negoziazione assistita da
almeno un avvocato per parte puo' essere conclusa tra
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di
cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione
o di divorzio.
1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da
almeno un avvocato per parte puo' essere conclusa tra i
genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale
per la disciplina delle modalita' di affidamento e
mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio,
nonche' per la disciplina delle modalita' di mantenimento
dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
nati fuori del matrimonio e per la modifica delle
condizioni gia' determinate. Puo' altresi' essere conclusa
tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per
la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai
genitori dal figlio maggiorenne economicamente non
autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai
sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la
modifica di tali determinazioni.
2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo
raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione
assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa
irregolarita', comunica agli avvocati di tutte le parti il
nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In
presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o
portatori di handicap grave ovvero economicamente non
autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso
entro il termine di dieci giorni al procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando
ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo
autorizza e lo comunica a tutte le parti. Quando ritiene
che l'accordo non risponde all'interesse dei figli o che e'
opportuno procedere al loro ascolto, il procuratore della
Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente
del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni,
la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
All'accordo autorizzato si applica il comma 3.
2-bis. L'accordo e' trasmesso con modalita'
telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti,
al procuratore della Repubblica per il rilascio del
nullaosta o per l'autorizzazione. Il procuratore della
Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia
l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto
digitalmente agli avvocati delle parti.
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione
produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti
giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e
1-bis, i procedimenti di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio, di affidamento e di
mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio,
nonche' i procedimenti per la disciplina delle modalita' di
mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente
autosufficienti e per la modifica delle condizioni gia'
determinate, per la determinazione degli alimenti e per la
loro modifica. Gli eventuali patti di trasferimento
immobiliari contenuti nell'accordo hanno effetti
obbligatori. Nell'accordo si da' atto che gli avvocati
hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate
della possibilita' di esperire la mediazione familiare e
che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza
per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno
dei genitori. L'avvocato della parte e' obbligato a
trasmettere, entro il termine di dieci giorni,
all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il
matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata
dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di
cui all'articolo 5.
3-bis. Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti
possono stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un
assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di
equita' e' effettuata dagli avvocati, mediante
certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'articolo
5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
3-ter. L'accordo, munito di nulla osta o di
autorizzazione, e' trasmesso senza indugio a mezzo posta
elettronica certificata o con altro sistema elettronico di
recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che
lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'ordine presso cui
e' iscritto uno degli avvocati, che ne cura la
conservazione in apposito archivio. Il Consiglio
dell'ordine, se richiesto, rilascia copia autentica
dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno
sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo
e' disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma
3, terzo periodo, e' applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione
della sanzione di cui al periodo che precede e' competente
il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni
previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) e'
inserita la seguente:
"g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o piu'
avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine
di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione
degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del
matrimonio";
b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e'
aggiunta la seguente:
"h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o piu'
avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una
soluzione consensuale di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio";
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e'
inserita la seguente:
"d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o piu'
avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine
di raggiungere una soluzione consensuale di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio;".".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 25, della
legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze), come modificato dal presente decreto:
"Art. 1. - 1. - 24. (Omissis).
25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
5, primo, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e
undicesimo comma, 9 secondo comma, 9-bis, 10 secondo comma,
12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, nonche' le disposizioni di cui al
Titolo IV-bis del libro secondo del codice di procedura
civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
26. - 69. (Omissis).".
 
Art. 30

Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 43, primo comma, la lettera c) e' soppressa;
b) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
«Art. 49 (Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello e' costituito un tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale si articola in una sezione distrettuale e in una o piu' sezioni circondariali.
La sezione distrettuale ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello o di sezione di corte di appello e ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.
La sezione circondariale e' costituita in ogni sede di tribunale ordinario del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello in cui ha sede il tribunale e ha giurisdizione su tutto il territorio del circondario.»;
c) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente:
«Art. 50 (Composizione dell'ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e' diretto dal presidente e ad esso sono addetti piu' giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale.
Nei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie ai quali sono addetti piu' di dieci giudici possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.
I giudici addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie esercitano le relative funzioni in via esclusiva e ad essi non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Essi possono svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o piu' sezioni circondariali del medesimo tribunale, anche per singoli procedimenti, secondo criteri determinati dalle tabelle previste dall'articolo 7-bis. Quando il magistrato e' tabellarmente assegnato a piu' sezioni, le sue sedi di servizio corrispondono a quelle di svolgimento delle funzioni.
Nella formazione delle tabelle a ciascuna sezione sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio.
Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti.»;
d) dopo l'articolo 50 sono inseriti i seguenti:
«Art. 50.1 (Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge:
a) esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacita' delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza;
c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.
Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.
Art. 50.2 (Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - Il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dirige l'ufficio e lo rappresenta ed esercita le funzioni previste dall'articolo 47 sentiti i presidenti delle sezioni circondariali.
Art. 50.3 (Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali). - La sezione distrettuale e' diretta dal presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
Le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quali sono istituiti posti di presidente di sezione sono dirette da un presidente di sezione. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione e' attribuito l'incarico di dirigere una o piu' sezioni circondariali.
Nelle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie in cui non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro e' incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis. Le tabelle indicano specificamente gli incarichi di coordinamento conferiti, consistenti nella direzione delle sezioni circondariali, nel coordinamento di uno o piu' settori dei servizi o di gestione del personale, in ogni altra attivita' collaborativa in tutti i settori nei quali essa e' ritenuta opportuna.
Il presidente di sezione esercita, con riguardo alle sezioni da lui dirette, le funzioni di cui all'articolo 47-quater e in particolare cura e da' impulso allo scambio di informazioni sui procedimenti e sulle esperienze giurisdizionali all'interno della sezione e tra le sezioni, anche mediante l'uso degli strumenti telematici.
I presidenti delle sezioni circondariali collaborano con il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nell'attivita' di direzione dell'ufficio.
Art. 50.4 (Composizione dell'organo giudicante). - La sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica in composizione monocratica.
La sezione distrettuale giudica, in materia civile, in composizione collegiale con il numero di tre componenti. Nei procedimenti previsti dai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia penale e nelle altre materie attribuite alla sua competenza, la sezione distrettuale giudica in composizione collegiale con collegio composto da due magistrati e due giudici onorari esperti.
Art. 50.5 (Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - Presso la sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, quinto comma, 251, 317-bis, secondo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, secondo comma, e 403 del codice civile, dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e dall'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' tutti i procedimenti civili riguardanti lo stato e la capacita' delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze e i minori, unitamente alle domande di risarcimento del danno connesse per l'oggetto o per il titolo, e i procedimenti di competenza del giudice tutelare.
Presso la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati, nella materia civile, i procedimenti di primo grado attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie diversi da quelli indicati al primo comma, nonche' i giudizi di reclamo e di impugnazione avverso i provvedimenti pronunciati dalla sezione circondariale. Sono inoltre trattati presso la sezione distrettuale tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella materia penale e nelle altre materie previste dalla legge.
La ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e la sezione circondariale o tra diverse sezioni circondariali dello stesso tribunale non da' luogo a questioni di competenza.»;
e) all'articolo 50-bis:
1) al primo comma, le parole «In ogni tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «In ogni sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica composta da un magistrato e da due giudici onorari esperti della stessa sezione.»;
f) all'articolo 51:
1) al primo comma, le parole «al tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
2) il secondo comma e' abrogato;
3) alla rubrica, le parole «per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
g) all'articolo 54, al terzo comma, le parole «per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
h) all'articolo 58:
1) al primo comma, primo periodo, le parole «del tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «pronunciati in primo grado dalla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che gia' esercitano o hanno esercitato funzioni nelle materie ad essa attribuite.»;
2) al secondo comma, dopo le parole «La sezione giudica con l'intervento di due» sono inserite le seguenti: «consiglieri onorari»;
3) il terzo comma e' abrogato;
4) al quarto comma, le parole «corte di appello per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
i) all'articolo 70, al primo comma, primo periodo, le parole «presso i tribunali per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
l) dopo l'articolo 70-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 70-ter (Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - Presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e' istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello.
Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui e' istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, e percio' a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.
Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.».

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo degli articoli 43, 50-bis, 51,
54, 58, 70 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 43. (Funzioni ed attribuzioni del tribunale
ordinario).
Il tribunale ordinario:
a) esercita la giurisdizione in primo grado e in
appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di
pace, in materia civile;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in
materia penale;
c) Soppressa;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre
funzioni ad esso deferite."
"Art. 50-bis. (Giudice per le indagini preliminari).
- 1. In ogni sezione distrettuale del tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie uno o piu'
magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei
provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per
la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del
lavoro dei predetti giudici e' attribuita al piu' anziano.
2. Nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato
richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio
immediato, la sezione distrettuale del tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie giudica composta
da un magistrato e da due giudici onorari esperti della
stessa sezione."
"Art. 51. (Giudice di sorveglianza presso il
tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie). - Le funzioni di giudice di sorveglianza sono
esercitate dal giudice addetto alla sezione distrettuale
del tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie."
"Art. 54. (Costituzione delle sezioni nelle corti di
appello). - Nella formazione delle tabelle ai sensi
dell'art. 7-bis sono designati i presidenti e i consiglieri
che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti.
Si osserva per le corti di appello il disposto
dell'art. 46, in quanto applicabile.
Sono altresi' designate le sezioni in funzione di corte
di assise, la sezione incaricata esclusivamente della
trattazione delle controversie in materia di lavoro e di
previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per le
persone, per i minorenni e per le famiglie ed eventualmente
quella che funziona da tribunale regionale delle acque
pubbliche."
"Art. 58. (Sezione per le persone, per i minorenni e
per le famiglie). - Una sezione della corte giudica sulle
impugnazioni dei provvedimenti pronunciati in primo grado
dalla sezione distrettuale del tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie. Ad essa sono altresi'
demandate le altre funzioni della corte di appello previste
dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico
di imputati minorenni. Alla presidenza e alla composizione
della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di
servizio, magistrati che gia' esercitano o hanno esercitato
funzioni nelle materie ad essa attribuite.
La sezione giudica con l'intervento di due consiglieri
onorari esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti
prescritti dalla legge, i quali si aggiungono ai tre
magistrati della sezione.
Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza
sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati
della sezione di corte di appello per le persone, per i
minorenni e per le famiglie."
"Art. 70. (Costituzione del pubblico ministero). - 1.
Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal
procuratore generale presso la corte di cassazione, dai
procuratori generali della Repubblica presso le corti di
appello, dai procuratori della Repubblica presso i
tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie
e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali
ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica
presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti
di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello
risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per
ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici
delle procure della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto puo' essere comunque istituito un
posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni
riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione
distrettuale antimafia.
2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le
funzioni del procuratore generale sono esercitate
dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59.
3. I titolari degli uffici del pubblico ministero
dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano
l'attivita' ed esercitano personalmente le funzioni
attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura
penale e dalle altre leggi, quando non designino altri
magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati
piu' magistrati in considerazione del numero degli imputati
o della complessita' delle indagini o del dibattimento.
4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato
designato svolge le funzioni del pubblico ministero con
piena autonomia e puo' essere sostituito solo nei casi
previsti dal codice di procedura penale. Il titolare
dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della
magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha
disposto la sostituzione del magistrato.
5. Ogni magistrato addetto ad una procura della
Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni,
viene comunque a conoscenza di fatti che possono
determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini
preliminari, puo' segnalarli per iscritto al titolare
dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti
per la richiesta di archiviazione e non intende procedere
personalmente, provvede a designare per la trattazione uno
o piu' magistrati dell'ufficio.
6. Quando il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo o il procuratore generale presso la corte di
appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei
casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo
decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura
e ai procuratori della Repubblica interessati.
6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del
provvedimento di avocazione, il procuratore della
Repubblica interessato puo' proporre reclamo al procuratore
generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie
il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la
restituzione degli atti.".
 
Art. 31
Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835

1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, quarto comma, le parole «il tribunale per i minorenni e la sezione di corte di appello per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie», e le parole «procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;
c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti). - I componenti privati del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e della sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta'.
I componenti privati sono nominati con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio superiore della magistratura, ed e' loro rispettivamente conferito il titolo di giudice onorario esperto, o di consigliere onorario esperto.
Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente della corte di appello a norma dell'articolo 9, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
I componenti privati durano in carica tre anni e possono essere confermati, senza limitazioni nel numero di mandati.
Quando e' necessario, sono nominati uno o piu' supplenti.»;
d) all'articolo 6-bis:
1) al comma 1, le parole «del tribunale per i minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto» e le parole «della sezione di corte di appello per i minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto»;
2) al comma 3, le parole «del tribunale per i minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto» e le parole «della sezione di corte di appello per i minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto»;
e) l'articolo 7 e' abrogato;
f) all'articolo 25, al primo comma le parole «Tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
g) all'articolo 25-bis:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne da' immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e puo' proporre al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie la nomina di un curatore. Il tribunale adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie procede d'ufficio.»;
2) al secondo comma, le parole «tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
h) all'articolo 28, al secondo comma, le parole «Tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
i) l'articolo 32 e' abrogato.

Note all'art. 31:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 25, 25-bis e 28
del citato regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935,
n. 835, come modificati dal presente decreto:
"Art. 1. (Composizione dei centri di rieducazione per
minorenni) . - Gli istituti o servizi dipendenti dal
Ministero di grazia e giustizia, destinati in ciascun
distretto di Corte d'appello alla rieducazione dei
minorenni irregolari per condotta o per carattere, al
trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile,
costituiscono il centro di rieducazione per minorenni).
Possono in particolare essere compresi fra gli istituti
e servizi predetti:
1) istituti di osservazione;
2) gabinetti medico-psico-pedagogici;
3) uffici di servizio sociale per minorenni;
4) case di rieducazione ed istituti
medicopsico-pedagogici;
5) "focolari" di semi-liberta' e pensionati
giovanili;
6) scuole, laboratori e ricreatori speciali;
7) riformatori giudiziari;
8) prigioni-scuola.
Il Ministro per la grazia e la giustizia puo' con
proprio decreto, aggregare ad un centro anche istituti o
servizi ubicati nell'ambito territoriale di altro
distretto, soltanto se in questo non sia gia' costituito il
centro.
Nell'edificio od in uno degli edifici destinati ad
istituto di osservazione od in un altro apposito,
funzionano la sezione distrettuale del tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie e la sezione di
corte di appello per le persone, per i minorenni e per le
famiglie nonche' l'Ufficio di procura della Repubblica
presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per
le famiglie."
"Art. 25. (Misure applicabili ai minori irregolari
per condotta o per carattere). - Quando un minore degli
anni 18 da' manifeste prove di irregolarita' della condotta
o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio
di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli
organismi di educazione, di protezione e di assistenza
dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti
al tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti
all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite
indagini sulla personalita' del minore, e dispone con
decreto motivato una delle seguenti misure:
1) affidamento del minore al servizio sociale
minorile;
2) collocamento in una casa di rieducazione od in un
istituto medico-psico-pedagogico.
Il provvedimento e' deliberato in Camera di consiglio
con l'intervento del minore, dell'esercente la patria
potesta' o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel
procedimento e' consentita l'assistenza del difensore.
Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi
dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei
genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti
la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente."
"Art. 25-bis. Minori che esercitano la prostituzione
o vittime di reati a carattere sessuale.
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico
servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni
diciotto esercita la prostituzione, ne da' immediata
notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale
per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che
promuove i procedimenti per la tutela del minore e puo'
proporre al tribunale per le persone, per i minorenni e per
le famiglie la nomina di un curatore. Il tribunale adotta i
provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere
psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei
casi di urgenza il tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie procede d'ufficio.
2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero,
privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei
delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601,
secondo comma, del codice penale, il tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie adotta in via di
urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare
i provvedimenti adottati nell'interesse del minore,
avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni
internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il
Ministero degli affari esteri, con le autorita' dello Stato
di origine o di appartenenza."
"Art. 28. Informazioni sui minori ricoverati e
rapporti con la famiglia e con l'ambiente.
Il direttore dell'istituto nel quale il minore e'
ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al
n. 2 dell'art. 25 invia al tribunale che ha emesso il
provvedimento periodici rapporti sull'opera di rieducazione
svolta e sui risultati conseguiti.
L'ufficio di servizio sociale cura i rapporti del
minore con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del
medesimo, e dell'opera svolta e dei risultati ottenuti
informa periodicamente per iscritto il tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie.".
 
Art. 32

Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, presso l'ufficio di sorveglianza nonche' di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.»;
b) al comma 7, dopo le parole «e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «, di presidente di sezione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
c) al comma 10 le parole «e di presidente del tribunale per i minorenni» e le parole «e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni» sono soppresse;
d) al comma 11, al primo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380,» sono inserite le seguenti: «di presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.».

Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25
luglio 2005, n. 150), come modificato dal presente decreto:
"Art. 10. (Funzioni). - 1. I magistrati ordinari sono
distinti secondo le funzioni esercitate.
2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di
secondo grado e di legittimita'; semidirettive di primo
grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive
di secondo grado; direttive di primo grado, direttive
elevate di primo grado, direttive di secondo grado,
direttive di legittimita', direttive superiori e direttive
apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di
secondo grado, di coordinamento nazionale e di
legittimita'; semidirettive di primo grado, semidirettive
elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado;
direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado,
direttive di secondo grado, direttive di coordinamento
nazionale, direttive di legittimita', direttive superiori e
direttive apicali.
3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle
di giudice presso il tribunale ordinario, presso il
tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie, presso l'ufficio di sorveglianza nonche' di
magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo
della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo
grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica
presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie.
4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono
quelle di consigliere presso la corte di appello; le
funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di
sostituto procuratore generale presso la corte di appello.
5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale
sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo.
6. Le funzioni giudicanti di legittimita' sono quelle
di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni
requirenti di legittimita' sono quelle di sostituto
procuratore generale presso la Corte di cassazione.
7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo
grado sono quelle di presidente di sezione presso il
tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto
della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari
, di presidente di sezione del tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie; le funzioni
semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di
procuratore aggiunto presso il tribunale.
7-bis. Le funzioni semidirettive requirenti di
coordinamento nazionale sono quelle di procuratore
nazionale aggiunto.
8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di
primo grado sono quelle di presidente della sezione dei
giudici unici per le indagini preliminari negli uffici
aventi sede nelle citta' di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla
legge 24 novembre 1989, n. 380.
9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo
grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte
di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo
grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di
appello.
10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado
sono quelle di presidente del tribunale ordinario; le
funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di
procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario.
11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo
grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario
negli uffici aventi sede nelle citta' di cui all'articolo 1
del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito
dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente del
tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla
tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni. Le funzioni direttive requirenti
elevate di primo grado sono quelle di procuratore della
Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime
citta' e di procuratore della Repubblica presso il
tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie.
12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado
sono quelle di presidente della corte di appello; le
funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle
di procuratore generale presso la corte di appello.
13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento
nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo.
14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimita'
sono quelle di presidente di sezione della Corte di
cassazione; le funzioni direttive requirenti di
legittimita' sono quelle di avvocato generale presso la
Corte di cassazione.
15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di
legittimita' sono quelle di presidente aggiunto della Corte
di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle
acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti
di legittimita' sono quelle di procuratore generale
aggiunto presso la Corte di cassazione.
16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di
legittimita' sono quelle di primo presidente della Corte di
cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di
legittimita' sono quelle di procuratore generale presso la
Corte di cassazione.».
 
Art. 33
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:
a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
c) la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
d) il procuratore generale presso la corte di appello;
e) la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.»;
b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole «Il tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
c) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'autorita' giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.»;
d) all'articolo 5, comma 1, le parole «tribunali per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
e) le parole «tribunale per i minorenni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».

Note all'art. 33:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni), come modificato dal
presente decreto:
"Art. 2. (Organi giudiziari nel procedimento a carico
di minorenni). - 1. Nel procedimento a carico di minorenni
esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite,
secondo le leggi di ordinamento giudiziario:
a) il procuratore della Repubblica presso il
tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie;
b) il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie;
c) la sezione distrettuale del tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie;
d) il procuratore generale presso la corte di
appello;
e) la sezione di corte di appello per le persone, per
i minorenni e per le famiglie;
f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni."
"Art. 3. (Competenza). - 1. La sezione distrettuale
del tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie e' competente per i reati commessi dai minori
degli anni diciotto.
2. La sezione distrettuale del tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie e il magistrato
di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni
della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro
che commisero il reato quando erano minori degli anni
diciotto. La competenza cessa al compimento del
venticinquesimo anno di eta'."
"Art. 4. (Informativa al procuratore della Repubblica
per i minorenni). - 1. Al fine dell'eventuale esercizio del
potere di iniziativa per i provvedimenti civili di
competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e
per le famiglie, l'autorita' giudiziaria informa il
procuratore della Repubblica presso il tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui
circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio
e dell'esito del procedimento penale promosso in altra
circoscrizione territoriale."
"Art. 5. (Sezioni di polizia giudiziaria per i
minorenni). - 1. In ciascuna procura della Repubblica
presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le
famiglie e' istituita una sezione specializzata di polizia
giudiziaria, alla quale e' assegnato personale dotato di
specifiche attitudini e preparazione.".
 
Art. 34

Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121

1. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, articolo 23, comma 2, dopo le parole «magistrati onorari» e' inserita la parola «esperti», e le parole «tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».

Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina
dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati
minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1,
commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017,
n. 103), come modificato dal presente decreto:
«Art. 23. (Sanzioni disciplinari). - 1. Fermo quanto
previsto dall'articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e successive
modificazioni, sulle infrazioni disciplinari, possono
essere applicate le seguenti sanzioni:
a) rimprovero verbale e scritto del direttore
dell'istituto;
b) attivita' dirette a rimediare al danno
cagionato;
c) esclusione dalle attivita' ricreative per non
piu' di dieci giorni;
d) esclusione dalle attivita' in comune per non
piu' di dieci giorni.
2. Le sanzioni del rimprovero verbale e scritto sono
deliberate dal direttore dell'istituto, mentre per le altre
e' competente il consiglio di disciplina composto dal
direttore dell'istituto o, in caso di legittimo
impedimento, dall'impiegato piu' alto in grado con funzioni
di presidente, da uno dei magistrati onorari esperti
addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per
le famiglie designato dal presidente, e da un educatore.".
 
Art. 35

Disciplina transitoria

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonche' l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o piu' decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalita' dei relativi servizi di comunicazione, puo' individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.
4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalita' dei relativi servizi.
5. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.
6. Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.
7. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023.
10. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Note all'art. 35:
- Per gli articoli del codice di procedura civile si
veda nelle note all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 83, comma 7,
lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
"Art. 83. ( Nuove misure urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria
e militare). - 1. - 6. (Omissis).
7. Per assicurare le finalita' di cui al comma 6, i
capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti
misure:
a) - e) (Omissis);
f) la previsione dello svolgimento delle udienze
civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi
dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice,
anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso
la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da
remoto individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza
deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti; il luogo posto nell'ufficio
giudiziario da cui il magistrato si collega con gli
avvocati, le parti ed il personale addetto e' considerato
aula d'udienza a tutti gli effetti di legge. Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle
parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua
partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento.
All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita'
con cui si accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti
e, ove trattasi di parti, della loro libera volonta'. Di
tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo
verbale;
g) - h-bis). (Omissis).".
 
Art. 36
Disposizioni transitorie delle modifiche al codice penale e alle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai procedimenti iscritti successivamente al 30 giugno 2023.
 
Art. 37

Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare:
a) l'articolo 67-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
b) l'articolo 99, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
c) gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
d) l'articolo 7, della legge 6 maggio 2006, n. 129;
e) l'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
f) l'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
 
Art. 38

Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 152

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 152, le parole "secondo comma" sono sostituite con le seguenti "quarto comma".

Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 26 ottobre 2020, n. 152 (Adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza
europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine
di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in
materia civile e commerciale), come modificato dal presente
decreto:
"Art. 3. (Ricerca delle informazioni sui conti
bancari). - 1. Per l'acquisizione delle informazioni sui
conti bancari di cui all'articolo 14 del regolamento e'
competente, quale autorita' di informazione, il presidente
del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza,
il domicilio, la dimora o la sede. Per le attivita' di
ricerca delle informazioni di cui al presente articolo,
quando il debitore non ha la residenza, il domicilio, la
dimora o la sede in Italia, e' competente il presidente del
Tribunale di Roma.
2. Il presidente del tribunale dispone la ricerca
delle informazioni con le modalita' telematiche di cui
all'articolo 492-bis, quarto comma, primo e secondo
periodo, del codice di procedura civile.
3. Quando le strutture tecnologiche, necessarie a
consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale
giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis
del codice di procedura civile e a quelle individuate
nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma,
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, non sono funzionanti,
l'ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le
informazioni nelle stesse contenute.".
 
Art. 39

Elenco nazionale dei consulenti tecnici

1. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 24-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, sono disciplinate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
 
Art. 40

Monitoraggio dei dati contenuti
nei rapporti riepilogativi

1. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalita' telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.
 
Art. 41

Disposizioni transitorie delle modifiche
al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
2. Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro.
3. Gli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall'elenco.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.

Note all'art. 41:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 17 del decreto
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180
(Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle
modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli
organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la
mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita'
spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28):
"Art. 3. (Registro). - 1. E' istituito il registro
degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.
2. Il registro e' tenuto presso il Ministero
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
gia' esistenti presso il Dipartimento per gli affari di
giustizia; ne e' responsabile il direttore generale della
giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con
qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato
nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale
della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza,
si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero
della giustizia. Ai fini della vigilanza sulla sezione del
registro per la trattazione degli affari in materia di
rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C
e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri
di cui al presente decreto sentito il Ministero dello
sviluppo economico.
3. Il registro e' articolato in modo da contenere le
seguenti annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella
materia internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella
materia dei rapporti di consumo;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia
internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia
dei rapporti di consumo;
sezione D: elenco dei soci, associati,
amministratori, rappresentanti degli organismi.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei
dati.
5. La gestione del registro avviene con modalita'
informatiche che assicurano la possibilita' di rapida
elaborazione di dati con finalita' connessa ai compiti di
tenuta di cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso
alle altre annotazioni e' regolato dalle vigenti
disposizioni di legge."
"Art. 17. (Elenco degli enti di formazione). - 1. E'
istituito l'elenco degli enti di formazione abilitati a
svolgere l'attivita' di formazione dei mediatori.
2. L'elenco e' tenuto presso il Ministero nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia'
esistenti presso il Dipartimento per gli affari di
giustizia; ne e' responsabile il direttore generale della
giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con
qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato
nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale
della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza,
si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero
della giustizia.
3. L'elenco e' articolato in modo da contenere almeno
le seguenti annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
sezione C: elenco dei soci, associati,
amministratori, rappresentanti degli enti.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei
dati.
5. La gestione dell'elenco avviene con modalita'
informatiche che assicurano la possibilita' di rapida
elaborazione di dati con finalita' connessa ai compiti di
tenuta di cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili
scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni
e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.".
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28:
"Art. 5. (Condizione di procedibilita' e rapporti con
il processo). - 1. Chi intende esercitare in giudizio
un'azione relativa ad una controversia in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
di aziende, risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita'
medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari
e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto
ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il
procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis
del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi
regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la
mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa
la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la
mediazione non e' stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione della domanda di mediazione. Il
presente comma non si applica alle azioni previste dagli
articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
1-bis. - 6. (Omissis).".
 
Art. 42
Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28

1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l'opportunita' della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilita' nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
 
Art. 43

Monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa

1. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al monitoraggio del rispetto delle previsioni di spesa relative alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l). Al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle predette previsioni si provvede a compensare lo scostamento con il corrispondente aumento del contributo unificato.
 
Art. 44

Norma di coordinamento

1. Le parole «articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite, dal 30 giugno 2023, dalle parole «articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».
 
Art. 45
Organico del tribunale e della procura per le persone, per i
minorenni e per le famiglie

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i relativi tribunali, anche avendo riguardo alle maggiori competenze attribuite al nuovo ufficio.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono inoltre determinate le piante organiche del personale amministrativo assegnato ai tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle relative procure della Repubblica.
3. La rideterminazione delle piante organiche di cui ai commi 1 e 2 avviene nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura e del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 46

Magistrati e personale amministrativo in servizio

1. Una volta istituite le piante organiche del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e della relativa procura, i magistrati assegnati ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni entrano di diritto a far parte dell'organico del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie istituiti presso le medesime sedi, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.
2. I magistrati assegnati alle corti di appello che svolgono, anche in via non esclusiva, funzioni nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono assegnati, a loro domanda, al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferite le funzioni da loro svolte, entro i limiti della pianta organica dell'ufficio medesimo.
3. I magistrati assegnati ai tribunali ordinari e che svolgono, anche in via non esclusiva, funzioni giudicanti nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, sono assegnati, a loro domanda, all'ufficio cui sono trasferite le funzioni da loro svolte, entro i limiti della pianta organica dell'ufficio medesimo.
4. Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il criterio prioritario per la selezione, per il caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore ai posti previsti nella pianta organica, e' rappresentato dalla maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale.
5. L'assegnazione prevista dai commi 1, 2 e 3 non costituisce trasferimento ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, ne' costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
6. I giudici onorari addetti ai tribunali per i minorenni sono addetti di diritto al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferite le funzioni.
7. Il personale amministrativo assegnato ai tribunali per i minorenni e alle procure presso i tribunali per i minorenni puo', previo interpello e a domanda, essere assegnato alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, anche in sovrannumero e con diritto di priorita' su altri candidati.
8. Nelle sezioni circondariali prestera' servizio il personale che rispondera' ad appositi interpelli pubblicati dal Ministero della giustizia. Il personale che nel corso della carriera abbia prestato servizio presso sezioni incaricate della trattazione di affari ora attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie ha diritto di priorita' sui restanti candidati.
9. Il Ministero della giustizia provvede senza ritardo alla pubblicazione del relativo interpello e alla predisposizione della dotazione materiale e dei locali idonei.

Note all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, terzo comma, del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511
(Guarentigie della magistratura).
"Art. 2. (Inamovibilita' della sede). (Omissis)
In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i
magistrati che ne fanno parte, se non possono essere
assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede,
sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra
sede.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'articolo 194 del citato
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12:
"Art. 194. (Tramutamenti successivi). - Il magistrato
destinato, per trasferimento o per conferimento di
funzioni, ad una sede, non puo' essere trasferito ad altre
sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle
di primo presidente della Corte di cassazione e di
procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima
di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo
possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di
salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.
Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la
sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma
e' di tre anni.".
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 2
aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei
magistrati e sul trattamento economico dei magistrati
ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia
militare e degli avvocati dello Stato):
"Art. 13. (Indennita' di missione). - Le disposizioni
di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n.
1039 , si applicano agli uditori giudiziari destinati ad
esercitare le funzioni giudiziarie.
L'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta, con
decorrenza dal 1° luglio 1980, con le modalita' di cui
all'articolo 3, L. 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati
trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di
servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorche'
abbiano manifestato il consenso o la disponibilita' fuori
della ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, del
R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 , in misura intera per il
primo anno ed in misura ridotta alla meta' per il secondo
anno.
In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati
compete l'indennita' di cui all'articolo 12, primo e
secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 , nonche'
il rimborso spese di cui agli artt. 17, 18, 19 e 20 della
L. 18 dicembre 1973, n. 836 , ed all'art. 11 della L. 26
luglio 1978, n. 417.".
- La legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante
"Trattamento economico di missione e di trasferimento dei
dipendenti statali", e' pubblicata nel Suppl. Ord. alla
G.U. 29 dicembre 1973, n. 333.
- La legge 26 luglio 1978, n. 417, recante "Adeguamento
del trattamento economico di missione e di trasferimento
dei dipendenti statali", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 agosto 1978, n. 219.
 
Art. 47

Magistrati titolari di funzioni dirigenziali

1. I magistrati che alla data del 31 dicembre 2024 sono titolari delle funzioni di presidente del tribunale per i minorenni e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sono assegnati, rispettivamente, quali presidenti dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferire le funzioni e procuratori della Repubblica presso gli stessi tribunali.
2. A far data dal 1° gennaio 2030, i presidenti di sezione dei tribunali ordinari, assegnati a sezioni che svolgono funzioni nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, anche in via non esclusiva, sono destinati, a loro domanda, alle funzioni di presidente di sezione circondariale presso il corrispondente tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. In caso di pluralita' di aspiranti, si applica il comma 4 dell'articolo 46.
3. Ai fini di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'assegnazione ai sensi dei commi 1 e 2 al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e alla relativa procura della Repubblica non costituisce conferimento di nuove funzioni direttive o semidirettive. Il periodo di svolgimento delle funzioni presso il tribunale per i minorenni, il tribunale ordinario e le relative procure si cumula con quello presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e la relativa procura della Repubblica.

Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28:
"Art. 5. (Condizione di procedibilita' e rapporti con
il processo). - 1. Chi intende esercitare in giudizio
un'azione relativa ad una controversia in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
di aziende, risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita'
medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari
e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto
ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il
procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis
del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi
regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la
mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa
la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la
mediazione non e' stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione della domanda di mediazione. Il
presente comma non si applica alle azioni previste dagli
articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
1-bis. - 6. (Omissis).".
 
Art. 48

Personale di polizia giudiziaria

1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e' di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie cui sono trasferite le relative funzioni.
2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.
 
Art. 49

Disposizioni per la definizione
dei procedimenti pendenti

1. Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.
2. I procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di cui al comma 1 proseguono davanti alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti.
3. I procedimenti civili pendenti davanti al tribunale ordinario alla data di efficacia del presente decreto sono definiti da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. L'impugnazione dei provvedimenti, anche temporanei, e' regolata dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. I procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2030 proseguono davanti alla sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
4. Sino al 31 dicembre 2029 al fine di assicurare la completa definizione delle misure organizzative relative al personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie puo' essere assicurato anche avvalendosi, mediante istituti di flessibilita', del personale amministrativo di altri uffici del distretto individuato con provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione, sentiti gli uffici interessati, e per il personale di magistratura ordinaria e onoraria, mediante applicazione di istituti di flessibilita' individuati dal Consiglio superiore della magistratura.
5. L'udienza fissata davanti al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario per una data successiva, rispettivamente, a quella di cui al comma 1 e al 1° gennaio 2030 si intende fissata davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie per i medesimi incombenti. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell'articolo 174, secondo comma, del codice di procedura civile.
 
Art. 50

Norma di coordinamento

1. A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla sezione VII del capo IV, le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie».
 
Art. 51

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 57, 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 52

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 ottobre 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Colao, Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia