Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2022 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 151
Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 14;
Visto l'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata e, in particolare, i commi 18, 19 e 24, lettere h) e i);
Visto l'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari e, in particolare, i commi 26 e 27;
Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'articolo 73;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 37, comma 5;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, gli articoli 11 e seguenti;
Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e, in particolare, l'articolo 6;
Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57;
Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati e, in particolare, l'articolo 11;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, l'articolo 16-octies;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 novembre 2021, n. 206, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2022;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per la pubblica amministrazione, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e della difesa;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ufficio per il processo e ufficio spoglio,
analisi e documentazione

1. Presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono costituite una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile" e una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale". Presso i tribunali di sorveglianza sono costituiti uno o piu' uffici per il processo, che operano secondo le disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili.
2. Presso la Corte di cassazione sono costituite una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione" e una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione".
3. Presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio spoglio, analisi e documentazione" e una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione".
4. Presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono costituiti uno o piu' uffici per il processo, aventi articolazioni distrettuale e circondariali.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

NOTE

Avvertenze:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.»
L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulga re le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2, 18, 19
e 24 lettere h) e i), e 41 della legge 26 novembre 2021, n.
206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile
e per la revisione della disciplina degli strumenti di
risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti
di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti
delle persone e delle famiglie nonche' in materia di
esecuzione forzata):
«Art. 1. - 1. (Omissis).
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale. I medesimi schemi sono trasmessi alle
Camere perche' su di essi sia espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari entro il termine di sessanta giorni
dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i
decreti possono essere emanati anche in mancanza dei
pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni
antecedenti alla scadenza del termine previsto per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. I
pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia
e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine,
i decreti possono essere comunque emanati.
3.-17. (Omissis).
18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla
disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i
tribunali e le corti d'appello, anche ad integrazione delle
disposizioni dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che l'ufficio per il processo, sotto
la direzione e il coordinamento di uno o piu' magistrati
dell'ufficio, sia organizzato individuando i requisiti
professionali del personale da assegnare a tale struttura
facendo riferimento alle figure gia' previste dalla legge;
b) prevedere altresi' che all'ufficio per il
processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti
alla struttura:
1) compiti di supporto ai magistrati
comprendenti, tra le altre, le attivita' preparatorie per
l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio
dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e
dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilita'
della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti,
il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per
l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a
incrementare la capacita' produttiva dell'ufficio, ad
abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione;
2) compiti di supporto per l'ottimale utilizzo
degli strumenti informatici;
3) compiti di coordinamento tra l'attivita' del
magistrato e l'attivita' del cancelliere;
4) compiti di catalogazione, archiviazione e
messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali;
5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui
flussi di lavoro;
c) prevedere che presso la Corte di cassazione
siano istituite una o piu' strutture organizzative
denominate ufficio per il processo presso la Corte di
cassazione, in relazione alle quali:
1) individuare i requisiti professionali del
personale da assegnare a tale struttura organizzativa,
facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione
vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in
coerenza con la specificita' delle funzioni della Corte di
cassazione;
2) prevedere che all'ufficio per il processo
presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il
coordinamento del presidente o di uno o piu' magistrati da
lui delegati, previa formazione degli addetti alla
struttura, sono attribuiti compiti:
2.1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e
dei flussi delle sopravvenienze;
2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra
l'altro, la compilazione della scheda del ricorso,
corredata delle informazioni pertinenti quali la materia,
la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti
specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per
l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio,
anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo
svolgimento di attivita' preparatorie relative ai
provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di
giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di
documentazione al fine di contribuire alla complessiva
gestione dei ricorsi e dei relativi provvedimenti
giudiziali;
2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli
strumenti informatici;
2.4) di raccolta di materiale e documentazione
anche per le attivita' necessarie per l'inaugurazione
dell'anno giudiziario;
d) prevedere l'istituzione, presso la Procura
generale della Corte di cassazione, di una o piu' strutture
organizzative denominate ufficio spoglio, analisi e
documentazione, in relazione alle quali:
1) individuare i requisiti professionali del
personale da assegnare a tale struttura, facendo
riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente
per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza
con la specificita' delle attribuzioni della Procura
generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di
cassazione;
2) prevedere che alla predetta struttura
organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli
avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa
formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti
compiti:
2.1) di assistenza per l'analisi preliminare dei
procedimenti che pervengono per l'intervento, per la
formulazione delle conclusioni e per il deposito delle
memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici
della Corte;
2.2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra
l'altro, l'attivita' di ricerca e analisi su precedenti,
orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che
formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle
questioni che possono formare oggetto del procedimento per
l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse
della legge previsto dall'articolo 363 del codice di
procedura civile;
2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli
strumenti informatici;
2.4) di raccolta di materiale e documentazione
per la predisposizione dell'intervento del Procuratore
generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno
giudiziario.
19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 18, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad
assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023,
un contingente di 500 unita' di personale da inquadrare
nella III area funzionale, posizione economica F1, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato.
20.- 23. (Omissis).
24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
decreto o i decreti legislativi recanti norme per
l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni
e per le famiglie sono adottati con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) - g) (Omissis).
h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai
tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del
tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro
presenza nella composizione dei collegi secondo i principi
di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio
per il processo gia' esistente presso il tribunale
ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle
sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie;
i) disciplinare composizione ed attribuzioni
dell'ufficio per il processo secondo quelle previste per
l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali
ordinari ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendola
possibilita' di demandare ai giudici onorari, che
integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per
l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario,
funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione
familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno
ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici
compiti puntualmente delegati dal magistrato togato
assegnatario del procedimento, secondo le competenze
previste dalla legislazione vigente;
l) - cc) (Omissis).
25.- 40. (Omissis).
41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 19 e' autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a
decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, come modificata dall'articolo 1,
comma 28, lettera b), della legge 27 settembre 2021, n.
134. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 858, primo
periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:
«1.820 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «1.231
unita'», le parole: «900 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «610 unita'», le parole: «735 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «498 unita'» e le parole: «185
unita'» sono sostituite dalle seguenti: «123 unita'».
42.- 44. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2, 26 e
27, della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al
Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in
materia di giustizia riparativa e disposizioni per la
celere definizione dei procedimenti giudiziari):
«Art. 1 (Delega al Governo per la modifica del codice
di procedura penale, delle norme di attuazione del codice
di procedura penale, del codice penale e della collegata
legislazione speciale nonche' delle disposizioni
dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti
organizzativi delle procure della Repubblica, per la
revisione del regime sanzionatorio dei reati e per
l'introduzione di una disciplina organica della giustizia
riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il
processo penale). - 1. (Omissis).
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale, con il Ministro per la pubblica
amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito, per
quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia
riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo
decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti
legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere
perche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data
della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti
possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti alla scadenza del termine previsto per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
prorogato di sessanta giorni.
3.-25. (Omissis).
26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in
materia di ufficio per il processo, istituito presso i
tribunali e le corti d'appello ai sensi dell'articolo
16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio
per il processo penale negli uffici giudiziari di merito,
individuando i requisiti professionali del personale da
assegnarvi, facendo riferimento alle figure gia' previste
dalla legge;
b) prevedere che all'ufficio per il processo penale
negli uffici giudiziari di merito, previa adeguata
formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla
struttura, siano attribuiti i seguenti compiti:
1) coadiuvare uno o piu' magistrati e, sotto la
direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti
gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione
giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in
particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione
dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e
dottrinale e alla predisposizione delle minute dei
provvedimenti;
2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle
pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del
monitoraggio dei procedimenti di data piu' risalente e
della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;
3) incrementare la capacita' produttiva
dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a
disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione
delle decisioni, in particolare di quelle aventi un
rilevante grado di serialita', e con la formazione di una
banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
4) fornire supporto al magistrato
nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica;
c) prevedere che presso la Corte di cassazione
siano istituite una o piu' strutture organizzative
denominate «ufficio per il processo penale presso la Corte
di cassazione», individuando i requisiti professionali del
personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure
previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello
e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificita'
delle funzioni di legittimita' della medesima Corte;
d) prevedere che all'ufficio per il processo penale
presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il
coordinamento del Presidente o di uno o piu' magistrati da
lui delegati, previa adeguata formazione di carattere
teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano
attribuiti compiti:
1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e
dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle
comunicazioni e delle notificazioni;
2) di supporto e contributo ai magistrati nella
complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti
giudiziari, mediante, tra l'altro:
2.1) la compilazione della scheda del ricorso,
corredata delle informazioni pertinenti quali la materia,
la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti
specifici;
2.2) lo svolgimento dei compiti necessari per
l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio;
2.3) l'assistenza nella fase preliminare dello
spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di
tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che
presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta
indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, la verifica della documentazione
inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso
immediato per cassazione;
2.4) lo svolgimento di attivita' preparatorie
relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche
di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di
documentazione;
3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli
strumenti informatici;
4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo
delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo
610, comma 1, del codice di procedura penale;
5) di raccolta di materiale e documentazione
anche per le attivita' necessarie per l'inaugurazione
dell'anno giudiziario;
e) prevedere l'istituzione, presso la Procura
generale della Corte di cassazione, di una o piu' strutture
organizzative denominate «ufficio per il processo penale
presso la Procura generale della Corte di cassazione»,
individuando i requisiti professionali del personale da
assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla
legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali
ordinari, in coerenza con la specificita' delle
attribuzioni della Procura generale in materia di
intervento dinanzi alla Corte di cassazione;
f) prevedere che all'ufficio per il processo penale
presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto
la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e
dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione di
carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura,
siano attribuiti compiti:
1) di assistenza per l'analisi preliminare dei
procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la
formulazione delle richieste e per il deposito delle
memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici
della Corte;
2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra
l'altro, l'attivita' di ricerca e analisi su precedenti,
orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che
formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni che
possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni
unite;
3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli
strumenti informatici;
4) di raccolta di materiale e documentazione per
la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale
in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.
27. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 26,
il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere,
con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un
contingente di 1.000 unita' di personale da inquadrare
nella III area funzionale, fascia economica F1, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 46.766.640 annui a decorrere
dall'anno 2023.
28. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari). -
1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di
durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di
onorabilita' di cui all'articolo 42-ter, secondo comma,
lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che
abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di
diritto costituzionale, diritto privato, diritto
processuale civile, diritto commerciale, diritto penale,
diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto
amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un
periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di
cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la
Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici
requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i
tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni
della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con
i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di
formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche
presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni
giurisdizionali che consultive, e i Tribunali
Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della
propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione,
attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le
sue modalita' di svolgimento presso il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso
il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di
Trento e la sezione autonoma di Bolzano.
2. Quando non e' possibile avviare al periodo di
formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui
al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore
eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
periodo si attribuisce preferenza ai corsi di
perfezionamento in materie giuridiche successivi alla
laurea.
3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al
comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari
con allegata documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo'
essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione,
di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze
dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il
Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi
Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie.
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un
magistrato che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando
e' necessario assicurare la continuita' della formazione, a
un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi
assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle
ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi
affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della
giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni
strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi
informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria
assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e'
autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.
Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione
il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo
ammesso allo stage al fine di garantire la continuita'
dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di
magistrato formatore e' considerata ai fini della
valutazione di professionalita' di cui all'articolo 11,
comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
nonche' ai fini del conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato
formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei
laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa
non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui
al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n.
186, e successive modificazioni, ne' ai fini del
conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto
comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non
spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo
svolgimento dell'attivita' formativa.
5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge
sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto
degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai
dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il
periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto
su quanto appreso in ragione della loro attivita' e
astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
ai corsi di formazione decentrata organizzati per i
magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione
decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con
cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono
indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
superiore della magistratura. I laureati ammessi a
partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali
Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo
stage e' condotta in collaborazione con i consigli
dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale
forense relativamente agli uffici di legittimita', nonche'
con le Scuole di specializzazione per le professioni
legali, secondo le modalita' individuate dal Capo
dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche
essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di
specializzazione per le professioni legali.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli
processuali, partecipano alle udienze del processo, anche
non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli;
non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai
procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di
interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i
fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato
presso il quale svolgono il tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare
attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si
svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle
fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei
procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato
formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico
professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non da diritto ad alcun
compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di
lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali
e assicurativi.
8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai
sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in
misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei
limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7,
lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di
natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di
cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle
risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di
studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per
le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del
diritto allo studio universitario, nonche' i termini e le
modalita' di presentazione della dichiarazione sostitutiva
unica.
9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento
dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato
formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il
venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai
possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita'
dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria,
nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine
giudiziario.
10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad
altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di
notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di
specializzazione per le professioni legali, purche' con
modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata
formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per
l'accesso alla professione forense non impedisce
all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di
esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato
formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello
stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
la trasmette al capo dell'ufficio.
11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato
a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. I soggetti assunti dall'amministrazione
giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a
tempo determinato di personale con il profilo di addetto
all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo
14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora
al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo
stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento
del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di
stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il
successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso
l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei
diciotto mesi di durata complessiva richiesti. Costituisce
altresi' titolo idoneo per l'accesso al concorso per
magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio
professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello
Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui
al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del
tirocinio.
[12.]
13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di
notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente
articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del
compimento del periodo di tirocinio professionale ed e'
valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza
dei corsi della scuola di specializzazione per le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche
intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo
di preferenza a parita' di merito, a norma dell'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della
giustizia, dall'amministrazione della giustizia
amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i
concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato
l'esito positivo del periodo di formazione costituisce
titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito.
15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo
di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale
e a vice procuratore onorario.
16. All'articolo 5, della legge 21 novembre 1991, n.
374, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma:
"2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si
applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo
lo stage presso gli uffici giudiziari.".
17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in
ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche
mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla
base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli
uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente
articolo quando stipulano le convenzioni previste
dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai
soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici
della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del
comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere
presentata prima del decorso del termine di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 5 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie). -
1.-4. (Omissis).
5. Coloro che sono ammessi alla formazione
professionale negli uffici giudiziari assistono e
coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel
compimento delle loro ordinarie attivita', anche con
compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo
svolgimento delle attivita' previste dal presente comma
sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
ricerca, del corso di specializzazione per le professioni
legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame
di avvocato. Al termine del periodo di formazione il
magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario
redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione
professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di
cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
compete alcuna forma di compenso, di indennita', di
rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte
della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso
consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal
comma 4 di terzi finanziatori.
5-bis. - 21. (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli da 11 a 16 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:
«Art. 11 (Addetti all'ufficio per il processo). - 1.
Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel
PNRR e, in particolare, per favorire la piena operativita'
delle strutture organizzative denominate ufficio per il
processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
assicurare la celere definizione dei procedimenti
giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero
della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che puo'
avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di
reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un
contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio
per il processo, con contratto di lavoro a tempo
determinato, non rinnovabile, della durata massima di due
anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per
il secondo. Nell'ambito di tale contingente, alla corte di
cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il
processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in
virtu' di specifico progetto organizzativo del primo
presidente della corte di cassazione, con l'obiettivo
prioritario del contenimento della pendenza nel settore
civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare
le linee di progetto di competenza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ricomprese nel PNRR, e in
particolare per favorire la piena operativita' delle
strutture organizzative denominate ufficio per il processo
costituite ai sensi dell'articolo 53-ter della legge 27
aprile 1982, n. 186, il Segretariato generale della
Giustizia amministrativa, di seguito indicato con
l'espressione "Giustizia amministrativa", per assicurare la
celere definizione dei processi pendenti alla data del 31
dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento, in due
scaglioni, di un contingente massimo di 326 unita' di
addetti all'ufficio per il processo, con contratto di
lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata
massima di due anni e sei mesi, cosi' ripartito: 250 unita'
complessive per i profili di cui al comma 3, lettere a), b)
e c), e 76 unita' per il profilo di cui al comma 3, lettera
d). I contingenti di personale di cui al presente comma non
sono computati ai fini della consistenza della dotazione
organica rispettivamente del Ministero della giustizia e
della Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale
di cui al presente comma e' autorizzata subordinatamente
all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021.
2. Il personale da assumere nell'amministrazione
della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 deve essere
in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero,
per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando,
del diploma di laurea in economia e commercio o in scienze
politiche o titoli equipollenti o equiparati. In deroga a
quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria
del profilo professionale degli addetti all'ufficio per il
processo, comprensiva di specifiche e contenuti
professionali, e' determinata secondo quanto previsto
dall'Allegato II, numero 1. Per quanto attiene al
trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni
istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti
all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili
dell'area III, posizione economica F1. Il Ministero della
giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, puo' stabilire, anche in deroga a quanto
previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme
di organizzazione e di svolgimento della prestazione
lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla
distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.
2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo
configura causa di incompatibilita' con l'esercizio della
professione forense e comporta la sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale per tutta la
durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare
comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al
consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti.
La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla
presa di possesso nell'ufficio per il processo. Ai soli
fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica,
il praticante avvocato puo' ricongiungere il periodo gia'
svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento
della funzione di addetto all'ufficio per il processo,
anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi
rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale
risulti iscritto.
3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura
di assunzione e' gestita dalla Giustizia amministrativa, e'
composto dai seguenti profili professionali:
a) funzionari amministrativi - area III - posizione
economica F1;
b) funzionari informatici - area III - posizione
economica F1;
c) funzionari statistici - area III - posizione
economica F1;
d) assistenti informatici - area II - posizione
economica F2.
4. Il servizio prestato con merito e debitamente
attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo
determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia
amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma
3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia stata
svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima
assegnazione:
a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per
magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
b) equivale ad un anno di tirocinio professionale
per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio;
c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della
scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo
il superamento delle verifiche intermedie e delle prove
finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso
alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 4, comma
3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
5. L'amministrazione giudiziaria, nelle successive
procedure di selezione per il personale a tempo
indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso
dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero,
alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le
qualifiche della terza area professionale, prevedere una
riserva in favore del personale assunto ai sensi del
presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per
cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa,
nelle successive procedure di selezione per il personale a
tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al
termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal
presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato
servizio, un attestato di servizio prestato con merito.
6.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata:
a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro
360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro
390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno
2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026, a cui si
provvede mediante versamento di pari importo, nei
corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo
1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato
di previsione del Ministero della giustizia;
b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro
8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro
8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.»
«Art. 12 (Modalita' di impiego degli addetti
all'ufficio per il processo). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 11, comma 1, in merito alla
necessaria approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea, con uno o piu' decreti del Ministro
della giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di
appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio
per il processo sono assegnati gli addetti, nonche' il
numero degli addetti destinati ad ogni singolo ufficio. Le
unita' di personale di cui all'articolo 11, comma 3 assunte
per gli uffici per il processo della Giustizia
amministrativa sono distribuite esclusivamente presso le
seguenti sedi: Consiglio di Stato, in ogni sezione
giurisdizionale; Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, sede di Roma; Tribunale amministrativo regionale per
la Lombardia, sede di Milano; Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto; Tribunale amministrativo regionale
per la Campania, sede di Napoli; Tribunale amministrativo
regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno;
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di
Palermo; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
sezione staccata di Catania. Fanno eccezione 7 funzionari
informatici e 3 funzionari statistici che sono assegnati,
rispettivamente, al Servizio per l'informatica e al
Segretariato generale della Giustizia amministrativa al
fine di coadiuvare l'ufficio per il processo con
riferimento agli aspetti informatici del progetto
ricompreso nel PNRR e allo scopo di monitorare l'andamento
della riduzione dell'arretrato. La decorrenza della presa
di servizio delle unita' di personale di cui all'articolo
11, comma 3, e' la stessa per tutti gli Uffici per il
processo.
2. Le modalita' di impiego degli addetti all'ufficio
per il processo presso gli Uffici giudiziari della
Giustizia ordinaria sono individuate all'Allegato II,
numero 1.
3. All'esito dell'assegnazione degli addetti
all'ufficio per il processo di cui al comma 2, il Capo
dell'ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di
concerto con il dirigente amministrativo, predispone un
progetto organizzativo che preveda l'utilizzo, all'interno
delle strutture organizzative denominate ufficio per il
processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare
il loro apporto all'attivita' giudiziaria.»
«Art. 13 (Reclutamento di personale a tempo
determinato per il supporto alle linee progettuali per la
giustizia del PNRR). - 1. Al fine di assicurare la piena
operativita' dell'ufficio per il processo e di supportare
le linee di progetto di competenza del Ministero della
giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le
procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e
prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM,
che puo' avvalersi di Formez PA in relazione a profili
professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente
previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo
2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato
della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non
anteriore al 1° gennaio 2022, per un contingente massimo di
5.410 unita' di personale amministrativo non dirigenziale,
cosi' ripartito:
a) 1.660 unita' complessive per i profili di cui al
comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
b) 750 unita' complessive per i profili di cui al
comma 2, lettere b), d) e f);
c) 3.000 unita' per il profilo di cui al comma 2,
lettera l).
2. Il contingente di cui al comma 1 e' composto dai
seguenti profili professionali:
a) tecnico IT senior;
b) tecnico IT junior;
c) tecnico di contabilita' senior;
d) tecnico di contabilita' junior;
e) tecnico di edilizia senior;
f) tecnico di edilizia junior;
g) tecnico statistico;
h) tecnico di amministrazione;
i) analista di organizzazione;
l) operatore di data entry.
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2,
comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, le declaratorie dei profili professionali di cui al
comma 2, comprensive di specifiche professionali e
contenuti professionali, sono determinate secondo quanto
previsto dall'Allegato II, numeri da 2 a 11 e, per il
personale di cui all'articolo 11, comma 3, dall'Allegato
III. Per quanto attiene al trattamento economico
fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale,
in quanto applicabile, i profili di cui al comma 2, lettere
a), c), e), g), h) e i), sono equiparati ai profili
dell'area III, posizione economica F1, i profili di cui al
comma 2, lettere b), d) e f), sono equiparati ai profili
dell'area II, posizione economica F2, e il profilo di cui
al comma 2, lettera l), e' equiparato ai profili dell'area
II, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, puo' stabilire, anche in deroga a quanto
previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme
di organizzazione e di svolgimento della prestazione
lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla
distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. Per quanto
attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio
e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i
profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e
c), sono equiparati ai profili dell'Area III, posizione
economica F1, e il profilo di cui al citato comma 3,
lettera d), e' equiparato ai profili di Area II, posizione
economica F2. Al personale di cui all'articolo 11, comma 3,
non spetta il compenso di cui all'articolo 37, comma 13,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
assunzioni di cui al presente comma sono effettuate in
deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di
fuori della dotazione organica del personale amministrativo
e delle assunzioni gia' programmate.
4. L'amministrazione, nelle successive procedure di
selezione per il personale a tempo indeterminato indette
dal Ministero della giustizia, puo' prevedere, qualora la
prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero
triennio sempre presso la sede di prima assegnazione,
l'attribuzione in favore dei candidati di un punteggio
aggiuntivo per il servizio prestato con merito e
debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a
tempo determinato di cui al comma 1, ovvero,
alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le
qualifiche della medesima area professionale come
equiparata ai sensi del comma 3 al profilo professionale
nel quale e' stato prestato servizio, una riserva in favore
del personale assunto ai sensi del presente articolo, in
misura non superiore al cinquanta per cento. Per i concorsi
indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta
attestazione puo' costituire titolo di preferenza a parita'
di titoli e di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. L'assunzione del personale di cui al comma 1 e'
autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da
parte della Commissione europea.
6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro
207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a
cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei
corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo
1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della giustizia.»
«Art. 14 (Procedura straordinaria di reclutamento). -
1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento,
anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il
Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM,
che puo' avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di
reclutamento per i profili di cui agli articoli 11, comma
1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli e prova
scritta. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, i titoli valutabili ai sensi del
presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi
indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:
a) votazione relativa al solo titolo di studio
richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il
Ministero della giustizia possono prevedere che il
punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il
titolo di studio in questione sia stato conseguito non
oltre sette anni prima del termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento;
b) ulteriori titoli universitari in ambiti
disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i
soli profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13,
comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
c) eventuali abilitazioni professionali, per i
profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2,
lettere c), d), e), f) e h);
d) il positivo espletamento del tirocinio presso
gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il
profilo di cui all'articolo 11;
e) il servizio prestato presso la Corte di
cassazione, la Procura generale presso la Corte di
cassazione nonche' le sezioni specializzate dei tribunali
in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea,
quali research officers, nell'ambito del Piano operativo
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i
profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2,
lettera h).
2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione
di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11,
comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova
scritta, con possibilita' di svolgimento della prova da
remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi dalla
Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi
fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i
seguenti:
a) votazione relativa al solo titolo di studio
richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla
Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio
previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di
studio in questione sia stato conseguito non oltre sette
anni prima del termine ultimo per la presentazione della
domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
b) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3,
lettere a), b) e c), eventuali ulteriori titoli accademici
universitari o post-universitari in ambiti disciplinari
attinenti al profilo messo a concorso;
c) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3,
lettere a), b) e c), eventuali abilitazioni professionali
coerenti con il profilo medesimo;
d) per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera a), il positivo espletamento del tirocinio presso
gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Per le procedure di reclutamento
nell'amministrazione della giustizia ordinaria, il bando
indica i posti messi a concorso per ogni profilo e,
nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni
singolo distretto di corte di appello, nonche', ove
previsto nel medesimo bando, per ogni singolo circondario
di tribunale. Ai fini della procedura di reclutamento di
cui al presente comma, gli uffici giudiziari nazionali e
l'amministrazione centrale sono assimilati a un autonomo
distretto. Il bando per i concorsi banditi dalla Giustizia
amministrativa indica i posti messi a concorso per ogni
profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i posti destinati
ad ogni Ufficio per il processo.
4. Ogni candidato, per le procedure di reclutamento
nell'amministrazione della giustizia ordinaria, non puo'
presentare domanda per piu' di un profilo e, nell'ambito di
tale profilo, per piu' di un distretto e, nell'ambito di
tale distretto, qualora il bando lo preveda, per piu' di un
circondario. Ogni candidato per i concorsi banditi dalla
Giustizia amministrativa puo' presentare domanda solo per
un profilo ed esclusivamente per un ufficio giudiziario
della Giustizia amministrativa.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11,
comma 2, per i titoli di studi accademici richiesti per
l'accesso ai profili di cui all'articolo 11 e di cui
all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i),
si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione
previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e dai decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233
del 7 ottobre 2009, e 15 febbraio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011. I candidati
che partecipano alla selezione bandita dalla Giustizia
amministrativa devono essere in possesso del titolo di
accesso al profilo per il quale concorrono, come indicato
nell'Allegato III.
6. Le commissioni esaminatrici, per i concorsi
richiesti dal Ministero della Giustizia, sono composte da
un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la
quinta valutazione di professionalita' o da un dirigente
generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici anni di
iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie
giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un
triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni
di presidente, e da non piu' di quattro componenti,
individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito
almeno la seconda valutazione di professionalita',
dirigenti di livello non generale di una delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvocati con
almeno dieci anni di iscrizione all'Albo e professori
ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo
determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti anche in
quiescenza da non oltre un triennio alla data di
pubblicazione del bando, con funzioni di commissari. Per
quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
7. Per i concorsi banditi dalla Giustizia
amministrativa la procedura concorsuale e' decentrata per
ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale e' nominata
una sola commissione che procede alla selezione dei
candidati per tutti i profili professionali, formando
distinte graduatorie. La prova scritta puo' essere svolta
presso un'unica sede per tutte le procedure concorsuali.
Per la selezione dei candidati per l'ufficio per il
processo del Consiglio di Stato e del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, e'
nominata, per i funzionari informatici, per quelli
statistici e per gli assistenti informatici, una sola
commissione, che forma un'unica graduatoria per ogni
profilo.
8. Per i concorsi banditi dalla Giustizia
amministrativa la commissione esaminatrice e' composta da
un magistrato dell'ufficio giudiziario e da due dirigenti
di seconda fascia dell'area amministrativa. Per la
selezione degli assistenti informatici la commissione puo'
avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o della
consulenza del Servizio per l'informatica. Nella
commissione competente alla selezione dei candidati per
l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di
Roma, un dirigente amministrativo e' sostituito da un
dirigente tecnico per la selezione dei funzionari
informatici e statistici, nonche' per quella degli
assistenti informatici. Le funzioni di segretario sono
svolte da un dipendente appartenente all'Area III. Per
quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. I lavori delle commissioni devono
concludersi entro il 15 dicembre 2021. Il Segretario
generale della Giustizia amministrativa monitora il
rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove
necessario.
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, costituiranno altresi' titoli di preferenza a parita'
di merito per le procedure di reclutamento di cui al
presente articolo:
a) l'avere svolto, con esito positivo, il tirocinio
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore
periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai
sensi dell'articolo 50, commi 1-bis e 1-quater, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche',
per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai
sensi dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n.
186;
c) l'avere completato, con esito positivo, il
tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi
dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per
il processo, cosi' come indicato dall'articolo 50, commi
1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, nonche', per il concorso indetto dalla
Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-ter
della legge 27 aprile 1982, n. 186;
c-bis) l'aver conseguito il diploma della scuola di
specializzazione per le professioni legali.
10. A parita' dei titoli preferenziali di cui al
comma 9 del presente articolo e di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai
sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di
attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza
dovra' essere documentato esclusivamente con le modalita'
indicate dal bando di concorso.
11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal
Ministero della giustizia, la commissione esaminatrice
forma una singola graduatoria relativa ai posti messi a
concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il
bando di concorso, in ogni circondario. Al fine di
garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto
dei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della
giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti
incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un
profilo, l'amministrazione giudiziaria puo' coprire i posti
ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle
graduatorie degli idonei non vincitori per il medesimo
profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di
scorrimento, aventi ad oggetto uno o piu' distretti che
presentano residue scoperture nel profilo, possono
partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti
oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma
non utilmente collocati, nelle altre graduatorie
distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno
di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 15. Per quanto attiene
al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo
di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso di
incapienza delle graduatorie distrettuali formate
nell'ambito della nuova procedura assunzionale, il
reclutamento potra' avvenire mediante scorrimento delle
graduatorie formate nell'ambito della procedura relativa al
primo scaglione. Per la Giustizia amministrativa, qualora
una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti
messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario,
il Segretario generale della Giustizia amministrativa
potra' coprire i posti non assegnati mediante scorrimento
delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo
profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda
tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo
scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo
scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle
con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di
idonei, secondo l'ordine degli Uffici giudiziari indicato
nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.
12. Per i concorsi richiesti dal Ministero della
giustizia, e' ammesso a sostenere la prova scritta, per
ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo,
non inferiore al doppio, del numero di posti messi a
concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando
e sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della
valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La
prova scritta potra' essere svolta mediante l'uso di
tecnologie digitali. Fermo restando quanto previsto dal
comma 1, il bando di concorso specifica i criteri di
attribuzione dei punteggi, le modalita' di formazione della
graduatoria finale per ogni singolo distretto o
circondario, le sedi di corte di appello presso cui potra'
essere svolta la suddetta prova scritta e i criteri di
assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati
ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere
costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valutera'
non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste
nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il
bando puo' prevedere, in ragione del numero di
partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove
necessario, la non contestualita' delle sessioni,
garantendo in ogni caso la trasparenza e l'omogeneita'
delle prove. Le materie oggetto della prova scritta, le
modalita' di nomina della commissione esaminatrice e dei
comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative
sono determinate con decreto del Ministro della giustizia
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
12-bis. In relazione ai soli profili di cui
all'articolo 11, in deroga a quanto previsto dall'articolo
1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16,
nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1 del presente
articolo richiesti dal Ministero della giustizia, si
procede al reclutamento e alla successiva gestione
giuridica ed economica del personale amministrativo anche
per gli addetti all'ufficio per il processo da assegnare
agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di
Trento. Il bando indica in relazione alle assunzioni degli
uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano
i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di
lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come
requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato
di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue
italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo
comma, numero 4), del decreto del Presidente dalla
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. La commissione
esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, puo'
ammettere a sostenere la prova scritta un numero di
candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta
volte, del numero dei posti messi a concorso nel distretto,
sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della
valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. Il
bando prevede altresi', per le procedure di cui al presente
comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6
sia integrata con componenti indicati dalla regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di un'apposita
convenzione da stipulare tra il Ministero della giustizia e
la suddetta regione.
12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali
introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre
2022 al personale del Ministero della giustizia non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.
13. Per l'espletamento delle procedure concorsuali
relative alle assunzioni di tutti i profili professionali
di cui agli articoli 11 e 13 e' autorizzata,
subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della
Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia
ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di
euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia
amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e
di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere
sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.»
«Art. 15 (Vincolo di permanenza nella sede e
mobilita' temporanea). - 1. Il personale di cui agli
articoli 11 e 13 permane nella sede di assegnazione per
l'intera durata del contratto a tempo determinato.
2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo
all'articolazione su base distrettuale della procedura di
reclutamento e alla necessita' di garantire il
raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi
previsti dal PNRR, ogni forma di mobilita' interna su
domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute
successivamente all'assegnazione della sede, si intende
comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto
in cui e' situata la sede di prima assegnazione. Al momento
della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei
singoli profili, potra' essere fatta valere ogni
circostanza idonea a costituire, secondo la normativa
vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione
alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo
preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a
quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non puo' in
alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso
altre pubbliche amministrazioni, ne' essere destinatario di
provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come
previsto dalla contrattazione integrativa.
3. Per la Giustizia ordinaria, e' fatta salva la
mobilita' per compensazione, in condizioni di piena
neutralita' finanziaria e previo nulla osta del Ministero
della giustizia.»
«Art. 16 (Attivita' di formazione). - 1. Il Ministero
della giustizia assicura l'informazione, la formazione e la
specializzazione di tutto il personale a tempo determinato
assunto ai sensi del presente capo e destinato all'ufficio
per il processo di competenza della giustizia ordinaria,
individuando con decreto del Direttore generale del
personale e della formazione specifici percorsi didattici,
da svolgersi anche per via telematica.
2. Per il personale di cui all'articolo 11, comma 3,
assunto a tempo determinato ai sensi del presente decreto
e' assicurata la formazione, secondo un programma definito
dal Segretario generale della Giustizia amministrativa.
3. Per l' attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata, subordinatamente
all'approvazione del PNRR da parte della Commissione
europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria la
spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000
per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di
euro 1.102.000 per l'anno 2024 e, per la Giustizia
amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e
di euro 35.234 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere
sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e
funzionamento del tribunale per i minorenni) convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835:
«Art. 6 (Nomina dei componenti privati). - I
componenti privati del tribunale per i minorenni e della
sezione di Corte d'appello per i minorenni sono nominati
con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli.
E' ad essi rispettivamente conferito il titolo di giudice
del tribunale per i minorenni, o di consigliere della
sezione della Corte d'appello per i minorenni.
Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni,
prestano giuramento innanzi al presidente della Corte
d'appello a norma dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre
1923, n. 2786, che approva il testo unico delle
disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del
personale della magistratura.
Durano in carica tre anni e possono essere
confermati.
Quando e' necessario, sono nominati uno o piu'
supplenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 7
aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di
protezione dei minori stranieri non accompagnati):
«Art. 11 (Elenco dei tutori volontari). - 1. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni e'
istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono
essere iscritti privati cittadini, selezionati e
adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano per
l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la
tutela di un minore straniero non accompagnato o di piu'
minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano
specifiche e rilevanti ragioni. Appositi protocolli
d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e
l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni
sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei
tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano in cui il garante non e' stato
nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede
temporaneamente l'ufficio dell'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni
esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonche'
degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali
e delle universita'. L'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza monitora lo stato di attuazione delle
disposizioni del presente articolo. A tal fine i garanti
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
collaborano costantemente con l'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con
cadenza bimestrale, una relazione sulle attivita'
realizzate.
2. Si applicano le disposizioni del libro primo,
titolo X, capo I, del codice civile.».
 
Art. 2

Finalita'

1. Gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un piu' efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
 
Art. 3

Costituzione, direzione
e coordinamento degli uffici

1. Nella predisposizione del progetto organizzativo il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticita', definisce le priorita' di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo.
2. Il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attivita' degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa relativa a ciascun profilo professionale.
 
Art. 4

Componenti degli uffici per il processo e
dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione

1. Gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti dalle seguenti figure professionali:
a) quanto agli uffici per il processo presso il tribunale, i giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
b) quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino a quando non sara' completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
c) i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
d) coloro che svolgono la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
e) il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie;
f) il personale di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
g) il personale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206, e all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134;
h) ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o piu' delle attivita' previste dal presente decreto.
2. Ciascun componente svolge i compiti attribuiti all'ufficio per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene.
3. Salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui e' necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge. Possono altresi' essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione.
4. I tirocinanti e i magistrati onorari componenti dell'ufficio per il processo non possono accedere ai fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio relativi ai procedimenti rispetto ai quali sussistono le ipotesi previste dall'articolo 51, primo comma, n. 1), 2), 3), 4) in quanto applicabile, 5), del codice di procedura civile o dagli articoli 35 e 36, comma 1, lettere a), b), d), e), f), del codice di procedura penale.
5. I componenti dell'ufficio per il processo sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attivita' prestata presso l'ufficio stesso, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attivita' e di astenersi dalla deposizione testimoniale.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 13, 14,
30, comma 1, lettera a) e 32 del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura
onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche'
disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in
servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57):
«Art. 10 (Destinazione dei giudici onorari di pace
nell'ufficio per il processo). - 1. La proposta di
assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il
processo del tribunale, nei limiti del numero dei giudici
onorari di pace destinati all'ufficio per il processo in
base al decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo
periodo, e' formulata dal presidente del tribunale secondo
quanto previsto dal presente articolo e in conformita' ai
criteri obiettivi indicati in via generale con delibera del
Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo, in
particolare, alla funzionalita' degli uffici giudiziari.
2. Il presidente del tribunale individua, almeno due
volte l'anno, le posizioni da coprire nell'ufficio per il
processo, tenuto conto anche delle assegnazioni in scadenza
nei successivi sei mesi, e propone l'assegnazione d'ufficio
a tale struttura organizzativa dei giudici onorari di pace
che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9,
comma 4.
3. Il presidente del tribunale determina altresi' le
posizioni residue da pubblicare e dispone che se ne dia
comunicazione a tutti i giudici onorari di pace del
circondario ai fini della formulazione della domanda di
assegnazione.
4. Il presidente, nel caso in cui vi siano piu'
aspiranti, tenute presenti le esigenze di efficienza del
tribunale e dell'ufficio del giudice di pace interessato,
individua i magistrati da assegnare sulla base,
nell'ordine, dei seguenti criteri di valutazione:
a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle
attivita' da svolgere, desunta dalla pregressa attivita'
del magistrato onorario, dalla tipologia di affari trattati
dal medesimo, dalle esperienze professionali anche non
giurisdizionali pregresse comprovanti le specifiche
competenze in relazione all'incarico da assegnare, con
preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze
relative ad aree o materie uguali o omogenee;
b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e
delle attivita' inerenti all'ufficio;
c) collocazione nella graduatoria di ammissione al
tirocinio.
5. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su
coloro ai quali e' stato conferito l'incarico di magistrato
onorario da minor tempo, anche se operanti in settori
diversi da quello di destinazione, salvo che non vi ostino,
sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche
ragioni da indicare espressamente nella proposta di
assegnazione.
6. L'assegnazione dei giudici onorari di pace
all'ufficio per il processo del tribunale e' disposta con
il procedimento di cui all'articolo 7-bis del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12; la proposta e' trasmessa al
consiglio giudiziario, che, sentita la sezione autonoma per
i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula il proprio
parere e inoltra gli atti al Consiglio superiore della
magistratura per l'approvazione.
7. L'assegnazione d'ufficio disposta a norma del
comma 2 cessa di produrre effetti alla scadenza del biennio
di cui all'articolo 9, comma 4.
8. Il giudice onorario di pace non puo' essere
inserito, a domanda, in altro ufficio per il processo del
medesimo tribunale se non siano decorsi due anni dal giorno
in cui ha effettivamente iniziato a svolgere l'attivita'
presso l'ufficio per il processo al quale e' assegnato. Nel
caso in cui sia stato assegnato d'ufficio il termine e'
ridotto ad un anno.
9. L'assegnazione del giudice onorario di pace
all'ufficio per il processo del tribunale puo' essere
revocata per sopravvenute esigenze di funzionalita'
dell'ufficio del giudice di pace al quale il giudice
onorario e' addetto. Quando sono assegnati all'ufficio per
il processo piu' giudici onorari di pace addetti
all'ufficio del giudice di pace in relazione al quale sono
sopravvenute le esigenze di cui al primo periodo, alla
revoca dell'assegnazione si provvede sulla base dei criteri
di cui al comma 4 ovvero, in mancanza di domande, dei
criteri previsti dal comma 5. Alla revoca si provvede con
le modalita' di cui al comma 6.
10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice
professionale a supporto del quale la struttura
organizzativa e' assegnata e, sotto la direzione e il
coordinamento del giudice professionale, compie, anche per
i procedimenti nei quali il tribunale giudica in
composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili
per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del
giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo
studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale
e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei
provvedimenti. Il giudice onorario puo' assistere alla
camera di consiglio.
11. Il giudice professionale, con riferimento a
ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la
ragionevole durata, puo' delegare al giudice onorario di
pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e
attivita', anche relativi a procedimenti nei quali il
tribunale giudica in composizione collegiale, purche' non
di particolare complessita', ivi compresa l'assunzione dei
testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei
tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali
previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del
codice di procedura civile, nonche' i provvedimenti di
liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti
che risolvono questioni semplici e ripetitive.
12. Al giudice onorario di pace non puo' essere
delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta
eccezione:
a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti
di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla
famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice
tutelare;
b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti
in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti
di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti
amministrativi;
d) per i provvedimenti che definiscono cause
relative a beni mobili di valore non superiore ad euro
50.000, nonche' relative al pagamento a qualsiasi titolo di
somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;
e) per i provvedimenti che definiscono cause di
risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti, purche' il valore della controversia
non superi euro 100.000;
f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti
che definiscono procedimenti di espropriazione presso
terzi, purche' il valore del credito pignorato non superi
euro 50.000.
13. Il giudice onorario di pace svolge le attivita'
delegate attenendosi alle direttive concordate con il
giudice professionale titolare del procedimento, anche alla
luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni
di cui all'articolo 22. Il Consiglio superiore della
magistratura individua le modalita' con cui le direttive
concordate sono formalmente documentate e trasmesse al capo
dell'ufficio.
14. Il giudice onorario di pace, quando ritiene, in
considerazione delle specificita' del caso concreto, di non
poter provvedere in conformita' alle direttive ed ai
criteri di cui al comma 13, riferisce al giudice
professionale, il quale compie le attivita' gia' oggetto di
delega.
15. Il giudice professionale esercita la vigilanza
sull'attivita' svolta dal giudice onorario e, in presenza
di giustificati motivi, dispone la revoca della delega a
quest'ultimo conferita e ne da' comunicazione al presidente
del tribunale.»
«Art. 11 (Assegnazione ai giudici onorari di pace dei
procedimenti civili e penali). - 1. Ai giudici onorari di
pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo e che
non rientrano nella categoria indicata all'articolo 9,
comma 4, puo' essere assegnata, nei limiti di cui al comma
5, la trattazione di procedimenti civili e penali di
competenza del tribunale, quando ricorre almeno una delle
seguenti condizioni e, per situazioni straordinarie e
contingenti, non si possono adottare misure organizzative
diverse:
a) il tribunale o una sua sezione presenta vacanze
di posti in organico, assenze non temporanee di magistrati
o esoneri parziali o totali dal servizio giudiziario tali
da ridurre di oltre il trenta per cento l'attivita' dei
giudici professionali assegnati al tribunale o alla
sezione;
b) il numero dei procedimenti civili pendenti
rispetto ai quali e' stato superato il termine di
ragionevole durata di cui alla legge 19 marzo 2001, n. 89,
rilevato alla data di cui al comma 9, e' superiore di
almeno il cinquanta per cento rispetto al numero
complessivo dei procedimenti civili pendenti innanzi al
medesimo tribunale ovvero il numero dei procedimenti penali
rispetto ai quali e' stato superato il predetto termine,
rilevato alla medesima data, e' superiore di almeno il
quaranta per cento rispetto al numero complessivo dei
procedimenti penali pendenti dinanzi al medesimo ufficio,
risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal
Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali
definiti di concerto con il Consiglio superiore della
magistratura;
c) il numero medio dei procedimenti civili pendenti
per ciascun giudice professionale in servizio presso il
tribunale, rilevato alla data di cui al comma 9, supera di
almeno il settanta per cento il numero medio nazionale dei
procedimenti civili pendenti per ciascun giudice
professionale di tribunale ovvero il numero medio dei
procedimenti penali pendenti per ciascun giudice
professionale in servizio presso il tribunale, rilevato
alla medesima data, supera di almeno il cinquanta per cento
il numero medio nazionale dei procedimenti penali pendenti
per ciascun giudice professionale di tribunale, risultanti
da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero
della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di
concerto con il Consiglio superiore della magistratura,
distinguendo, ove possibile, per materie, per rito e per
dimensioni degli uffici;
d) il numero medio dei procedimenti civili
sopravvenuti annuali per ciascun giudice professionale in
servizio presso il tribunale, rilevato alla data di cui al
comma 9, supera di almeno il settanta per cento il numero
medio nazionale dei procedimenti civili sopravvenuti nello
stesso periodo per ciascun giudice professionale di
tribunale ovvero il numero medio dei procedimenti penali
sopravvenuti annuali per ciascun giudice professionale in
servizio presso il tribunale, rilevato alla medesima data,
supera di almeno il cinquanta per cento il numero medio
nazionale dei procedimenti penali sopravvenuti nello stesso
periodo per ciascun giudice professionale di tribunale,
risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal
Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali
definiti di concerto con il Consiglio superiore della
magistratura, distinguendo, ove possibile, per materie, per
rito e per dimensioni degli uffici.
2. Quando la condizione di cui al comma 1, lettera
a), ricorre per una sezione del tribunale, ai giudici
onorari di pace possono essere assegnati esclusivamente i
procedimenti devoluti alla medesima sezione.
3. L'individuazione dei giudici onorari ai quali
assegnare la trattazione di procedimenti a norma del comma
1 e' effettuata con i criteri di cui all'articolo 10, comma
4, ovvero, in mancanza di domande, previsti dal comma 5 del
predetto articolo.
4. I criteri di assegnazione degli affari ai giudici
onorari di pace a norma del presente articolo sono
determinati nella proposta tabellare di cui all'articolo
7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
5. In ogni caso, il numero dei procedimenti civili e
penali assegnati a ciascun giudice onorario di pace a norma
del presente articolo non puo' essere superiore ad un terzo
del numero medio nazionale, rilevato distintamente per il
settore civile e per quello penale, dei procedimenti
pendenti per ciascun giudice professionale del tribunale.
6. Non possono essere assegnati, a norma del comma 1,
ai giudici onorari di pace:
a) per il settore civile:
1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta
eccezione per le domande proposte nel corso della causa di
merito e del giudizio petitorio nonche' dei procedimenti di
competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti
dal secondo comma dell'articolo 615 del codice di procedura
civile e dal secondo comma dell'articolo 617 del medesimo
codice nei limiti della fase cautelare;
2) i procedimenti di impugnazione avverso i
provvedimenti del giudice di pace;
3) i procedimenti in materia di rapporti di
lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;
4) i procedimenti in materia societaria e
fallimentare;
5) i procedimenti in materia di famiglia;
b) per il settore penale:
1) i procedimenti diversi da quelli previsti
dall'articolo 550 del codice di procedura penale;
2) le funzioni di giudice per le indagini
preliminari e di giudice dell'udienza preliminare;
3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti
emessi dal giudice di pace;
4) i procedimenti di cui all'articolo 558 del
codice di procedura penale e il conseguente giudizio.
7. L'assegnazione degli affari, in attuazione dei
criteri di cui al comma 4, e' effettuata dal presidente del
tribunale non oltre la scadenza del termine perentorio di
sei mesi dal verificarsi della condizione di cui alla
lettera a) del comma 1 ovvero, relativamente alle
condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo
comma, dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9 e
puo' riguardare esclusivamente procedimenti pendenti a tale
scadenza. Il provvedimento di assegnazione degli affari,
corredato delle relative statistiche e degli altri
documenti necessari a comprovare la sussistenza delle
condizioni di cui al comma 1, ivi compresa la non
adottabilita' di misure organizzative diverse, e'
trasmesso, previo parere del Consiglio giudiziario nella
composizione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, al Consiglio superiore
della magistratura per l'approvazione.
8. L'assegnazione puo' essere mantenuta per un
periodo non superiore a tre anni dalla scadenza del termine
di cui al primo periodo del comma 7 anche quando siano
venute meno le condizioni di cui al comma 1. L'assegnazione
non puo' essere nuovamente disposta, anche relativamente a
giudici onorari di pace diversi, prima che siano decorsi
tre anni dalla scadenza del triennio di cui al primo
periodo, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera
a).
9. Con cadenza annuale il Ministero della giustizia
rende noti i dati necessari ai fini dell'accertamento delle
condizioni di cui al comma 1, rilevandoli alla data del 30
giugno di ciascun anno.
10. Entro dodici mesi dall'approvazione del
provvedimento di assegnazione degli affari fondato sulla
sussistenza di vacanze di posti in organico ai sensi del
comma 1, lettera a), il Consiglio superiore della
magistratura delibera la copertura dei posti vacanti in
modo da far venir meno la condizione di cui alla predetta
lettera.»
«Art. 13 (Destinazione in supplenza dei giudici
onorari di pace). - 1. Nei casi di assenza o impedimento
temporanei del magistrato professionale, il giudice
onorario di pace puo' essere destinato, in presenza di
specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza,
anche nella composizione dei collegi, del magistrato
assente o impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di
cui all'articolo 11, comma 1. L'individuazione del giudice
onorario da destinare in supplenza e' effettuata con i
criteri di cui all'articolo 10, comma 5. In ogni caso, il
giudice onorario di pace non puo' essere destinato in
supplenza per ragioni relative al complessivo carico di
lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici
professionali.»
«Art. 14 (Supplenze e applicazioni negli uffici del
giudice di pace). - 1. Fermi i divieti di cui all'articolo
5, nelle ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di
pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o piu'
giudici onorari di pace, il presidente del tribunale puo'
destinare in supplenza uno o piu' giudici onorari di pace
di altro ufficio del circondario. Fuori dei casi di cui al
primo periodo, quando in un ufficio del giudice di pace del
circondario ricorrono speciali esigenze di servizio, il
presidente del tribunale puo' destinare in applicazione uno
o piu' giudici onorari di pace di altro ufficio del
circondario.
2. La scelta dei magistrati onorari da applicare a
norma del comma 1 e' operata sulla base dei criteri di cui
all'articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di domande,
dei criteri previsti dal comma 5 del predetto articolo.
L'applicazione e' disposta con decreto motivato, sentita la
sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
27 gennaio 2006, n. 25. Copia del decreto e' trasmessa al
Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della
giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. Il
parere della sezione autonoma per i magistrati onorari e'
espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine
perentorio di dieci giorni dalla richiesta.
3. L'applicazione non puo' superare la durata di un
anno e, nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il
giudice onorario di pace e' applicato puo' essere rinnovata
per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso,
un'ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di
pace non puo' essere disposta se non siano decorsi due anni
dalla fine del periodo precedente.»
«Art. 30 (Funzioni e compiti dei magistrati onorari
in servizio). - 1. Fino al raggiungimento del limite di
permanenza in servizio, il presidente del tribunale:
a) puo' assegnare, con le modalita' e in
applicazione dei criteri di cui all'articolo 10,
all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari
di pace gia' in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a
domanda, quelli gia' in servizio alla medesima data come
giudici di pace;
b) puo' assegnare, anche se non ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, e nel rispetto
di quanto previsto dal comma 6, lettere a) e b), del
predetto articolo e delle deliberazioni del Consiglio
superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi
procedimenti civili e penali di competenza del tribunale
esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto come giudici
onorari di tribunale;
c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e
penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del
giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace
gia' in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto come giudici di pace, compresi coloro che
risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma
della lettera a) del presente comma.
(Omissis).»
«Art. 32 (Disposizioni transitorie e abrogazioni). -
1.
2. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei
vice procuratori onorari, determinato con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, primo periodo, entrano a far parte
i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui al
predetto articolo. I predetti magistrati sono assegnati,
con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio dove
prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, a condizione che
quest'ultimo decreto preveda il corrispondente posto in
pianta organica, anche con riferimento all'individuazione
prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando con il
decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, e'
disposta la riduzione dell'organico di un ufficio, i
magistrati onorari in servizio ai quali e' stato conferito
l'incarico da minor tempo che risultino in soprannumero
sono riassegnati ad altro analogo ufficio dello stesso
distretto.
3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore
il 31 ottobre 2025.
4. Le disposizioni dell'articolo 28 entrano in vigore
il 31 ottobre 2025.
5. A decorrere dal 31 ottobre 2025 ai procedimenti
civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di
espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di
pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni,
anche regolamentari, in materia di processo civile
telematico per i procedimenti di competenza del tribunale
vigenti alla medesima data.
6. Ai fini del computo di cui all'articolo 4, comma
2, lettera e), si considera anche lo svolgimento di
funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data
di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche ai fini del
computo di cui all'articolo 18, comma 2.
7. Il Consiglio superiore della magistratura adotta
la delibera di cui all'articolo 6, comma 1, entro sei mesi
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto del Ministro della
giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo.
8. L'incarico dei magistrati onorari nominati
successivamente all'entrata in vigore del decreto
legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata in
vigore del presente decreto ha durata quadriennale con
decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio dei
magistrati onorari di cui al presente comma sono regolati
dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto.
9. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 della legge
28 aprile 2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i giudici di pace e i giudici onorari di
tribunale in servizio a tale data possono essere destinati
in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un
ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano
servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo 14
e con le modalita' indicate nella stessa disposizione. Nel
corso del periodo di supplenza o di applicazione la
liquidazione delle indennita' ha luogo in conformita' ai
criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente
svolti.
10. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro
della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo
periodo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Consiglio superiore della magistratura
adotta per l'anno 2017 la delibera di cui all'articolo 6,
comma 1, individuando, nei limiti delle risorse
disponibili, i posti da pubblicare, sulla base delle piante
organiche degli uffici del giudice di pace e delle
ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di
tribunale e dei vice procuratori onorari.
11. I procedimenti disciplinari pendenti nei
confronti di magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere
regolati dalle disposizioni vigenti prima della predetta
data.
12. Fermo quanto disposto dal comma 11, non possono
essere promosse nuove azioni disciplinari a carico di
magistrati onorari gia' in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto per fatti commessi prima della
medesima data; in relazione ai predetti fatti si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 3 a 10.».
- Si riporta il testo degli articoli da 62 a 72 del
citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 62 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1.
Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti penali
e civili, compresi quelli in materia di lavoro e
previdenza, secondo le priorita' individuate dai presidenti
delle Corti di appello ai sensi dell'articolo 132-bis,
comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale ovvero con i
programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si
applicano le disposizioni del presente capo. (316)
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano
ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico
grado, fatta eccezione per quelli di cui alla legge 24
marzo 2001, n. 89.»
«Art. 63 (Giudici ausiliari). - 1. Ai fini di quanto
previsto dall'articolo 62 si procede alla nomina di giudici
ausiliari nel numero massimo di ottocentocinquanta.
2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito
decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione
del Consiglio superiore della magistratura, su proposta
formulata dal consiglio giudiziario territorialmente
competente nella composizione integrata a norma
dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006,
n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli
giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d),
acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine cui e'
iscritto, ovvero cui e' stato iscritto negli ultimi cinque
anni, il candidato. Ai fini della formulazione della
proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3,
lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile
cui e' iscritto, ovvero e' stato iscritto negli ultimi
cinque anni, il candidato.
3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice
ausiliario:
a) i magistrati ordinari, contabili e
amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo da non
piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda,
nonche' magistrati onorari, che non esercitino piu' ma che
abbiano esercitato con valutazione positiva la loro
funzione per almeno cinque anni;
b) i professori universitari in materie giuridiche
di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo
da non piu' di tre anni al momento di presentazione della
domanda;
c) i ricercatori universitari in materie
giuridiche;
d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da
non piu' di tre anni al momento di presentazione della
domanda;
e) i notai anche se a riposo da non piu' di tre
anni al momento di presentazione della domanda.»
«Art. 64 (Requisiti per la nomina). - 1. Per la
nomina a giudice ausiliario sono necessari i seguenti
requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non
colposi;
d) non essere stato sottoposto a misura di
prevenzione o di sicurezza;
e) avere idoneita' fisica e psichica;
f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla
sanzione piu' lieve prevista dagli ordinamenti delle
amministrazioni o delle professioni di provenienza.
2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere
a) e b), al momento della presentazione della domanda il
candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di
eta'.
3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere
d) ed e), al momento della presentazione della domanda il
candidato deve essere stato iscritto all'albo per un
periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i
sessanta anni di eta'.
4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai
posti previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta
anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e
tedesca. Si osserva altresi' il principio di cui
all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni.
5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i
deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i
presidenti delle regioni e delle province, i membri delle
giunte regionali e provinciali;
b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri
provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;
d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o
esecutivi nei partiti politici.»
«Art. 65 (Pianta organica dei giudici ausiliari.
Domande per la nomina a giudici ausiliari). - 1. Entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il
Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli
ordini distrettuali, e' determinata la pianta organica ad
esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei
posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La
pianta organica e' determinata tenendo conto delle pendenze
e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui puo'
essere assegnato un numero di posti complessivamente non
superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati
le modalita' e i termini di presentazione della domanda per
la nomina a giudice ausiliario nonche' i criteri di
priorita' nella nomina. E' riconosciuta preferenza ai fini
della nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parita' di
titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno
minore eta' anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione
all'Albo. Della pubblicazione del decreto e' dato avviso
sul sito internet del Ministero della giustizia.
3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza
ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte
motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di
nomi pari al doppio dei posti previsti nella pianta
organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la
graduatoria.
4. Il presidente della Corte di appello assegna i
giudici ausiliari alle diverse sezioni dell'ufficio.»
«Art. 66 (Presa di possesso). - 1. Il giudice
ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine
indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 63,
comma 2, ed e' assegnato con apposito provvedimento del
presidente della Corte di appello a norma dell'articolo 65,
comma 4.»
«Art. 67 (Durata dell'ufficio). - 1. Il giudice
ausiliario e' nominato per la durata di cinque anni,
prorogabili per non piu' di cinque anni.
2. La proroga e' disposta con le modalita' di cui
all'articolo 63, comma 2.
3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al
compimento del settantottesimo anno di eta' e nelle ipotesi
di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma
dell'articolo 71.»
«Art. 68 (Collegi e provvedimenti. Monitoraggio). -
1. Del collegio giudicante non puo' far parte piu' di un
giudice ausiliario.
2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio
in cui e' relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2,
almeno novanta procedimenti per anno. Il decreto di cui
all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89,
e' computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai
fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo
precedente.
3. Con cadenza semestrale il ministero della
giustizia provvede al monitoraggio dell'attivita' svolta
dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto dei
parametri di operosita' ed il conseguimento degli obiettivi
fissati dal presente capo.»
«Art. 69 (Incompatibilita' ed ineleggibilita'). - 1.
Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle
incompatibilita' e delle ineleggibilita' prevista per i
magistrati ordinari.
2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di
cui all'articolo 63, comma 3, lettera d), non puo' svolgere
le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha
sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento
della nomina o nei cinque anni precedenti.
3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice
ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi
agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in
cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare,
assistere o difendere le parti di procedimenti trattati
dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto
neppure nei successivi gradi di giudizio.
4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice
ausiliario non possono rappresentare, assistere o
difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte
d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali
hanno svolto le funzioni. Il divieto si estende ad altro
avvocato di lui socio o con lui associato.»
«Art. 70 (Astensione e ricusazione). - 1. Il giudice
ausiliario ha l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato
a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile,
oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma,
del medesimo codice, quando e' stato associato o comunque
collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre
persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa
parte il difensore di una delle parti.
2. Il giudice ausiliario ha altresi' l'obbligo di
astenersi e puo' essere ricusato quando ha in precedenza
assistito nella qualita' di avvocato una delle parti in
causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attivita'
professionale nella qualita' di notaio per una delle parti
in causa o uno dei difensori.»
«Art. 71 (Decadenza, dimissioni, mancata conferma e
revoca). - 1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio
quando decadono perche' viene meno taluno dei requisiti per
la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di
mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa
di incompatibilita'.
2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno
dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in
composizione integrata verifica che il giudice ausiliario
abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui
all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore
della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo
contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma.
3. In ogni momento il presidente della corte di
appello propone motivatamente al consiglio giudiziario la
revoca del giudice ausiliario che non e' in grado di
svolgere diligentemente e proficuamente il proprio
incarico.
4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio
giudiziario in composizione integrata, sentito
l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la
trasmette al Consiglio superiore della magistratura
unitamente ad un parere motivato.
5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con
decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura.»
«Art. 72 (Stato giuridico e indennita'). - 1. I
giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di
magistrati onorari.
2. Ai giudici ausiliari e' attribuita un'indennita'
onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di
duecento euro per ogni provvedimento che definisce il
processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle
parti, a norma dell'articolo 68, comma 2. Quando il
provvedimento e' costituito dal decreto di cui all'articolo
3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'indennita'
e' dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto.
3. L'indennita' annua complessiva non puo' superare,
in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non
sono dovuti contributi previdenziali.
4. L'indennita' prevista dal presente articolo e'
cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza
comunque denominati.».
- Per l'articolo 73 del citato decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, si vedano le note alle premesse.
- Per l'articolo 37, comma 5, del citato decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, si vedano le note alle premesse.
- Per gli articoli 11 e seguenti del citato
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, si vedano le note alle
premesse.
- Per l'articolo 1, comma 19, della citata legge 26
novembre 2021, n. 206, e l'articolo 1, comma 27, della
legge 27 settembre 2021, n. 134, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del codice di
procedura civile:
«Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha
l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente
su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al
quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'
convivente o commensale abituale di una delle parti o di
alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore, amministratore di
sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una
delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un
ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un
comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse
nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.».
- Si riporta il testo degli articoli 35 e 36, comma 1,
del codice di procedura penale:
«Art. 35 (Incompatibilita' per ragioni di parentela,
affinita' o coniugio). - 1. Nello stesso procedimento non
possono esercitare funzioni, anche separate o diverse,
giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al
secondo grado.»
«Art. 36 (Astensione). - 1. Il giudice ha l'obbligo
di astenersi:
a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna
delle parti private o un difensore e' debitore o creditore
di lui, del coniuge o dei figli;
b) se e' tutore, curatore, procuratore o datore di
lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore,
procuratore o curatore di una di dette parti e' prossimo
congiunto di lui o del coniuge;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere
sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle
funzioni giudiziarie;
d) se vi e' inimicizia grave fra lui o un suo
prossimo congiunto e una delle parti private;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del
coniuge e' offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge
svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di
incompatibilita' stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle
leggi di ordinamento giudiziario;
h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
2.-4. (Omissis).».
 
Art. 5

Compiti dell'ufficio per il processo civile
presso i tribunali ordinari e le corti di appello

1. All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono attribuiti uno o piu' fra i seguenti compiti:
a) attivita' preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilita' della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione;
b) supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'articolo 171-bis del codice di procedura civile nonche' nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348-bis del codice di procedura civile;
c) raccordo e coordinamento fra l'attivita' del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari;
d) raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale;
e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
f) assistenza per l'analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attivita' dell'ufficio;
g) supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacita' produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 171-bis e 348-bis
del codice di procedura civile:
«Art. 171-bis (Verifiche preliminari). - Scaduto il
termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore,
entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la
regolarita' del contraddittorio, pronuncia, quando occorre,
i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma,
107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167,
secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo
comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni
rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la
trattazione, anche con riguardo alle condizioni di
procedibilita' della domanda e alla sussistenza dei
presupposti per procedere con rito semplificato. Tali
questioni sono trattate dalle parti nelle memorie
integrative di cui all'articolo 171-ter.
Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo
comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza
per la comparizione delle parti, rispetto alla quale
decorrono i termini indicati all'articolo 171-ter.
Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma
o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni,
la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i
termini indicati all'articolo 171-ter.
Il decreto e' comunicato alle parti costituite a cura
della cancelleria.»
«Art. 348-bis (Inammissibilita' e manifesta
infondatezza dell'appello). - Quando ravvisa che
l'impugnazione e' inammissibile o manifestamente infondata,
il giudice dispone la discussione orale della causa secondo
quanto previsto dall'articolo 350-bis.
Se e' proposta impugnazione incidentale, si provvede
ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi
indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che
per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede
alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte
contro la sentenza.».
 
Art. 6

Compiti dell'ufficio per il processo penale presso
i tribunali ordinari e le corti di appello

1. All'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:
a) coadiuvare uno o piu' magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti;
b) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data piu' risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;
c) incrementare la capacita' produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialita', e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
2. L'ufficio per il processo penale istituito presso la corte di appello effettua prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.
 
Art. 7

Compiti dell'ufficio per il processo civile
presso la Corte di cassazione

1. All'ufficio per il processo civile istituito presso la Corte di cassazione sono attribuiti uno o piu' fra i seguenti compiti:
a) assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
b) supporto al presidente della Corte di cassazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 363-bis, terzo comma, del codice di procedura civile e nella formulazione delle proposte di definizione di cui all'articolo 380-bis del codice di procedura civile;
c) supporto ai magistrati, comprendente, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali;
d) svolgimento di attivita' preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e predisposizione di relazioni;
e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
f) raccolta di materiale e documentazione anche per le attivita' necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 363-bis, terzo
comma, e 380-bis del codice di procedura civile:
«Art. 363-bis (Rinvio pregiudiziale). - (Omissis).
Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio
pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione
alle sezioni unite o alla sezione semplice per
l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con
decreto l'inammissibilita' della questione per la mancanza
di una o piu' delle condizioni di cui al primo comma.
(Omissis).»
«Art. 380-bis (Procedimento per la decisione
accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o
manifestamente infondati). - Se non e' stata ancora fissata
la data della decisione, il presidente della sezione o un
consigliere da questo delegato puo' formulare una sintetica
proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la
inammissibilita', improcedibilita' o manifesta infondatezza
del ricorso principale e di quello incidentale
eventualmente proposto. La proposta e' comunicata ai
difensori delle parti.
Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte
ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito
di una nuova procura speciale, puo' chiedere la decisione.
In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte
provvede ai sensi dell'articolo 391.
Se entro il termine indicato al secondo comma la
parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi
dell'articolo 380-bis.1, e quando definisce il giudizio in
conformita' alla proposta applica il terzo e il quarto
comma dell'articolo 96.».
 
Art. 8

Compiti dell'ufficio per il processo penale
presso la Corte di cassazione

1. All'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;
b) supporto ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro:
1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici;
2) lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio;
3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, anche in considerazione dell'improcedibilita' per superamento dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice di procedura penale, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione;
4) lo svolgimento di attivita' preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
c) supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
d) ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;
e) raccolta di materiale e documentazione anche per le attivita' necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 344-bis e 610,
comma 1, del codice di procedura penale:
«Art. 344-bis (Improcedibilita' per superamento dei
termini di durata massima del giudizio di impugnazione). -
1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il
termine di due anni costituisce causa di improcedibilita'
dell'azione penale.
2. La mancata definizione del giudizio di cassazione
entro il termine di un anno costituisce causa di
improcedibilita' dell'azione penale.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla
scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come
eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
presente codice, per il deposito della motivazione della
sentenza.
4. Quando il giudizio di impugnazione e'
particolarmente complesso, in ragione del numero delle
parti o delle imputazioni o del numero o della complessita'
delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i
termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza
motivata del giudice che procede, per un periodo non
superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi
nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono
essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate
nel periodo precedente, quando si procede per i delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo
comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate
di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del
codice penale, nonche' per i delitti aggravati ai sensi
dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e
per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai
sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice
penale, i periodi di proroga non possono superare
complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno
e sei mesi nel giudizio di cassazione.
5. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del
termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore
possono proporre ricorso per cassazione, a pena di
inammissibilita', entro cinque giorni dalla lettura
dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il
ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione
decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti
osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la
Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il
ricorso, la questione non puo' essere riproposta con
l'impugnazione della sentenza.
6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con
effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta
procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo
comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche
per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione
tra un'udienza e quella successiva non puo' comunque
eccedere sessanta giorni. Quando e' necessario procedere a
nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 o
dell'articolo 598-ter, comma 2, del presente codice, per la
notificazione del decreto di citazione per il giudizio di
appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i
termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono
altresi' sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei
cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui
l'autorita' giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data
in cui la notificazione e' effettuata.
7. La declaratoria di improcedibilita' non ha luogo
quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624,
le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo si applicano anche nel giudizio conseguente
all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice
competente per l'appello. In questo caso, il termine di
durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno
successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo
617.
9. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei procedimenti per i delitti puniti con
l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di
circostanze aggravanti.».
«Art. 610 (Atti preliminari). - 1. Il presidente
della corte di cassazione, se rileva una causa di
inammissibilita' dei ricorsi, li assegna ad apposita
sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la
decisione in camera di consiglio. La cancelleria da'
comunicazione del deposito degli atti e della data
dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel
termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione
della causa di inammissibilita' rilevata con riferimento al
contenuto dei motivi di ricorso. Si applica il comma 1
dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata
l'inammissibilita', gli atti sono rimessi al presidente
della corte.
1-bis. Il presidente della corte di cassazione
provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni
secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento
giudiziario.
2. Il presidente, su richiesta del procuratore
generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio,
assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni
proposte sono di speciale importanza o quando occorre
dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole
sezioni.
3. Il presidente della corte, se si tratta delle
sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la
data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o
in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente
dispone altresi' la riunione dei giudizi nei casi previsti
dall'articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi
alla speditezza della decisione.
4.
5. Almeno trenta giorni prima della data
dell'udienza, la cancelleria ne da' avviso al procuratore
generale e ai difensori, indicando se il ricorso sara'
deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di
consiglio.
5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1,
lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b),
c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo
581, e d), la corte dichiara senza formalita' di procedura
l'inammissibilita' del ricorso. Allo stesso modo la corte
dichiara l'inammissibilita' del ricorso contro la sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti e
contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo
599-bis. Contro tale provvedimento e' ammesso il ricorso
straordinario a norma dell'articolo 625-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 165-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale):
«Art. 165-bis (Adempimenti connessi alla trasmissione
degli atti al giudice dell'impugnazione). - 1. Gli atti da
trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere,
in distinti allegati formati subito dopo la presentazione
dell'atto di impugnazione, a cura del giudice o del
presidente del collegio che ha emesso il provvedimento
impugnato, i seguenti dati:
a) i nominativi dei difensori, di fiducia o
d'ufficio, con indicazione della data di nomina;
b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di
domicilio, con indicazione delle relative date;
c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun
reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle
specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero
eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione;
d) i termini di scadenza delle misure cautelari in
atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali
periodi di sospensione o proroga.
2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della
cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato, e' inserita in separato fascicolo allegato al
ricorso, qualora non gia' contenuta negli atti trasmessi,
copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto
l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera
e), del codice; della loro mancanza e' fatta
attestazione.».
 
Art. 9

Compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione
presso la Procura generale della Corte di cassazione

1. All'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione sono attribuiti uno o piu' fra i seguenti compiti:
a) assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti ai fini dell'eventuale intervento, della formulazione delle conclusioni e della predisposizione delle memorie da depositare dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;
b) supporto ai magistrati comprendente, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, l'attivita' di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e l'individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile;
c) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
d) raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.
2. L'ufficio spoglio, analisi e documentazione opera sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 363 del codice di
procedura civile:
«Art. 363 (Principio di diritto nell'interesse della
legge). - Quando le parti non hanno proposto ricorso nei
termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il
provvedimento non e' ricorribile in cassazione e non e'
altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la
Corte di cassazione puo' chiedere che la Corte enunci
nell'interesse della legge il principio di diritto al quale
il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.
La richiesta del procuratore generale, contenente una
sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto
poste a fondamento dell'istanza, e' rivolta al primo
presidente, il quale puo' disporre che la Corte si pronunci
a sezioni unite se ritiene che la questione e' di
particolare importanza.
Il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla
Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle
parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che
la questione decisa e' di particolare importanza.
La pronuncia della Corte non ha effetto sul
provvedimento del giudice di merito.».
 
Art. 10

Compiti dell'ufficio per il processo penale
presso la Procura generale della Corte di cassazione

1. All'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) assistenza ai magistrati per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte di cassazione;
b) supporto ai magistrati nell'attivita' di ricerca e di analisi dei precedenti, degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi, nonche' nell'esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;
c) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
d) raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.
2. L'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione opera sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio.
 
Art. 11

Ulteriori compiti degli uffici per il processo e
dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione svolgono anche le ulteriori attivita' di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari, previste dai documenti organizzativi degli uffici giudiziari.
 
Art. 12

Ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali
e le sezioni circondariali

1. Gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono regolati dalle disposizioni di cui al presente capo e da quelle di cui ai capi I e II, in quanto compatibili.
2. Gli uffici per il processo sono costituiti dal personale di cui all'articolo 4 e dai giudici onorari esperti di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

Note all'art. 12:
- Per l'articolo 6 del citato regio decreto-legge 20
luglio 1934, n. 1404, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 13

Costituzione dell'ufficio per il processo

1. Nel costituire l'ufficio per il processo a norma dell'articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di direzione e coordinamento delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali.
2. I componenti dell'ufficio per il processo possono essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attivita' connesse all'esercizio dell'attivita' giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalle sedi del tribunale. L'autorizzazione e' concessa dal presidente della sezione, o da altro magistrato da questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze.
 
Art. 14

Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace

1. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Note all'art. 14:
- Per gli articoli 10, 11, 13 e 14 del citato decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si vedano le note
all'articolo 4 del presente decreto.
 
Art. 15

Funzioni e compiti dei giudici onorari esperti

1. Oltre a svolgere le funzioni di componente del collegio della sezione distrettuale nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, ai giudici onorari esperti possono essere delegate funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio del giudice togato all'ascolto del minore, di sostegno ai minorenni e alle parti, nonche' di raccordo con gli ausiliari del giudice, con attribuzione di specifici compiti puntualmente indicati dal magistrato assegnatario del procedimento.
2. Nell'ambito delle sezioni circondariali, su delega del magistrato assegnatario del procedimento, i giudici onorari esperti interloquiscono con le parti processuali, con gli ausiliari del giudice e con i servizi territoriali e coadiuvano i curatori speciali nell'esercizio dei poteri di rappresentanza sostanziale; garantiscono il raccordo con i servizi sociosanitari, anche al fine di assicurare la tempestivita' dell'intervento giudiziario e la ragionevole durata del processo, nonche' la completezza delle informazioni fornite e il corretto espletamento degli incarichi conferiti; svolgono le attivita' di supporto dei servizi territoriali nell'esecuzione dei provvedimenti. Possono inoltre essere delegati dal presidente o dal coordinatore della sezione, previo raccordo con gli enti territoriali e con gli enti del terzo settore, alla tenuta di un archivio relativo ai soggetti disponibili all'affidamento familiare, provvedendo anche alla raccolta di informazioni sui medesimi e alla loro audizione.
3. Nell'ambito delle sezioni distrettuali, nei settori dei minori stranieri non accompagnati e dei procedimenti relativi all'immigrazione, i giudici onorari esperti collaborano alla verifica dell'accoglienza e della progettualita' relativa ai minori, raccordandosi con i tutori, con i referenti dei servizi territoriali e con i responsabili delle comunita', e curano l'ascolto dei minori, assistiti dal mediatore culturale; verificano l'andamento delle tutele, con riferimento all'equa distribuzione degli incarichi ai tutori, alla corretta tenuta dell'elenco di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, al tempestivo invio delle relazioni trimestrali; svolgono, anche sulla base di protocolli stipulati dal tribunale con le istituzioni del settore, compiti di monitoraggio e di censimento dei fascicoli. Nei procedimenti amministrativi possono essere loro delegate funzioni di raccordo con i servizi territoriali e di coordinamento con il servizio ministeriale nell'ambito del connesso procedimento penale. Con riferimento al settore delle adozioni, ai giudici onorari esperti possono essere delegate attivita' di ascolto e di informazione delle coppie istanti, in raccordo con i servizi sociali territoriali deputati alle indagini psico-sociali; possono altresi' essere loro delegate attivita' di formazione delle coppie aspiranti all'adozione, in coordinamento con i servizi territoriali.
4. Nella materia penale, ai giudici onorari esperti possono essere delegate attivita' di verifica dei percorsi di messa alla prova e di giustizia riparativa e attivita' di raccordo con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia nonche', nel settore dell'esecuzione penale, su delega del magistrato di sorveglianza e in coordinamento con l'ufficio di servizio sociale per i minorenni e con i servizi socio sanitari territoriali, attivita' di verifica degli interventi rieducativi in corso.

Note all'art. 15:
- Per l'articolo 11 della citata legge 7 aprile 2017,
n. 47, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 16

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), e' autorizzata la spesa di euro 70.149.960 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede, quanto ad euro 46.766.640 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134 e quanto ad euro 23.383.320 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 16:
- Per l'articolo 1, comma 27, della citata legge 27
novembre 2021, n. 134, si vedano le note alle premesse.
- Per l'articolo 1, comma 41, della citata legge 26
novembre 2021, n. 206, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 17

Disposizioni transitorie

1. I giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, sono assegnati all'ufficio per il processo, oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.
 
Art. 18

Modifiche e abrogazioni

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 58 e' inserito il seguente:
«Art. 58-bis (Ufficio per il processo). - L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale»;
b) al libro I, titolo I, la rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente: «Del cancelliere, dell'ufficio per il processo e dell'ufficiale giudiziario».
2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 124, comma 1, dopo la parola «ausiliari» sono inserite le seguenti: «e collaboratori»;
b) all'articolo 126, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il giudice e' supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.».
3. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole «a norma dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2012, n. 221» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134».
4. L'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' abrogato.

Note all'art. 18:
- Si riporta la rubrica del capo II, Libro I, Titolo I,
del codice di procedura civile, cosi' come modificata dal
presente decreto:
«Capo II - Del cancelliere, dell'ufficio per il
processo e dell'ufficiale giudiziario.».

- Si riporta il testo degli articoli 124 e 126 del
codice di procedura penale cosi' come modificato dal
presente decreto:
«Art. 124 (Obbligo di osservanza delle norme
processuali). - 1. I magistrati, i cancellieri e gli altri
ausiliari e collaboratori del giudice, gli ufficiali
giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo
codice anche quando l'inosservanza non importa nullita' o
altra sanzione processuale.
2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza
delle norme anche ai fini della responsabilita'
disciplinare.»

«Art. 126 (Assistenza al giudice). - 1. Il giudice,
in tutti gli atti ai quali procede, e' assistito
dall'ausiliario a cio' designato a norma dell'ordinamento,
se la legge non dispone altrimenti.
1-bis. Il giudice e' supportato dall'ufficio per il
processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti
dalla legge.».

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, cosi' come
modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Funzioni e compiti dei giudici onorari di
pace). - 1. I giudici onorari di pace esercitano, presso
l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia
civile e penale e la funzione conciliativa in materia
civile secondo le disposizioni dei codici di procedura
civile e penale e delle leggi speciali.
2. I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati
alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il
processo», costituita, a norma del decreto legislativo
recante norme sull'uffcio per il processo, in attuazione
della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27
settembre 2021, n. 134, presso il tribunale del circondario
nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al
quale sono addetti.
3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio
per il processo non possono esercitare la giurisdizione
civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace.
4. Nel corso dei primi due anni dal conferimento
dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere
assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere
esclusivamente i compiti e le attivita' allo stesso
inerenti.
5. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio
per il processo puo' essere assegnata, nei limiti e con le
modalita' di cui all'articolo 11, la trattazione di
procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale
ordinario.».
 
Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui al capo III si applicano dal 1° gennaio 2025.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 ottobre 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Colao, Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione
digitale

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione

Bianchi, Ministro dell'istruzione

Messa, Ministro dell'universita' e
della ricerca

Gelmini, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Orlando, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Lamorgese, Ministro dell'interno

Guerini, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Cartabia