Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2022 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 6 ottobre 2022
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di deferasirox, «Deferasirox Accord». (Determina n. 159/2022).


IL DIRIGENTE
dell'Ufficio procedure centralizzate

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, cosi' come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale e' stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;
Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021;
Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 luglio 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° giugno 2022 al 30 giugno 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;
Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 23 aprile 2020 (protocollo 0045901/P-23/04/2020-AIFA_UMGR-P), con la quale e' stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Deferasirox Accord» (deferasirox) e la lettera di approvazione dell'aggiornamento del 24 maggio 2021 (protocollo 0063662/P-24/05/2021-AIFA_UMGR-P;
Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 7, 8 e 9 settembre 2022;

Determina:

La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: DEFERASIROX ACCORD, descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, e' collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'.
Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 6 ottobre 2022

Il dirigente: Ammassari
 
Allegato

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.
Nuove confezioni.
DEFERASIROX ACCORD;
codice ATC - principio attivo: V03AC03 - deferasirox;
Titolare: Accord Healthcare, S.L.U.;
cod. procedura EMEA/H/C/005156/IB/0004;
GUUE 29 luglio 2022.
Indicazioni terapeutiche.
«Deferasirox Accord» e' indicato per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro dovuto a frequenti emotrasfusioni (≥7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) in pazienti con beta talassemia major di eta' pari e superiore a 6 anni.
«Deferasirox Accord» e' indicato anche per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro dovuto a emotrasfusioni quando la terapia con deferoxamina e' controindicata o inadeguata nei seguenti gruppi di pazienti:
in pazienti pediatrici con beta talassemia major con sovraccarico di ferro dovuto a frequenti emotrasfusioni (≥ 7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) di eta' compresa tra 2 e 5 anni;
in pazienti adulti e pediatrici con beta talassemia major con sovraccarico di ferro dovuto a emotrasfusioni non frequenti (< 7 ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) di eta' pari e superiore a 2 anni;
in pazienti adulti e pediatrici con altre anemie di eta' pari e superiore a 2 anni.
«Deferasirox Accord» e' indicato anche per il trattamento del sovraccarico cronico di ferro che richiede terapia chelante quando la terapia con deferoxamina e' controindicata o inadeguata in pazienti con sindromi talassemiche non trasfusione-dipendenti di eta' pari e superiore a 10 anni.
Modo di somministrazione.
Il trattamento con deferasirox deve essere iniziato e mantenuto da medici esperti nel trattamento del sovraccarico cronico di ferro.
«Deferasirox Accord» e' disponibile solo sotto forma di compresse rivestite con film.
Tutti i riferimenti alla formulazione dispersibile nel riassunto delle caratteristiche del prodotto indicano le compresse dispersibili di riferimento.
Per uso orale.
Le compresse rivestite con film devono essere deglutite intere con un po' di acqua. Per i pazienti che non riescono a ingerire le compresse intere, le compresse rivestite con film possono essere frantumate e somministrate spargendo la dose completa su cibo morbido, ad esempio yogurt o passata di mela (purea di mela). La dose deve essere consumata immediatamente e completamente, e non conservata per un utilizzo futuro.
Le compresse rivestite con film devono essere assunte una volta al giorno, preferibilmente ogni giorno alla stessa ora, e possono essere assunte a stomaco vuoto o con un pasto leggero (vedere paragrafi 4.5 e 5.2).
Confezioni autorizzate:
EU/1/19/1412/013 - A.I.C.: 048432138/E in base 32: 1G610B - 360 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/alu) - 300 × 1 compresse (dose unitaria).
Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.
Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve informare l'Agenzia europea dei medicinali ed il CHMP in merito ai risultati del programma di sorveglianza in ogni Stato membro.
Come previsto dai requisiti di legge, le seguenti reazioni avverse gravi devono essere segnalate in modo rapido all'autorita' competente appropriata cosi' come riassunte nei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza:
Aumento degli enzimi epatici > 10xULN
Innalzamento grave della creatinina
Risultati delle biopsie renali, se disponibili
Cataratte
Perdita dei capelli
Calcoli biliari
Prima del lancio di «Deferasirox Accord» in ogni Stato membro il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'Autorita' nazionale competente il contenuto e il formato del programma educazionale, incluse le comunicazioni ai media, le modalita' di distribuzione, e ogni altro aspetto del materiale.
Il programma educazionale ha lo scopo di informare gli operatori sanitari e i pazienti la fine di minimizzare i rischi di:
mancato rispetto della posologia e del monitoraggio biologico;
errori terapeutici [dovuti al passaggio tra le formulazioni (compresse dispersibili e compresse rivestite con film/granulato)] disponibili in commercio da parte di diversi titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che, al lancio, in ogni Stato membro dove «Deferasirox Accord» e' commercializzato, tutti gli operatori sanitari e i pazienti che sono potenziali prescrittori, dispensatori e utilizzatori di «Deferasirox Accord» siano dotati del seguente pacchetto educazionale per tutte le formulazioni disponibili (esempio, compresse dispersibili, compresse rivestite con film e granulato) e per tutte le indicazioni:
materiale educazionale per il medico;
pacchetto informativo per il paziente.
Dopo il lancio devono essere effettuate ulteriori distribuzioni periodiche, in particolare dopo modifiche sostanziali delle informazioni di sicurezza del prodotto che giustifichino aggiornamenti del materiale educazionale.
Il materiale educazionale per il medico deve comprendere:
il riassunto delle caratteristiche del prodotto;
la guida per gli operatori sanitari.
La Guida per gli operatori sanitari deve comprende i seguenti elementi chiave:
descrizione delle formulazioni disponibili in commercio di deferasirox (esempio, compresse dispersibili, compresse rivestite con film e granulato);
diverso regime posologico;
diverse condizioni di somministrazione;
tabella di conversione delle dosi quando si cambia da una formulazione all'altra;
le dosi raccomandate e le regole per l'inizio del trattamento;
la necessita' di monitorare la ferritina sierica mensilmente;
che in alcuni pazienti deferasirox causa aumenti della creatinina sierica:
la necessita' di monitorare la creatinina sierica:
due volte prima di iniziare il trattamento;
ogni settimana durante il primo mese dopo l'inizio del trattamento e dopo la modifica della terapia;
successivamente una volta al mese;
la necessita' di ridurre di 10 mg/kg la dose se l'aumento della creatinina sierica:
adulti: >33% al di sopra del basale e clearance della creatinina < del limite inferiore dell'intervallo di normalita' (LLN) (90 ml/min);
pazienti pediatrici: sia > del limite superiore dell'intervallo di normalita' (ULN) sia la clearance della creatinina scende <LLN in due visite consecutive;
la necessita' di interrompere il trattamento dopo una riduzione della dose se l'aumento della creatinina sierica:
adulti e pazienti pediatrici: rimane >33% al di sopra del basale o la clearance della creatinina <LLN (90 ml/min);
la necessita' di considerare una biopsia renale:
quando la creatinina sierica e' elevata e se sono state notate altre anomalie (come proteinuria, evidenze della sindrome di Fanconi),
l'importanza di misurare la clearance della creatinina;
breve panoramica dei metodi utilizzati per la misurazione della clearance della creatinina;
che un aumento delle transaminasi sieriche puo' insorgere in pazienti trattati con «Deferasirox Accord»:
la necessita' di esami per la funzione epatica prima della prescrizione, quindi mensilmente o piu' frequentemente, se indicato clinicamente;
non prescrivere a pazienti con grave malattia epatica preesistente;
la necessita' di interrompere il trattamento se si e' osservato un aumento persistente e progressive degli enzimi epatici;
la necessita' di esami uditivi ed oftalmici ogni anno;
la necessita' di una tabella di riferimento che evidenzia i valori della creatinina sierica, della clearance della creatinina, della proteinuria, degli enzimi epatici, della ferritina prima dell'inizio del trattamento, come:
===================================================================== | Primo inizio del trattamento | | +=======================================================+===========+ |Creatinina sierica Giorno - X |Valore 1 | +-------------------------------------------------------+-----------+ |Creatinina sierica Giorno - Y |Valore 2 | +-------------------------------------------------------+-----------+
X e Y sono i giorni (da determinare) di quando devono essere effettuate le determine prima dell'inizio della terapia.
Un'avvertenza sul rischio di un eccesso di chelazione e sulla necessita' di un controllo rigoroso dei livelli di ferritina sierica e della funzione renale ed epatica.
Le regole per l'aggiustamento e l'interruzione della dose di trattamento quando viene raggiunta la concentrazione di ferritina sierica +/- ferro epatico desiderata.
Raccomandazioni per il trattamento delle sindromi talassemiche non trasfusione-dipendenti (NTDT):
informazione che un solo ciclo di trattamento e' proposto per i pazienti con NTDT;
un'avvertenza sulla necessita' di un controllo piu' rigoroso della concentrazione del ferro epatico e della ferritina sierica nella popolazione pediatrica;
un'avvertenza sulle conseguenze di sicurezza attualmente non note di un trattamento a lungo termine nella popolazione pediatrica.
Il pacchetto informativo per il paziente deve contenere:
il foglio illustrativo per il paziente;
la guida per il paziente.
La guida per il paziente deve contenere i seguenti elementi chiave:
informazione sulla necessita' di effettuare controlli regolari, e quando devono essere effettuati, della creatinina sierica, clearance della creatinina, della proteinuria, degli enzimi epatici, della ferritina;
informazione che nel caso intervengano anomalie renali significative puo' essere considerata la biopsia renale;
disponibilita' di diverse formulazioni orali (esempio, compresse dispersibili, compresse rivestite con film e granulato) e le principali differenze associate a queste formulazioni (come diverso regime posologico, diverse condizioni di somministrazione in particolare con il cibo).
Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo (RNRL).