Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 settembre 2022
Assegnazione dei contratti di formazione medico specialistica finanziati con fondi statali alle tipologie di specializzazioni, per l'anno accademico 2021-2022.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive nn. 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva n. 93/16/CEE»;
Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, in virtu' del quale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno di medici specialisti da formare sulla base del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 30 giugno 2014, n. 105, recante «regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 3 giugno 2015 - Supplemento ordinario n. 25, concernente «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 13 giugno 2017, prot. n. 402, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 163 del 14 luglio 2017 - Supplemento ordinario n. 38, recante «Standard, requisiti e indicatori di attivita' formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;
Visto l'art. 1, comma 431 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che dispone l'ammissione del personale medico con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 della medesima legge, alla partecipazione per l'accesso in sovrannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalita' previste dall'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;
Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007, il quale stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, il trattamento economico del medico in formazione specialistica e' di euro 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e di euro 26.000,00 lordi per i successivi anni di corso;
Vista la nota prot. n. 3801 del 28 gennaio 2022 con la quale il Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di conoscere le risorse economiche disponibili per il finanziamento dei contratti di formazione medico specialistica per l'anno accademico 2021/2022, ivi compreso il valore di eventuali residui di finanziamento rinvenienti dalla mancata assegnazione dei contratti nel precedente anno accademico;
Vista la nota prot. n. 31228 del 28 febbraio 2022, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il livello complessivo del finanziamento per l'anno accademico 2021/2022, stanziato sul fondo sanitario nazionale - cap. 2700, con esclusione delle ulteriori risorse stanziate per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi della legislazione vigente, e' pari ad euro 1.269.593.876, di cui euro 173.013.061,00 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del decreto-legge n. 90 del 2001, convertito dalla legge n. 188 del 2001; euro 89.088.815,00 stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 428 del 1990; euro 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005; euro 50.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 147 del 2013; euro 90.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 252, della legge n. 208 del 2015; euro 91.800.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 521, della legge n. 145 del 2018; euro 16.492.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 271 della legge n. 160 del 2019; euro 26.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 859, della legge n. 160 del 2019; euro 109.200.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020; euro 25.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020; euro 105.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, commi 421 e 422, della legge n. 178 del 2020; euro 194.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 260, della legge n. 234 del 2021;
Vista la nota n. 13911 del 14 maggio 2022 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca, preso atto della ricognizione delle vigenti autorizzazioni di spesa effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la richiamata nota n. 31228 del 28 febbraio 2022 per un importo complessivo di euro 1.269.593.876, ha comunicato, tra l'altro, che: le risorse residue derivanti dall'anno accademico 2020/2021 e riportabili all'anno 2022 sono stimate nel valore di euro 215.589.129,07; tale somma si aggiunge all'importo complessivo indicato nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 31228 del 28 febbraio 2022 di euro 1.269.593.876,28 per un ammontare totale di finanziamento statale, comunque stimato, di euro 1.485.183.005,35, disponibile per l'anno accademico 2021/2022; che gli oneri calcolati in via previsionale dei contratti a finanziamento statale delle coorti di specializzandi degli anni accademici precedenti (ossia quelli dal II al V anno dell'anno accademico 2021/2022), sommati agli ulteriori costi presunti (quali sospensioni, posti intaccati, ecc.), risultano pari complessivamente a euro 925.176.900,00 che, sottratti alla predetta disponibilita' complessiva per l'anno accademico 2021/2022 stimata in euro 1.485.183.005,35 porta ad una stima della disponibilita' residua per l'anno accademico 2021/2022 pari a euro 560.006.105,35;
Vista la nota prot. n. 158013 del 7 giugno 2022, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, nel prendere atto degli elementi informativi forniti dal Ministero dell'universita' e della ricerca con la citata nota prot. n. 13911 del 14 maggio 2022 e considerate le fonti di finanziamento disponibili a legislazione vigente gia' comunicate con la richiamata nota prot. n. 31228 del 28 febbraio 2022, ha rappresentato, tra l'altro: che la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) ha integrato il finanziamento previgente finalizzato ai trattamenti economici dei medici in formazione specialistica allo scopo di stabilizzare in via permanente il numero di ammissibili al primo anno di formazione in circa 12.000 unita' l'anno, precisando che il finanziamento disponibile consente l'ammissione di tale numero di medici al primo anno; che, comunque, per l'anno accademico 2021/2022 sarebbe ammissibile al primo anno di formazione medico specialistica anche un numero superiore di medici fino ad un massimo di 13.000 unita', ipotizzando che giunga a frequentare il quinto anno di formazione il 55% dei medici ammessi e che tutti i suddetti medici frequentino in modo regolare; cio' non comprometterebbe peraltro la possibilita' di ammissione nei prossimi anni di 12.000 medici all'anno;
Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 3 giugno 2021 (Rep. atti n. 76/CSR), concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2020/2023, che risulta essere per l'anno accademico 2021/2022 pari a complessive 13.311 unita';
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 229 del 24 settembre 2021, concernente «Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2020/2023 ed assegnazione dei contratti di formazione medico specialistica alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2020/2021»;
Considerato che l'art. 1 del citato decreto 9 luglio 2021, per quanto riguarda l'anno accademico 2021/2022, determina in 13.311 unita' il fabbisogno dei medici specialisti da formare;
Tenuto conto che con il richiamato decreto del 9 luglio 2021 e' stato possibile, grazie anche ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), soddisfare interamente il fabbisogno espresso per l'anno accademico 2020/2021 e anticipare al predetto anno accademico anche una quota parte del fabbisogno di 13.311 unita' - relativo all'anno accademico 2021/2022 - pari a 3.893 contratti di formazione medico specialistica e che, pertanto, il fabbisogno per l'anno accademico 2021/2022, al netto della predetta quota anticipata di 3.893 contratti, risultava pari a 9.418 unita' (differenza tra 13.311 unita' e 3.893 unita');
Vista la nota prot. n. 13665 del 10 marzo 2022 con la quale il Ministero della salute ha chiesto al coordinamento tecnico della Commissione salute, di conoscere se le regioni e le Province autonome intendessero confermare il fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2021/2022 gia' definito con il citato Accordo del 3 giugno 2021, pari a 13.311 unita', ovvero se intendessero procedere ad una rivalutazione del fabbisogno precedentemente espresso per l'anno 2021/2022, tenuto conto che, avendo gia' anticipato e finanziato nel 2021 n. 3.893 contratti di formazione medico specialistica relativi al fabbisogno espresso per l'anno accademico 2021/2022, quest'ultimo risultava essere pari a 9.418 unita';
Vista la nota prot. n. 177823 del 19 aprile 2022, da ultimo integrata con nota prot. n. 222814 del 16 maggio 2022, con la quale la Regione Veneto in qualita' di coordinamento del tavolo tecnico interregionale della Commissione salute - Area risorse umane, formazione e fabbisogni formativi - ha comunicato la rivalutazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare per l'anno accademico 2021/2022;
Considerato che a seguito della rimodulazione delle regioni e Province autonome e' risultato un fabbisogno complessivo di medici da formare per l'anno accademico 2021/2022 pari a 14.645 unita', cui aggiungere n. 33 unita' richieste dalla Regione Lombardia e n. 12 unita' richieste dalla Regione Puglia, pari a complessive n. 45 unita', per la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, istituita con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro della salute in data 28 settembre 2021;
Tenuto conto che il fabbisogno cosi' rivalutato, al netto dei 3.893 contratti di formazione medico specialistica gia' anticipati e finanziati nell'anno accademico 2020/2021 con il citato decreto del 9 luglio 2021, e' pari a 10.752 unita' (differenza tra 14.645 e 3.893), cui vanno aggiunte le 45 unita' per la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, per un totale complessivo di 10.797 unita';
Considerato che le risorse finanziarie disponibili, come comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata nota prot. 158013 del 7 giugno 2022, sono tali da poter finanziare a carico dello Stato per l'anno accademico 2021/2022 fino ad un massimo di 13.000 contratti di formazione medico specialistica per il primo anno di corso;
Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Rideterminazione del fabbisogno di medici specialisti per l'anno accademico 2021 - 2022 ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999», sancito il 6 luglio 2022 (Rep. atti n. 130/CSR), con il quale, a fronte di un fabbisogno rivalutato dalle regioni e Province autonome pari a 10.797 unita' - al netto dei 3.893 contratti di formazione medico specialistica gia' anticipati e finanziati nell'anno accademico 2020/2021 con il citato decreto del 9 luglio 2021 - si e' proceduto ad integrare il suddetto fabbisogno rimodulato dalle regioni e Province autonome con ulteriori 2.203 unita', per complessivi 13.000 contratti di formazione medico specialistica per l'anno accademico 2021/2022;
Considerato che gli ulteriori 2.203 contratti di formazione medico specialistica sono stati distribuiti con il citato Accordo Stato - regioni del 6 luglio 2022 (Rep. atti n. 130/CSR) a tutte le scuole di specializzazione, incrementando maggiormente i contratti assegnati alle seguenti scuole di specializzazione, in quanto di particolare impatto nell'emergenza COVID e per i possibili scenari futuri, anche tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 2020: anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; malattie dell'apparato cardiovascolare; malattie dell'apparato respiratorio; malattie infettive e tropicali; medicina di emergenza ed urgenza; medicina interna; microbiologia e virologia; patologia clinica e biochimica clinica; radiodiagnostica; igiene e medicina preventiva; ematologia; geriatria; neuropsichiatria infantile, psichiatria, medicina e cure palliative;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno accademico 2021/2022, tenuto conto di quanto sancito nell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 luglio 2022 (Rep. atti n. 130/CSR), richiamato nelle premesse, il numero dei contratti di formazione medico specialistica a carico dello Stato e' rideterminato in 13.000 unita' per il primo anno di corso ed e' fissato per ciascuna tipologia di specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 1, parte integrante del presente decreto.
2. Nel riparto dei contratti di formazione medico specialistica di cui al comma 1, in relazione alle risorse statali effettivamente disponibili, sono presi in considerazione, quali indicatori, il fabbisogno regionale rideterminato per l'anno accademico 2021/2022 ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 luglio 2022 (Rep. atti n. 130/CSR), nonche' il fabbisogno determinato ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 3 giugno 2021 per l'anno accademico 2022/2023 (Rep. atti n. 76/CSR), espressi in termini di valore assoluto. Nella distribuzione dei contratti alle singole scuole di specializzazione, in considerazione di quanto gia' avvenuto in sede di assegnazione dei contratti per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021, sono incrementati maggiormente i contratti assegnati alle seguenti scuole di specializzazione, in quanto di particolare impatto nell'emergenza COVID e per i possibili scenari futuri, anche tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 2020: anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; malattie dell'apparato cardiovascolare; malattie dell'apparato respiratorio; malattie infettive e tropicali; medicina di emergenza ed urgenza; medicina interna; microbiologia e virologia; patologia clinica e biochimica clinica; radiodiagnostica; igiene e medicina preventiva; ematologia; geriatria. Inoltre, si tiene conto delle esigenze delle scuole di specializzazione di psichiatria e di neuropsichiatria infantile, in considerazione dell'acuirsi dei disagi a livello psichico dovuti alla pandemia, in relazione ai quali si e' provveduto in recenti provvedimenti legislativi a rafforzare i relativi servizi assistenziali, nonche' delle esigenze della scuola di specializzazione di medicina e cure palliative, istituita con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, in data 28 settembre 2021.
3. Alla distribuzione dei contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione degli atenei, tenuto conto della capacita' ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole medesime, provvede con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministro dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.
 
Tabella 1


Area funzionale di chirurgia ============================================================ |Specializzazioni | Fabbisogno | +=============================================+============+ |Cardiochirurgia | 87| |Chirurgia generale | 623| |Chirurgia maxillo-facciale | 46| |Chirurgia pediatrica | 38| |Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica| 112| |Chirurgia toracica | 77| |Chirurgia vascolare | 117| |Ginecologia e ostetricia | 513| |Neurochirurgia | 102| |Oftalmologia | 199| |Ortopedia e traumatologia | 460| |Otorinolaringoiatria | 170| |Urologia | 254| +---------------------------------------------+------------+ | Totale | 2.798| +---------------------------------------------+------------+

Area funzionale dei servizi ============================================================ |Specializzazioni | Fabbisogno | +=============================================+============+ |Anatomia patologica | 160| |Anestesia, rianimazione e t.i. e del dolore | 1.139| |Audiologia e foniatria | 20| |Farmacologia e Tossicologia clinica | 94| |Genetica medica | 74| |Igiene e medicina preventiva | 483| |Medicina fisica e riabilitativa | 322| |Medicina del lavoro | 195| |Medicina legale | 151| |Medicina nucleare | 85| |Microbiologia e virologia | 111| |Patologia clinica e Biochimica clinica | 243| |Radiodiagnostica | 539| |Radioterapia | 150| |Statistica sanitaria e Biometria | 29| +---------------------------------------------+------------+ | Totale | 3.795| +---------------------------------------------+------------+

Area funzionale di medicina ============================================================ |Specializzazioni | Fabbisogno | +=============================================+============+ |Allergologia ed immunologia clinica | 85| |Dermatologia e venereologia | 128| |Ematologia | 199| |Endocrinologia e mal. del metabolismo | 186| |Geriatria | 323| |Malattie dell'apparato cardiovascolare | 491| |Malattie dell'apparato digerente | 186| |Malattie dell'apparato respiratorio | 285| |Medicina di comunita' e delle cure primarie | 112| |Malattie infettive e Tropicali | 278| |Medicina dello sport e dell'esercizio fisico | 75| |Medicina di emergenza e urgenza | 807| |Medicina e cure palliative | 100| |Medicina interna | 621| |Medicina termale | 3| |Nefrologia | 283| |Neurologia | 286| |Neuropsichiatria infantile | 251| |Oncologia medica | 289| |Pediatria | 778| |Psichiatria | 476| |Reumatologia | 105| |Scienza dell'alimentazione | 60| +---------------------------------------------+------------+ | Totale | 6.407| +---------------------------------------------+------------+

TOTALE 13.000

 
Art. 2

1. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle universita' possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.
2. Le regioni e le province autonome, ove non insistano nel loro territorio atenei con corsi di laurea in medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con universita' di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.
 
Art. 3

1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola, nonche', ai sensi dell'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel personale medico, dipendente a tempo determinato di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o di un Istituto zooprofilattico sperimentale di cui all'art. 1, commi 422 e seguenti, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il personale medico di cui al presente comma perde il diritto alla frequenza della scuola di specializzazione nel caso di cessazione - durante il corso di specializzazione medesimo - del rapporto di lavoro a suo tempo instaurato con uno dei sopraindicati enti.
2. Per l'ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione ai sensi del comma 1, i candidati devono avere superato le prove di ammissione previste dalla normativa vigente.
 
Art. 4

1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra universita' italiane e straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2022

Il Ministro della salute
Speranza

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Messa

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2601