Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2022 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2022 |
Applicazione agli enti italiani partecipanti al sistema CREST UK gestito da Euroclear UK & International, regolato dalla legge inglese, delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del medesimo decreto. |
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LA BANCA D'ITALIA
Visto il considerando 7 della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, ai sensi del quale gli Stati membri possono applicare le disposizioni della direttiva ai rispettivi enti nazionali che partecipano direttamente ai sistemi di paesi terzi e alla garanzia in titoli fornita in relazione alla partecipazione a detti sistemi; Visto l'art. 10, comma 5 del decreto legislativo n. 210/2001 («Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli»), come sostituito dall'art. 1, comma 508, lettera a) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale la Banca d'Italia puo' stabilire, con proprio provvedimento adottato d'intesa con la Consob, l'applicazione delle disposizioni del decreto medesimo agli enti italiani che partecipano ai sistemi di uno Stato non appartenente all'Unione europea aventi a oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 2) dello stesso decreto; Visto l'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea concluso ai sensi dell'art. 50 del Trattato sull'Unione europea, e approvato dal Consiglio della UE il 30 gennaio 2020 («accordo di recesso»); Considerato che, ai sensi del citato accordo di recesso, dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha cessato di far parte dell'Unione europea e dal 1° gennaio 2021, data di termine del periodo di transizione di cui alla parte quarta dell'accordo medesimo, il diritto dell'Unione europea - ivi compresa la direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, attuata in Italia con il citato decreto legislativo n. 210/2001 - ha cessato di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito; Considerato che il sistema CREST UK gestito da Euroclear UK & International, al quale partecipano enti insediati in Italia, e' regolato dalla legge inglese e, in quanto tale, si qualifica quale sistema di uno Stato non appartenente all'Unione europea ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 210/2001; Considerato che a tale sistema, precedentemente designato ai sensi della direttiva 98/26/CE dalla Bank of England, si e' applicata fino al 31 dicembre 2020 la disciplina europea sulla definitivita' degli ordini di trasferimento di cui alla medesima direttiva; Valutato che le modifiche alle regole del sistema attuate successivamente alla citata scadenza del 31 dicembre 2020 non sono tali da pregiudicare il buon funzionamento del sistema stesso; Considerata l'esigenza di assicurare le tutele previste dal decreto legislativo n. 210/2001 alle operazioni immesse dagli enti italiani partecipanti al sistema CREST UK, al fine di contenere i rischi legali e finanziari connessi alla partecipazione e le loro possibili implicazioni in termini di rischio sistemico, al contempo preservando i presupposti per un accesso degli enti italiani su base equa e non discriminatoria; Valutato, alla luce degli accordi e dei rapporti di cooperazione gia' in essere, che non e' necessaria la conclusione di apposite intese tra la Banca d'Italia, la Consob e la Bank of England; Acquisita l'intesa della Consob;
Dispone che
Le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modificazioni, si applicano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 5, del medesimo decreto, agli enti italiani che partecipano direttamente al sistema CREST UK gestito da Euroclear UK & International, regolato dalla legge inglese.
Roma, 5 ottobre 2022
Il direttore generale: Signorini Delibera n. 382/2022 |
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