Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 28 settembre 2022
Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita' - Modalita' tecniche e operative di trasmissione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38.


IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle Capitanerie di porto - guardia costiera

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la direttiva (UE) 2017/2109 del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della comunita', e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri;
Vista la direttiva 98/41/CE del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri;
Vista la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche);
Vista la direttiva 2010/65/UE del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri, che abroga la direttiva 2002/6/CE;
Visto il regolamento (UE) 2019/1239 del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare;
Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma della legge 8 luglio 2003, n. 172, art. 6;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 concernente il Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rilasciato in data 27 gennaio 2022;
Considerata la necessita' di garantire la sicurezza e l'efficace trattamento del numero e delle informazioni delle persone a bordo delle navi da passeggeri al fine di facilitare le operazioni di ricerca e soccorso e le conseguenze di un incidente in mare;
Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione delle norme sopra citate, determinare le modalita' tecniche e operative di trasmissione dei dati da parte della Societa' mediante l'utilizzo dell'interfaccia unica nazionale;
Ritenuto necessario altresi' determinare le attribuzioni di competenza dell'addetto alla registrazione passeggeri all'uopo incaricato da una societa' di trasmettere le informazioni relative alle persone a bordo;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e scopo

1. Il presente decreto detta le modalita' tecniche ed operative di trasmissione dei dati sulle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso porti di Stati membri dell'Unione europea al fine di adempiere alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38.
 
Allegato 1

ATTO DI NOMINA DELL'ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE PASSEGGERI DESIGNATO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

ATTO DI NOMINA DEL RACCOMANDATARIO MARITTIMO/COMANDANTE
DELLA NAVE¹ DESIGNATO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle navi da passeggeri di cui all'art. 3 del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38.
 
Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38 integrate dalle seguenti definizioni:
a) decreto legislativo: decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38;
b) partenza della nave: l'ora locale (Actual time of departure - ATD) in cui la nave, cessate le operazioni commerciali, si muove dall'accosto o dal punto di fonda per dirigersi verso altro porto, anche intermedio;
c) arrivo della nave: l'ora locale (Actual time of arrival - ATA) in cui la nave completa le operazioni di ormeggio;
d) persone a bordo: numero totale di persone a bordo incluso il comandante, i membri di equipaggio, i passeggeri e le altre persone a qualsiasi titolo presenti a bordo della nave (quali, ad esempio, tecnici, operai, familiari, ospiti, personale della societa', Autorita' marittima nell'ambito delle proprie funzioni, Privately contracted armed security personnel (PCASP)).
 
Art. 4

Titolare del trattamento

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e' il titolare del trattamento dei dati personali relativi alla registrazione dei passeggeri inseriti nell'interfaccia unica nazionale esclusivamente per le finalita' previste all'art. 1 del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38.
2. Il trattamento dei dati inseriti nell'interfaccia unica nazionale e' consentito unicamente al personale cui siano state preventivamente rilasciate le credenziali di autenticazione ed un profilo utente che ne caratterizzano l'incarico per la fruibilita' dei dati nel sistema.
3. La societa' e' un autonomo titolare del trattamento dei dati personali relativi alla registrazione dei passeggeri raccolti per le proprie finalita'.
4. La societa' ha l'obbligo di fornire al passeggero le informazioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo relative al trattamento dei dati ai sensi del regolamento europeo 2016/679 e adotta misure tecniche ed organizzative a tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati personali.
 
Art. 5

Addetto alla registrazione passeggeri

1. Per assicurare il corretto espletamento delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo, la societa', quale autonomo titolare del trattamento dei dati relativi alla registrazione dei passeggeri raccolti per le proprie finalita', designa un addetto alla registrazione passeggeri con formale atto di nomina redatto utilizzando il modello in allegato 1 che deve essere controfirmato dall'interessato per assunzione di responsabilita'. L'addetto alla registrazione passeggeri puo' essere individuato tra il personale della societa' o essere un soggetto esterno incaricato dalla stessa ed e' responsabile della raccolta e trasmissione dei dati acquisiti sulle persone a bordo delle navi per le quali opera. In tale ultimo caso il soggetto esterno assume il ruolo di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento europeo 2016/679.
2. L'atto di nomina di cui al comma 1, in cui e' specificato per quali navi intenda operare, e' trasmesso dalla Societa' agli indirizzi di Posta elettronica certificata (PEC) delle autorita' designate competenti per territorio, reperibili sul sito web della Guardia costiera.
3. La societa' puo' formalmente nominare non piu' di un addetto alla registrazione per singola nave oppure individuarne uno per gruppi di navi, o anche un addetto per tutte le navi gestite.
4. Per dichiarare il numero e le informazioni sulle persone a bordo, l'addetto alla registrazione passeggeri richiede, all'Autorita' marittima territorialmente competente, il rilascio di un account sull'interfaccia unica nazionale, mediante la compilazione ed invio via posta elettronica certificata del modulo pubblicato sul sito web della Guardia costiera all'indirizzo: http://www.guardiacostiera.gov.it/mezzi-e-tecnologie/Pages/tecnologie .aspx
5. Ricevuto l'account personale l'addetto alla registrazione e' responsabile di tenere prontamente aggiornata l'Autorita' marittima, comunicando appena conosciuta, l'eventuale cessazione o variazione dell'incarico assegnato.
 
Art. 6

Raccomandatario marittimo o comandante nave

1. Per l'inserimento delle informazioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo, l'addetto alla registrazione dei passeggeri puo' avvalersi, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del medesimo decreto legislativo, del raccomandatario marittimo o del comandante nave, designato con formale atto di nomina controfirmato dall'interessato, redatto utilizzando il modello in allegato 2, nel quale sono specificati eventuali limiti temporali dell'incarico e le navi per le quali lo stesso e' autorizzato ad operare. L'atto di nomina e' trasmesso dall'addetto alla registrazione passeggeri agli indirizzi PEC delle autorita' designate competenti per territorio, reperibili sul sito web Guardia costiera.
2. Il raccomandatario marittimo o il comandante della nave sono responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento europeo 2016/679 e a tal fine nominati dalla societa'. Nel caso previsto dall'art. 5, comma 1, ultima alinea, le figure di cui al precedente comma sono nominate subresponsabili secondo le modalita' previste dall'art. 28 del regolamento europeo 2016/679.
3. Per l'espletamento di tale attivita', l'addetto alla registrazione passeggeri, chiede all' Autorita' marittima territorialmente competente, il rilascio di un account sull'interfaccia unica nazionale per il raccomandatario marittimo o il comandante nave, qualora non ne siano ancora muniti, mediante la compilazione ed invio via PEC del modulo pubblicato sul sito web della Guardia costiera all'indirizzo: http://www.guardiacostiera.gov.it/mezzi-e-tecnologie/Pages/tecnologie .aspx
4. Ricevuto l'account personale l'addetto alla registrazione passeggeri e' responsabile di tenere prontamente aggiornata l'Autorita' marittima, comunicando appena conosciuta, l'eventuale cessazione o variazione dell'incarico assegnato.
 
Art. 7

Registrazione del numero di persone a bordo

1. Il numero totale delle persone a bordo deve essere sempre correttamente riportato nell'interfaccia unica nazionale con le tempistiche previste dal decreto, ovvero prima della partenza della nave, salvo quanto previsto nel successivo comma 3.
Sulla pagina web del sito della Guardia costiera all'indirizzo http://www.guardiacostiera.gov.it/mezzi-e-tecnologie/Pages/tecnologie .aspx sono messi a disposizione dell'utenza manuali e tutorial che spiegano come effettuare tale operazione.
2. Qualora il responsabile dell'inserimento dati rilevi problemi di funzionamento dell'interfaccia unica nazionale o la stessa Autorita' marittima ne dichiari la temporanea indisponibilita' o il sistema non sia implementato, il numero delle persone a bordo deve essere inserito dal comandante della nave nel sistema AIS di bordo o, qualora non installato, comunicato via radio all'Autorita' marittima del porto di partenza.
3. Qualora l'amministrazione esenti una nave da passeggeri dall'obbligo di dichiarare nell'interfaccia unica nazionale il numero di persone a bordo, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo, il numero delle persone a bordo dovra' essere inserito dal comandante della nave nel sistema AIS di bordo o, qualora non installato, comunicato via radio all'Autorita' marittima del porto di partenza.
 
Art. 8

Registrazione delle informazioni sulle persone a bordo

1. Le informazioni previste dall'art. 5 del decreto legislativo devono essere inserite nell'interfaccia unica nazionale, nelle tempistiche previste dallo stesso, attraverso le seguenti modalita':
a. mediante digitazione nella maschera grafica prevista sul PMIS nella sua interfaccia dedicata;
b. mediante l'inserimento di fogli elettronici digitali armonizzati, il cui modello e' pubblicato sulla pagina web del sito della Guardia costiera all'indirizzo http://www.guardiacostiera.gov.it/mezzi-e-tecnologie/Pages/tecnologie .aspx
c. utilizzo del cognome da nubile per il passeggero di genere femminile, anche se coniugato.
2. Qualora il responsabile dell'inserimento dati rilevi problemi di funzionamento dell'interfaccia unica nazionale o l'Autorita' marittima ne dichiari la temporanea indisponibilita' o il sistema non sia implementato, le informazioni sulle persone a bordo devono essere inviate all'indirizzo PEC dell'Autorita' marittima del porto di partenza e di arrivo della nave, reperibile sul sito web Guardia costiera.
 
Art. 9

Sistema di gestione della sicurezza

1 La societa' sviluppa apposite procedure al fine di adeguarsi alle disposizioni previste dal presente decreto stabilendo, altresi', specifiche istruzioni, da mantenere anche a bordo dell'unita', per effettuare il conteggio del numero delle persone a bordo e per l'acquisizione delle informazioni.
2 Per le navi soggette al Codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (Codice ISM), di cui alla Convenzione SOLAS e al regolamento (CE) n. 336/2006 del 15 febbraio 2006, le predette procedure costituiscono parte integrante del manuale di gestione della sicurezza della nave, redatto ai sensi e per gli effetti di quanto da esso previsto.
 
Art. 10

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2023.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2022

Il Comandante generale: Carlone