Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 8 settembre 2022 |
Trasformazione dell'Ordine nazionale dei biologi in Federazione nazionale degli ordini dei biologi. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396, recante «Ordinamento della professione di biologo», come modificata dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; Visto l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 3 del 2018, che sostituisce i capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 3 del 2018, il quale prevede, tra gli ordini delle professioni sanitarie, gli Ordini dei biologi; Visto il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018 della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, concernente le procedure elettorali per il rinnovo degli ordini delle professioni sanitarie; Visto l'art. 9, comma 1, della citata legge n. 3 del 2018, il quale prevede l'abrogazione, tra gli altri, degli articoli da 16 a 20 della legge n. 396 del 1967, concernenti il consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi; Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3, secondo periodo, della legge n. 3 del 2018, con il quale sono stati costituiti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 233 del 1946 e successive modificazioni, gli Ordini territoriali dei biologi e nominati i relativi commissari straordinari; Visto l'art. 9, comma 3, penultimo e ultimo periodo, della citata legge n. 3 del 2018, che dispone che il consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente e che il relativo rinnovo avviene con le modalita' previste dalle disposizioni legislative vigenti al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi; Visto l'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018, il quale prevede che due mesi prima della scadenza naturale del consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, i commissari straordinari indicono le elezioni per la prima costituzione degli organi degli Ordini dei biologi di cui all'art. 1 del medesimo decreto, secondo le modalita' individuate con il citato decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018; Tenuto conto che la scadenza del mandato del consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018 avverra' il 4 dicembre 2022 e che pertanto, ai sensi del citato art. 3 del decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018, le prime elezioni per la costituzione degli organi degli Ordini territoriali dei biologi saranno indette entro il 4 ottobre 2022; Visto l'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e successive modificazioni, il quale dispone che gli ordini territoriali sono riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni preso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali; Considerato che con la cessazione del consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, il medesimo ordine operera' nelle forme e secondo le regole organizzative della federazione nazionale, in quanto unico modello di rappresentanza esponenziale a livello nazionale delle professioni sanitarie ai sensi del citato art. 7, assumendo la relativa denominazione; Ritenuto pertanto di dover disciplinare il procedimento di trasformazione dell'Ordine nazionale dei biologi in Federazione nazionale degli ordini dei biologi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1, 7 e 8 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
Federazione nazionale degli ordini dei biologi
1. A decorrere dal 4 dicembre 2022, data di scadenza del mandato del consiglio dell'ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3, l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli ordini dei biologi, costituiti ai sensi del decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018, alla quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 7 e 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. I rapporti giuridici attivi e passivi, definitivi e in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dell'Ordine nazionale dei biologi proseguono, senza soluzione di continuita', in capo alla Federazione nazionale degli ordini dei biologi. 2. Fino all'insediamento degli organi direttivi della Federazione nazionale degli ordini dei biologi, le funzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 sono esercitate da un commissario straordinario nominato dal Ministro della salute. 3. Per le elezioni dei componenti del comitato centrale e del collegio dei revisori della Federazione nazionale degli ordini dei biologi si applicano le procedure di cui al decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018. 4. Il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei biologi e' membro di diritto del Consiglio superiore di sanita', ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 3 del 2018. |
| Art. 2
Disposizioni transitorie
1. Unicamente per le operazioni elettorali finalizzate alla prima elezione dei componenti del comitato centrale e del collegio dei revisori della Federazione nazionale degli ordini dei biologi, da tenersi nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei Presidenti e dei consigli direttivi degli Ordini dei biologi, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, sono espletati dal commissario straordinario di cui all'art. 1, comma 2. 2. All'insediamento degli organi direttivi della Federazione nazionale degli ordini dei biologi, il commissario straordinario di cui all'art. 1, comma 2, cessa dalla sua funzione. |
| Art. 3
Invarianza di oneri
1. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 settembre 2022
Il Ministro: Speranza |
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