Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 giugno 2022
Criteri, condizioni e modalita' di prestazione delle garanzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto in particolare l'art. 17, comma 5, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, siano stabiliti i criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie previste dal medesimo articolo, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie;
Visto in particolare l'art. 17, comma 2, che prevede che l'ISMEA possa concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca;
Visto in particolare l'art. 17, comma 4, che stabilisce che, per le medesime finalita', l'ISMEA possa intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia creditizia e bancaria» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 13823 del 21 ottobre 2016, con cui e' stato approvato il nuovo Statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 13, comma 61-bis, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
Visto l'art. 10, comma 8, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, che, aggiungendo il comma 5-bis all'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, stabilisce che le garanzie prestate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 24 marzo 2006, con il quale, in attuazione dell'art. 10, comma 8, lettera b), del decreto-legge 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione della garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, che, modificando il comma 2 dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ha previsto, tra l'altro, che «la garanzia puo' essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni»;
Visto l'art. 31, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che assegna all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020, per essere utilizzati in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie;
Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie 2008/C 155/02;
Vista la decisione C (2013) 1427 della Commissione europea in data 11 marzo 2013, relativa al caso SA.35660 (2012/N), secondo la quale le garanzie rilasciate ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non costituiscono aiuti di Stato;
Vista la decisione C (2019) 7076 della Commissione europea in data 30 settembre 2019, relativa al caso SA.52895 (2019/N), con la quale la Commissione ha confermato che il metodo di calcolo utilizzato per il rilascio di garanzie ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, riflette le condizioni di mercato e non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE;
Vista la decisione C (2022) 898 della Commissione europea in data 18 febbraio 2022, relativa al caso SA.100837 (2021/N), con la quale la Commissione ha autorizzato la proroga e le modifiche al metodo di calcolo ISMEA per il rilascio di garanzie dirette a condizioni di mercato alle imprese attive nei settori agricolo, agroalimentare e ittico;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 22 marzo 2011, recante «Criteri e modalita' di applicative per la prestazione di garanzie»;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9334 del 17 maggio 2022 con la quale viene rappresentato il nullaosta all'ulteriore svolgimento del provvedimento;
Ritenuto opportuno adeguare le modalita' ed i limiti di funzionamento delle garanzie alle nuove esigenze del settore di riferimento e, conseguentemente, il decreto del 22 marzo 2011 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:
b) «cogaranzia», la garanzia prestata direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente a confidi o altri fondi di garanzia;
c) «confidi», i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB ovvero iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 del TUB;
d) «controgaranzia», la garanzia concessa a confidi (o altri fondi di garanzia) ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui ne' l'impresa ne' il confidi (o altri fondi di garanzia) siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del soggetto finanziatore;
e) «FEI», Fondo europeo per gli investimenti;
f) «finanziamenti», concessioni di credito alle imprese effettuata da parte di soggetti finanziatori, anche mediante locazione finanziaria, aventi durata o scadenza stabilita e certa;
g) «fondi di garanzia» altri fondi di garanzia pubblici o privati, anche a carattere regionale e sovranazionale;
h) «garante», l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA;
i) «garanzia diretta», la garanzia prestata direttamente in favore dei soggetti finanziatori;
j) «garanzia di transazioni commerciali», la garanzia concessa a cessionari o acquirenti di beni e/o servizi a fronte di una transazione commerciale;
k) «imprese» le imprese agricole di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
l) «mancata consegna del prodotto», consegna avvenuta in tempi, luoghi, modalita', quantita' o qualita' di prodotto difformi da quanto convenuto nel contratto e che dia comunque luogo ad una richiesta, da parte del compratore, di liquidazione di una penale contrattualmente prevista a carico del venditore;
m) «portafoglio» insieme di esposizioni verso le imprese agricole, aventi le medesime caratteristiche e originati da una singola banca ovvero da diverse banche;
n) «riassicurazione»: la garanzia concessa a confidi (o altri fondi di garanzia) e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito dell'avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita dovuta sul finanziamento garantito;
o) «soggetto finanziatore», le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario ai sensi dell'art. 153, comma 3, del TUB;
p) «transazione commerciale», vendita o acquisto a termine, da parte di un'impresa, di beni prodotti e/o servizi realizzati nell'ambito delle attivita' agricole dall'impresa stessa esercitate;
q) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 2

Finalita'

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' di concessione, da parte del garante, delle garanzie di cui all'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in favore delle imprese agricole.
2. Il garante risponde nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste per gli interventi di cui all'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3. Le operazioni di garanzia disciplinate dal presente decreto riguardano la concessione di:
a) garanzia diretta, a fronte di finanziamenti;
b) cogaranzia, controgaranzia e riassicurazione in collaborazione con confidi o altri fondi di garanzia, a fronte di finanziamenti;
c) garanzia a fronte di transazioni commerciali;
d) garanzia a fronte di portafogli costituiti da esposizioni di durata non inferiore a diciotto mesi e di importo non superiore a 1 milione di euro.
4. In capo alla medesima impresa, l'ammontare delle garanzie in essere in tutte le forme disciplinate nel presente decreto, non puo' superare il limite di 5 milioni di euro.
5. Sulla quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui al presente decreto, non e' applicabile la garanzia di cui all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e non e' dovuta la relativa trattenuta.
6. Le garanzie di cui al presente decreto:
a) sono alternative rispetto a quelle prestate da altri Enti pubblici nazionali o dell'Unione europea, ovvero prestate da soggetti diversi dai precedenti a valere su risorse di matrice pubblica. Resta fermo che diverse garanzie pubbliche, entro i limiti di cumulabilita' stabiliti dalla normativa nazionale e unionale, possono assistere quote diverse del medesimo finanziamento;
b) non possono essere rilasciate a fronte di operazioni finanziarie poste in essere a valere su fondi della pubblica amministrazione, relativamente alla quota con rischio a carico della medesima.
 
Art. 3

Beneficiari, oggetto e limiti

1. Le operazioni di garanzia sono attivabili per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine, destinati, alle attivita' agricole e a quelle connesse ed in particolare a:
a) la realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
b) gli interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile;
c) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attivita' agricole e di quelle connesse;
d) l'acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attivita' agricole e di quelle connesse;
e) la ristrutturazione del debito;
f) l'acquisto di beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell'impresa.
2. La garanzia puo' essere concessa entro il limite dell'80% del finanziamento, e fino all'importo massimo garantito in essere di euro 5.000.000.
3. La garanzia copre, entro il limite massimo dell'importo definitivamente rilasciato e, ferma restando la percentuale di copertura iniziale, l'esposizione per capitale, compresi gli interessi contrattuali.
4. Il valore monetario della garanzia, nel corso dell'ammortamento del finanziamento, si riduce progressivamente in relazione al rimborso del capitale, in modo da mantenere costante l'originario rapporto fra importo della garanzia e somma iniziale.
 
Art. 4

Richiesta della garanzia diretta

1. Ai fini dell'ottenimento della garanzia, il soggetto finanziatore dovra' presentare al garante una circostanziata relazione nella quale devono essere precisati analiticamente elementi relativi a:
a) l'imprenditore e l'azienda;
b) il finanziamento, ivi comprese le condizioni di tasso praticate in considerazione della presenza della garanzia rilasciata dall'ISMEA e di quella dello Stato quale protezione di ultima istanza;
c) la sostenibilita' e validita' del progetto.
2. Nel caso di finanziamenti erogati in favore di imprese con obbligo di bilancio, occorre trasmettere copia degli ultimi tre bilanci approvati, corredati dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale.
3. Il garante puo' richiedere ai soggetti finanziatori tutte le notizie, i dati e la documentazione che ritiene opportuni riguardanti le richieste di garanzia presentate. Tali notizie potranno essere acquisite anche mediante richiesta diretta all'impresa beneficiaria del finanziamento.
 
Art. 5

Commissioni di garanzia

1. Fatti salvi eventuali regimi di aiuto autorizzati, a fronte della garanzia di cui all'art. 3, e' dovuta al garante da parte dell'impresa una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa.
2. La misura della percentuale e' stabilita dal garante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosita' dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche dell'impresa, della finalita', della durata e dell'importo del finanziamento da garantire e delle eventuali malleverie collaterali che lo assistono.
3. Ferme restando eventuali rateizzazioni concordate che assicurino comunque l'indifferenza finanziaria per il garante, l'ammontare complessivo delle commissioni dovute sara' versato tramite il soggetto finanziatore, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento, su uno dei conti correnti indicati dal garante, con valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.
 
Art. 6

Cogaranzia

1. A fronte dei finanziamenti di cui al precedente art. 3, comma 1, il garante puo' rilasciare cogaranzia in collaborazione con confidi o altri fondi di garanzia con cui sia stata stipulata apposita convenzione.
2. La convenzione regola i criteri, le modalita', le procedure di concessione e di liquidazione della cogaranzia nel rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto per la garanzia diretta.
 
Art. 7

Controgaranzia e riassicurazione

1. Il garante puo' concedere la controgaranzia e la riassicurazione, anche congiuntamente, a fronte di finanziamenti destinati alle finalita' di cui al precedente art. 3, comma 1, e assistiti da garanzie a prima richiesta, incondizionate ed irrevocabili rilasciate da confidi o da altri fondi di garanzia.
2. La controgaranzia e la riassicurazione possono essere concesse entro il limite dell'80% dell'ammontare garantito e fino all'importo massimo garantito in essere di euro 5.000.000 per ciascuna impresa.
3. In caso di operazioni di importo eccedente il predetto limite di euro 5.000.000, la percentuale di controgaranzia del garante si riduce proporzionalmente nel rispetto di tali limiti.
 
Art. 8

Richiesta di controgaranzia e di riassicurazione

1. La domanda di controgaranzia e/o quella di riassicurazione devono essere presentate dai confidi o da altri fondi di garanzia entro 6 mesi dalla data di delibera da parte dei predetti soggetti richiedenti della garanzia a prima richiesta.
2. I soggetti che inoltrano domanda al garante devono presentare:
a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 106 del TUB;
b) copia degli ultimi tre bilanci approvati, salvo il caso di piu' recente costituzione;
c) informazioni riguardanti la propria struttura ed attivita';
d) copia delle convenzioni sottoscritte con i soggetti finanziatori.
3. Il garante puo' richiedere alle imprese tutte le notizie, i dati e la documentazione che ritiene opportuno.
 
Art. 9

Commissioni

1. Fatti salvi eventuali regimi di aiuto autorizzati, a fronte della controgaranzia e/o della riassicurazione, e' dovuta al garante una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della controgaranzia e/o della riassicurazione concessa.
2. La misura della percentuale e' stabilita dal garante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosita' dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche del soggetto garantito e di quello controgarantito, della finalita', della durata e dell'importo del finanziamento da controgarantire e delle eventuali malleverie collaterali che lo presidiano.
3. Ferme restando eventuali rateizzazioni concordate che assicurino comunque l'indifferenza finanziaria per il garante, l'ammontare complessivo delle commissioni dovute deve essere versato, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento su uno dei conti correnti indicati dal garante, con valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti gli interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.
 
Art. 10

Beneficiari, oggetto e limiti

1. La garanzia di cui al presente articolo puo' essere richiesta dalle imprese agricole anche a fronte di transazioni commerciali. Essa puo' essere, altresi', richiesta in nome e per conto delle imprese agricole a cura della controparte contrattuale.
2. La garanzia puo' essere concessa, entro il limite dell'80% del valore del contratto sottostante e per un importo massimo garantito di euro 5.000.000 per ciascuna impresa. All'attivita' di rilascio di garanzie ai sensi del presente articolo puo' essere destinata una quota fino al 15% delle risorse finalizzate agli interventi di cui all'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3. La garanzia copre:
a) nel caso di contratto di vendita, l'obbligazione dell'impresa agricola venditrice derivante dalla mancata consegna, totale o parziale, del prodotto;
b) nel caso di contratto di acquisto, l'obbligazione dell'impresa agricola acquirente, derivante dal suo mancato adempimento, totale o parziale.
4. La garanzia non puo' eccedere il limite massimo periodicamente fissato dal garante.
5. La garanzia copre, entro i predetti limiti, le perdite che le controparti dimostrino di aver sofferto, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dal garante ai sensi dell'art. 14 del presente decreto.
 
Art. 11

Richiesta di garanzia di transazioni commerciali

1. Le domande di garanzia a fronte di transazioni commerciali devono essere presentate dalle imprese o dalle loro controparti entro quindici giorni dalla data di stipula del contratto di cessione o di acquisto di beni e servizi conformemente ai criteri ed alle modalita' di cui all'art. 14 del presente decreto.
2. L'ammissione all'intervento del garante e' subordinata alla esistenza di disponibilita' impegnabili.
 
Art. 12

Commissioni di garanzia di transazioni commerciali

1. A fronte della garanzia di cui all'art. 10, e' dovuta al garante da parte delle imprese una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa.
2. La misura della percentuale e' stabilita dal garante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosita' dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche delle imprese, della tipologia e durata della transazione.
3. L'ammontare complessivo della commissione dovuta dovra' essere versato dalle imprese, entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita o di acquisto di beni e servizi su uno dei conti correnti indicati dal garante. Per i versamenti tardivi, sono dovuti gli interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.
 
Art. 13

Tipologie

1. A fronte di portafogli di finanziamenti aventi le medesime caratteristiche, il garante puo' fornire garanzia in favore di soggetti finanziatori ovvero controgaranzia e/o riassicurazione in favore di confidi o altri fondi di garanzia.
2. I portafogli possono essere costituiti da esposizioni di durata non inferiore a diciotto mesi e di importo non superiore a 1 milione di euro.
3. Il garante definisce, sulla base di linee guida all'uopo predisposte ai sensi dell'art. 14 del presente decreto:
a) le caratteristiche comuni dei finanziamenti che costituiscono il portafoglio;
b) i limiti, le modalita' della concessione e della liquidazione delle garanzie di portafoglio;
c) le modalita' di individuazione della rischiosita' media delle esposizioni interessate ai fini della quantificazione della relativa commissione per la concessione della garanzia di portafoglio;
d) le cause di nullita' o di decadenza della garanzia di portafoglio.
4. Il garante puo' affidare a parti terze la valutazione del portafoglio da garantire.
 
Art. 14

Istruzioni applicative

Il garante trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze lo schema di istruzioni applicative del presente regolamento volte a definire i criteri, le modalita', le procedure di concessione e di liquidazione nonche' i limiti, le sanzioni e le cause di decadenza relativi agli interventi di cui al presente decreto. Le istruzioni applicative, in assenza di osservazioni da parte dei predetti Ministeri nei trenta successivi dal ricevimento dello schema, divengono operative.
 
Art. 15

Disponibilita'

1. Al fine di ampliare la capacita' di intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le garanzie prestate ai sensi del presente decreto possono essere assistite dalla garanzia del FEI o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione europea o da essa cofinanziati.
2. L'ammissione agli interventi di cui al presente decreto e' subordinata alla esistenza di disponibilita' impegnabili.
 
Art. 16

Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data in cui divengono operative le istruzioni applicative di cui all'art. 14, il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 22 marzo 2011, che viene abrogato.
2. Le fideiussioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 febbraio 2006 dalla Sezione speciale del Fondo Interbancario di Garanzia continuano ad essere disciplinate dalle norme regolamentari di cui all'allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1986, fino alla estinzione delle operazioni alle quali si riferiscono.
Roma, 24 giugno 2022

Il Ministro
delle politiche agricole
alimentari e forestali
Patuanelli Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco