Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 13 settembre 2022 |
Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, per gli anni 2020-2021. Modifica dei criteri di utilizzazione. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, il quale stabilisce che il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano, nonche' i comuni frontalieri interessati, determinera', annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione della stessa compensazione finanziaria; Visto l'art. 2, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, il quale stabilisce che le somme attribuite potranno essere destinate, nel limite del 30 per cento, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2022, recante i criteri di ripartizione e utilizzazione della compensazione finanziaria dovuta per gli anni 2020 e 2021 e in particolare l'art. 6, il quale stabilisce che le somme attribuite per gli i predetti anni 2020 e 2021 potranno essere destinate, nel limite del 30 per cento, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni; Visto l'art. 16, comma 10-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che, in considerazione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello stato di emergenza, consente con norma di carattere eccezionale ai comuni frontalieri l'impiego in parte corrente, nel limite massimo del 50 per cento, delle somme dovute ai medesimi comuni frontalieri ai sensi dell'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2020 e 2021; Ritenuto il carattere eccezionale della disposizione recata dal citato art. 16, comma 10-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in ragione della grave crisi economica in atto a causa della pandemia e della perdurante situazione di emergenza; Ritenuto di dover adeguare conseguentemente le previsioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2021 per uniformarle ai criteri di utilizzazione indicati dal legislatore con il predetto art. 16, comma 10-bis del decreto-legge n. 146 del 2021 per il biennio 2020-2021; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana del 12 febbraio 1979, n. 42 - che sostituisce l'art. 31 della Convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 9 marzo 1976 - con il quale e' stato stabilito che il citato accordo rimarra' in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalita' e nei termini ivi stabiliti; Sentite le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la Provincia autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2021, di cui in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel preambolo, il secondo Visto e' sostituito dal seguente: «Visto l'art. 16, comma 10-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che, in considerazione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello stato di emergenza, consente con norma di carattere eccezionale l'impiego in parte corrente, nel limite massimo del 50 per cento, delle somme dovute ai comuni frontalieri ai sensi dell'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2020 e 2021;»; b) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6. - Le somme attribuite saranno utilizzate dagli Enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. Dette somme, inoltre, potranno essere impiegate, nel limite del 50 per cento, in parte corrente.» Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 settembre 2022
Il Ministro: Franco
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1490 |
|
|
|