Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2022 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
PROVVEDIMENTO 10 ottobre 2022 |
Modifiche al provvedimento 13 agosto 2018, recante la «Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attivita' di gestione accentrata». |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
e
LA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e successive modificazioni (di seguito, «TUF»); Vista la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 (di seguito, «SHRD 2»), che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione, del 3 settembre 2018, che stabilisce i requisiti minimi d'attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti; Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, di «Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti», il quale ha modificato, tra l'altro, alcune disposizioni del predetto TUF al fine di consentire l'adeguamento della disciplina nazionale alla SHRD 2; Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84, di «Attuazione dell'art. 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario»; Visto l'art. 82, comma 2, del TUF che attribuisce alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, l'esercizio della potesta' regolamentare in ordine a determinati aspetti della disciplina della gestione accentrata; Visto, ulteriormente, l'art. 82, comma 4-bis, del TUF, che in particolare conferisce alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento taluni profili in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti; Visti, altresi', gli ulteriori poteri regolamentari previsti dagli articoli 83-novies, comma 1, lettera g-bis), e 125-quater, comma 2-bis, del TUF in materia di trasmissione delle informazioni; Visto l'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF nella parte in cui consente alle societa' quotate di attribuire un voto maggiorato alle azioni appartenute ad un medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi; Visto il provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, recante la «Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attivita' di gestione accentrata» (di seguito, «provvedimento unico»); Considerata la necessita' di adeguare la disciplina contenuta nel predetto provvedimento unico alla SHRD 2, al citato regolamento di esecuzione e alle previsioni nazionali di recepimento, in particolare contenute nel decreto legislativo n. 49/2019; Considerata, pertanto, l'esigenza di procedere ad una revisione della normativa secondaria gia' adottata, nonche' di dare attuazione alle specifiche deleghe regolamentari conferite alla Consob ai sensi del TUF, come da ultimo modificato; Considerata, altresi', l'esigenza di fornire agli operatori un congruo periodo per l'adeguamento ai nuovi obblighi, confermando la perdurante applicazione delle disposizioni del provvedimento unico emanate ai sensi delle disposizioni sostituite o abrogate dal decreto legislativo n. 49/2019, fino al termine previsto dall'art. 7, comma 3, del citato decreto; Valutate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori, istituito con delibera del 12 giugno 2018, n. 20477, nonche' le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 3 agosto 2020, concernenti le modifiche del provvedimento unico, come rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata sul sito internet della Consob e della Banca d'Italia contestualmente al presente atto; Vista l'intesa rilasciata dalla Banca d'Italia e, al contempo, acquisita dalla Consob, ai sensi degli articoli 82, commi 2 e 4-bis, del TUF;
Emanano
l'unito atto di modifica del provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, recante la «Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attivita' di gestione accentrata». Roma, 10 ottobre 2022
per la Consob Il Presidente Savona per la Banca d'Italia Il Governatore Visco |
| Allegato
I. Il provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, recante la «Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attivita' di gestione accentrata», e' modificato come segue: 1. nel titolo I, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, comma 1, le parole «82, commi 2 e 4; 83-bis, comma 2; 83-quinquies, comma 3; 83-duodecies, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «82, commi 2, 4 e 4-bis; 83-bis, comma 2; 83-quinquies, comma 3; 83-novies, comma 1, lettera g-bis); 83-duodecies, comma 1; 125-quater, comma 2-bis»; b) all'art. 2, comma 1: i) dopo la lettera g), e' inserita la seguente: «g-bis) "regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212": il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione, del 3 settembre 2018, che stabilisce i requisiti minimi d'attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti;»; ii) nella lettera s), dopo le parole «"ultimo intermediario": l'intermediario» sono inserite le seguenti: «che abbia la sede legale o principale in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo e» e le parole: «o di soggetti non residenti» sono soppresse; 2. nel titolo IV, capo I, all'art. 31: a) nel comma 1, le lettere d) ed e) sono soppresse; b) il comma 2 e' abrogato; 3. nel titolo IV, capo IV, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel titolo del capo IV, le parole: «Comunicazioni, certificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Trasmissione delle informazioni, esercizio dei diritti»; b) prima dell'art. 41, e' inserito il seguente: «Art. 40-bis (Trasmissione delle informazioni per l'esercizio dei diritti relativi alle azioni). - 1. Gli emittenti, tramite il depositario centrale, comunicano agli intermediari ogni evento societario che implichi l'esercizio dei diritti relativi alle azioni registrate sui loro conti e trasmettono le informazioni che la societa' e' tenuta, a norma di legge o regolamento, a fornire all'azionista per consentire a quest'ultimo di esercitare i propri diritti. 2. Ai fini del comma 1, l'emittente notifica al depositario centrale: a) l'avvenuta convocazione di un'assemblea dei soci trasmettendo al medesimo depositario centrale le informazioni indicate nella tabella 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212, ivi incluse le informazioni indicate nelle rubriche D, E e F della medesima tabella; b) l'avvenuta pubblicazione, prevista da norme di legge o regolamento, di informazioni relative agli eventi societari diversi dalla convocazione dell'assemblea dei soci in relazione ai quali l'azionista abbia la possibilita' di esercitare un diritto, una facolta' o una scelta, ivi incluse le informazioni di cui agli articoli 72, comma 4, 84, comma 1, 89 e 144-bis, comma 3, del regolamento Consob n. 11971/1999, trasmettendo al medesimo depositario centrale almeno le informazioni indicate nella tabella 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212. L'emittente puo' omettere la trasmissione delle informazioni indicate nelle rubriche B e C della medesima tabella qualora tali informazioni siano disponibili per gli azionisti sul sito internet dell'emittente e l'emittente comunichi al depositario centrale il collegamento ipertestuale che rinvia alla sezione del sito internet dove sono disponibili le informazioni; c) l'avvenuta pubblicazione di ogni aggiornamento o modifica delle informazioni trasmesse ai sensi delle lettere precedenti con le modalita' ivi indicate. 3. Le informazioni indicate nel comma 2 sono trasmesse al depositario centrale nella lingua italiana e in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, senza indugio e comunque non oltre la stessa giornata lavorativa in cui e' avvenuta la pubblicazione ai sensi di legge o regolamento delle medesime informazioni o in cui l'evento societario ha avuto inizio. 4. Ai fini del comma 1, il depositario centrale e gli intermediari trasmettono le informazioni previste dal comma 2 lungo la catena di detenzione fino all'ultimo intermediario nel rispetto dei termini indicati nell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212. L'ultimo intermediario, nel rispetto dei termini indicati nell'art. 9, paragrafo 3, del medesimo regolamento, trasmette le informazioni ricevute ai sensi del periodo precedente all'azionista, salvo che sia diversamente concordato con quest'ultimo. 5. Ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2-bis, del TUF, l'obbligo di trasmissione al depositario centrale delle informazioni previste nell'art. 125-quater, comma 1, del TUF si intende assolto con la pubblicazione delle stesse sul sito internet dell'emittente.»; c) all'art. 41: i) nella rubrica, dopo le parole: «certificazione all'ultimo intermediario» sono aggiunte le seguenti: «e conferma di ricezione delle informazioni relative al voto»; ii) nel comma 1, le parole: «comunicazioni, previste rispettivamente» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazioni previste» e le parole: «del TUF i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «del TUF, i soggetti»; iii) nel comma 2: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i dati identificativi del titolare degli strumenti finanziari. Per dati identificativi si intendono almeno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale o altro numero di registrazione nazionale che identifica in modo univoco ogni persona e il domicilio, per le persone fisiche, e la denominazione, il LEI o il numero di registrazione nazionale o di settore che identifica in modo univoco ogni struttura o persona giuridica nel suo Paese di registrazione e la sede legale, per le persone giuridiche;»; 2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i dati identificativi del richiedente se diverso dal titolare degli strumenti finanziari;»; 3) nella lettera e), dopo le parole: «che si intende esercitare» sono aggiunte le seguenti: «e, se disponibile, il numero unico di identificazione dell'evento societario»; 4) nella lettera f), dopo le parole: «il tipo di assemblea» sono aggiunte le seguenti: «nonche' eventualmente, se scelta preventivamente e comunicata dall'azionista, la modalita' di partecipazione»; 5) nella lettera h), dopo le parole: «la certificazione si riferisce» sono aggiunte le seguenti: «o la data indicata dall'emittente con riferimento alla quale sono determinati i diritti conferiti dagli strumenti finanziari ("record date")»; 6) nella lettera l), dopo le parole: «annuo di emissione» sono aggiunte le seguenti: «o il codice numerico unico che identifica ciascuna comunicazione o certificazione»; iv) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. La comunicazione richiesta dall'art. 83-sexies, comma 1, del TUF per l'intervento e per l'esercizio del voto nelle assemblee dei soci contiene le informazioni indicate al comma 2, secondo il formato della tabella 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212. Se lo statuto consente, ai sensi dell'art. 2370, comma quarto del codice civile, l'espressione del voto in via elettronica tramite la catena degli intermediari, con la comunicazione richiesta per l'intervento e per l'esercizio del voto in assemblea il soggetto legittimato al voto puo' trasmettere anche le istruzioni di voto secondo il formato della rubrica C della tabella 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212. In tal caso, si applicano le disposizioni previste dall'art. 143-ter del regolamento Consob n. 11971/1999 e, in particolare, l'emittente e gli intermediari sono tenuti a garantire la conservazione dei dati relativi ai voti esercitati ai sensi del periodo precedente e il Presidente dell'organo di controllo dell'emittente e gli intermediari sono responsabili della riservatezza dei dati relativi ai medesimi voti sino all'inizio dello scrutinio in assemblea. 2-ter. Qualora la comunicazione per l'intervento e per l'esercizio del voto in assemblea contenga, ai sensi del comma 2-bis, secondo periodo, anche le istruzioni di voto del soggetto legittimato a esercitarli, l'emittente conferma la ricezione delle informazioni relative ai voti all'intermediario partecipante al depositario centrale secondo le modalita' indicate nell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212. L'intermediario partecipante al depositario centrale trasmette tale conferma lungo la catena di intermediazione. L'ultimo intermediario trasmette la medesima conferma al soggetto che ha espresso il voto.»; v) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. L'intermediario conserva le registrazioni delle comunicazioni effettuate in ordine progressivo annuo di emissione o con numeri unici che identificano ciascuna comunicazione.»; d) all'art. 42: i) nella rubrica, la parola: «Comunicazioni» e' sostituita dalle seguenti: «Richiesta delle comunicazioni»; ii) il comma 3 e' abrogato; e) all'art. 44, il comma 3 e' abrogato; f) all'art. 47, comma 1, le parole: «83-novies e 83-duodecies» sono sostituite dalle seguenti: «83-novies, comma 1,»; g) dopo l'art. 47, e' inserito il seguente: «Art. 47-bis (Richiesta di identificazione e segnalazione dei dati identificativi degli azionisti). - 1. Ai fini dell'esercizio del diritto previsto dall'art. 83-duodecies, commi 1 e 5, del TUF, l'emittente azioni o il soggetto terzo da esso designato invia agli intermediari, tramite il depositario centrale, la richiesta di identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La richiesta contiene le informazioni previste nella tabella 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 e l'espressa indicazione che la richiesta di identificazione e' effettuata ai sensi dell'art. 83-duodecies, commi 1 o 5, del TUF. 2. Il depositario centrale e gli intermediari che ricevono la richiesta di cui al comma 1 la trasmettono all'intermediario successivo nella catena di detenzione fino all'ultimo intermediario nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212. 3. L'ultimo intermediario che riceve la richiesta di cui al comma 1 fornisce senza indugio i dati richiesti secondo il formato della tabella 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 con esclusivo riferimento ai titolari dei conti sui quali risultino registrate, in conformita' alle proprie scritture contabili e tenendo conto della soglia di rilevanza prevista dall'art. 83-duodecies, comma 1, del TUF, azioni in misura superiore al numero assoluto indicato dall'emittente nella richiesta di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla tabella 1, sezione A, punto 7. 4. Entro cinque giorni dalla diffusione del comunicato previsto dall'art. 83-duodecies, comma 4, del TUF, l'azionista che sia titolare complessivamente di una quota di azioni superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, registrate su piu' conti tenuti da diversi intermediari, informa di tale circostanza tutti gli intermediari che tengono i conti sui quali siano registrate azioni in misura inferiore al numero assoluto indicato dall'emittente nella richiesta di cui al comma 1. Gli intermediari che ricevono tale informazione da parte dell'azionista forniscono i dati indicati al comma 3 con le modalita' ivi previste. 5. L'intermediario partecipante al depositario centrale, senza indugio e comunque entro la data indicata dall'emittente, segnala a quest'ultimo o al soggetto terzo da questi designato i dati di cui al comma 3 in conformita' alle proprie scritture contabili e sulla base delle indicazioni ricevute dagli altri intermediari sui conti dei quali sono registrate le azioni oggetto della richiesta. 6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, l'emittente puo' richiedere, tramite il depositario centrale, che ogni intermediario trasmetta direttamente, o tramite un intermediario delegato, al medesimo emittente o al soggetto terzo da questi designato i dati previsti al comma 3, inviandoli all'indirizzo del destinatario della risposta indicato nella richiesta di cui al comma 1. Si applicano i termini previsti dall'art. 9, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212. 7. I depositari centrali conservano le richieste di identificazione degli azionisti ricevute ai sensi del comma 1 del presente articolo per un periodo di almeno cinque anni. Gli intermediari e gli emittenti conservano le segnalazioni da questi inviate o ricevute ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo per il medesimo periodo, fermi restando gli obblighi previsti da altre disposizioni di legge applicabili. Le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto di ottenere la rettifica delle informazioni incomplete o inesatte riguardanti la propria identita' di azionisti.»; h) all'art. 48: i) nel comma 1, le parole: «nei conti ad essi intestati.» sono sostituite dalle seguenti: «nei conti a essi intestati. Tale facolta' e' esercitabile solo ove consentito dal regolamento del prestito.»; ii) nel comma 2: 1) il primo periodo e' soppresso; 2) nel secondo periodo, le parole: «In tal caso, l'emittente e' tenuto ad» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora il regolamento del prestito preveda la facolta' indicata al comma 1, gli emittenti italiani sono tenuti a» e, dopo le parole: «dall'art. 2415, comma 2,», sono inserite le seguenti: «del codice civile»; iii) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I dati identificativi dei titolari delle obbligazioni sono segnalati all'emittente secondo le modalita' e i termini indicati all'art. 47-bis, commi 5 e 6.»; iv) nel comma 4, dopo le parole: «ammesse alle negoziazioni» sono inserite le seguenti: «nei mercati regolamentati» e le parole: «nei mercati» sono soppresse; v) nel comma 5, le parole: «degli strumenti finanziari» sono sempre sostituite dalle seguenti: «delle obbligazioni»; vi) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. Ove consentito dallo statuto, gli emittenti azioni di risparmio immesse nel sistema di gestione accentrata possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi dei titolari delle azioni di risparmio. Si applicano i commi da 2 a 5 del presente articolo. 5-ter. Alle richieste dei dati identificativi dei titolari di quote di fondi, avanzate da societa' di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 22, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 91/2014, convertito con legge n. 116/2014, o di altre norme di legge, si applicano le modalita' e i termini operativi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo. Rimane ferma la possibilita' per i titolari delle quote di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi.»; i) dopo l'art. 48, e' inserito il seguente: «Art. 48-bis (Invio dei saldi del depositario centrale agli emittenti). - 1. Gli emittenti, al fine della gestione degli eventi societari, possono richiedere al depositario centrale i dati identificativi degli intermediari partecipanti al depositario centrale nei conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari da essi emessi, unitamente al numero degli strumenti finanziari registrati nei predetti conti.»; j) all'art. 49: i) nel comma 1, le parole: «42, 43, 44 e 45 e le segnalazioni previste dall'art. 44, comma 9, dall'art. 47 e dall'art. 48, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «41, 42, 43, 44 e 45 e le segnalazioni previste dall'art. 44, comma 9, e dall'art. 47»; ii) nel comma 3, dopo le parole: «le comunicazioni sono effettuate» sono inserite le seguenti: «senza indugio e comunque»; iii) nel comma 5: 1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le segnalazioni previste dall'art. 83-novies del TUF sono effettuate:»; 2) la lettera b) e' soppressa; iv) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le segnalazioni previste dall'art. 48-bis sono effettuate dai depositari centrali entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta effettuata ai sensi del medesimo articolo.»; v) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La trasmissione tra intermediari delle comunicazioni e delle segnalazioni previste nel presente capo e' effettuata attraverso reti telematiche o collegamenti informatici, nel rispetto delle indicazioni previste dall'art. 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212. Tali canali operativi possono essere offerti dai depositari centrali o da soggetti terzi. In difetto, gli stessi devono essere predisposti dagli intermediari partecipanti e dagli emittenti.»; k) dopo l'art. 51, e' aggiunto il seguente: «Art. 51-bis (Prassi operative). - 1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente capo, i depositari centrali, gli intermediari e gli emittenti tengono conto, per tutto quanto non disciplinato nel medesimo capo, delle migliori prassi operative internazionali di mercato.»; 4. nel titolo IV, capo V, all'art. 53, comma 1, le parole: «gli elementi» sono sostituite dalle seguenti: «i dati». II. Il presente atto di modifica e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione. |
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