Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 27 settembre 2022, n. 152
Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il comma 2, secondo e terzo periodo, dove si prevede che «I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.»;
Vista la direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 1, che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottano misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualita' tramite la rimozione selettiva dei materiali;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva n. 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione nn. 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;
Vista la decisione della Commissione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione n. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva n. 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione n. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi;
Considerato che esiste un mercato per l'aggregato recuperato in ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria civile, in sostituzione della materia prima naturale, e possiede un effettivo valore economico, che sussistono scopi specifici per i quali tale sostanza e' utilizzabile, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, e che la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
Considerato che dall'istruttoria effettuata e' emerso che l'aggregato recuperato, che soddisfa i criteri di cui al presente regolamento, non comporta impatti complessivi negativi sulla salute umana o sull'ambiente;
Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) n. 2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, effettuata con nota del 10 marzo 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 27 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.
2. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non elencati all'Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE)

Note alle premesse
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988,
n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 184-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
aprile 2006, n. 88, S.O. :
«Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di
rifiuto). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e'
stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere
utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale
sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti
tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non
portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208,
209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda
del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di
recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o
rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base
di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi
procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e
vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale territorialmente competente, che
includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai
fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualita' per i materiali di cui e'
cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
recupero in linea con le norme di prodotto applicabili,
compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se
necessario;
d) requisiti affinche' i sistemi di gestione
dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della
qualita', l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del
caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di
conformita'.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del
comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure
semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni
di cui aldecreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72
allaGazzetta Ufficialen. 88 del 16 aprile 1998, e ai
regolamenti di cui aidecreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e17
novembre 2005, n. 269.
3-bis.Le autorita' competenti al rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i
nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o
rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi
al soggetto istante.
3-ter.L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente
delegata dal predetto Istituto, controlla a campione,
sentita l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in
contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
delle modalita' operative e gestionali degli impianti, ivi
compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori
rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1,
redigendo, in caso di non conformita', apposita relazione.
Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e
l'omogeneita' dei controlli di cui al presente comma sul
territorio nazionale, si applicano gliarticoli 4, comma 4,
e6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
3-sexies.Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una
relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel
corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare entro il 31 dicembre.
3-septies.Al fine del rispetto dei principi di
trasparenza e di pubblicita', e' istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate
concluse ai sensi del presente articolo. Le autorita'
competenti, al momento del rilascio, comunicano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi,
riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti delle procedure
semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non
avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono definite le
modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
di cui al presente comma. A far data dall'effettiva
operativita' del registro di cui al presente comma, la
comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con
la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini
del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero
e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, daldecreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, daldecreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e daldecreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di
ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o
recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti
si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
5-bis.La persona fisica o giuridica che utilizza, per
la prima volta, un materiale che ha cessato di essere
considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul mercato
o che immette un materiale sul mercato per la prima volta
dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede
affinche' il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai
sensi della normativa applicabile in materia di sostanze
chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al
comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa
sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al
materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.»
- La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008 (relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive) e' pubblicata nella G.U.U.E. del
22 novembre 2008, n. L 312.
- Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, (concernente
la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica
la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE)
n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94
della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE) e' pubblicato nella
G.U.U.E. del 30 dicembre 2006, n. L 396.
- Il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009
(sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il
regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della
Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998
(Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli
31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.
- La decisione della Commissione 2000/532/CE, del 3
maggio 2000, (che sostituisce la decisione 94/3/CE che
istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo
1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio
relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio
che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi
dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE
del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi) e' pubblicata
nella G.U.U.E. 6 settembre 2000, n. L 226.
- La direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015 del
Parlamento europeo e del Consiglio (che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione (codificazione)), pubblicata nella
G.U.U.E. del 17 settembre 2015, n. L 241.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 184-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo degli artt. 208, 209 e 211 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O.:
«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1.I soggetti
che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla regione competente
per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi della parte seconda del presente
decreto.
2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma
13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce
l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine,
in relazione alle attivita' di smaltimento o di recupero
dei rifiuti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo
sia stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione
integrata ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il
rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio,
prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la
partecipazione alla conferenza di servizi di cui
all'articolo 29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i
partecipanti alla conferenza di servizio di cui
all'articolo 208, comma 3;
c) la Regione, o l'autorita' da essa delegata,
specifica in conferenza le garanzie finanziarie da
richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera
g);
d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente
integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma
11;
e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208,
comma 11, sono prestate a favore della Regione, o
dell'autorita' da essa delegata alla gestione della
materia;
f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma
18, e' effettuata dall'amministrazione che rilascia
l'autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma
19, e' effettuata dal soggetto pubblico che accerta
l'evento incidente.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di
almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e
degli enti locali sul cui territorio e' realizzato
l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un
suo rappresentante al fine di acquisire documenti,
informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20
giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi. La decisione della
conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le
relative determinazioni devono fornire una adeguata
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con quanto previsto
dall'articolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa
vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni
della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del
progetto, autorizza la realizzazione e la gestione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree
vincolate ai sensi deldecreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146di
tale decreto in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1
con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per
una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte
dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e
ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi
forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali
responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove
l'autorita' competente non provveda a concludere il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i
termini previsti al comma 8, si applica il potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 178e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono
essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
di verifica, monitoraggio e controllo della conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da
adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di
operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli
interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono
essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per
la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i
processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento
o il coincenerimento con recupero di energia sono
subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un
livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto
delle migliori tecniche disponibili.
12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per
le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un
periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo'
essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale,
tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
cui allalegge n. 241 del 1990.
12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo
6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame
dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono
disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il
quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la
diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino
situazione di pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni
di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di
rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui allalegge 28 gennaio 1994, n. 84e di
cui aldecreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia
dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
1, del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in
cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e
separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in
via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede
legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto
ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole campagne di attivita' sul territorio nazionale,
l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui
territorio si trova il sito prescelto le specifiche
dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la
tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo
190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187,
le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera
m).
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo
deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione
competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e
secondo gli standard concordati con ISPRA che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attivita' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
f) quantita' autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma
17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione,
questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al
Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il
compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche
che effettuano compostaggio aerobico individuale per i
propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da
giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta
per la gestione dei rifiuti urbani».
«Art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in
possesso di certificazione ambientale). - 1.Nel rispetto
delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle
procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni
all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo
dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le
imprese che risultino registrate ai sensi delregolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e
audit, che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le
decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o
certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali
autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorita'
competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui aldecreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere
accompagnata da una copia conforme del certificato di
registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli
standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonche' da
una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la
conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle
prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una
certificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate,
ove previste.
3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di
cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti
l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio
delle attivita' previste dalle norme di cui al comma 1 e ad
essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1992, n. 300. Si applicano, altresi', le disposizioni
sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
4. L'autocertificazione e i relativi documenti
mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino
ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla
data di comunicazione all'interessato della decadenza, a
qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai
sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui
al comma 1.
5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
accertata falsita' delle attestazioni contenute
nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si
applical'articolo 483 del codice penalenei confronti di
chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai
commi 1 e 2.
6. Resta ferma l'applicazione del Titolo III-bis
della parte seconda del presente decreto, relativo alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per
gli impianti rientranti nel campo di applicazione del
medesimo.
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo
devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che
li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco
nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi
identificativi di cui all'articolo 208, comma 17, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7
deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi».
«Art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di
sperimentazione). - 1. I termini di cui agliarticoli
208e210sono ridotti alla meta' per l'autorizzazione alla
realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di
sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti
condizioni:
a) le attivita' di gestione degli impianti non
comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialita' non
superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe
giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti
caratterizzati da innovazioni, che devono pero' essere
limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e'
di due anni, salvo proroga che puo' essere concessa previa
verifica annuale dei risultati raggiunti e non puo'
comunque superare altri due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione
dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro
il termine di cui al comma 1, l'interessato puo' presentare
istanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che si esprime nei successivi
sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso e' prestata a
favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di
sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista
sanitario, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della
salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la
rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco
nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi
identificativi di cui all'articolo 208, comma 16, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5
deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.»
 
Allegato 1 (Art. 3) a) Rifiuti ammissibili
Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.
Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attivita' di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato

1. Rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione e di demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)

170101 Cemento

170102 Mattoni

170103 Mattonelle e ceramiche

170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106

170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce
170503

170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di
cui alla voce 170507

170904 Rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)

010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla
voce 010407

010409 Scarti di sabbia e argilla

010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce
010407

010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra,
diversi da quelli di cui alla voce 010407

101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a
trattamento termico

101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e
scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di
laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con
smalto crudo in concentrazione <10% in peso

101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da
costruzione (sottoposti a trattamento termico)

101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di
cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310

120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui
alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di
scarto

191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce)
b) Verifiche sui rifiuti in ingresso
I rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessita', a controlli supplementari.
A tal fine, il produttore dell'aggregato recuperato deve dotarsi di un sistema per il controllo di accettazione dei rifiuti atto a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento.
Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, il suddetto sistema e' integrato nel sistema di gestione ambientale.
Il sistema deve garantire almeno il rispetto dei seguenti obblighi e presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilita' e la rendicontazione delle non conformita' riscontrate:
esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento almeno biennale che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata;
messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla tabella l del presente Allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale e' strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento almeno biennale in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
svolgimento di controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessita'. c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore
Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, quali, a mero titolo esemplificativo:
la macinazione,
la vagliatura,
la selezione granulometrica,
la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.
Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, si realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico che consentano il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento.
Durante la fase di verifica di conformita' dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.
In attesa del trasporto al sito di utilizzo, l'aggregato recuperato e' depositato e movimentato nell'impianto in cui e' stato prodotto e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche. d) Requisiti di qualita' dell'aggregato recuperato d.1) Controlli sull'aggregato recuperato
Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto e' garantito il rispetto dei parametri di cui alla tabella 2.

Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite

===================================================================== | | | Concentrazioni | | Parametri | Unita' di misura | limite | +========================+========================+=================+ | | mg/kg espressi come | | | Amianto | sostanza secca | 100(1) | +------------------------+------------------------+-----------------+ |(IDROCARBURI AROMATICI) | | | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Benzene | sostanza secca  | 0.1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Etilbenzene | sostanza secca  | 0.5 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Stirene | sostanza secca | 0.5 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Toluene | sostanza secca | 0.5 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Xilene | sostanza secca | 0.5 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | Sommatoria organici | | | | aromatici (da 20 a 23) | mg/kg espressi come | | | (²) | sostanza secca | 1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | (IDROCARBURI AROMATICI | | | | POLICICLICI) | | | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Benzo(a)antracene | sostanza secca | 0.5 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Benzo(a)pirene | sostanza secca | 0.1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Benzo(b)flourantene | sostanza secca | 0.5 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Benzo(k)fluorantene | sostanza secca | 0.5 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | |Benzo(g, h, i­) perilene| sostanza secca | 0.1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Crisene | sostanza secca | 5 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Dibenzo(a,e)pirene | sostanza secca | 0.1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Dibenzo(a,l)pirene | sostanza secca | 0.1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Dibenzo(a,i)pirene | sostanza secca | 0.1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Dibenzo(a,h)pirene | sostanza secca | 0.1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Dibenzo(a,h) antracene | sostanza secca | 0.1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Indenopirene | sostanza secca | 0.1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Pirene | sostanza secca | 5 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | Sommatoria policiclici | | | | aromatici (da 25 a 34) | mg/kg espressi come | | | (³) | sostanza secca | 10 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Fenolo | sostanza secca | 1 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | PCB | sostanza secca | 0.06 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | C>12 | sostanza secca | 50 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | | mg/kg espressi come | | | Cr VI | sostanza secca | 2 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | Materiali galleggianti | | | | (4) | cm³/kg | <5 | +------------------------+------------------------+-----------------+ | Frazioni estranee (4) | % in peso | <1% | +------------------------+------------------------+-----------------+

(1) Corrispondente al limite di rilevabilita' della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilita'). In ogni caso dovra' utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.
(2) Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23):20-Etilbenzene, 21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(3) Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34): 25-Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27-Benzo(b)fluorantene, 28-Benzo(k,)fluoranten, 29-Benzo(g,h,i,)perilene, 30-Crisene, 31-Dibenzo(a,e)pirene, 32- Dibenzo(a,l)pirene, 33-Dibenzo(a,i)pirene, 34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(4) Ove non definito da standard tecnici applicabili. d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato
Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, ad esclusione di quelli destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alla Norma UNI EN 12620 con classe di resistenza Rck/leq ≥ 15 MPa, deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in tabella 3.
Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.
Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti.
Solo dopo tale fase si puo' procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2.

Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite
===================================================================== | Parametri | Unita' di misura | Concentrazioni limite | +=================+=======================+=========================+ | Nitrati | mg/l | 50 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Fluoruri | mg/l | 1,5 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Cianuri | microgrammi/l | 50 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Bario | mg/l | 1 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Rame | mg/l | 0,05 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Zinco | mg/l | 3 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Berillio | microgrammi/l | 10 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Cobalto | microgrammi/l | 250 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Nichel | microgrammi/l | 10 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Vanadio | microgrammi/l | 250 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Arsenico | microgrammi/l | 50 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Cadmio | microgrammi/l | 5 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Cromo totale | microgrammi/l | 50 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Piombo | microgrammi/l | 50 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Selenio | microgrammi/l | 10 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Mercurio | microgrammi/l | 1 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | COD | mg/l | 30 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Solfati | mg/l | 750 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | Cloruri | mg/l | 750 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+ | PH | | 5,5 < > 12,0 | +-----------------+-----------------------+-------------------------+
e) Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE
dell'aggregato recuperato
In tabella 4 sono riportate le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato.

Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione CE
=====================================================
|  Norma  |  Titolo |
+===============+===================================+
| | Aggregati per materiali non legati|
| |e legati con leganti idraulici per |
| |l'impiego in opere di ingegneria |
| |civile e nella costruzione di |
| UNI EN 13242 |strade |
+---------------+-----------------------------------+
| UNI EN 12620 |Aggregati per calcestruzzo |
+---------------+-----------------------------------+
| UNI EN 13139 | Aggregati per malta |
+---------------+-----------------------------------+
| |Aggregati per miscele bituminose e |
| |trattamenti superficiali per |
| |strade, aeroporti e altre aree |
| UNI EN 13043 |soggette a traffico |
+---------------+-----------------------------------+
| UNI EN 13055 |Aggregati leggeri |
+---------------+-----------------------------------+
| |Aggregati per massicciate per |
| UNI EN 13450 |ferrovie |
+---------------+-----------------------------------+
| |Aggregati per opere di protezione |
|UNI EN 13383-1 |(armourstone) - Specifiche |
+---------------+-----------------------------------+

 
Allegato 2 (Art. 4)

L'aggregato recuperato e' utilizzato, secondo le norme tecniche di utilizzo di cui alla tabella 5, per:
a) la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
b) la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
c) la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
f) il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

Tabella 5- Norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato

===================================================================== | |  Conformita' | | | | alle norme | | | | armonizzate | | | | europee / | | | Impiego  | prestazioni |  Idoneita' tecnica | +========================+================+=========================+ |Colmate, rinterri, | |UNI EN 11531-1 Prospetto | |ripristini morfologici | UNI EN 13242 | 4a | +------------------------+----------------+-------------------------+ |Corpo del rilevato | UNI EN 13242 |UNI 11531-1 Prospetto 4a | +------------------------+----------------+-------------------------+ |Miscele non legate, | | | |strato anticapillare, |UNI EN 13242 UNI| | |fondazione, base | EN 13450 |UNI 11531-1 Prospetto 4b | +------------------------+----------------+-------------------------+ |Produzione di miscele | | | |legate con leganti | | | |idraulici (qauli, a | | | |titolo esemplificativo, | | | |misti cementati, miscele| | | |betonabili) | UNI EN 13242 | UNI EN 14227-1:2013 | +------------------------+----------------+-------------------------+ | | | UNI 8520-1 Prospetto 1 | | | | UNI 8520-2 Appendice A | | | |UNI 11104 Prospetto 4 UNI| | | |EN 206 Appendice E Dm 17 | |Produzione di | | genn. 2018 NTC: Tab | |calcestruzzi | UNI EN 12620 | 11.2.III | +------------------------+----------------+-------------------------+

Per tutti gli utilizzi, ad esclusione di quelli di cui alla lettera d), e' si applica la Marcatura CE come disposto dal regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.
Gli utilizzi al suolo non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee.
Per gli utilizzi di cui alla lettera f) debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento.
 
Allegato 3 (Art. 5)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le seguenti:
a) «rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione e demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e indicati al punto 1 della tabella 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento;
b) «altri rifiuti inerti di origine minerale»: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE e indicati al punto 2 della tabella 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento;
c) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi dalle attivita' di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;
d) «aggregato recuperato»: i rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o piu' operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento;
e) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;
f) «produttore di aggregato recuperato» o «produttore»: il gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato;
g) «dichiarazione di conformita'»: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' rilasciata dal produttore attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato, di cui all'articolo 5;
h) «autorita' competente»: l'autorita' che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero l'autorita' destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 183, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 :
«Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte
quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui
il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia
l'obbligo di disfarsi;
b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
b-bis) «rifiuto non pericoloso»: rifiuto non
contemplato dalla lettera b);
b-ter) «rifiuti urbani»:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da
raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone,
vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,
imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti
ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta
differenziata provenienti da altre fonti che sono simili
per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati
nell'allegato L-quater prodotti dalle attivita' riportate
nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde
pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi,
nonche' i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali,
esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti
provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di
cui ai punti 3, 4 e 5;
6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o
volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di
pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
b-quater) «rifiuti da costruzione e demolizione» i
rifiuti prodotti dalle attivita' di costruzione e
demolizione;
b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di
cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di
preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonche'
delle relative norme di calcolo e non pregiudica la
ripartizione delle responsabilita' in materia di gestione
dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti
della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura,
della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e
degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi
compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i
rifiuti da costruzione e demolizione;
c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) «rifiuti organici»: rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attivita'
all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti
vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli
impianti dell'industria alimentare;
d-bis) «rifiuti alimentari»: tutti gli alimenti di
cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglioche sono diventati
rifiuti;
e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito
del materiale prodotto;
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore
iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore);
g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona
fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
g-bis) «regime di responsabilita' estesa del
produttore»: le misure volte ad assicurare che ai
produttori di prodotti spetti la responsabilita'
finanziaria o la responsabilita' finanziaria e
organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita
in cui il prodotto diventa un rifiuto;
h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la
persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone
il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di
terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la
materiale disponibilita' dei rifiuti;
m) «prevenzione»: misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in
materiali e prodotti;
n) «gestione dei rifiuti»: la raccolta, il
trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo
smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediari. Non costituiscono
attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di
prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari
alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse
mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali
di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico
strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale
detti eventi li hanno depositati;
o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito preliminare alla
raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta
di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un
impianto di trattamento;
p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni
di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso
cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti
sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza
altro pretrattamento;
r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) «trattamento»: operazioni di recupero o
smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o
dello smaltimento;
t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui
principale risultato sia di permettere ai rifiuti di
svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che
sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una
particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale
funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in
generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto
riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
t-bis) «recupero di materia»: qualsiasi operazione
di recupero diversa dal recupero di energia e dal
ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali
combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso
comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo,
il riciclaggio e il riempimento;
u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
u-bis) «riempimento»: qualsiasi operazione di
recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi
della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in
aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti
morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono
sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei
ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantita'
strettamente necessaria a perseguire tali fini;
v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) «deposito temporaneo prima della raccolta»: il
raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli
stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento,
effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo
185-bis;
cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile
solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) «compost»: prodotto ottenuto dal compostaggio,
o da processi integrati di digestione anaerobica e
compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente,
di altri materiali organici non qualificati come rifiuti,
di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che
rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla
vigente normativa in tema di fertilizzanti e di
compostaggio sul luogo di produzione;
ff) «digestato da rifiuti»: prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera b);
hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque
reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica
atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed
allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui aldecreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori
tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma
1, lett. l-ter) del presente decreto;
oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di
raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle
strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico
escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede
stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di
garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto
che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis,
comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base
all'articolo 184-bis, comma 2;
qq-bis) «compostaggio di comunita'»: compostaggio
effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani
prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost
prodotto da parte delle utenze conferenti;
qq-ter) «compostaggio»: trattamento biologico
aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato
alla produzione di compost dai rifiuti organici
differenziati alla fonte, da altri materiali organici non
qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri
rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina
nazionale in tema di fertilizzanti nonche' dalle
disposizioni della parte quarta del presente decreto
relative alla disciplina delle attivita' di compostaggio
sul luogo di produzione.»
- La decisione della Commissione 2000/532/CE del 3
maggio 2000 (che sostituisce la decisione 94/3/CE che
istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo
1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio
relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio
che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi
dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE
del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi) e' pubblicata
nella G.U.U.E. 6 settembre 2000, n. L 226.
- Il testo dell'articolo 184-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 216, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento,
l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma
1, in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche
dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche
alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla
disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche
dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai
valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare
forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti
per la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il
ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti
stessi sono destinati ad essere recuperati, nonche'
l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'articolo 269in caso di modifica sostanziale
dell'impianto.
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b),
e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, determina modalita',
condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a
favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
daldecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalladirettiva
2009/28/CEe dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni
8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate
dai regolamenti di cui all'articolo6, paragrafo 2,
delladirettiva 2008/98/CEdel Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che
determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di
essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure
semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente
decreto e dal presente articolo a condizione che siano
rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni
soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti,
con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che
i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare
se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi
cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle
condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle
altre, alle procedure semplificate disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente
articolo a condizione che siano rispettati tutti i
requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e
oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che
i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 allaGazzetta Ufficialen. 88 del 16 aprile
1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo
9-bisdeldecreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,
con modificazioni, dallalegge 30 dicembre 2008, n. 210,
operazioni di recupero di materia prima secondaria da
specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
i regolamenti di cui al comma 8-quaterdel presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni
di cui al medesimo comma 8-quatero all'articolo 208 del
presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater.
Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la
continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle
citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo
9-bisdeldecreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con
modificazioni, dallalegge n. 210 del 2008. Restano in ogni
caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di
cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e
occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere
utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale
di cui agli articoli 29-sexiese seguenti del presente
decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa
comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima
dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale
competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il
trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione».
 
Art. 3

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato recuperato e' conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 184-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle note
alle premesse.
 
Art. 4

Scopi specifici di utilizzabilita'

1. L'aggregato recuperato e' utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2.
 
Art. 5

Dichiarazione di conformita' e modalita'
di detenzione dei campioni

1. In conformita' a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato e' responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonche' della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 e' attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione sostitutiva e' redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 ed e' inviata con una delle modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorita' competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.
3. Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione di cui al comma 2, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorita' di controllo che la richiedono.
4. Ai fini della prova della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato conserva per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformita' alla norma UNI 10802. Le modalita' di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Note all'art. 5:
- Si riporta il comma 5 dell'articolo 184 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla
parte quarta del presente decreto include i rifiuti
pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione
dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e'
vincolante per quanto concerne la determinazione dei
rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una
sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la
definizione di cui all'articolo 183. La corretta
attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche
di pericolo dei rifiuti e' effettuata dal produttore sulla
base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020,
dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca
ambientale ed approvate con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare notifica immediatamente alla
Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della
direttiva 2008/98/CEe fornisce alla stessa tutte le
informazioni pertinenti.»
- Si riporta il comma 4 dell'articolo 188, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento,
dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti
di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica
della responsabilita' rispetto alle operazioni di effettivo
recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di
persone nel fatto illecito e di quanto previsto
dalregolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilita' del
produttore o del detentore per il recupero o smaltimento
dei rifiuti e' esclusa nei seguenti casi:
a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
raccolta;
b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle attivita' di recupero o di smaltimento a condizione
che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui
all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei
rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto
termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare
comunicazione alle autorita' competenti della mancata
ricezione del formulario. Per le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti
previsti dalregolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine e'
elevato a sei mesi e la comunicazione e' effettuata alla
Regione o alla Provincia autonoma.»
- Si riporta il testo dell'articolo 193 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Il trasporto
dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, e' accompagnato da
un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono
risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del
detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma
1, sono disciplinati il modello del formulario di
identificazione del rifiuto e le modalita' di numerazione,
vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico
nazionale, con possibilita' di scaricare dal medesimo
Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere
adottati modelli di formulario per particolari tipologie di
rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi
il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n.
145, nonche' le disposizioni relative alla numerazione e
vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia
di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione
e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o
imposizione tributaria.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui
all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato
cartaceo e' redatto in quattro esemplari, compilati, datati
e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresi'
dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il
produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a
trasmetterne una al produttore o al detentore. La
trasmissione della quarta copia puo' essere sostituita
dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre
che il trasportatore assicuri la conservazione del
documento originale ovvero provveda, successivamente,
all'invio dello stesso al produttore. Le copie del
formulario devono essere conservate per tre anni.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle
modalita' di vidimazione di cui al comma 3, il formulario
di identificazione del rifiuto e' prodotto in format
esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente
1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco,
tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i
portali istituzionali delle Camere di Commercio, da
stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima
applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano
propri sistemi gestionali per la compilazione dei
formulari, un accesso dedicato al servizio anche in
modalita' telematica al fine di consentire l'apposizione
del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane
presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a
destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del
formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri
soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario
completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario
devono essere conservate per tre anni.
6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformita' alle norme vigenti in materia.
7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui
all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli
stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai
trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati
dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e
saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i
trasporti effettuati per non piu' di cinque volte l'anno,
che non eccedano la quantita' giornaliera di trenta
chilogrammi o di trenta litri.
8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
altresi' al trasporto di rifiuti speciali di cui
all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal
produttore in modo occasionale e saltuario, come definito
al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio
pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di
raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con
i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni
transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo
e' sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194,
anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio
nazionale.
10. Il formulario di identificazione di cui al comma
1, con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione
in agricoltura, puo' sostituire il documento di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
99 e successive modificazioni, a condizione che siano
espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le
specifiche informazioni di cui all'allegato III A del
citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonche' le
sottoscrizioni richieste, ancorche' non previste nel
modello del formulario.
11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente
all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai
fini della Parte quarta del presente decreto e non
necessita di formulario di identificazione.
12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi
appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche'
effettuati percorrendo la pubblica via, non e' considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti
comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia
finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza
fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non e'
altresi' considerata trasporto la movimentazione dei
rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui
all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al
sito che sia nella disponibilita' giuridica della
cooperativa di cui e' socio, ivi compresi i consorzi
agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del
deposito temporaneo.
13. Il documento commerciale di cui al regolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico di cui all'articolo 190
sostituisce a tutti gli effetti il formulario di
identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui
all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinate le
modalita' di trasmissione al Registro elettronico nazionale
(REN).
14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di
rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore
presso piu' produttori o detentori, svolta con lo stesso
automezzo, ovvero presso diverse unita' locali dello stesso
produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di
48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono
essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel
caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni,
nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato
a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione
di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni
di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e
dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che
proseguono il trasporto, non rientrano nelle attivita' di
stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purche'
le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non
superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni
interdetti alla circolazione.
16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di
cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F
di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la
scheda di cui all'allegato IB del decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
aprile 2008.
17. Nella compilazione del formulario di
identificazione, ogni operatore e' responsabile delle
informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria
competenza. Il trasportatore non e' responsabile per quanto
indicato nel formulario di identificazione dal produttore o
dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita'
tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e
consistenza, fatta eccezione per le difformita'
riscontrabili in base alla comune diligenza.
18. Ferma restando la disciplina in merito
all'attivita' sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai
fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da
assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture
sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si
considerano prodotti presso l'unita' locale, sede o
domicilio dell'operatore che svolge tali attivita'. La
movimentazione di quanto prodotto, dal luogo
dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non
comporta l'obbligo di tenuta del formulario di
identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione
all'Albo ai sensi dell'articolo 212.
19. I rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione
e piccoli interventi edili, ivi incluse le attivita' di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti
presso l'unita' locale, sede o domicilio del soggetto che
svolge tali attivita'. Nel caso di quantitativi limitati
che non giustificano l'allestimento di un deposito dove e'
svolta l'attivita', il trasporto dal luogo di effettiva
produzione alla sede, in alternativa al formulario di
identificazione, e' accompagnato dal documento di trasporto
(DDT) attestante il luogo di effettiva produzione,
tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero di
colli o una stima del peso o volume, il luogo di
destinazione.
20. Per le attivita' di cui all'articolo 230, commi 1
e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale
tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune
valutazioni tecniche e di funzionalita' dei materiali
riutilizzabili, lo stesso e' accompagnato dal documento di
trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva
produzione, tipologia e quantita' dei materiali, indicando
il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo
di destinazione.
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
- Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui
all'articolo 20;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e'
identificato attraverso il sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), la carta di identita' elettronica o la
carta nazionale dei servizi;
b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso
telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo
64-bis;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
alla copia del documento d'identita';
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal
dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno
degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater
ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un
indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta
elettronica certificata o un servizio elettronico di
recapito certificato qualificato, come definito dal
Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un
domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce
elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi
dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le
comunicazioni a cui e' riferita l'istanza o la
dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative
che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione
telematica nel settore tributario.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1
sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni
sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del
dipendente addetto al procedimento.
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
sostituito dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82».
 
Art. 6

Sistema di gestione

1. Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualita' secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento. Il manuale della qualita' deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformita' ai criteri di cui all'Allegato 1, del piano di campionamento e dell'automonitoraggio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Note all'art. 6:
- Il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009
(sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il
regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della
Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.
 
Art. 7

Monitoraggio

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il Ministero della transizione ecologica valuta l'opportunita' di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.
 
Art. 8

Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorita' competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantita' massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonche' i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2.
2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, i materiali gia' prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonche' quelli che risultano in esito alle procedure di recupero gia' autorizzate possono essere utilizzati in conformita' alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.
3. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 settembre 2022

Il Ministro: Cingolani Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg.ne n. 2628

Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 216 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle note all'art.2.