Gazzetta n. 247 del 21 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 luglio 2022, n. 154
Regolamento recante il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210 e, in particolare, l'articolo 4, recante «Assicurazione dell'immobile», come modificato dall'articolo 386, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
Visto il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, secondo cui il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta' a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione;
Visto il comma 1-bis del citato articolo 4, secondo cui con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard;
Visti i commi 1-ter e 1-quater del citato articolo 4 che disciplinano gli effetti contrattuali in caso di inadempimento dell'obbligo assicurativo, nonche' le condizioni formali di validita' degli atti di trasferimento;
Visto l'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante la disciplina transitoria applicabile alle polizze assicurative nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1-bis, dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 4980 del 25 maggio 2022;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. E' approvato lo schema tipo di polizza indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente per l'assicurazione dell'immobile, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.
2. La polizza indennitaria decennale di cui al comma 1 deve essere conforme allo schema tipo contenuto nell'«Allegato A - Schema Tipo», al presente decreto. Le clausole previste nel modello standard di cui all'«Allegato A - Schema Tipo» costituiscono contenuto minimo della polizza assicurativa e possono essere modificate dalle parti solo in senso piu' favorevole per il beneficiario.
3. Tenuto conto delle franchigie, delle limitazioni e delle condizioni, le parti determinano la somma assicurata e i massimali in modo tale da apprestare una garanzia a copertura dei rischi e dei danni di cui all'articolo. 1669 del codice civile e dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005.
4. Resta salvo il diritto dell'acquirente di agire in giudizio contro il costruttore, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, per il risarcimento del residuo danno che risulti non coperto dall'indennizzo a causa del limite della somma assicurata per ciascuna partita, del limite massimo della somma assicurata alla partita 1, nonche' per effetto delle altre condizioni e limitazioni apposte nel contratto assicurativo tipo.
5. Ai fini di semplificazione delle procedure di attivazione della copertura assicurativa il contraente e l'assicuratore compilano e sottoscrivono la scheda tecnica contenuta nell'«Allegato B - Scheda Tecnica», nonche' l'attestazione di conformita' della polizza assicurativa di cui all'«Allegato C - Attestazione di conformita'», al presente decreto.
6. All'atto del rogito il contraente presenta copia della polizza e copia dell'«Attestazione di Conformita'». L'Assicuratore rilascia copia dell'«Attestazione di Conformita'» al notaio che ne fa richiesta.

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988 n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122 recante: «Disposizioni
per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto 2004, n.
210»:
«Art. 4 (Assicurazione dell'immobile). - 1. Il
costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare
all'acquirente all'atto del trasferimento della proprieta'
a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta
valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa
indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con
effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura
dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i
danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669
del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale
oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio
del suolo o per difetto della costruzione, e comunque
manifestatisi successivamente alla stipula del contratto
definitivo di compravendita o di assegnazione.
1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro novanta giorni dal 1° settembre 2021, sono
determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza
di assicurazione e il relativo modello standard.
1-ter. In caso di inadempimento all'obbligo previsto
dal comma 1, l'acquirente che abbia comunicato al
costruttore la propria volonta' di recedere dal contratto
di cui all'articolo 6 ha diritto di escutere la
fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).
1-quater. L'atto di trasferimento deve contenere la
menzione degli estremi identificativi della polizza
assicurativa e della sua conformita' al decreto previsto
dal comma 1-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 389 del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155.»:
«Art. 389 (Entrata in vigore). - 1. Il presente
decreto entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto
previsto al comma 2.
1-bis.
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363,
364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano
in vigore il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati
dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano
anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli
articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto
decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e
della polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel
rispetto di quanto previsto dalle richiamate
disposizioni.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1669 del codice
civile:
«Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). -
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili
destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso
di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo
o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in
parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi
difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del
committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la
denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno
dalla denunzia.».
- Per il testo dell'art. 4 del d. lgs. n. 122 del 2005
si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato A - Schema Tipo (articolo 1, comma 2)

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DECENNALE POSTUMA INDENNITARIA
DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B - Scheda Tecnica (articolo 1, comma 5)

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.n.122/2005, come modificato
dall'art. 386, comma 1-bis, del D.lgs. 14/2019

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C - Attestazione di conformita' (articolo 1, comma 5)

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 122/2005, come modificato
dall'art. 386, comma 1-bis, del d.lgs. n. 14/2019

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Strumenti e forme di monitoraggio

1. Dopo il primo biennio di applicazione del presente decreto, su richiesta delle amministrazioni competenti, le imprese di assicurazioni possono mettere a disposizione dati statistici relativi a massimali e somme assicurate per verificare la congruita' e la completezza della copertura assicurativa di cui all'articolo 1.
 
Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto si applica alle polizze indennitarie decennali stipulate successivamente alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la facolta' per il contraente di richiedere l'adeguamento della polizza assicurativa gia' stipulata in conformita' ai requisiti di cui al presente decreto, con oneri a proprio carico e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 luglio 2022

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti

Il Ministro della giustizia
Cartabia

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1013