Gazzetta n. 248 del 22 ottobre 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 13 ottobre 2022 |
Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attivita' economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020. (Ordinanza n. 932). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016; Visto l'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attivita' economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, e' stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027; Considerato che la medesima disposizione dispone che alla disciplina delle modalita' di determinazione e concessione dei contributi e all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione ai citati fabbisogni si provvede con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con le medesime, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e al netto degli eventuali contributi gia' percepiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; Ravvisata quindi la necessita' di disciplinare le modalita' attuative del riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attivita' economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi negli anni 2019 e 2020, avendo cura di ridurre al minimo gli adempimenti in capo ai richiedenti i contributi, valorizzando al massimo le informazioni gia' fornite in occasione della ricognizione operata in attuazione delle relative ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile; Considerato che, in attuazione dell'art. 1, comma 448, della legge n. 234/2021, e' necessario individuare i contesti emergenziali verificatisi negli anni 2019 e 2020 a cui applicare le disposizioni di cui al presente provvedimento; Acquisita l'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 29 settembre 2022; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Contributi a favore dei soggetti privati e delle attivita' economiche e produttive
1. I Commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati nell'allegato A alla presente ordinanza provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attivita' di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attivita' economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della protezione civile alla data del 1° gennaio 2022, fermo restando l'ammontare complessivo di detti fabbisogni. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono espletate, per quanto concerne i soggetti privati sulla base dell'allegato B alla presente ordinanza e per le attivita' economiche e produttive sulla base dell'allegato C, fatti salvi i provvedimenti dei Commissari delegati eventualmente gia' adottati se previamente condivisi con il Dipartimento della protezione civile. 3. Per ciascuna regione, all'esito delle attivita' di cui al comma 1, con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede al riparto e all'assegnazione delle relative risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio
Avvertenza: Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione provvedimenti. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B Crtiteri direttivi per la determinazione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili. 1. Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi 1.1. Nel rispetto delle finalita' e dei criteri direttivi di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, (di seguito semplicemente: delibera) sono definite le seguenti disposizioni di dettaglio in merito ai criteri, i termini e le modalita' per la determinazione e concessione dei contributi e la presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti privati per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi gia' segnalati con gli appositi moduli B1 «Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione» ovvero con i moduli B2 «Ricognizione dei danni subiti» utilizzati a seguito degli eventi calamitosi in questione. 1.2. Fermo restando quanto specificatamente previsto nei paragrafi seguenti, le amministrazioni comunali entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di contributo al punto 6.1., provvedono alla relativa istruttoria, all'esito della quale determinano i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo che deve corrispondere al minor valore individuato ai sensi del successivo paragrafo 3. I comuni devono accertare che i danni ammissibili a contributo non siano stati gia' oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018. Gli eventuali importi, gia' riconosciuti per l'immediato sostegno, che costituiscono anticipazione del contributo concedibile, devono essere detratti dallo stesso. 1.3. A seguito del completamento dell'istruttoria, i comuni interessati trasmettono immediatamente al Commissario delegato ovvero al soggetto responsabile l'elenco riepilogativo delle domande accolte, utilizzando il prospetto in allegato SCB1/ SCB2. 1.4. Il Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile, entro trenta giorni dal ricevimento degli elenchi riepilogativi di cui al precedente punto 1.3., provvede a quantificare il contributo massimo concedibile sulla base delle percentuali effettivamente applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti, a seconda dei casi che ricorrono, all'art. 1, comma 5, lettere e), f) e g), della richiamata delibera e, nel rispetto dei massimali economici ivi previsti, come piu' dettagliatamente disciplinato al paragrafo 3 del presente documento. 1.5. A seguito del completamento delle operazioni previste al precedente punto 1.4, il Commissario delegato o il soggetto responsabile trasmette immediatamente al Dipartimento della protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte da tutti i Comuni interessati, sulla base del modello allegato SRB1/SRB2. 2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalita' 2.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel paragrafo 3 e sono finalizzati: a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte; b) alla delocalizzazione dell'abitazione, previa demolizione dell'abitazione distrutta o danneggiata e dichiarata inagibile con provvedimento della pubblica autorita' mediante ricostruzione o acquisto di un'altra unita' abitativa in altro sito dello stesso comune o di altro comune della medesima regione, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorita' sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'abitazione distrutta o danneggiata. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, ne' distrutto ne' danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovra' essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni; c) alla delocalizzazione di abitazioni non distrutte, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza degli eventi calamitosi di cui trattasi, a causa di fattori di rischio esterni, anche relativi alle vie d'accesso, e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie d'accesso; d) al ripristino delle abitazioni danneggiate; e) al ripristino di parti comuni danneggiate di edifici residenziali; f) a parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati in abitazioni distrutte o danneggiate ad esclusione di quelli ubicati nelle abitazioni ricadenti nella precedente lettera c), con le modalita' e limitazioni previste al successivo punto 3.8. 2.2. I contributi di cui al punto 2.1 sono concessi anche per gli immobili e relativi beni mobili, distrutti o danneggiati, sede legale e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro che ai fini del presente atto sono equiparati alle abitazioni non principali, con esclusione degli immobili, sede di tali associazioni se di proprieta' di un ente pubblico. Le associazioni devono essere iscritte in appositi registri regionali e/o nazionali ed il relativo atto costitutivo deve avere data certa anteriore alla data dell'evento calamitoso. I contributi possono essere concessi anche nel caso in cui le associazioni abbiano presentato domanda con modulo C1 o C2. 3. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione 3.1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato in modulo B1 o B2 e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 10, ovvero dall'eventuale perizia presentata unitamente al modulo B1 o B2, in base ai bandi approvati dai Commissari delegati. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresi' la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati, fermo restando il criterio del minor valore indicato al primo periodo. Ad ogni modo, nei casi in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte il contributo sara' rideterminato dal comune all'atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta, ove questa risultasse di importo inferiore al predetto minor valore. Nel caso in cui, unitamente al modulo B1 o B2, fosse stata presentata, in base ai bandi approvati dai Commissari delegati, la perizia asseverata si considera il minor valore tra l'importo di cui alla perizia asseverata e la spesa effettivamente sostenuta. 3.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.5 per le abitazioni distrutte o sgomberate, per quelle danneggiate i contributi sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a: 3.2.1. elementi strutturali, verticali ed orizzontali; 3.2.2. impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale; 3.2.3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale; 3.2.4. serramenti interni ed esterni. Tali contributi sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia. Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia. 3.3. Per i danni: a) all'unita' immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il contributo e' concesso fino all'80% del minor valore indicato al precedente punto 3.1, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro; b) all'unita' immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il contributo e' concesso fino al 50% del minor valore di cui al precedente punto 3.1 e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro; c) alle parti comuni di un edificio residenziale, il contributo e' concesso fino all'80% del minor valore di cui al precedente punto 3.1 se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato minor valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro. 3.4. Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) e' ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni agli immobili di cui al precedente punto 3.3, fermi restando i massimali ivi indicati. 3.5. Nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o nei casi di delocalizzazione previsti nel punto 2.1. e' concesso un contributo da determinarsi applicando sul minor valore indicato al precedente punto 3.1 una percentuale: 3.5.1. fino all'80% per l'unita' destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 187.500,00 euro; 3.5.2. fino al 50% per l'unita' destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro; 3.5.3. per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare e', inoltre, concesso un ulteriore contributo fino a 10.000,00 euro. In casi particolari, in cui non e' possibile procedere alla demolizione per difficolta' tecniche adeguatamente motivate da parte del titolare del contributo, la predetta somma destinata alla demolizione, potra' essere utilizzata per la messa in sicurezza del relativo immobile, limitatamente per interventi a tutela della pubblica e privata incolumita'. 3.5.4. Qualora nel modulo B1 o B2 non sia stato indicato alcun importo per le ragioni di cui al paragrafo 12, le percentuali di cui ai punti 3.5.1 e 3.5.2, fermi restando i massimali ivi indicati, si applicano, in caso di ricostruzione o costruzione in altro sito, sul minor valore tra l'importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo e, in caso di acquisto di altra abitazione, sul prezzo indicato nel contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, nell'atto contenente la promessa di acquisto. In quest'ultimo caso il contributo e' determinato in via provvisoria con riferimento al prezzo ivi indicato e viene determinato in via definitiva solo a seguito della trasmissione del contratto definitivo di acquisto. Il valore del contributo determinato in via definitiva non puo', comunque, superare quello provvisorio. 3.6. Per le abitazioni da delocalizzare di cui al precedente punto 2.1.b) la demolizione delle stesse e' precondizione per l'accesso al contributo, ad esclusione dei casi in cui la demolizione sia vietata dalle vigenti normative di settore o dai vigenti piani e strumenti urbanistici ovvero dei casi in cui l'abitazione sia parte di una unita' strutturale o di un aggregato strutturale. Per la definizione di unita' e di aggregato strutturale si rinvia alle norme tecniche per le costruzioni - NCT 2018. 3.7. Per le abitazioni da delocalizzare di cui al precedente punto 2.1.b) per le quali risulta attuata anche la demolizione dell'immobile esistente, sull'area di sedime e' posto il vincolo temporaneo di inedificabilita'. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari. Per le abitazioni da delocalizzare di cui al precedente punto 2.1.c), in caso di successiva revoca dell'ordinanza di sgombero, a seguito dell'eliminazione dei citati fattori di rischio o della risoluzione degli impedimenti all'accesso, il contributo concesso deve essere restituito con modalita' che saranno stabilite con successivo provvedimento. 3.8. Limitatamente all'unita' immobiliare distrutta o danneggiata destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo e' concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati a favore del relativo proprietario determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale distrutto o danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro. Tale contributo e' riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera, sala. 3.9. Limitatamente all'unita' immobiliare distrutta o danneggiata destinata, alla data dell'evento calamitoso, a sede legale e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro e' concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale distrutto o danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro, ad esclusione dei bagni, ripostigli e simili. 4. Definizione di abitazione principale 4.1. Agli effetti del presente documento si intende: a) per abitazione principale del proprietario quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, lo stesso ha la residenza anagrafica; b) per abitazione diversa da quella principale del proprietario: b.1) quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) b.2) quella in cui alla data dell'evento calamitoso non era stabilita la residenza anagrafica ne' del proprietario ne' di un terzo. 5. Esclusioni 5.1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni: a) agli immobili, di proprieta' di una persona fisica o di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attivita' economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprieta' di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa; per tali immobili trova applicazione la procedura per le imprese di cui all'allegato C. Rientrano, invece, nell'ambito applicativo del presente procedimento i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorche' questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unita' abitative, da unita' immobiliari destinate all'esercizio di un'attivita' economica e produttiva; b) alle pertinenze, ancorche' distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unita' strutturali rispetto all'unita' strutturale in cui e' ubicata l'abitazione; c) ad aree e fondi esterni al fabbricato non pertinenziali al fabbricato distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, qualora l'intervento di ripristino unitamente a quelli di ricostruzione/ripristino del fabbricato non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione; d) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformita' agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresi' quanto previsto all'art. 34-bis «Tolleranze costruttive» del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto; f) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione; g) ai beni mobili registrati. 6. Termini, luogo e modalita' per la presentazione della domanda di contributo 6.1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare entro quaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza al Comune in cui e' ubicato l'immobile danneggiato, apposita domanda, utilizzando il modulo DC/P in allegato B.3 e rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio nel relativo allegato B.3.1. 6.2. Per i danni all'abitazione, la domanda di contributo e' presentata dal relativo proprietario. Nel caso di abitazione in comproprieta', i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, utilizzando il modulo in allegato B.3.2; in caso contrario, si applica quanto previsto al successivo paragrafo 7. 6.3. Qualora, per l'abitazione, il modulo B1 o B2 sia stato presentato e sottoscritto, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo puo' presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'abitazione la dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso che gli interventi necessari siano della tipologia di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, questo potra' presentare istanza di contributo anche nel caso che il modulo B1 o B2 sia stato presentato solo dal titolare di diritto reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo. 6.4. Per i beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'unita' immobiliare, distrutta o danneggiata, destinata alla data dell'evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario o di un terzo la domanda e' presentata dal proprietario dei medesimi beni mobili; nella domanda presentata dall'usufruttuario/locatario/comodatario, il proprietario dell'abitazione deve dichiarare che i beni mobili ivi ubicati non sono di sua proprieta'. 6.5. Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale la domanda e' presentata dall'amministratore condominiale o, in sua assenza, da un condomino su delega degli altri condomini conferita utilizzando il modulo in allegato B.3.3; in caso contrario, si applica quanto previsto al successivo paragrafo 8. La domanda presentata dall'amministratore condominiale, a pena di decadenza, deve essere integrata entro i successivi trenta giorni dalla relativa presentazione con il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori. 6.6. Alla domanda di contributo per i danni all'abitazione e alle parti comuni di un edificio residenziale deve essere allegata la perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 10, da redigersi utilizzando il modulo in allegato B.3.4. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo. 6.7. Alla domanda di contributo deve essere allegato il modulo in allegato B.3.5, se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa. 6.8. Nei casi di cui al paragrafo 12, alla domanda di contributo deve essere allegata la perizia asseverata con apposito quadro economico di progetto se si ricostruisce o si costruisce in altro sito, mentre, se si acquista un'altra abitazione, oltre alla perizia asseverata deve essere allegato il contratto preliminare o definitivo di acquisto. In mancanza di contratto preliminare o definitivo deve essere allegata la promessa di acquisto. 6.9. La domanda puo' essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. 6.10. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi, alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identita' del richiedente il contributo in corso di validita'. Nel caso di inoltro tramite PEC e' possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale od in alternativa allegando la copia informatica in formato pdf o jpg di un documento di identita' in corso di validita' del richiedente il contributo. 6.11. La domanda di contributo trasmessa fuori termine e' irricevibile e di tale esito il comune deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale e' stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda e' dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte del comune tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda. 6.12. Il comune provvede, con le modalita' ritenute piu' opportune ed efficaci, a dare pubblicita' in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione della presente ordinanza presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilita' della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 7. Abitazioni in comproprieta' e delega a un comproprietario 7.1. Per le abitazioni in comproprieta', alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi utilizzando il modulo in allegato B.3.2. 7.2. In assenza della delega di cui al punto 7.1, il contributo e' riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega. 8. Parti comuni di un edificio residenziale, delega a un condomino e verbale dell'assemblea condominiale 8.1. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui non sia stato nominato l'amministratore condominiale, alla domanda di contributo presentata da un condomino deve essere allegata la delega degli altri condomini da conferirsi utilizzando il modulo in allegato B.3.3. 8.2. In assenza della delega di cui al punto 8.1., il contributo e' riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega. 8.3. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui sia stato nominato l'amministratore condominiale, la domanda di contributo presentata dall'amministratore condominiale deve essere integrata, entro trenta giorni dalla presentazione, con il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori. 9. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico 9.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalita', a detto indennizzo e/o altro contributo andra' sommato il contributo determinato ai sensi dei precedenti punti 3.3 o 3.5 fino alla concorrenza del massimo del danno ammesso a contributo, secondo i criteri di cui al presente documento. Il contributo e' inoltre integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi, relativi a polizze per calamita' naturali e versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento, di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui pagamento possa essere debitamente documentato. 9.2. Il richiedente il contributo dovra' produrre al comune copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo gia' percepito unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale e' stato gia' corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, con le modalita' previste dal punto 6.11. 9.3. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo, di cui al precedente punto 9.2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda, di contributo dovra' essere prodotta al comune entro dieci giorni dall'avvenuta erogazione. 9.4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo. 9.5. In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del punto 9.2., la domanda per l'accesso al contributo di cui al paragrafo 6. dovra' in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi. 10. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni alle abitazioni e alle parti comuni di un edificio residenziale 10.1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando il modulo in allegato B.3.4, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilita', deve: a) attestare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni e l'evento calamitoso; b) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che e' stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitosi, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria; c) precisare, per l'abitazione, se questa si sviluppa su piu' piani o, se ubicata in un condominio, in quale piano e' collocata, nonche' precisare se i danni riguardano sia l'unita' principale (abitazione) sia l'eventuale pertinenza (es. cantina e/o garage) del fabbricato, specificando se la pertinenza consiste in una distinta unita' strutturale rispetto all'unita' strutturale in cui e' ubicata l'abitazione, oppure unicamente l'una o l'altra. Nel caso in cui l'eventuale pertinenza dell'unita' abitativa sia censita al NCEU con un proprio mappale e/o subalterno, deve essere indicato anche quest'ultimo; d) descrivere i danni all'abitazione o alle parti comuni di un edificio residenziale e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui al punto 3.2, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantita' effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unita' di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di commercio, indicando anche l'importo IVA; e) attestare, nel caso di spese gia' sostenute, la congruita' delle stesse con i prezzari di cui alla lettera d), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilita' finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruita', rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo; f) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera d) che in quello di cui alla precedente lettera e) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi gia' eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 3.2, e pertanto non ammissibili a contributo; g) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo; h) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile. 10.2. Per l'immobile di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c), il perito deve attestare, altresi', la necessita' di procedere alla delocalizzazione dello stesso: sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorita' sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati. 11. Relazione tecnica del comune per le abitazioni da delocalizzare 11.1. Per le abitazioni distrutte o sgomberate e da delocalizzare di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c), il comune, in sede di istruttoria, produce una relazione tecnica per la verifica di quanto attestato dal perito in base alle conoscenze in suo possesso o per il tramite delle amministrazioni competenti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico. Qualora il comune sia impossibilitato a produrre tale relazione tecnica, l'attestazione del perito e' resa con perizia giurata. 12. Ulteriore documentazione da presentare in caso di ricostruzione in sito o in altro luogo dell'immobile distrutto e per l'acquisto di nuova abitazione 12.1. Limitatamente alle abitazioni distrutte o da delocalizzare, qualora nel modulo B1 o B2 non sia stato indicato alcun importo per ragioni dovute alla impossibilita' di determinare, al momento della segnalazione dei danni, il tipo di intervento da eseguire e, conseguentemente, di quantificarne l'importo, alla domanda di contributo, unitamente alla perizia asseverata, deve essere allegato: a) per le abitazioni ricostruibili in sito e per quelle da delocalizzare, tramite costruzione in altro sito, un apposito quadro economico di progetto redatto da un professionista abilitato ed iscritto all'apposito ordine; b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un'altra abitazione, il contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, l'atto contenente la promessa di acquisto. 13. Trasferimento della proprieta' dell'abitazione principale del proprietario o del terzo mediante atto 13.1. Il proprietario che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprieta' dell'abitazione decade dal contributo, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 13.2.a), 13.2.b) e 13.2.c). 13.2. Non determina la decadenza dal contributo il trasferimento: a) della proprieta' al terzo titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unita' immobiliare la residenza anagrafica; b) della nuda proprieta' dell'abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a se' l'usufrutto; c) della proprieta' a favore della persona che aveva la residenza anagrafica alla data dell'evento calamitoso nell'unita' abitativa costituente abitazione principale anche del proprietario. 14. Successione nel contributo 14.1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo e' riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario. 15. Controllo a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai richiedenti 15.1. I comuni procedono al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. 15.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al paragrafo precedente possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al paragrafo 1, il comune puo' stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. |
| Allegato C Crtiteri direttivi per la determinazione dei contributi per i danni occorsi alle attivita' economiche e produttive. 1. Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi 1.1. Nel rispetto delle finalita' e dei criteri direttivi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 sono definiti i criteri, i termini e le modalita' per la determinazione dei contributi e la presentazione della relativa domanda da parte delle imprese titolari delle attivita' economiche e produttive, o proprietarie dell'immobile sede dell'attivita' economica e produttiva, o proprietarie degli edifici anche residenziali o singole unita' immobiliari destinate ad attivita' produttiva, ove l'attivita' economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi gia' segnalati con gli appositi moduli C1 «Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attivita' economiche e produttive» ovvero con i moduli C2 «Ricognizione dei danni subiti». 1.2. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi seguenti, il Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, provvede d'intesa con la regione o provincia autonoma all'individuazione della struttura organizzativa, ovvero di un soggetto pubblico ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lettera b) della delibera del 28 luglio 2016 (di seguito semplicemente: organismo istruttore), al quale competera', anche avvalendosi di soggetti attuatori, provvedere all'istruttoria delle domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attivita' economiche e produttive di cui al punto 1.1. Dell'avvenuta individuazione dell'organismo istruttore e' data tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile. 1.3. Il Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile, avvalendosi dell'organismo istruttore, definisce, entro i successivi quindici giorni, le modalita' tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo di cui al presente documento, ivi compresa, in particolare, la modulistica di cui al successivo paragrafo 5, assicurandone la conformita' alla normativa dell'Unione europea richiamata nelle citate delibere, e ne da' immediata comunicazione al Dipartimento della protezione civile. 1.4. Il Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile provvede all'approvazione delle modalita' tecniche per la gestione delle domande di contributo e relativa modulistica e ne dispone la relativa massima divulgazione, nelle modalita' ritenute maggiormente efficaci. I soggetti interessati hanno quaranta giorni dalla data dell'approvazione della modulistica per presentare la domanda di contributo con le modalita' che saranno a tal fine stabilite. 1.5. Il Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile, avvalendosi dell'organismo istruttore, provvede all'istruttoria delle domande di contributo entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data del termine ultimo di presentazione di cui al punto 1.4. L'istruttoria e' finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabili dalle delibere del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 e specificati nel presente documento. In sede di istruttoria si deve accertare che i danni ammissibili a contributo non siano stati gia' oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018. 1.6. A seguito del completamento delle operazioni previste al precedente punto 1.5, il Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile trasmette immediatamente al Dipartimento della protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte, sulla base dell'allegato modello unitario SRC1/SRC2 1.7. Alle misure di aiuto previste nel presente atto si applica il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato con riferimento agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020 contemplati nell'art. 50 di tale regolamento, mentre per gli eventi calamitosi non contemplati nel predetto art. 50 si applica il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. 2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalita' 2.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel paragrafo 3 e sono finalizzati: a) alla delocalizzazione dell'immobile, previa demolizione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato con provvedimento della pubblica autorita', mediante ricostruzione o acquisto di nuova unita' in altro sito dello stesso comune o di altro comune della medesima regione o provincia autonoma, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorita' sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, ne' distrutto ne' danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovra' essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni; b) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto, previa demolizione dell'immobile se necessaria; c) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attivita' o che costituisce attivita'; d) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso; e) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non piu' utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso; f) al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati, anche che si qualifichino come beni immobili ossia incorporati al suolo; g) al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attivita' economica e produttiva. 2.2. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potra' eccedere in quantita' e valore quello dei beni distrutti o danneggiati, nel pieno rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di stato. 2.3. Gli immobili distrutti o danneggiati per cui e' possibile accedere al contributo sono quelli costituenti alla data dell'evento calamitoso: a. la sede legale e/o operativa di attivita' economiche e produttive; per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o piu' attivita' economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalita' produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso; b) oggetto dell'attivita', ovvero quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, societa' immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione che puo' essere abitativa o produttiva. 2.4. L'immobile per cui e' possibile accedere al contributo e' quello che alla data dell'evento calamitoso l'impresa, per l'esercizio della propria attivita', possiede a titolo di proprieta' o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (es.: affitto, comodato). Sono pertanto esclusi i beni immobili, di proprieta' di una persona fisica che non eserciti essa stessa l'attivita' economica e produttiva. 2.5. Nel caso previsto al precedente comma 1, lettera a): la demolizione dell'immobile da delocalizzare e' precondizione per l'accesso al contributo e sull'area di sedime e' posto il vincolo temporaneo di inedificabilita'. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari; non si procede a demolizione solo nel caso in cui la stessa sia vietata da vigenti normative di settore o l'immobile faccia parte di una unita' strutturale o di un aggregato strutturale secondo la definizione di cui alle norme tecniche per le costruzioni - NTC 2018, e la demolizione ne comprometta la sicurezza strutturale. 3. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione 3.1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato nel modulo C1 o C2 e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 9. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresi' la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati, fermo restando il criterio del minor valore indicato al primo periodo. 3.2. Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attivita', i contributi previsti ai sensi del punto 2.1. c) sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a: 3.2.1. elementi strutturali verticali ed orizzontali; 3.2.2. impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale; 3.2.3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale; 3.2.4. serramenti interni ed esterni. Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia. Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia. Fermi restando il limite percentuale del 50% sul minor valore previsto al punto 3.1 ed il massimale previsto al punto 3.4. 3.3. Per le domande di contributo riguardanti: a) il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il contributo e' concesso fino al 50% del minor valore indicato al punto 3.1, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4; b) la ricostruzione nel medesimo sito dell'immobile distrutto o la delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o dichiarato totalmente inagibile, tramite ricostruzione o acquisto di altro immobile, nella perizia asseverata di cui al paragrafo 9, il tecnico incaricato, avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione, deve determinare il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso ed il contributo e' concesso fino al 50% del minore importo tra il valore determinato in perizia e il costo sostenuto per la ricostruzione in sito, la costruzione o l'acquisto di un immobile in altro sito e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4. Nel caso di delocalizzazione con acquisto di altro immobile si tiene conto del prezzo di acquisto risultante da contratto definitivo o preliminare di compravendita; c) il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, il contributo e' concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4; d) l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non piu' utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, il contributo e' concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4; e) il ripristino/sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati il contributo e' concesso fino al 50% se si qualificano come beni immobili e fino all' 80% se si qualificano come beni mobili del minor valore indicato al punto 3.1, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4; f) il ripristino/sostituzione di beni mobili registrati oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attivita' economica e produttiva, il contributo e' concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4; g) il ripristino di aree/fondi esterni all'immobile sede legale e/o operativa dell'attivita' economica e produttiva qualora siano condizioni necessarie ad evitarne la delocalizzazione, il contributo e' concesso fino al 50% del minor valore indicato al punto 3.1, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4. 3.4. Il contributo e' concesso entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo. 3.5. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui al punto 2.1.b) (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa e' ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi, fermi restando i massimali sopra indicati. 3.6. La valutazione dei danni ai beni mobili strumentali all'attivita', da effettuarsi tramite perizia asseverata, deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 o in altri registri e basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso; in caso di riparazione, la percentuale fino all'80% si applica sul costo stimato dal perito o, se di importo inferiore, sulla spesa effettiva per la riparazione; in caso di sostituzione del bene, la percentuale fino all'80% si applica sulla differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell' eventuale valore di recupero del bene dismesso. 4. Esclusioni 4.1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni: a) alle pertinenze, ancorche' distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unita' strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attivita' economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attivita' stessa; b) ad aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell'attivita' economica e produttiva, qualora l'intervento non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione; c) relativamente ai danni di cui ai punti 2.1.a), 2.1.b) e 2.1.c), ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformita' agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo, altresi', quanto previsto all'art. 34-bis «Tolleranze costruttive» del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto; e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione; f) ai beni mobili registrati, se non sono beni oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attivita' economica e produttiva; g) alle parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unita' abitative, siano presenti unita' immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, in quanto tale fabbisogno e' riconoscibile nella ricognizione dei privati. 5. Termini, luogo e modalita' per la presentazione della domanda di contributo 5.1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare l'apposita domanda entro il termine previsto al punto 1.4., utilizzando la modulistica definitiva che sara' approvata dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto responsabile con le modalita' stabilite dal punto 1.3. 5.2. Per i danni ci cui al paragrafo 2, la domanda di contributo e' presentata dal legale rappresentante della attivita'. 5.3. Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attivita' economica, il modulo C1 o C2 sia stato presentato e sottoscritto, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo puo' presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo. Qualora gli interventi necessari siano della tipologia di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, questo potra' presentare istanza di contributo anche qualora il modulo C1 o C2 sia stato presentato solo dal titolare di diritto reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo. 5.4. Alla domanda di contributo per i danni deve essere allegata la perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 9 da redigersi utilizzando la modulistica che sara' approvata dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto responsabile, integrando e specificando, con le modalita' stabilite dal punto 1.3, gli elementi minimi indicati nel richiamato paragrafo 9. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo. 5.5. Alla domanda di contributo deve essere allegato un apposito modulo, se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa. 5.6. La domanda dovra' essere presentata con le modalita' che saranno stabilite dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto responsabile, nelle quali dovranno essere fornite idonee e specifiche indicazioni volte alla verifica del rispetto del termine di cui al punto 1.4. 5.7. La domanda di contributo trasmessa fuori termine e' irricevibile e di tale esito l'organismo istruttore deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, l'organismo istruttore ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria, dando, a tal fine, il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda e' dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte dell'organismo istruttore tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda. 5.8. L'organismo istruttore provvede, con le modalita' ritenute piu' opportune ed efficaci, a dare pubblicita' in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione del presente documento presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilita' della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. Condizioni di regolarita' dell'attivita' economica e produttiva 6.1. Per l'accesso ai contributi devono sussistere, per le imprese richiedenti le seguenti condizioni: a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative, essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente; b) essere in possesso di partita IVA; c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione; d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa; e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL; f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza ne' esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata ai sensi della normativa vigente in materia. Tale condizione e' da sottoporre obbligatoriamente a verifica ai sensi di tale normativa per l'erogazione del contributo di importo superiore ad euro 150.000,00. 6.2. Le condizioni di cui al punto 1, lettere a), b), c), devono sussistere, a pena di inammissibilita' della domanda di contributo, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda medesima e, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo. 6.3. Le condizioni di cui al punto 1, lettere d), e), f), devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo. 7. Immobili in comproprieta' e delega a un comproprietario 7.2. Per gli immobili in comproprieta', alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con le modalita' che saranno approvate dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto responsabile. 7.3. In assenza della delega di cui al punto 7.1, il contributo e' riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega. 8. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico 8.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalita', a detto indennizzo andra' sommato il contributo determinato come previsto dal paragrafo 3, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, determinato secondo i criteri di cui al presente documento. Il contributo e' inoltre integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi, versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento, di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui pagamento possa essere debitamente documentato. 8.2. Il richiedente il contributo dovra' produrre all'organismo istruttore copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo gia' percepito unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale e' stato gia' corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, con le modalita' che saranno approvate dal Commissario delegato o dal soggetto responsabile. 8.3. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente punto 8.2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovra' essere prodotta all'organismo istruttore entro dieci giorni dall'avvenuta erogazione. 8.4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo. 8.5. In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del punto 8.2., la domanda per l'accesso al contributo di cui al presente provvedimento dovra' in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi. 9. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attivita' economica 9.1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando l'apposito modulo che sara' approvato dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto responsabile, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilita', deve: a) attestare la sussistenza del nesso di causalita' tra i danni e l'evento calamitoso; b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attivita' di cui ai punti 2.1.a), 2.1.b), 2.1.c), e se trattasi di impianti immobili, lett. 2.1.f): b.1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che e' stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria; b.2.) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui al punto 3.2, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantita' effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unita' di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale camera di commercio, indicando anche l'importo IVA; b.3.) attestare, nel caso di spese gia' sostenute, la congruita' delle stesse con i prezzari di cui alla lettera b.2), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilita' finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruita', rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo; b.4.) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera b.2) che in quello di cui alla precedente lettera b.3) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi gia' eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 3.2, e pertanto non ammissibili a contributo; b.5.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo; b.6.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile; c) relativamente ai danni di cui al punto 2.1, lettere d), e), f) e g), fornire le specifiche informazioni che saranno precisate nella modulistica approvata dal Commissario delegato o dal soggetto responsabile finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruita' dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti. 9.2. Alla perizia dovranno anche essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarita' dell'attivita'. 9.3. Per l'immobile di cui al punto 2.1.a), il perito deve attestare, altresi', la necessita' di procedere alla delocalizzazione dello stesso: sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorita' sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati. 9.4. In caso di ricostruzione in sito o delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o inagibile, il perito deve determinare, avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso. 10. Relazione tecnica del comune per le aziende da delocalizzare 10.1. Per le strutture distrutte o sgomberate e da delocalizzare di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c), il comune, in sede di istruttoria, produce una relazione tecnica per la verifica di quanto attestato dal perito in base alle conoscenze in suo possesso o per il tramite delle amministrazioni competenti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico. Qualora il comune sia impossibilitato a produrre tale relazione tecnica, l'attestazione del perito e' resa con perizia giurata. 11. Cessazione dell'attivita' o trasferimento della proprieta' dell'azienda 11.1. L'impresa che ha cessato l'attivita' o trasferito la proprieta' dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo ne' ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprieta' e, se presentata, la domanda e' inammissibile. 11.2. L'impresa che ha cessato l'attivita' o trasferito la proprieta' dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potra', pertanto, essere erogato. 11.3. Non si applicano i precedenti commi 1 e 2 nei casi in cui la proprieta' sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attivita' nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.) ovvero, laddove si sia venuta a determinare una situazione di inattivita' temporanea dell'impresa proprietaria o di affitto d'azienda senza cessare l'attivita'. 12. Controllo a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai richiedenti 12.1. L'organismo istruttore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. 12.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al punto 11.1 possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al paragrafo 1, l'organismo istruttore puo' stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. |
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