Gazzetta n. 248 del 22 ottobre 2022 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2022, n. 156
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale;
Visto l'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;
Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante Approvazione del testo definitivo del Codice penale;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica dell'articolo 322-bis del codice penale

1. All'articolo 322-bis del codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole «istigazione alla corruzione» sono inserite le seguenti: «, abuso d'ufficio»;
b) al primo comma, le parole: «e 322, terzo e quarto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 322, terzo e quarto comma, e 323».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
- L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi).- 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve
avvenire entro il termine fissato dalla legge di
delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal
Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 4
ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018):
«Art. 3. (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla
lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell'Unione mediante il diritto penale).- 1. Nell'esercizio
della delega per l'attuazione della direttiva (UE)
2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
luglio 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti
che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi
finanziari dell'Unione europea, in conformita' a quanto
previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva (UE)
2017/1371;
b) sostituire nelle norme nazionali vigenti che
prevedono reati che ledono gli interessi finanziari
dell'Unione europea il riferimento alle «Comunita' europee»
con il riferimento all'«Unione europea»;
c) abrogare espressamente tutte le norme interne
che risultino incompatibili con quelle della direttiva (UE)
2017/1371 e in particolare quelle che stabiliscono che i
delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
europea di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva
non sono punibili a titolo di concorso o di tentativo;
d) modificare l'articolo 322-bis del codice penale
nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione
passiva, come definita dall'articolo 4, paragrafo 2,
lettera a), della direttiva (UE) 2017/1371, anche ai
pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio
di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando tali
fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano
ledere gli interessi finanziari dell'Unione;
e) integrare le disposizioni del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, prevedendo espressamente la
responsabilita' amministrativa da reato delle persone
giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi
finanziari dell'Unione europea e che non sono gia' compresi
nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo;
f) prevedere, ove necessario, che i reati che
ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea,
qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, ai
sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE)
2017/1371, siano punibili con una pena massima di almeno
quattro anni di reclusione;
g) prevedere, ove necessario, che, qualora un reato
che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia
commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai
sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio,
del 24 ottobre 2008, cio' sia considerato una circostanza
aggravante dello stesso reato;
h) prevedere, ove necessario, che, in caso di reati
che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in
aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli
articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, siano applicabili, per le persone giuridiche,
talune delle sanzioni di cui all'articolo 9 della direttiva
(UE) 2017/1371 e che tutte le sanzioni siano effettive,
proporzionate e dissuasive;
i) adeguare, ove necessario, le norme nazionali in
materia di giurisdizione penale a quanto previsto
dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE)
2017/1371, nonche' prevedere, ove necessario, una o piu'
delle estensioni di tale giurisdizione contemplate
dall'articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva.
2. I decreti legislativi per l'attuazione della
direttiva (UE) 2017/1371 sono adottati su proposta del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea).- 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 322-bis del codice
penale, come modificato dal presente decreto:
«Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione
indebita a dare o promettere utilita', corruzione e
istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri
delle Corti internazionali o degli organi delle Comunita'
europee o di assemblee parlamentari internazionali o di
organizzazioni internazionali e di funzionari delle
Comunita' europee e di Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 ,
322, terzo e quarto comma, 323, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunita'
europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e
della Corte dei conti delle Comunita' europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto
a norma dello statuto dei funzionari delle Comunita'
europee o del regime applicabile agli agenti delle
Comunita' europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da
qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita'
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle
dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla
base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri
dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori
aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale
internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte
del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale
le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli
addetti a enti costituiti sulla base del Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o
attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di
organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari
internazionali o di un'organizzazione internazionale o
sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti
internazionali;
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o
attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di
Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto
offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo
comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente
articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri
Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai
pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio
negli altri casi.»
 
Art. 2

Modifica dell'articolo 301 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

1. All'articolo 301, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando non e' possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilita' per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 301 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali.
Confisca).- 1. Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata
la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto
ovvero il prodotto o il profitto. Quando non e' possibile
procedere alla confisca delle cose di cui al periodo
precedente, e' ordinata la confisca di somme di danaro,
beni e altre utilita' per un valore equivalente, di cui il
condannato ha la disponibilita', anche per interposta
persona.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di
trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati
allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano
accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o
l'autonomia in difformita' delle caratteristiche
costruttive omologate o che siano impiegati in violazioni
alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e
la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 240 del
codice penale se si tratta di mezzo di trasporto
appartenente a persona estranea al reato qualora questa
dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego
anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di
vigilanza.
4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto
confiscati per il delitto di contrabbando, qualora
l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta
non puo' essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono
acquisiti al patrimonio dello Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si osservano
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a
norma del titolo II del libro VI del codice di procedura
penale.
5-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della
pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per taluno dei delitti previsti
dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo
240-bis del codice penale.»
 
Art. 3

Modifica dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701,
recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti
comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni
amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel
settore agricolo), come modificato dal presente decreto:
«Art. 2. 1. Ove il fatto non configuri il piu' grave
reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale,
chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi,
consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi,
indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a
carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di
garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni
quando il danno o il profitto sono superiori a euro
100.000. Quando la somma indebitamente percepita e' pari od
inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione
amministrativa di cui agli articoli seguenti.
2. Agli effetti della disposizione del precedente
comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle
erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia
e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono
assimilate le quote nazionali previste dalla normativa
comunitaria a complemento delle somme a carico di detti
Fondi, nonche' le erogazioni poste a totale carico della
finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
3. Con la sentenza il giudice determina altresi'
l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole
alla restituzione di esso all'amministrazione che ha
disposto la erogazione di cui al comma 1.
3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della
pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si
osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis
e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.».
 
Art. 4
Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «comunque» e' soppressa e dopo la parola «tentativo» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto al comma 1-bis»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «Quando la condotta e' posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 e' punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei
reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno
1999, n. 205), come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Tentativo). - 1. I delitti previsti dagli
articoli 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo ,
salvo quanto previsto al comma 1-bis.
1-bis. Quando la condotta e' posta in essere al fine di
evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di
sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al
territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione
europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno
complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto
previsto dall'articolo 4 e' punibile a titolo di tentativo.
Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo
8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a
titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime
condizioni di cui al primo periodo.».
 
Art. 5

Modifica dell'articolo 25-quinquiesdecies
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. All'articolo 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole da «se commessi nell'ambito» a «un importo complessivo non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 25-quinquiesdecies
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari). - 1. In
relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la
sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, previsto
dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, previsto
dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a
quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di
documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione
pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al
pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la
sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul
valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti
transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro
Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa
conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci
milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele
previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a
trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto
dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento
quote;
c) per il delitto di indebita compensazione
previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria
fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti
indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un
profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e'
aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si
applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9,
comma 2, lettere c), d) ed e).».
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addi' 4 ottobre 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Cartabia, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia