Gazzetta n. 248 del 22 ottobre 2022 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 ottobre 2022, n. 157
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, e, in particolare, l'articolo 30;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (ST 10160/21 ADD 1 REV 2);
Vista la legge 4 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Le disposizioni del presente decreto sono adottate al fine di adeguare la normativa nazionale a quanto disposto dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti, soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I del medesimo regolamento, in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 30 della legge 5 agosto
2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2021»:
«Art. 30 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del
relativo sistema di vigilanza del mercato). - 1. Al fine di
rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione
europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle
conformita' delle merci, e di promuovere, al contempo, una
semplificazione e razionalizzazione del sistema di
vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali, il
Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o piu'
decreti legislativi per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,
sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei
prodotti, nonche' per la razionalizzazione e la
semplificazione di tale sistema di vigilanza, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre
che, ove compatibili, di quelli di cui all'articolo 32
della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
a) individuazione delle autorita' di vigilanza e
delle autorita' incaricate del controllo, compreso il
controllo delle frontiere esterne, dei prodotti che entrano
nel mercato dell'Unione europea ai sensi, rispettivamente,
degli articoli 10 e 25 del regolamento (UE) 2019/1020 e
delle relative attribuzioni, attivita' e poteri
conformemente alla disciplina dell'Unione europea, con
contestuale adeguamento, revisione, riorganizzazione,
riordino e semplificazione della normativa vigente, nella
maniera idonea a implementare e massimizzare l'efficienza e
l'efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela
per utenti finali e operatori, favorendo, ove funzionale a
tali obiettivi, la concentrazione nell'attribuzione e nella
definizione delle competenze, anche mediante accorpamenti
delle medesime per gruppi omogenei di controlli o prodotti
e la razionalizzazione del loro riparto tra le autorita' e
tra strutture centrali e periferiche della singola
autorita', sulla base dei principi di competenza,
adeguatezza, sussidiarieta', differenziazione e unitarieta'
dei processi decisionali, anche mediante l'attribuzione
della titolarita' dei procedimenti di vigilanza secondo le
regole di prevalenza dei profili di competenza rispetto
alla natura e al normale utilizzo dei prodotti, e comunque
garantendo la netta definizione delle competenze e una
distribuzione e allocazione delle risorse, di bilancio,
umane e strumentali, disponibili in maniera adeguata
all'espletamento delle funzioni attribuite, ad eccezione
delle attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza,
quali autorita' di sorveglianza del mercato in materia di
esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici;
b) semplificazione ed ottimizzazione del sistema di
vigilanza e conformita' dei prodotti, riducendo, senza
pregiudizio per gli obiettivi di vigilanza, gli oneri
amministrativi, burocratici ed economici a carico delle
imprese, anche mediante la semplificazione del
coordinamento tra le procedure connesse ai controlli dei
prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e
quelle rimesse alle autorita' di vigilanza, e
semplificazione dei procedimenti, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea, in ragione delle
caratteristiche dei prodotti, tenendo conto anche dei casi
in cui i rischi potenziali o i casi di non conformita'
siano bassi o delle situazioni in cui i prodotti siano
commercializzati principalmente attraverso catene di
approvvigionamento tradizionali, nonche' garantire a
operatori e utenti finali, secondo i principi di
concentrazione e trasparenza, facile accesso a informazioni
pertinenti e complete sulle procedure e sulle normative
applicabili, ad eccezione delle attribuzioni delle
autorita' di pubblica sicurezza, ai sensi del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di
esecuzione;
c) individuazione dell'ufficio unico di
collegamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE)
2019/1020, anche in base al criterio della competenza
prevalente, prevedendo che al medesimo siano attribuite le
funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle
autorita' di vigilanza e delle autorita' incaricate del
controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione
europea e di comunicazione delle strategie nazionali di
vigilanza adottate ai sensi dell'articolo 13 del
regolamento (UE) 2019/1020, garantendo, per lo svolgimento
delle funzioni assegnate, adeguate risorse finanziarie,
strumentali e di personale, anche mediante assegnazione di
unita' di personale dotate delle necessarie competenze ed
esperienze, provenienti dalle autorita' di vigilanza o
comunque dalle amministrazioni competenti per le attivita'
di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui
al regolamento (UE) 2019/1020, in posizione di comando o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti,
ai sensi delle disposizioni vigenti e dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
d) previsione di adeguati meccanismi di
comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le
autorita' di vigilanza e con le autorita' incaricate del
controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione
europea e tra tali autorita' e l'ufficio unico di
collegamento, favorendo l'utilizzo del sistema di
informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del
regolamento (UE) 2019/1020 e comunque garantendo un
adeguato flusso informativo con l'ufficio unico di
collegamento;
e) rafforzamento della digitalizzazione delle
procedure di controllo, di vigilanza e di raccolta dei
dati, anche al fine di favorire l'applicazione dei sistemi
di intelligenza artificiale per il tracciamento di prodotti
illeciti e per l'analisi dei rischi;
f) previsione, in materia di sorveglianza sui
prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di
incendio, della possibilita' per il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco di stipulare convenzioni con altre
pubbliche amministrazioni per l'affidamento di campagne di
vigilanza su prodotti di interesse prevalente e lo sviluppo
delle strutture di prova dei vigili del fuoco;
g) verifica e aggiornamento, in base ad approcci
basati, in particolare, sulla valutazione del rischio,
delle procedure di analisi e test per ogni categoria di
prodotto e previsione di misure specifiche per le attivita'
di vigilanza sui prodotti offerti per la vendita online o
comunque mediante altri canali di vendita a distanza,
nonche' ricognizione degli impianti e dei laboratori di
prova esistenti in applicazione dell'articolo 21 del
regolamento (UE) 2019/1020;
h) definizione, anche mediante riordino e revisione
della normativa vigente, del sistema sanzionatorio da
applicare per le violazioni del regolamento (UE) 2019/1020
e delle normative indicate all'allegato II del medesimo
regolamento (UE) 2019/1020, nel rispetto dei principi di
efficacia e dissuasivita' nonche' di ragionevolezza e
proporzionalita', e previsione della riassegnazione di una
quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate,
da destinare agli appositi capitoli di spesa delle
autorita' di vigilanza e di controllo e dell'ufficio unico
di collegamento;
i) definizione delle ipotesi in cui e' ammesso il
recupero, totale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento
(UE) 2019/1020 o parziale, dall'operatore economico dei
costi delle attivita' di vigilanza, dei relativi
procedimenti, dei costi che possono essere recuperati e
delle relative modalita' di recupero.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le
amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai
decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino
nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono
adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
 
Allegato I
Art. 3, comma 1, lett. a).

Disposizioni relative ai procedimenti di competenza
del Ministero dello sviluppo economico
1. Apparecchiature radio.
- direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, come integrata dal regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione, del 29 ottobre 2021.
- decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. 2. Materiale elettrico.
- direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
- decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86. 3. Compatibilita' elettromagnetica.
- direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica.
- decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194. 4. Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
- direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
- decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85. 5. Attrezzature a pressione.
- direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.
- decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 6. Recipienti semplici a pressione.
- direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.
- decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311. 7. Giocattoli.
- direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.
- decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico, Ministero della salute. 8. Dispositivi di protezione individuale.
- regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
- decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 9. Macchine.
- direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, e che modifica la direttiva 95/16/CE.
- d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico e Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 10. Ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.
- direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.
- decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico e Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 11. Apparecchi che bruciano carburanti gassosi.
- regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
- legge n. 6 dicembre 1971, n. 1083 e decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero dell'interno (Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per il requisito antincendio), Ministero dello sviluppo economico. 12. Emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
- direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
- decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 262.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero della transizione ecologica, Ministero dello sviluppo economico e Ministero della salute. 13. Prodotti da costruzione.
- regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
- decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Consiglio superiore dei lavori pubblici (decreto legislativo 106/2017 art. 2 e D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018); Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per il requisito di base della sicurezza in caso di incendio (art. 17, comma 1, decreto legislativo n. 106/2017, DM 29 gennaio 2019), Ministero dello sviluppo economico. 14. Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua.
- direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.
- d.lgs. 11 gennaio 2016, n. 5.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e Ministero dello sviluppo economico. 15. Equipaggiamento marittimo.
- direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.
- decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della transizione ecologica e Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per gli aspetti attinenti alla sicurezza antincendio. 16. Bottiglie impiegate come recipienti-misura.
- direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura.
- D.L. 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614. 17. Precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.
- direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.
- legge 25 ottobre 1978, n. 690. 18. Unita' di misura.
- direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unita' di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE.
- decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802. 19. Prodotti preconfezionati e imballaggi preconfezionati.
- direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive del Consiglio 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio.
- decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12. 20. Strumenti di misura e metodi di controllo metrologico.
- direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.
- decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 marzo 2011, pubblicato nella GU del 19 maggio 2011, n. 115. 21. Strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
- direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
- decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517. 22. Strumenti di misura.
- direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura.
- decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. 23. Calzature.
- direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.
- decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996, recante «Recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore» (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 97 del 26 aprile 1996).
- decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190. 24. Prodotti tessili.
- regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE.
- legge 26 novembre 1973, n. 883.
- decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190. 25. Aerosol.
- direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.
- decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741.
- Amministrazione con competenza concorrente: Ministero della Salute e Ministero dello sviluppo economico. 26. Sostanze chimiche.
- regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
- decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, e decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero della salute, Ministero transizione ecologica, Ministero sviluppo economico.
 
Allegato II
Art. 3, comma 1, lett. b).

Disposizioni relative ai procedimenti
di competenza del Ministero della salute
1. Giocattoli.
- direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.
- decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54.
- Amministrazione con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico e Ministero della salute. 2. Aerosol.
- direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.
- decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741.
- Amministrazione con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico e Ministero della salute. 3. Sostanze chimiche.
- regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
- legge 6 aprile 2007, n. 46, e decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero della salute, Ministero transizione ecologica, Ministero sviluppo economico. 4. Emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
- direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
- decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero della transizione ecologica, Ministero dello sviluppo economico e Ministero della salute. 5. Detergenti.
- Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti.
- decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 266 e decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2009, n. 21. 6. Sostanze e miscele.
- regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
- decreto legislativo 186/2011. 7. Prodotti cosmetici.
- regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
- legge 6 agosto 2013, n. 97.
- decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204 (disciplina sanzionatoria). 8. Biocidi.
- regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.
- legge 6 agosto 2013, n. 97.
- decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179. 9. Prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.
- direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
- decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. 10. Dispositivi medici.
- regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.
- decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.
- decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137. 11. Dispositivi medico-diagnostici in vitro.
- regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione.
- decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332.
- decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138.
 
Allegato III
Art. 3, comma 1, lett. c).

Disposizioni relative ai procedimenti di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1. Dispositivi di protezione individuale.
- regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
- decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico; Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Macchine.
- direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, e che modifica la direttiva 95/16/CE.
- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico e Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. Ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.
- direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.
- decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico e Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4. Attrezzature a pressione.
- direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.
- decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. 5. Equipaggiamento marittimo.
- direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.
- decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, Ministero dello sviluppo economico e Ministero della transizione ecologica.
 
Allegato IV
Art. 3, comma 1, lett. d).

Disposizioni relative ai procedimenti
di competenza del Ministero dell'interno
1. Apparecchi che bruciano carburanti gassosi.
- regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
- legge n. 6 dicembre 1971, n. 1083 e decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero dello sviluppo economico; Ministero dell'interno (Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per il requisito antincendio). 2. Prodotti da costruzione.
- regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
- decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Consiglio superiore dei lavori pubblici (D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018); Ministero dell'interno - VVFF per il requisito di base della sicurezza in caso di incendio (DM 29 gennaio 2019); Ministero dello sviluppo economico. 3. Articoli pirotecnici.
- direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.
- decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123. 4. Esplosivi per uso civile.
- direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.
- decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81. 5. Equipaggiamento marittimo.
- direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.
- decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della transizione ecologica e Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per gli aspetti attinenti alla sicurezza antincendio.
 
Allegato V
Art. 3, comma 1, lett. e).

Disposizioni relative ai procedimenti di competenza
del Ministero della transizione ecologica
1. Emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
- direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
- decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 262.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero della transizione ecologica, Ministero dello sviluppo economico e Ministero della Salute. 2. Equipaggiamento marittimo.
- direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.
- decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, Ministero dello sviluppo economico e Ministero della transizione ecologica, Ministero dell'interno dell'interno - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per gli aspetti attinenti alla sicurezza antincendio. 3. Sostanze chimiche.
- regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
- decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, e decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero della salute, Ministero transizione ecologica, Ministero dello sviluppo economico. 4. Imballaggi e rifiuti di imballaggio.
- Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. 5. Benzina e diesel.
- Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio.
- Decreto del Presidente del Consiglio di ministri 23 novembre 2000, n. 434 e decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51. 6. Veicoli fuori uso.
- direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/849 e dalla direttiva (UE) 2017/2096.
- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. 7. Inquinanti organici persistenti.
- regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti.
- legge 12 luglio 2022, n. 93. 8. Solventi organici.
- direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.
- decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161. 9. Sostanze che riducono lo strato di ozono.
- regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
- decreto legislativo 23 settembre 2013 n. 108 10. Marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE).
- regolamento (CE) n. 5/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE).
- decreto del Ministero dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413. 11. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 12. Gas fluorurati a effetto serra.
- regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
- Decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, e decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146. 13. Mercurio.
- regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008.
- decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 189. 14. Vetro cristallo.
- direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo.
- legge 26 novembre 1973, n. 827. 15. Apparecchiature elettriche ed elettroniche Rohs.
- direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e decreto del Ministero della transizione ecologica 28 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2022. 16. Prodotti connessi all'energia - progettazione ecocompatibile.
- direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
- decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15. 17. Prodotti connessi all'energia - etichettatura energetica.
- regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE.
- decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104. 18. Nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.
- direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi.
- decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. 19. Pile e accumulatori.
- direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
- decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
- decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 27.
 
Allegato VI
Art. 3, comma 1, lett. f).
Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
1. Prodotti da costruzione.
- regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
- decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106.
- Amministrazione competente: Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Consiglio superiore dei lavori pubblici (decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 febbraio 2018, n. 42); Ministero dell'interno - VVFF per il requisito di base della sicurezza in caso di incendio (DM 29 gennaio 2019); Ministero dello sviluppo economico. 2. Imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua.
- direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.
- decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e Ministero dello sviluppo economico. 3. Equipaggiamento marittimo.
- direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.
- decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, Ministero dello sviluppo economico e Ministero della transizione ecologica, Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per gli aspetti attinenti alla sicurezza antincendio. 4. Livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.
- Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.
- decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 55 del 5 marzo 2008. 5. Omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita'.
- direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
- decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° settembre 2009 Recepimento della direttiva 2009/1/CE della Commissione del 7 gennaio 2009 che modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita', pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2009. 6. Emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.
- direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
- decreto del Ministero dei trasporti 25 settembre 2007 Recepimento della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2007. 7. Omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6).
- regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.
- decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2009. 8. Omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili.
- regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE. 9. Omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno.
- regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE. 10. Omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI).
- regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE. 11. Requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore.
- regolamento (CE) n. 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' di sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione. 12. Etichettatura pneumatici.
- regolamento (UE) n. 2020/740, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009. 13. Attrezzature a pressione trasportabili.
- direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.
- decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78. 14. Omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
- regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
- decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 86 del 12 aprile 2012.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 15. Omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
- regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli. 16. Livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione.
- regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE. 17. Limiti di emissione e omologazione motori.
- regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE. 18. Omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore.
- regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE.
- decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 aprile 2008. 19. Impianti a fune.
- regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE.
- decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210.
 
Allegato VII
Art. 3, comma 1, lett. g).
Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali
1. Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
- regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
- decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 86 del 12 aprile 2012.
- Amministrazioni con competenza concorrente: Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Prodotti fertilizzanti.
- regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce le nuove norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.
- decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.
 
Allegato VIII
Art. 3, comma 1, lett. h).

Disposizioni relative ai procedimenti di competenza
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
1. Aviazione civile e aeromobili.
- regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1020, nonche' le seguenti:
a) «regolamento»: il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;
b) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
c) «Agenzia» o «Agenzie»: la o le autorita' di vigilanza del mercato di cui all'articolo 3 e la o le autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea di cui all'articolo 4, compresi gli uffici territoriali;
d) «Uffici territoriali»: le articolazioni o i soggetti di cui si avvalgono le Agenzie ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza del mercato nei settori di propria competenza.

Note all'art. 2:
- Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del
mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la
direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e
(UE) n. 305/2011 e' pubblicato nella GUUE del 25.6.2019 n.
L 169.
 
Art. 3

Autorita' di vigilanza del mercato

1. Le autorita' di vigilanza del mercato sono individuate, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, nel rispetto dei principi di competenza, adeguatezza, sussidiarieta', differenziazione e unitarieta' dei processi decisionali, nelle autorita' designate ai sensi della vigente disciplina normativa di recepimento delle norme europee di armonizzazione di cui all'allegato I al regolamento, come di seguito elencate:
a) il Ministero dello sviluppo economico, per le attivita' di cui all'allegato I del presente decreto;
b) il Ministero della salute, per le attivita' di cui all'allegato II del presente decreto;
c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le attivita' di cui all'allegato III del presente decreto;
d) il Ministero dell'interno, per le attivita' di cui all'allegato IV del presente decreto;
e) il Ministero della transizione ecologica, per le attivita' di cui all'allegato V del presente decreto;
f) il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per le attivita' di cui all'allegato VI del presente decreto;
g) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le attivita' di cui all'allegato VII del presente decreto;
h) l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per le attivita' di cui all'allegato VIII del presente decreto.
2. Le autorita' di vigilanza del mercato svolgono le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 4, del regolamento, con i poteri di cui al capo V del medesimo regolamento e svolgono i controlli previsti dalla normativa armonizzata dell'Unione europea nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante i propri uffici territoriali, le autorita' incaricate del controllo di cui all'articolo 4 e gli altri enti ai quali e' demandato lo svolgimento delle attivita' di vigilanza. Restano ferme le attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, quali autorita' di controllo del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici.
3. Le autorita' di vigilanza del mercato cooperano al fine dello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza, anche mediante lo scambio di informazioni, elementi o dati in proprio possesso.
4. I siti internet delle autorita' di vigilanza forniscono agli operatori e utilizzatori finali, senza ulteriori oneri e in un'apposita sezione facilmente individuabile, l'accesso relativo alle informazioni relative ai prodotti, alle procedure e alle normative applicabili. Sono fatte salve le disposizioni in materia di pubblica sicurezza.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/1020 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, si
veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 4

Autorita' incaricate del controllo dei prodotti
che entrano nel mercato dell'Unione europea

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza sono designate, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento, quali autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea.
2. Le autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea effettuano i controlli sulla base di un'analisi dei rischi conformemente agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e, se del caso, sulla base dell'approccio basato sul rischio di cui all'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento. Quando le autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea abbiano motivo di ritenere che i prodotti provenienti da un paese terzo non sono conformi al diritto dell'Unione applicabile o comportano un rischio, coordinandosi tra loro, informano immediatamente l'autorita' di vigilanza competente ai sensi della specifica normativa di armonizzazione, come individuata dagli allegati al presente decreto.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/1020 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, si
veda nelle note all'art. 2.
- Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
il codice doganale dell'Unione, e' pubblicato nella GUUE
del 10 ottobre 2013, n. L 269.
 
Art. 5

Ufficio unico di collegamento

1. Il Ministero dello sviluppo economico e' designato quale ufficio unico di collegamento ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento.
2. L'ufficio unico di collegamento rappresenta la posizione coordinata delle autorita' di vigilanza e delle autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e provvede a comunicare le strategie nazionali di vigilanza adottate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento attraverso il sistema di informazione e comunicazione definito ai sensi dell'articolo 34 del regolamento.
3. Per la redazione e gli aggiornamenti periodici della strategia nazionale di vigilanza del mercato di cui al comma 2, nonche' per la definizione dei criteri di coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 106 del Codice del consumo, l'ufficio unico di collegamento convoca appositi tavoli tecnici di coordinamento fra le autorita' di vigilanza del mercato congiuntamente alle autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e di pubblica sicurezza competenti in materia di vigilanza del mercato.
4. L'ufficio unico di collegamento raccoglie le richieste provenienti dalle autorita' di vigilanza del mercato dei diversi Stati membri, secondo quanto stabilito dal Capo VI del regolamento e partecipa alla rete dell'Unione per la conformita' dei prodotti, ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento. L'ufficio unico di collegamento formula, altresi', le richieste alle autorita' di vigilanza del mercato di diversi Stati membri secondo le modalita' previste dal Capo VI del regolamento.
5. L'ufficio unico di collegamento inserisce nel sistema di informazione e comunicazione le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento.
6. L'ufficio unico di collegamento effettua le verifiche funzionali al corretto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento. L'ufficio unico di collegamento verifica altresi' l'esatto adempimento degli obblighi di formazione delle autorita' di cui al comma 2, anche relativi all'utilizzo del sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 6.
7. Le autorita' di vigilanza del mercato comunicano all'ufficio unico di collegamento l'articolazione dei propri uffici territoriali e i laboratori di cui all'articolo 8, ai fini dell'attivita' di cui al comma 6.
8. In caso di conflitti di competenza tra autorita' di vigilanza del mercato, l'ufficio unico di collegamento convoca un apposito tavolo tecnico di coordinamento tra le amministrazioni interessate per favorire la risoluzione del conflitto in riferimento a singoli casi o alla categoria di prodotti oggetto di vigilanza. Qualora nell'ambito del tavolo tecnico di cui al primo periodo non sia raggiunta una posizione comune, l'ufficio unico di collegamento provvede a inoltrare la posizione assunta dalle autorita' di vigilanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le determinazioni di competenza.
9. Nel rispetto delle competenze e della disciplina prevista da norme di legge o di regolamento, l'ufficio unico di collegamento, nello svolgimento delle attivita' di cui ai commi 6 e 7, si attiene ai seguenti principi generali:
a) rispetto delle attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, quali autorita' di sorveglianza del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici;
b) prevalenza dei profili di competenza delle singole autorita' di vigilanza rispetto alla natura e al normale utilizzo dei prodotti sottoposti a vigilanza;
c) concentrazione delle competenze, anche mediante loro accorpamenti per gruppi omogenei di controlli o prodotti;
d) competenza, adeguatezza, sussidiarieta', differenziazione e unitarieta' dei processi decisionali;
e) tutela della salute degli utenti finali e degli operatori;
f) tutela della sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro;
g) tutela dei consumatori.
10. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 e' assegnato alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico, entro il limite di dieci unita', un contingente di personale non dirigenziale dotato delle necessarie competenze ed esperienze, proveniente dalle autorita' di vigilanza o comunque dalle amministrazioni centrali competenti per le attivita' di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento, in posizione di comando ai sensi delle disposizioni vigenti e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/1020 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, si
veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 106 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229»:
«Art. 106 (Procedure di consultazione e
coordinamento). - 1. I Ministeri dello sviluppo economico,
della salute, del lavoro e delle politiche sociali,
dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e trasporti, nonche' le altre
amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per
materia alla effettuazione dei controlli di cui
all'articolo 107, provvedono, nell'ambito delle ordinarie
disponibilita' di bilancio e secondo le rispettive
competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio
rapido di informazioni mediante un adeguato supporto
informativo operante in via telematica, anche attraverso il
Sistema pubblico di connettivita', in conformita' alle
prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta
anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli
previsti dall'articolo 107 sono stabiliti in una apposita
conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri
e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno
due volte l'anno dal Ministro dello sviluppo economico;
alla conferenza partecipano anche il Ministro della
giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di
volta in volta competenti per materia.
3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche
dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema
comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del
tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono
presentare osservazioni gli organismi di categoria della
produzione e della distribuzione, nonche' le associazioni
di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti
iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, secondo
modalita' definite dalla conferenza medesima.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo»:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 1. - 13. (omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
15. - 138. (omissis)».
 
Art. 6

Sistema di informazione e comunicazione

1. Le autorita' di vigilanza del mercato utilizzano il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento relativamente all'espletamento delle attivita' di vigilanza sui prodotti di competenza.
2. Le autorita' di vigilanza trasmettono all'ufficio unico di collegamento le informazioni, gli elementi o i dati in proprio possesso funzionali alla trasmissione delle informazioni di competenza dell'ufficio unico di collegamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/1020 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, si
veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 7
Digitalizzazione e aggiornamento delle procedure di controllo, di
vigilanza, di analisi e test e di raccolta dei dati

1. Le autorita' di vigilanza del mercato e le autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea implementano, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto procedure digitalizzate di controllo e di vigilanza sui prodotti e di raccolta ed elaborazione dei relativi dati, ivi compresi sistemi di intelligenza artificiale per il tracciamento di prodotti pericolosi e illeciti e per l'analisi dei rischi presentati dai prodotti, al fine di migliorare le tecniche operative e semplificare le procedure e per individuare tendenze e rischi nel mercato unico, anche ai fini della cooperazione nell'ambito della rete di cui all'articolo 29 del regolamento.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, le autorita' di cui al comma 1 verificano e aggiornano, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e sulla base della valutazione del rischio, le procedure di analisi e test per ogni categoria di prodotto, riducendo le duplicazioni e sovrapposizioni relative a categorie omogenee di prodotti.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/1020 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, si
veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 8

Laboratori di prova

1. Le autorita' di vigilanza del mercato, ciascuna per il proprio ambito di competenza, anche al fine di verificare le capacita' di prova per categorie specifiche di prodotti e per rischi specifici connessi a una categoria di prodotti, effettuano la ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti e accreditati, conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 e in linea con le finalita' di cui all'articolo 21 del regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro i successivi quarantacinque giorni dalla conclusione dell'attivita' di ricognizione di cui al comma 1, e comunque entro il 31 dicembre 2022, e in base alle risultanze della stessa, ciascuna autorita' di vigilanza, nell'ambito della propria competenza, provvede a individuare ulteriori laboratori a cui demandare le attivita' di prova non attualmente svolte dai laboratori gia' esistenti su determinate categorie di prodotti o per determinati rischi relativi a singole categorie di prodotti.
3. I laboratori svolgono le attivita' di prova richieste dalle autorita' di vigilanza del mercato mediante prove fisiche e accertamenti tecnici, anche mediante il ricorso a strumenti digitali, su specifici campioni di prodotti, inclusi quelli venduti online o tramite altri canali di vendita a distanza.
4. Nei casi in cui, per le caratteristiche dei prodotti, sia possibile lo svolgimento di accertamenti in forma congiunta, i laboratori svolgono le attivita' tecniche di rispettiva competenza in maniera coordinata, su indicazione dell'autorita' di vigilanza.

Note all'art. 8:
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, e' pubblicato nella
GUUE del 13 agosto 2008, n. L 218.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/1020 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, si
veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 9

Sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini
della sicurezza in caso di incendio

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con altre pubbliche amministrazioni convenzioni per l'affidamento di campagne di vigilanza su prodotti di interesse prevalente, rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, e per lo sviluppo delle strutture di prova dei vigili del fuoco.
 
Art. 10

Recupero dei costi delle attivita' di vigilanza

1. Le autorita' di vigilanza del mercato, nei rispettivi ambiti di competenza, provvedono al recupero, dall'operatore interessato, della totalita' dei costi delle attivita' di vigilanza effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi.
2. Tra i costi di cui al comma 1 sono compresi quelli per la realizzazione di prove, i costi per l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento, e i costi di magazzinaggio e delle attivita' inerenti ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione sul mercato.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorita' di vigilanza del mercato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i parametri per il calcolo dei costi di cui al comma 1 tenuto conto di quanto previsto dal comma 2.
4. Le risorse derivanti dal recupero dei costi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'operatore interessato, per la successiva riassegnazione alla spesa delle autorita' di vigilanza del mercato che hanno sostenuto i predetti costi, per essere destinate alle medesime finalita' di vigilanza. Per le autorita' di vigilanza non amministrazioni centrali, la riassegnazione avviene in capo all'amministrazione centrale titolare delle attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorita'.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/1020 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, si
veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 11

Sistema sanzionatorio

1. Salvo che il fatto costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionata dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'allegato I del regolamento, l'operatore economico che:
a) contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3, lettere a), b), c) e d), e 4, e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro;
b) omette di adottare le misure correttive imposte dalle autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del regolamento, e' soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
2. L'attivita' di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, e' esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle autorita' di vigilanza.
3. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvedono le autorita' di vigilanza.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa nella misura del 40 per cento da destinare a ciascuna delle autorita' di vigilanza e delle autorita' incaricate del controllo che abbiano irrogato le sanzioni, per essere utilizzate per il miglioramento dell'attivita' di vigilanza del mercato e, nella misura del 10 per cento, al Ministero dello sviluppo economico in qualita' di ufficio unico di collegamento, per essere destinate alle medesime finalita'. Per le autorita' di vigilanza non amministrazioni centrali, la riassegnazione avviene in capo all'amministrazione centrale titolare delle attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorita'.

Note all'art. 11:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2019/1020 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, si
veda nelle note all'art. 2.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante:
«Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329.
 
Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 7 e 8 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo per gli anni 2022 e 2023 con dotazione pari a 1 milione di euro per il 2022 e 9 milioni di euro per il 2023, di cui possono avvalersi le autorita' di vigilanza previo riparto adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 41-bis della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 ottobre 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Cartabia