IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3, che specificano le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica (ora Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; Visti, inoltre, gli articoli 5 e seguenti della citata legge n. 183 del 1987, che istituiscono, nell'ambito del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF/RGS, il Fondo di rotazione e ne disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'articolo 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'articolo 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui al decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, articolo 24, comma 1, lettera c), ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale (di seguito ACT), la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato articolo 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, il Dipartimento per le politiche di coesione (di seguito DPCoe); Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», e, in particolare, l'articolo 1, commi da 13 a 17, il quale destina l'importo complessivo di 90 milioni di euro per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (di seguito SNAI) ponendolo a carico delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, secondo i criteri e le modalita' attuative previste dall'Accordo di partenariato; Considerato che l'articolo 1, comma 15, della citata legge n. 147 del 2013 individua, quale strumento attuativo di cooperazione interistituzionale, l'Accordo di programma quadro (di seguito APQ), di cui all'articolo 2, comma 203, lett. c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione di finanza pubblica»; Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dal comma 670, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal citato Fondo di rotazione sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito MEF/RGS), attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n. 18; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' per il 2015), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ha destinato al rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017»; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l' articolo 1, comma 314, che al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020; Viste le delibere di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 9 e 10 agosto 2016, n. 43, con le quali sono stati rispettivamente approvati gli indirizzi operativi e disposto il riparto finanziario di 90 milioni di euro stanziati dalla legge n. 147 del 2013, nonche' il riparto finanziario di 90 milioni euro stanziati dalla legge n. 190 del 2014, per il rafforzamento della SNAI; Viste le delibere di questo Comitato 7 agosto 2017, n. 80 e 25 ottobre 2018, n. 52, con cui e' stato disposto il riparto finanziario di ulteriori quote, rispettivamente di 10 milioni e 91,18 milioni di euro, per il rafforzamento della SNAI e sono state adottate alcune semplificazioni del metodo «Aree interne»; Vista la delibera di questo Comitato 21 novembre 2019, n. 72, con la quale sono stati modificati i termini di scadenza fissati dalle precedenti delibere per la sottoscrizione degli accordi di programma quadro finalizzati all'attuazione della SNAI, fissando la nuova scadenza al 31 dicembre 2020; Vista la delibera di questo Comitato 14 aprile 2022, n. 8, con la quale e' stata disposta, nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne, l'assegnazione di una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a complessivi 60 milioni di euro, in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155; Considerato che l'Accordo di partenariato del ciclo di programmazione 2021-2027, adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022, di cui nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera di presa d'atto, intende garantire continuita' alla SNAI, quale strategia territoriale di riferimento dell'Obiettivo strategico di policy 5 «Un'Europa piu' vicina ai cittadini», sulla quale far convergere risorse europee, da veicolare attraverso i programmi regionali e dirette al finanziamento di interventi di sviluppo, e risorse nazionali dedicate allo scopo, in coordinamento con le regioni; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'articolo 41, comma 1, che ha modificato l'articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare l'articolo 58 rubricato «Accelerazione della strategia nazionale per le aree interne» che, modificando l'articolo 1, comma 15, della citata legge 147 del 2013, dispone che: «l'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 e' perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalita' definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione e' perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che si avvale dell'agenzia per la coesione territoriale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021 con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per il sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale; Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 1275-P del 6 luglio 2022 e l'allegata proposta di delibera predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione, concernente l'assegnazione di una quota delle risorse dedicate alla SNAI, pari a 11,4 milioni di euro, in favore del «progetto speciale» Isole minori, a valere sullo stanziamento disposto dall'articolo 1, comma 314, legge n. 160 del 2019, per l'annualita' 2021; Considerato il rapporto DPCOE-NUVAP di dicembre 2021, allegato alla citata proposta di delibera, in cui sono confluiti gli esiti delle interlocuzioni intercorse tra l'ANCIM (Associazione nazionale comuni isole minori) - rappresentativo degli interessi dei comuni delle isole minori italiane - il Gabinetto del Ministro del sud e la coesione territoriale, il Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, e nel quale e' emersa tutta la peculiarita' delle Isole Minori, anche ai fini dell'ammissione di tali territori nell'ambito della SNAI; Tenuto conto che, come riportato anche nella citata proposta di delibera per il CIPESS, il Comitato tecnico aree interne (CTAI) - al quale partecipano rappresentanti delle regioni e province autonome che hanno aderito alla SNAI - nella riunione del 9 febbraio e, successivamente nella riunione del 4 aprile 2022, si e' espresso favorevolmente per l'inquadramento di tale «progetto speciale» nell'ambito della SNAI e per la conseguente assegnazione di una quota di risorse, pari a 11,4 milioni di euro, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, stanziate per il rafforzamento e l'ampliamento della SNAI, ai sensi dell'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019, prevedendo una governance ad hoc; Considerato, altresi', che nel corso della citata riunione del 4 aprile 2022, il CTAI - considerata la competenza dell'Agenzia per la coesione territoriale, preposta istituzionalmente al coordinamento dell'attuazione delle politiche di coesione - ha condiviso di assegnare il predetto importo di 11,4 milioni di euro alla gestione della medesima agenzia, quale titolare della misura in oggetto; Tenuto conto che nella seduta del 21 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni si e' espressa favorevolmente sulla citata proposta, richiamando, altresi', la Risoluzione del Parlamento europea del 7 giugno 2022 «sulle isole dell'UE e la politica di coesione: situazione attuale e sfide future (2021/2079(INI)», la quale riconosce l'insularita' come uno svantaggio strutturale permanente e manifesta la necessita' di elaborare strategie complementari che consentano alle isole di affrontare le sfide e superare gli ostacoli che la loro propria natura insulare comporta; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; Sulla proposta del competente Ministro per il sud e la coesione territoriale;
Delibera:
1. Assegnazione risorse al «progetto speciale» Isole minori. Governance 1.1 Si dispone l'assegnazione di una quota delle risorse dedicate alla SNAI, pari a 11,4 milioni di euro, in favore del «progetto speciale» Isole minori, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019, annualita' 2021. Il predetto importo e' assegnato alla gestione dell'Agenzia per la coesione territoriale, in qualita' di titolare della misura in oggetto. 1.2 L'Agenzia della coesione territoriale - sulla base di un documento-quadro di indirizzo, da predisporre in raccordo con le singole regioni interessate, Il Dipartimento per le politiche di coesione, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCIM e da approvare in sede di CTAI - dovra' coordinare, attraverso l'interlocuzione formale con i comuni di riferimento delle Isole minori, d'intesa con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il processo di selezione degli interventi da attuare nelle medesime isole, considerate singolarmente o in modo aggregato. Beneficiari delle risorse saranno i 35 comuni su cui insistono le Isole:
Parte di provvedimento in formato grafico
1.3 Gli interventi saranno riferiti principalmente all'implementazione dei servizi di istruzione e salute e ai servizi ecosistemici. Le tipologie di interventi finanziabili possono ricadere nelle seguenti fattispecie: progetti «trasversali», comuni alla totalita' delle Isole minori; progetti «per aggregazioni», aventi tra i beneficiari Isole tra loro assimilabili per caratteristiche geo-morfologiche o associate tramite accordi (es. progetti comuni per isole di uno stesso arcipelago, progetti che mirano a risolvere problematiche comuni a diverse isole - non necessariamente vicine geograficamente - e simili); progetti «per singola isola». L'isola, nella sua interezza, rappresenta l'unita' minima di finanziamento. 2. Modalita' di trasferimento delle risorse e monitoraggio 2.1 Il trasferimento delle risorse e' disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle disposizioni di pagamento informatizzate inoltrate dall'Agenzia per la coesione territoriale sul sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato/Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), in favore dei soggetti beneficiari degli interventi finanziati, secondo le modalita' di cui alla legge n. 183 del 1987. 2.2 Restano fermi gli obblighi di monitoraggio nella banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze-IGRUE. Roma, 2 agosto 2022
Il Presidente: Draghi Il segretario: Tabacci
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1495 |