Gazzetta n. 249 del 24 ottobre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 4 agosto 2022
Avvio procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la «Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» e adozione della proposta del «Piano dei rifiuti Roma Capitale». (Ordinanza n. 3).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;
Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario di Governo limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare, la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
Vista la direttiva quadro 2008/98/CE e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ai rifiuti, recante «[...] misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza,» il cui art. 4, rubricato «Gerarchia dei rifiuti», individua, nel seguente, l'ordine di priorita' della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
«a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
e) smaltimento»,
e il cui art. 16, rubricato «Principi di autosufficienza e prossimita'», prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i suddetti principi, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti adottando le migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) dove la rete infrastrutturale e impiantistica nazionale contribuisce a far si' che l'Unione europea, nel suo insieme considerata, raggiunga l'autosufficienza impiantistica;
Vista la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la «Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente», recepita dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti (modificata dalla su richiamata direttiva 2018/850/UE) disciplinante la costruzione, l'esercizio e la gestione post-chiusura delle discariche, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, di recepimento della direttiva 2018/850/UE, che all'art. 5 individua gli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, recante «Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale» che si pone come «obiettivo primario la promozione dei livelli di qualita' della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali»;
Vista la direttiva 2018/852/UE che pone gli obiettivi di evitare o ridurre gli impatti sull'ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e di assicurare il funzionamento del mercato interno e prevenire distorsioni e restrizioni alla concorrenza nell'Unione;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio», con il quale sono state apportate ampie modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, con riferimento, in particolare, a:
titolo I Gestione dei rifiuti - capo I Disposizioni generali; capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti;
titolo II - Gestione degli imballaggi;
titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni finali - capo I Sanzioni;
parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
Visto il Programma nazionale di gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale n. 257 del 24 giugno 2022 del Ministero per la transizione ecologica, con valenza per gli anni dal 2022 al 2028, che costituisce una forte innovazione nella disciplina della pianificazione della gestione dei rifiuti, fissando i macro-obiettivi, definendo i criteri e le linee guida strategiche che le regioni e le province autonome seguono nella predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, e che rappresenta uno strumento di indirizzo e supporto della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti, volto a garantire la rispondenza dei criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria, nonche' la sostenibilita', l'efficienza, efficacia, ed economicita' dei sistemi di gestione dei rifiuti in tutto il territorio nazionale, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale;
Visti, altresi':
il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante «Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»;
il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso», che dispone, tra l'altro, la realizzazione di una rete di centri di raccolta dei veicoli fuori uso opportunamente distribuiti sul territorio nazionale ovvero individua centri di raccolta, opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, in attuazione della direttiva 2000/53/CE;
il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» avente come obiettivo la prevenzione della produzione dei RAEE e la promozione del reimpiego, riciclaggio e altre forme di recupero;
il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118, recante «Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;
Considerato che:
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone all'art. 199, comma 1, che «Le regioni, sentite le province, i comuni [...] predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e si applica la procedura di cui alla parte II del presente decreto in materia di VAS»;
il predetto art. 199, al comma 3, stabilisce che «I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
a) l'indicazione del tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, [...];
d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacita' dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
e) l'indicazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 195, comma 1, lettera m) ...»;
la Regione Lazio ha approvato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 27/1998, con deliberazione del consiglio regionale del 5 agosto 2020, n. 4 il «Nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio 2019-2025», quale aggiornamento del precedente piano di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 4 del 18 gennaio 2012, n. 14;
il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRG), che concorre all'attuazione dei programmi comunitari di sviluppo sostenibile, rappresenta lo strumento di pianificazione attraverso il quale la Regione Lazio definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonche' di gestione dei siti inquinati da bonificare;
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone al comma 1 dell'art. 198 che «I comuni concorrono, nell'ambito delle attivita' svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 e con le modalita' ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani» ed al comma 2 che gli stessi «concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti»;
con deliberazione del 13 maggio 2021, n. 44 l'Assemblea capitolina ha approvato il «Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani»;
Dato atto che in data 4 agosto 2022, il Commissario straordinario ha predisposto la proposta del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
Atteso che:
ai fini dell'approvazione del suddetto piano occorre dare avvio alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la «Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente»;
la suddetta procedura e' disciplinata dagli articoli 11-18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale», che dispone che «la valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita' procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma» (art. 11, comma 1);
che l'art. 4, comma 4, lettera a) del predetto decreto stabilisce che: «la valutazione ambientale di piani e programmi che possono aver impatto significativo sull'ambiente ha la finalita' di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile»;
il Commissario straordinario di Governo svolge le funzioni di autorita' procedente di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;
la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) si articola nelle seguenti fasi:
elaborazione del rapporto ambientale;
svolgimento di consultazioni;
valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
decisione;
informazione sulla decisione;
monitoraggio;
Ritenuto necessario in qualita' di autorita' procedente, dare avvio alla suddetta procedura di Valutazione ambientale strategica per quanto espresso in premessa e nei considerata;

Dispone:

l'adozione della proposta di Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale presentata in data 4 agosto 2022, predisposta dal Commissario straordinario ex art. 13 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, allegata alla presente quale parte integrante dell'ordinanza;
di pubblicare la proposta di Piano di gestione sul sito www.comune.roma.it nella specifica sezione «Commissario straordinario di Governo» - competenze in materia di rifiuti ai sensi del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
di avviare entro e non oltre il 12 agosto 2022 la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS).
La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge n. 50/2022, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso la presenza ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».
Roma, 4 agosto 2022

Il Commissario straordinario di Governo
Gualtieri


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Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito costituzionale di Roma Capitale, nella sezione dedicata al Commissario straordinario di Governo - competenza in materia di rifiuti ai sensi della legge n. 91 del 15 luglio 2022, accedendo al link https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/PIANO_GESTIONE _RIFIUTI_RC_4_Agosto_2022_REV.pdf - (comune.roma.it)