Gazzetta n. 249 del 24 ottobre 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 |
ORDINANZA 12 agosto 2022 |
Autorizzazione all'attivita' di trasferenza di rifiuti urbani indifferenziati presso gli stabilimenti AMA di Ponte Malnome - via Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli 1167. Proroga delle misure adottate con ordinanza del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica n. 1 del 16 giugno 2022. (Ordinanza n. 4). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale; Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda: la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale; la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi; l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate; l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti; l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006; al comma 2, prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Dato atto che con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.a. del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della citta' di Roma, per la durata di quindici anni, e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria di Roma Capitale», sulla base del piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato; con deliberazione n. 51 del 23 settembre 2015, l'Assemblea capitolina ha approvato, altresi', gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del nuovo contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA S.p.a.; la giunta capitolina, con deliberazione n. 106 del 31 maggio 2019, ha approvato il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana, valevole per gli anni 2019-2020-2021, sottoscritto il 6 giugno 2019, da ultimo prorogato con determinazione dirigenziale del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti di Roma Capitale n. 30/2022 prot. NA/2721 del 6 giugno 2022, in attuazione di quanto disposto dalla giunta capitolina con deliberazione n. 195 del 3 giugno 2022; Considerato che in data 15 giugno 2022 si e' sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 2» con capacita' di trattamento autorizzata fino a 900 ton/g; il suddetto impianto, strategico alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani di Roma Capitale, risulta inutilizzabile, ed, allo stato attuale, non e' possibile prevedere i tempi per il ripristino della funzionalita'; tale situazione ha comportato una ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto conto della contrazione gia' avvenuta a causa dell'indisponibilita' dell'impianto di TMB di AMA S.p.a. sito in via Salaria, n. 981 a seguito dell'incendio sviluppatosi nel dicembre 2018, determinando l'urgente necessita' di potenziare la logistica funzionale al trasporto dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, ubicati anche al di fuori del territorio di Roma Capitale, con conseguenti maggiori percorrenze da effettuare, attraverso l'individuazione e la realizzazione di un sistema adeguato di siti di trasbordo/trasferenza/stoccaggio; tra le azioni intraprese nell'immediato al fine di sopperire in parte al quantitativo di rifiuti urbani non piu' conferibili al TMB «Malagrotta 2», il Commissario straordinario di Governo ha adottato l'ordinanza commissariale n. 1 del 16 giugno 2022, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 50 del 17 maggio 2022, autorizzando l'esercizio dell'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio di Roma Capitale (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Ponte Malnome (v. Benedetto Luigi Montel 61/63 - Mun XI) e di Acilia (v.le dei Romagnoli 1167 - Mun X), per un periodo di sessanta giorni; Rilevato che AMA S.p.a., con nota prot. 0084446.U dell'8 agosto 2022, stante il perdurare delle condizioni di fragilita' dell'intero sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, ha rappresentato la necessita' di poter continuare l'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati presso gli stabilimenti AMA S.p.a. di Ponte Malnome (v. Benedetto Luigi Montel 61/63 - Mun XI) e di Acilia (RM) (v.le dei Romagnoli 1167 - Mun X), alle medesime condizioni operative autorizzate con la citata ordinanza commissariale n. 1 del 16 giugno 2022, nelle more del completamento delle attivita' poste in essere per l'individuazione delle piu' opportune soluzioni volte a potenziare ed ottimizzare l'attuale sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti; il ricorso temporaneo all'utilizzo dei suddetti siti per l'attivita' di trasferenza e' risultato strategico nella gestione della situazione di criticita' del ciclo dei rifiuti di Roma Capitale dovuta alla riduzione della capacita' di trattamento dei rifiuti indifferenziati, strategicita' che sara' ancor piu' evidente a partire dal mese di settembre con il riavvio di tutte le attivita' sospese e/o limitate nel periodo estivo; Ritenuto che le attivita' di trasferenza risultano funzionali al trasporto dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, migliorando la logistica della raccolta, con una contrazione dei tempi di percorrenza e una conseguente ottimizzazione dei servizi pianificati ed erogati; in assenza di un'adeguata rete infrastrutturale di supporto, i mezzi dedicati alla raccolta dei rifiuti sono costretti a lunghe percorrenze, distogliendo risorse al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e determinando rallentamenti nell'attivita' di raccolta, con rischio di giacenza degli stessi rifiuti indifferenziati a terra, in prossimita' dei punti di raccolta; con ordinanza n. 3 del 4 agosto 2022, prot. n. 64, del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, e' stata adottata la proposta del «Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale» ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge n. 91/2022; il citato piano, tra l'altro, evidenzia come la realizzazione di punti logistici di trasferenza, dislocati in punti strategici nel territorio di Roma Capitale, rientri tra le azioni essenziali al fine di garantire una logistica ottimale oltre che un importante risparmio economico per il raggiungimento degli obiettivi del piano stesso; Atteso che allo stato attuale, si ritengono sussistenti i presupposti e le condizioni che hanno dato luogo all'adozione dell'ordinanza del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 n. 1 del 16 giugno 2022, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, con legge n. 91/2022; Ritenuto necessario porre in essere ogni intervento volto a contenere la situazione di grave rischio per l'igiene pubblica e di grave pregiudizio per la qualita' ambientale e per il decoro e la vivibilita' urbana; Per le motivazioni esposte nelle premesse e a tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumita';
Ordina:
ad AMA S.p.a., C.F. e P.IVA 05445891004, con sede legale in Roma, - 00142, via Calderon de la Barca n. 87, di proseguire l'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Malnome (v. Benedetto Luigi Montel 61/63, Roma - Mun XI) e di Acilia (RM) (v.le dei Romagnoli 1167, Roma - Mun X), nelle aree individuate nelle planimetrie allegate, autorizzata con la piu' volte richiamata ordinanza commissariale n. 1 del 16 giugno 2022.
Dispone:
1. l'obbligo in capo ad AMA S.p.a. di effettuare l'attivita' di trasferenza (operazione di gestione R13 dell'allegato «C» alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006) sul rifiuto codice EER 200301, prodotto nel territorio di Roma Capitale, con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni di seguito specificate: a) Stabilimento AMA S.p.a. di Ponte Malnome - v. Benedetto Luigi Montel 61/63 - Mun XI: attivita' di trasferenza per un quantitativo giornaliero di 400 ton/g (300 ton/g gia' autorizzate con determinazione della Regione Lazio n. G13960 del 15 ottobre 2019, da ultimo, prorogata con determinazione della Regione Lazio n. G16672 del 29 dicembre 2021) e fino ad un massimo di 700 ton/g; b) Stabilimento AMA S.p.a. di Acilia (RM) - v.le dei Romagnoli 1167, Roma - Mun X: attivita' di trasferenza per un quantitativo giornaliero massimo di 150 ton/g; c) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste all'art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; d) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari ad evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumita', il benessere e la sicurezza della collettivita', dei singoli e degli addetti; e) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari a garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonche' ogni inconveniente derivante da rumori, odori e dispersione di aerosol; f) le aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere individuabili, in modo univoco, attraverso l'apposizione di idonee segnaletiche verticali e orizzontali; in particolare, le aree di scarico, stoccaggio e carico dei rifiuti in ingresso e in uscita dovranno essere individuate con apposita cartellonistica; g) le aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti attivita' dovranno essere delimitate e presidiate, prevedendo attivita' di pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio delle aree non destinate allo stoccaggio dei rifiuti; h) le superfici delle aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere impermeabilizzate e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti; i) le superfici delle aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilita' delle relative superfici; j) nelle aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti dovra' essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro; k) le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere effettuate con una bassa velocita' di uscita ed una adeguata altezza di caduta; l) le operazioni di trasferenza dovranno avvenire nelle aree individuate nelle planimetrie allegate; m) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere espletate entro le quarantotto ore dal conferimento in sito; n) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere effettuate evitando la promiscuita' dei rifiuti, provvedendo, pertanto, a mantenerne la separazione per tipologie omogenee (es. dai rifiuti codice EER 150106 la cui attivita' di trasferenza, nel sito di Ponte Malnome, e' stata autorizzata con d.d. n. 3338 del 10 maggio 2010, da ultimo prorogata con determinazione della Regione Lazio n. G00047 dell'8 gennaio 2021); o) nelle aree delle operazioni di trasferenza dei rifiuti dovra' essere garantito l'accesso all'impianto alle autorita' competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovra' essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovra' essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso del sito; p) dovranno essere assicurati la regolare tenuta dei registri di carico e scarico nonche' tutti gli altri adempimenti previsti dal titolo 1 della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa tecnica di settore; q) i rifiuti in uscita dal sito dovranno essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati per il recupero. Per il trasporto dei rifiuti dovranno essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto di quanto regolamentato dal decreto ministeriale n. 120/2014; r) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto indicato dalla circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 1121 del 21 gennaio 2019 recante «Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi», provvedendo, altresi', ad inviare alla Prefettura di Roma tutte le informazioni utili all'elaborazione del Piano di emergenza esterno (PEE) secondo le «Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti» (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 agosto 2021); s) le operazioni di trasferenza dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della normativa relativa alla prevenzione incendi; in particolare dovra' essere redatto un Piano di emergenza interno (PEI) ai sensi dell'art. 26-bis del decreto-legge n. 113/2018 e garantita la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze formato ai sensi del decreto ministeriale del 10 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; t) le acque di percolamento dovranno essere convogliate e raccolte al fine di essere inviate ad idoneo impianto autorizzato di recupero/smaltimento; u) dovra' essere prevista la presenza di idonei dispositivi volti ad impedire che le acque meteoriche esterne possano confluire nelle aree delle operazioni di trasferenza. 2. di stabilire che gli effetti del presente provvedimento dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'individuazione delle piu' opportune soluzioni idonee al superamento delle criticita' in essere e, comunque, ad un periodo non superiore a centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza commissariale. La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicato, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2022, n. 91, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo». Roma, 12 agosto 2022
Il Commissario straordinario di Governo Gualtieri |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
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