Gazzetta n. 249 del 24 ottobre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 12 settembre 2022
Operazioni di rimozione, avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, combusti e non, presenti sull'area di «Parco di Centocelle - viale Palmiro Togliatti» interessata dall'incendio del 9 luglio 2022, a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumita' pubblica. (Ordinanza n. 5).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DI GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;
Vista la legge n. 91 del 15 luglio 2022, con cui e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che:
al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario del Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:
la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
al comma 2, prevede che il Commissario straordinario del Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Premesso che
Roma Capitale, competente al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di autodemolizione antecedentemente alla sentenza n. 189 del 7 ottobre 2021 della Corte costituzionale, ha rilasciato, nello specifico, ad alcune delle ditte di autodemolizione site su viale Palmiro Togliatti autorizzazioni provvisorie scadute alla data del 1° luglio 2018;
con determinazioni dirigenziali (anni 2018-2020) Roma Capitale, ha rigettato, per le gravi criticita' ambientali nelle stesse riscontrate, le istanze di rilascio di proroga/rinnovo del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attivita' di autodemolizione dalle suddette ditte presentate;
con sentenza n. 189 del 7 ottobre 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato «l'illegittimita' costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006, dell'art. 6, comma 2, lettere b) e c), quest'ultima limitatamente al riferimento alla lettera b), della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27» e che, dunque, eccetto che per i c.d. «rapporti esauriti» (fra cui le determinazioni dirigenziali di rigetto delle istanze anni 2018-2020 di cui sopra), Roma Capitale non ha alcuna competenza in merito ai provvedimenti autorizzativi all'esercizio dell'attivita' di autodemolizione;
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione II, relativamente ai ricorsi pendenti presentati da altre ditte di autodemolizione presenti sul territorio di Roma Capitale, a seguito sentenza Corte costituzionale n. 189/2021, con sentenze (anni 2021-2022) ha accolto i dedotti vizi di incompetenza ed annullato i provvedimenti impugnati emessi da Roma Capitale;
Visto che
l'art. 192, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
il comma 3 del succitato articolo recita testualmente «Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate»;
in data 9 luglio 2022, per cause in corso di accertamento, si e' sviluppato un incendio di ingenti proporzioni presso il parco di Centocelle che ha interessato anche le superfici comprese tra la via Casilina e la via Palmiro Togliatti, con alcuni effetti propagatisi fino all'intersezione con la via Carlo Fadda;
sul posto si recavano prontamente squadre dei Vigili del fuoco, che avviavano le operazioni di spegnimento, con il fattivo supporto della Protezione civile di Roma Capitale, delle Organizzazione di volontariato di protezione civile e delle Forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Roma Capitale);
veniva altresi' allertata l'ARPA Lazio che prontamente predisponeva una campagna di monitoraggio per verificare lo stato della qualita' dell'aria;
veniva, altresi', allertata «ASL Roma 2» che valutava le misure di sanita' pubblica da dover adottare precauzionalmente per un tempo idoneo ad acquisire gli esiti delle indagini sulla qualita' dell'aria da parte di ARPA;
sono pervenute segnalazioni da parte dei cittadini residenti in zone limitrofe all'area interessata dall'incendio del 9 luglio 2022, preoccupati per la propria salute;
in conseguenza di tale fenomeno si e' verificata una grave situazione di emergenza ambientale con rischio di coinvolgimento della popolazione e delle abitazioni, nonche' delle infrastrutture pubbliche e private;
a fronte di tale emergenza e' stata emessa l'ordinanza sindacale n. 127 dell'11 luglio 2022 atta a tutelare la pubblica incolumita' ordinando, nell'area ricompresa in un raggio di 600 metri dal punto di maggiore intensita' dell'incendio, il lavaggio delle strade e dei percorsi pedonali interni alle aree private, delle aree di pertinenza dei centri estivi e comunque delle aree dedicate all'accoglienza dei minori, delle aree esterne di scuole, asili nido, strutture sanitarie e strutture socio-assistenziali, residenziali ed altre strutture ricettive diversamente denominate e raccomandando la pulizia dei filtri esterni di impianti di ricambio/trattamento dell'aria e la rimozione ad umido di eventuali tracce di fuliggine dai balconi o dalle pertinenze esterne delle abitazioni private;
Preso atto che
con nota prot. 37907 del 1° agosto 2022, la Polizia locale di Roma Capitale - U.O. V Gruppo municipale casilino - Sezione socio ambientale - Reparto tutela ambiente, acquisita al prot. NA7601 del 2 agosto 2022, riscontrando la nota prot. NA6129 del 15 luglio 2022, fra l'altro, ha indicato le ditte interessate dall'incendio del 9 luglio 2022;
con nota acquisita al prot. 82 del 18 agosto 2022, il presidente dell'associazione A.R.D.E.R., Associazione romana demolitori e rottamatori, in nome e per conto delle ditte aderenti alla suddetta Associazione, come nella medesima nota indicate qui di seguito riportate:
«1) Ditta Con Car di Carovillano Angelo di Carovillano Angelo e co, via Palmiro Togliatti n. 485 di proprieta' Ater; P.IVA 1249261005;
2) Ditta Gadaleta Gerardo, via Palmiro Togliatti n. 483, di proprieta' Ater, ; P. IVA ...;
3) Ditta Parisse Lucia, via Palmiro Togliatti n. 481, di proprieta' Ater; P. IVA 10405830588;
4) Ditta Leon King, via Palmiro Togliatti n. 479, di proprieta' Ater; P. IVA 147518331000;
5) Ditta Leoncavallo Olimpio, via Palmiro Togliatti n. 477, di proprieta' Ater; P. IVA 05695431006;
6) Ditta Forestieri Gio Autodemolizioni, via Palmiro Togliatti n. 473, di proprieta' Ater; P. IVA 09639250589;
7) Ditta Demolitions Car, via Palmiro Togliatti n. 469, di Proprieta' Ater; P. IVA 11020411002;
8) Ditta Petti Claudio via Palmiro Togliatti n. 465, di proprieta' privata (Pe.Ca. Sr.l.); P. IVA 06399680583;
9) Ditta Di Maio Maurizio, via Palmiro Togliatti n. 461 b, di proprieta' Ater; P. IVA 09639250589;
10) Ditta Autodemolizioni La Marra via Palmiro Togliatti n. 461 a, di proprieta' privata (Antonio Pepito La Marra); P. IVA 10782330582;
11) Ditta A.M. Demolizioni, via Palmiro Togliatti n. 459 b, di proprieta' privata (sig. Matteini Antonio) P. IVA 11400221005;
12) Ditta Piluso Massimiliano, via Palmiro Togliatti n. 463, di proprieta' 8 (sig. Piluso Massimiliano) P. IVA 07771581001;
13) Ditta Napolitano Francesco via Palmiro Togliatti n. (Eredi Napolitano Oreste) P. IVA 14535011002;
14) Ditta Piluso Eco Recycling, via Palmiro Togliatti n. 453, di proprieta' privata (sig. Piluso Arnaldo) P. IVA 08446261003;
15) Ditta Di Marco Marco, via Palmiro Togliatti n. 447, di proprieta' Ater P. IVA ...»;
ha rappresentato la disponibilita' «a provvedere autonomamente ed a proprie spese, alle procedure di sgombero dei materiali e di bonifica superficiale degli impianti coinvolti nell'incendio» e ha formulato istanza affinche' le suddette ditte siano autorizzate «a provvedere autonomamente e a proprie spese alle procedure di sgombero dei materiali di bonifica superficiale degli impianti coinvolti nell'incendio, indicando fin d'ora quali aziende autorizzate al trattamento ed al trasporto dei rifiuti specificamente presenti sulle zone da trattare...RMP SALARI, con sede in Roma - via Ulassai n. 53 - cod. fisc. e P. IVA 05102501003 e GEMAFER S.r.l., con sede in Colleferro, localita' IV - km 4, via Latina, 120 - P. IVA 03770331001»;
le ditte come indicate nella nota prot. 82 del 18 agosto 2022 insistono sulle aree identificabili nel N.C.T. del Comune di Roma al: Foglio 951 particelle: 11 - 116 - 201 - 208 - 209p - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219p;
la combustione dei materiali presenti sull'area interessata dall'incendio del 9 luglio 2022 ha determinato, come rilevato da ARPA Lazio nel corso dei monitoraggi effettuati nei pressi dell'incendio, la presenza di sostanze inquinanti all'interno dei fumi sprigionati, in particolare Diossine, Benzo(a)pirene e PCB;
l'area interessata dall'incendio del 9 luglio 2022 e' ubicata in una centralita' urbana in contesto ad alto valore storico e ambientale, area a standard del tessuto urbano residenziale circostante;
sull'area insistono i seguenti vincoli statali:
vincolo archeologico diretto via Casilina Gordiani via Capua via Labico decreto ministeriale 9 luglio 1992;
fascia di rispetto paesaggistica fosso di Cento Celle, Gazzetta Ufficiale n. 146, 22 giugno 1910;
area di interesse archeologico denominata «Ad Duas Lauros» di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1995.
Nello specifico:
il decreto ministeriale 9 luglio 1992 stabilisce (lettera A) che «E' ammessa l'utilizzazione a parco con esclusione di qualunque edificazione fatti salvi i necessari attraversamenti a raso o sotterranei. Qualunque progetto di sistemazione o di intervento, nei limiti consentiti come sopra indicato, dovra', comunque, essere preventivamente sottoposto, per il relativo nulla-osta, alla Soprintendenza archeologica di Roma»;
tutto il territorio del Comprensorio archeologico «Ad Duas Lauros» e' stato compreso tra le aree di interesse archeologico indicate dall'art. 1, lettera m) della legge n. 431 dell'8 agosto 1985 (legge Galasso) ed e' stato quindi sottoposto a vincolo archeologico attraverso il decreto ministeriale del 21 ottobre 1995 del Ministero per i beni culturali ed ambientali.
Pertanto l'area, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 2003, Allegato I, punto 1 «Ubicazione dell'impianto di trattamento», risulta non compatibile alla localizzazione di un impianto di autodemolizione;
lo stato dei luoghi richiede l'intervento di rimozione dei rifiuti, combusti e non, insistenti sulle aree interessate dall'incendio del 9 luglio 2022 al fine di scongiurare eventuali fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali;
Considerato che
le ditte suelencate, con la nota prot. 82 del 18 agosto 2022, hanno manifestato la volonta' di assumere spontaneamente gli obblighi di compiere le operazioni di «sgombero dei materiali e di bonifica superficiale degli impianti coinvolti nell'incendio», nonche' quelli di «trattamento» e di «trasporto dei rifiuti»;
e' necessario avvalersi di ARPA Lazio per eseguire, a seguito delle operazioni di rimozione rifiuti, apposite indagini ambientali preliminari nelle matrici suolo e acque sotterranee, finalizzate ad accertare l'eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
la Regione Lazio, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, con nota acquisita al prot. 87 del 6 settembre 2022 si e' pronunciata in senso favorevole sul presente provvedimento;
Per le motivazioni espresse ed a tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumita';
Autorizza lo svolgimento delle attivita' indicate nell'istanza formulata con la nota prot. 82 del 18 agosto 2022;

Ordina:

Alle ditte (e, p.e. al legale rappresentante p.t.) come di seguito indicate:
Centro Demolizione Con Car S.a.S. di Carovillano Angelo & C._- P. IVA 12495261005 - viale Palmiro Togliatti n. 485, Roma;
Gadaleta Gerardo - P. IVA 03571430580 - viale Palmiro Togliatti n. 483, Roma;
Parisse Maria Lucia - P. IVA 10405830588 - viale Palmiro Togliatti n. 481, Roma;
Leon King DMF S.a.S. di Perciballi Giovanni & Co_- P. IVA 14751831000 - viale Palmiro Togliatti n. 479, Roma;
Leoncavallo Olimpio - P. IVA 05695431006 - viale Palmiro Togliatti n. 477, Roma;
Forestieri Gio Autodemolizioni S.r.l.s. - P. IVA 14988481009 - viale Palmiro Togliatti n. 473, Roma;
Demolitions Car S.r.l. - P. IVA 11020411002 - viale Palmiro Togliatti n. 469, Roma;
Petti Claudio - P. IVA 06399680583 - viale Palmiro Togliatti n. 465, Roma;
Di Maio Maurizio - P. IVA 09639250589 - viale Palmiro Togliatti n. 461/B, Roma;
Autodemolizioni La Marra - P.I VA 15470601004 - viale Palmiro Togliatti n. 461/A, Roma;
A.M. Autodemolizioni S.r.l. - P. IVA 11400221005 - viale Palmiro Togliatti n. 459/B, Roma;
Piluso Massimiliano - P. IVA 07771581001 - viale Palmiro Togliatti n. 463, Roma;
Napolitano Francesco - P. IVA 14535011002 - viale Palmiro Togliatti n. 461, Roma;
Piluso Eco Recycling S.r.l. - P. IVA 08446261003 - viale Palmiro Togliatti n. 453, Roma;
Autodemolizioni Di Marco S.r.l. - viale Palmiro Togliatti n. 447, Roma;
1. di dare avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel rispetto della normativa vigente in materia ed a propria cura e spese, alle operazioni di rimozione, di avvio al recupero o di avvio allo smaltimento dei rifiuti, combusti e non, presenti sulle aree, di rispettiva spettanza, interessate dall'incendio del 9 luglio 2022, tramite ditte autorizzate allo svolgimento delle attivita' necessarie alle suddette operazioni e con le modalita' di cui al punto 2 della presente ordinanza;
2. che l'avvio delle operazioni di cui al punto 1 dovra' essere preceduto dalla presentazione da parte di ciascuna delle suddette ditte, a propria cura e spese, di un apposito «Piano di rimozione» dei rifiuti combusti e non, presenti sulle aree, di rispettiva spettanza, interessate dall'incendio del 9 luglio 2022, da inviare al Commissario straordinario di Governo e ad ARPA Lazio; il suddetto piano dovra' contenere l'indicazione delle modalita' di intervento, le operazioni di recupero e/o smaltimento a cui i rifiuti saranno sottoposti cosi' come codificate agli allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, i nominativi e gli estremi autorizzativi delle ditte che effettueranno il trasporto e degli impianti cui i rifiuti saranno destinati, oltre che un cronoprogramma degli interventi da effettuare;
3. di procedere alla caratterizzazione di tutti i rifiuti di cui al punto 1 onde consentire, nel rispetto della normativa vigente in materia, le operazioni di recupero e/o smaltimento;
4. di dare immediata comunicazione scritta di inizio e fine delle operazioni di cui al punto 1 al Commissario straordinario di Governo e ad ARPA Lazio al fine di consentire alla stessa l'effettuazione delle verifiche di competenza;
5. di inviare, entro e non oltre i successivi dieci giorni dal termine delle operazioni come ordinate al punto 1, copia dei formulari attestanti il corretto smaltimento dei rifiuti, al Commissario straordinario di Governo e ad ARPA Lazio al fine di consentire alla stessa l'effettuazione delle verifiche di competenza.
Incarica ARPA Lazio e la Polizia locale di Roma Capitale del controllo della corretta esecuzione della presente ordinanza.
Incarica infine ARPA Lazio di eseguire, a seguito delle operazioni di rimozione rifiuti, apposite indagini ambientali preliminari nelle matrici suolo e acque sotterranee, finalizzate ad accertare l'eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Il rapporto di tali indagini ambientali preliminari, corredato dei certificati analitici, dovra' pervenire al Commissario straordinario di Governo.
Avverte che nel caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dalla presente ordinanza, si procedera', senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e penali del caso, all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, secondo quanto prescritto all'art. 192, comma del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».
Roma, 12 settembre 2022

Il Commissario straordinario di Governo
Gualtieri