Gazzetta n. 249 del 24 ottobre 2022 (vai al sommario) |
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
DELIBERA 27 luglio 2022 |
Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale. (Delibera n. 464/2022). |
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L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Visto l'art. 213, comma 8, prima parte, del codice dei contratti pubblici, ai sensi di cui, per le proprie finalita' istituzionali, l'Autorita' gestisce la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive; Visto l'art. 213, comma 8, seconda parte, del codice dei contratti pubblici, secondo cui con proprio provvedimento, l'Autorita' individua le modalita' e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica banca dati accreditata, di cui la medesima Autorita' e' titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le regioni e le province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell'art. 29 concordano le modalita' di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicita' dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilita' dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva; Visto l'art. 213, comma 9, del codice dei contratti pubblici, secondo cui, per la gestione della banca dati di cui al comma 8, l'Autorita' si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e presso altre amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici; Visto il succitato art. 213, comma 9, del codice dei contratti pubblici, secondo cui l'Autorita' stabilisce le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio; Visto il richiamato comma 9 e il comma 13, dell'art. 213, del codice dei contratti pubblici che prevedono l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 25.000 euro nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisca informazioni non veritiere; Visto l'art. 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici, secondo cui la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'art. 213, comma 8; Visto l'art. 81, comma 2, del codice dei contratti pubblici, secondo cui, per le finalita' di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali e' obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i criteri e le modalita' relative all'accesso e al funzionamento della banca dati. L'interoperabilita' tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonche' tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, e' assicurata secondo le modalita' individuate dall'AgID con le linee guida in materia; Visto l'art. 81, comma 4, del codice dei contratti pubblici ai sensi del quale, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e' istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati utili alla verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80, l'attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, nonche' i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'art. 83; Visto il succitato art. 81, comma 4, del codice dei contratti pubblici, secondo cui il fascicolo virtuale e' utilizzato per la partecipazione alle singole gare e i dati e documenti ivi contenuti, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse; Visto l'art. 81, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici, secondo cui le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'art. 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici la disponibilita' in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalita' automatizzate mediante interoperabilita' secondo le modalita' individuate dall'AgID con le linee guida in materia; Visto il succitato comma 4-bis, dell'art. 81, del codice dei contratti pubblici, secondo cui, fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC puo' predisporre elenchi di operatori economici gia' accertati e le modalita' per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse; Visto il comunicato del Presidente dell'Autorita', adottato dal Consiglio dell'Autorita' in data 29 novembre 2021, con cui sono individuati gli step necessari alla completa attuazione del nuovo quadro normativo, con la precisazione che, fino a successivo intervento dell'Autorita', restano fermi tutti gli obblighi di comunicazione esistenti nei confronti dell'Osservatorio ai sensi degli articoli 29 e 81 del codice dei contratti pubblici; Considerata la necessita' di fornire indicazioni operative per l'avvio del fascicolo virtuale dell'operatore economico previsto dall'art. 81, comma 4, del codice dei contratti pubblici; Viste la nota prot. n. 64230 del 4 agosto 2022 e la nota prot. n. 64231 del 4 agosto 2022 con cui l'Autorita' ha sottoposto il testo della presente delibera, rispettivamente, al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e all'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di acquisire le rispettive intese; Vista l'intesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, accordata con nota del 6 ottobre 2022; Vista l'intesa dell'Agenzia per l'Italia digitale, accordata con nota del 26 settembre 2022;
Delibera:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini della presente delibera si intende per: BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'art. 62-bis del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dall'art. 213, comma 8 del codice dei contratti pubblici; FVOE, il fascicolo virtuale dell'operatore economico in cui sono contenuti tutti i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali e' obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici, dell'attestazione di cui all'art. 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonche' dei dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo codice; Lista operatori verificati, l'elenco degli operatori economici gia' accertati previsto dall'art. 81, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici; SIMOG, il Sistema monitoraggio gare; CIG, il Codice identificativo gara; OE, Operatore economico; PASSOE, il documento che attesta che l'OE puo' essere verificato tramite il FVOE; PEC, la Posta elettronica certificata; CAD, il decreto legislativo n. 82/2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale e successive modificazioni ed integrazioni; SPID, il Sistema pubblico di identita' digitale di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
| Art. 2
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali e' obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e disciplina i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, nonche' i criteri e le modalita' relative all'accesso e al funzionamento della banca dati. In particolare mediante il FVOE sono effettuati: la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l'utilizzo del sistema e' facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario; il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice; il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 in capo ai soggetti ausiliari; il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti. 2. Il FVOE consente: a) alle stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web e i servizi di interoperabilita' con gli enti certificanti, l'acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici; b) agli operatori economici, tramite apposite funzionalita', l'inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione e' a loro carico; c) il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a piu' procedure di affidamento, nei termini di validita' temporale degli stessi; la validita' temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale e' stabilita convenzionalmente in centoventi giorni, ove non diversamente indicato; d) il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell'esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l'accesso ai documenti a comprova, nel limite di validita' temporale di cui sopra. 3. Per l'utilizzo del FVOE: a) la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il responsabile del procedimento abilitato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti; b) l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un «PASSOE» da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il «PASSOE» rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti, anche nel caso in cui la stazione appaltante scelga di operare mediante l'inversione procedimentale prevista dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55/2019 fino al 30 giugno 2023, per i settori ordinari, e dall'art. 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici per i settori speciali. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa da' luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato; c) in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del codice, l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che e' incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico; d) in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del codice, l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalita' di cui alla lettera b). L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice. 4. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara che: a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'art. 5 avviene, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del codice e della presente delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorita' e, nello specifico, mediante il FVOE; b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorita' (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. 5. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui alla lettera a) e' effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e la relativa verifica e' svolta con le modalita' previste dall'art. 71, comma 2, del medesimo decreto. |
| Art. 3
Termini e regole tecniche di accesso al servizio
1. Il FVOE e' utilizzabile a partire dall'entrata in vigore della presente delibera. La presente delibera disciplina le funzionalita' e la documentazione a comprova dei requisiti disponibili nella prima versione del fascicolo virtuale. Con successivi aggiornamenti saranno disciplinate le nuove, funzionalita', i nuovi dati e documenti a comprova dei requisiti acquisiti nel fascicolo nonche': a. le modalita' per l'accesso al fascicolo mediante servizi di interoperabilita' da parte delle piattaforme telematiche di negoziazione; b. le modalita' di accesso al fascicolo per le SOA; c. le modalita' attraverso le quali gli operatori economici potranno accedere alla documentazione inserita nel proprio fascicolo mediante l'interoperabilita' con gli enti certificanti. 2. Nelle more della piena attuazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del CAD, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del FVOE tra ANAC e gli enti certificanti avvengono nel rispetto delle linee guida AgID per l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni. 3. Nelle more della piena integrazione con il sistema SPID, l'accesso al FVOE avviene mediante credenziali personali username e password e indicazione di una casella di posta elettronica certificata personale. 4. Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata o di uno strumento analogo negli altri Stati membri. 5. Ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del CAD sui documenti inseriti dagli operatori economici e' apposta la firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, il documento e' formato, previa identificazione informatica del suo autore, con modalita' tali da garantire la sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore. |
| Art. 4
Modalita' operative
1. Per operare sul FVOE, occorre registrarsi al servizio secondo le modalita' descritte nel manuale utente pubblicato sul portale dell'Autorita' (Servizi ad accesso riservato - FVOE). 2. Ai fini dell'utilizzo del FVOE, i dati richiesti dal sistema SIMOG per il rilascio del CIG sono integrati con quelli riguardanti i requisiti di partecipazione. 3. Le stazioni appaltanti nominano, nell'ambito di ogni procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti. 4. L'accesso al FVOE e' consentito esclusivamente al responsabile del procedimento e al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, cosi' come dichiarato sul sistema SIMOG. 5. Il responsabile del procedimento comunica i riferimenti dei soggetti abilitati alla verifica dei requisiti al FVOE a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione comunicata al sistema SIMOG. Tali soggetti, se non gia' iscritti al servizio, riceveranno un messaggio via PEC, all'indirizzo indicato dal responsabile del procedimento, con l'invito a completare la fase di registrazione e acquisizione delle credenziali di accesso. Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla verifica sono comunicate dal responsabile del procedimento utilizzando le apposite funzionalita' previste dal FVOE. 6. Al fine di garantire che le richieste di verifica dei requisiti interessino unicamente i partecipanti alla specifica procedura, prima di poter accedere alla comprova dei requisiti, il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti integra o conferma, utilizzando l'apposita funzionalita' del FVOE, l'elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento. Tale conferma determina un blocco della funzione di modifica dell'elenco dei soggetti ammessi alla gara. 7. Al fine di consentire le verifiche in capo al subappaltatore, finalizzate al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, il soggetto abilitato alla verifica acquisisce il passOE con il nominativo del subappaltatore utilizzando l'apposita funzionalita' del FVOE. 8. Le verifiche in capo al subappaltatore possono essere effettuate soltanto se le verifiche sull'aggiudicazione sono state effettuate mediante il FVOE. 9. L'operatore economico, utilizzando le specifiche funzionalita' previste dal sistema, seleziona i propri dati e documenti presenti nel FVOE di cui intende avvalersi per la dimostrazione dei requisiti speciali riferiti alla specifica gara. 10. Ai fini delle verifiche, il soggetto abilitato avvia tramite la BDNCP la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati; l'Autorita' mette a disposizione automaticamente tutta la documentazione in corso di validita' gia' disponibile e, in caso di carenza, procede alla richiesta nei confronti dei competenti enti certificanti. Nel primo caso, e' facolta' della stazione appaltante chiedere la ripetizione della verifica. 11. L'Autorita' rende disponibili tempestivamente alle stazioni appaltanti i documenti a comprova dei requisiti, non appena ricevuti dagli enti certificanti. 12. L'esito delle verifiche svolte dalle stazioni appaltanti in occasione di specifiche procedure di affidamento restano disponibili nel FVOE fino al momento di scadenza di validita' dei documenti su cui sono state effettuate dette verifiche. 13. Gli operatori economici, i soggetti ausiliari e i subappaltatori per i quali e' stata eseguita con esito positivo la verifica di tutti i requisiti di partecipazione in occasione di una procedura di affidamento sono inseriti nella Lista degli operatori economici verificati per il periodo di validita' delle verifiche indicato al punto precedente. Le stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle verifiche sugli operatori Lista degli operatori economici verificati, possono scegliere di avvalersi delle verifiche svolte da altre stazioni appaltanti, laddove non siano intervenute variazioni dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3. E' in ogni caso facolta' della stazione appaltante ripetere la verifica dei requisiti. |
| Art. 5
Documentazione a comprova dei requisiti generali
1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice che, in prima applicazione, sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli enti certificanti, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del codice, attraverso il FVOE sono i seguenti: visura registro delle imprese fronita da Unioncamere; certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della giustizia; anagrafe delle sanzioni amministrative - selettivo ex art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 dell'impresa, fornita dal Ministero della giustizia; certificato di regolarita' contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Inarcassa); comunicazione di regolarita' fiscale fornita dall'Agenzia delle entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera; comunicazione antimafia fornita dal Ministero dell'interno. 2. Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all'art. 213, comma 10, del codice, sono rese disponibili dall'Autorita' nell'ambito del FVOE. |
| Art. 6 Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che, in prima applicazione, sono acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema includono: a) documenti e/o dati forniti dagli enti certificanti; b) documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorita'; c) documenti forniti dagli OE. 2. La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di cui al comma 1, lettera a), in prima applicazione, includono: fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero societa' di persone, ove disponibili, forniti da parte dell'Agenzia delle entrate; dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS). 3. La documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui al comma 1, lettera b), in prima applicazione, include: le attestazioni SOA; i certificati esecuzione lavori (CEL); le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all'Autorita' da parte dei soggetti partecipanti. |
| Art. 7 Modalita' tecniche per la fornitura dei dati da parti degli enti certificanti
1. Ai sensi dell'art. 81, comma 2, del codice i singoli enti certificanti che detengono i dati e la documentazione sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorita' secondo regole di interoperabilita' conformi alle indicazioni fornite con le linee guida dell'AgID di cui all'art. 81, comma 2, del codice dei contratti pubblici. 2. Tramite apposite convenzioni sono definite le modalita' di condivisione dei dati e delle informazioni e le regole di sicurezza applicabili. 3. In allegato alla presente delibera viene riportata una descrizione di dettaglio dei flussi di dati comunicati all'Autorita' dagli enti certificanti di cui all'art. 6, comma 1, punto a). |
| Art. 8
Protezione dei dati personali e misure di sicurezza
1. L'Autorita' tratta i dati acquisiti nell'ambito della BDNCP per le finalita' di cui all'art. 81 del codice e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza. L'Autorita' e' titolare del trattamento ai sensi dell'art. 24 del GDPR 2016/679 e adempie ai relativi obblighi ivi comprese la nomina degli incaricati del trattamento e l'adozione delle misure di sicurezza. 2. L'Autorita' conserva i dati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalita' per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi piu' lunghi a fini di archiviazione nel pubblico interesse, o a fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle liberta' dell'interessato; il trattamento dei dati sara' effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalita', con modalita' e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 3. I dati sono portati a conoscenza o comunicati ai terzi autorizzati per le finalita' di cui all'art. 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici. 4. La stazione appaltante/ente aggiudicatore, per i trattamenti di propria competenza, e' titolare del trattamento ai sensi dell'art. 24 del GDPR 2016/679 e adempie ai relativi obblighi, ivi comprese la nomina del responsabile del trattamento e l'adozione delle misure di sicurezza. 5. L'OE e' tenuto a inserire nel FVOE esclusivamente la documentazione pertinente alle finalita' di cui all'oggetto della seguente delibera. L'OE assume la piena responsabilita' della natura e della qualita' della documentazione prodotta e solleva l'Autorita' da ogni responsabilita' relativamente ai dati inseriti ed alla documentazione caricata. In qualunque momento l'interessato potra' esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e i diritti di cui all'art. 15 del GDPR 2016/679 in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento tramite PEC, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it 6. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO - Data Protection Officer) e' contattabile ai seguenti recapiti: rpd@anticorruzione.it 7. Il FVOE e' stato progettato nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, compresi gli obblighi di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR. Sono state disposte, in particolare, le seguenti misure volte ad assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrita', la disponibilita' e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, nonche' la capacita' di ripristinare tempestivamente la disponibilita' e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico: a) il sistema garantisce l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione dell'utenza secondo i profili assegnati; b) il sistema e' dotato di una procedura per la verifica delle identita' e dei relativi ruoli dichiarati a sistema; c) l'accesso al FVOE avviene solo a seguito del superamento di una procedura di autenticazione che verifica le credenziali di autenticazione composte dall'identificativo utente e dalla relativa parola chiave e sono adottati idonei criteri di robustezza per la costruzione della password; d) le credenziali di autenticazione sono assegnate individualmente ad ogni incaricato e nelle istruzioni impartite agli incaricati e' prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della Il sistema dispone di misure di sicurezza informatica finalizzate a ridurre al minimo il rischio di violazioni dell'integrita' della riservatezza e della disponibilita' dei dati trattati. In particolare sono disposte idonee procedure di audit sugli accessi, i cui esiti sono documentati. Tali procedure prevedono attivita' di audit basate sul monitoraggio statistico degli accessi e su meccanismi di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio dal punto di vista della sicurezza informatica; e) FVOE adotta modalita' sicure per l'interazione con gli enti certificanti ed e' in grado di fornire su richiesta agli enti certificanti evidenza dell'utenza che attraverso il sistema ha generato la singola richiesta di documentazione; f) e' fatto obbligo agli OE e alle stazioni appaltanti di segnalare tempestivamente all'Autorita' ogni variazione dei ruoli dei soggetti che sono stati preventivamente autorizzati ad operare secondo i profili dichiarati a sistema, nonche' di eventuali utilizzi impropri ed irregolari del sistema; g) l'OE, la stazione appaltante/ente aggiudicatore, l'organismo di attestazione si impegnano a comunicare tempestivamente incidenti sulla sicurezza qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente sul FVOE, nonche' ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni); h) l'Autorita' informa l'utenza del corretto utilizzo del sistema; i) il tempo di conservazione dei dati relativi agli accessi e alle operazioni compiute nel sistema e' fissato nel termine di centottanta giorni. |
| Art. 9
Disposizioni transitorie e finali
1. In fase di prima applicazione, il FVOE e' utilizzato per l'acquisizione e per la verifica dei dati e dei documenti previsti agli articoli 5 e 6. 2. In via transitoria, fino alla completa operativita' del sistema, con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, le stazioni appaltanti provvedono secondo le modalita' previste dall'art. 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 3. In via transitoria, fino alla completa operativita' del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE. 4. La relazione, la tabella e l'elenco codici tributo allegati alla presente delibera ne costituiscono parte integrante. 5. La presente delibera abroga la delibera n. 157/2016 ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2022
Il Presidente: Busia Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 14 ottobre 2022. p. il segretario: Angelucci
__________ Avvertenza: Si omette la pubblicazione della relazione illustrativa, della tabella e dell'elenco codici tributo consultabili sul sito dell'Autorita': https://www.anticorruzione.it_ |
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