Gazzetta n. 250 del 25 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DELIBERA 18 ottobre 2022
Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2023. (Delibera n. 10/2022).


IL PRESIDENTE
del Comitato centrale per l'albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» ed, in particolare, l'art. 63 che stabilisce le modalita' di versamento del contributo per l'iscrizione all'albo;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori» ed, in particolare, l'art. 9, comma 2, lettera d) in base al quale il Comitato centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123 recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134 recante «Regolamento contabile del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed, in particolare, l'art. 6, comma 10;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2021, n. 432 con il quale e' stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2020, al n. 3323, con il quale e' stato conferito al dott. Enrico Finocchi l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporto di interesse provinciale» ed, in particolare l'art. 5, comma 1;
Vista la legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34 recante l'«Esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazione e trasporti e porti lacuali» ed in particolare l'art. 1-bis, commi 1 e 2 con la quale viene stabilito che il contributo annuale per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori per le imprese iscritte all'albo della Provincia di Bolzano - in deroga a quanto previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - e' versato direttamente all'amministrazione provinciale;
Considerato che:
occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2023 alle spese per il funzionamento del Comitato centrale e per l'integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle leggi di stabilita' 2014 e 2015;
la misura delle suddette quote deve essere determinata in relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti;
il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 681.144;
Ritenuto, di dover confermare, per l'anno 2023, l'importo delle quote nella misura stabilita per l'anno 2022;
Ritenuto di dover confermare per l'anno 2023 la possibilita' di procedere al versamento del contributo di iscrizione, attraverso la piattaforma PagoPA, con le seguenti modalita' alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it - per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2023 o ad eventuali annualita' pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione «Pagamento quote» del portale albo:
a) pagamento on-line, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;
b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalita' presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.
L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta;
Vista la conforme deliberazione assunta dal Comitato centrale nella seduta del 18 ottobre 2022;

Delibera:

Art. 1

1. Entro il 31 dicembre 2022, le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2022, debbono corrispondere, per l'annualita' 2023, la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.
2. Il versamento della quota deve essere effettuato, attraverso la piattaforma PagoPA con le seguenti modalita' alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it - per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2023 o ad eventuali annualita' pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione «Pagamento quote» del portale albo:
a) pagamento on-line, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;
b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalita' presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.
L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta.
Le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi della normativa riportata in premessa, dovranno effettuare il pagamento esclusivamente sul conto corrente bancario, intestato alla Provincia autonoma di Bolzano.
 
Art. 2

1. La quota da versare per l'anno 2023 e' stabilita nelle seguenti misure:
1.1. Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00;
1.2. Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto:


+---+--------------------------------------------------------+------+ | |Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 2 | | | A |a 5 | 5,16| +---+--------------------------------------------------------+------+ | |Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 6 | | | B |a 10 | 10,33| +---+--------------------------------------------------------+------+ | |Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 11| | | C |a 50 | 25,82| +---+--------------------------------------------------------+------+ | |Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 51| | | D |a 100 |103,29| +---+--------------------------------------------------------+------+ | |Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da | | | E |101 a 200 |258,23| +---+--------------------------------------------------------+------+ | |Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli | | | F |superiore a 200 |516,46| +---+--------------------------------------------------------+------+


1.3. Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa e' titolare:


+-----+-----------------------------------------------------+-------+ | |Per ogni veicolo, dotato di capacita' di carico, con | | | |massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, | | | |nonche' per ogni trattore con peso rimorchiabile da | | | A |6.001 a 11.500 chilogrammi | 5,16| +-----+-----------------------------------------------------+-------+ | |Per ogni veicolo, dotato di capacita' di carico, con | | | |massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, | | | |nonche' per ogni trattore con peso rimorchiabile da | | | B |11.501 a 26.000 chilogrammi | 7,75| +-----+-----------------------------------------------------+-------+ | |Per ogni veicolo, dotato di capacita' di carico, con | | | |massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonche'| | | |per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000| | | C |chilogrammi | 10,33| +-----+-----------------------------------------------------+-------+


 
Art. 3

1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2023 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.
2. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2022

Il Presidente: Finocchi