Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 17 ottobre 2022 |
Conferma dell'incarico al Consorzio Vini Venezia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle DOCG «Lison» e «Piave Malanotte» ed alle DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave» e «Venezia» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla IGP «Veneto Orientale». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu' del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»; Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attivita' di cui al citato art. 41; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2012, n. 12981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 27 giugno 2012, con il quale e' stato riconosciuto il Consorzio Vini Venezia ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni «Lison», «Piave Malanotte», «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia» e «Veneto Orientale»; Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Considerato che lo statuto del Consorzio Vini Venezia, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio Vini Venezia, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018; Considerato altresi' che il Consorzio Vini Venezia puo' adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; Considerato che nel citato statuto il Consorzio Vini Venezia richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOCG «Lison» e «Piave Malanotte», per le DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave» e «Venezia» e per le IGP «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «Marca trevigiana», «Veneto» e «Veneto Orientale»; Considerato che il Consorzio Vini Venezia ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Lison» e «Piave Malanotte» e per le DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave» e «Venezia», mentre per la IGP «Veneto Orientale» ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016. Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 5815 del 23 settembre 2022 (prot. Ufficio PQAI IV n. 458603 del 23 settembre 2022) dall'organismo di controllo, Valoritalia s.r.l., autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo sulle citate denominazioni; Considerato altresi' che dalla verifica effettuata dall'organismo di controllo Valoritalia s.r.l., con la nota citata, il Consorzio Vini Venezia non ha dimostrato di possedere la rappresentativita' di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le IGP «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «Marca trevigiana» e «Veneto»; Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Vini Venezia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le sole denominazioni «Lison», «Piave Malanotte», «Lison-Pramaggiore», «Piave» e «Venezia» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1, della legge n. 238 del 2016 per la sola IGP «Veneto Orientale»;
Decreta:
Articolo unico
1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 6 giugno 2012, n. 12981, al Consorzio Vini Venezia, con sede legale in Venezia, Sestiere San Marco, 2032, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOCG «Lison» e «Piave Malanotte» e sulle DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave» e «Venezia» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla IGP «Veneto Orientale». 2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 6 giugno 2012, n. 12981, puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 17 ottobre 2022
Il dirigente: Cafiero |
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