Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 agosto 2022
Definizione dei criteri e delle modalita' per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuita' di erogazione dell'assegno di mantenimento.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e, in particolare, l'art. 3, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 19 relativo alle competenze del Dipartimento per le politiche della famiglia;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», e, in particolare, l'art. 3 concernente «Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia adozioni, infanzia e adolescenza, disabilita'»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 12-bis con il quale e' stato istituito un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuita' di erogazione dell'assegno di mantenimento, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2021, 294/BIL con il quale e' stato istituito il capitolo di spesa n. 531 denominato «Fondo per i lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuita' dell'erogazione dell'assegno di mantenimento» ed e' stata stanziata la somma pari ad euro 7.500.000,00 e il successivo decreto del 20 dicembre 2021 503/BIL con il quale il medesimo capitolo e' stato incrementato di ulteriori euro 2.500.000,00;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante «Modifiche alla disciplina del fondo per la continuita' di erogazione dell'assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati» e, in particolare, l'art. 9-bis il quale prevede che «L'art. 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' sostituito dal seguente: "Art. 12-bis (Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuita' di erogazione dell'assegno di mantenimento).
Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonche' dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacita' a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attivita' lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino a un massimo di mensilita' stabilite con il decreto di cui al comma 3.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalita' per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021 recante «Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022 - Suppl. ordinario n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Considerato, pertanto, che occorre procedere alla definizione dei criteri e modalita' per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei contributi dell'assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati;
Sulla proposta del Ministro delle pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Con il presente decreto sono definiti i criteri e le modalita' per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui all'art. 12-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 come modificato dall'art. 9-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
 
Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonche' dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento a causa dell'inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all'incapacita' a provvedervi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attivita' lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.
2. Ai fini del comma 1:
a) il contributo e' erogato esclusivamente a favore dei genitori che risultino conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell'assegno successivamente all'8 marzo 2020;
b) l'handicap e' considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all'anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all'importo di euro 8.174,00.
3. Il contributo e' erogato esclusivamente ai genitori che non abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento o lo abbiano ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data nella quale e' venuto a cessare lo stato di emergenza.
 
Art. 3

Criteri e modalita' di erogazione dei contributi

1. Il contributo e' corrisposto in unica soluzione, in misura pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento di cui e' titolare il richiedente, fino a concorrenza di euro 800,00 mensili, e per un massimo di dodici mensilita', tenuto conto delle disponibilita' del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse del medesimo fondo.
 
Art. 4

Istanza al fondo

1. La procedura di accesso al contributo del Fondo e' attuata, su istanza del soggetto beneficiario, mediante avviso pubblico del Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sul sito istituzionale www.famiglia.gov.it
2. L'istanza di cui al comma 1 deve in ogni caso contenere, a pena di inammissibilita', la dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, concernente:
a) le generalita' e i dati anagrafici del richiedente;
b) il codice fiscale;
c) gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
d) l'importo dell'assegno di mantenimento di cui e' titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l'ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;
e) se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione della sussistenza dell'obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile;
f) il reddito eventualmente percepito nel corso dell'annualita' per la quale non e' stato corrisposto, in tutto o in parte, l'assegno di mantenimento. Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell'anno 2021;
g) la dichiarazione attestante il nesso di causalita' tra l'inadempienza e l'emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell'attivita' lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge;
h) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al monitoraggio della pratica.
3. All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilita':
a) copia del documento di identita' del richiedente;
b) copia del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento.
4. La firma in calce all'istanza e' esente dall'autentica, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Il Dipartimento provvede alla verifica dei presupposti consultando, per quanto di competenza:
a) l'Agenzia delle entrate, ai fini dell'accertamento della situazione reddituale del genitore tenuto al mantenimento;
b) gli uffici giudiziari competenti ai fini dell'accertamento dell'importo dovuto.
 
Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui al presente decreto si provvede a valere sul capitolo di spesa n. 531 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri «Fondo per i lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuita' dell'erogazione dell'assegno di mantenimento» nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
2. AI fine di garantire l'efficace corresponsione dei benefici, il Dipartimento delle politiche della famiglia puo' avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati, mediante stipula di apposita convenzione, per la gestione delle istanze e l'erogazione dei contributi. Agli eventuali oneri di cui al presente comma si provvede nel limite massimo dell'1% dell'importo del Fondo.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2022

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro per le pari opportunita'
e la famiglia
Bonetti

Il Ministro della giustizia
Cartabia

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2500