Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 9 settembre 2022 |
Iscrizione al Fondo di Previdenza INPS dei ministri di culto dell'Istituto. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante norme sull'istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici; Vista la richiesta prodotta ai sensi dell'art. 5 della legge medesima dall'Istituto Buon Samaritano, con sede in Trani (Barletta-Andria-Trani), ente di culto diverso dal cattolico non dotato di personalita' giuridica ai sensi della legge n. 1159/1929, rappresentato legalmente dal prof. Francesco Barile; Considerato che al rappresentante legale di cui si tratta compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 5, comma 3 punto 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903; Visto il verbale in data 29 luglio 2022 relativo alle intese raggiunte, ai termini dell'art. 5, comma 2, della medesima legge n. 903/1973, con il rappresentante legale dell'Istituto Buon Samaritano;
Decreta:
Art. 1
E' data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei riguardi dei ministri di culto dell'Istituto Buon Samaritano, con sede in Trani (Barletta-Andria-Trani), con le modalita' previste dalla legge stessa. Sono ministri di culto per il predetto istituto: 1) Vescovi e Pastori aventi le seguenti funzioni, prerogative ed attribuzioni: difendere la fede cristiana, svolgere la pubblica evangelizzazione quotidiana per l'edificazione culturale cristiana, la catechesi biblica e qualsiasi attivita' complementare alla propagazione della fede; officiare le solenni celebrazioni liturgiche cristiane comunitarie; amministrare i sacramenti e celebrare le esequie; erogare l'assistenza pastorale per la cura delle anime nel territorio assegnato al fine di migliorare il benessere spirituale e lo stile di vita; 2) Diaconi missionari aventi le seguenti funzioni e prerogative: svolgere la pubblica evangelizzazione quotidiana per l'edificazione culturale cristiana, la catechesi biblica e qualsiasi attivita' complementare alla propagazione della fede; realizzare le attivita' socio-assistenziali di solidarieta' cristiana per le persone in fragilita' socio-economica; 3) Colportori missionari aventi le seguenti funzioni e prerogative: svolgere la pubblica evangelizzazione quotidiana itinerante per l'edificazione culturale cristiana attraverso la distribuzione di pubblicazioni di ispirazione biblica oltreche' realizzare azioni di proselitismo e qualsiasi attivita' complementare alla propagazione della fede. |
| Art. 2
All'atto dell'iscrizione al Fondo di previdenza, per ogni ministro dell'Istituto Buon Samaritano deve essere esibita, a cura del rappresentante legale dell'organismo, la seguente documentazione: a) certificato attestante l'avvenuta nomina del ministro di culto; b) certificato di nascita, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; c) certificato di cittadinanza italiana, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; d) certificato di residenza in Italia, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. |
| Art. 3
Il rappresentante legale dell'ente trasmettera' alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - entro i primi dieci giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre solare - un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per: a) nuove nomine, con complete generalita' dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2; b) cessazione dell'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidita'; per cessazione del ministero in seno all'ente predetto; per perdita della cittadinanza italiana; per cessazione della residenza in Italia o per avvenuto decesso. |
| Art. 4
Il versamento dei contributi di cui all'art. 6 della sopra citata legge viene effettuato dai singoli ministri di culto iscritti al Fondo direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale. |
| Art. 5
Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, e 17 della predetta legge nonche' della pensione di reversibilita', ai sensi dell'art. 14, il rappresentante legale dell'Istituto Buon Samaritano trasmettera' all'Istituto nazionale della previdenza sociale le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, nel caso di pensione di invalidita', la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della predetta legge e, nel caso in cui l'iscritto continui l'attivita' di ministro di culto successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidita', la dichiarazione che l'attivita' medesima risulti svolta con usura, ai sensi del successivo comma 5. |
| Art. 6
In riferimento a quanto disposto dall'art. 17, comma 3, della legge citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalita' in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. |
| Art. 7
La facolta' di rinunciare alla sospensione di cui all'art. 8 della citata legge, puo' essere esercitata dagli interessati con l'osservanza delle norme di cui all'articolo medesimo. |
| Art. 8
Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora e' applicabile a partire dall'inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto. Per quanto altro non contemplato nel presente decreto valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903. |
| Art. 9
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 settembre 2022
Il Ministro: Lamorgese |
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