Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 30 settembre 2022
Procedure e modalita' per l'erogazione dei servizi AIS da parte della rete AIS nazionale. (Decreto n. 313).


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002 relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 51, recante «Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale»;
Visto, in particolare, l'art. 9-bis, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 196 del 2005, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono fissate le procedure e le modalita' per l'erogazione dei servizi AIS da parte della rete AIS nazionale;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015» e, in particolare, l'art. 13, comma 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante «Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 gennaio 2004, recante «Disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel Traffic Services)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 agosto 2022, recante «Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000 GHz», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 settembre 2022, n. 214;
Viste le circolari e le risoluzioni dell'International Maritime Organization (IMO), le raccomandazioni dell'International Telecommunication Union (ITU) e dell'International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) nonche' le normative tecniche dell'International Electrotechnical Commission (IEC);
Considerata la necessita' di incrementare la sicurezza della navigazione e la capacita' di monitoraggio, informazione ed efficienza del traffico marittimo, anche mediante l'erogazione di servizi AIS per le navi e le unita' da pesca dotate di un sistema di identificazione automatica (AIS) rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO;
Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione delle norme sopra citate, determinare le procedure e le modalita' tecniche e operative per l'erogazione dei servizi AIS da parte del sistema e della rete AIS nazionale, gestita dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto individua, in attuazione di quanto previsto dall'art. 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, le procedure e le modalita' per l'erogazione dei servizi AIS da parte della rete AIS nazionale.
2. L'erogazione dei servizi AIS e' finalizzata a incrementare la sicurezza della navigazione e l'efficienza del traffico marittimo nonche' ad aumentare la capacita' di monitoraggio e informazione del traffico marittimo delle autorita' competenti, per consentire una migliore risposta nelle attivita' di ricerca e soccorso alla vita umana in mare, in caso di eventi, incidenti o situazioni potenzialmente pericolose.
 
Allegato I
(art. 3, comma 3)
Servizi AIS interni erogati dal sistema AIS e dalla rete AIS
nazionale
A. Elenco dei servizi AIS di base interni
I seguenti servizi AIS di base interni, tra quelli definiti dalla Raccomandazione IALA R0124 (A-124), edizione 2.2 del dicembre 2012, avente titolo «The AIS Service», sono erogati dal sistema e dalla rete AIS nazionale:
1. inizializzazione, ripartenza, interruzione del servizio AIS;
2. gestione e configurazione dei parametri di trasmissione e di monitoraggio delle stazioni AIS costiere e delle relative unita' di controllo;
3. gestione della trasmissione pre-impostata (FA-TDMA) (1) delle stazioni AIS costiere;
4. monitoraggio del servizio AIS e del VDL. B. Altri servizi AIS interni non di base
Oltre a quanto elencato alla lettera A., il sistema AIS nazionale provvede all'erogazione dei seguenti servizi interni non di base:
1. accentramento, gestione e visualizzazione delle informazioni AIS acquisite dalla rete AIS nazionale;
2. gestione del database di sistema;
3. gestione dell'unita' di memorizzazione per l'archiviazione storica delle informazioni AIS acquisite dalla rete AIS nazionale;
4. gestione del processo di backup delle informazioni del database. C. Procedure e modalita'
1. L'erogazione dei servizi AIS di base interni da parte del sistema AIS e della rete AIS nazionale e' assicurata dal personale tecnico dell'amministrazione che si avvale degli appositi applicativi in dotazione conformi alle seguenti raccomandazioni e standard tecnici internazionali vigenti, per quanto specificamente applicabili:
I. IEC 61162-1 «Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 1: Single talker and multiple listeners»;
II. IEC 61162-2 «Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission»;
III. IEC 62320-1 «Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic Identification System (AIS) - Part 1: AIS Base Station - Minimum operational and performance requirements, methods of testing and required test results».
2. Per l'erogazione dei servizi indicati alla lettera A., il personale tecnico dell'Amministrazione provvede a tutto quanto necessario per le configurazioni del sistema AIS nazionale anche ai fini del monitoraggio della corretta implementazione dei servizi AIS interni ed esterni erogati. In particolare, il monitoraggio relativo all'utilizzo del canale VDL utilizzato dall'AIS a livello locale, nell'area di copertura radioelettrica di ogni singola stazione AIS costiera, e' condotto mediante le funzionalita' dell'apposito applicativo software in dotazione al sistema.
3. Per l'erogazione dei servizi indicati alla lettera B., il personale tecnico dell'Amministrazione provvede a tutto quanto necessario per il corretto funzionamento del sistema AIS nazionale.
(1) Fixed Access Time Domain Multiple Access, ovvero le trasmissioni
controllate e pre-pianificate di messaggi AIS da parte delle
stazioni AIS costiere.
 
Allegato II
(art. 3, comma 3)
Servizi AIS esterni erogati dal sistema AIS e dalla rete AIS
nazionale
A. Servizi AIS di base esterni
I seguenti servizi AIS di base esterni, tra quelli definiti dalla Raccomandazione IALA R0124 (A-124), edizione 2.2 del dicembre 2012, avente titolo «The AIS Service», sono erogati dal sistema e dalla rete AIS nazionale:
1. ricezione dei dati dinamici provenienti dalle stazioni AIS mobili in classe A installate a bordo delle navi;
2. ricezione dei dati statici provenienti dalle stazioni AIS mobili in classe A installate a bordo delle navi;
3. ricezione dei dati di viaggio provenienti dalle stazioni AIS mobili in classe A installate a bordo delle navi;
4. ricezione dei dati provenienti dalle stazioni AIS mobili in classe B installate a bordo delle navi;
5. ricezione dei dati provenienti dalle stazioni AIS installate a bordo di aeromobili impegnati in attivita' di ricerca e soccorso;
6. ricezione dei dati provenienti dalle stazioni AIS mobili del tipo AIS-SART (2) , AIS-MOB (3) ed EPIRB-AIS (4) ;
7. ricezione dei dati provenienti dagli Aid-to-Navigation (AtoN) (5) ;
8. trasmissione di dati relativi ad Aid-to-Navigation (AtoN) sintetici e virtuali;
9. trasmissione e ricezione di messaggi di sicurezza binari riguardanti la sicurezza della navigazione indirizzati a una nave;
10. trasmissione e ricezione di messaggi di sicurezza binari riguardanti la sicurezza della navigazione indirizzati a tutte le navi;
11. interrogazione delle stazioni AIS mobili;
12. assegnazione della periodicita' trasmissione del report di una stazione AIS mobile;
13. assegnazione dei parametri di trasmissione a un gruppo di stazioni AIS mobili. B. Altri servizi AIS esterni non di base
1. Il servizio di scambio informativo in tempo reale delle informazioni acquisite dalla rete AIS nazionale e' erogato dal sistema AIS nazionale a beneficio di:
I. sistemi comunitari di scambio dei dati sul traffico marittimo denominati MARES e SafeSeaNet;
II. sistema VTMIS nazionale per il monitoraggio e informazione del traffico marittimo;
III. centri VTS deputati all'erogazione del servizio di assistenza al traffico marittimo di cui all'art. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 gennaio 2004;
IV. IMRCC ed MRSC deputati all'attivita' di ricerca e soccorso in mare nella regione SAR italiana, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 come area marittima di competenza nazionale per le operazioni di ricerca e soccorso;
V. di altri Stati, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196;
VI. organi di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, secondo le modalita' tecniche fissate dai decreti pervisti dalla disposizione;
VII. Autorita' di sistema portuale di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, secondo le regole di accesso stabilite dall'accordo, stipulato il 26 luglio 2022, tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, l'Associazione porti italiani e l'amministrazione.
2. Il servizio di scambio informativo relativo allo storico delle informazioni AIS memorizzate dal sistema AIS nazionale e' erogato ad organi ed enti, comprese le Universita' e gli Istituti di ricerca scientifica, ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali ovvero a soggetti privati portatori di interessi legittimi nell'ambito delle norme che regolamentano il diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, a seguito di istanza di parte. C. Procedure e modalita'
1. L'erogazione dei servizi AIS di cui alle lettere A. e B. da parte del sistema e della rete AIS nazionale avviene in conformita' alle seguenti raccomandazioni, linee guida e standard tecnici internazionali vigenti, per quanto specificamente applicabili:
I. raccomandazione ITU-R M.1371 «Technical characteristics for an automatic identification system using time division multiple access in the VHF maritime mobile frequency band»;
II. raccomandazione ITU-R M.585 «Assignment and use of identities in the maritime mobile service»;
III. raccomandazione IALA R0123 (A-123) «The provision of shore-based automatic identification sistem (AIS)»;
IV. raccomandazione IALA R0124 (A-124) «The AIS Service»;
V. raccomandazione IALA R0126 (A-126) «The use of the automatic identification system (AIS) in marine Aids to Navigation services»;
VI. raccomandazione IALA R1016 «Mobile Marine Aids to Navigation (MAtoN);
VII. linea guida IALA G1184 «Use of mobile Aids to Navigation»;
VIII. linea guida IALA G1081 «Provision of Virtual Aids to Navigation»;
IX. IEC 61162-1 «Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 1: Single talker and multiple listeners»;
X. IEC 62320-1 «Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic identification System (AIS) - Part 1: AIS Base Station - Minimum operational and performance requirements, methods of testing and required test results»;
XI. IEC 62320-2 «Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic identification System (AIS) - Part 2: AIS AtoN Station - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results»;
XII. risoluzione MSC.347(91) adottata dall'IMO in data 30 novembre 2012, avente come titolo «Recomendation for the protection of the AIS VHF Data Link»;
XIII. Circolare MSC.1/Circ.1473 dell'IMO in data 23 maggio 2014 avente titolo «Policy on use of AIS Aids to Navigation».
2. L'erogazione dei servizi indicati alla lettera A., e' condotta delle stazioni AIS costiere della rete AIS nazionale mediante:
a. l'utilizzo dei previsti identificativi MMSI (6) del servizio mobile marittimo;
b. l'utilizzo delle frequenze del servizio mobile marittimo riservate, a livello internazionale, dal regolamento delle radiocomunicazioni al sistema universale di identificazione automatica e di sorveglianza delle navi (AIS), come recepito nel vigente Piano di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 agosto 2022. In particolare, le stazioni AIS erogano i propri servizi tramite l'utilizzo dei seguenti canali VHF, aventi larghezza di banda di 25 KHz:
AIS 1, canale A, centrato sulla frequenza 161,975 MHz;
AIS 2, canale B, centrato sulla frequenza 162,025 MHz.
c. l'implementazione delle seguenti tipologie di messaggi AIS come definiti dallo standard tecnico internazionale di cui alla raccomandazione ITU-R M.1371 (annesso 8, tabella 46):

+---------+-------------------------------------------------+
|A.1 |messaggi 1, 2 e 3 |
+---------+-------------------------------------------------+
|A.2 |messaggio 5 |
+---------+-------------------------------------------------+
|A.3  |messaggio 5 |
+---------+-------------------------------------------------+
|A.4 |messaggi 18 e 19 |
+---------+-------------------------------------------------+
|A.5 |messaggi 5, 9, 24A e 24B |
+---------+-------------------------------------------------+
|A.6 |messaggi 1 e 14 |
+---------+-------------------------------------------------+
|A.7 |messaggio 21 |
+---------+-------------------------------------------------+
|A.8 |messaggio 21 |
+---------+-------------------------------------------------+
|A.9 |messaggio 12 e 13 |
+---------+-------------------------------------------------+
|A.10 |messaggio 14 |
+---------+-------------------------------------------------+
|A.11 |messaggio 15 |
+---------+-------------------------------------------------+
|A.12 |messaggio 16 |
+---------+-------------------------------------------------+
|A.13 |messaggio 23 |
+---------+-------------------------------------------------+

In particolare, i servizi connessi:
alla trasmissione e alla ricezione dei messaggi di sicurezza binari (A.9 e A.10) e dei dati relativi ai c.d. Aid-to-Navigation (AtoN) sintetici e virtuali (A.7 e A.8), possono essere erogati, all'occorrenza a discrezione dell'Amministrazione, per lo scambio di informazioni utili ai fini di sicurezza della navigazione ed efficienza del traffico marittimo;
all'interrogazione delle stazioni AIS mobili (A.11), all'assegnazione della periodicita' di trasmissione del report di una stazione AIS mobile (A.12) o dei parametri di trasmissione a un gruppo di stazioni AIS mobili (A.13), possono essere erogati, all'occorrenza, al verificarsi particolari situazioni per le quali si renda necessario, a discrezione dell'Amministrazione, provvedere a tale tipo di trasmissioni.
3. L'erogazione dei servizi indicati alla lettera B.1 e' condotta mediante il sistema AIS nazionale che regola, secondo le modalita' impostate dall'amministrazione, lo scambio informativo AIS a supporto dell'attivita' di monitoraggio e informazione del traffico marittimo di cui all'art. 2, comma 1, lettera t-duodecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
4. L'erogazione dei servizi indicati alla lettera B.2 e' condotta mediante l'utilizzo delle applicazioni del sistema AIS nazionale in grado di attuare il recupero dei dati storici memorizzati nel sistema.

(2) AIS-SART: il trasmettitore AIS utilizzato nel GMDSS per le
operazioni di ricerca e soccorso di cui alla risoluzione
MSC.246(83) adottata dall'IMO in data 8 ottobre 2007.

(3) AIS-MOB: dispositivi inclusi dall'IMO tra quelli definiti radio
marittimi autonomi (c.d. AMRD) del gruppo A che migliorano la
sicurezza della navigazione, dotati di trasmettitore AIS ed
utilizzati per scopi di allerta e localizzazione di persone in
mare (man overboard).

(4) EPIRB-AIS: dispositivo, dotato di trasmettitore AIS, utilizzato
nel GMDSS per le operazioni di ricerca e soccorso di cui alla
risoluzione MSC.471(101) adottata dall'IMO in data 14 giugno
2019, avente come oggetto «Performance standards for float-free
Emergency Position-Indicating Radio beacons (EPIRBs) operating on
406 MHz».

(5) AIS AtoN: Aids to Navigation, ovvero gli ausili alla navigazione,
forniti mediante uso dell'AIS, come definiti dalla
Raccomandazione della IALA A-126 «The use of the automatic
identification system (AIS) in marine aids to navigation» ed.
2.0, dicembre 2021.

(6) MMSI: Maritime Mobile Service Identities, identificativi del
servizio mobile marittimo conformi alla raccomandazione ITU-R
M.585.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
b) IMRCC: Italian Maritime Rescue Coordinator Center, Organismo nazionale per il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;
c) MRSC: Maritime Rescue Sub Center, Centri secondari di soccorso marittimo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;
d) IMO: International Maritime Organization, Organizzazione marittima internazionale;
e) IALA: Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities, Associazione internazionale delle autorita' per i fari ed i segnalamenti marittimi;
f) IEC: International Electrotechnical Commission, Commissione elettrotecnica internazionale;
g) ITU: International Telecommunication Union, Unione internazionale delle telecomunicazioni;
h) AIS: il sistema di identificazione automatica di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196;
i) stazione AIS costiera: la stazione costituita da impianti e installazioni a terra in grado di scambiare informazioni AIS con le navi e fornire servizi alle stesse;
l) stazione AIS mobile: l'apparato AIS di classe A o B installato a bordo di navi e aeromobili;
m) rete AIS nazionale: la rete costituita da stazioni AIS costiere di cui all'art. 9-bis, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196;
n) sistema AIS nazionale: il sistema informativo, realizzato e gestito dall'amministrazione, che provvede alla gestione e alla visualizzazione delle informazioni AIS acquisite e trasmesse dalla rete AIS nazionale;
o) servizio AIS: il servizio relativo allo scambio informativo terra-nave-terra mediante l'utilizzo del sistema di identificazione automatica (AIS) di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, volto a incrementare la sicurezza e l'efficienza del traffico marittimo;
p) VDL: VHF Data Link, il collegamento per lo scambio di informazioni in banda VHF;
q) GMDSS: Global Maritime Distress and Safety System, il sistema di comunicazioni radio, con copertura globale, concepito per la sicurezza marittima e per la gestione delle emergenze in mare;
r) copertura radioelettrica: la copertura radioelettrica nominale in banda VHF di cui all'Annesso 3 alla risoluzione A.801(19), adottata dall'IMO il 23 novembre 1995, «Provision of radio services for the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)»;
s) VTMIS nazionale: il sistema di cui all'art. 2, comma 1, lettera t-terdecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196;
t) MARES: Mediterranean AIS Regional Exchange System, sistema internazionale di scambio dati sul traffico marittimo e invio di informazioni al sistema SafeSeaNet, di cui all'art. 2, comma 1, lettera t-decies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196;
u) SafeSeaNet: il sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati marittimi di cui all'art. 2, comma 1, lettera t-bis), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sviluppato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri per garantire l'attuazione della normativa dell'Unione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
 
Art. 3

Erogazione del servizio AIS

1. L'amministrazione e' responsabile, in via esclusiva, dell'erogazione del servizio AIS cui provvede mediante il sistema AIS e la rete AIS nazionale nelle aree marittime soggette alla copertura radioelettrica della rete medesima.
2. Il servizio AIS si articola nelle seguenti tipologie di servizi:
a) servizi AIS di base interni per la gestione tecnico-amministrativa del sistema AIS e della rete AIS nazionale;
b) servizi AIS di base esterni erogati agli utenti esterni alla rete AIS nazionale;
c) altri servizi AIS interni ed esterni non di base.
3. I servizi AIS di cui al comma 2, con le relative procedure e modalita' di erogazione, sono definiti negli allegati I e II che costituiscono parte integrante del presente decreto.
4. Oltre ai servizi indicati al comma 2, possono essere forniti, con le modalita' stabilite dall'amministrazione, ulteriori servizi AIS esterni a favore dei Comandi territoriali e delle unita' aeronavali della Guardia costiera, funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190.
 
Art. 4

Sospensione temporanea del servizio AIS

1. L'amministrazione puo' disporre la sospensione temporanea, totale o parziale, dell'erogazione del servizio AIS in ragione di:
a) preminenti esigenze di sicurezza della navigazione (safety esecurity);
b) necessita' di garantire la sicurezza informatica dei propri sistemi informativi ovvero di quelli degli utenti beneficiari del servizio AIS;
c) congestionamento potenziale ovvero acclarato del canale VDL AIS;
d) manutenzione ordinaria o straordinaria dei sistemi e degli apparati utilizzati per l'erogazione del servizio AIS ovvero di avarie dei medesimi.
 
Art. 5

Modifiche degli allegati tecnici

1. Con decreto del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera sono modificati gli allegati tecnici al presente decreto per l'adeguamento alle innovazioni derivanti dall'evoluzione tecnologica o dalle modifiche della normativa tecnica di settore.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2022

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2663