Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 5 agosto 2022 |
Disposizioni necessarie all'attuazione della misura PNRR «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, tramite miglioramento della capacita' logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza come modificato dal regolamento UE 2021/2106 del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 202, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Visto l'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» previsto nell'ambito della Missione 2 - «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 - «Agricoltura sostenibile ed economia circolare», volto a promuovere, con una dotazione pari a 800 milioni di euro, interventi volti a migliorare la sostenibilita' della logistica dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, anche mediante il miglioramento della capacita' logistica dei mercati all'ingrosso (M2C1-2.1); Visto l'allegato riveduto della citata decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, ai sensi del quale tale Investimento prevede, tra l'altro, «il sostegno agli investimenti materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari), agli investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici e all'innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilita' (ad esempio attraverso la blockchain)»; Visti, altresi', i traguardi e gli obiettivi individuati per l'investimento M2C1-2.1 dal medesimo allegato riveduto e, in particolare: a) il traguardo M2C1-3, da conseguire entro il 31 dicembre 2022: «Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica»; b) l'obiettivo M2C1-10, da conseguire entro il 30 giugno 2026: «Almeno 48 interventi per migliorare la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»; Vista, inoltre, la descrizione recata dall'allegato riveduto dei predetti traguardi e obiettivi, secondo cui il decreto di approvazione deve definire la graduatoria finale e il regime di incentivi alla logistica deve includere gli elementi seguenti: a) criteri di ammissibilita' che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformita' alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) impegno affinche' il contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 32% del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241; c) impegno affinche' il contributo per il digitale dell'investimento ammonti almeno al 27% del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241; d) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a meta' della durata del regime e alla fine dello stesso; Visto l'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 che, a seguito della valutazione positiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, ha assegnato alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR, assegnando, in particolare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di euro 800.000.000,00 (ottocentomilioni/00) per la realizzazione dell'Investimento M2C1 - 2.1 e prevedendo, tra l'altro, che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi; Visto l'accordo, denominato Operational Arrangement (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e dallo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II che riportano: a) per la milestone M2C1-3, nel campo meccanismo di verifica «Pubblicazione del Decreto sul sito web dell'autorita' esecutiva (https://www.politicheagricole.it) e nella Gazzetta Ufficiale (https://www.gazzettaufficiale.it)»; b) per il target M2C1-10, nel campo meccanismo di verifica, «Documento esplicativo che attesti l'attuazione sostanziale del target. Tale documento includera', quale allegato, la seguente documentazione probatoria: a) certificato attestante il completamento rilasciato in conformita' alla normativa nazionale; b) relazione da parte di un ingegnere indipendente autenticata dal ministero competente, allegando le motivazioni per cui le specificazioni tecniche dei progetti sono conformi alla descrizione di cui alla CID dell'investimento e del target»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del menzionato decreto-legge n. 77/2021, il quale stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; Visto, altresi', l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 77/2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Visto, inoltre, l'art. 10 del medesimo decreto-legge n. 77/2021, il quale prevede che, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014- 2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021; Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, nel quale sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi; Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale; Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017; Visto l'art. 17 del citato regolamento (UE) 2020/852, che reca il principio di non arrecare un danno significativo (Do no significant harm - DNSH); Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visto l'art. 25, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»; Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32 «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33 «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4 «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative», che chiarisce alle amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalita', le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attivita' specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarita'; Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»; Vista la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - Monitoraggio delle misure PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28, «Controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e di contabilita' speciale. Controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»; Vista la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, «Circolare delle procedure finanziarie PNRR»; Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021, con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalita' a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento dei divari territoriali; Visto l'avviso di consultazione tecnica «PNRR, Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» - Componente C1 - «Economia circolare e agricoltura sostenibile» - Investimento 2.1 - «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», approvato con decreto n. 563135 del 28 ottobre 2021 e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino al 31 dicembre 2021, avente lo scopo di informare il settore di riferimento in merito alla realizzazione dell'investimento di che trattasi e raccogliere osservazioni e proposte dei portatori di interesse, onde costruire efficaci dispositivi di attuazione dello stesso; Preso atto delle risultanze delle consultazioni di cui al suddetto avviso di consultazione, di cui si e' tenuto conto nella predisposizione del presente decreto, oltre che dell'emanazione del decreto ministeriale 14 giugno 2022, n. 0268373, che ha destinato risorse pari a 500 milioni di euro al finanziamento di contratti per la logistica agroalimentare; Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e con incluso l'allegato 1 per la definizione delle piccole e medie imprese e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 56 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014, che disciplina gli «Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali»; Visto il regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020, che modifica, tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando la validita' del regolamento stesso al 31 dicembre 2023; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche e integrazioni;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Agenzia» o «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, in qualita' di soggetto in house della pubblica amministrazione, della quale il Ministero si avvale quale soggetto gestore, mediante apposita convenzione, per le attivita' di gestione del presente intervento, ai sensi dell'art. 10, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; b) «componente»: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure; c) «corruzione»: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioe' dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli; d) «DNSH»: principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientalo («Do Not Significant Harm»), sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio; e) «frode»: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, la «frode» in materia di spese e' qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: i. all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea; ii. alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; iii. alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; f) «frode sospetta»: irregolarita' che, a livello nazionale, determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea; g) «logistica agroalimentare»: complesso delle attivita' volte a pianificare, implementare e controllare l'efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati, prodotti finiti del settore agroalimentare e le relative informazioni, dal punto di origine al punto di consumo; h) «mercati agroalimentari all'ingrosso»: aree attrezzate deputate alla gestione unitaria delle operazioni di acquisto e di vendita all'ingrosso, da parte di privati, di prodotti agroalimentari; i) «milestone» (lett. «pietra miliare»): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operativita' dei sistemi IT, ecc.); j) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, amministrazione centrale titolare dell'intervento e soggetto attuatore, responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalita' dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera o) e dell'art. 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; k) «missione»: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti; l) «piattaforma informatica»: piattaforma telematica allestita ad hoc per la raccolta delle domande di agevolazione; m) «PNRR»: Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344); n) «prodotti agroalimentari»: prodotti freschi, conservati e trasformati, di origine agricola e non agricola, destinati essenzialmente all'alimentazione, e che, pertanto, comprendono le carni, il pesce, gli ortaggi e la frutta, i prodotti dell'industria alimentare, i fiori e le piante; o) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modifiche e integrazioni; p) «risultato operativo»: ai sensi dell'art. 2, punto 39 del regolamento GBER, differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole; q) «sistema ReGiS»: sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attivita' di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del piano; r) «Soggetto beneficiario»: soggetti, pubblici o privati, gestori di mercati agroalimentari all'ingrosso ovvero eventuali altri soggetti comunque aventi titolo, ai sensi dell'organizzazione e dell'ordinamento del mercato interessato e della disciplina generale di riferimento, alla realizzazione degli interventi medesimi, di cui all'art. 5 del presente decreto; s) «target»: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico. |
| Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce le disposizioni necessarie all'attuazione dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», previsto nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR, con particolare riferimento alla finalita' di sviluppo della logistica agroalimentare tramite miglioramento della capacita' logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso. 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce, in particolare, le condizioni e le modalita' per il sostegno finanziario alla realizzazione di progetti di investimento volti all'ammodernamento di mercati agroalimentari all'ingrosso operanti nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura (ittico), silvicoltura, floricoltura e vivaismo, definendo le caratteristiche dei soggetti beneficiari delle agevolazioni e dei progetti ammissibili, le agevolazioni concedibili nonche' la procedura e le ulteriori condizioni ai fini dell'accesso e del mantenimento delle agevolazioni medesime. L'attivazione dell'intervento e' disposta con il successivo avviso pubblico adottato ai sensi dell'art. 10, comma 2. |
| Art. 3
Risorse
1. Per gli anni dal 2022 al 2026, sono disponibili per l'attuazione del presente intervento risorse finanziarie pari a euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00) a valere sui fondi del PNRR destinati all'Investimento 2.1 della Missione 2, Componente 1. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un importo pari ad almeno il 40% delle predette risorse e' destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 3. Qualora le risorse destinate ai progetti da realizzare nelle regioni di cui al precedente comma 2 non dovessero essere impiegate, in tutto o in parte le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di progetti realizzati in altre regioni italiane. 4. La quota indicata al precedente comma 1 potra' essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa. Qualora le risorse destinate all'intervento previsto dal presente decreto non dovessero essere integralmente assorbite, il Ministero potra' disporne l'utilizzo per finanziare altre misure di attuazione dell'investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR. |
| Art. 4
Soggetto gestore
1. Ai sensi dell'art. 10 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le attivita' di supporto tecnico-operativo, relative alla gestione dell'intervento di cui al presente decreto, sono svolte dall'Agenzia, sulla base delle direttive e sotto la vigilanza del Ministero. Tali attivita', affidate tramite convenzione e svolte nel rispetto delle direttive del Ministero, comprendono la progettazione dell'intervento, la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande di agevolazione, l'erogazione delle agevolazioni, nonche' le attivita' di controllo e di monitoraggio effettuate anche per mezzo del sistema informativo ReGiS. 2. L'Agenzia fornisce, secondo la tempistica definita dalla convenzione di cui al comma 1, ovvero su richiesta del Ministero, l'aggiornamento e il rendiconto sulle domande di agevolazioni pervenute, lo stato delle istruttorie e l'esito delle attivita' di monitoraggio e controllo. 3. Il Ministero impartisce all'Agenzia le direttive occorrenti per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto, incluse le specifiche connesse all'utilizzo delle risorse del PNRR e, in particolare, al rispetto dei vincoli in materia di rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» e di contributo al clima e al digitale previsti per l'Investimento 2.1. |
| Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda di agevolazione, per la realizzazione degli interventi di ammodernamento di cui all'art. 6, i soggetti, pubblici o privati, gestori di mercati agroalimentari all'ingrosso ovvero eventuali altri soggetti comunque aventi titolo, ai sensi dell'organizzazione e dell'ordinamento del mercato interessato e della disciplina generale di riferimento, alla realizzazione degli interventi medesimi. 2. I soggetti di cui al comma 1, alla data della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; c) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi; d) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazione concesse dal Ministero; e) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come definita all'art. 2, punto 18 del regolamento GBER; g) non trovarsi in condizioni ostative ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative. 3. Per i soggetti di cui al comma 1 non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese i requisiti previsti al comma 2 si applicano nei limiti di quanto compatibile con la natura del soggetto e con le funzioni dallo stesso esercitate. 4. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 4 del regolamento GBER, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2, in tutti i casi di gestione del mercato da parte di un terzo in virtu' di concessione o altro atto di conferimento, il soggetto proponente, alla data della presentazione della domanda, deve dimostrare, altresi', che l'assegnazione e' avvenuta o avverra' in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme in materia di appalti, ove applicabili. |
| Art. 6
Progetti ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i progetti di investimento volti all'ammodernamento delle infrastrutture locali adibite a mercati agroalimentari all'ingrosso, che prevedono interventi di riqualificazione e/o efficientamento in grado di migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e di ammodernare e sviluppare la base industriale di riferimento. I predetti progetti devono, in particolare, essere riconducibili a una o piu' delle seguenti linee d'azione: a) efficientamento e miglioramento della capacita' commerciale e logistica, ad esempio attraverso interventi volti a migliorare la capacita' di immagazzinaggio, stoccaggio e trasformazione delle materie prime, preservare la differenziazione dei prodotti per qualita', sostenibilita', tracciabilita' e caratteristiche produttive; b) riduzione degli impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica o comunque in grado di ridurre l'impatto ambientale delle attivita' di commercio e di incrementare la sostenibilita' dei prodotti commerciati; c) riduzione degli sprechi alimentari attraverso, ad esempio, il rafforzamento dei controlli merceologici e la distribuzione delle eccedenze alimentari; d) rifunzionalizzazione, ampliamento, ristrutturazione e digitalizzazione di aree, spazi e immobili connessi alle attivita' e ai processi logistici delle aree mercatali; e) miglioramento dell'accessibilita' ai servizi hub e rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture mercatali anche mediante l'utilizzo di tecnologie innovative e a zero emissioni. 2. Ai fini dell'ammissibilita', i progetti di cui al comma 1 devono: a) presentare costi totali di importo complessivo non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e non superiore a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), per un ammontare delle agevolazioni concesse, ai sensi dell'art. 8, comma 1, comunque non superiore a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00); b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di cui all'art. 10, comma 2. Per data di avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita', non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori; c) prevedere un termine di ultimazione non successivo a ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, ferma restando la possibilita' di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione, comunque non oltre il 30 giugno 2026. Per data di ultimazione del progetto si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni. 3. In conformita' con i divieti e le limitazioni derivanti dalle disposizioni europee e nazionali di riferimento, non sono, comunque, ammissibili alle agevolazioni i progetti che: a) non garantiscono la messa a disposizione degli interessati delle infrastrutture mercatali oggetto di intervento su base aperta, trasparente e non discriminatoria nonche' l'applicazione di prezzi di mercato per l'uso o la vendita delle stesse infrastrutture. In ogni caso, non sono ammissibili i progetti che si riferiscono ad infrastrutture dedicate in quanto indirizzate ad operatori economici individuabili ex ante; b) non garantiscono il rispetto del principio DNSH, verificato sulla base degli orientamenti e delle istruzioni definiti in sede europea e nazionale e, in particolare, secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, tenendo conto del regime relativo ai vincoli DNSH indicato dalla medesima circolare per l'Investimento di cui al presente decreto e ferme restando le esclusioni settoriali di cui al comma 4; c) non garantiscono il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) come successivamente specificato nell'avviso di cui all'art. 10, comma 2. 4. Fermo restando quanto specificato dall'Avviso di cui all'art. 10, comma 2, non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi che non rispettino il principio della conformita' alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'Unione europea e che prevedano attivita' su strutture e manufatti connessi (cosi' come individuate dalla guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente di cui alla circolare RGS n. 32 del 30 dicembre 2021): a) ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; b) alle attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; c) alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; d) alle attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. |
| Art. 7
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 6, relative a investimenti materiali e immateriali. 2. Non sono in ogni caso ammissibili le spese: a) per servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicita'; b) per l'acquisto di beni usati o in leasing; c) per lavori in economia; d) relative a pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA; e) relative a prestazioni gestionali; f) effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da societa' con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale societa' e' l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione; g) relative a singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA; h) relative a commesse interne; i) relative a pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione. 3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovra' tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali. 4. Ulteriori specificazioni in merito alle condizioni di ammissibilita' delle spese sono fornite con l'avviso di cui all'art. 10, comma 2. |
| Art. 8
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'art. 56 del regolamento GBER, nella forma della sovvenzione diretta fino ad un massimo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per progetto di investimento, ferme restando le soglie di costo complessivo del progetto previste dall'art. 6, comma 2, lettera a). 2. L'importo dell'agevolazione non puo' comunque superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo, del quale il proponente deve fornire gli elementi di calcolo all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli e commisurate al periodo di ammortamento dell'infrastruttura locale, o mediante un meccanismo di recupero. Il modello di calcolo da utilizzare per la quantificazione dell'aiuto, nonche' le informazioni occorrenti per la corretta compilazione dello stesso, sono definiti dall'avviso di cui all'art. 10, comma 2. 3. Ai fini del calcolo del risultato operativo, le entrate e i costi operativi del progetto sono attualizzati con un tasso di sconto pari al 4%, in linea con quanto previsto dall'art. 19 del regolamento delegato n. 480/2014. 4. Il Ministero, in presenza di interventi suscettibili di essere ricondotti al finanziamento di infrastrutture specificamente disciplinate nell'ambito del capo III del regolamento GBER, si riserva, valutata la compatibilita' con le disposizioni di cui all'art. 56, paragrafo 2, del medesimo regolamento, di disporre la concessione delle agevolazioni ai sensi di altra disposizione del medesimo regolamento, provvedendo ai conseguenti adempimenti e, se del caso, all'adozione delle istruzioni occorrenti nei confronti dei soggetti beneficiari. |
| Art. 9
Cumulo e divieto di doppio finanziamento
1. Nel rispetto delle disposizioni sul divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 richiamato in premessa, il medesimo costo progettuale non puo' essere in ogni caso rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, ferma restando la possibilita', per costi diversi all'interno di un progetto o per diverse quote parti del costo di uno stesso bene, di fruire del sostegno di diverse fonti finanziare, nei limiti delle disposizioni in materia di cumulo previste dalla disciplina, anche in materia di aiuti di Stato, di riferimento. |
| Art. 10
Fase di accesso e concessione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa articolata secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo avviso, adottato dal Ministero e pubblicato nel sito internet dello stesso Ministero (www.politicheagricole.it) e dell'Agenzia (www.invitalia.it). Con il medesimo sono resi disponibili gli schemi per la presentazione delle domande di agevolazione ed e' precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte dell'Agenzia, nonche' sono forniti gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto. Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate all'Agenzia, a partire dai termini previsti dall'avviso, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet della medesima Agenzia. 3. E' ammessa una sola domanda di agevolazione rispetto a ciascun mercato alimentare all'ingrosso. Qualora, in relazione ad un medesimo mercato, pervengano piu' domande, anche volte all'agevolazione di differenti progetti, l'agenzia prende in considerazione esclusivamente la domanda pervenuta per ultima, sulla base dell'ordine temporale registrato dalla procedura informatica di cui al comma 2. 4. Gli interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie, sulla base della posizione assunta nella graduatoria di cui al comma 9 e degli esiti dell'istruttoria prevista dal comma 10, fino a esaurimento delle medesime risorse. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda di agevolazione, le agevolazioni possono essere concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese. 5. L'Agenzia procede allo svolgimento delle attivita' di cui ai commi seguenti secondo le tempistiche e sulla base delle specifiche disposizioni definite dall'avviso di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dal presente articolo. Qualora, in ogni fase dello svolgimento di tali attivita', risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, l'Agenzia puo' richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la presentazione degli stessi. In tali circostanze, i termini previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni. 6. L'Agenzia, ricevuta la domanda di ammissione alle agevolazioni, procede allo svolgimento delle seguenti attivita': a) verifica la completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilita' previsti dal presente decreto; b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera a), ne da' comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, e al Ministero per i provvedimenti conseguenti; c) esegue una prima valutazione delle domande risultate ammissibili ai sensi della lettera a) che tiene conto del possesso dei requisiti di cui al comma 7, determinando una graduatoria. 7. La graduatoria di cui al precedente comma 6, lettera c), e' formata sulla base del possesso di requisiti riguardanti il carattere strategico del progetto, valorizzato con riferimento ai seguenti criteri: i. capacita' di ridurre gli impatti ambientali; ii. innovazione di processi e digitalizzazione delle attivita'; iii. capacita' del progetto di incidere sullo sviluppo della filiera agroalimentare locale. 8. Il punteggio attribuibile per ciascuno dei criteri di cui al comma 7, gli eventuali sub-criteri e i punteggi minimi necessari ai fini dell'ammissione delle domande sono definiti con l'avviso di cui al comma 2. 9. Terminata la fase di valutazione dei progetti proposti, l'Agenzia procede alla stesura della graduatoria di cui al precedente comma 6, lettera c), e la sottopone al Ministero, per la relativa approvazione e successiva pubblicazione sul sito internet del medesimo Ministero e dell'Agenzia. La graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna domanda di agevolazione, determinato dalla somma dei punteggi attribuiti per ognuno dei criteri e degli eventuali sub-criteri di cui ai commi 7 e 8. In caso di parita' di punteggio tra piu' domande, prevale il progetto con il minor importo di agevolazione richiesto in percentuale sui costi ammissibili. Ulteriori specificazioni circa le modalita' di formazione della graduatoria saranno precisate nell'avviso di cui al comma 2. 10. L'Agenzia, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 9, esegue l'istruttoria, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente, valutando: a) la capacita' realizzativa del soggetto proponente, intesa come affidabilita' tecnica e organizzativa, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del medesimo soggetto e dei contenuti del progetto proposto; b) la sostenibilita' finanziaria del progetto, con riferimento alla capacita' dei proponenti di sostenere la quota parte dei costi previsti dal progetto non coperti da aiuto pubblico; c) la cantierabilita' del progetto di investimento, valutata sulla base del possesso delle autorizzazioni necessarie ai sensi della vigente normativa o della idoneita' dell'iniziativa a conseguire le predette autorizzazioni entro i termini di erogazione previsti dall'avviso di cui al comma 2; d) la pertinenza e la coerenza complessiva del programma di spesa. 11. Per le domande risultate ammissibili alle agevolazioni in esito alle attivita' istruttorie di cui ai commi precedenti, a seguito di comunicazione ricevuta dall'Agenzia, il Ministero adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con il quale sono determinati l'importo della sovvenzione nonche' gli obblighi e adempimenti in capo al soggetto proponente. |
| Art. 11
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia in relazione a non piu' di tre stati di avanzamento lavori, sulla base delle richieste presentate periodicamente da parte dei soggetti beneficiari e previa positiva istruttoria da parte dell'Agenzia delle condizioni di erogabilita'. Alla richiesta, il soggetto beneficiario deve allegare idonea documentazione, relativa alle attivita' svolte e alle spese sostenute. 2. E' fatta salva la possibilita' per il beneficiario di richiedere all'Agenzia, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, a titolo di anticipazione, non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse e nei limiti delle risorse rese disponibili dal servizio centrale PNRR. 3. L'erogazione del saldo puo' essere richiesta dal soggetto beneficiario entro sessanta giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente all'integrale sostenimento delle spese. A tal fine, il soggetto beneficiario trasmette all'Agenzia, nell'ambito della predetta richiesta di erogazione a saldo, anche una relazione tecnica finale concernente l'ultimazione del progetto, nonche' l'ulteriore documentazione indicata dal Ministero e/o dall'Agenzia per attestare la realizzazione dell'intervento nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con i milestone e target associati alla misura. 4. Con l'avviso di cui all'art. 10, comma 2, sono specificate le condizioni e le modalita' di erogazione delle agevolazioni, ivi inclusa la tempistica di rendicontazione degli stati di avanzamento, la documentazione da presentare a corredo della richiesta di erogazione, nonche' i termini per l'istruttoria dell'Agenzia e per l'erogazione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento sono resi, altresi', disponibili gli schemi per la richiesta di erogazione. |
| Art. 12
Variazioni
1. Eventuali variazioni dei soggetti beneficiari conseguenti a operazioni societarie o al trasferimento a qualsiasi titolo dell'attivita', anche connesse ad eventuali modifiche dell'assetto gestorio del mercato agroalimentare all'ingrosso interessato, nonche' variazioni relative agli obiettivi complessivi e alla tempistica di realizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate all'Agenzia, affinche' la stessa proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilita' dell'iniziativa agevolata. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione. Nel caso in cui le verifiche e valutazioni si concludano con esito negativo, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. 2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nonche' l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate all'Agenzia e sono valutate in fase di erogazione finale delle agevolazioni. 3. In ogni caso, le eventuali variazioni progettuali non possono comportare il riconoscimento di agevolazioni di importo superiore a quello originariamente concesso e devono essere compatibili con le tempistiche e gli obiettivi del PNRR. |
| Art. 13
Ulteriori obblighi a carico dei soggetti beneficiari e verifiche dell'Agenzia
1. Fermi restando gli adempimenti previsti dagli altri articoli del presente decreto, il soggetto beneficiario e' tenuto al rispetto degli ulteriori obblighi e impegni, riportati nei successivi commi, connessi all'apporto, quale fonte di finanziamento dell'intervento agevolativo, delle risorse del PNRR ovvero derivanti dalle disposizioni nazionali vigenti individuate al comma 3. 2. Con riferimento agli obblighi e agli impegni derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNRR, il soggetto beneficiario garantisce, tra l'altro, per tutto il corso della realizzazione del progetto: a) che il progetto e le relative spese rispettino il divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241, secondo le istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33; b) che il progetto e le relative spese rispettino i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei divari territoriali e al principio DNSH ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852; c) che sia dato seguito agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalita' di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea; d) che sia garantita una adeguata conservazione della documentazione progettuale; in particolare, nel rispetto anche di quanto previsto all'art. 9, comma 4 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, il soggetto beneficiario deve rispettare i pertinenti obblighi di conservazione della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Agenzia, del servizio centrale per il PNRR, dell'Unita' di audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea e delle competenti Autorita' giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018; e) che siano avviate tempestivamente le attivita' progettuali, per non incorrere in ritardi realizzativi, e concluse le iniziative agevolate nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nonche' che siano sottoposte all'Agenzia eventuali modifiche alle iniziative agevolate, secondo quanto previsto dall'art. 12; f) l'adozione di un sistema di contabilita' separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, cosi' da assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse PNRR; g) l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/240 ed, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi e della corruzione, di identificazione del titolare effettivo, di assenza del doppio finanziamento e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; h) che sia presentata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti, e nel rispetto delle scadenze PNRR, corredata da tutta la documentazione attestante lo stato di avanzamento fisico del progetto, nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con i milestone e target associati alla misura; i) che sia rispettato l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni; j) che siano corrisposte tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dall'Agenzia anche al fine delle attivita' di monitoraggio previste per le risorse del PNRR, ivi incluse quelle funzionali allo svolgimento degli adempimenti da parte dell'Agenzia; k) che l'attuazione del progetto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, nonche', in via generale, nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR. 3. Il soggetto beneficiario e' tenuto, altresi', al rispetto delle disposizioni vigenti atte a garantire la trasparenza e corretta destinazione delle agevolazioni e, in particolare a: a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento; b) adempiere, ove applicabili, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. In caso di violazione dei predetti obblighi, si applica la disciplina speciale prevista dalle medesime disposizioni; c) mantenere in efficienza e in esercizio gli interventi oggetto del sostegno per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione. 4. Ulteriori specificazioni circa le modalita' con le quali l'Agenzia e' tenuta a verificare il rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, del principio DNSH e degli ulteriori obblighi e impegni derivanti dal finanziamento dei progetti con risorse del PNRR sono fornite con l'Avviso di cui all'art. 10, comma 2. |
| Art. 14
Controlli
1. Il Ministero, anche per il tramite dell'Agenzia, ha facolta' di effettuare controlli e ispezioni, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, anche in loco, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, la corretta attuazione degli interventi finanziati, l'assenza di doppio finanziamento, l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del «titolare effettivo». L'Agenzia puo' effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto. |
| Art. 15
Revoca delle agevolazioni
1. In relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento, il Ministero dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari, nei seguenti casi: a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) violazione di specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea o nazionale; c) se, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita' ai fini della concessione delle agevolazioni; d) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 regolamento (UE) n. 241/2021; e) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni previste o comunque intervento di variazioni non ammesse ai sensi dell'art. 12; f) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH; g) grave violazione degli obblighi e impegni previsti dall'art. 13, comma 2; h) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni; i) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi oggetto del sostegno per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione; j) impossibilita' di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari; k) esito negativo dei controlli; l) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalita' liquidatorie, per i soggetti beneficiari cui la circostanza e' applicabile; m) grave violazione di ulteriori obblighi, condizioni e adempimenti a carico dei soggetti beneficiari previsti dal presente decreto, anche derivanti da specifiche norme settoriali, nazionali ed europee; n) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca eventualmente previste dall'avviso di cui all'art. 10, comma 2, o dal provvedimento di concessione delle agevolazioni. 2. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge. In caso di revoca parziale, il Ministero, anche per il tramite dell'Agenzia, procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dall'eventuale erogazione successiva ovvero sono recuperati. |
| Art. 16
Disposizioni finali
1. Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati nel rispetto delle procedure di comunicazione alla Commissione europea previste per gli aiuti riconosciuti ai sensi del regolamento GBER, costituente, ai sensi dell'art. 8, la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo. L'avviso pubblico di cui all'art. 10, comma 2, e' adottato in conformita' alla predetta procedura di comunicazione, ferme restando eventuali successive integrazioni della stessa, ove occorrenti in relazione alle specificita' degli interventi. 2. La registrazione del regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni e' effettuata dal Ministero. L'Agenzia provvede alla registrazione degli aiuti individuali, nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115. La registrazione effettuata ai sensi del presente comma assolve, a sensi dell'art. 16, comma 1, del precitato decreto, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dall'art. 9 del regolamento GBER. 3. Con l'avviso di cui all'art. 10, comma 2, e' pubblicato l'elenco degli oneri informativi previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180. 4. All'espletamento delle attivita' connesse al presente decreto, il Ministero provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero e dell'Agenzia. Roma, 5 agosto 2022
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1059 |
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