Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 19 agosto 2022 |
Modifiche al decreto 30 dicembre 2021, recante i criteri e le modalita' per l'erogazione di contributi alle imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione di cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 1-ter, comma 1, che prevede, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HO.RE.CA.), nel limite di spesa complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, destinando un importo pari a 10 milioni di euro del predetto stanziamento alle imprese operanti nel settore dell'HO.RE.CA. e un importo pari a 10 milioni di euro alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie; Visto, altresi', il comma 2 dello stesso art. 1-ter, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, la definizione dei criteri, delle modalita' e delle condizioni di applicazione del medesimo articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del citato limite di spesa e tenendo conto, altresi', della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2021, che, in attuazione del predetto comma 2, ha definito i criteri e le modalita' per l'erogazione dei contributi alle imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione di cerimonie e dell'HO.RE.CA. previsti dal medesimo art. 1-ter, comma 1, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per l'anno 2021; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», e, in particolare, l'art. 3, comma 2, che modifica il medesimo art. 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, disponendo, tra l'altro: a) la sostituzione della rubrica dell'art. 1-ter con la seguente: «Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HO-RECA e altri settori in difficolta'»; b) l'inserimento all'art. 1-ter, dopo il comma 2, del comma 2-bis, che prevede, per le finalita' del comma 1 e in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, lo stanziamento per l'anno 2022 di 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attivita' prevalente, una delle attivita' identificate dai codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019, dettando, altresi', disposizioni particolari per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020; Visto il comma 4 del piu' volte citato art. 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui al predetto articolo e' subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Considerata, pertanto, la necessita' di apportare modifiche al predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2021, al fine di consentire l'attuazione della misura a valere sul nuovo stanziamento previsto per l'anno 2022, nei termini definiti dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, fermo restando che l'efficacia dell'intervento complessivamente previsto dall'art. 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 resta subordinata all'autorizzazione della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 30 dicembre 2021
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2021 indicato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel preambolo, dopo il secondo «Visto», e' aggiunto il seguente: «Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" e, in particolare, l'art. 3, comma 2, che modifica il medesimo art. 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, disponendo, tra l'altro: a) la sostituzione della rubrica dell'art. 1-ter con la seguente: "Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HO-RECA e altri settori in difficolta'"; b) l'inserimento all'art. 1-ter, dopo il comma 2, del comma 2-bis, che prevede, per le finalita' del comma 1 e in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, lo stanziamento per l'anno 2022 di 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attivita' prevalente, una delle attivita' identificate dai codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019, dettando, altresi', disposizioni particolari per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020;» b) dopo il preambolo, anteposta all'articolato, e' inserita la seguente rubrica:
«Capo I DISPOSIZIONI GENERALI»;
c) all'art. 1, comma 1, dopo la lettera a), e' aggiunta la seguente: «a-bis) "decreto-legge 27 gennaio 2022": il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"; d) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: "decreto-legge 25 maggio 2021,", sono aggiunte le seguenti: "come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022," e, dopo le parole: "nei settori del "wedding", dell'intrattenimento e dell'organizzazione di cerimonie e dell'HO.RE.CA.", sono aggiunte le seguenti: "nonche' degli altri settori in difficolta'"; e) al medesimo art. 2, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto individua, in particolare: a) al Capo II, le disposizioni applicabili per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, a valere sullo stanziamento ivi previsto per l'anno 2021; b) al Capo III, le disposizioni applicabili per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2-bis del medesimo art. 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, introdotto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, a valere sullo stanziamento ivi previsto per l'anno 2022; c) al Capo IV, le disposizioni in materia di notifica del regime di aiuto previsto dal presente decreto alla Commissione europea e le ulteriori disposizioni finali comuni agli interventi di cui ai Capi II e III.»; f) dopo l'art. 2, e' inserita la seguente rubrica:
«Capo II CONTRIBUTI AI SETTORI DEL WEDDING, DELL'INTRATTENIMENTO E DELL'ORGANIZZAZIONE DI CERIMONIE E DELL'HO.RE.CA.»;
g) agli articoli 3, 4, commi 1, 3, 5 e 7 le parole: «presente decreto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «presente Capo»; h) all'art. 3, dopo le parole: «dall'art. 1-ter», sono aggiunte le seguenti: «, comma 1,»; i) all'art. 5, comma 2, lettera b), la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «venti»; j) all'art. 6, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ogni impresa interessata puo' presentare una sola istanza di accesso al contributo di cui al presente Capo, con riferimento ad uno solo dei settori di cui all'art. 4, comma 1.»; k) dopo l'art. 7, e' inserito il seguente Capo:
«Capo III CONTRIBUTI AI SETTORI ANCORA IN DIFFICOLTA'
Art. 7-bis (Risorse finanziarie disponibili). - 1. Per la concessione degli aiuti di cui al presente Capo sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, pari a euro 40.000.000,00 per l'anno 2022. Le predette risorse sono versate sulla contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima agenzia per l'erogazione dei contributi di cui al presente Capo. Art. 7-ter (Soggetti beneficiari). - 1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente Capo le imprese operanti nei settori di cui al comma 2, lettera a) che, nell'anno 2021, hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 (quaranta) per cento rispetto ai ricavi del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. Per le imprese costituite del 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021. 2. Le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, devono: a) svolgere, come attivita' prevalente, comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una delle attivita' identificate dai seguenti codici della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007: a.1) 56.10 - Ristoranti e attivita' di ristorazione mobile; a.2) 56.21 - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi); a.3) 56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina; a.4) 93.11.2 - Gestione di piscine; a.5) 96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie; b) essere in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 4, commi 2 e 3, ad esclusione del requisito di cui alla lettera b) del predetto comma 2. Art. 7-quater (Forma e ammontare dell'aiuto e disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile). - 1. L'aiuto di cui al presente Capo assume la forma del contributo a fondo perduto ed e' riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 7-bis e sulla base delle modalita' di cui al comma 2, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo degli aiuti COVID-19, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis. 2. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il provvedimento di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, le risorse sono ripartite tra le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 7-ter secondo le seguenti modalita': a) il 70 (settanta) per cento e' ugualmente ripartito tra tutte le imprese istanti ammissibili; b) il 20 (venti) per cento e' ripartito, in via aggiuntiva rispetto all'assegnazione di cui alla lettera a), tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 400.000,00; c) il restante 10 (dieci) per cento e' ripartito, in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b), tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 1.000.000,00. 3. Ai fini del riparto delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, registrati dall'impresa relativi al periodo d'imposta 2019. 4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Art. 7-quinquies (Procedura di accesso e modalita' di erogazione del contributo. Controlli e restituzione). - 1. Per l'attribuzione del contributo di cui al presente Capo si applicano le procedure di cui all'art. 6, ivi inclusi le modalita' e i termini per la presentazione delle istanze da parte delle imprese beneficiarie definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6. 2. Il contributo di cui all'art. 7-quater e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza di accesso al contributo. 3. Le disposizioni in materia di controllo e restituzione del contributo sono definite ai sensi dell'art. 7.»: l) dopo l'art. 7-quinquies, come introdotto dalla lettera j) del presente decreto, e' inserita la seguente rubrica:
«Capo IV STAND STILL E ALTRE DISPOSIZIONI FINALI».
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 agosto 2022
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1073 |
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