Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI |
DECRETO 5 settembre 2022 |
Disciplina dei dispositivi countdown da applicare ai semafori stradali. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'art. 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni; Visti gli articoli da 158 a 168 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni; Visto l'art. 60, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con il quale sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocita' e di impianti attivati dal rilevamento della velocita' dei veicoli in arrivo; Vista la norma europea armonizzata UNI EN 12368:2015 inerente: «Attrezzature per il controllo del traffico - Lanterne semaforiche»; Vista la norma volontaria nazionale UNI/TR 11390:2010 «Attrezzature per il controllo del traffico - Lanterne semaforiche - Requisiti minimi»; Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2017, n. 164, recante «Caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici»; Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 196654 del 26 luglio 2019 che indica la necessita' di una revisione del decreto ministeriale 27 aprile 2017, n. 164, e la conseguente notifica alla Commissione europea del nuovo progetto di norma per la disciplina dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici; Vista l'analisi dei risultati delle sperimentazioni gia' concesse dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili negli ultimi anni relative all'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci degli impianti semaforici; Considerato che tecnicamente il dispositivo countdown potrebbe essere applicato a tutte le fasi semaforiche, e quindi abbinato a tutte le lanterne semaforiche di luce rossa, gialla e verde, ma, in coerenza con il principio di carattere generale dell'essenzialita' della segnaletica stradale, nonche' in considerazione della difficile leggibilita' dei dispositivi countdown da parte degli utenti dei veicoli a motore durante la marcia, e soprattutto tenuto conto delle controindicazioni, in termini di sicurezza, della potenziale riduzione dei tempi di reazione degli utenti dei veicoli a motore all'accendersi della luce verde, l'installazione dei dispositivi countdown deve essere prevista con le lanterne pedonali e ciclabili di luce gialla e solo in particolari casi con le lanterne veicolari; Considerato che, al fine di migliorare la sicurezza stradale, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile, risulta necessario prevedere l'obbligo dell'installazione dei dispositivi countdown in determinati ambiti maggiormente critici; Considerato che i dispositivi countdown sono parte integrante dei semafori stradali e, quindi, rientrano nell'insieme dei segnali stradali luminosi, ad essi si applica la disciplina degli articoli 142 e 208 del Codice della strada, in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni; Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Visto il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali espresso nella seduta del 9 febbraio 2022 e trasmesso con atto n. 686-II (SC).8; Vista la nota n. 85951 del 4 aprile 2022 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato l'avvenuta notifica alla Commissione europea in data 1° aprile 2022, n. 2022/0180/I - T40T del progetto di norma predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per la disciplina dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici; Considerato che con nota n. 238112 del 28 luglio 2022 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che, nel periodo di tre mesi dall'avvenuta notifica del progetto di norma presso la Commissione europea ai sensi del decreto legislativo n. 223 del 15 dicembre 2017, non sono pervenute osservazioni da parte di Paesi membri dell'Unione europea;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce le caratteristiche, i requisiti, le modalita' e i termini di attuazione per l'installazione, negli impianti semaforici stradali, dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche, denominati countdown, di cui all'art. 60, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120. 2. I dispositivi countdown sono installati, sia negli impianti semaforici esistenti sia negli impianti semaforici di nuova realizzazione, a condizione che soddisfino i requisiti e le modalita' indicati nell'art. 2, negli ambiti possibili di cui all'art. 3, e, nei casi di installazione obbligatoria di cui all'art. 4, nei termini indicati nell'art. 7. |
| Art. 2
Requisiti e modalita' di installazione dei dispositivi countdown
1. Nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le finalita' dei dispositivi countdown, i requisiti funzionali, le modalita' di funzionamento, le diverse caratteristiche (ottiche e fotometriche, elettriche ed elettroniche, meccaniche e costruttive) che essi devono possedere, nonche' le modalita' di installazione e le condizioni per la commercializzazione. 2. Ai fini dell'installazione, i dispositivi countdown devono essere dotati della dichiarazione di prestazione di prodotto, prevista ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, rilasciata dal fornitore e redatta dal produttore, in coerenza con la norma armonizzata UNI EN 12368:2015, sulla base delle presenti disposizioni e dell'allegato tecnico. 3. L'installazione dei dispositivi countdown puo' essere realizzata nel caso di: a) inserimento del solo dispositivo countdown, ad integrazione di impianti semaforici esistenti; b) inserimento del dispositivo countdown in occasione della sostituzione integrale delle lanterne e/o del regolatore semaforico di impianti semaforici esistenti; c) installazione contestuale del dispositivo countdown e delle lanterne in impianti semaforici di nuova realizzazione. |
| Art. 3
Ambiti possibili di installazione dei dispositivi countdown
1. I dispositivi countdown possono essere installati in abbinamento con le lanterne pedonali e ciclabili di luce gialla, esclusivamente nei seguenti ambiti: a) intersezioni in cui sono presenti attraversamenti pedonali o ciclabili o ciclopedonali; b) attraversamenti isolati, pedonali o ciclabili o ciclopedonali, ovvero al di fuori delle intersezioni. 2. I dispositivi countdown possono essere installati in abbinamento con le lanterne veicolari normali di luce rossa, esclusivamente nei seguenti ambiti: a) strade regolate, anche temporaneamente, con senso unico alternato; b) intersezioni, senza attraversamenti pedonali, ciclabili e ciclopedonali, nelle quali la fase semaforica verde di una corrente veicolare e' attuata dalla presenza dei veicoli, limitatamente al/ai ramo/i dell'intersezione interessato/i da una sola corrente veicolare per senso di marcia. 3. I dispositivi countdown possono essere installati in abbinamento con le lanterne veicolari normali di luce gialla, esclusivamente nel caso in cui l'impianto semaforico comandi un'unica direzione di marcia, e solamente nei seguenti ambiti: a) intersezioni in ambito extraurbano, interessate da flussi veicolari significativi e velocita' operative dei veicoli elevate, che richiedono un dimensionamento della durata della fase di giallo, pari o superiore a 5 secondi; b) intersezioni in ambito urbano, interessate da un numero di corsie superiore a due e con flussi veicolari significativi che richiedono un dimensionamento della durata della fase di giallo, pari o superiore a 5 secondi; c) intersezioni in ambito urbano, nelle quali sono installati sistemi di rilevamento delle infrazioni di passaggio con il semaforo rosso. 4. I dispositivi countdown non possono essere utilizzati in abbinamento con le lanterne veicolari normali di luce verde, ne' con le lanterne pedonali e ciclabili di luce verde e di luce rossa. 5. Il dispositivo countdown e' utilizzato in abbinamento univoco con una singola lanterna semaforica e, per ogni segnale semaforico, costituito dall'insieme delle tre lanterne semaforiche, puo' essere installato, in coerenza con le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, un solo dispositivo countdown. 6. Nell'allegato tecnico e' riportata una Tabella 1 di riepilogo degli ambiti possibili di installazione dei dispositivi countdown. |
| Art. 4
Casi di installazione obbligatoria dei dispositivi countdown
1. I dispositivi countdown sono installati obbligatoriamente, in abbinamento alle lanterne pedonali di luce gialla, soltanto nei seguenti attraversamenti pedonali: a) collocati su rami di intersezioni semaforizzate su strade che presentano, almeno in un senso di marcia, un numero di corsie veicolari maggiore di due, o che comunque richiedono per il completo attraversamento un tempo pari ad almeno 20 secondi; b) isolati e semaforizzati, che richiedono per il completo attraversamento un tempo pari ad almeno 20 secondi. 2. I dispositivi countdown sono installati obbligatoriamente, in abbinamento alle lanterne ciclabili di luce gialla, soltanto nei seguenti attraversamenti ciclabili: a) collocati su rami di intersezioni semaforizzate su strade che presentano, almeno in un senso di marcia, un numero di corsie veicolari maggiore di due, o che comunque richiedono per il completo attraversamento un tempo pari ad almeno 10 secondi; b) isolati e semaforizzati, che richiedono per il completo attraversamento un tempo pari ad almeno 10 secondi. 3. I dispositivi countdown sono installati obbligatoriamente, in abbinamento alle lanterne pedonali di luce gialla, soltanto nei seguenti attraversamenti ciclopedonali: a) collocati su rami di intersezioni semaforizzate su strade che presentano, almeno in un senso di marcia, un numero di corsie veicolari maggiore di due, o che comunque richiedono per il completo attraversamento del pedone un tempo pari ad almeno 20 secondi; b) isolati e semaforizzati, che richiedono per il completo attraversamento del pedone un tempo pari ad almeno 20 secondi. 4. I dispositivi countdown sono installati obbligatoriamente, in abbinamento alle lanterne veicolari normali di luce rossa, soltanto nei seguenti sensi unici alternati, anche temporanei: a) nel caso in cui la fase di rosso sia superiore a 120 secondi; b) nel caso in cui, la fase semaforica verde di una corrente veicolare e' attuata dall'arrivo del veicolo, e la fase di rosso residuo, dall'istante di attivazione, sia superiore a 90 secondi. 5. I dispositivi countdown sono installati obbligatoriamente, in abbinamento alle lanterne veicolari normali di luce rossa, soltanto nelle seguenti intersezioni semaforizzate, senza attraversamenti pedonali o ciclabili o ciclopedonali: a) nelle intersezioni tra strade con flussi veicolari disomogenei, sui rami con flussi veicolari minori aventi una durata della fase di verde inferiore a 1/3 di quella degli altri rami, e nel caso in cui la relativa fase di rosso sia superiore a 120 secondi; b) nelle intersezioni tra strade con flussi veicolari disomogenei, sui rami con flussi veicolari minori, nel caso in cui il semaforo sia di tipo attuato dall'arrivo del veicolo, e la fase di rosso residuo, dall'istante di attivazione, sia superiore a 90 secondi. 6. I dispositivi countdown sono installati obbligatoriamente, in abbinamento alle lanterne veicolari normali di luce gialla, soltanto nelle intersezioni in ambito urbano, nelle quali sono installati sistemi di rilevamento delle infrazioni di passaggio con il semaforo rosso, quando la durata del giallo veicolare e' impostata ad un tempo inferiore a 5 secondi. 7. Nell'allegato tecnico e' riportata una Tabella 2 di riepilogo dei casi di installazione obbligatoria dei dispositivi countdown. |
| Art. 5
Altri casi di installazione dei dispositivi countdown
1. I dispositivi countdown, qualora ritenuti utili ed opportuni per motivi di sicurezza da parte degli enti proprietari e/o gestori delle strade, possono essere installati in tutti gli impianti semaforici diversi dai casi di installazione obbligatoria indicati all'art. 4, ma sempre limitatamente agli ambiti possibili indicati all'art. 3. 2. Negli attraversamenti pedonali, ciclopedonali e ciclopedonali esistenti e non semaforizzati gli enti proprietari e/o gestori delle strade valutano l'opportunita' dell'installazione di impianti semaforici di nuova realizzazione, comprensivi di dispositivi countdown, quando: a) gli attraversamenti pedonali sono realizzati su strade in cui il completo attraversamento richiede un tempo pari ad almeno 20 secondi; b) gli attraversamenti ciclabili sono realizzati su strade in cui il completo attraversamento richiede un tempo pari ad almeno 10 secondi; c) gli attraversamenti ciclopedonali sono realizzati su strade in cui il completo attraversamento del pedone richiede un tempo pari ad almeno 20 secondi. |
| Art. 6
Installazione di dispositivi complementari
1. Negli attraversamenti pedonali, ciclabili e ciclopedonali a richiesta, ovvero con l'attivazione della fase che consente l'attraversamento solamente dopo la sua prenotazione tramite un apposito pulsante collocato sul sostegno delle lanterne semaforiche, il dispositivo countdown puo' essere integrato da un tipo di pulsantiera che indica, con le modalita' descritte nell'allegato tecnico, l'accettazione della richiesta di attivazione della lanterna pedonale e/o ciclabile. 2. Le pulsantiere di cui al comma 1 sono installate obbligatoriamente negli impianti semaforici di nuova realizzazione o in caso di sostituzione di pulsantiere esistenti. 3. Nelle strade regolate con senso unico alternato attuato, ovvero con l'attivazione della fase che consente il transito dall'atto di arrivo del veicolo in una determinata area, i sensori di rilevamento del veicolo devono essere posti ad una distanza adeguata in modo che possano rilevare anche la presenza di un solo veicolo, che consenta l'attivazione della fase e la conseguente attivazione del dispositivo countdown in abbinamento con la lanterna veicolare normale di luce rossa. 4. Nelle intersezioni, senza attraversamenti pedonali e ciclabili, nelle quali la fase semaforica di una corrente veicolare e' attuata dalla presenza dei veicoli, limitatamente al/ai ramo/i dell'intersezione interessato/i da una sola corrente veicolare per senso di marcia, i sensori di rilevamento del veicolo devono essere posti ad una distanza adeguata in modo che possano rilevare anche la presenza di un solo veicolo, che consenta l'attivazione della fase e la conseguente attivazione del dispositivo countdown in abbinamento con la lanterna veicolare normale di luce rossa. |
| Art. 7 Termini di attuazione delle disposizioni per l'installazione dei dispositivi countdown
1. Negli impianti semaforici esistenti, nei casi di installazione obbligatoria di cui all'art. 4, i dispositivi countdown sono installati entro due anni dall'approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici o del Programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi redatti, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», da parte di ogni singolo ente proprietario e/o gestore della strada. I Programmi devono essere redatti e/o aggiornati tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e approvati entro due anni dalla sua entrata in vigore. 2. Negli impianti semaforici di nuova progettazione i dispositivi countdown sono previsti, nei casi di cui all'art. 4, contestualmente al progetto delle lanterne semaforiche. 3. Gli impianti semaforici in corso di realizzazione e installazione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto sono considerati impianti esistenti, mentre gli impianti semaforici in corso di progettazione sono considerati di nuova progettazione. 4. Gli impianti countdown esistenti e installati a titolo sperimentale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere mantenuti in esercizio a condizione che rispettino le presenti disposizioni, nonche' quelle dell'allegato tecnico, risultando tollerate soltanto difformita' relative alle dimensioni. |
| Art. 8
Disposizioni finali
1. Il decreto ministeriale 27 aprile 2017, n. 164 «Caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici» e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il presente decreto, unitamente all'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 5 settembre 2022
Il Ministro: Giovannini
__________ Avvertenza: Il decreto comprensivo di allegati e' consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. |
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