Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 ottobre 2022
Individuazione degli animali di specie selvatiche ed esotiche prelevate dal loro ambiente naturale come animali da compagnia.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto l'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica» e, in particolare, l'art. 6;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e, in particolare, gli articoli 4, comma 6, e 17, comma 1;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 19 aprile 1996, recante «Elenco delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica e di cui e' proibita la detenzione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 3 ottobre 1996, n. 232, integrato con decreto del Ministro dell'ambiente del 26 aprile 2001, recante «Modifiche dell'allegato A del decreto interministeriale 19 aprile 1996, in materia di animali pericolosi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 15 maggio 2001, n. 111;
Visto il regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»);
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante «Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53»;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del predetto decreto legislativo che dispone il divieto di importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonche' gli ibridi tra gli esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o di forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo medesimo che, in deroga al predetto art. 3, comma 1, dispone che la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia e' consentita unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della salute, da redigersi secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalita', di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, tra quelle elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/429;
Considerato che l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, individua fra i criteri per la composizione dell'elenco delle specie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo medesimo, il rischio sanitario, il rischio per la biodiversita' e la compatibilita' con la detenzione in cattivita' per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche;
Acquisito il parere del Ministero della transizione ecologica in data 11 agosto 2022;
Acquisita in data 2 settembre 2022 la valutazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) attraverso una lista nella quale sono stati attribuiti ad ogni specie animale selvatica esotica presente in Italia e ad ogni specie animale selvatica esotica che potenzialmente potrebbe essere introdotta in Italia, dei punteggi per ogni criterio ritenuto utile ai fini della predisposizione dell'elenco allegato al presente decreto, tra cui in particolare il rischio per la biodiversita' di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135;
Considerato che l'importazione, la detenzione e la commercializzazione delle specie animali individuate mediante l'elenco allegato al presente decreto, sulla base delle conoscenze scientifiche attuali, non costituiscono un rischio sanitario, ne' un rischio per la biodiversita' o per la compatibilita' con la detenzione in cattivita' per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche delle specie stesse;
Ritenuto, altresi', di dover provvedere all'aggiornamento dell'elenco delle specie animali oggetto di deroga ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei progressi delle conoscenze scientifiche e della evoluzione del rischio sanitario e, comunque, almeno ogni cinque anni;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. E' adottato l'elenco degli animali da compagnia appartenenti alle specie selvatiche esotiche che possono essere prelevati dal loro ambiente naturale al fine della detenzione, commercializzazione e importazione, in deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135.
2. L'elenco di cui al comma 1 e' riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135.
 
Allegato 1

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| Nome scientifico | Nome comune |
+===========================+=========================+
|1. Proterorhinus | |
|semilunaris |Western tubenose goby |
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|2. Chromodoris quadricolor |Nudibranchio pigiama |
+---------------------------+-------------------------+
|3. Acanthurus chirurgus |Doctorfish |
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|4. Acanthurus coeruleus |Blue tang surgeonfish |
+---------------------------+-------------------------+
|5. Pomacanthus maculosus |Yellowbar angelfish |
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|6. Zebrasoma xanthurum |Yellowtail tang |
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Art. 2

Criteri

1. L'elenco delle specie animali di cui all'allegato 1 e' stato predisposto secondo le attuali conoscenze scientifiche, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, in base al rischio sanitario, al rischio per la biodiversita' e alla compatibilita' con la detenzione in cattivita' per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche.
2. L'elenco delle specie animali di cui all'allegato 1 e' aggiornato con cadenza almeno quinquennale.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2022

Il Ministro della salute
Speranza
Il Ministro della transizione ecologica
Cingolani

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2725