Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 agosto 2022
Criteri e modalita' per l'accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell'obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto l'art. 25-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, aggiunto dall'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e modificato dall'art. 23, comma 1, lettera h), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale dispone che: «1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie di cui al presente capo e al titolo ll, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. 2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle Regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. 3. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilita' di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalita' e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 4 [..]»;
Visto, in particolare, il comma 3 del sopra riportato art. 25-ter che assegna al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la competenza ad adottare un decreto nel quale siano definite le modalita' e i criteri secondo cui «la mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilita' di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso»;
Visto l'art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che apporta modifiche al regime sanzionatorio (da ultimo disciplinato dall'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni);
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che reca «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Considerato che il riordino della materia degli ammortizzatori sociali ad opera della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha riqualificato il sistema di protezione sociale universale, costruendo un modello di welfare inclusivo, seguendo il principio dell'universalismo differenziato, accrescendo il grado di equita' generale del sistema, coniugando il sistema degli ammortizzatori sociali con il sostegno di mirate politiche industriali, integrandolo con efficaci politiche attive del lavoro;
Considerato che non sono contemplate nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 cosi' come modificato e integrato, misure straordinarie di sostegno al reddito prive di un nesso con le politiche attive e la formazione;
Considerato di garantire con l'impianto normativo di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non solo tutele adeguate a favorire maggiori garanzie del lavoro ma anche politiche attive che abbiano carattere formativo e di riqualificazione dei lavoratori che tengano altresi' conto delle reali domande e richieste del mercato del lavoro;
Considerato, altresi', che il trattamento di integrazione salariale puo' essere concesso ove emerga l'impegno del datore di lavoro declinato nell'accordo con le parti sociali e sottoscritto in sede di procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero nell'ambito delle procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e disciplinate dall'art. 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e/o dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarieta' interessati, di favorire azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;
Considerato, infine, che l'intervento del sostegno al reddito, secondo l'interpretazione sistematica descritta, si basa non soltanto sull'impegno aziendale di rispetto del programma proposto in sede di presentazione dell'istanza di integrazione salariale ma anche su di un obbligo del lavoratore beneficiario del trattamento di sostegno al reddito a partecipare alle iniziative di formazione e riqualificazione;
Ritenuto, pertanto, in ossequio al dettato normativo, di individuare i criteri e definire le modalita' per l'accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell'obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza di fruizione delle integrazioni salariali straordinarie disciplinate al Capo III del Titolo I e al Titolo II del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148;

Decreta:

Art. 1

Soggetti destinatari

1. Il presente decreto si applica ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinari di cui al Capo III del Titolo I e al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
 
Art. 2

Sanzioni

1. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alle iniziative di formazione e di riqualificazione di cui all'art. 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, secondo le modalita' indicate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 25-ter, comma 4, comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
2. La mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25 % ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, in assenza di un giustificato motivo come definito dal comma 5, comporta l'irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione di un terzo delle mensilita' del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall'art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una mensilita' di trattamento di integrazione salariale.
3. La mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo come definito dal comma 5, nella misura compresa tra il 50 % e l'80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l'irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione della meta' delle mensilita' del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall'art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una mensilita' di trattamento di integrazione salariale.
4. La mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo come definito dal comma 5, in misura superiore all'80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l'irrogazione della sanzione corrispondente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
5. Il giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative di formazione e di riqualificazione ricorre nei seguenti casi:
a) documentato stato di malattia o di infortunio;
b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
f) casi di limitazione legale della mobilita' personale;
g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioe' ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilita' di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.
6. Il recupero della prestazione erogata non e' comprensivo degli oneri relativi alla contribuzione figurativa e all'assegno al nucleo familiare eventualmente erogato.
 
Art. 3
Cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al Titolo I, Capo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Modalita'
di applicazione delle sanzioni

1. Per le finalita' di cui all'art. 2, il servizio ispettivo territorialmente competente, a seguito di visita disposta nell'ambito delle proprie competenze, ovvero nel corso degli accertamenti previsti al termine dei programmi di cassa integrazione guadagni di cui al Capo III del Titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che prevedano riduzioni e/o sospensioni di attivita', accerta il concreto svolgimento della formazione secondo il programma aziendale presentato.
2. L'organo ispettivo, qualora dai registri dell'ente che eroga la formazione risultino assenze ingiustificate, provvede alla contestazione della sanzione corrispondente secondo i criteri e le misure definite all'art. 2 del presente decreto, limitatamente ai lavoratori per i quali e' accertata la mancata partecipazione alla formazione senza giustificato motivo oggettivo, e ne da' comunicazione all'INPS - sede territoriale competente - ai fini dell'applicazione della sanzione.
 
Art. 4
Fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Modalita' di applicazione delle
sanzioni

1. Per le finalita' di cui all'art. 2, il servizio ispettivo territorialmente competente nell'ambito delle verifiche ispettive disposte presso datori di lavoro che abbiano o abbiano avuto lavoratori coinvolti nell'ambito dei programmi formativi di cui all'art. 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, accerta anche il concreto svolgimento della formazione secondo il programma contenuto nell'accordo sindacale, nell'esame congiunto o nell'ambito degli atti di cui alle procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale.
2. L'organo ispettivo, qualora dai registri dell'ente che eroga la formazione risultino assenze ingiustificate, provvede alla contestazione della sanzione corrispondente secondo i criteri e le misure definite all'art. 2 del presente decreto, limitatamente ai lavoratori per i quali e' accertata la mancata partecipazione alla formazione senza giustificato motivo oggettivo, e ne da' comunicazione all'INPS - sede territoriale competente - ai fini dell'applicazione della sanzione.
3. Le modalita' per procedere alla decurtazione delle mensilita' di integrazione salariale ai lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale a carico dei fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 sono individuate dai soggetti preposti alla gestione dei citati fondi.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2022

Il Ministro: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2354