Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2022 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2022, n. 160 |
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per l'istituzione del collegio dei revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. n. 138/2011 «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante «Statuto speciale per la Sardegna»; Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e in particolare gli articoli 14 e 19-bis; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.», e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 72; Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948; Visto il parere reso dalla Corte dei conti - Sezioni riunite in sede consultiva nell'adunanza del 24 aprile 2020; Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 15 giugno 2021; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione Sardegna (di seguito il Collegio), quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.
NOTE Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58. - Si riporta il testo degli articoli 14 e 19-bis decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188: «Art. 14 (Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennita'. Misure premiali). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri: a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero; b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennita' massima spettante ai membri del Parlamento, cosi' come rideterminata ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto; d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale; e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti; f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.» «Art. 19-bis (Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome). - 1. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.» - Si riporta il testo dell'articolo 72 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172: «Art. 72 (Il Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il collegio dei revisori dei conti, istituito ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione. 2. Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori. 3. Nello svolgimento dell'attivita' di controllo, il collegio si conforma ai principi di onorabilita', professionalita' e indipendenza previsti dall'art. 2387 del codice civile. 4. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti della regione. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. 5. Il registro dei verbali e' custodito presso la sede della regione. Copia del verbale e' inviata al presidente della regione, al Consiglio regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al responsabile finanziario della regione.» - Si riporta il testo dell'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna: «Art. 56. Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonche' le norme di attuazione del presente Statuto. Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2
Composizione e costituzione del Collegio
1. Il Collegio dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri scelti mediante estrazione da un elenco appositamente costituito presso la Presidenza della Regione i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. 2. I componenti del Collegio non possono far parte dell'elenco per l'estrazione successiva a quella dell'esercizio del mandato. 3. La costituzione del Collegio e' disposta con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale. 4. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il Collegio opera in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68. |
| Art. 3
Disciplina integrativa delle funzioni
1. La legge regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, determina i compensi dei componenti il collegio e puo' dettare norme integrative sulle sue funzioni e competenze. |
| Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Le spese per il funzionamento del Collegio sono a carico della Regione Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Cartabia |
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