Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2022 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2022, n. 160
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per l'istituzione del collegio dei revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. n. 138/2011 «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante «Statuto speciale per la Sardegna»;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e in particolare gli articoli 14 e 19-bis;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.», e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 72;
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948;
Visto il parere reso dalla Corte dei conti - Sezioni riunite in sede consultiva nell'adunanza del 24 aprile 2020;
Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 15 giugno 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione Sardegna (di seguito il Collegio), quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.

NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3,
recante lo Statuto speciale della Regione autonoma della
Sardegna e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo
1948, n. 58.
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 19-bis
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 agosto 2011, n. 188:
«Art. 14 (Riduzione del numero dei consiglieri e
assessori regionali e relative indennita'. Misure
premiali). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi
stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza
pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria
autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi
ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:
a) previsione che il numero massimo dei consiglieri
regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta
regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con
popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le
Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a
40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di
abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei
milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione
fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con
popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La
riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a
quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna Regione
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura
regionale successiva a quella della data di entrata in
vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero
di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella
presente lettera, non possono aumentarne il numero;
b) previsione che il numero massimo degli assessori
regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei
componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento
all'unita' superiore. La riduzione deve essere operata
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla
prima legislatura regionale successiva a quella in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli
emolumenti e delle utilita', comunque denominati, previsti
in favore dei consiglieri regionali entro il limite
dell'indennita' massima spettante ai membri del Parlamento,
cosi' come rideterminata ai sensi dell'articolo 13 del
presente decreto;
d) previsione che il trattamento economico dei
consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva
partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;
e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di
un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di
vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed
economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini
del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo
con le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante
estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i
requisiti previsti dai principi contabili internazionali,
avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso
di specifica qualificazione professionale in materia di
contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria
anche degli enti territoriali, secondo i criteri
individuati dalla Corte dei conti;
f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere
dalla prima legislatura regionale successiva a quella in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri
regionali.»
«Art. 19-bis (Disposizioni finali concernenti le
regioni a statuto speciale e le province autonome). - 1.
L'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e
delle relative norme di attuazione e secondo quanto
previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.
42.»
- Si riporta il testo dell'articolo 72 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
luglio 2011, n. 172:
«Art. 72 (Il Collegio dei revisori dei conti). - 1.
Il collegio dei revisori dei conti, istituito ai sensi e
secondo le modalita' previste dall'art. 14, comma 1,
lettera e), del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza sulla
regolarita' contabile, finanziaria ed economica della
gestione della regione, delle sue articolazioni
organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio,
compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un
proprio organo di revisione.
2. Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20
del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano
fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente
articolo. L'ordinamento contabile regionale puo' prevedere
ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei
revisori.
3. Nello svolgimento dell'attivita' di controllo, il
collegio si conforma ai principi di onorabilita',
professionalita' e indipendenza previsti dall'art. 2387 del
codice civile.
4. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie
funzioni, il collegio dei revisori ha diritto di accesso
agli atti e documenti della regione. I singoli componenti
hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli
individuali.
5. Il registro dei verbali e' custodito presso la sede
della regione. Copia del verbale e' inviata al presidente
della regione, al Consiglio regionale, alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti e al
responsabile finanziario della regione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 56, primo comma,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3, recante
lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna:
«Art. 56.
Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati
dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la
Sardegna sentita la Consulta regionale, proporra' le norme
relative al passaggio degli uffici e del personale dallo
Stato alla Regione, nonche' le norme di attuazione del
presente Statuto. Tali norme saranno sottoposte al parere
della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate
con decreto legislativo».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 14 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per
la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Composizione e costituzione del Collegio

1. Il Collegio dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri scelti mediante estrazione da un elenco appositamente costituito presso la Presidenza della Regione i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti.
2. I componenti del Collegio non possono far parte dell'elenco per l'estrazione successiva a quella dell'esercizio del mandato.
3. La costituzione del Collegio e' disposta con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.
4. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il Collegio opera in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68.
 
Art. 3

Disciplina integrativa delle funzioni

1. La legge regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, determina i compensi dei componenti il collegio e puo' dettare norme integrative sulle sue funzioni e competenze.
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Le spese per il funzionamento del Collegio sono a carico della Regione Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Gelmini, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Cartabia