Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2022 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2022, n. 161
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per l'istituzione del collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Sardegna.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante: «Statuto speciale per la Sardegna»;
Visto l'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948;
Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 15 giugno 2021;
Visto il parere reso dalla Corte dei conti - Sezioni riunite in sede consultiva nell'adunanza del 3 marzo 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Collegio dei revisori dei conti
del Consiglio regionale della Sardegna

1. Il Consiglio regionale della Sardegna, organo legislativo della regione rappresentativo del popolo sardo dotato di autonomia organizzativa, funzionale, contabile e di bilancio ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), ha facolta' di istituire, secondo le norme del proprio regolamento interno, un proprio Collegio dei revisori dei conti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3,
recante lo Statuto speciale della Regione autonoma della
Sardegna e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo
1948, n. 58.
- Si riporta il testo dell'art. 14 decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per
la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2011, n. 188:
«Art. 14 (Riduzione del numero dei consiglieri e
assessori regionali e relative indennita'. Misure
premiali). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi
stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza
pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria
autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi
ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:
a) previsione che il numero massimo dei consiglieri
regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta
regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con
popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le
Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a
40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di
abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei
milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione
fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con
popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La
riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a
quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna Regione
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura
regionale successiva a quella della data di entrata in
vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero
di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella
presente lettera, non possono aumentarne il numero;
b) previsione che il numero massimo degli assessori
regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei
componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento
all'unita' superiore. La riduzione deve essere operata
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla
prima legislatura regionale successiva a quella in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in
attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge
25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42, degli emolumenti e delle
utilita', comunque denominati, previsti in favore dei
consiglieri regionali entro il limite dell'indennita'
massima spettante ai membri del Parlamento, cosi' come
rideterminata ai sensi dell'art. 13 del presente decreto;
d) previsione che il trattamento economico dei
consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva
partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;
e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di
un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di
vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed
economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini
del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo
con le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante
estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i
requisiti previsti dai principi contabili internazionali,
avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso
di specifica qualificazione professionale in materia di
contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria
anche degli enti territoriali, secondo i criteri
individuati dalla Corte dei conti;
f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere
dalla prima legislatura regionale successiva a quella in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri
regionali."
- Si riporta il testo dell'art. 56, primo comma, della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo
Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna.
«Art. 56 - Una Commissione paritetica di quattro
membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto
Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale,
proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del
personale dallo Stato alla Regione, nonche' le norme di
attuazione del presente Statuto. Tali norme saranno
sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio
regionale e saranno emanate con decreto legislativo».

Note all'art. 1:
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3,
recante lo Statuto speciale della Regione autonoma della
Sardegna e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo
1948, n. 58.
 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Le spese per l'istituzione e il funzionamento del Collegio di cui all'articolo 1 sono a carico della Regione Sardegna, con risorse del bilancio del Consiglio regionale, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2022

MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Gelmini, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia