Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 7 luglio 2022 |
Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022. Sottomisure 17.2 e 17.3. Approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte inerenti le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualita'. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto l'art. 60, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorita' di gestione del relativo programma; Visto, in particolare, l'art. 65, paragrafo 3 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorita' di gestione e gli altri organismi; Visto l'art. 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale l'Autorita' di gestione puo' designare uno o piu' organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinche' l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante le modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2022 (CCI 2014IT06RDNP001), approvato con decisione comunitaria C(2015)8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 e, in particolare, le sottomisure 17.2 «Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali» e 17.3 «Strumenti per la stabilizzazione del reddito», afferenti la Priorita' 3 «Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo»; Visto il finanziamento del FEASR al PSRN 2014-2022, di euro 48.500.000,00 per ciascuna delle sottomisure 17.2 e 17.3, con data ultima per l'esecuzione delle spese al 31 dicembre 2025; Considerato che, nel capitolo 13.4 del PSRN 2014-2022, e' indicato l'importo di euro 2.000.000,00, relativo al regime «de minimis», per il pagamento dei contributi sulle spese amministrative di costituzione dei fondi di cui alle sottomisure 17.2 e 17.3; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante «Disposizioni in materia di agricoltura»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», ed in particolare gli articoli 13, 15 e 17, inerenti alle verifiche relative agli aiuti di Stato e le conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del registro nazionale aiuti; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2020, n. 53; Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300 che, da ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021 di conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini; Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 24 febbraio 2022, n. 90017, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022; Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022 n. 138295, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020; Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi n. 165/1999 e n. 118/2000, e' individuata quale organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013; Considerato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) approvato annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013; Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411, recante «Procedure attuative per il riconoscimento della revoca dei soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016 e successive modificazioni»; Visto il decreto 19 luglio 2019, n. 29010 di approvazione della metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le quote di adesione alla copertura mutualistica - Sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588 recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»; Viste le «Linee guida sull'ammissibilita' delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020» approvate da ultimo con decreto ministeriale 13 gennaio 2021, n. 14786; Vista il decreto 26 luglio 2021, n. 340440, di approvazione della Convenzione di delega 12 luglio 2021 sottoscritta dall'Autorita' di gestione del PSRN 2014-2022 e da AGEA in qualita' di Organismo intermedio, che disciplina i rapporti relativi all'affidamento delle attivita' delegate per le sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022; Considerato che la domanda di riconoscimento presentata dai soggetti gestori al Mipaaf costituisce manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici delle predette sottomisure 17.2 e 17.3 ai sensi dell'art. 2, comma 3, del sopracitato decreto 7 febbraio 2019; Tenuto conto che nel PGRA sono individuate, tra l'altro, le tipologie di spesa ammissibile per i Fondi di mutualita' e IST che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b) e d) del regolamento n. 1305/2013; Tenuto conto della necessita' di procedere all'attuazione delle sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022, con riferimento alle spese amministrative di costituzione dei Fondi, stabilendo la dotazione finanziaria in conformita' alle risorse indicate nel Programma per tale tipologia di spesa; Ritenuto altresi' opportuno che, le decisioni dell'Autorita' di gestione in merito agli interventi ammissibili delle sottomisure 17.2 e 17.3, siano assunte con trasparenza e che tutti i potenziali beneficiari possano esser resi edotti delle possibilita' previste dal PSRN 2014-2022;
Decreta:
Art. 1 Approvazione dell'Avviso pubblico - invito a presentare proposte - Spese amministrative di costituzione dei fondi - Sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014/2022.
1. E' approvato l'allegato Avviso pubblico - invito a presentare proposte inerenti le spese amministrative di costituzione dei fondi ai sensi della sottomisura 17.2 - Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali e della sottomisura 17.3 - Strumento per la stabilizzazione del reddito settoriale di cui al PSRN 2014-2022. L'avviso ed i suoi allegati formano parte integrante del presente decreto. |
| Allegato
Avviso pubblico invito a presentare proposte spesa amministrative di costituzione dei fondi di mutualita' Oggetto: regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2022 - Misura 17, sottomisure 17.2 - Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali e 17.3 - Strumento di stabilizzazione del reddito settoriale. Avviso pubblico a presentare proposte - Spese amministrative di costituzione dei fondi.
Art. 1.
Finalita' ed obiettivi
Le sottomisure 17.2 e 17.3 del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022 (PSRN), approvato dalla Commissione europea da ultimo con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 prevedono il sostegno ai fondi di mutualizzazione e IST che possono operare in modo complementare o alternativo agli altri strumenti di gestione del rischio, allo scopo di incentivare una piu' efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013. Le sottomisure sono cofinanziate con risorse dell'Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183 e mirano ad ampliare il ventaglio di strumenti di gestione del rischio a disposizione delle imprese agricole, per le quali l'offerta di tali strumenti e' oggi essenzialmente limitata a prodotti assicurativi, attraverso il sostegno ai fondi, ufficialmente riconosciuti, basati sulla mutualita' tra agricoltori ed, in particolare, per i rischi che non trovano nel sistema assicurativo una concreta protezione. Ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, e del relativo decreto attuativo n. 1411 del 7 febbraio 2019, nonche' del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA), possono essere riconosciuti esclusivamente i Fondi per rischi climatici e sanitari nell'ambito della sottomisura 17.2 ed i Fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale di cui alla sottomisura 17.3. In aggiunta, nel PGRA sono individuate, tra l'altro, anche le tipologie di spese ammissibili al sostegno per la campagna di riferimento, tra le quali rientrano le spese amministrative di costituzione. Pertanto, il presente avviso, in conformita' alla sopracitata normativa, fornisce una serie di disposizioni per la concessione e l'erogazione di un contributo pubblico, finalizzato al rimborso delle spese amministrative di costituzione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente, sostenute dai fondi ufficialmente riconosciuti.
Art. 2.
Definizioni
Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni: a) «AdG»: Autorita' di gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2022 - Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) con sede in via XX Settembre 20 - 00187 Roma; b) «Piano di gestione dei rischi in agricoltura» (di seguito PGRA): strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che nel capo III e nel capo IV stabilisce la tipologia di spese ammissibili e l'entita' del contributo pubblico relativamente ai Fondi, tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali aderenti. Nel PGRA sono, altresi', individuate le produzioni, gli allevamenti, i settori e i rischi assoggettabili a copertura mutualistica Nel PGRA puo' essere disposto qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche; c) «Soggetto gestore» (di seguito SG): i soggetti di cui all'art. 1, lettera b) del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'Autorita' competente (Mipaaf), ai fini della gestione dei Fondi di mutualizzazione di cui all'art. 1 lettere d) ed e) del citato decreto, e siano stati inseriti nell'elenco istituito in ambito SIAN - SGR di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411; d) «Agricoltore attivo»: un agricoltore - persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalita' giuridica di detto gruppo dei suoi membri, la cui azienda e' situata nel territorio italiano e che esercita un'attivita' agricola - che rientri nelle fattispecie indicate dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonche' ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2018 n. 5465; e) «Fondo per rischi climatici e sanitari»: il fondo di cui all'art. 1 lettera d) del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 che puo' beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013; f) «Fondo per la tutela del reddito settoriale»: il fondo di cui all'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 che puo' beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013; g) «Fondo»: i Fondi per rischi climatici e sanitari e per la tutela del reddito settoriale ufficialmente riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2016 e del relativo decreto attuativo 7 febbraio 2019; h) «Rischi climatici»: un'avversita' atmosferica e/o una calamita' naturale ricomprese tra quelle indicate nel PGRA della campagna di riferimento; i) «Avversita' atmosferica»: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccita' prolungata, assimilabile a una calamita' naturale; j) «Calamita' naturale»: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo; k) «Rischi sanitari»: le fitopatie, le infestazioni parassitarie e le epizoozie ricomprese tra quelle indicate nel PGRA della campagna di riferimento; l) «Manifestazione di interesse» (di seguito MI): la domanda di riconoscimento presentata da un Soggetto gestore ai sensi del decreto 7 febbraio 2019, n. 1411; m) «Domanda di sostegno»: la domanda di partecipazione al presente avviso inoltrata dal soggetto gestore di un Fondo ufficialmente riconosciuto, a completamento dell'iter avviato con la presentazione della Manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici della sottomisura 17.2 «Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali» e della sottomisura 17.3 «Strumento di stabilizzazione del reddito settoriale»; n) «Data di presentazione della domanda di sostegno»: la data di presentazione attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente; o) «Domanda di pagamento»: la domanda presentata all'Organismo pagatore AGEA da un SG di un fondo per ottenere il pagamento del contributo pubblico ammesso; p) «Fascicolo aziendale»: ai sensi del decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015 il fascicolo aziendale e' l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) composizione strutturale; b) piano di coltivazione; c) composizione zootecnica; d) composizione dei beni immateriali; e) adesioni ad organismi associativi; f) iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni; q) «Operazione»: l'azione relativa alla costituzione, riconoscimento e avviamento del fondo, selezionata dall'AdG del PSRN 2014-2022, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi delle sottomisure 17.2 e 17.3; r) «Durata dell'operazione»: il periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di presentazione della Manifestazione di interesse; s) «Operazione pienamente realizzata»: l'operazione per la quale e' scaduto il termine dei trentasei mesi a decorrere dalla data di presentazione della manifestazione di interesse; t) «Operazione completata»: l'operazione pienamente realizzata e per la quale sono state sostenute le relative spese ed il contributo pubblico corrispondente e' stato corrisposto al beneficiario; u) «Utente qualificato»: il richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA OP; v) «Codice OTP»: il codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente.
Art. 3.
Beneficiari
Possono beneficiare del sostegno i Fondi di mutualizzazione ufficialmente riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e del relativo decreto attuativo 7 febbraio 2019, n. 1411, ammessi a beneficiare del sostegno di cui agli articoli 38 e 39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013. I suddetti beneficiari non devono trovarsi in fase di sospensione o revoca del riconoscimento ai sensi dell'art. 6 del citato decreto 7 febbraio 2019.
Art. 4.
Criteri di ammissibilita' delle spese
Per tutte le spese relative all'operazione oggetto di contributo pubblico, si applicano le regole generali di ammissibilita' previste dalla normativa dell'Unione europea attinenti al FEASR. Ai sensi del presente avviso, affinche' una spesa sia ammissibile deve soddisfare almeno i seguenti requisiti: a) la spesa non deve essere finanziata da altri programmi dell'Unione europea e/o nazionali e comunque con altre risorse pubbliche; b) la spesa deve avere un importo ragionevole e rispettare il principio di sana gestione finanziaria, razionale allocazione delle risorse ed economicita' della gestione; c) la spesa deve essere effettuata nel periodo di vigenza temporale; d) la spesa deve essere effettivamente e definitivamente sostenuta dal SG; e) in fase di rendicontazione, la spesa deve essere supportata da documenti giustificativi (fatture quietanzate o altri documenti aventi forza probante equivalente), ad esclusione delle spese riconosciute forfettariamente. 4.1 Spese ammissibili Il sostegno finanziario puo' essere concesso solo per le spese amministrative di costituzione del fondo, ripartite in misura decrescente su un triennio a partire dalla data di presentazione della manifestazione di interesse. Il contributo pubblico alle spese amministrative di costituzione dei fondi non potra', in ogni caso, essere superiore a euro 200.000 per soggetto gestore (regime de minimis). I fondi non sono soggetti ad obbligo alcuno in merito alla attivita' di informazione e pubblicita' di cui all'art. 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 e in particolare all'allegato III. Per spese amministrative di costituzione si intendono i costi sostenuti dal SG del fondo direttamente collegati alla sua costituzione, riconoscimento e avviamento, suddivisi in due macro-categorie: spese dirette per il personale e spese diverse dai costi per il personale. a) Spese dirette per il personale La voce spese di personale comprende la spesa per il personale dipendente a tempo indeterminato e la spesa per il personale con contratto a tempo determinato, o con rapporto definito da altri istituti contrattuali, effettivamente impiegato per la costituzione/riconoscimento e per la gestione del fondo, ivi comprese collaborazioni e consulenze esterne relative a prestazioni a carattere tecnico e/o scientifico, rese da professionisti (persone fisiche). I costi per il personale comprendono anche le tasse e i contributi previdenziali a carico dei lavoratori nonche' gli oneri sociali volontari e obbligatori che gravano sul datore di lavoro. I costi delle missioni di lavoro non sono considerati costi per il personale. Per il complesso dei costi sostenuti l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. L'IRAP e' ammissibile al cofinanziamento dei fondi europei, in coerenza con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 del 2018, solo nelle seguenti casistiche: quando riguarda enti non commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 446/1997, che esercitano attivita' non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta e' disciplinata dall'art. 10 del citato decreto; quando riguarda le amministrazioni pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-bis) del decreto legislativo n. 446/1997, come definite dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta e' disciplinata dall'art. 10 del decreto legislativo n. 446/1997; sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attivita' configurabile come commerciale; quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attivita' non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. In tutti gli altri casi, ovvero per i soggetti passivi che determinano la base imponibile ai fini IRAP in base alla differenza tra il valore e i costi della produzione (c.d. metodo contributivo o analitico), l'imposta non costituisce costo ammissibile e quindi il relativo costo non puo' essere rendicontato sull'operazione finanziata. L'importo massimo ammissibile per il personale dipendente a tempo indeterminato o determinato e' quello di cui ai vigenti CCNL di riferimento. Le eventuali fatture relative alle spese sostenute per il personale devono riportare il CUP (Codice unico progetto) o scritture equipollenti. A titolo di indicazione di scrittura equipollente, fino al momento della presentazione della domanda di sostegno si riporta di seguito la seguente: «PSRN 2014-2022 - Sottomisura (17.2 o 17.3) - domanda di riconoscimento prot. Mipaaf XXX del XXX». A seguito della presentazione della domanda di sostegno l'indicazione della domanda di riconoscimento potra' essere sostituita dal codice a barre della DS come indicato di seguito: «PSRN 2014-2022 - Sottomisura (17.2 o 17.3) - domanda n. ...». Tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2021, se prive di CUP o di indicazione equipollente, come indicato nelle Linee guida sull'ammissibilita' delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (approvate da ultimo con decreto ministeriale 13 gennaio 2021) non sono considerate ammissibili. b) Spese diverse dai costi per il personale Per le spese diverse da quelle del personale, viene riconosciuto un tasso forfettario del 40 per cento dei costi diretti ammissibili per il personale, in applicazione dell'art. 68-ter del regolamento n. 1303/2013 entro il limite massimo dell'ammontare definito dal soggetto gestore in sede di domanda di sostegno. 4.2 Vigenza temporale Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal soggetto gestore per la costituzione, il riconoscimento e la gestione del Fondo nel periodo di trentasei mesi a partire dalla data di presentazione della Manifestazione di interesse. Qualsiasi spesa effettuata al di fuori di tali termini sara' considerata non ammissibile a contributo. Sono altresi' ammissibili solo le attivita' effettuate successivamente alla data di presentazione della MI, anche se il documento contabile di spesa dovesse risultare posteriore a tale data.
Art. 5.
Dichiarazioni
I richiedenti, ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno certificano, assumendole come proprie e veritiere, tutte le dichiarazioni di seguito riportate: a) di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal presente avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai criteri di ammissibilita' delle spese di cui all'art. 4; b) che per la realizzazione delle operazioni di cui al presente avviso non ha richiesto ne' ottenuto contributi da altri enti pubblici a valere su altre misure dei PSR 2014/2022 (Fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali; c) di essere a conoscenza del fatto che, qualora risultasse beneficiario di un contributo ai sensi dell'avviso pubblico - invito a presentare proposte - non potra' chiedere altre sovvenzioni comunitarie o nazionali aventi per oggetto le stesse attivita' finanziate; d) che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), e commi da 2 a 7, e all'art. 76, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; e) di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacita' giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori; f) di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall'art. 14 del presente avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni; g) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo n. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni; h) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge n. 898/1986 e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo; i) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 5 maggio 2016 e relativo attuativo in materia di inosservanza dei requisiti e conseguente revoca del riconoscimento di soggetto gestore; j) di disporre e poter esibire idonea documentazione comprovante le spese sostenute per il personale; k) di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i cinque anni successivi alla data di pagamento del saldo del contributo pubblico; l) di essere a conoscenza, ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016, attuato in ambito nazionale con il decreto legislativo n. 101/2018, che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonche' pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa; m) di accogliere e approvare sin d'ora, che l'AdG, o suo delegato, abbia accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del richiedente per le attivita' di ispezione previste nonche' a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto; n) di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali enti o soggetti delegati da ogni responsabilita' derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo; o) di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuera' i pertinenti controlli relativi alla spesa ammissibile e al contributo concedibile; p) di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente avviso sara' effettuata tramite la PEC indicata in domanda, in ottemperanza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 82/2005, e di essere consapevole che, ai sensi della legge n. 221/2012 la disponibilita' di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la pubblica amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sara' suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate secondo le modalita' previste in avviso; q) di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverra' solo dopo presentazione della domanda di pagamento, istruita e conclusasi con esito positivo; r) a riprodurre o integrare la domanda di sostegno nonche' a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSRN; s) a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attivita' relative al PSRN; t) di essere consapevole che ai sensi dell'art. 3-bis (uso della telematica) della legge n. 241/1990, per conseguire maggiore efficienza nell'attivita' amministrativa, e' incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati; u) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), e che non e' dato corso alle richieste presentate in modalita' diverse dalle seguenti: per i beneficiari in qualita' di utenti qualificati del portale SIAN, e' possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalita' di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA OP www.agea.gov.it); per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza agricola (CAA), la consultazione e' possibile attraverso le informazioni messe a disposizione al CAA stesso da parte di AGEA OP sul SIAN; v) di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'Organismo pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande di sostegno e di pagamento, comunicano tramite il sito www.sian.it nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione a distanza ai sensi dell'art. 3-bis (uso della telematica) della legge n. 241/1990 e dell'art. 34 (servizi informatici per le relazioni fra pubblica amministrazione e utenti) della legge n. 69/2009. w) che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (art. 1, comma 1052, legge 27 dicembre 2006, n. 296) e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o nel caso tali coordinate siano errate, il pagamento non potra' essere erogato.
Art. 6.
Modalita' di presentazione della domanda di sostegno
Per la presentazione della domanda di sostegno e' necessario che ciascun proponente abbia preventivamente costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale presso l'OP territorialmente competente in base alla regione dove e' ubicata la sede legale del proponente stesso, indicando obbligatoriamente un indirizzo PEC valido, per le comunicazioni di cui al successivo art. 16. L'AGEA OP e' responsabile della ricezione delle domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico. La domanda di sostegno deve essere presentata per ciascun fondo riconosciuto esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta agenzia, secondo una delle seguenti modalita': 1. direttamente sul sito www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per i SG che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati); 2. in modalita' assistita sul portale SIAN www.sian.it per i SG che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA), accreditato dall'OP AGEA, sottoscrivendo l'atto tramite firma elettronica mediante codice OTP. Per il punto 2) oltre alla modalita' standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del SG sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualita' di «utente qualificato», puo' sottoscrivere la documentazione mediante codice OTP. La domanda di sostegno dovra' essere corredata da: a) una relazione (piano dei fabbisogni) che illustri le necessita' operative da supportare, i profili professionali individuati per far fronte a tali esigenze e la coerenza con le scelte effettuate. Inoltre, tale relazione dovra' riportare la tipologia di figura professionale e l'oggetto della mansione e illustrare dettagliatamente il tempo necessario a svolgere l'attivita'. nell'allegato 1 sono riportati gli elementi minimi che un Piano dei fabbisogni deve contenere. In allegato al Piano dei fabbisogni e' necessario allegare i CV aggiornati del personale individuato, debitamente firmati. Si precisa che non e' necessaria, in fase di presentazione della domanda di sostegno, l'individuazione del personale che sara' assunto successivamente all'eventuale finanziamento della domanda, ma e' necessario indicare il CCNL applicato, il livello di inquadramento, la tipologia di rapporto e la relativa spesa; b) il piano economico-finanziario contenente la definizione della spesa prevista e la ripartizione della stessa per tipologie di spesa (spese per il personale e spese diverse da quelle per il personale), secondo lo schema riportato nell'allegato 2 del presente avviso; c) per le collaborazioni e consulenze esterne, da intendersi come persone fisiche anche con partita IVA, almeno tre preventivi di spesa indipendenti e comparabili tra di loro unitamente ad una dichiarazione nella quale sia indicato il preventivo prescelto e le motivazioni della scelta. Non e' necessario presentare la predetta documentazione qualora il compenso per giornata/uomo sia inferiore/uguale ai seguenti massimali retributivi (richiamati dalla circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali e successive modifiche ed integrazioni): I. Fascia A - professionista o esperto senior con esperienza almeno quinquennale: max 500,00 euro/giorno (max dieci giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata dell'operazione o per fasi della stessa). II. Fascia B - professionista o esperto junior con esperienza almeno triennale: max 300,00 euro/giorno (max dieci giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata dell'operazione o per fasi della stessa). III. Fascia C - professionista o esperto junior con meno di tre anni di esperienza: max 200,00 euro/giorno (max dieci giorni al mese se la prestazione specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata dell'operazione o per fasi della stessa). d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa al regime de minimis, secondo lo schema riportato all'allegato 3 del presente avviso; e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa al regime I.V.A. secondo lo schema riportato all'allegato 4 del presente avviso; f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa all'assoggettabilita' IRAP secondo lo schema riportato all'allegato 5 del presente avviso. Tali documenti sono acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. In sede di compilazione della domanda il proponente dovra' dichiarare l'importo delle spese dirette per il personale e calcolare forfettariamente l'importo delle spese diverse da quelle del personale. La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sara' rilasciata specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di sostegno. Le domande di sostegno possono essere presentate entro il 10 ottobre 2023. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo o festivo, la scadenza sara' posticipata al primo giorno lavorativo successivo o utile. Il sistema consente la presentazione delle domande di sostegno esclusivamente ai soggetti gestori che risultano riconosciuti ed inseriti nell'elenco di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2019 istituito in ambito SIAN. Diversamente, se il fondo risulta in stato di sospensione o revoca del riconoscimento, il sistema non consente la presentazione della domanda. Il fondo risulta in stato di sospensione se il SG apporta modifiche al regolamento, allo statuto, alla scheda informativa o al Piano economico finanziario triennale. Dal momento in cui vengono apportate modifiche ai predetti documenti, il fondo permane nello stato di sospensione fino all'approvazione delle modifiche da parte dell'autorita' competente (Mipaaf).
Art. 7.
Istruttoria della domanda di sostegno
Tutte le domande di sostegno presentate, ai sensi dell'art. 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che e' possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi. In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine: a) alla ricevibilita' della domanda: la verifica di ricevibilita' ha ad oggetto la completezza formale e documentale della domanda ed in particolare la verifica del rispetto dei termini temporali di presentazione della stessa. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta la non ricevibilita' della domanda di sostegno; b) all'ammissibilita' della domanda: la verifica di ammissibilita' ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 3 e dell'ammissibilita' della spesa di cui all'art. 4 del presente avviso nonche' la determinazione dell'importo ammissibile a contributo ed il rispetto della soglia del «de minimis» di cui all'art. 4.1. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilita' comporta l'inammissibilita' a contributo della domanda di sostegno. I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiose di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'istruttoria della domanda di sostegno e' di competenza di AGEA OP, che esegue i controlli amministrativi di cui ai punti a) e b), registrandone l'esito in apposita lista di controllo (check list). Ai fini del perfezionamento dell'iter istruttorio l'agenzia ha facolta' di chiedere chiarimenti ai soggetti interessati. Sulla base dell'importo ammesso delle spese dirette per il personale in sede di istruttoria della DS sara' ricalcolato l'importo ammissibile delle spese diverse da quelle del personale.
Art. 8.
Approvazione della domanda di sostegno e concessione del contributo
All'esito dei controlli istruttori svolti AGEA OP provvede con proprio atto ad approvare le domande di sostegno ammesse a finanziamento, con indicazione della spesa ammessa a contributo e del contributo concesso. L'atto e' trasmesso ai beneficiari. L'atto di approvazione, comprensivo della data di ammissione, della spesa ammessa e del contributo concesso, e' pubblicato sul sito AGEA www.agea.gov.it e trasmesso all'Autorita' di gestione, che provvede alla sua pubblicazione sul sito internet del Mipaaf. Ai titolari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilita', che segue lo stesso iter di pubblicazione dell'atto di approvazione.
Art. 9.
Modalita' di presentazione istanza di riesame
Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda risulti inammissibile o in caso di riduzione dell'importo richiesto, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il richiedente puo' presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso. Entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione di cui all'art. 8 il richiedente presenta istanza di riesame debitamente motivata esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo-lotto2@pec.it Eventuali disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle istanze di riesame saranno oggetto di istruzioni operative emanate da AGEA OP. Non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente a importi non ammessi inferiori ai dieci euro. AGEA OP comunica l'esito dell'istruttoria di riesame che assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa. Se il richiedente non si avvale di tale possibilita', l'istruttoria assume carattere definitivo.
Art. 10.
Varianti
E' consentito apportare varianti al progetto approvato senza aumento della spesa ammessa. A tale scopo, il beneficiario deve presentare domanda secondo una delle seguenti modalita': 1. direttamente sul sito internet AGEA www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per i SG che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA; 1. in modalita' assistita sul portale SIAN www.sian.it per i SG che hanno conferito mandato a un CAA, accreditato dall'OP AGEA, sottoscrivendo l'atto tramite firma elettronica mediante codice OTP. Tale domanda dovra' essere corredata, pena la non ricevibilita', dalla seguente documentazione: piano dei fabbisogni e il piano economico-finanziario con evidenza delle modifiche apportate; per ciascuna risorsa oggetto della variante, il CV aggiornato, debitamente firmato; una relazione che giustifichi le variazioni apportate. Se del caso, allegare anche per collaborazioni /consulenze esterne, i tre preventivi indipendenti e comparabili tra loro unitamente ad una dichiarazione che giustifichi la scelta degli stessi. E' consentita la presentazione di massimo due richieste di variante per ciascuna domanda di sostegno.
Art. 11.
Presentazione della domanda di pagamento
Al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, il beneficiario deve presentare apposita domanda di pagamento all'OP AGEA, nei limiti dell'importo definito nel relativo provvedimento di concessione. E' possibile presentare domande di pagamento intermedie per stati di avanzamento. La domanda di pagamento finale, da produrre al termine delle attivita' oggetto di sostegno, deve essere presentata entro e non oltre l'8 luglio 2025. Tutte le domande presentate oltre tale termine saranno considerate irricevibili. Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite i servizi telematici dell'OP AGEA, secondo una delle seguenti modalita': 2. direttamente sul sito internet AGEA www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per i SG che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA; 3. in modalita' assistita sul portale SIAN www.sian.it per i SG che hanno conferito mandato a un CAA, accreditato dall'OP AGEA, sottoscrivendo l'atto tramite firma elettronica mediante codice OTP. Per il punto 2) oltre alla modalita' standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del SG sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito internet AGEA, in qualita' di «utente qualificato», puo' sottoscrivere la documentazione mediante codice OTP. Alla domanda di pagamento deve essere allegato quanto segue: per ciascuna risorsa impiegata, di cui al Piano dei fabbisogni, un timesheet nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del SG. Il fac-simile di timesheet e' riportato nell'allegato 6; per ciascuna risorsa individuata dopo il finanziamento della domanda, il CV aggiornato, debitamente firmato; la documentazione attestante la spesa sostenuta opportunamente quietanzata (buste paga, fatture, documenti attestanti i pagamenti effettuati, evidenze del versamento degli oneri fiscali, sociali e previdenziali); la documentazione attestante la tracciabilita' dei pagamenti che devono essere effettuati dai beneficiari secondo le modalita' di cui all'allegato 7; nel caso di documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi (es.: mod. F24), essi dovranno essere accompagnati da un'attestazione dell'importo imputabile che comprenda, nel caso di versamenti cumulativi, l'individuazione dei pagamenti per singolo lavoratore. Il pagamento in contanti non e' consentito. I costi diversi da quelli del personale sono determinati nelle singole domande di pagamento applicando la percentuale del 40 per cento ai costi diretti del personale. I documenti suddetti sono acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. Al richiedente sara' rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa. Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di pagamento sono contenute nelle istruzioni operative emanate dall'OP AGEA.
Art. 12.
Istruttoria delle domande di pagamento
L'istruttoria relativa alle domande di pagamento viene effettuata dall'OP AGEA ed e' suddivisa in tre fasi: controlli di ricevibilita'; controlli amministrativi; controlli in loco. 12.1 Controlli di ricevibilita' delle domande La verifica di ricevibilita' delle domande comprende la completezza formale e documentale delle stesse. Inoltre, tale verifica include il rispetto dei termini temporali di presentazione delle domande. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta il mancato accoglimento delle domande di pagamento. 12.2 Controlli amministrativi Nell'ambito di tali controlli vengono effettuate verifiche su tutte le domande di pagamento presentate e considerate ricevibili, atte a verificare: la conformita' delle attivita' realizzate con quelle ammesse a contributo; i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati; la presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali o unionali; il rispetto della percentuale del 40 per cento dei costi diversi da quelli per il personale. Con riferimento ai costi diversi da quelli per il personale, qualora i controlli di cui sopra determinino una riduzione dei costi diretti ammissibili per il personale rispetto all'importo indicato in domanda, per il calcolo dell'ammontare totale della spesa ammessa la percentuale del 40 per cento sara' applicata sulla spesa verificata e considerata ammissibile. 12.3 Controlli in loco, per le domande selezionate a campione. I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5 per cento della spesa dichiarata all'OP AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento. La selezione del campione e' effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale. Attraverso i controlli in loco e' verificata la conformita' delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilita' relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. I controlli in loco comprendono una visita presso la sede del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta. L'esito del controllo viene comunicato attraverso la sottoscrizione di un verbale. Ulteriori istruzioni operative sono definite dall'OP AGEA con proprio provvedimento. L'esito dei controlli amministrativi di cui al precedente punto 12.2 e' comunicato via PEC al beneficiario. Il beneficiario puo' presentare via PEC richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione degli stessi. L'OP AGEA e' responsabile dell'istruttoria delle richieste di riesame e ne comunica via PEC l'esito che assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa. Sulla base degli esiti istruttori amministrativi compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di riesame e dei controlli in loco delle domande di pagamento, fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale l'OP AGEA, provvede ad autorizzare il pagamento delle domande.
Art. 13. Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di sostegno e di pagamento
1) Ritiro delle domande Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro e' registrato dall'OP AGEA tramite le apposite funzionalita' in ambito SIAN. Tuttavia, se l'autorita' competente ha gia' informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi. Le modalita' operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono definite dall' OP AGEA con proprio provvedimento. 2) Correzione degli errori palesi Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 (correzioni e adeguamento di errori palesi), le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi riconosciuti dall'OP AGEA sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purche' il beneficiario abbia agito in buona fede. L'errore puo' essere considerato palese solo se puo' essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa. In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, AGEA OP determina la ricevibilita' della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento. Per le domande di pagamento estratte per il controllo in loco, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco. Le modalita' operative per la comunicazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 dell'errore palese, sono definite dall'OP AGEA con proprio provvedimento.
Art. 14.
Riduzioni, esclusioni e sanzioni
Il mancato rispetto, imputabile ai beneficiari, dei criteri e dei requisiti di ammissibilita' richiamati nel presente avviso comporta l'applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei regolamenti (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014, nonche' del decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588. Le modalita' di calcolo delle suddette riduzioni, esclusioni e sanzioni sono stabilite nell'allegato 8 del presente avviso.
Art. 15.
Importi e aliquote di sostegno
Il tasso di aiuto e' fissato al 70 per cento della spesa ammessa. Se necessario, l'intensita' dell'aiuto puo' essere adattata in modo uniforme per tutti i beneficiari, alla luce delle risorse finanziarie disponibili sulla misura. In ogni caso il tasso di aiuto minimo e' fissato al 20 per cento della spesa ammessa. Il contributo pubblico non potra', in ogni caso, essere superiore a euro 200.000 (de minimis) per singolo soggetto gestore. Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda di sostegno.
Art. 16.
Modalita' di gestione della comunicazione con il beneficiario
Gli indirizzi dei beneficiari sono rispondenti a quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorita' competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti: Autorita' di gestione: via XX Settembre, 20 00187 Roma, tel. 06-46651, sito internet: www.politicheagricole.it - PEC: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it Organismo pagatore AGEA: via Palestro, 81 - 00185 Roma, tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it - PEC: protocollo@pec.agea.gov.it Per i soggetti per i quali e' prevista l'obbligatorieta' dell'indirizzo PEC, ai sensi della legge 221/2012, le comunicazioni per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno mediante PEC. Per coloro che non rientrano tra i soggetti tenuti all'obbligatorieta' dell'indirizzo PEC, gli stessi dovranno prendere visione delle comunicazioni tramite consultazione del SIAN, secondo le modalita' sotto descritte: per i beneficiari in qualita' di utenti qualificati del portale SIAN, e' possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalita' di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it); per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza agricola (CAA), la consultazione e' possibile attraverso le informazioni messe a disposizione al CAA stesso da parte di AGEA OP sul SIAN.
Art. 17.
Consultazione del procedimento amministrativo e accesso agli atti
Ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 241/1990 (uso della telematica), i seguenti documenti amministrativi, che fanno parte del procedimento della domanda di sostegno e di pagamento, sono accessibili tramite consultazione sul SIAN: mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA); scheda di validazione del fascicolo aziendale; domanda di sostegno/pagamento; dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti; check-list delle istruttorie eseguite; eventuali comunicazioni al beneficiario (quali PEC, istruzioni operative, lettere raccomandate, provvedimenti amministrativi diffusi attraverso i siti istituzionali, etc.); informazioni relative ai pagamenti effettuati. Gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dell'iter amministrativo della domanda, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalita': per i beneficiari in qualita' di utenti qualificati del portale SIAN, e' possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalita' di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it); per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un CAA, ai sensi dell'art. 15 del decreto ministeriale Mipaaf del 27 marzo 2001 e art. 14 decreto ministeriale sanita' del 14 gennaio 2001, e' possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA OP sul SIAN. Non e' dato corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalita' diverse rispetto a quelle sopra descritte.
Art. 18.
Disposizioni finanziarie
Per l'attuazione del presente avviso e' assegnato un importo di risorse in termini di spesa pubblica di euro 2.000.000,00, di cui euro 1.100.000,00 a carico del Fondo di rotazione ex 183/1987 ed euro 900.000,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Previa modifica del PSRN 2014-2022, con successivo provvedimento l'Autorita' di gestione potra' incrementare la dotazione di cui al comma 1 a seguito di economie rinvenienti da altre sottomisure del programma. Eventuali economie potranno essere utilizzate a copertura dei fabbisogni di altri avvisi pubblici per le sottomisure 17.2 e 17.3 o, previa modifica del PSRN, per la sottomisura 17.1.
Art. 19.
Norme di rinvio
Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990, con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge n. 241/1990 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.
Art. 20.
Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati forniti saranno trattati in conformita' e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE». Responsabile del trattamento e' l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualita' di delegato e nominato dal MIPAAF per il trattamento delle domande di sostegno e nel suo ruolo di Organismo pagatore titolare del trattamento delle domande di pagamento. La sede di AGEA OP e' in via Palestro, 81 - 00187 Roma. Il sito internet istituzionale di AGEA e' il seguente: www.agea.gov.it |
| Art. 2
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria prevista per l'avviso pubblico di cui all'art. 1 e' pari ad euro 2.000.000,00 di cui euro 1.100.000,00 a carico del Fondo di rotazione ex 183/1987 ed euro 900.000,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 2. Previa modifica del PSRN 2014-2022, con successivo provvedimento, l'Autorita' di gestione potra' incrementare la dotazione di cui al comma 1 a seguito di economie rinvenienti da altre sottomisure del programma. Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Mipaaf. Roma, 7 luglio 2022
Il direttore generale: Angelini
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 915 |
| Allegato 1
PIANO DEI FABBISOGNI - ELEMENTI MINIMI (FAC SIMILE) PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 2014-2022 - Sottomisura XX PIANO DEI FABBISOGNI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
SCHEMA PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (FAC SIMILE) PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 2014-2022 - Sottomisura XX SCHEMA PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' REGIME DE MINIMIS (ex artt. 47 e 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' REGIME I.V.A. DEL DICHIARANTE (ex artt. 47 e 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DICHIARAZIONE IRAP (ex art. 47 e 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 6
FAC SIMILE TIMESHEET PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 2014-2022 - SOTTOMISURA XX
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 7
(MODALITA' DI PAGAMENTO)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 8
ALLEGATO 8 (METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI E SANZIONI)
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