Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2022 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 10 ottobre 2022
Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Jinarc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 723/2022).


IL DIRIGENTE
del Settore Hta ed economia del farmaco

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;
Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visti il nuovo regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e della nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con delibera 8 aprile 2016, n. 12, e con delibera 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, del 17 giugno 2016, n. 140;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;
Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui e' stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;
Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui e' stata conferita al Dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;
Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionaleai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;
Vista la determina AIFA n. 1507/2017 del 5 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 212 del 11 settembre 2017, recante «Regime di rimborsabilita' e prezzo del medicinale per uso umano JINARC».
Visto il trasferimento di titolarita' del medicinale «Jinarc» (tolvaptan) dalla societa' Otsuka Pharmaceutical Europe LTD alla societa' Otsuka Pharmaceutical Netherlands BV avvenuto con decisione della Commissione europea C(2018)7604 (final) del 12 novembre 2018, Gazzetta Ufficiale UE C465 27 dicembre 2018;
Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della societa' Otsuka Pharmaceutical Netherlands BV in data 4 febbraio 2021 per una rinegoziazione del medicinale «Jinarc» (tolvaptan) - procedura EMA/H/C/002788;
Vista la disponibilita' manifestata dalla Otsuka Pharmaceutical Netherlands BV, tramite il rappresentante locale Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l., a ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale relativamente al medicinale «Jinarc» (tolvaptan);
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-10 settembre 2021;
Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15, 20-22 giugno 2022;
Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale;
Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Il medicinale «Jinarc» (tolvaptan) nelle confezioni sotto indicate e' classificato come segue.
Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:
«Jinarc» e' indicato per rallentare la progressione dello sviluppo di cisti e dell'insufficienza renale associata al rene policistico autosomico dominante (ADPKD) in adulti con malattia renale cronica (CKD) di stadio da 1 a 4 all'inizio del trattamento con evidenza di malattia in rapida progressione.
Confezione:
30 mg + 90 mg - compressa - uso orale - blister (AL/PVC) - 56 compresse (28x30 mg + 28x90 mg) - A.I.C. n. 044202137/E (in base 10) ;
classe di rimborsabilita': A;
prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 1.407,39;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.322,76;
30 mg + 60 mg - compressa - uso orale - blister (AL/PVC) - 56 compresse (28x30 mg + 28x60 mg)- A.I.C. n. 044202101/E (in base 10);
classe di rimborsabilita': A;
prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 1.407,39;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.322,76;
15 mg + 45 mg - compressa - uso orale - blister (AL/PVC) - 56 compresse (28x15 mg + 28x45 mg) - A.I.C. n. 044202075/E (in base 10);
classe di rimborsabilita': A;
prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 1.407,39;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.322,76;
30 mg - compressa - uso orale - blister (AL/PVC) - 7 compresse - A.I.C. n. 044202036/E (in base 10);
classe di rimborsabilita': A;
prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 351,85;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 580,69;
15 mg - compressa - uso orale - blister (AL/PVC) - 7 compresse - A.I.C. n. 044202012/E (in base 10);
classe di rimborsabilita': A;
prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 351,85;
prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 580,69.
Per le confezioni con A.I.C. nn. 044202012/E e 044202036/E e' previsto uno sconto obbligatorio sul prezzo ex-factory, da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie, come da condizioni negoziali.
Per le confezioni con A.I.C. nn. 044202137/E, 044202101/E e 044202075/E restano ferme le condizioni negoziali di cui alla determina AIFA n. 453 del 15 aprile 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 117 del 8 maggio 2020.
Resta fermo il tetto di spesa annuale complessivo sul prezzo ex-factory pari ad euro 8,5 milioni su tutte le confezioni rimborsate.
La societa', fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.
Validita' del contratto: dodici mesi;
 
Art. 2

Condizioni e modalita' di impiego

La prescrizione del medicinale e' soggetta a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.
Alla specialita' medicinale in oggetto si applica una scheda multifarmaco, i cui costi sono a carico dalla societa'. Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it - che costituiscono parte integrante della presente determina.
 
Art. 3

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Jinarc» (tolvaptan) e' la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o dello specialista - nefrologo - (RNRL).
 
Art. 4

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Roma, 10 ottobre 2022

Il dirigente: Trotta