Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 settembre 2022
Modalita' attuative del Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'art. 18, rubricato «Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina»;
Visto il comma 1 del citato art. 18 del decreto-legge n. 50 del 2022 che, per l'anno 2022, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento;
Visto il comma 2 del medesimo art. 18, che dispone che, «sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti: a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale; b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021; c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
Visti i successivi commi 3, 4 e 6 del medesimo articolo, che definiscono, in particolare, le modalita' di quantificazione del contributo, nel rispetto dei limiti della dotazione finanziaria stanziata, nonche' delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C131I/01, recante «quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Visto, inoltre, il comma 5 del medesimo art. 18, che dispone che, «con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalita' attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che e' fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonche' le modalita' di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi di societa' in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse»;
Visto l'art. 25-bis del piu' volte citato decreto-legge n. 50 del 2022, che, al comma 10, stabilisce che, per le finalita' previste dallo stesso art. 25-bis, e' autorizzata la riduzione, per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, del «Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina» di cui all'art. 18, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022, il quale, per effetto di tale modifica, presenta, dunque, una dotazione di 120 milioni di euro;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 131/01, concernente il «quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 5342 final del 20 luglio 2022, concernente modifiche al predetto quadro temporaneo;
Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli numeri 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e, in particolare, l'art. 9, concernente le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 44-bis, 46, 47 e 71, concernenti, rispettivamente, l'acquisizione d'ufficio di informazioni relative alla regolarita' contributiva e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta';
Visto l'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati» e, in particolare, il comma 1-quater, che, in ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, ha esteso la deroga di cui al comma 1 del medesimo art. 53 agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890, recante il «quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre 1986, n. 302;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, in particolare, l'art. 18, concernente la disciplina in merito alla contabilita' semplificata per le imprese minori;
Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 aprile 2013, n. 80;
Visto l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
Considerato che, per lo svolgimento delle attivita' relative all'attuazione dell'intervento agevolativo, il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del citato art. 18 del decreto-legge n. 50 del 2022, si avvale dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, sulla base di apposita convenzione;
Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 18 del decreto-legge n. 50 del 2022, fermo restando che l'efficacia dell'intervento resta subordinata all'autorizzazione della Commissione europea in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Carta di identita' elettronica»: il documento d'identita' personale rilasciato dal Ministero dell'interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;
b) «Carta nazionale dei servizi»: la Carta nazionale dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
c) «decreto-legge n. 50/2022»: il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022, n. 91;
d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
e) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;
f) «quadro temporaneo»: il «quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale, il cui funzionamento e' stato disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115;
h) «ricavi»: i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
i) «SPID»: il sistema unico di accesso con identita' digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del decreto-legge n. 50/2022, i termini e le modalita' per la presentazione della domanda di accesso all'agevolazione di cui al comma 1 del medesimo art. 18 e fornisce le indicazioni operative in merito alle modalita' di erogazione della stessa.
2. Il presente decreto definisce, altresi', le modalita' per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile, le modalita' di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dell'agevolazione, nonche' di recupero della medesima nei casi di revoca.
 
Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, l'agevolazione di cui al presente decreto, e' rivolta, fatte salve le esclusioni di cui al presente articolo, alle PMI, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di compravendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;
c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi.
2. Le PMI di cui al comma 1, alla data di presentazione dell'istanza, devono essere, altresi', in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritti e attivi nel registro delle imprese;
b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie;
c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che svolgono, in via prevalente, attivita' economiche di cui alla sezione A «Agricoltura, silvicoltura e pesca» della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007.
4. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti che si trovano in condizioni previste dalla legge come cause di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.
5. Secondo quanto disposto dal quadro temporaneo, non possono in ogni caso accedere, direttamente o indirettamente, alle agevolazioni di cui al presente provvedimento le persone fisiche e le entita' oggetto delle sanzioni imposte dall'Unione europea, tra cui:
a) persone, entita' o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono le sanzioni;
b) imprese possedute o controllate da persone, entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea;
c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
 
Art. 4

Modalita' di accesso all'agevolazione

1. Al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, i soggetti di cui all'art. 3 in possesso dei requisiti presentano al Ministero un'apposita istanza, sulla base del modello fac-simile reso disponibile nella sezione del sito del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura, da trasmettere esclusivamente per via telematica attraverso la procedura informatica raggiungibile dal medesimo sito internet. Ciascun soggetto puo' presentare una sola istanza.
2. L'accesso alla procedura informatica avviene mediante l'identificazione e l'autenticazione tramite SPID o carta nazionale dei servizi o carta di identita' elettronica ed e' riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale dell'impresa, previo accesso alla procedura, puo' conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza medesima.
3. Ai fini della corretta compilazione dell'istanza, il soggetto richiedente e' tenuto a:
a) provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il registro delle imprese;
b) verificare i dati acquisiti in modalita' telematica dal registro delle imprese.
4. Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b), ovvero svolga in via prevalente un'attivita' economica riconducile alla sezione A «Agricoltura, silvicoltura e pesca» della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, la procedura informatica non consentira' il completamento dell'iter di presentazione dell'istanza. Nel caso in cui le informazioni presenti nel registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto richiedente e' tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche, come previsto al comma 3.
5. Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, al soggetto istante e' richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della PEC nel registro delle imprese e' condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo accertamento e' effettuato in modalita' telematica dalla procedura informatica.
6. Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:
a) di non aver superato il limite massimo di aiuti consentito dal quadro temporaneo, considerando anche l'importo del contributo richiesto di cui alla lettera e);
b) l'ammontare dei ricavi riferiti al periodo di imposta 2019, ovvero, per le sole PMI costituite dal 1° gennaio 2020, l'ammontare dei ricavi riferiti al periodo di imposta 2021;
c) l'ammontare dei ricavi riferiti all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 e quelli riferiti al corrispondente trimestre del 2019, ovvero, per le sole PMI costituite dal 1° gennaio 2020, l'ammontare dei ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2021;
d) l'ammontare medio dei ricavi riferiti all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 e quelli riferiti al corrispondente trimestre del 2019, ovvero, per le sole PMI costituite dal 1° gennaio 2020, l'ammontare medio dei ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2021;
e) l'importo del contributo richiesto ai sensi del presente decreto;
f) l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione.
7. Ai fini dell'accesso all'agevolazione, il possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, nonche' l'ammontare dei ricavi di cui al comma 6, lettere b), c) e d) e' asseverato dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Unitamente all'istanza di cui al comma 1, inoltre, sono trasmesse, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del Ministero (www.mise.gov.it), dedicata alla misura.
8. A pena di improcedibilita', l'istanza deve pervenire al Ministero completa delle informazioni previste in ogni sua parte e, ove necessari, dei relativi allegati.
9. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12,00 del decimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) ed entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, cosi' come quelle presentate incomplete, ovvero con modalita' difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.
10. L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio ne' penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse.
 
Art. 5

Procedura di concessione

1. Il Ministero, decorso il termine finale per la presentazione delle istanze di cui all'art. 4, comma 9, accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' e la regolarita' e completezza dell'istanza, nonche' verifica il rispetto dei massimali di cui al quadro temporaneo.
2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludano positivamente, il Ministero determina l'agevolazione concedibile secondo le modalita' di cui all'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022. Nello specifico, le risorse finanziarie di cui all'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 50/2022 sono ripartite tra le PMI aventi diritto riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e fino a euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00).
3. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento di cui al comma 2, lettere a) e b) e' quello relativo all'anno 2021.
4. L'agevolazione non puo', comunque, superare l'ammontare massimo di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per singolo beneficiario.
5. Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 6, del decreto-legge n. 50/2022¸ successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e delle istanze ammissibili pervenute.
6. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna istanza ammissibile, l'importo del contributo determinato ai sensi del comma 2 e' ridotto, qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.
7. Il Ministero, svolti gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 ed effettuata la registrazione dell'aiuto individuale nel registro nazionale degli aiuti, adotta un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari. Il predetto provvedimento e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. La pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni sul sito web del Ministero assolve l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.
8. Il Ministero provvede a effettuare altresi' gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, qualora necessario sulla base di quanto previsto dalla predetta normativa.
9. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludano negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.
10. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente decreto sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero declina qualsiasi responsabilita' per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata dei soggetti richiedenti.
 
Art. 6

Erogazione dell'agevolazione

1. Successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo di cui all'art. 5, fatta salva la necessita' di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero, previa verifica della vigenza della regolarita' contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche', in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, dell'assenza del soggetto beneficiario nell'elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la «visura Deggendorf» rilasciata dal Registro nazionale degli aiuti.
2. Il Ministero, nei casi di esito positivo della verifica di cui al comma 1, procede all'erogazione dell'agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di istanza.
3. Nel caso in cui emergano delle irregolarita' nell'ambito delle attivita' di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede, rispettivamente, all'erogazione secondo le modalita' e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ovvero a erogare l'agevolazione tenendo conto di quanto previsto dall'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
 
Art. 7

Cumulo

1. Fermo restando il divieto di cumulo sulle stesse spese per le quali sono riconosciuti i benefici di cui all'art. 29 del decreto-legge n. 50/2022, le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal punto 39 del quadro temporaneo.
 
Art. 8

Controlli

2. Il Ministero, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione di beneficiari, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Il Ministero puo' effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.
3. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi del comma 1.
 
Art. 9

Revoca dell'agevolazione

1. L'agevolazione concessa e' revocata dal Ministero allorche':
a) venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
b) sia riscontrato il superamento dei limiti e le condizioni di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 7;
c) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 8;
d) venga accertata, prima dell'erogazione del contributo, la cessazione dell'attivita' da parte del soggetto beneficiario.
2. Disposta la revoca dell'agevolazione, nel caso in cui sia necessario recuperare le somme erogate il Ministero procede al recupero dell'agevolazione indebitamente utilizzata, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 10

Disposizioni finali

1. L'elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, e' riportato nella sezione del sito del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura.
2. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.
3. I soggetti indicati nel modulo di istanza di cui all'art. 4, comma 1, sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura.
4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto restano subordinata all'autorizzazione della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 settembre 2022

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 1075