Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 agosto 2022
Disposizioni necessarie all'attuazione dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», previsto nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR, con particolare riferimento alla finalita' di sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacita' logistica dei porti.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza come modificato dal regolamento UE 2021/2106 del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 202, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto l'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» previsto nell'ambito della Missione 2 - «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 - «Agricoltura sostenibile ed economia circolare», volto a promuovere, con una dotazione pari a 800 milioni di euro, interventi volti a migliorare la sostenibilita' della logistica dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, anche mediante il miglioramento della capacita' logistica dei porti (M2C1- 2.1);
Visto l'allegato riveduto della citata decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, ai sensi del quale tale investimento prevede, tra l'altro, «il sostegno agli investimenti materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari), agli investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici e all'innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilita' (ad esempio attraverso la blockchain)»;
Visti, altresi', i traguardi e gli obiettivi individuati per l'investimento M2C1-2.1 dal medesimo allegato riveduto e, in particolare:
a) il traguardo M2C1-3, da conseguire entro il 31 dicembre 2022: «Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica»;
b) l'obiettivo M2C1-10, da conseguire entro il 30 giugno 2026: «Almeno quarantotto interventi per migliorare la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»;
Vista, inoltre, la descrizione recata dall'allegato riveduto dei predetti traguardi e obiettivi, secondo cui il decreto di approvazione deve definire la graduatoria finale e il regime di incentivi alla logistica deve includere gli elementi seguenti:
a) criteri di ammissibilita' che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformita' alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;
b) impegno affinche' il contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 32% del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241;
c) impegno affinche' il contributo per il digitale dell'investimento ammonti almeno al 27% del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241;
d) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a meta' della durata del regime e alla fine dello stesso;
Visto il regolamento 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, laddove all'art. 22 stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri devono adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, con particolare attenzione alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi nonche' del «doppio finanziamento» e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 che, a seguito della valutazione positiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, ha assegnato alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR, assegnando, in particolare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di euro 800.000.000,00 per la realizzazione dell'investimento M2C1 - 2.1 e prevedendo, tra l'altro, che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;
Visto l'accordo, denominato Operational Arrangement (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e dallo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II che riportano:
a) per la milestone M2C1-3, nel campo meccanismo di verifica, «Pubblicazione del decreto sul sito web dell'autorita' esecutiva (https://www.politicheagricole.it/) e nella Gazzetta Ufficiale (https://www.gazzettaufficiale.it/)»;
b) per il target M2C1-10, nel campo meccanismo di verifica, «Documento esplicativo che attesti l'attuazione sostanziale del target. Tale documento includera', quale allegato, la seguente documentazione probatoria: a) certificato attestante il completamento rilasciato in conformita' alla normativa nazionale; b) relazione da parte di un ingegnere indipendente autenticata dal ministero competente, allegando le motivazioni per cui le specificazioni tecniche dei progetti sono conformi alla descrizione di cui alla CID dell'investimento e del target»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del menzionato decreto-legge n. 77/2021, il quale stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto, altresi', l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
Visto, inoltre, l'art. 10 del medesimo decreto-legge n. 77/2021, il quale prevede che, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»
Visto in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto- legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, nel quale sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
Visto l'art. 17 del citato regolamento (UE) 2020/852, che reca il principio di non arrecare un danno significativo (Do no significant harm - DNSH);
Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;
Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;
Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;
Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative», che chiarisce alle amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalita', le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attivita' specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarita';
Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;
Vista la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28, «Controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e di contabilita' speciale. Controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;
Vista la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, «Circolare delle procedure finanziarie PNRR»;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021, con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalita' a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento dei divari territoriali;
Visto l'avviso di consultazione tecnica «PNRR, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente C1 - "Economia circolare e agricoltura sostenibile" - Investimento 2.1 - "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo"», approvato con decreto n. 563135 del 28 ottobre 2021 e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino al 31 dicembre 2021, avente lo scopo di informare il settore di riferimento in merito alla realizzazione dell'investimento di che trattasi e raccogliere osservazioni e proposte dei portatori di interesse, onde costruire efficaci dispositivi di attuazione dello stesso;
Preso atto delle risultanze delle consultazioni di cui al suddetto avviso di consultazione, di cui si e' tenuto conto nella predisposizione del presente decreto, da cui e' emersa l'importanza di dare compiuta attuazione al disegno di policy descritto nella scheda di misura PNRR mediante il finanziamento di interventi a beneficio delle autorita' portuali, espressamente previsti quali potenziali destinatari dei finanziamenti nella scheda in inglese della misura;
Vista la legge 28 gennaio 1994, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 56, che disciplina il regime di esenzione degli «aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali» e l'art. 56-ter, che disciplina il regime di esenzione degli «aiuti a favore dei porti marittimi»;
Visto il Piano nazionale dei trasporti e della logistica, cosi' come definito nell'allegato Italia veloce del Programma nazionale di riforme, e le interlocuzioni intercorse tra gli uffici del Ministero e del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibile al fine di definire il presente decreto attivando ogni piu' opportuna sinergia tra le azioni finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Agenzia o soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, soggetto in house della pubblica amministrazione, della quale il Ministero si avvale quale soggetto gestore, mediante apposita convenzione, per le attivita' di gestione del presente intervento, ai sensi dell'art. 10 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
b) «Autorita' di sistema portuale»: enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale con funzioni di programmazione, coordinamento e regolazione del sistema dei porti nell'area di riferimento, ai sensi della legge n. 84 del 1994;
c) «componente»: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure;
d) «corruzione»: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioe' dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;
e) «DNSH»: principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali («Do Not Significant Harm»), sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) «dragaggio»: il dragaggio come definito dall'art. 2, punto 160, del regolamento GBER;
g) «frode»: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, la «frode» in materia di spese e' qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
i. all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea;
ii. alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
iii. alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
h) «frode sospetta»: irregolarita' che, a livello nazionale, determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;
i) «infrastruttura di accesso»: ogni tipo di infrastruttura necessaria ad assicurare l'accesso via terra o via acqua (mare o fiume) degli utenti al porto o all'interno di un porto, come strade, binari, canali e chiuse;
j) «infrastruttura portuale»: l'infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto, ad esempio gli attracchi utilizzati per l'ormeggio delle navi, i muri di sponda, le banchine, le rampe di accesso a pontoni galleggianti in zone di marea, i bacini interni, i rinterri e i terreni di colmata, le infrastrutture per i combustibili alternativi e le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
k) «logistica agroalimentare»: complesso delle attivita' volte a pianificare, implementare e controllare l'efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati, prodotti finiti del settore agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e vivaismo e le relative informazioni, dal punto di origine al punto di consumo;
l) «Milestone» (lett. «pietra miliare»): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operativita' dei sistemi IT, ecc.);
m) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, amministrazione centrale titolare dell'intervento e soggetto attuatore, responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalita' dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera o) e dell'art. 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
n) «Missione»: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti;
o) «piattaforma informatica»: piattaforma telematica allestita ad hoc per la raccolta delle domande di contributo;
p) «PNRR»: Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);
q) «porto»: una zona di terra e di acqua dotata di infrastrutture e attrezzature tali da consentire l'accoglienza delle imbarcazioni, lo svolgimento di operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, dell'equipaggio e di altre persone, e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti nel porto;
r) «porto marittimo»: un porto destinato principalmente all'accoglienza di imbarcazioni per la navigazione marittima;
s) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modifiche e integrazioni;
t) «risultato operativo»: ai sensi dell'art. 2, punto 39, del regolamento GBER, differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole;
u) «sistema ReGiS»: sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attivita' di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Piano;
v) «Soggetto beneficiario»: le autorita' di sistema portuale, di cui all'art. 5 del presente decreto;
w) «sovrastruttura portuale»: i dispositivi di superficie (come quelli per lo stoccaggio), le attrezzature fisse (come i depositi e i terminal) e mobili (come le gru) situati in un porto per lo svolgimento delle operazioni portuali e la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto;
x) «Target»: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico;
y) «Trattato»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
 
Art. 2

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le disposizioni necessarie all'attuazione dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», previsto nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR, con particolare riferimento alla finalita' di sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacita' logistica dei porti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce, in particolare, le condizioni e le modalita' per il sostegno finanziario alla realizzazione di progetti di investimento volti alla riqualificazione e all'ammodernamento della capacita' logistica dei porti, in favore dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, definendo le caratteristiche dei soggetti beneficiari del finanziamento e dei progetti ammissibili, l'importo delle risorse concedibile nonche' la procedura e le ulteriori condizioni ai fini dell'accesso e del mantenimento del finanziamento. L'attivazione dell'intervento e' disposta con il successivo avviso pubblico adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2.
 
Art. 3

Risorse

1. Per gli anni dal 2022 al 2026, sono disponibili per l'attuazione del presente intervento risorse finanziarie pari a euro 150.000.000,00 a valere sui fondi del PNRR destinati all'Investimento 2.1 della Missione 2, Componente 1.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un importo pari ad almeno il 40% delle predette risorse e' destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
3. Qualora le risorse destinate ai progetti da realizzare nelle regioni di cui al precedente comma 2 non dovessero essere impiegate, in tutto o in parte, le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di progetti realizzati in altre regioni italiane.
4. La quota indicata al precedente comma 1 potra' essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa. Qualora le risorse destinate agli interventi previsti dal presente decreto non dovessero essere integralmente assorbite, il Ministero potra' disporne l'utilizzo per finanziare altre misure di attuazione dell'investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR.
 
Art. 4

Soggetto gestore

1. Ai sensi dell'art. 10, decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le attivita' di supporto tecnico-operativo, relative alla gestione dell'intervento di cui al presente decreto, sono svolte dall'Agenzia, sulla base delle direttive e sotto la vigilanza del Ministero. Tali attivita', affidate tramite apposita convenzione e svolte nel rispetto delle direttive del Ministero, comprendono la progettazione dell'intervento, la ricezione e - nei limiti di quanto descritto nel presente decreto - l'istruttoria e la valutazione delle domande, l'erogazione delle risorse, nonche' le attivita' di controllo e di monitoraggio effettuate anche per mezzo del sistema ReGiS.
2. L'Agenzia fornisce, secondo la tempistica definita dalla convenzione di cui al comma 1, ovvero su richiesta del Ministero, l'aggiornamento e il rendiconto sulle domande pervenute, lo stato delle istruttorie e l'esito delle attivita' di monitoraggio e controllo.
3. Il Ministero impartisce all'Agenzia le direttive occorrenti per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto, incluse le specifiche connesse all'utilizzo delle risorse del PNRR e, in particolare, al rispetto del principio DNSH e dei vincoli in materia di contributo al clima e di contributo al digitale previsti per l'Investimento PNRR M2C1 I2.1, di cui al presente decreto.
 
Art. 5

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda ai sensi del presente decreto, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6, le Autorita' di sistema portuale.
 
Art. 6

Finalita' dei progetti di investimento

1. Per le finalita' di cui al precedente art. 2, sono ammissibili ai finanziamenti a fondo perduto di cui al presente decreto i progetti di investimento funzionali allo sviluppo della logistica agroalimentare per i porti, riconducibili a una o piu' delle seguenti linee d'azione:
a) realizzazione, rifunzionalizzazione, ampliamento, ristrutturazione e digitalizzazione di aree, spazi e immobili connessi alle attivita' e ai processi logistici delle aree portuali;
b) efficientamento e miglioramento della capacita' commerciale e logistica attraverso interventi volti al potenziamento delle infrastrutture per il trasporto alimentare, anche al fine di ridurre i costi ambientali e le emissioni nel trasporto di materie prime, semilavorati e merci tra centri produttivi, centri logistici e mercati;
c) miglioramento dell'accessibilita' ai servizi hub e rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture portuali anche mediante l'utilizzo di tecnologie innovative e/o a «zero emissioni»;
d) rafforzamento dei controlli merceologici volti a preservare la differenziazione dei prodotti per qualita', sostenibilita' e caratteristiche produttive, anche al fine di ridurre gli sprechi alimentari;
e) riduzione degli impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica; incremento del livello di tutela ambientale.
I progetti presentati dalle Autorita' di sistema portuale sono finanziati ai sensi dei capi II, III e IV, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 22.
2. Ai fini dell'ammissibilita', i progetti di cui al comma 1 devono:
a) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 2. Per data di avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita', non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori;
b) prevedere un termine di ultimazione non successivo a ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione delle risorse, ferma restando la possibilita' di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione, comunque nei limiti delle tempistiche consentite ai fini del rispetto della normativa di riferimento applicabile al PNRR e del raggiungimento dei target di misura.
3. In conformita' con i divieti e le limitazioni derivanti dalle disposizioni europee e nazionali di riferimento, non sono, comunque, ammissibili i progetti che:
a) non garantiscono il rispetto del principio DNSH, verificato sulla base degli orientamenti e delle istruzioni definiti in sede europea e nazionale e, in particolare, secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, tenendo conto del regime relativo ai vincoli DNSH indicato dalla medesima circolare per l'investimento di cui al presente decreto e ferme restando le esclusioni settoriali di cui al comma 4;
b) non garantiscono il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) come successivamente specificato nell'avviso di cui all'art. 8, comma 2.
4. Fermo restando quanto specificato dall'avviso di cui all'art. 8, comma 2, non sono in ogni caso ammissibili interventi che non rispettino il principio della conformita' alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'Unione europea e che prevedano attivita' su strutture e manufatti connessi (cosi' come individuate dalla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente di cui alla circolare RGS n. 32 del 30 dicembre 2021):
a) ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
b) alle attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) alle attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
 
Art. 7

Cumulo e divieto di doppio finanziamento

1. Nel rispetto delle disposizioni sul divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 richiamato in premessa, il medesimo costo progettuale non puo' essere in ogni caso rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, ferma restando la possibilita', per costi diversi all'interno di un progetto o per diverse quote parti del costo di uno stesso bene, di fruire del sostegno di diverse fonti finanziare, nei limiti delle disposizioni in materia di cumulo previste dalla disciplina, anche in materia di aiuti di Stato, di riferimento.
 
Art. 8

Fase di accesso e concessione delle risorse

1. I contributi di cui al presente decreto sono concessi sulla base di una procedura di selezione valutativa a graduatoria.
2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande sono definiti con successivo avviso, adottato con provvedimento del Ministero e pubblicato nel sito internet dello stesso Ministero (www.politicheagricole.it) e dell'Agenzia (www.invitalia.it). Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili gli schemi per la presentazione delle domande ed e' precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte dell'Agenzia, nonche' sono forniti gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto. Le domande devono, in ogni caso, essere presentate nella finestra temporale definita dal predetto provvedimento, all'Agenzia, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet della medesima Agenzia.
3. Ciascuna Autorita' di sistema portuale puo' presentare una o piu' domande. Ciascuna domanda deve riferirsi ad un solo progetto, fino ad un massimo di due progetti presentabili per Autorita' di sistema portuale. Nel caso siano presentate domande successive relative allo stesso progetto, sara' considerata l'ultima domanda pervenuta in ordine cronologico.
4. I richiedenti potranno ricevere i finanziamenti a fondo perduto esclusivamente nei limiti della disponibilita' di risorse finanziarie e sulla base della posizione assunta nella graduatoria di cui al comma 10 del presente articolo, fino a esaurimento delle risorse medesime, e in ogni caso nel rispetto del vincolo di allocazione territoriale alle regioni del Mezzogiorno di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.
5. L'Agenzia procede nello svolgimento delle attivita' di cui ai commi seguenti, per ciascuna domanda, secondo le tempistiche e sulla base delle specifiche disposizioni definite dall'avviso di cui al comma 2. Qualora nel corso di svolgimento di tale attivita' risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, l'Agenzia puo' richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione degli stessi. In tali circostanze, i termini previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.
6. L'Agenzia procede, nel rispetto dei termini e dei requisiti specifici, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) verifica della completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilita' previsti dal presente decreto e dall'avviso di cui al comma 2;
b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera a), ne da' comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, e al Ministero per i provvedimenti conseguenti.
7. Le proposte progettuali che superino il vaglio di ammissibilita' formale sono valutate da una Commissione, nominata con provvedimento del Ministero, che determina una prima graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:
i. capacita' di incrementare il livello di tutela ambientale e ridurre gli impatti ambientali;
ii. innovazione di processi e digitalizzazione delle attivita';
iii. capacita' del progetto di incidere sullo sviluppo della capacita' logistica della filiera agroalimentare locale.
8. Con decreto del Ministero e' approvata la prima graduatoria di individuazione delle proposte ammesse alla successiva fase istruttoria, con pubblicazione sul sito internet del Ministero e dell'Agenzia.
9. L'Agenzia, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 8, esegue l'istruttoria valutando:
a) la sostenibilita' finanziaria del progetto, con riferimento alla capacita' dei proponenti di sostenere la quota parte dei costi previsti dal progetto non coperti da aiuto pubblico;
b) la cantierabilita' del progetto di investimento, valutata sulla base del possesso delle autorizzazioni necessarie ai sensi della vigente normativa o della idoneita' dell'iniziativa a conseguire le predette autorizzazioni entro i termini di erogazione previsti dall'avviso di cui al comma 2;
c) la pertinenza e la coerenza complessiva del programma di spesa.
10. Per le domande risultate ammissibili al finanziamento in esito alle attivita' di cui ai commi precedenti, il Ministero adotta il provvedimento di concessione del finanziamento a fondo perduto, con il quale sono determinati l'importo del contributo nonche' gli obblighi e adempimenti in capo al soggetto proponente, e provvede a darne comunicazione, con le modalita' e i termini specificati dall'avviso di cui al comma 2, al medesimo soggetto proponente. Ai progetti non risultati ammissibili, si applica quanto previsto dal comma 6, lettera b).
 
Art. 9

Erogazione

1. I contributi sono erogati dall'Agenzia in relazione a non piu' di tre stati di avanzamento lavori, sulla base delle richieste presentate periodicamente da parte dei soggetti beneficiari e previa positiva istruttoria da parte dell'Agenzia delle condizioni di erogabilita'. Alla richiesta, il soggetto beneficiario deve allegare idonea documentazione, relativa alle attivita' svolte e alle spese sostenute.
2. E' fatta salva la possibilita' per il soggetto beneficiario di richiedere all'Agenzia l'erogazione della prima quota di contributo a titolo di anticipazione, non superiore al 30% dell'importo complessivo concesso, nei limiti delle risorse rese disponibili dal Servizio centrale PNRR.
3. L'erogazione del saldo puo' essere richiesta dal soggetto beneficiario entro sessanta giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente all'integrale sostenimento delle spese e al collaudo. A tal fine, il soggetto beneficiario trasmette all'Agenzia, nell'ambito della predetta richiesta di erogazione a saldo, anche una relazione tecnica finale concernente l'ultimazione del progetto, il certificato di regolare esecuzione nonche' l'ulteriore documentazione indicata dal Ministero e/o dall'Agenzia per attestare la realizzazione dell'intervento nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con i milestone e target associati alla misura.
4. Con l'avviso di cui all'art. 8, comma 2, sono specificate le condizioni e le modalita' di erogazione, ivi inclusa la tempistica di rendicontazione degli stati di avanzamento, la documentazione da presentare a corredo della richiesta di erogazione, nonche' i termini per l'istruttoria dell'Agenzia e per l'erogazione. Con il medesimo provvedimento sono resi, altresi', disponibili gli schemi per la richiesta di erogazione.
 
Art. 10

Variazioni

1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nonche' l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate all'Agenzia e sono valutate in fase di erogazione finale delle agevolazioni.
2. In ogni caso, le eventuali variazioni progettuali non possono comportare il riconoscimento di un contributo superiore a quello originariamente concesso e devono essere compatibili con le tempistiche e gli obiettivi del PNRR.
 
Art. 11

Ulteriori obblighi a carico dei soggetti beneficiari
e verifiche dell'Agenzia

1. Fermi restando gli adempimenti previsti dagli altri articoli del presente decreto, il soggetto beneficiario e' tenuto al rispetto degli ulteriori obblighi e impegni, riportati nei successivi commi, connessi all'utilizzo, quale fonte di finanziamento del presente intervento agevolativo, delle risorse del PNRR ovvero derivanti dalle disposizioni nazionali vigenti individuate al comma 3.
2. Con riferimento agli obblighi e agli impegni derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNRR, il soggetto beneficiario garantisce, tra l'altro, per tutto il corso della realizzazione del progetto:
a) che il progetto e le relative spese rispettino il divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241, secondo le istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33;
b) che il progetto e le relative spese rispettino i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei divari territoriali e al principio DNSH ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852;
c) che sia dato seguito agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalita' di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
d) che sia garantita un'adeguata conservazione della documentazione progettuale. In particolare, nel rispetto anche di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, il soggetto beneficiario deve rispettare i pertinenti obblighi di conservazione della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Agenzia, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unita' di audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea e delle competenti Autorita' giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
e) che siano avviate tempestivamente le attivita' progettuali, per non incorrere in ritardi realizzativi, e concluse le iniziative agevolate nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nonche' che siano sottoposte all'Agenzia eventuali modifiche alle iniziative agevolate;
f) l'adozione di un sistema di contabilita' separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, cosi' da assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse PNRR;
g) l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare, in materia di identificazione del titolare effettivo, di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di assenza di doppio finanziamento e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
h) che sia presentata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti, e nel rispetto delle scadenze PNRR, corredata da tutta la documentazione attestante lo stato di avanzamento fisico del progetto, nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con i milestone e target associati alla misura;
i) che sia rispettato l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa al finanziamento;
j) che siano corrisposte tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dall'Agenzia anche al fine delle attivita' di monitoraggio previste per le risorse del PNRR, ivi incluse quelle funzionali allo svolgimento degli adempimenti da parte dell'Agenzia;
k) che l'attuazione del progetto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani, nonche', in via generale, nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR.
3. Il soggetto beneficiario e' tenuto, altresi', al rispetto delle disposizioni vigenti atte a garantire la trasparenza e corretta destinazione del finanziamento e, in particolare:
a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
b) adempiere, ove applicabili, agli obblighi di pubblicazione del finanziamento ricevuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. In caso di violazione dei predetti obblighi, si applica la disciplina speciale prevista dalle medesime disposizioni;
c) mantenere in efficienza e in esercizio gli interventi oggetto del sostegno per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota del contributo concesso.
4. Ulteriori specificazioni circa le modalita' con le quali l'Agenzia e' tenuta a verificare il rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, del principio DNSH e degli ulteriori obblighi e impegni derivanti dal finanziamento dei progetti con risorse del PNRR sono fornite con l'avviso di cui all'art. 8, comma 2.
 
Art. 12

Controlli

1. Il Ministero, anche per il tramite dell'Agenzia, ha facolta' di effettuare controlli e ispezioni, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, anche in loco, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione, nonche' la corretta attuazione degli interventi finanziati, l'assenza di doppio finanziamento, l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del «titolare effettivo». L'Agenzia puo' effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.
 
Art. 13

Revoca del finanziamento

1. In relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento, il Ministero dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, del finanziamento concesso ai soggetti beneficiari, nei seguenti casi:
a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) violazione di specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea o nazionale;
c) se, in qualunque fase del procedimento, il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita' ai fini della concessione delle agevolazioni;
d) mancato rispetto delle norme sul cumulo del finanziamento e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 regolamento (UE) n. 241/2021;
e) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni previste o comunque intervento di variazioni non ammesse ai sensi dell'art. 10;
f) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH;
g) grave violazione degli obblighi e impegni previsti dall'art. 11, comma 2;
h) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
i) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi oggetto del sostegno per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota del contributo concesso;
j) impossibilita' di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
k) esito negativo dei controlli;
l) grave violazione di ulteriori obblighi, condizioni e adempimenti a carico dei soggetti beneficiari previsti dal presente decreto, anche derivanti da specifiche norme settoriali, nazionali ed europee;
m) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca eventualmente previste dall'avviso di cui all'art. 8, comma 2, o dal provvedimento di concessione.
2. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge. In caso di revoca parziale, il Ministero, anche per il tramite dell'Agenzia, procede alla rideterminazione dell'importo spettante e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dall'eventuale erogazione successiva ovvero sono recuperati.
 
Art. 14

Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili, sulla base delle disposizioni definite dal presente capo, i progetti di investimento volti alla realizzazione, ammodernamento, riqualificazione e/o efficientamento di infrastrutture serventi alla capacita' logistica di aree portuali, riconducibili ad una o piu' delle linee di azione di cui all'art. 6, qualora conformi alle seguenti condizioni:
a) l'infrastruttura e' strumentale ad attivita' rispetto alle quali l'Autorita' di sistema portuale agisce con potere d'imperio o nell'esercizio di pubblici poteri, delineando una misura di carattere generale, attuata nell'ambito della responsabilita' per la pianificazione, lo sviluppo e la tutela della sicurezza del sistema di trasporto marittimo;
b) l'infrastruttura non e' strumentale all'espletamento di attivita' economica e/o all'offerta di beni e servizi sul mercato e non costituisce una infrastruttura dedicata;
c) l'infrastruttura che consente l'accesso ai porti (a titolo esemplificativo strade pubbliche, vie di accesso e canali), collocata all'esterno dell'area portuale o servente a piu' destinazioni, e' pienamente accessibile e rappresenta un servizio aperto, gratuito, offerto a condizioni paritarie e non discriminatorie a tutti gli utenti;
d) l'infrastruttura e' servente esclusivamente ad un'area territoriale locale.
2. Ai fini dell'ammissibilita', i progetti di cui al comma 1 devono presentare costi totali di importo complessivo non superiore a euro 20 milioni e non inferiore a euro 5 milioni, per un ammontare del contributo concedibile comunque non superiore ad euro 10 milioni ai sensi dell'art. 15.
 
Art. 15

Finanziamenti concedibili

1. Le risorse sono concesse nella forma della sovvenzione diretta fino al 100 per cento dei costi sostenuti e comunque fino ad un massimo di euro 10 milioni per progetto di investimento, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 4.
 
Art. 16

Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili, sulla base della disciplina di cui al presente capo, i progetti di investimento volti alla realizzazione, ammodernamento, riqualificazione e/o efficientamento di infrastrutture locali serventi alla capacita' logistica di aree portuali, riconducibili ad una o piu' delle linee di azione di cui all'art. 6, in grado di migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e di ammodernare e sviluppare la base industriale di riferimento.
2. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
3. Ai fini dell'ammissibilita', i progetti di cui al comma 1 devono presentare costi totali di importo complessivo non inferiore a euro 5 milioni e non superiore a euro 20 milioni, per un ammontare del contributo concedibile, ai sensi dell'art. 18, comma 1, comunque non superiore a euro 10 milioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 4.
 
Art. 17

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 16, relative a investimenti materiali e immateriali.
2. Non sono in ogni caso ammissibili le spese:
a) per servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicita';
b) per l'acquisto di beni usati o in leasing;
c) per lavori in economia;
d) relative a pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
e) relative a prestazioni gestionali;
f) effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da societa' con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale societa' e' l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
g) relative a singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;
h) relative a commesse interne;
i) relative a pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovra' tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.
4. Ulteriori specificazioni in merito alle condizioni di ammissibilita' delle spese sono fornite con l'avviso di cui all'art. 8, comma 2.
 
Art. 18

Finanziamenti concedibili

1. I contributi sono concessi, ai sensi dell'art. 56 del regolamento GBER, nella forma della sovvenzione diretta fino ad un massimo di euro 10.000.000,00 per progetto di investimento.
2. L'importo del contributo concedibile non puo' comunque superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo, del quale il proponente deve fornire gli elementi di calcolo all'atto della presentazione della domanda, viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli e commisurate al periodo di ammortamento dell'infrastruttura locale, o mediante un meccanismo di recupero. Il modello di calcolo da utilizzare per la quantificazione dell'aiuto, nonche' le informazioni occorrenti per la corretta compilazione dello stesso, sono definiti dall'avviso di cui all'art. 8, comma 2.
3. Ai fini del calcolo del risultato operativo, le entrate e i costi operativi del progetto sono attualizzati con un tasso di sconto pari al 4%, in linea con quanto previsto dall'art. 19 del regolamento delegato n. 480/2014.
 
Art. 19

Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili, ai sensi del presente titolo, i progetti di investimento in favore dei porti marittimi riconducibili ad una o piu' delle linee di azione di cui all'art. 6 e relativi agli investimenti di cui all'art. 20.
2. Ai fini dell'ammissibilita', i progetti di cui al presente capo devono presentare costi totali di importo complessivo non inferiore a euro 5 milioni e non superiore a euro 20 milioni, per un ammontare del contributo concedibile, comunque, non superiore a euro 10 milioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 4.
3. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni.
4. Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato.
 
Art. 20

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili i costi, incluse le spese di programmazione, per:
a) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento di infrastrutture portuali;
b) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento di infrastrutture di accesso;
c) il dragaggio.
2. Non sono in ogni caso ammissibili le spese:
a) per le attivita' non connesse al trasporto, tra cui gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali.
b) per servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicita';
c) per l'acquisto di beni usati o in leasing;
d) per lavori in economia;
e) relative a pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
f) relative a prestazioni gestionali;
g) effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da societa' con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale societa' e' l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
h) relative a singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;
i) relative a commesse interne;
j) relative a pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovra' tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.
4. Ulteriori specificazioni in merito alle condizioni di ammissibilita' delle spese sono fornite con l'avviso di cui all'art. 8, comma 2.
 
Art. 21

Finanziamenti concedibili

1. I contributi sono concessi, ai sensi dell'art. 56-ter del regolamento GBER, nella forma della sovvenzione diretta nei limiti di cui all'art. 19, comma 2.
2. L'importo del contributo concedibile non puo' comunque superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio. Il risultato operativo, del quale il proponente deve fornire gli elementi di calcolo all'atto della presentazione della domanda, viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli e commisurate al periodo di ammortamento dell'infrastruttura portuale, o mediante un meccanismo di recupero. Il modello di calcolo da utilizzare per la quantificazione dell'aiuto, nonche' le informazioni occorrenti per la corretta compilazione dello stesso, sono definiti dall'avviso di cui all'art. 8, comma 2.
3. Ai fini del calcolo del risultato operativo, le entrate e i costi operativi del progetto sono attualizzati con un tasso di sconto pari al 4%, in linea con quanto previsto dall'art. 19 del regolamento delegato n. 480/2014.
4. L'intensita' di aiuto per gli investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali di cui al presente capo non supera il 100% dei costi ammissibili, considerato che i costi ammissibili totali del progetto sono inferiori o pari a 20 milioni di euro, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 2.
5. L'intensita' di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili per gli investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso e il dragaggio, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 2.
6. Per gli aiuti che non superano 5 milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto e' fissato all'80% dei costi ammissibili.
 
Art. 22
Ulteriori ipotesi di aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva

1. Il Ministero, in presenza di interventi suscettibili di essere finanziati in regime di esenzione dall'obbligo di notifica preventiva sulla base di altre disposizioni del regolamento GBER non richiamate nel presente decreto, si riserva di disporre la concessione delle agevolazioni con le modalita' ed entro i limiti previsti dal regolamento GBER, provvedendo ai conseguenti adempimenti e all'adozione delle istruzioni occorrenti nei confronti dei soggetti beneficiari.
 
Art. 23

Disposizioni finali

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati nel rispetto delle procedure di comunicazione alla Commissione europea previste per gli aiuti riconosciuti ai sensi del regolamento GBER. L'avviso pubblico di cui all'art. 8, comma 2, e' adottato in conformita' alla predetta procedura di comunicazione, ferme restando eventuali successive integrazioni della stessa, ove occorrenti in relazione alle specificita' degli interventi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22.
2. La registrazione del regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni e' effettuata dal Ministero. Il Ministero provvede, per il tramite dell'Agenzia, alla registrazione degli aiuti individuali, nel medesimo registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115. La registrazione effettuata ai sensi del presente comma assolve, a sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dall'art. 9 del regolamento GBER.
3. All'espletamento delle attivita' connesse al presente decreto, il Ministero provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero e dell'Agenzia.
Roma, 30 agosto 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1039