Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 1 settembre 2022 |
Criteri e modalita' di concessione dei contributi in attuazione del «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia». |
|
|
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme sul procedimento amministrativo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115; Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali ed in particolare l'art. 6, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Visto in particolare l'art. 14, comma 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014, relativo alla prevenzione dei danni arrecati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali; Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto» ed in particolare l'art. 8-quater con il quale e' stato istituito un fondo per la realizzazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; Visto il decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro delle sviluppo economico, con il quale sono state definite le misure di intervento ai fini dell'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, previsto dall'art. 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44; Visto in particolare l'art. 7 del decreto interministeriale 2484/2020 il quale prevede che con successivo provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della Regione Puglia, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi per l'attuazione della misura relativa alla «riconversione verso altre colture»; Visto l'avviso di ricevimento della Commissione europea di avvenuta registrazione in data 30 gennaio 2020 delle informazioni sintetiche relative al regime di aiuti SA.56359(2020/XA) - Xylella fastidiosa - Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° aprile 2020, n. 330, con il quale e' stato istituito il Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 22 del decreto interministeriale n. 2484/2020; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa; Visto in particolare l'art. 18 del regolamento (UE) 2020/1201 che prevede, tra l'altro, che l'impianto di piante specificate in zona infetta puo' essere autorizzato se le piante in questione appartengono a specie o varieta' che si sono dimostrate resistenti o tolleranti all'organismo nocivo specificato e sono piantate nelle zone infette elencate nell'allegato III, ma al di fuori dell'area di cui all'art. 15, paragrafo 2, lettera a) del regolamento medesimo; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; Vista la legge ed il regolamento di contabilita' generale dello Stato attualmente vigenti; Viste le note del 24 febbraio 2020, prot. MIPAAF n. 0089942 e 14 febbraio 2021, prot. MIPAAF n. 0068746, con le quali e' stata richiesta la conservazione dei fondi rispettivamente dell'annualita' 2020 e 2021 afferenti al capitolo di bilancio n. 7644/1; Viste le note del 18 maggio 2020, n. 613, del 25 novembre 2020, n. 4007 e del 3 febbraio 2021, n. 550, con le quali la Regione Puglia ha trasmesso la proposta operativa relativa all'attuazione della misura di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 2484/2020 e in particolare l'elenco delle specie arboree con le quali potrebbe essere ricostituito il potenziale produttivo danneggiato da Xylella; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 3 e 4 maggio 2021, in merito all'elenco di specie per la riconversione produttiva, incluse le specie resistenti/tolleranti alla Xylella fastidiosa subsp. pauca ST53 ed in particolare al riconoscimento di albicocco, pesco, susino, mandorlo, ciliegio e le specie del genere Citrus resistenti/tolleranti a Xylella fastidiosa subsp. pauca ST53, sulla base delle evidenze scientifiche prodotte dal CNR-IPSP; Vista la nota n. 199365 del 4 maggio 2022, integrativa della nota n. 0010712 del 9 marzo 2020, con la quale questo Ministero ha comunicato alla Commissione europea di attuare l'intervento come una misura preventiva ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014, con un'intensita' massima di aiuto pari all'80%, aumentabile fino al 100% se l'investimento e' effettuato collettivamente da piu' beneficiari, e ha confermato l'eliminazione della specie Pistacea vera dall'elenco delle specie resistenti/tolleranti in quanto sensibile alla Xylella fastidiosa subsp. pauca ST53; Tenuto conto che il Comitato di sorveglianza nella seduta del 18 febbraio 2021 ha approvato la proposta operativa avanzata dalla regione Puglia; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla definizione dei criteri e delle modalita' di concessione dei contributi per l'attuazione della misura di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 2484/2020;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. In considerazione dei danni prodotti dall'insediamento del batterio Xylella fastidiosa in parte del territorio pugliese in cui non e' piu' possibile attuare le misure di eradicazione e di contenimento di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e al fine di ripristinare le condizioni paesaggistiche e produttive nonche' di contribuire alla riduzione della massa di inoculo che preme sulle aree di contenimento, e' concesso ai sensi dell'art. 7 del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, un contributo per le operazioni di sostituzione di piante di olivo danneggiate dalla batteriosi con almeno pari numero di specie arboree diverse dall'ulivo e non ospiti di Xylella fastidiosa. 2. La presente misura si applica solo nella «zona infetta» relativamente alla Xylella fastidiosa, con esclusione della zona soggetta a misure di contenimento di cui all'art. 15, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, cosi' come individuate dalle autorita' competenti al momento dell'avvio dell'intervento. 3. Responsabile della misura e' la Regione Puglia che, in qualita' di soggetto attuatore, redige le procedure di accesso ai finanziamenti e le relative modalita' di gestione delle istruttorie e potra' avvalersi per le attivita' operative del supporto dell'Agenzia regionale per le attivita' irrigue e forestali (ARIF) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). |
| Allegato I Elenco delle specie ammesse per la riconversione produttiva di cui all'articolo 3, comma 1.
======================================================= | Specie | Nome comune | +=============================+=======================+ |Acca sellowiana |Feijoa | +-----------------------------+-----------------------+ |Acer campestre L. |Acero campestre | +-----------------------------+-----------------------+ |Acer monspessulanum L. |Acero minore | +-----------------------------+-----------------------+ |Acer obtusatum L. |Acero opalo | +-----------------------------+-----------------------+ |Actinidia spp. |Actinidia | +-----------------------------+-----------------------+ |Arbutus unedo L. |Corbezzolo | +-----------------------------+-----------------------+ |Capparis spinosa L. |Cappero | +-----------------------------+-----------------------+ |Carica papaya |Papaia | +-----------------------------+-----------------------+ |Carpinus betulus L. |Carpino bianco | +-----------------------------+-----------------------+ |Carpinus orientalis Mill. |Carpinella | +-----------------------------+-----------------------+ |Carya illinoensis |Pecan | +-----------------------------+-----------------------+ |Ceratonia siliqua L. |Carrubo | +-----------------------------+-----------------------+ |Cercis siliquastrum L. |Albero di Giuda | +-----------------------------+-----------------------+ |Cistus incanus L. |Cisto rosso | +-----------------------------+-----------------------+ |Cistus salvifolius L. |Cisto salvi foglio | +-----------------------------+-----------------------+ |Citrus spp. |Agrumi | +-----------------------------+-----------------------+ |Cornus mas L. |Corniolo | +-----------------------------+-----------------------+ |Cornus sanguinea L. |Sanguinello | +-----------------------------+-----------------------+ |Coronilla emerus L. |Coronilla | +-----------------------------+-----------------------+ |Corylus avellana L. |Nocciolo | +-----------------------------+-----------------------+ |Crataegus azarolus L. |Azzeruolo | +-----------------------------+-----------------------+ |Crataegus monogyna Jacq. |Biancospino | +-----------------------------+-----------------------+ |Cydonia oblonga L. |Cotogno | +-----------------------------+-----------------------+ |Erica arborea L. |Erica | +-----------------------------+-----------------------+ |Eriobotrya japonica L. |Nespolo del Giappone | +-----------------------------+-----------------------+ |Euonymus europaeus L. |Fusaggine | +-----------------------------+-----------------------+ |Fagus sylvatica L. |Faggio | +-----------------------------+-----------------------+ |Ficus carica L. |Fico | +-----------------------------+-----------------------+ |Fraxinus excelsior L. |Frassino maggiore | +-----------------------------+-----------------------+ |Fraxinus ornus L. |Orniello | +-----------------------------+-----------------------+ |Fraxinus oxycarpa Bieb. |Frassino meridionale | +-----------------------------+-----------------------+ |Ilex aquifolium L. |Agrifoglio | +-----------------------------+-----------------------+ |Juglans regia L. |Noce | +-----------------------------+-----------------------+ |Juniperus oxycedrus L. |Ginepro coccolone | +-----------------------------+-----------------------+ |Juniperus phoenicea L. |Ginepro fenicio | +-----------------------------+-----------------------+ |Ligustrum vulgare L. |Ligustro | +-----------------------------+-----------------------+ |Malus domestica L. |Melo | +-----------------------------+-----------------------+ |Mangifera indica L |Mango | +-----------------------------+-----------------------+ |Mespilus germanica L. |Nespolo comune | +-----------------------------+-----------------------+ |Morus Alba |Gelso bianco | +-----------------------------+-----------------------+ |Morus Nigra |Gelso nero | +-----------------------------+-----------------------+ |Opuntia ficus-indica |Fico d'India | +-----------------------------+-----------------------+ |Ostrya carpinifolia Scop. |Carpino nero | +-----------------------------+-----------------------+ |Persea americana |Avocado | +-----------------------------+-----------------------+ |Pinus halepensis Mill. |Pino d'Aleppo | +-----------------------------+-----------------------+ |Pistacia lentiscus L. |Lentisco | +-----------------------------+-----------------------+ |Pistacia terebinthus L. |Terebinto | +-----------------------------+-----------------------+ |Populus alba L |Pioppo bianco | +-----------------------------+-----------------------+ |Prunus armeniaca L. |Albicocco | +-----------------------------+-----------------------+ |Prunus avium L. |Ciliegio | +-----------------------------+-----------------------+ |Prunus domestica L. |Susino | +-----------------------------+-----------------------+ |Prunus dulcis Mill. |Mandorlo | +-----------------------------+-----------------------+ |Prunus persica L. |Pesco | +-----------------------------+-----------------------+ |Punica granatum L. |Melograno | +-----------------------------+-----------------------+ |Pyrus L. |Pero | +-----------------------------+-----------------------+ |Pyrus pyrifolia L. |Nashi | +-----------------------------+-----------------------+ |Quercus cerris L. |Cerro | +-----------------------------+-----------------------+ |Quercus coccifera L. |Quercia spinosa | +-----------------------------+-----------------------+ |Quercus frainetto Ten. |Farnetto | +-----------------------------+-----------------------+ |Quercus ilex L. |Leccio | +-----------------------------+-----------------------+ |Quercus macrolepis Kotchy |Vallonea | +-----------------------------+-----------------------+ |Quercus pubescens Mill. |Roverella | +-----------------------------+-----------------------+ |Quercus suber L. |Sughera | +-----------------------------+-----------------------+ |Quercus virgiliana |Quercia virgiliana | +-----------------------------+-----------------------+ |Rosa canina L. |Rosa selvatica | +-----------------------------+-----------------------+ |Rubus idaeus |Lampone europeo | +-----------------------------+-----------------------+ |Rubus ulmifolius |Mora di rovo | +-----------------------------+-----------------------+ |Ruscus aculeatus L. |Pungitopo | +-----------------------------+-----------------------+ |Salix alba L. |Salice bianco | +-----------------------------+-----------------------+ |Sambucus nigra L. |Sambuco nero | +-----------------------------+-----------------------+ |Sorbus domestica L. |Sorbo domestico | +-----------------------------+-----------------------+ |Sorbus torminalis Crantz. |Ciavardello | +-----------------------------+-----------------------+ |Tilia cordata Miller |Tiglio selvatico | +-----------------------------+-----------------------+ |Tilia platyphillos Scop. |Tiglio nostrano | +-----------------------------+-----------------------+ |Ulmus minor L. |Olmo minore | +-----------------------------+-----------------------+ |Vaccinium myrtillus |Mirtillo Nero | +-----------------------------+-----------------------+ |Viburnum tinus L. |Viburno | +-----------------------------+-----------------------+ |Vitis vinifera L. |Vite | +-----------------------------+-----------------------+
|
| Art. 2
Entita' del sostegno
1. Per l'attuazione della presente misura sono destinati 25 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro provenienti dai fondi annualita' 2020 e 15 milioni di euro provenienti dai fondi annualita' 2021 afferenti al capitolo di bilancio di questo Ministero 7644, Pg 1, «Fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia». 2. Sono esclusi dal finanziamento gli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi la soglia di 500.000 euro per impresa e per progetto di investimento di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 702/2014. |
| Art. 3
Interventi finanziabili
1. Gli interventi finanziabili sono finalizzati alla sostituzione di piante di olivo danneggiate dalla batteriosi con almeno pari numero di specie arboree diverse dall'ulivo, scelte fra quelle indicate in nell'allegato I, parte integrante del presente decreto. 2. Gli investimenti sono conformi alla legislazione europea, nazionale e regionale in materia di tutela ambientale, paesaggistica ed idrogeologica. Gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento abbia ricevuto le autorizzazioni eventualmente necessarie prima della data di presentazione della domanda di aiuto. 3. E' escluso il riconoscimento dei mancati redditi per la perdita di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento. 4. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere concessi solo nel rispetto dell'effetto di incentivazione in conformita' all'art. 6 del regolamento (UE) n. 702/2014. |
| Art. 4
Costi ammissibili e intensita' dell'aiuto
1. Sono ammissibili i costi relativi ad interventi specifici per la prevenzione dei danni causati dalla Xylella fastidiosa, in conformita' all'art. 14, paragrafo 6, lettera h) del regolamento (UE) n. 702/2014. 2. Il contributo e' calcolato in termini di tabelle standard di costi unitari per la sostituzione degli alberi danneggiati secondo il metodo utilizzato dalla Regione Puglia per la misura 5.2 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020. 3. Il sostegno ai beneficiari ha come parametro la pianta ed e' misurato sulla base del valore di ripristino omnicomprensivo calibrato in funzione della densita' di impianto. Nel dettaglio, si prefigura un sostegno per pianta accertata danneggiata/distrutta secondo quanto dettagliato nella tabella seguente: ===================================================================== |Densita' di impianto | |Valore minimo |Valore massimo | | piante/ettaro | Euro/pianta | (euro) | (euro) | +=====================+==============+==============+===============+ | 1-100 | 75 | 7.500 (1) | 7.500 | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ | 101-150 | 60 | 7.500 (2) | 9.000 | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ | 151-200 | 50 | 9.000 (3) | 10.000 | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ | >201 | 40 | 10.000 (4) | 15.000 | +---------------------+--------------+--------------+---------------+ (1) La domanda di aiuto deve essere presentata per almeno 100 piante di olivo pari all'importo minimo previsto di euro 7.500,00. (2) Valore minimo del sostegno applicabile a oliveti con densita' di impianto compresa tra 101-150. (3) Valore minimo del sostegno applicabile a oliveti con densita' di impianto compresa tra 151-200. (4) Valore minimo del sostegno applicabile a oliveti con densita' di impianto maggiore di 201. Si specifica che, nel caso di oliveti con densita' di impianto superiori alle 201 piante per ettaro, il sostegno, pur determinato per singola pianta, non potra' comunque superare il valore di 15.000 euro per ettaro. Cio' in ragione del fatto che oltre un certo livello di densita' di impianto, il valore di ripristino per ettaro si stabilizza per via delle economie di scala. 4. L'intensita' massima di aiuto e' pari all'80%. Puo' essere tuttavia aumentata fino al 100% se l'investimento e' effettuato collettivamente da piu' beneficiari. 5. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi: a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) lavori di drenaggio; d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro ventiquattro mesi dalla data del loro insediamento. 6. I costi diversi da quelli di cui all'art. 14, paragrafo 6, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 702/2014 connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. Il capitale circolante non e' ritenuto un costo ammissibile. 7. Gli aiuti di cui al comma 2 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento. 8. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. |
| Art. 5
Beneficiari
1. Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi a proprietari, detentori o possessori di terreni olivetati che possono partecipare sia in forma singola che in forma associata. 2. Possono beneficiare degli aiuti concessi dal presente provvedimento agricoltori attivi ai sensi dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformita' all'art. 14, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014; 3. Nel caso di partecipazione in forma associata, deve essere presentato un progetto collettivo da parte di associazioni di produttori costituite in forma di cooperative agricole olearie e/o organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del decreto ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Possono beneficiare del sostegno i soggetti che soddisfano le seguenti condizioni: a) rientrano nel territorio di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto; b) dimostrano di aver subito un livello di distruzione/danneggiamento del valore economico del patrimonio olivicolo aziendale non inferiore al 30%; c) dimostrano di possedere la legittima conduzione delle superfici agricole oggetto di intervento e, nel caso di forme di conduzione non in proprieta', il titolo di conduzione dovra' garantire una validita' residua di almeno 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo del contributo; d) richiedono la sostituzione di almeno 100 piante di olivo. 5. In caso di progetti collettivi, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun associato aderente al progetto, con l'eccezione di quello previsto alla lettera d), che deve essere posseduto dall'associazione di produttori nel suo complesso. 6. L'aiuto non e' concesso: a) alle imprese in difficolta'; b) alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione; c) alle grandi imprese; d) alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. |
| Art. 6
Criteri di selezione
1. In ambito di selezione dei progetti presentati hanno la priorita' i progetti collettivi presentati in forma associata. 2. Ulteriori criteri di selezione prevedono di privilegiare le candidature di soggetti che: a) hanno una maggiore specializzazione olivicola; b) hanno dimensioni inferiori; c) hanno subito da maggior tempo il danneggiamento del potenziale produttivo; d) sono in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD). 3. A parita' di punteggio sono privilegiate le domande presentate da soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD) e, in subordine, ai progetti che richiedono un contributo minore. |
| Art. 7
Cumulabilita' dei contributi
1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013: a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili; b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensita' di aiuto indicato all'art. 4 del presente decreto. |
| Art. 8
Pubblicazione e trasparenza
1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it 2. Per gli aiuti superiori alle soglie indicate all'art. 9, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 702/2014 si provvede alla pubblicazione delle relative informazioni sulla sezione «Trasparenza» del sito web del SIAN. Roma, 1° settembre 2022
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1050 |
|
|
|