Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 settembre 2022
Modalita' attuative del decreto 6 maggio 2022, concernente gli interventi per favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (c.d. Regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 recante «Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti tradizionali agroalimentari»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, rubricato «Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2000, recante «Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali» con il quale, in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, si e' provveduto alla pubblicazione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 93965 del 28 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di aggiornamento, per l'anno 2022, dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi 826 e 827, che istituiscono il «Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati» con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio 2022 n. 168, concernente interventi per favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione, ai sensi dell'art. 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Considerato che occorre garantire nel settore delle attivita' ricettive, di ristorazione e di pubblici esercizi una offerta adeguata di prodotti censiti come produzioni alimentari tipiche (di seguito PAT), provenienti dalla regione in cui e' situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe, nonche' di prodotti ad indicazione geografica protetta (DOP, IGP e STG) e biologici;
Considerato che le agevolazioni o gli incentivi per le attivita' ricettive, di ristorazione e di pubblici esercizi, rappresentano uno strumento per migliorare la competitivita' e il consumo dei prodotti agroalimentari espressione delle tradizioni culturali tipiche di ciascuna regione e provincia autonoma, con particolare riferimento alle produzioni alimentari tipiche, rappresentative della storia e alla cultura enogastronomica dei diversi territori regionali, e per aumentare la quota di mercato di tali prodotti, anche nell'ottica di ripristinare l'equilibrio del mercato stesso e contenere cosi' gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire una piu' ampia diffusione delle suddette azioni ed un piu' efficace ed efficiente conseguimento degli obiettivi ad esse sottese, demandarne l'attuazione alle regioni, soggetti pubblici istituzionalmente deputati a redigere le schede tecniche dei PAT ed enti territoriali di riferimento per la produzione ad indicazione geografica e biologica;
Ritenuto di dover sostenere interventi a sostegno della transizione ecologica della ristorazione per la promozione di iniziative sul territorio nazionale volte a sviluppare azioni tese a garantire una offerta adeguata di produzioni alimentari tipiche, ad indicazione geografica e biologica, al fine di incrementare l'offerta di tali produzioni nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, favorendone la conoscenza e divulgazione presso i consumatori;
Ritenuto di dover definire, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto interministeriale del 6 maggio 2022, le modalita' attuative e, in particolare, il metodo applicativo di ripartizione del Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, l'individuazione dell'ammontare assegnato a ciascun territorio regionale, le modalita' procedurali di richiesta del beneficio e le modalita' di verifica dei requisiti di ammissibilita';

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «decreto interministeriale»: il decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio 2022 n. 168, concernente interventi per favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione, ai sensi dell'art. 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) «denominazioni protette»: le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), disciplinate dai regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/787;
c) «Fondo»: il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'art. 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
d) «PAT»: le produzioni indicate nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, pubblicato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350;
e) «prodotti biologici»: i prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
 
Tabella - Ripartizione del Fondo e assegnazione delle risorse

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento, in attuazione dell'art. 5 del decreto interministeriale, definisce il metodo applicativo di ripartizione del Fondo, l'ammontare assegnato a ciascun territorio regionale, le modalita' procedurali di richiesta del beneficio e le modalita' di verifica dei requisiti di ammissibilita' previsti dall'art. 3 del medesimo decreto interministeriale.
 
Art. 3

Ripartizione del Fondo e assegnazione delle risorse

1. Il Fondo e' ripartito su base regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto interministeriale, secondo le modalita' previste nel presente articolo.
2. A ciascuna regione e' assegnata una quota percentuale del Fondo in proporzione alla media tra la percentuale di denominazioni protette e la percentuale di PAT, riferibili al proprio territorio regionale, rispetto al totale di denominazioni protette e di PAT presenti sul territorio nazionale, secondo quanto indicato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Nel caso in cui una denominazione protetta afferisca a piu' di un territorio regionale, la stessa viene conteggiata suddivisa tra il numero delle regioni interessate.
4. La quota assegnata al territorio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol e', a sua volta, ripartita tra le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo lo stesso criterio previsto dai commi precedenti.
 
Art. 4

Modalita' di richiesta dell'agevolazione

1. I soggetti indicati all'art. 2 del decreto interministeriale possono presentare istanza di agevolazione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, alle quali vengono trasferite le risorse indicate nell'art. 3 del presente decreto.
2. A tal fine, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono le modalita' di presentazione delle suddette istanze di agevolazione, con propri provvedimenti attuativi da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale, le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma vengono ripartite in parti uguali tra i soggetti beneficiari che hanno presentato una domanda ritenuta ammissibile e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto interministeriale, verificati secondo le modalita' previste dall'art. 5 del presente decreto.
 
Art. 5

Verifica dei requisiti di ammissibilita'

1. I soggetti che presentano istanza di agevolazione attestano il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto interministeriale mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Al fine di consentire il monitoraggio degli interventi previsto dall'art. 6 del presente decreto, i soggetti richiedenti devono, altresi', indicare, secondo le modalita' previste dal comma precedente, le denominazioni protette, i PAT ed i prodotti biologici che vengono somministrati nell'esercizio della propria attivita'.
3. Nei provvedimenti attuativi previsti dall'art. 4, comma 2, del presente decreto, le regioni e le province autonome definiscono le modalita' dei controlli obbligatori da effettuare sull'offerta commerciale di ciascun soggetto beneficiario dell'agevolazione prevista dal presente decreto, al fine di verificare che sia adeguatamente pubblicizzato l'utilizzo di denominazioni protette, PAT e prodotti biologici, alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
 
Art. 6

Monitoraggio degli interventi

1. Ai fini del coordinamento, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dal presente decreto, e' istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Osservatorio per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati (di seguito, «Osservatorio»).
2. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con successivo provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. L'Osservatorio ha il compito di monitorare l'attuazione delle misure previste dal presente decreto e di valutarne l'efficacia, secondo le modalita' indicate nei commi seguenti.
4. Entro novanta giorni dalla concessione delle agevolazioni, ciascuna regione e provincia autonoma trasmette all'Osservatorio una scheda riepilogativa dell'intervento, nella quale vanno indicati:
a) il numero dei soggetti beneficiari;
b) l'importo del contributo assegnato;
c) le denominazioni protette, i PAT ed i prodotti biologici che sono stati oggetto di somministrazione da parte dei soggetti beneficiari, secondo le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 5, comma 2;
d) per ciascuna denominazione protetta, PAT e prodotto biologico indicato alla lettera c), il numero dei soggetti beneficiari che ha somministrato il prodotto.
5. L'Osservatorio, entro sessanta giorni dal ricevimento delle schede riepilogative previste dal comma precedente, redige una relazione illustrativa al fine di valutare l'efficacia dell'intervento. La predetta relazione viene trasmessa al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e pubblicata sul sito istituzionale.
6. Ai componenti dell'Osservatorio non vengono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza e rimborsi spese, ne' emolumenti comunque denominati.
Roma, 15 settembre 2022

Il direttore generale: Gerini

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1088